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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.06.2004 32.2004.4

30 giugno 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,897 parole·~59 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.4   ZA/RG/tf

Lugano 30 giugno 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2004 di

RI1 rappr. da: RA1  

contro  

la decisione del 4 dicembre 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nell'agosto 1998, RI1, nato nel 1966, di professione giardiniere, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di provvedimenti di reintegrazione professionale, in quanto affetto da sindrome lombo-vertebrale con turbe statiche, discopatia L4-L5/L5-S1 e spondilartrosi (doc. AI 1, 3).

                                         L'assicurato è stato posto a beneficio di misure d'integrazione, tra le quali una riformazione quale impiegato d'ufficio presso il Centro d'informatica __________ di __________ (doc. AI 36, 40, 41, 42, 45). A seguito di un peggioramento del proprio stato di salute psichico, l'assicurato ha dovuto interrompere il tirocinio federale (doc. AI 57, 58).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psicologica eseguita nell'ottobre 2002 (doc. AI 59), per decisione 28 maggio 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la domanda di prestazioni, argomentando:

"  In caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una rendita intera (art. 28 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).

II grado d'invalidità viene determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA), finora art. 28 cpv. 2 LAI).

Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno.

Esito degli accertamenti:

•   Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto si evince l'inabilità lavorativa nella precedente attività, così come in tutti i lavori pesanti, data dai disturbi fisico-funzionali che permettono però lo svolgimento in misura completa di attività generiche rispecchianti le indicazioni mediche e che non richiedono qualifiche professionali specifiche. I disturbi psichici, come descritto nella perizia del Dr. __________, non limitano lo svolgimento di un'attività lucrativa.

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per fissare il grado d'invalidità:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità             CHF 52'520.00

con invalidità                 CHF 33'502.00

Perdita di guadagno      CHF 19'018.00   =  Grado d'invalidità 36%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

•   Sono stati intrapresi due tentativi per applicare provvedimenti professionali atti a riformarla in un'attività più adatta al danno alla salute, il primo, quale operatore socio-assistenziale, è fallito per mancato superamento degli esami d'ammissione mentre il secondo, quale impiegato d'ufficio, è stato accantonato sia per le difficoltà scolastiche che per il conseguente stato di disagio psichico. Dalle esperienze appena citate si ritiene che non sia possibile prevedere un percorso di riqualifica professionale di base seguendo un qualsivoglia tirocinio e/o scuola a tempo pieno. II nostro ufficio si tiene a disposizione qualora trovasse un datore di lavoro disposto ad assumerlo in un'attività adatta alle sue condizioni, previo un periodo d'introduzione al lavoro quale "mini riqualifica pratica ad hoc", che può essere sovvenzionato dall'AI purché atto ad incrementare la capacità di guadagno in modo rilevante rispetto al reddito sopra indicato (Fr. 33'502.-).

Decidiamo pertanto:

•   La richiesta di prestazioni è respinta." (doc. AI 77)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall'avv. __________ __________ (doc. AI 81), con la quale postula l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità e la fissazione al 62% del grado d'invalidità, con decisione su opposizione 4 dicembre 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria precedente decisione, motivando:

"  Nel caso specifico, giova innanzitutto osservare che l'amministrazione è pervenuta alla decisione negativa del 28.05.2003 dopo aver comunque attentamente vagliato, concordato con l'assicurato e messo in atto un piano reintegrativo inizialmente rispondente alle attitudini dell'interessato e mirato all'ottenimento di un attestato federale di capacità. Purtroppo, questa formazione non ha potuto essere completata a seguito di una manifestazione di disturbi nervosi che hanno condotto l'assicurato, d'intesa con il datore di lavoro e la Divisione della formazione professionale, a porre termine anzitempo alla riqualificazione professionale.

Con l'atto di opposizione, il legate Avv. __________ solleva aspetti che meritano una corretta presa di posizione.

Per quanto attiene alla diminuita capacità di lavoro, ai disturbi psichici e alla richiesta di ulteriori esami medici, occorre precisare che gli atti medici specialistici acquisiti all'incarto appaiono del tutto chiari e indiscutibili e non lasciano spazio ad interpretazioni diverse, motivo per cui non sussistono ragioni oggettive per scostarsi da questi referti, in primo luogo dal rapporto peritale allestito dal Dr. __________, dai quali si evince come l'abilità lavorativa dell'assicurato sia da considerare totale per quanto concerne l'esercizio di attività rispecchiante le indicazioni e controindicazioni mediche. Di conseguenza va nuovamente sottolineato e confermato che le patologie nervose messe in luce in ambito peritale non possono essere causa di una dichiarata diminuita capacità al lavoro.

Per quanto attiene invece ai redditi, bisogna mettere in risalto che il salario annuo di fr. 52'520.- è un dato economico professionale di categoria, dal quale non ci si può scostare, essendo d'altronde stato fornito direttamente dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda invece il reddito ipotetico da invalido, stabilito in fr. 33'502.­annui, occorre tener conto delle seguenti riflessioni. In base ad una consolidata giurisprudenza, nel caso in cui l'assicurato non esercita alcuna attività lucrativa, il reddito teorico da invalido può essere stabilito sulla base dei dati che emergono dalle statistiche salariali federali. Tali salari possono poi essere ridotti nella misura massima del 25%, alfine di considerare quei fattori che nel caso concreto sono suscettibili di influenzare la capacità di guadagno. Nello specifico, tenendo conto delle necessarie riduzioni applicabili a causa del danno alla salute e di altre contingenze particolari, calcolate in un massimo del 25%, si ottiene così un reddito da invalido di fr. 33'502.- (statistiche federali FISS - Sentenza TFA 09.05.2001 in re S.D.), il quale raffrontato al reddito di fr. 52'520.che l'assicurato avrebbe normalmente conseguito senza danno alla salute, origina un grado di invalidità o di incapacità al guadagno del 36%, dunque misura insufficiente per giustificare un diritto a rendita.

Tenuto conto delle argomentazioni esposte, la decisione impugnata del 28 maggio 2003 merita piena conferma." (doc. AI 85)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. __________ __________, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, chiedendo esplicitamente l'esecuzione di un nuovo esame medico:

"  L'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Bellinzona, respinge l'opposizione inoltrata dal ricorrente in buona sostanza per due ragioni principali. In primo luogo poiché il dato di fr. 52'520.--, corrispondente al salario annuale ottenibile dal ricorrente secondo il ramo professionale di categoria, non può essere modificato essendo stato fornito direttamente dal datore di lavoro.

Secondariamente il reddito ipotetico da invalido stabilito in fr. 33'502.-­annui corrisponde ad un reddito teorico emergente delle statistiche salariali federali e perciò dato per acquisito.

Come già esposto in sede di opposizione dette censure non si rilevano calzanti per i motivi che seguono.

Negli ultimi due anni, durante i quali il ricorrente ha espletato attività lucrativa presso la __________ ha conseguito una media di fr. 50'797.--, ben inferiore quindi al dato sopra riportato. A mente del ricorrente non è il dato teorico a contare ma quello effettivo.

Anche il reddito ipotetico da invalido che il ricorrente può conseguire é molto minore per rapporto a quello riportato dall'Ufficio incaricato. Nella decisione impugnata l'Ufficio assicurazione invalidità non riporta esattamente le statistiche salariali federali a sostegno della sua pronuncia e neanche si diffonde in quale ramo esse vigono. In ogni caso bisogna tenere conto del fatto che il ricorrente attualmente non potrebbe realizzare un guadagno maggiore a fr. 20'000.-annui e che nell'ultimo anno è rimasto senza alcuna attività lucrativa e completamente incapace al lavoro. In seguito la riduzione massima prospettata nella misura del 25% non è stata effettuata correttamente.

Infatti così, senza tale riduzione, si otterrebbe un reddito ipotetico da invalido di ben fr. 46'632.--, solo fr. 5'888.-- sotto l'importo che il ricorrente avrebbe potuto ottenere prima dell'infermità invalidante. Tale cifra è completamente sbagliata e di conseguenza bisogna in realtà desumere che non è stata messa in atto alcuna riduzione del 25% del reddito ipotetico da invalido, così come preteso dall'Ufficio.

Sulla scorta di quanto precede si chiede che il reddito che l'assicurato avrebbe normalmente conseguito senza danno alla salute venga convenientemente ridotto come richiesto, e che contestualmente venga pure emendato il valore di fr. 33'502.-- rappresentante il reddito ipotetico da invalido, apportandovi una riduzione del 25% da considerare nei casi in cui sussistono fattori capaci di influenzare la capacità di guadagno, come nel caso che ci occupa.

Le misure di riformazione professionale intraprese a beneficio del ricorrente non sono purtroppo andate a buon fine.

Tale circostanza è determinante per il calcolo del reddito ipotetico da invalido. In realtà non si è minimamente tenuto conto di tale fattore, pure da conglobare nella valutazione aritmetica del caso.

Come neppure si è tenuto conto del peggioramento del suo stato psichico e delle patologie ad esso correlate. La situazione si evolve regolarmente, e pertanto la richiesta del ricorrente volta ad effettuare accertamenti medici e specialistici più precisi deve trovare totale accoglimento da parte di questo Tribunale. La perizia del dott. med. __________ è di oltre un anno fa e pertanto si rileva assolutamente imprescindibile compiere altri esami atti ad accertare quanto sopra riportato.           

La presenza di problemi fisici con l'acuirsi di problematiche psichiche oggigiorno impedisce al ricorrente l'esecuzione di un'attività lucrativa al 100%.

Negando tale evidenza l'autorità di prime cure ha disatteso gli attuali principi vigenti in materia e rischia di creare un caso sociale senza alternativa alcuna.

L'Ufficio assicurazione invalidità ha statuito che il ricorrente è inabile al lavoro nella misura del 36%. Questo dato costituisce oltre un terzo della sua capacità lavorativa. Gli difetta unicamente un 4% per ottenere almeno una rendita di invalidità nella misura di un quarto.

Viste le piccole differenze di calcolazione riscontrate e le differenti interpretazioni sul suo reddito ipotetico e reddito normalmente conseguibile senza danno alla salute, ci sembra che l'autorità cantonale abbia unicamente ripreso i valori che a lei fanno più comodo per determinare un'incapacità lavorativa appena al di sotto del 40%.

A fronte di quanto sopra enunciato, si chiede espressamente l'esecuzione di un nuovo esame atto ad avvalorare le tesi espresse dal ricorrente. Nel contempo si chiede che i parametri applicati vengano debitamente ridimensionati e rapportati agli effettivi e reali importi richiesti dal ricorrente, e non solo teorici o supposti." (Doc. I)

                               1.4.   Nella risposta di causa l'Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

"  Con riferimento all'allegato di ricorso appare comunque opportuno puntualizzare alcuni punti.

Per quel che concerne il reddito conseguibile dall'assicurato qualora lavorasse ancora presso la __________, l'interessato rileva che è stato adottato un salario eccessivamente elevato. A torto. In effetti l'amministrazione è tenuta a stabilire quale sarebbe il reddito che un assicurato potrebbe ancora conseguire se avesse continuato a lavorare, e se non fosse insorto alcun danno alla salute. In tal senso la dichiarazione più attendibile è quella emessa dal datore di lavoro medesimo. Se quest'ultimo attesta un certo salario, verosimile, mal si ravvede per quale ragione l'amministrazione lo dovrebbe mettere in discussione.

Per quanto attiene invece al reddito da invalido, stabilito in via teorica, l'Ufficio assicurazione invalidità si è fondato sui salari statistici editi dall'Ufficio federale di statistica, valore mediano, anno 2002. Considerato che la consulente in integrazione professionale ha già operato la riduzione massima consentita sul salario di base (25%), ulteriori riduzioni sono escluse a priori.

Per quel che concerne infine la questione medica, e meglio la critica in base alla quale l'amministrazione avrebbe basato il proprio giudizio su di una perizia oramai non più attuale, si premette innanzitutto che una valutazione peritale non costituisce l'ultimo tassello della procedura amministrativa, ragione per la quale fra valutazione medica e decisione finale intercorre forzatamente un certo lasso di tempo.

Oltre a ciò non si deve dimenticare che se da un lato la procedura è retta dal principio inquisitorio, in base al quale spetta all'amministrazione delucidare d'ufficio i fatti rilevanti ai fini del giudizio, tale principio è d'altro lato temperato dall'obbligo che incombe all'assicurato di collaborare attivamente. In particolare, se lo stato valetudinario del medesimo subisce peggioramenti in corso di procedura, questi è tenuto a segnalarlo e a fornire le necessarie prove.

In concreto l'assicurato non ha fornito alcun valido elemento atto a far ritenere che il giudizio del dottor __________ non sarebbe più attuale." (doc. III)

                               1.5.   In data 16 e 17 febbraio 2004, il legale del ricorrente ha trasmesso i rapporti medici del dr. __________ (doc. V e allegato) e del dr. __________ (doc. VII e allegato).

