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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2005 32.2004.121

20 giugno 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,714 parole·~14 min·1

Riassunto

Invalidità stabilita in base al metodo ordinario del raffronto dei redditi; esigibilità, malgrado il danno alla salute, di attività sedentarie o prevalentemente sedentarie.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.121   RG/ss

Lugano 20 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 30 novembre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

che                              -   con distinte decisioni 10 aprile e 20 giungo 2001 l’Ufficio AI ha respinto le richieste di prestazioni presentate nel gennaio rispettivamente nel febbraio 2001 da RI 1 – cittadina jugoslava, nata nel __________ ed affetta da poliomielite dell’arto inferiore sinistro – e tendenti all’ottenimento di una rendita d’invalidità rispettivamente all’assegnazione di mezzi ausiliari (doc. AI 13, 17). Dette richieste sono state respinte l’assicurata essendo entrata in Svizzera nel giugno 1999 già portatrice del danno alla salute. Un’ulteriore domanda di prestazioni presentata nel dicembre 2002 è stata nuovamente respinta dall’Ufficio AI per i medesimi motivi, con l’indicazione che una nuova richiesta avrebbe potuto essere presentata trascorso un periodo di residenza ininterrotto di 5 anni in Svizzera;

                                     -   statuendo sulla successiva domanda di rendita del novembre 2003, per decisione su opposizione 30 novembre 2004, confermando il precedente provvedimento 19 aprile 2004, l’Ufficio AI, sulla base degli accertamenti medici ed economici esperiti, ha negato il diritto a prestazioni, l’assicurata - ritenuta sì incapace al lavoro nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizia ma giudicata ancora in grado, malgrado il danno alla salute, di svolgere attività prevalentemente sedentarie o dove sia possibile alternare la posizione eretta con quella seduta - non presentando un’invalidità pensionabile;

                                     -   con tempestivo ricorso al TCA l’assicurata - rappresentata da RA 1 - contestando la valutazione medica posta alla base del provvedimento 30 novembre 2004, postula il riconoscimento di un’invalidità almeno del 50%, producendo al riguardo un certificato del medico curante dr. __________, il quale in sostanza, dopo illustrazione della situazione clinica, conclude per l’esigibilità di un "lavoro in posizione seduta" ed evidenzia la necessità di sottoporre l’interessata ad una "perizia medica indipendente";

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI, sottoposta al SMR la refertazione medica prodotta con il gravame, ne chiede la reiezione, ribadendo come per un tipo di attività sedentaria o prevalentemente sedentaria l’assicurata presenti "una normale capacità lavorativa";

                                     -   pendente lite l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione, tra cui un certificato del fisiatra dr. __________ - di cui si dirà nei considerandi che seguono - attestante in sostanza l’inesigibilità di un’attività sedentaria o prevalentemente sedentaria;

                                     -   prendendo posizione sulla documentazione medica ed economica prodotta dall’insorgente, l’Ufficio AI insiste nel chiedere la reiezione del gravame;

considerando                 in diritto

che                              -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.,  22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99] e 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

                                     -   la Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia relativa alle assicurazioni sociali dell’8 giugno 1962 (RS 0.831.109.818.1) - applicabile nel caso di specie - stabilisce che i cittadini jugoslavi hanno diritto ad una rendita ordinaria d’invalidità alle medesime condizioni che per i cittadini svizzeri se al momento dell’insorgenza dell’invalidità hanno versato almeno un anno di contributi. Fino a quando conservino il domicilio in Svizzera hanno diritto, alle medesime condizioni che per i cittadini svizzeri, ad una rendita straordinaria d’invalidità i cittadini jugoslavi che immediatamente prima della data da cui domandano la rendita hanno risieduto in Svizzera in maniera ininterrotta per almeno 5 anni (artt. 7 e 8); il diritto alla rendistraordinaria nasce al più presto il primo giorno del mese nel corta so del quale la condizione di durata minima di residenza è adempiuta; giusta l’art. 42 cpv. 1 LAVS, applicabile per il rimando di cui all’art. 39 LAI, hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d'assicurazione della loro classe d'età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita. Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti;

                                     -   inoltre i cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d LPC devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti (art. 2 cpv. 1 LPC);

                                     -   gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera, se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI, hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri (art. 2 cpv. 2 LPC). Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a (10 anni) e b (5 anni) non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente (art. 2 cpv. 2 lett. c LPC).

                                         Hanno diritto alle prestazioni complementari, tra l’altro, gli invalidi che hanno diritto ad una rendita AI (art. 2c lett. a LPC) e quelli che potrebbero pretendere una rendita giusta la lettera a se avessero raggiunto la durata di contributo minimo (un anno) di cui all’art. 29 cpv. 1 LAVS e adempissero le condizioni elencate  all’art. 6 cpv. 1 LAI (art. 2c lett. b LPC);

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI  1996, pag. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35 consid. 1);

                                     -   in lite, come detto, è il tasso d’invalidità di RI 1 che secondo l’Ufficio AI non attinge il grado minimo pensionabile (40%); stante l’esigibilità, malgrado il danno alla salute, di attività  sedentarie o prevalentemente sedentarie, l’Ufficio AI ha infatti stabilito, in applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi, un’invalidità del 17%; l’insorgente, contestando - per quanto è dato di capire - l’esigibilità di dette attività, postula invece, sulla base di quanto espressamente richiesto dal medico curante, il riconoscimento di una rendita per un grado d’invalidità del 50%;

                                     -   orbene, dal fascicolo emerge anzitutto che, a motivo del danno alla salute di cui è portatrice (ipoplasia arto inferiore sinistro su poliomielite con disturbi articolari e statici del rachide lombare e dell’arto inferiore destro), l’assicurata, che presenta evidenti limitazioni nell’esercizio di attività da svolgersi prevalentemente in piedi, non sia più in grado di esercitare la precedente professione di addetta alle pulizie (annotazioni dr. __________ 14 aprile 2004, doc. 37; rapporto 2 dicembre 2003 dr. __________, doc. AI 29;  certificato 21 maggio 2002 dr. __________, sub. doc. AI 28; certificato 27 dicembre 2000 dr. __________, sub. doc. AI 2; rapporto 20 febbraio 2001 dr. __________, doc. AI 9); ciò esclude, ai fini della determinazione dell’invalidità contrariamente a quanto sostenuto con il gravame - la considerazione, quale parametro per la fissazione del reddito da invalido, dei dati di reddito riferiti all’esercizio, anche dopo l’insorgenza del danno alla salute, di addetta alle pulizie alle dipendenze di __________ __________ rispettivamente della __________ (doc. B1-B5), ritenuto che, come di seguito precisato, l’assicurata risulta essere in grado di mettere meglio a frutto la propria capacità residua di lavoro in altre attività compatibili con i disturbi e le limitazioni fisiche di cui è portatrice;

                                     -   la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento attesta infatti l’esigibilità di attività prevalentemente sedentarie con possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta (rapporto 14 aprile 2004 dr. __________, doc. AI 37; rapporto 27 dicembre 2002 dr. __________, sub doc. AI 2), nelle quali l’interessata potrebbe ancora conseguire un reddito dal cui raffronto con quello (incontestato) conseguibile senza il danno alla salute risulta un grado d’invalidità non conferente il diritto ad una rendita;

                                     -   la certificazione allegata al gravame - e che in parte conferma le precedenti valutazioni espresse in sede di istruttoria AI - evidenzia per contro la necessità di un lavoro in posizione seduta (rapporti dr. __________: 10 dicembre 2004, doc. A2; 27 ottobre 2003, sub. doc. AI 25; 21 maggio 2002, sub doc. AI 28 e 2 dicembre 2003, sub. doc. AI 29); la più recente refertazione prodotta in corso di causa attesta invece che "un’attività di tipo sedentaria o prevalentemente sedentaria non rappresenti la soluzione ideale, in quanto questa postura non potrebbe essere tollerata per un lungo periodo di tempo" (certificato 24 gennaio 2005 dr. __________, doc. B6);

                                     -   orbene - ricordato come, contrariamente a quanto sembra voler sostenere l’insorgente nel postulare una "rendita d’invalidità di almeno il 50% come motivato dal medico nel suo rapporto [rapporto 10 dicembre 2004 dr. __________, doc. A2, ndr]”, non spetti, come detto, al medico pronunciarsi sul grado d’invalidità in tutte le ipotesi prospettate dai sanitari che si sono pronunciati quo al tipo d’attività esigibile malgrado il danno alla salute - ovvero sia ammettendo l’esigibilità di attività esclusivamente o prevalentemente sedentarie, sia riconoscendo che l’assicurata possa dedicarsi esclusivamente a mansioni lavorative necessitanti un’alternanza di posizione nel caso in cui essa non possa effettivamente tollerare per lunghi periodi di tempo una postura sedentaria - per quanto riguarda la quantificazione del reddito da invalido si giungerebbe in ogni caso a medesima conclusione;

                                     -   il settore d’attività cui rinvia l’UAI nel querelato provvedimento, quale settore ancora accessibile all’assicurata malgrado il danno alla salute, corrisponde a quel mercato di lavoro accessibile a lavoratori, come nel caso di specie, non qualificati ed è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche. Occorre qui precisare che nell’industria e nell’artigianato tuttavia le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e di sorveglianza (STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.5; SVR 2002 U 15 p. 49; RCC 1991 p. 332); il settore preso in considerazione si riferisce ad attività con compiti quindi non qualificati, semplici e ripetitivi; nel settore dell’industria, in cui possono essere eseguite mansioni di controllo e di sorveglianza o lavori leggeri di montaggio, esercitabili da manodopera femminile, oppure in quello dei servizi vi sono attività che non comportano aggravi fisici e possono essere svolti prevalentemente in posizione seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (RCC 1980 p. 482; STFA 25 febbraio 2003 nella causa P. [U329/01], consid. 4.7);

                                     -   ora, dal raffronto del reddito da valido (incontestato) cifrato in fr. 40'925.-- con quello, dedotto dai dati statistici applicabili (ESS 2002, Tabella TA13 valore mediano e adeguamento al 2004 con un tasso evolutivo dello 0.8 secondo la Tabella B 10.2 [cfr. La vie économique 4-2005 p. 95]), conseguibile in suddette attività adeguate non qualificate e pur volendo considerare una riduzione massima del 25% di tale importo (in considerazione soprattutto delle limitazioni addebitabili al danno alle salute, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64), emerge, al momento determinante dell’eventuale inizio d’erogazione di prestazioni (2004), un discapito economico - stante quindi un reddito da invalido di fr. 31'335.-- - pari al 23.38% (arrotondato al 23%, DTF 127 V 129), percentuale che non apre il diritto ad una rendita d’invalidità;

                                     -   la refertazione medica agli atti contenendo elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente sino al momento in cui essa è stata resa, in casu la decisione su opposizione del 3 novembre 2004; cfr. in argomento DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), non appare necessario procedere all'esperimento di ulteriori accertamenti rispettivamente all’assunzione di ulteriori mezzi probatori, quali, in particolare, l’erezione di una nuova perizia medica (sulla nozione di valutazione anticipata delle prove cfr. fra le tante DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

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