Raccomandata
Incarto n. 32.2004.118 ZA/td
Lugano 10 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 novembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di aprile 2002, RI 1, nato nel 1962, di professione muratore, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (orientamento professionale e avviamento ad altra professione) in quanto sofferente di “dolori alla schiena con disturbi alla gamba sinistra” (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica, per decisione 7 maggio 2004 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 47%, motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Dal 6 marzo 2002 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
● La sua pratica d'invalidità ha necessitato della documentazione medica, della perizia medica del Dr. __________, nonché del rapporto del consulente in integrazione professionale sui dati economici/professionali.
Dal lato medico lei potrebbe raggiungere una capacità lavorativa anche normale per professioni che permettono di rispettare in forma completa le limitazioni indicate nella perizia medica.
Dal lato medico soffre prevalentemente alla colonna vertebrale.
I limiti funzionali sono:
può trasportare senza alcun impedimento pesi di 5 kg;
può utilizzare attrezzi medio / leggeri;
può ruotare le mani;
la capacità di presa della mano destra rispetto a quella sinistra è ridotta;
può deambulare per lunghi tragitti;
può lavorare sopra le spalle con il braccio sinistro, è invece impossibile con quello destro;
può mantenere la posizione eretta per 30' mentre quella seduta per 60';
sono esigibili lavori leggeri;
è d'evitare la posizione prolungata anteroflessa del tronco.
in attività adeguata è esigibile un'intera giornata di lavoro.
Dal lato economico il consulente sig. __________ mette in evidenza questi aspetti:
Dal punto di vista formativo presenta un'anamnesi lavorativa / scolastica molto fragile. In queste condizioni è irragionevole proporre un progetto formativo di primo livello (AFC).
L'Assicurato è capace di svolgere lavori prevalentemente manuali.
In queste condizioni di salute è impensabile che sia in grado di riprendere il ruolo di muratore, oppure quelle attività che sollecitano particolarmente gli arti superiori e/o la colonna vertebrale!
È, invece, nelle condizioni di poter compiere compiti leggeri prevalentemente in posizione seduta con possibilità di variare la postura (p.s. eventualmente ogni ora).
Il Secondario o il Terziario non qualificato, potrebbero rappresentare i settori economici adeguati al profilo attitudinale (personale/professionale).
Nel Secondario non qualificato vi sono lavori di assemblaggio, lucidatura, rettifica, foratura, verniciatura, confezione, imballaggio, controllo/verifica che sono svolti in posizione prevalentemente seduta e che non comportano un sollevamento pesi superiore ai 5 kg poiché il semilavoro è di per sé leggero e di dimensioni ridotte (asciugacapelli, quadranti, punte, penne, ombrelli,…).
L'apprendimento dei compiti avviene sul posto e in modo empirico.
Nel Terziario non qualificato è esigibile un'attività di sorveglianza (custode stabili privati, parcheggio, cinematografi, !portiere di notte se vi è l'ascensore e gli appositi carrelli!).
Bisogna in ogni caso rammentare che la domanda / offerta della sorveglianza è limitata.
La questione delle riduzioni, a causa del danno alla salute, merita una particolare attenzione.
Nell'insieme (profilo attitudinale, professionale, personale, limiti invalidanti) ha un rendimento e una resa lavorativa ridotta del 25% (lavori leggeri, scarsa resistenza, presa mano destra ridotta, rapidità d'esecuzione contenuta); mentre dal punto di vista medico teorico abbiamo una riduzione del rendimento del 10%.
La campionatura statistica tipica del Secondario non qualificato leggero maschile semplice ripetitivo che a mio parere è più idonea e prossima nell'insieme al suo profilo, è quella del primo quartile e non della mediana.
Il reddito statistico della Cat. 4, maschile, privato, + aggiornamenti redditi, primo quartile, corrisponde a Fr. 44'669.
Applicate le ragionevoli deduzioni, il reddito presumibile 2002 ammonta a Fr. 30'151.
Senza il danno alla salute, nel 2002 come muratore, avrebbe potuto conseguire un reddito annuo presumibile di Fr. 57'932.00.
Il confronto dei redditi determina il grado AI:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 57'932.00
con invalidità CHF 30'151.00
perdita di guadagno CHF 27'781.00 = grado d'invalidità 47%
Il consulente in integrazione professionale, sig. __________, è comunque a sua disposizione qualora ne fosse interessato per eventuali provvedimenti professionali.
Decidiamo pertanto:
● Dal 01.03.2003 (dopo l'anno d'attesa - art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) ha diritto ad un
quarto di rendita, con grado AI del 47%, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore." (Doc. AI 42)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato con la quale ha postulato in sostanza il riconoscimento di una rendita d’invalidità superiore ad un quarto, con decisione su opposizione 18 novembre 2004 l'UAI ha confermato la precedente decisione:
" (…)
6. In concreto per quanto attiene all'aspetto medico l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo sarebbe comunque in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento pressoché normale attività adeguate.
Orbene come visto il danno alla salute è stato valutato tramite un esame peritale.
Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).
Nel caso in esame, la perizia del dottor __________ è completa e motivata ed ossequia i citati parametri sviluppati dalla giurisprudenza. Essa ha quindi piena forza probatoria.
7. Considerato tuttavia come l'assicurato abbia prodotto alcuni certificati medici per un'adeguata valutazione, l'incarto, ivi comprese le obiezioni sollevate in sede d'opposizione, è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale (SMR). Quest'ultimo ha avuto modo di confermare la bontà del giudizio espresso dall'amministrazione. Di fatto il rapporto allestito dal dottor __________ in sede d'opposizione non oggettiva alcun nuovo elemento medico che permetta di ritenere una variazione dello stato di salute di carattere invalidante. Intanto perché si associano due patologie che dal lato funzionale non interagiscono (quella gastrica e quella reumatologica), poi poiché la variazione dei limiti funzionali per il braccio sono piuttosto insignificanti. Inoltre il dottor __________, medico responsabile del SMR, precisa che per quanto riguarda l'assunzione di medicamenti non steroidali (ulcerogeni) in caso di lesioni gastriche, esiste una gamma di antalgici che permettono di ovviare a tale fattore.
In conclusione si può affermare che non vi è alcuna attestazione di variazione dello stato di salute per il periodo successivo alla perizia, la cui valutazione è corretta e viene confermata.
8. Il consulente in integrazione professionale (CIP), dando seguito alle conclusioni dei periti ha valutato, nel suo rapporto del 6 ottobre 2003, che l'assicurato è a suo giudizio reintegrabile nel settore Secondario o Terziario non qualificato. Lo stesso può svolgere attività prevalentemente sedentarie, di controllo, leggere, in posizione prevalentemente seduta con la possibilità di variare la postura. Nel Secondario non qualificato vi sono lavori idonei di assemblaggio, lucidatura, rettifica, foratura, verniciatura, confezione, imballaggio, controllo/verifica che sono svolti in posizione prevalentemente seduta e che non comportano un sollevamento pesi superiore ai 5 kg poiché il semilavoro è di per sé leggero e di dimensioni ridotte (asciugacapelli, quadranti, punte, ombrelli e ecc.). Inoltre l'apprendimento dei compiti avviene sul posto e in modo empirico.
Nel terziario non qualificato è esigibile un'attività di sorveglianza (custode stabili privati, parcheggio, cinematografi).
Per tali occupazioni l'assicurato può ancora conseguire un reddito annuo da invalido pari a fr. 30'151.-.
In base alla più recente giurisprudenza imposta dal Tribunale federale, allorché non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito sulla base di salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica (statistiche RSS).
Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso in specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado d'occupazione (cf. DTF 126 V 75).
In concreto il consulente in integrazione professionale ha ritenuto quale base di calcolo un reddito pari a fr. 44'669.- (valori ESS 2002, categoria 4, maschile, privato, + aggiornamento redditi, primo quartile), considerato che la campionatura statistica tipica del Secondario non qualificato leggero maschile semplice ripetitivo è più idonea e prossima nell'insieme al profilo dell'assicurato.
Per quanto attiene alla riduzione, il consulente ha applicato un tasso del 25% che corrisponde alla diminuzione massima prevista dalla legge. Ne deriva il reddito da invalido di fr. 30'151.-, stabilito conformemente alla giurisprudenza. A fronte di un reddito da valido di fr. 57'932.- esso determina un grado d'invalidità del 47.95% come correttamente ritenuto nella decisione impugnata.
9. L'amministrazione non ravvede alcun motivo che dovrebbe indurla a criticare l'operato del consulente in integrazione. Al proposito si rammenta infatti che quest'ultimo dispone più di ogni altro funzionario degli elementi necessari ad una corretta valutazione economica. In tali casi l'amministrazione interviene solo allorquando il giudizio appaia insostenibile o errato.
Non è il caso in concreto.
Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma." (doc. AI 52)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’RA 1 di __________, ha ribadito quanto chiesto con l’opposizione rivendicando il diritto ad una mezza rendita d’invalidità:
" (…)
1.6
Il ricorrente ritiene che la valutazione operata dall'Ufficio AI, in base alla quale egli sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e con rendimento pressoché normale attività adeguate, non è conforme alle constatazioni cliniche documentate dalla perizia del Dr. __________ del 12 settembre 2003 e non è compatibile con le limitazioni formulate dallo stesso medico.
Infatti, non trova fondamento alcuno l'esigibilità della pratica di un'attività lavorativa, ancorché adeguata, a tempo pieno e con rendimento pressoché normale (90% cfr. B decisione su opposizione), come preteso dall'AI.
In un'attività lavorativa confacente, che tenga conto delle limitazioni formulate in ambito peritale dallo specialista reumatologo Dr. __________, il signor RI 1 mantiene una capacità parziale, come stabilita dal medico curante Dr. __________ con il certificato medico di data 10.05.2004, non superiore al 60%.__________
Il ricorrente non ritiene neppure condivisibile l'operato del consulente in integrazione professionale (CIP) incaricato dall'AI.
L'Ufficio AI non può misconoscere che anche dopo la valutazione del Dr. __________ del settembre 2003, sono subentrati ulteriori peggioramenti delle condizioni di salute dell'assicurato, già certificati dal medico curante dr. __________.
In particolare sono peggiorati nell'ultimo anno gli impedimenti funzionali all'arto superiore dx e sono peggiorati i dolori alla schiena come pure agli arti inferiori.
A mente del ricorrente, le conclusioni del Servizio medico regionale (SMR) e riportate al p.to 7 della decisione qui impugnata non possono essere condivise, perché sommarie: in particolare non si capisce su quale base esso consideri piuttosto insignificanti i limiti funzionali per il braccio dx.
Il signor RI 1 ritiene che nel determinare il grado d'invalidità l'Ufficio AI deve tener conto in modo sufficiente delle effettive limitazioni nell'esercizio dell'attività lavorativa, alla luce anche dell'evoluzione negativa, dopo la valutazione del Dr. __________, delle manifestazioni cliniche con conseguenti limitazioni funzionali aggravate.
1.7.
Per quanto sopra egli ritiene essere adempiuti i presupposti, tosto effettuato il confronto dei redditi, per l'assegnazione di una ½ rendita giusta le conclusioni del Dr. __________.
P.Q.M.
si chiede piaccia
giudicare
1. il ricorso è accolto
§ di conseguenza la decisione dell'Ufficio AI Ticino, del 7 maggio 2004, è
annullata;
2. a RI 1 è riconosciuto il diritto ad una ½ rendita di invalidità;
3. ripetibili protestate." (doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. III)
Con scritto 12 gennaio 2005 l’assicurato si è riconfermato nel proprio ricorso (doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità. Le contestazioni vertono essenzialmente sull’aspetto medico; l’assicurato ritiene infatti di aver subito un peggioramento del proprio stato di salute dal 2004.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA. Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Nella fattispecie, il dr. __________, neurochirurgo, in data 22 novembre 2002 su richiesta dell’UAI ha certificato:
" Vi informo come da Voi richiesto sul soprannominato paziente che personalmente conosco dal 1998.
Trattasi di un paziente sofferente dal '93 di dolori lombari in presenza di una discopatia degenerativa con una protrusione laterale L4/5 a sx e compressione radicolare. Questa sintomatologia algica è andata progressivamente regredendo, per cui non ho rivisto il paziente fino ad ottobre del 2002, dove accusava dolori cervicali irradianti al braccio dx in sede posterolaterale fino a pollice. In quell'occasione il paziente non accusava dolori di rilievo a livello lombare ed alla gamba. Le radiografie del rachide cervicale, ed in particolar modo la RM, confermano discopatie degenerative C4/5 e C5/6 con una lieve stenosi di origine degenerativa del foramine C6 a dx.
Date le circostanze non vedevo ancora l'opportunità per un procedere chirurgico e proponevo al paziente un'infiltrazione peridurale di Kenacort. Il paziente ha rifiutato comunque questa terapia e desidera attendere ulteriormente con terapia conservativa.
In considerazione di quanto sopra, e tenendo conto anche dell'età del paziente, penso che una riqualifica professionale sia senz'altro indicata. Entrano in considerazioni attività ergonomicamente favorevoli con possibili alternazioni fra posizioni statiche ed in movimento e nelle quali il paziente non debba sollevare pesi superiori ai 15 kg e pesi oltre il livello della testa. In una tale attività il paziente potrebbe essere abile al lavoro in misura completa." (doc. AI 12)
In data 2 giugno 2003 i medici della Clinica __________ di __________, presso la quale l’assicurato è stato degente dal 5 maggio 2003 al 24 maggio 2003, hanno rilevato:
" DECORSO
Il paziente si è impegnato con motivazione nel programma riabilitativo propostogli e la degenza non ha presentato particolarità degne di rilievo per quanto concerne la gestione clinica.
Gli scopi della riabilitazione consistevano in un trattamento analgetico, rinforzo della muscolatura, aumento della mobilità a livello cervicale e lombare e miglioramento della qualità di vita. Per questo motivo il paziente era trattato in parte con una terapia fisiatrica passiva con impacchi caldi e freddi, mobilizzazione passiva, trattamento di punti Trigger, elettroterapia ed in parte con esercizi specifico-riabilitativi in piscina ed in palestra.
Il paziente è stato visto anche dal nostro Assistente Sociale sig. __________, ed ha partecipato pure al gruppo di rilassamento con la nostra Psicologa, sigra __________, imparando le tecniche di rilassamento secondo Jacobson.
QUADRO CLINICO ALLA DIMISSIONE
Soggettivamente: il paziente racconta di un miglioramento dei disturbi con mancanza di formicolio a livello della gamba sx. Il paziente continua però a soffrire di dolori a livello della colonna lombare e cervicale con dolori alla spalla dx.
Obiettivamente: mobilizzazione ridotta di 1/3 alla flessione laterale a sx con dolore telefasico, Schober 10/15 cm, DDS anteriore 36 cm, DDS a dx e sx 69 cm, Lasègue bilateralmente negativo, marcia sulle punte e sui talloni ben eseguibile, indice sterno/mento 16/5/5 cm.
TERAPIA ALL'USCITA E PROCEDERE
Magnesium Diasporal 300 mg 0-0-1
Ponstan 500 mg secondo bisogno
Dafalgan 500 mg secondo bisogno
A causa della lunga durata dell'inabilità lavorativa e della professione fisicamente molto dura, non vediamo un probabile ritorno del paziente prossimamente nel suo posto di lavoro. Per questo motivo consigliamo anche di prendere in considerazione una riqualifica professionale.
Abbiamo consigliato al paziente di riprendere contatto con il proprio medico curante per discutere l'eventuale procedere. Consigliamo al paziente, vedendo un miglioramento con fisioterapia, di continuare con gli esercizi qui appresi anche al proprio domicilio.
Dal nostro punto di vista non sono previsti ulteriori indagini o provvedimenti terapeutici, ma rimaniamo naturalmente a sua disposizione qualora il quadro clinico manifestasse una nuova situazione compatibile con terapia fisiatrica e medicina stazionaria." (doc. AI 17)
Il dr. __________, reumatologo e fisiatra, su incarico dell’UAI in data 19 settembre 2003 ha rilasciato il seguente referto peritale:
" (….)
4.- DIAGNOSI
- Sindrome cervicobrachiale cronica a destra di natura mista
. spondilogena e radicolare irritativa in presenza di alterazioni
degenerative in parte rilevanti specialmente C5/6: osteocondrosi ed uncartrosi bilaterale, protrusione intraforaminale a destra con probabile conflitto discoradicolare
. artrogena da artrosi acromio-clavicolare a destra
- Sindrome lombovertebrale cronica con anamnesticamente sindrome radicolare irritativa S1 a sinistra in presenza di alterazioni degenerative nel penultimo spazio intersomatico
(L5/S1; anomalia di transizione): spondilartrosi bilaterale, protrusione, incipiente stenosi foraminale bilaterale
- Possibile claudicatio radicolaris bilaterale
- Obesità (BMI 31)
5.- GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Il paziente presenta due patologie dell'apparato locomotorio che interferiscono potenzialmente con la sua capacità di guadagno.
Da una decina d'anni avverte dolori lombari con irradiazioni intermittenti (ora regredite) nella gamba sinistra. Gli accertamenti hanno messo in evidenza alterazioni degenerative nel penultimo spazio intersomatico del tratto lombare (in presenza di un disturbo d'assimilazione con lombalizzazione di S1), quadro misto osteoarticolare (spondilartrosi) e discale (protrusione) con un primo esame neuroradiologico risalente al 1998 (TAC) ed una rivalutazione tramite una RM nel 2001, esami concordanti con la clinica di una sindrome lomboradicolare irritativa come riscontrato sia dal medico curante che dagli specialisti consultati: il reumatologo Dr. __________, __________ ed il neurochirurgo Dr. __________, __________. Quest'ultimo suggerì in un primo tempo di allargare gli accertamenti anche al ginocchio sinistro (1998) dove fu effettivamente riscontrata una patologia meniscale nel frattempo curata (senza sequele sinistra). Vi è una modica sindrome vertebrale sia al livello cervicale che lombare senza elementi per una compressione radicolare in atto. Concordo con la valutazione della Clinica __________ di __________ che parte della sofferenza al braccio destro sia di natura articolare (spalla) essendoci una chiara sollecitazione meccanica dell'articolazione acromioclavicolare (in presenza di modiche alterazioni degenerative documentate).
