Raccomandata
Incarto n. 32.2004.113 rg/fz
Lugano 10 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 9 dicembre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 novembre 2005 dell'
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 10.12.04 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente il termine di 20 giorni per motivare e completare il ricorso (II);
vista la lettera 04.01.04 dell’RA 1 che comunica “formalmente di ritirare il ricorso cautelare del 9.12.04" (III);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi