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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.11.2004 32.2004.21

16 novembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,220 parole·~16 min·3

Riassunto

assicurato pienamente integrato grazie all'esecuzione di provvedimenti professionali; in casu nessun diritto alla rendita

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.21   BS/td

Lugano 16 novembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 8 aprile 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1976, già beneficiario di diverse prestazioni per minorenni erogate dall’AI, a seguito di problemi alla spalla destra ed agli arti inferiori non ha potuto continuare la formazione di panettiere.

Con domanda 24 aprile 1998 egli ha chiesto all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) di poter beneficiare di misure integrative d’ordine professionale (doc. AI 97).

Dopo aver svolto un’accurata istruttoria, tra cui un accertamento medico-professionale presso il centro __________ di __________, l’amministrazione si è assunta le spese per una riformazione professionale dell’assicurato quale venditore di auto presso il __________ Garage __________ Sagl (doc. AI 128, 144).

                               1.2.   Nel giugno 2003 RI 1 ha terminato la formazione di venditore d’auto, ottenendo il relativo attestato federale di capacità professionale (doc. AI 170).

Dopo aver sottoposto il caso al proprio consulente in integrazione professionale per la valutazione finale, con decisione 30 settembre 2003 l’UAI ha ritenuto l’assicurato convenientemente integrato nella nuova professione imparata, con conseguente pieno recupero della capacità al guadagno, escludendo pertanto il diritto ad una rendita d’invalidità (doc. AI 174).

Con opposizione del 13 ottobre 2003, completata il 30 ottobre 2003, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto l’erogazione di almeno una mezza rendita in quanto, a motivo dell’impossibilità di usare correttamente il braccio destro, non può svolgere a tempo pieno la professione imparata. Egli ha poi preannunciato di trasmettere una perizia privata a cura del dr. __________ di __________ e chiesto di essere sentito (doc. AI 177, 175).

                               1.3.   Con decisione su opposizione, l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni, osservando:

"  4. Nel caso in esame, giova ricordare che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la decisione che s'imponeva al termine dei provvedimenti professionali seguiti con successo da parte dell'assicurato.

Per principio, in sede d'opposizione spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

Tuttavia, l'assicurato non ha prodotto elementi di natura medica a sostegno delle sue argomentazioni, nonostante egli avesse garantito di documentare il suo dichiarato compromesso stato valetudinario.

In assenza di forze probatorie, occorre confermare la fondatezza degli atti dell'incarto che hanno consentito all'UAI di poter definire il rifiuto del diritto alla rendita. Dunque, da questo profilo, si può desumere che la situazione sia stata adeguatamente indagata, in modo tale che altri passi istruttori non sono più reputati necessari.

Di conseguenza, per quanto attiene alla richiesta di un colloquio avente lo scopo di poter discutere il caso, lo scrivente Ufficio AI non ravvede l'esigenza di voler chiarire ulteriormente i fatti, risultando quest'ultimi, dalla lettura della documentazione, già sufficientemente esaustivi." (Doc. AI 178)

                               1.4.   Con tempestivo ricorso RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione su opposizione postulando il rinvio degli atti all’UAI per ulteriori accertamenti e, subordinatamente, il riconoscimento di un diritto alla rendita d’invalidità.

Egli ha ribadito l’impossibilità, per motivi di salute, di poter svolgere appieno l’attività imparata di venditore di auto e, quindi, di non aver recuperato integralmente la capacità al guadagno.

Il 9 settembre 2004 il ricorrente ha prodotto il rapporto 8 settembre 2004 del dr. __________ (doc. III, A7).

                               1.5.   Con risposta di causa 16 settembre 2004 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, sottolineando:

"  Ora, il dottor __________ dichiara espressamente che dalla recente visita non sono emersi elementi atti a giustificare una diversa valutazione della capacità lavorativa rispetto a quella stabilita a suo tempo presso il __________ di __________.

In pratica quindi l'assicurato risulta normalmente abile in attività che non solleciti eccessivamente la spalla destra. Quella di venditore d'auto è in tal senso ideale.

In definitiva la nuova documentazione medica conferma sia la bontà del provvedimento adottato, sia il grado di capacità lavorativa ritenuto dallo scrivente Ufficio." (Doc. V)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Il ricorrente ha innanzitutto fatto presente di non essere stato convocato dall’amministrazione, nonostante la formale richiesta fatta in sede di opposizione.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, DTF 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, DTF 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

                                         Una violazione di tale diritto di natura formale comporta, indipendentemente dall'esito del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata (DTF 126 V 132 consid. 2b, DTF 124 V 183 consid. 4, DTF 122 II 469 consid. 4a, DTF 121 I 232 consid. 2a, DTF 120 V 362 consid. 2a, con i relativi riferimenti di giurisprudenza).

                                         In via eccezionale ciò non accade se il difetto ‑ non particolarmente grave (DTF 126 V 132, consid. 2b, pag. 132 e DTF 116 V 185 con riferimenti) ‑ può essere sanato, in quanto l'istanza di ricorso dispone di piena cognizione, alla parte vengono resi noti tutti i fatti rilevanti ed essa viene sentita su questi fatti, di regola sulla base di un secondo scambio di allegati (DTF 116 V 39; DTF 110 V 113).

Per quel che concerne la procedura amministrativa, invece, l’art. 49 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite, ma non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione (sottolineatura del redattore).