La documentazione radiologica è esauriente e conferma l'estensione plurisegmentale delle alterazioni degenerative; al livello lombare vi è in particolare una discopatia nel penultimo spazio intersomatico (in presenza di un disturbo d'assimilazione) con un'ernia discale in contatto con la radice corrispondente a sinistra (RM del settembre 2001); al livello cervicale sono manifeste alterazioni statiche piuttosto rilevanti (cifosi fissata, vedasi lastre convenzionali, punto 3.4.). Vi è una osteocondrosi ed alterazioni spondilartrotiche (uncartrosi) bilaterali che assieme alla presente protrusione discale portano ad un restringimento del foramen di congiunzione in particolare a destra (con probabile conflitto radicolare C6, vedasi RM del settembre 2002).
Alla luce delle constatazioni cliniche e considerando le alterazioni strutturali documentate il paziente presenta limiti funzionali dell'apparato locomotorio incompatibili con lo svolgimento dell'attività lucrativa precedente di muratore. All'attenzione dell'AI il medico curante Dr. __________, __________, ha fornito una sua valutazione in merito (secondo la scheda AI). Essa corrisponde al mio giudizio: l'alzare e trasportare pesi è possibile in forma normale solo per quelli leggeri fino a 5 kg e può essere richiesto in forma ridotta fino a quelli a 10 kg.
La manipolazione di oggetti è possibile solo per quelli leggeri e mediopesanti tenendo conto di una certa riduzione della forza di presa nella mano destra. Lavorare con le braccia elevate (ritenuta dal medico curante esigibile in forma ridotta) appare per quello destro praticamente escluso. Posizioni corporee statiche sono assumibili solo in forma ridotta in particolare se combinate con l'inclinazione del tronco. Effettuare lavori in posizione inginocchiata con le ginocchia flesse sarà possibile solo in misura molto ridotta. Il medico curante ha ritenuto esigibile in forma normale gli spostamenti su terreni piani. Il paziente asserisce di una sensazione di stanchezza agli arti inferiori e di dolori lombari che appaiono dopo circa 200 metri. Il fatto che trae rapido sollievo con il sedersi suggerisce una claudicatio radicolare (rispettivamente spinale), possibile anche alla luce dei referti neuroradiologici che mostrano un certo restringimento dei foramina di congiunzione al livello L5/S1.
Gli spostamenti su terreni sconnessi sono possibili in forma ridotta; salire e scendere scale può essere richiesto in forma lievemente ridotta.
In considerazione dell'irreversibilità delle alterazioni strutturali e funzionali del rachide la presente valutazione di un'inabilità lavorativa completa quale muratore appare definitiva.
6.- POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO
Non vi sono misure terapeutiche né conservative né chirurgiche che potrebbero modificare in maniera sensibile le condizioni di salute del paziente che sono da considerare stabilizzate. I limiti funzionali presenti sono piuttosto rilevanti. Ciononostante suggerirei una valutazione del caso da parte del consulente per l'integrazione professionale. Potrebbe rendersi necessari un soggiorno in un Centro di Accertamento per valutare l'idoneità del paziente per un'attività più confacente. La sua formazione scolastica limitata rispettivamente la esperienza professionale specifica lo indirizzeranno ovviamente anche per futuri lavori a delle attività piuttosto manuali. In teoria il paziente potrebbe raggiungere una capacità lavorativa anche normale per professioni che permettano di rispettare in forma completa i limiti sotto il punto 5. Il signor RI 1 non necessita di mezzi ausiliari." (Doc. AI 26)
Nella sua “proposta medico” del 23 settembre 2003 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" A. 41.enne, muratore, IL 1005 dal marzo 2002.
Perizia reumatologica (Dr. __________) del 12.09.2003
Affezione di natura reumatologica concernente:
- Colonna cervicale, con compressione radicolare a destra
- Spalla-braccio destri
- Colonna lombare, con all'anamnesi una sintomatologia radicolare, ora rientrata
Ne risultano delle importanti limitazioni per pesi (5 e raramente 10 kg), posizioni, spostamenti, uso delle braccia), più importanti di quelle espresse al curante.