                               1.6.   In data 27 febbraio 2004, l'Ufficio assicurazione invalidità si è riconfermato nella propria decisione trasmettendo un rapporto del medico AI datato 26 febbraio 2004 (doc. IX e IX bis).

                               1.7.   Con scritto 12 marzo 2004, il ricorrente ha osservato:

"  In ossequio al termine assegnato in data 3/4 marzo 2004, formulo mie brevi osservazioni in merito agli scritti 26 febbraio 2004 del dott. med. __________ e 27 febbraio 2004 dell'Ufficio assicurazione invalidità di Bellinzona.

Di rilievo in questa sede risultano essere le annotazioni del predetto medico, le quali lasciano emergere interessanti valutazioni a sostegno delle tesi propugnate dal ricorrente.

In primo luogo risulta che fisicamente al ricorrente e possibile espletare attività lavorativa limitatamente al 50%. Addirittura per attività abbastanza pesanti é nulla.

Ma i problemi del suddetto non si riconducono solo a problemi fisici gravi, ma sussistono particolari problematiche psicologiche tali da annullare quasi totalmente la ridotta capacità lavorativa del signor RI1.

Si ribadisce in questa sede che a fronte della produzione di nuovi certificati medici da parte dello stesso ricorrente e delle odierne considerazioni del dott. med. __________, si impone coattivamente esperire nuovi certamente medici, contrariamente all'opinione espressa dall'Ufficio assicurazione invalidità di Bellinzona.

Tale imperiosa necessità si fonda propriamente sulle considerazioni del precitato medico.

In particolare si rileva completamente abusiva l'adduzione del predetto mediante cui afferma che le comprovate alterazioni del quadro globale fisico e psichico relativo al RI1 non configurino un peggioramento della nota situazione.

Nell'indicato senso la conclusione del predetto dottore secondo cui la soluzione dei problemi potrebbe incontestabilmente giovare allo stato psicofisico del RI1, si rileva assurda poiché in verità sono proprio le problematiche presenti attualmente - e differenti da quelle precedenti - a contribuire in maniera determinante al peggioramento della sua salute, con conseguente aumento duraturo della sua incapacità lavorativa.

In forza di quanto precede e in virtù delle annotazioni mediche gettanti nuova luce sulla fattispecie, si postulano nuovamente accertamenti medici più approfonditi volti a determinare in maniera precisa lo stato fisico e psichico del ricorrente, in assenza di cui ogni pronuncia sostanziale si appaleserebbe essere del tutto carente poiché non riferita alla vera e attuale ­situazione.

Con l'invito a prendere nota di queste considerazioni e riflessioni e contestualmente esperire pure le richieste probatorie contenute in atti poiché assolutamente necessarie e indispensabili a formare un quadro d'insieme della fattispecie, con l'occasione porgo cordiali e distinti ossequi." (doc. XI)

                                         In data 22 aprile 2004, il legale del ricorrente ha trasmesso al TCA un ulteriore rapporto medico del dr. __________ (doc. XIII e XIII bis).

                                         Preso nota del rapporto del dr. __________, con osservazioni 27 aprile 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità si è riconfermato nella propria decisione (doc. XV).

                                         In data 6 maggio 2004, il ricorrente ha nuovamente chiesto di essere sottoposto ad un nuovo esame medico (doc. XVI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se RI1 ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità, ed in particolare, come chiede il ricorrente, al riconoscimento di un grado d'invalidità del 62%.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pagg. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, p. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316ss, nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).       

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Con rapporto medico 14 settembre 1998, il dr. __________, internista, ha certificato una totale incapacità lavorativa dal 24 giugno 1998, evidenziando:

"  Il signor RI1 ha già presentato nel corso di questi ultimi anni ripetuti episodi dolorosi in sede lombare e a volte in sede cervicale nel quadro essenzialmente di una sindrome lombo-vertebrale e cervico-vertebrale su turbe statiche, discopatie L4-L5, L5-S1 e delle iniziali lesioni artrosiche.

Per tali patologie il paziente è già stato sottoposto a delle cure medicamentose e fisioterapiche così come delle cure chiropratiche senza ottenere però un miglioramento sostanziale e soprattutto duraturo. In queste condizioni ritengo che il paziente dovrebbe essere riqualificato in un'attività lavorativa leggera o medio-pesante."

(doc. AI 3)

                                         In data 16 settembre 1998, il dr. __________, reumatologo, ha rilevato:

"  Le dichiarazioni del paziente sono sostanzialmente coerenti e riflettono quanto constatato clinicamente, anche se si ha l'impressione che il signor RI1 sopravvaluti l'impatto reale delle sue condizioni di salute sulla capacità lavorativa in generale e su quella specifica nella professione svolta. Il

quadro corrisponde ad un disturbo funzionale del rachide nel contesto di alterazioni statiche da attribuire ad uno stato da morbo di Scheuermann con ora iniziali alterazioni anche degenerative come documentate radiologicamente. Mancano segni per sospettare una patologia discale maggiore (compressione midollare e/o radicolare; instabilità segmenta­le).

Nella luce delle mie constatazioni cliniche e considerando le alterazioni morfologiche documentate radiologicamente ritengo il paziente abile al lavoro nella misura del 50% per il lavoro svolto (presenza normale sul lavoro, effettuando le mansioni fisicamente particolarmente pesanti ad un ritmo ridotto, eventualmente con l'aiuto di terzi).

Questa valutazione è sostanzialmente teorica visto che il paziente ha già avviato la procedura per una riformazione professionale, chiedendo prestazioni da parte dell'AI.

Per un'attività lucrativa fisicamente leggera o mediamente pesante permettendo al paziente di evitare movimenti ripeti­tivi di flessione lombare con carico (alzare pesi dal suolo di oltre 10 kg circa) e senza l'obbligo di lavorare in continuazione con le braccia sopra l'altezza della testa (iperestensione lombare), il paziente può essere ritenuto abile in maniera normale. Egli stesso vorrebbe un'occupa­zione nel settore sociale (educatore o simile)." (allegato doc. AI 9)

                                         In data 21 marzo 2002, il dr. __________ ha ancora osservato:

"  Come discusso telefonicamente le confermo che il signor RI1 ha ripreso la sua attività lavorativa nella misura del 50% a partire dal 4.03.2002. Ribadisco tuttavia, come segnalato nella mia lettera del 6.03.2002, l'opportunità di una valutazione psichiatrica specialistica onde valutare se il paziente è veramente idoneo a proseguire questa formazione."  (doc. AI 48)

                                         Il perito incaricato dall'Ufficio assicurazione invalidità, dr. __________, psichiatra, in data 14 novembre 2002 ha rilevato:

"  4. Diagnosi

Sindrome ansioso-depressiva di lieve entità a carattere reattivo (ICD 10 F 41.2).

Sindrome somatoforme indifferenziata (F 45.1).

Disturbo di personalità misto ansioso-dipendente (F 60.6 e F 60.7). Sospetto ritardo mentale lieve (F 70).

Queste diagnosi, da un punto di vista psichiatrico, non comportano attualmente delle conseguenze sulle capacità di lavoro.

5. Valutazione e prognosi

Si tratta di un paziente sposato con un figlio a carico che da molti anni lamenta una sindrome lombo-vertebrale con discopatia e spondilartrosi. Ha lavorato per quasi 10 anni fino al mese di giugno del 1998 come venditore/magazziniere presso il reparto frutta e poi in quello di giardinaggio, presso la __________ di __________. È stato licenziato a causa di ripetute assenze per problemi alla schiena. Lo specialista reumatologo l'ha ritenuto abile al lavoro precedentemente svolto nella misura del 50% e in maniera normale per un'attività lucrativa fisicamente leggera o mediamente pesante.

Da un punto di vista psichiatrico il paziente non è mai stato in cura prima del suo licenziamento. Pensa di essere stato un bambino iperattivo anche se non ci sono dei dati oggettivi al riguardo o anamnesi da terzi. In ogni modo non è mai stato visto, quando era bambino, da un Servizio specializzato.

Nel contesto di una riformazione professionale che gli è stata proposta dopo il licenziamento, egli dapprima ha tentato di fare l'aiuto educatore, ma per evidenti limiti intellettivi non è riuscito a superare l'esame d'ammissione alla Scuola di __________ __________. Anche un successivo tentativo di riformazione professionale nell'ambito di un lavoro d'ufficio, malgrado non ci fossero difficoltà a livello di interazione sociale, ha dovuto essere abbandonato per insufficienza

di rendimento scolastico. In questo contesto è insorta una sintomatologia ansioso-depressiva con vaghi pensieri suicidali, sentimento di insufficienza, percezione di sé come incapace di far fronte agli impegni scolastici, il tutto accompagnato da un corteo sintomatologico di disturbi funzionali (formicolii ecc.) ciò che depone per la diagnosi di sindrome somatoforme indifferenziata anche per l'assenza della modalità energica e drammatica delle lamentazioni. All'esame clinico attuale e dal racconto del paziente si può constatare inoltre una lieve forma di disturbo ansioso, ma appare altrettanto evidente un disagio più diffuso legato ai suoi limiti intellettivi e alle difficoltà di far fronte agli impegni scolastici, considerati ostacoli insormontabili, con conseguente senso di impotenza e perdita di fiducia in sé stesso.

Le difficoltà riguardano in particolare la matematica e le lingue ed in generale l'espressione verbale.

C'è anche una certa immaturità emotiva e sociale (soprattutto per quanto concerne la consapevolezza e la gestione dei conflitti interpersonali) relativamente ben compensata da un atteggiamento di dipendenza soprattutto nei confronti della moglie, che sembra abbia assunto un ruolo trainante nella coppia. Questa "immaturità emotiva" non è tuttavia, con grande probabilità, una causa sufficiente per le difficoltà scolastiche riscontrate.

In conclusione, considerato i tratti personologici e le limitazioni reumatologiche/ortopediche, visto anche i risultati dei precedenti tentativi di riformazione professionale, riteniamo (in considerazione della giovane età) utile proporre una riformazione professionale in un lavoro che richieda capacità pratiche piuttosto che teoriche.

Da un punto di vista strettamente psichiatrico, entra in considerazione anche il lavoro precedentemente svolto come venditore-consulente in un reparto di giardinaggio (considerato che i problemi alla schiena sono insorti dopo il trasferimento dal negozio in magazzino).

Sottolineiamo inoltre che il paziente è motivato a riprendere un'attività come sopra indicato rispettivamente a intraprendere una formazione professionale di tipo pratico.

Egli può pertanto essere ritenuto abile al lavoro nella misura del 100% da un punto di vista psichiatrico e questa condizione, a nostro avviso, è sempre stata data. Qualora dovessero essere riconsiderate altre misure di riformazione professionale necessarie da un punto di vista reumatologico, (come quelle proposte dal dr. __________ - attività nel settore della sicurezza, sorveglianza, guardia notturna o simile) un accompagnamento medico-psicologico appare indicato per permettergli di affrontare con maggiore tranquillità situazioni nuove e potenzialmente ansiogene. In questo senso l'attuale psicoterapia di sostegno instaurata con lo psicologo __________ __________ ci sembra opportuna.

Come risorse sono infine da citare una situazione familiare soddisfacente e in generale la capacità di mantenere dei buoni rapporti con colleghi e superiori. Non ci sono inoltre segni di ritiro sociale ed esiste tuttora un'ampia gamma di interessi al di fuori dell'ambito lavorativo.

B) Conseguenze sulla capacità di lavoro

Le menomazioni qualitative e quantitative dovute ai disturbi constatati consistono nel lieve ritardo mentale, associato ad un disturbo di personalità ansioso-dipendente accompagnato da un disturbo somatoforme indifferenziato. Questi disturbi non hanno delle conseguenze sull'attività di venditore­ consulente svolta prima del trasferimento in magazzino.

C'è una capacità volitiva e motivazionale intatta, per cui sono possibili, da un punto di vista psichiatrico, delle prestazioni normali al 100%. Andranno naturalmente considerate le limitazioni a livello fisico, come menzionate dal dr. __________.

A livello di risorse il paziente può contare su una situazione familiare e coniugale stabile e soddisfacente, come pure sul sostegno di amici e conoscenti. Non abbiamo inoltre notato delle tendenze regressive o alterazioni delle funzioni cognitive che possano in qualche modo compromettere la prestazione sul lavoro.

C) Conseguenze sulla capacità di integrazione

Il paziente è motivato ad intraprendere eventuali altri percorsi formativi che dovessero risultare necessari per motivi ortopedici-reumatologici.

Essi, per i motivi sopracitati, dovrebbero essere di carattere più "pratico" e non "scolastico".

Da un punto di vista psichiatrico non ci sono delle controindicazioni.