                                         Ora, se da un lato, secondo la volontà del legislatore, la concessione del diritto di essere sentito non è obbligatoria prima della decisione impugnabile (cfr. FF 1999 4599, citato da Locher, Grundriss des Sozialvericherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, § 68, nota 21, pag. 447) - visto che, ai sensi dell’art. 52 LPGA, l’assicurato può interporre opposizione -, dall’altro, parte della dottrina ritiene tuttavia giustificato concedere all’assicurato la facoltà di potersi esprimere prima dell’emissione della decisione formale, segnatamente in quelle fattispecie in cui l’interessato è particolarmente toccato dal provvedimento da prendere e/o che è stato oggetto di diversi accertamenti (cfr. Locher, op. cit., § 68, nota 22, pag. 448; vedi anche Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 42 nota 21 pag. 426).

Tuttavia, in una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03, il TFA, al consid. 3.3., si è tuttavia espresso:

"  (…) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA".

                                         In un’altra fattispecie, con una sentenza del 13 novembre 2002 nella causa B., U 45/02, la Corte federale, lasciando aperta la questione a sapere se l’assicuratore infortuni avrebbe dovuto trasmettere all’assicurato il parere della propria Divisione medica nel corso della procedura di opposizione, ha ritenuto che un'eventuale violazione del diritto di essere sentito è in ogni caso stata sanata, nella misura in cui al ricorrente è stata concessa facoltà di prendere visione dell'incarto ed ha potuto fare valere le proprie ragioni dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo (l'istanza cantonale e, in seguito, lo stesso TFA).

                                         Nel caso concreto, anche se l’amministrazione non ha dato seguito alla richiesta di essere sentito formulata dall’assicurato con l’opposizione, va tuttavia considerato che davanti a questo TCA, che gode di un pieno potere cognitivo, il ricorrente ha potuto esprimere le proprie considerazioni in merito alla propria causa, motivo per cui un’eventuale violazione del diritto di essere sentito risulta essere sanata e non vi è quindi ragione per non entrare nel merito del ricorso che ci occupa.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.4.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).La nozione di “ equivalenza approssimativa” si riferisce in primo luogo, non tanto al livello di formazione, quanto alle aspettative di guadagno dopo la riformazione ( VSI 2000 pag. 27; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb, RCC 1988 pag. 497 consid. 2c). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 130/131).                

                                         Vengono in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, RI 1 ha soggiornato presso il centro __________ per un accertamento professionale. Nel rapporto 3 dicembre 1999 (doc. AI 121) i periti del succitato centro hanno valutato una piena esigibilità in attività leggere- medio/leggere senza mansioni pesanti, movimenti del braccio sopra l’orizzontale, stazionamento su impalcature, salire gradini a pioli e percorrere a piedi lunghi tratti (“Der Versicherte kann ganztags leichte bis knapp mittelschwere Tätigkeiten ausführen. Nicht möglich sind kraftfordernde Arbeit über Tischhöhe mit dem Arm, das Besteigern von Leitern und das gehen auf Gerüste, sowie das Zurücklegen längerer Gehstrecken”), approvando il progetto integrativo quale venditore di autoveicoli, professione scelta dal ricorrente stesso (“Herr RI 1 strebt die Ausbildung zum Autoverkäufer an, was wir auf Grund der Abklärungs-ergebnisse unterstützen können”).

                                         Sulla base della successiva valutazione del consulente in integrazione professionale (doc. AI 121), l’UAI ha in seguito finanziato la riformazione dell’assicurato nel campo della vendita di autoveicoli.

Terminato l’iter formativo professionale, con rapporto 19 settembre 2003 il consulente ha ritenuto l’assicurato, che del resto ha ottenuto il relativo attestato di capacità, pienamente integrato quale impiegato di vendita al minuto nel ramo auto (doc. AI 173).

L’assicurato è tuttavia del parere che il danno alla salute non gli permette di svolgere a tempo pieno l’attività professionale imparata, motivo per cui egli accuserebbe un discapito economico valutabile nella misura del 50%.

Pendente causa il ricorrente ha prodotto il rapporto 8 settembre 2004 del dr. __________, specialista in ortopedia chirurgica, di ___________ il quale ha concluso:

"  Die Schulterbeweglichkeit ist sowohl passiv im Sinne der Aussenrotation, als auch aktiv beim Nacken-und Schürzengriff eingeschränkt. Es besteht eine Impingement-Symptomatik, welche durch die MRI-Berfunde eigentlich nicht erklärt werden kann. Aufgrund des MRI-Befundes bietet sich keine relevante operative Behandlung an, um die Situation Erfolg versprechend zu verbessern. Hinsichtlich der möglichen, bzw. durchführbaren Tätigkeiten, bestehen keine neuen Erkenntnisse, welche die Beurteilung der __________ widerlegen könnten. Die Arbeitsfähigkeit hängt ganz davon ab, welche Tätigkeit ausgeübt wird, für Arbeiten, welche gemäss dem __________ -Bericht beschrieben sind, ohne kraftvordernde Arbeiten über Tischhöhe, Notwendigkeit, den Arm über die Horizontale zu heben sowie der anderen Einschränkungen, sind zusätzliche Limitierungen nicht begründbar." (Doc. A7, sottolineatura del redattore)

Avendo quindi il succitato specialista confermato sostanzialmente la valutazione a suo tempo fornita dal __________, si può concludere che l’assicurato è da ritenere pienamente abile nell’attività di venditore di automobili imparata a seguito del provvedimento di riformazione professionale finanziato dall’AI. Ritenuto che, come si evince dal rapporto 19 settembre 2003 del consulente (doc. AI 173), il reddito nella suddetta professione (reddito da invalido) è maggiore di quello conseguibile nell'attività di panettiere precedentemente svolta (reddito da valido), RI 1 non presenta alcuna incapacità al guadagno, motivo per cui egli non ha diritto ad una rendita dell’invalidità, tantomeno ad ulteriori provvedimenti professionali.

Ne consegue la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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