Abbiamo ora delle indicazioni più precise per FUS, che aveva già avuto contatto con l'A in aprile 03." (Doc. AI 28)
In data 23 marzo 2004 il dr. __________, internista e medico curante, ha rilevato:
" Facendomi interprete anche della perplessità dell'interessato, mi permetto di segnalarvi che considero la vostra valutazione eccessivamente restrittiva essendomi aspettato nel caso concreto una valutazione che garantisse al signor RI 1 almeno una mezza rendita di invalidità.
Basandomi sulle constatazioni da me oggettivate e confermate dal perito da voi incaricato Dr. __________, tenuto conto della formazione scolastica e del passato professionale del mio paziente, considero infatti molto difficoltoso per non dire poco verosimile un suo adeguato reinserimento professionale con conseguente pregiudizio economico che possa essere compensato con ¼ di rendita. Questo anche perché le condizioni di salute del paziente restano precarie, come confermato dai recenti controlli, con tendenza al peggioramento. La vostra valutazione restrittiva rischia di compromettere le già scarse possibilità di reinserimento professionale del signor __________, con conseguente degrado sociale ed economico permanente.
Per i motivi sopra esposti, mi permetto di chiedervi la rivalutazione del caso, considerando un grado di invalidità non inferiore al 50%. Se questo non fosse possibile, gradirei conoscere le vostre motivazioni ed essere informato sulla base di calcolo che vi ha indotti a stabilire il grado di invalidità del 47%." (Doc. AI 38)
Nel suo certificato medico del 10 maggio 2004 il dr. __________ ha precisato:
" Il presente certificato viene rilasciato all'interessato su sua richiesta.
Il sopraccitato paziente è in mia cura per disturbi cronici alla colonna vertebrale, in presenza di patologie degenerative sia a livello cervicale sia a livello lombare con interessamenti neurologici. I disturbi hanno assunto da tempo carattere invalidante e sono in lento costante peggioramento. In particolare sono sensibilmente peggiorati nell'ultimo anno gli impedimenti funzionali all'arto superiore dx.
Il quadro clinico si è ulteriormente complicato nelle ultime settimane, a causa dell'insorgenza di disturbi gastrici, che rendono controindicata la somministrazione di antinfiammatori non steroidali, assunti in dosi massicce da tempo per controllare i dolori.
Il paziente soffre delle seguenti patologie:
1. Sindrome cervico-brachiale cronica dx di natura mista
● spondilogena e radicolare irritativa in presenza di alterazioni degenerative rilevanti specialmente a livello C5-C6
● artrogena da artrosi acromio-clavicolare dx
2. Sindrome lombo-vertebrale cronica con componente radicolare irritativa S1 sx in presenza di alterazioni degenerative nel penultimo spazio intersomatico
3. Gastrite probabilmente quale effetto secondario all'assunzione prolungata di antinfiammatori
4. Obesità
A causa dei suoi disturbi di salute dovuti a malattia, il signor RI 1 è considerato completamente inabile al lavoro a titolo definitivo per la professione di muratore, esercitata in precedenza. Resta una capacità lavorativa parziale (non oltre il 60%) in un'attività confacente, che tenga conto delle limitazioni formulate in ambito peritale dallo specialista reumatologo Dr. __________, che ha visitato il paziente su incarico dell'Assicurazione Invalidità il 10.09.03, con l'ulteriore aggravante del leggero peggioramento dei disturbi all'arto superiore dx e della patologia gastrica." (Allegato doc. AI 43)
Nelle sue “annotazioni” del 1° ottobre 2004 il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha osservato:
" La doc. medica prodotta in sede d'opposizione non permette di confermare un peggioramento sostanziale.
Intanto perché si associano due patologie che dal lato funzionale non interagiscono (quella gastrica e quella reumatologica), poi perché la variazione dei limiti funzionali per il braccio sono piuttosto insignificanti.
Per quanto riguarda l'assunzione di medicamenti non steroidali (ulcerogeni) in caso di lesioni gastriche, esiste una gamma di antalgici che permettono di ovviare a tale fattore." (Doc. AI 50)
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.6. Per quanto attiene al problema fisico (reumatologico), questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito.