In questo caso riterremmo tuttavia indicato, per migliorare le possibilità di successo, associare un eventuale nuovo tentativo di reinserimento professionale con una psicoterapia di sostegno finalizzata ad aumentare I'autostima e soprattutto la capacità di gestire l'ansia di fronte a nuove esigenze di apprendimento." (doc. AI 59)

                                         Nella "proposta medico" del 21 gennaio 2003, la dr.ssa __________ ha osservato:

"  Alla luce delle conclusioni della perizia del Dr __________ si ritiene I'A. totalmente abile, nell'ambito psichiatrico, in qualsiasi ambito lavorativo." (doc. AI 64)

                                         In data 26 marzo 2003 il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha osservato:

"  ho visto ambulatoriamente il paziente a margine che Tu già ben conosci sul piano anamnestico.

Si tratta di un paziente che presenta una sintomatologia poco coerente con un'affezione somatica.

Dalle mie osservazioni cliniche posso concludere per un disturbo di somatizzazione che, sul piano psichiatrico, possono essere affrontate mediante una psicofarmacoterapia ansiolitica.

II problema principale risiede però nel suo inserimento socioprofessionale, come già ben descritto nel Rapporto redatto il 14.11.2002 dal Dr. med. __________ __________, medico direttore __________ __________ __________.

Si tratta di una persona che non chiede altro di essere riqualificata in un àmbito lavorativo che sia in grado di tener conto sia dei suoi problemi somatici, sia del suo problema psichico che è principalmente legato ad una scarsa capacità intellettiva e cognitiva.

Ritengo che il paziente debba poter seguire una formazione pratica che si adatti alle sue capacità psicointellettive, già vagliate durante i periodi d'esperienze di riformazione professionale." (allegato doc. AI 69)

                                         Il dr. __________, specialista FMH in fisiatria, riabilitazione e reumatologia, in data 25 aprile 2003, ha certificato un'incapacità lavorativa del 50% a far tempo dal 23 febbraio 2002 ed ha espresso una prognosi sfavorevole in quanto trattasi di malattia cronica. Egli ha tuttavia precisato che in lavori leggeri con possibilità di cambiare la posizione del corpo, senza dover stare seduto o in piedi per periodi prolungati e senza movimenti ripetitivi di lunga durata con le braccia alzate o in posizione inclinata, l'assicurato sarebbe abile al lavoro nella misura del 70% (doc. AI 72 e 73).

                                         Pendente causa il legale dell'assicurato ha trasmesso al TCA un certificato datato 13 febbraio 2004 del dr. __________ del seguente tenore:

"  Si attesta che il paziente sopraccitato è in cura dal 1988 per i disturbi sopraelencati.

L'esito negativo della riqualifica professionale come pure della decisione dell'AI del maggio 2003 in merito ad una rendita hanno inciso negativamente sullo stato psico-fisico del signor RI1.

Nonostante le cure medicamentose e fisioterapiche si sono accentuati i disturbi alla spalla sx, al rachide (nuca, dorso e tratto lombare) con conseguente notevole rigidità della colonna vertebrale associati a parestesie e disestesie degli arti superiori ed inferiori.

La capacità lavorativa attuale e degli ultimi sei mesi è da ritenersi ridotta di almeno il 50 dal punto di vista reumatologico.

II signor RI1 è inabile in maniera completa per attività lavorative fisicamente impegnative. Potrebbe fare solo lavori leggeri evitando posizioni ergonomiche sfavorevoli, flessioni ripetute dei tronco, lavori ripetitivi con le braccia e carichi superiori ai 10 Kg circa. Da notare che il signor RI1 si è sempre attenuto alle prescrizioni mediche ed ha se­guito un trattamento psicoterapico." (allegato C doc. V)

                                         In data 17 febbraio 2004, il legale dell'assicurato ha trasmesso un rapporto medico del dr. __________, psicoterapeuta, del seguente tenore:

"  Le invio questo breve rapporto per segnalarle la mia preoccupazione in merito allo stato di salute psico-fisica del paziente a margine.

Come lei sicuramente sa, il tribunale d'appello delle assicurazioni ha recentemente respinto il ricorso del Signor RI1 contro la decisione dell'assicurazione invalidità del 05.12.2003.

Egli si trova nell'impossibilità di percepire una rendita AI e deve pertanto cercare a breve termine una occupazione consona al suo stato di salute.

A mio modo di vedere egli non è al momento in grado di svolgere attività alcuna,

Dal profilo psichico, l'incertezza professionale alla quale il paziente ha dovuto fare fronte in questi mesi (egli non lavora dall'inizio 2002) ed il progressivo aggravamento delle sue condizioni finanziarie (da circa due anni non beneficia di nessuna entrata) hanno prodotto una notevole esacerbazione delle componenti ansio-depressive.

A più riprese ho segnalato al Signor RI1 la necessità di un potenziamento del sostegno psicologico e psichiatrico proponendo anche cure semi stazionarie o ricoveri in ambito psichiatrico.

Egli non ha tuttavia dato seguito alle mie proposte anche in virtù della particolare struttura di personalità che lo porta a vivere il disagio psichico su un piano essenzialmente somatico (vedi miei precedenti rapporti del 29.08.2002 e 23.06.2003 oltre che l'esame psicologico del 27.08.2002).

Pertanto, in questo momento di oggettiva e grave crisi socio-professionale non c'è da stupirsi se le sue condizioni di salute fisica (penso in particolare ai dolori di schiena) appaiano notevolmente peggiorate.

Come le avevo già segnalato precedentemente, è mia opinione che i dolori fisici del paziente debbano essere considerati come una somma fra le conseguenze di lesioni organiche chiaramente oggettivabili e i derivati psicosomatici che lo portano a vivere sul corpo delle tensioni emotive che egli non riesce ad elaborare altrimenti.

Ritengo che questi aspetti psicosomatici, siano da tenere in debita considerazione per valutare adeguatamente lo stato di salute del paziente e la sua reale abilità professionale.

Il Signor RI1 mi ha comunicato di avere l'intenzione di inoltrare un ulteriore ricorso in vista dell'ottenimento di una rendita AI.

Qualora lo stesso dovesse venire rifiutato c'è da attendersi un ulteriore peggioramento dei suo stato di salute, il che renderà necessario un potenziamento delle cure psichiatriche nel senso prospettato sopra." (allegato D doc. VIII)

                                         Il medico AI del SMR, dr. __________, in data 26 febbraio 2004 giugno ha infine osservato:

"  La valutazione del diritto a prestazioni è stata basata su atti medici di curanti e specialisti.

I disturbi del paziente erano imputati a

- sindrome cervico- e lombovertebrale cronica su disturbi statici e lievi 

  alterazioni degenerative dopo M. Scheuermann (disturbo

  osteo/vertebrale tipico dell'età adolescenziale)

- sindrome ansioso - depressiva a carattere reattivo

- disturbo di personalità misto ansioso-dipendente

La prima diagnosi provocava dei limiti di carico, per cui si era ammessa la bontà di un progetto integrativo (i limiti erano ben descritti dal Dr. __________).

Per quanto riguarda la componente psichica si era richiesta valutazione al dr. __________ che concludeva con l'assenza di un danno alla salute limitante la CL, malgrado la presenza delle patologie descritte (severità non sufficiente per ridurre la CL).

In sede d'opposizione non si era prodotto alcun documento che facesse sospettare la presenza di ulteriori limitazioni funzionali, sia dal lato fisico che psichico.

Ora, in fase di ricorso, si producono due certificati.

Il primo, del Dr. __________, reumatologo, con il quale si attesta che la CL per attività pesanti è nulla e in genere esiste ancora una CL del 50%.

Descrive poi i limiti funzionali che corrispondono a quanto già attestato dal Dr. __________. Non è poi descritto lo stato.

II secondo è del Signor __________ __________, psicologo. Manca un certificato/rapporto di uno psichiatra (al proposito appare come il curante abbia a più riprese sollecitato I'AI per una valutazione psichiatrica, anche se la necessità di cura specialistica dovrebbe essere di competenza dei curanti e non dell'AI).

Il rapporto dello psicologo segnala come la valutazione dello stato di salute debba essere considerato globalmente e, riferendo delle alterazioni somatiche chiaramente oggettivabili con le manifestazioni psicosomatiche portano a una cattiva qualità di vita.

Va osservato che le alterazioni somatiche sono di quelle a lenta evoluzione, quindi, ammessi i limiti funzionali dettati dai reumatologi, non si può ammettere che vi sia un peggioramento dello stato di salute fisico tale da modificare i limiti noti (accertati inoltre da specialisti).

Per quanto riguarda la valutazione psichica il Dr. __________ ha posto delle diagnosi precise, e non una vaga descrizione di "disturbi psicosomatici" e ne ha valutato l'entità. II fatto poi che tali disturbi siano di tipo reattivo (fattori socio - economici

aggravamento della situazione finanziaria) dimostrano come le soluzioni dei problemi permettano di riprendere uno stato d'equilibrio.

I due documenti citati, per le osservazioni appena riportate, non mi permettono di valutare differentemente la fattispecie." (doc. IX bis)

                                         Da ultimo il dr. __________, in data 7 aprile 2004, ha certificato:

"  Questo paziente è affetto da un disturbo depressivo con importanti somatizzazioni.

Egli da considerare inabile al lavoro al 100% per i periodi indicati dal suo medico curante, il Dr. med. __________ a __________.

Egli segue un trattamento semi stazionario che però finora non ha dato un miglioramento sostanziale della sua sintomatologia.

Il periodo terapeutico è stato finora troppo breve (terapia semi stazionaria dal 22.03.2004) .

Per ora il paziente resta inabile al lavoro al 100% per suoi problemi psichiatrici e di somatizzazione.

Egli segue pure una cura psicoterapeutica con lo psicologo psicoterapeuta __________ a __________." (doc. XIII bis)

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                            2.6.1.   Per quanto concerne l'aspetto psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________ psichiatra e psicoterapeuta.

                                         In concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurato, nel referto 14 novembre 2002 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali - il perito, sulla base di tre consultazioni con l'assicurato, di un colloquio telefonico con il dr. __________, dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle costatazioni obiettive (status psichiatrico), sulla scorta di una approfondita valutazione anche dal profilo prognostico, ha quindi concluso che l'assicurato, affetto da disturbi riferibili ad un lieve ritardo mentale associato ad un disturbo della personalità ansioso-dipendente accompagnato da un disturbo somatoforme indifferenziato, presenta, dal punto di vista psichiatrico, una piena capacità lavorativa, evidenziando inoltre che, se dovessero essere prese delle misure d'integrazione (di formazione) esse dovrebbero essere di carattere più "pratico" e non "scolastico". Sulla stessa linea si inserisce anche il rapporto 26 marzo 2003 del dr. Frei, il quale sottolinea che il problema psichico è principalmente legato ad una scarsa capacità intellettiva e cognitiva dell'assicurato (doc. AI 69).

                                         Per contro, a distanza di un anno, quest'ultimo specialista lo considera inabile al lavoro in misura totale per problemi psichiatrici e di somatizzazione senza tuttavia minimamente indicare quali sarebbero stati i motivi di un eventuale peggioramento intervenuto rispetto alla situazione precedentemente accertata (doc. XIII bis).

                                         Di stesso parere è il dr. __________, il quale associa la grave crisi socio-professionale dell'assicurato con i problemi alla schiena (allegato D doc. VII).

                                         Questi due ultimi parei medici non possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziati e non conformi pertanto ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5).

                                         Per quanto attiene soprattutto ai referti medici del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, seppur emanati per l'appunto da uno specialista del ramo, non sono parificabili all'esame peritale del dr. __________, approfondito e dettagliato in ogni suo aspetto.

                                         A proposito di questi due ultimi rapporti medici prodotti agli atti in corso di causa (rapporto dr. __________ del 7 aprile 2004 e rapporto del dr. __________ del 16 febbraio 2004, doc. XIII bis e allegato D doc. VII), va rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         Ne consegue che i succitati atti medici non possono essere presi in considerazione, poiché attestano una situazione di fatto posteriore alla decisione contestata del 28 maggio 2003.

                                         Ciononostante, ai fini dell’economia processuale, eccezionalmente il giudice può anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4, 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         In casu, il rapporti medici in discussione non sono tuttavia sufficienti per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale natura invalidante dei problemi psichici e somatici accusati dal ricorrente.

                                         Spetta al ricorrente inoltrare semmai un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa al peggioramento del suo stato di salute psichico e, come vedremo qui di seguito, fisico (consid. 2.6.2).

                            2.6.2.   Per quanto attiene al problema neurologico e reumatologico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________ nel suo referto del settembre 1998 (allegato doc. AI 9).

                                         Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute (dal punto di vista reumatologico) lamentato dall’assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità lavorativa (50%) nella precedente professione di magazziniere ed alla totale capacità lavorativa in attività consone ai limiti funzionali esposti nel rapporto di controllo del 16 settembre 1998, ossia in attività fisicamente leggere o mediamente pesanti, che non costringono l'assicurato a movimenti ripetitivi di flessione lombare con carico (alzare pesi dal suolo di oltre 10 kg) e che non lo obbligano a lavorare in continuazione con le braccia sopra l'altezza della testa (iperestensione lombare). Lo stesso specialista ha anche proposto alcune attività confacenti allo stato di salute del ricorrente, ossia in attività nel settore della consulenza, della vendita o della sicurezza (sorveglianza, guardia notturna o simile).

                                         Tale stato di salute dell'assicurato è stato poi in seguito confermato dal medico curante, dr. __________, in data 3 aprile 2003 (doc. AI 69).

                                         Nell'aprile del 2003, lo specialista dr. __________, reumatologo, ha confermato sostanzialmente quanto rilevato dal dr. __________ nel settembre del 1998, ossia che l'assicurato è in grado di lavorare per 7-8 ore il giorno in lavori leggeri consoni ai limiti funzionali indicati dal dr. __________ (ripresi dallo stesso specialista __________; doc. AI 72-73).

                                         Solo in corso di causa, ossia il 13 febbraio 2004, lo specialista dr. __________ ha dal canto suo certificato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente, attestando al 50% la capacità lavorativa in attività leggere compatibili con le limitazioni sopra accennate (allegato C doc. V).

                                         Le stesse considerazioni fatte per i rapporti medici allestiti in ambito psichiatrico e psicologico e trasmessi dopo l'introduzione della causa, valgono anche per la situazione reumatologica certificata dal dr. __________, per cui si rimanda al riguardo a quanto precisato al consid. 2.6.1.

                                         A proposito di quest'ultimo referto medico va comunque osservato quanto segue.

                                         Se da una parte il referto specialistico del dr. __________ cui l'amministrazione fa riferimento risale al settembre 1998, dall'altra va comunque rilevato che il dr. __________ nel mese di aprile del 2003 concordava con quanto certificato dal dr. __________ (doc. AI 9, 72-73). Sino al momento della decisione su opposizione (4 dicembre 2003), quindi, l'Ufficio assicurazione invalidità era legittimato a pensare che la situazione dal punto di vista reumatologico fosse stabile. Solo nel corso di causa lo specialista dr. __________ certifica un peggioramento dal punto di vista reumatologico (referto 13 febbraio 2004, allegato C doc. V). Ora, se da una parte il TCA intravede la possibilità di un reale peggioramento dello stato di salute (proprio perché certificato da uno specialista), dall'altra non può tuttavia considerare il referto medico in parola sufficientemente approfondito per ordinare una perizia medica (cfr. consid. 2.6.1). Del resto, anche il medico responsabile AI, dr. __________, valutando dettagliatamente i referti medici sia dal punto di vista reumatologico che psicologico, concorda con quanto deciso dall'Ufficio assicurazione invalidità (doc. IX bis).

                                         Spetta al ricorrente inoltrare semmai un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa al ventilato peggioramento del suo stato di salute, ritenuto che l'Ufficio assicurazione invalidità sino all'emanazione della decisione su opposizione del 4 dicembre 2003 ha correttamente valutato dal punto di vista medico il caso di specie.

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima attività svolta dall'interessato.

                                         Stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in misura totale in attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________ (reumatologo), confermate nell'aprile del 2003 dal dr. __________ (reumatologo), e dal perito dr. __________ (psichiatra).

                               2.7.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del caso alla consulente in integrazione professionale __________ (in seguito: consulente). Basandosi sulle succitate perizie, con rapporto finale 16 maggio 2003 la consulente ha osservato:

"  Consulenza e discussione

La nostra consulenza finalizzata alla reintegrazione nella vita attiva di questo assicurato, ha. previsto e quindi messo in atto diversi tentativi di formazione professionale di base; seguendo i desideri e gli interessi dell'assicurato un primo progetto di formazione a carico dell'AI si rivolgeva al settore sociale e con questo al conseguimento dell'attestato federale di capacità di Operatore socio-assistenziale (tirocinio della durata di due anni presso la __________); fallito questo tentativo, per mancato superamento degli esami di ammissione, l'assicurato è stato riorientato verso una professione impiegatizia; tramite il centro informatica __________ è stato stipulato un contratto di tirocinio quale Impiegato d'Ufficio (apprendistato della durata di due anni), purtroppo anche in questo caso si sono verificate difficoltà scolastiche ed il progetto ha dovuto essere accantonato, in concomitanza alle difficoltà scolastiche si è sviluppato uno stato di disagio psichico.

L'assicurato ha alle spalle un diploma di giardiniere ed esperienze lavorative quale venditore di reparto giardinaggio e poi di magazziniere presso la società __________ __________; le attività di giardiniere e di magazziniere, non sono più esigibili a causa dei disturbi alla schiena; l'attività di venditore se si trattasse di merceologia leggera potrebbe ancora essere esigibile.

Con questo assicurato non è possibile prevedere un percorso di riqualifica professionale di base seguendo qualsivoglia tirocinio e/o scuola a tempo pieno; lo stesso è capace al lavoro in attività generiche di carico leggero senza "passare attraverso" provvedimenti professionali di base 'finanziati dall'assicurazione invalidità; il sostegno psicologico attualmente in corso dovrebbe aiutare il signor RI1 a riprendere fiducia nelle proprie capacità e quindi attivarsi sul mercato del lavoro nella ricerca di attività lavorative pratico-manuali.

Le attività confacenti allo stato di salute, stando ai soli limiti fisico-funzionali, sono numerose, per i dettagli rimando alla documentazione allegata al presente rapporto.

Da parte nostra si può restare a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica ad hoc" della durata di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse consentire un sensibile incremento della capacità di guadagno (rispetto a quanto riportato dalle statistiche federali inerenti ai salari in attività generiche semplici ripetitive di carico leggero).

Conclusioni

La pratica può essere definita da un punto di vista prettamente teorico; nello specifico, la determinazione dei reddito ipotetico d'invalido non può basarsi su una situazione salariale concreta, poiché il soggetto non è professionalmente attivo; questo vuol dire che per il calcolo della capacità di guadagno residua si può anche far capo ai dati forniti dalle statistiche salariali RSS.

Calcolo

R2

• 2002 = fr. 33'502.-   Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari,

attività non qualificate semplici ripetitive e leggere, da svolgere in misura completa

R1

• 2003 = fr. 52'520.attività di Magazziniere presso __________

                                   Capacità di guadagno residua: 63,79%

(doc. AI 75)

                               2.8.   In merito alla valutazione economica operata dalla consulente in integrazione professionale va osservato quanto segue.

                                         Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124). Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

                                         Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 16 maggio 2003 la consulente, tendendo conto delle risultanze peritali e specialistiche e dei precedenti tentativi di riformazione professionale (doc. AI 13, 17, 20, 27, 30, 36, 40, 41, 42, 57), ha evidenziato che nel caso di specie non sono più dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero della capacità di guadagno, e ciò a causa delle limitate capacità cognitive e delle limitate conoscenze scolastiche di base. L'assicurato, sarebbe idoneo al lavoro in attività generiche di carico leggero senza "passare attraverso" provvedimenti professionali finanziati dall'AI, quali lavori pratico-manuali. Del resto, la consulente precisa che le attività confacenti allo stato di salute fisico-funzionale dell'assicurato sono numerose. Va comunque anche qui sottolineato che la consulente ha precisato che "da parte nostra si può restare a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica ad hoc" della durata di 3-6 mesi" (doc. AI 75).

                                         D'altra parte, come visto, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑  all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (cfr. consid. 2.6.2.).

                                         Ora, tutte le circostanze d’ordine personale dell’assicurato (scarse capacità intellettive) di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità (cfr. consid. 2.3), ma sono piuttosto rilevanti per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella fattispecie non può essere ignorato quanto evidenziato dal perito (dr. __________), ossia come l’assicurato possa essere normalmente integrato in attività leggere, non qualificate e consone ai limiti funzionali esposti in sede specialistica dal dr. __________.

                                         In conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali che il danno alla salute di cui RI1 è portatore - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento - non provocano nessuna incapacità al lavoro in attività leggere compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede medica (cfr. rapporto dr. __________, allegato doc. AI 9; anche allegato C doc. V).

                                         In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, partendo da un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività ritenute proponibili.

                               2.9.   Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale magazziniere (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

                                         Come detto (cfr. consid. 2.3), determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.

                                         Nella fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato partirebbe dal 1° giugno 1999 (inabilità lavorativa al 50% dal 24 giugno 1998, cfr. doc. AI 3), indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.

                            2.9.1.   Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 16 maggio 2003 la consulente ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 52'520 (fr. 4'040.-- x 13 mensilità) quale salario conseguibile nel 2003 (doc. AI 75).

Nel 1998 il datore di lavoro ha attestato (nel caso di attività al 100%) un reddito di fr. 48'880.--. Considerando un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 5/2004, tabella B10.2), per il 1999 il salario da valido deve essere cifrato in fr. 49'027.-- (48'880: 100 x 0.3 + 48'880), nel 2000 in fr. 49'664.-- (49'027: 100 x 1.3 + 49'027), nel 2001 in fr. 50'906.-- (49'664 : 100 x 2.5 + 49'664), nel 2002 in fr. 51'822.-- (50'906: 100 x 1.8 + 50'906).

                            2.9.2.   Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.--  nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.

                                         Per quanto riguarda l'applicazione di suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

                                         In casu per calcolare il reddito da invalido si deve quindi partire da un salario di fr. 45'390.-- riferito al settore privato (”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato”, RAMI 2001 p. 348).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 126 V 81 consid. 7a) questo importo, riportato su 41,8 ore (La vie économique 5/2004, Tabella B9.2, pag. 94) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 5/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 1999 a fr.  45'356.-- ([45'390 : 41.9 x 41.8] x 1835 : 1832).

                                         Ora, pur considerando una riduzione di rendimento del 25%, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 34'017.--, dal raffronto di tale reddito con quello da valido, nel 1999, di fr. 49'027.--, risulta un’incapacità al guadagno del 30.61% (49'027 – 34'017 x 100 : 49'027), valore che deve essere arrotondato al 31% (secondo la più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).

                                         Anche per il 2000 la situazione non cambia.

                                         In applicazione dei succitati criteri, secondo costante giurisprudenza di questo Tribunale, conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000), il salario ipotetico nel 2000 conseguibile in attività leggera e ripetitiva adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,8 ore (La vie économique 5/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027 : 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Pur considerando una riduzione di rendimento del 25% del reddito determinante di fr. 50'498.--, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 37'874.--, dal raffronto di tale reddito con quello da valido, nel 2000, di fr. 49'664.--, risulta un’incapacità al guadagno del 23.73% (49'664 – 37'874 x 100 : 49'664), arrotondata al 24%.

                                         Anche per il 2001 la situazione non cambia.

                                         Il reddito da invalido stabilito per il 2000, riportato su 41,7 ore (La Vie économique 5/2004, Tabella B9.2) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 5/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2001 a fr. 38'929.-- ([50'498 : 41.8 x 41.7] x 1902 : 1846 x 75 : 100).

                                         Dal raffronto di tale reddito con quello da valido, nel 2001, di fr. 50'906.--, risulta un’incapacità al guadagno del 23.52% (50'906 – 38'929 x 100 : 50'906), arrotondata al 24%.

                                         Visto il risultato al quale si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche nel 2002 e 2003 (anno in cui è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità risulti inferiore al 40%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad un quarto di rendita.

                                         Giova abbondanzialmente sottolineare che a tale conclusione si giungerebbe pure volendo applicare, quale ipotesi più favorevole per l'assicurato, per tutti i periodi sopra considerati un costante reddito da valido di fr. 52'520.--, quale importo ritenuto dall'UAI con riferimento all'anno 2003. Al tale riguardo non può in ogni caso non essere rilevato come nel gravame, come d'altronde già in sede d'opposizione, l'insorgente - per quanto è dato di capire - abbia inspiegabilmente fatto valere (a suo sfavore) un reddito senza invalidità inferiore a quello stabilito dall'amministrazione (nel raffronto dei redditi, una diminuzione del reddito da valido comporta infatti una riduzione del tasso d'invalidità).

                                         In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

                             2.10.   L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare nuovi accertamenti sia dal profilo reumatologico che psichiatrico.

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita per quanto riguarda la valutazione dell'incapacità lavorativa (rispettivamente al guadagno) dell'assicurato sino al momento della decisione impugnata, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria.

                                         Se le condizioni dell'assicurato dovessero comunque effettivamente peggiorare - anche dal profilo psicologico -, al ricorrente sarà data comunque la possibilità di introdurre una nuova richiesta di prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.4 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.06.2004 32.2004.4 — Swissrulings