In esito ad un approfondito esame dello stato di salute dell'assicurato, nel referto peritale 12 settembre 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.5) – il dr. __________, reumatologo, sulla base di una consultazione avvenuta il 10 settembre 2003, dell'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici, dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive, alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha diagnosticato una sindrome cervicobrachiale cronica a destra di natura mista, una sindrome lombovertebrale cronica con anamnesticamente sindrome radicolare irritativa S1 a sinistra in presenza di alterazioni degenerative nel penultimo spazio intersomatico, una possibile claudicatio radicolaris bilaterale e obesità (BMI 31), concludendo per una totale incapacità lavorativa nella sua precedente professione di muratore; per attività leggere dove l’assicurato non debba alzare pesi superiori a 5/10 kg, dove gli spostamenti su terreni sconnessi e salire e scendere le scale vengano eseguiti saltuariamente, dove non debba alzare il braccio destro sopra le spalle, dove non debba manipolare oggetti pesanti e dove non debba mantenere la posizione eretta per più di 30 minuti e quella seduta per più di 60 minuti, la capacità lavorativa è totale (doc. AI 26). Lo specialista ha suggerito una valutazione da parte del consulente in integrazione professionale (valutare l’idoneità dell’assicurato in altre professioni). Egli tuttavia ritiene che per attività adeguate l’assicurato potrebbe essere abile in misura completa.
Tale valutazione è stata confermata anche dal dr. __________ e dal dr. __________ (doc. AI 28 e 50).
Anche le prime valutazioni mediche del dr. __________ sono perfettamente in linea con la perizia del dr. __________ (doc. AI 12).
Dal canto suo il dr. __________ in data 10 maggio 2004 ha rilevato che “i disturbi hanno assunto da tempo carattere invalidante e sono in lento costante peggioramento. In particolare sono sensibilmente peggiorati nell'ultimo anno gli impedimenti funzionali all'arto superiore dx.
Il quadro clinico si è ulteriormente complicato nelle ultime settimane, a causa dell'insorgenza di disturbi gastrici, che rendono controindicata la somministrazione di antinfiammatori non steroidali, assunti in dosi massicce da tempo per controllare i dolori”. Egli ritiene per contro che in attività confacenti l’assicurato sarebbe comunque abile al lavoro in una percentuale non superiore al 60%.
Dal certificato in parola non si evincono tuttavia sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute per lo meno sino all’emanazione del querelato provvedimento.
La descrizione clinica operata dal dr. __________ peraltro sovrapponibile a quella del dr. __________, benché rilasciata da un sanitario che ha in cura l’assicurato da diversi anni e che quindi lo conosce bene, non può essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziata e dettagliata e non conforme quindi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5). In ogni caso dai referti medici 23 marzo 2004 e 10 maggio 2004 (doc. AI 38 e allegato doc. AI 43) non si evincono chiari elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede peritale e avallato dai medici SMR (doc. AI 27, 28 e 50).
Sino all'emanazione della decisione su opposizione del 18 novembre 2004, la conclusione cui è giunto l’UAI non può essere pertanto validamente messa in discussione.
Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze peritali, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è inabile al lavoro in misura del 100% nella sua precedente professione di muratore, mentre in attività leggere idonee la sua capacità al lavoro è pressoché totale.
2.7. Il caso è stato in seguito sottoposto al consulente in integrazione professionale (di seguito consulente), che nel suo rapporto finale del 6 ottobre 2003, ha precisato:
" Cittadino __________, dal 1980 in Svizzera, coniugato, padre di un figlio, residente in Ticino.
Nel suo Paese frequenta la quinta elementare, non consegue alcuna formazione professionale, apprende in modo empirico l'attività di muratore.
Rh nel 2002 quale muratore fr 54'598.
Soffre prevalentemente alla CV circa dal 1995.
Limiti della funzionalità:
può trasportare senza alcun impedimento pesi di 5Kg;
può utilizzare attrezzi medio / leggeri;
può ruotare le mani;
la capacità di presa della mano destra rispetto a quella sinistra è ridotta;
può deambulare per lunghi tragitti;
può lavorare sopra le spalle con il braccio sinistro, è invece impossibile con quello destro;
può mantenere la posizione eretta per 30' mentre quella seduta per 60';
sono esigibili lavori leggeri;
é d'evitare la posizione prolungata anteroflessa del tronco attività adeguata è esigibile un'intera giornata di lavoro.
Dal punto di vista formativo l'A presenta un'anamnesi lavorativa / scolastica molto fragile.
In queste condizioni è irragionevole proporre un progetto formativo di primo livello (AFC).
L'A ha limiti:
a. nelle 4 operazioni matematiche,
b. nel lessico,
c. nella logica (le PM38S collocano l'A nel centile inferiore della
scala!).
L'A è un Soggetto semplice, capace di svolgere lavori prevalentemente manuali.
In queste condizioni di salute é impensabile che PA sia in grado di riprendere il ruolo di muratore, oppure quelle attività che sollecitano particolarmente gli arti superiori e/o la CV! L'A è, invece, nelle condizioni di poter compiere compiti leggeri prevalentemente in posizione seduta con possibilità di variare la postura (p.s. eventualmente ogni ora). Il Secondario o il Terziario non qualificato, potrebbero rappresentare i settori economici adeguati al profilo attitudinale (personale/professionale) dell'A.
Nel Secondario non qualificato vi sono lavori di assemblaggio, lucidatura, rettifica, foratura,
verniciatura, confezione, imballaggio, controllo/verifica che sono svolti in posizione prevalentemente seduta e che non comportano un sollevamento pesi superiore ai 5 Kg poiché il semilavorato è di per sé leggero e di dimensioni ridotte (asciugacapelli, quadranti, punte, penne, ombrelli, ...). L'apprendimento dei compiti avviene sul posto e in modo empirico.
Nel Terziario non qualificato è esigibile un'attività di sorveglianza (custode stabili privati, parcheggio, cinematografi, !portiere di notte se vi è l'ascensore e gli appositi carrelli!).
Bisogna in ogni caso rammentare che la domanda / offerta della sorveglianza è limitata. La questione delle riduzioni, a causa del danno alla salute, merita a mio avviso una particolare attenzione. L'A nell'insieme (profilo attitudinale, professionale, personale, limiti invalidanti) ha un rendimento e una resa lavorativa ridotta del 25% (lavori leggeri, scarsa resistenza, presa mano destra ridotta, rapidità d'esecuzione contenuta); mentre dal punto di vista medico teorico abbiamo una riduzione del rendimento del 10%.
La campionatura statistica tipica del Secondario non qualificato leggero maschile semplice ripetitivo che a mio parere è più idonea e prossima nell'insieme al profilo dell'Assicurato, è quella del primo quartile e non della mediana. Il reddito statistico della Cat. 4, maschile, privato, + aggiornamenti redditi, primo quartile, corrisponde a fr 44'669. Applicate le ragionevoli deduzioni, il reddito presumibile 2002 ammonta a fr 30'151.
Durante la consultazione, l'A ha ripetutamente presentato al Consulente la sintomatologia conosciuta e preventivato nell'immediato futuro interventi chirurgici. (P.S. Interventi perora non
avvenuti)
Un vero e proprio interesse o motivazione per la ripresa lavorativa in attività adeguata non è emersa durante il colloquio. E' possibile che l'elaborazione del "lutto" (perdita della salute) abbia compromesso indirettamente la volontà reintegrativa dell'A. E' per questo motivo che valuto opportuno informare l'A dell'eventuale possibilità di ricontattare il nostro servizio di consulenza." (Doc. AI 30)
In merito alla valutazione operata dal consulente in integrazione professionale va osservato quanto segue.
Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124). Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.
Decisivo è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle risultanze mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica economica.
D'altra parte, come accennato, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑ all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).
In casu, nel rapporto finale 6 ottobre 2003 il consulente, tenendo conto delle risultanze specialistiche (e delle indicazioni del dr. __________ e del dr. __________, doc. AI 28, 50), ha evidenziato che nel caso di specie non sono più dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero o miglioramento della capacità di guadagno, e ciò a causa delle scarse basi scolastiche e della scarsa padronanza dell’italiano dell’assicurato (doc. AI 30).
Siccome l’assicurato non è limitato nell’esercitare attività leggere, il consulente ha indicato numerose professioni alle quali egli può accedere in un mercato equilibrato del lavoro (lavori d’assemblaggio, lucidatura, attività di sorveglianza, ecc.; cfr. doc. AI 30 pag. 2).
Il consulente ha infine ritenuto una riduzione globale di rendimento del 25% (lavori leggeri, scarsa resistenza, presa mano destra ridotta, rapidità d’esecuzione contenuta, doc. AI 30). Tale valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), ritenuto che, secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64; STFA del 30 giugno 2000 nella causa B., pag. 5).
In conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211) che il danno alla salute di cui è portatore RI 1 - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento - provoca una totale incapacità al lavoro nella sua precedente professione di muratore, mentre la sua capacità lavorativa in attività leggere compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede medica è da ritenere – sino al novembre 2004 – totale.
Per quanto attiene al calcolo dell’invalidità si rimanda a quanto stabilito dall’amministrazione ritenuto che né il salario da valido né quello da invalido sono stati contestati dall’assicurato.
Ne consegue la tutela della decisione amministrativa e la reiezione del ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti