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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2005 32.2004.112

21 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,509 parole·~43 min·5

Riassunto

incapacità lavorativa per motivi psichici. Rendita completiva per il coniuge. Cambiamento delle disposizioni legali dal 1° gennaio 2004. Determinazione della decorrenza della rendita tenendo conto di corti periodi di abilità lavorativa. Apprezzamento anticipato delle prove

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.112   ZA/td

Lugano 21 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 26 ottobre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1955, di professione impiegato, è stato posto dall’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) al beneficio di una rendita intera di fr. 2'110.-- nonché di una rendita completiva per la figlia __________ di fr. 844.-- con effetto dal 1° gennaio 2004. L’UAI ha motivato nel seguente modo il provvedimento preso:

"  Esito degli accertamenti:

Dal 20 gennaio 2003 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

L'esauriente documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto giustifica la totale inabilità lavorativa per qualsiasi attività.

Decidiamo pertanto:

A decorrere dal 01.01.2004 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) ha diritto ad una rendita intera d'invalidità, con grado AI del 100%." (doc. AI 26, 29)

                               1.2.   Con opposizione 21 giugno 2004 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha osservato:

"  1.     La decisione impugnata prevede un importo complessivo mensile,

a partire dal 01.01.2004, di fr. 2'954.--. Detto importo si compone di una rendita semplice di invalidità di fr. 2'110.-- ed una rendita semplice per figli (di un  beneficiario di rendita) per fr. 844.--.

2.     La decisione tien conto dei dati e delle informazioni riportate sulla richiesta di prestazioni AI per adulti, inoltrata direttamente dal signor RI 1 in data 25.3.2003.

3.     A suo tempo il sottoscritto aveva preso contatto con l'Istituto delle assicurazioni sociali: mi era stato annunciato che, riservato un esame più approfondito, la rendita sarebbe stata fissata come ai parametri notificati, ma con l'aggiunta di fr. 633.-- di rendita completiva.

La decisione impugnata non tien conto della rendita completiva e di conseguenza, con la presente, si chiede venga corretta in tal senso.

La decisione non tiene infatti conto che il diritto alla rendita, per il signor RI 1, è nato precedentemente al 01.01.2004 poiché lo stesso ha accusato una totale incapacità lavorativa già a partire dall'11.6.2001. Infatti se si considerano i periodi di incapacità lavorativa, così come indicati al punto 6.6 del formulario di richiesta di prestazione, si può senz'altro concludere che il signor RI 1 ha presentato, in media, una incapacità al lavoro del 40% durante l'anno: la percentuale del 40% è valida sia se si tiene in considerazione tutto il periodo a partire dall'11.06.2001 sino al 13.01.2003 sia che si tien conto esclusivamente dei singoli anni (2001 e 2002).

Di conseguenza si chiede:

1.     La presente opposizione è accolta.

2.     La decisione 24.5.2004 è corretta nel senso che la signor RI 1 è accordata, in aggiunta a quanto già stabilito, una rendita completiva con effetto dal 01.01.2003." (doc. AI 31)

                               1.3.   Con decisione su opposizione 26 ottobre 2004 l’UAI ha confermato la propria precedente decisione, precisando:

"  1.     Con decisione del 24 giugno 2004 l'ufficio AI le ha assegnato una

rendita d'invalidità intera di fr. 2'110.-- mensili per lei più una rendita figli di fr. 844.-- mensili per __________;

2.     con opposizione del 21 giugno 2004 si ritiene debba essere accordata oltre alle citate prestazioni, anche una rendita completiva per il coniuge;

3.     prima di entrare nel merito dell'opposizione occorre ricordare che in data 21 marzo 2003 la legge dell'assicurazione invalidità (LA) è stata modificata con effetto 1° gennaio 2004 a seguito dell'entrata in vigore della 4° revisione dell'AI;

4.     in occasione di questa modifica si precisa che l'art. 34 LAI (che definiva il diritto ad una rendita completiva per il coniuge), è stato abrogato;

5.     per quanto riguarda la garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite completive correnti il nuovo testo di legge cita: "le rendite completive correnti continuano ad essere concesse alle condizioni del diritto anteriore anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge";

6.     pertanto, visto quanto precede e ritenuto che lei è stato riconosciuto invalido dal 1° gennaio 2004, non le può essere assegnata la rendita per il coniuge." (doc. AI 35)

                               1.4.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato ha ribadito quanto sollevato con l’opposizione, precisando:

“(…)

5.     L'Istituto delle assicurazioni sociali, con decisione 26 ottobre 2004, ha emesso la decisione impugnata senza entrare nel merito dell'opposizione poiché la LAI, a partire dal 1° gennaio 2004, non prevede più l'art. 34 LAI (che definiva il diritto ad una rendita completiva per il coniuge) poiché abrogato.

6.     Il ricorrente ben comprende che nel diritto amministrativo si applica il diritto vigente al momento della decisione e quindi non al momento della domanda: tuttavia egli ritiene che il suo diritto alla rendita intera di invalidità debba iniziare prima del 1 ° gennaio 2004 poiché la sua incapacità lavorativa è iniziata in data 11.6.2001. Infatti, se si considerano i periodi di incapacità lavorativa, così come indicati al punto 6.6.1 del formulario "richiesta di prestazioni AI per adulti" del 25.3.2003, si può senz'altro concludere che il signor RI 1 ha presentato, in media, una incapacità al lavoro del 40% durante l'anno: la percentuale del 40% è valida sia se si tiene in considerazione tutto il periodo di incapacità lavorativa (ossia dal 1.6.2001 al 16.1.2003) sia che si tien conto esclusivamente dei singoli anni (2001 e 2002).

7.     E' ben vero che la modifica della legge dell'assicurazione invalidità (LAI) porta la data del 21 marzo 2003; è altrettanto vero che però essa non è entrata in vigore prima del 1° gennaio 2004 in seguito dell'entrata in vigore della IV revisione dell'AI.

Sembra quasi che l'Autorità abbia appositamente fissato il diritto alla rendita al 1.1.2004 poiché, a partire da quella data, non trovavano più applicazione le norme che prevedevano la rendita completiva per il coniuge. Questa supposizione, che è certamente errata, contrasta inoltre con le informazioni verbali che il sottoscritto legale aveva ricevuto dall'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona, ossia che, riservato un esame più approfondito, la rendita per il signor RI 1 sarebbe stata fissata come ai parametri da lui notificati, con l'aggiunta dell'importo di fr. 633.-- di rendita completiva.

8.     Il presente ricorso appare quindi giustificato poiché al ricorrente, seppur in modo verbale, sono state date delle informazioni che non sono state messe in pratica con l'emissione della decisione formale.

Con il presente ricorso non si intende evocare in dubbio che la modifica di legge del 21.03.2003 abbia sancito l'abrogazione dell'art. 34 LAI, che definiva il diritto ad una rendita completiva per il coniuge.

La modifica è entrata in vigore il primo gennaio 2004.

Tuttavia l'art. 29 LAI stabilisce (inizio del diritto) che il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al guadagno (art. 7 LPGA) pari almeno al 40 per cento.

Nella fattispecie il signor RI 1 dall' 11 giugno 2001, esclusi i giorni dal 06.11.2001 al 12.11.2001, ha presentato un'incapacità lavorativa del 100%.

Si chiede di conseguenza che il diritto alla rendita AI sia anticipato al 01.01.2003." (doc. I)

                               1.5.   Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

"  Nel merito, preso atto dell'allegato ricorsuale, e rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente ufficio richiama per l'essenziale i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma, completandola con le osservazioni indicate qui di seguito.

Bisogna innanzi tutto precisare come l'assicurato ritiene a torto che il proprio diritto alla rendita intera d'invalidità debba iniziare prima del 1 ° gennaio 2004, poiché la sua incapacità lavorativa è cominciata in data 11.6.2001.

In effetti, dalla documentazione medica agli atti, si evince in maniera inequivocabile come il qui ricorrente sia stato inabile al lavoro al 100% dall'11 giugno 2001 sino al 5 novembre 2001 (dopo tale periodo egli ha ripreso l'attività lucrativa a pieno regime), dal 22 aprile 2002 fino al 31 ottobre 2002 (riprendendo in seguito l'attività lavorativa al 100%) e dal 20 gennaio 2003 in avanti.

Ora, l'art. 29 cpv. 1 let. b LAI prevede che il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media; vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro ai sensi dell'articolo di cui sopra, allorché l'assicurato fu interamente atto al lavoro durante 30 qiorni consecutivi (cfr. art. 29 ter OAI). Nel caso concreto, le condizioni enunciate dall'art. 29 cpv. 1 let. b LAI sono soddisfatte unicamente a far tempo dal mese di gennaio 2004 (infatti il ricorrente risulta inabile al lavoro al 100% per un anno senza notevoli interruzioni dal 20 gennaio 2003 in poi), motivo per il quale il diritto alla rendita intera d'invalidità in favore dell'opponente può nascere soltanto con l'inizio dell'anno 2004.

In secondo luogo, va altresì sottolineato come alla luce di quanto suesposto la rendita completiva per il coniuge non possa essere accordata nella presente fattispecie; in effetti, in data 21.3.2003 la legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI) è stata modificata con effetto al 1° gennaio 2004 in seguito alla quarta revisione dell'AI ed il vecchio art. 34 LAI (che definiva il diritto ad una rendita completiva per il coniuge) è stato abrogato in tale circostanza.

La lettera e delle disposizioni finali della modifica del 21.3.2003 precisa inoltre che per quanto concerne la garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite completive correnti, queste ultime continuano ad essere concesse alle condizioni del diritto anteriore anche dopo l'entrata in vigore della modifica di legge; in casu, ritenuto come l'assicurato è stato riconosciuto (a giusta ragione) invalido al 100% a partire dal mese di gennaio 2004, di conseguenza non gli può essere assegnata una rendita completiva per il coniuge." (doc. VI)

1.6.In data 19 gennaio 2005 l’assicurato ha osservato:

"  mi riferisco alla Sua richiesta 10 gennaio 2005 con la quale chiede alle parti eventuali altri mezzi di prova.

Il signor RI 1 ha preso atto della risposta dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino e contesta la stessa specialmente quando l'Istituto delle assicurazioni sociali afferma che "non vi è stata interruzione notevole dell'incapacità di lavoro" poiché "l'assicurato fu interamente atto al lavoro durante 30 giorni consecutivi".

Ciò non corrisponde al vero.

Si ricorda che il signor RI 1, negli anni 2001 e 2002, è stato assente ben 341 giorni per malattia. Volendo reagire alla profonda depressione, dal 1.1.2002 al 13.1.2003, egli ha tentato di lavorare presso il __________: si ripete che il signor RI 1 ha "tentato", ma in effetti non era più in grado di svolgere il proprio lavoro. Egli era sempre seguito dal dott. __________ che lo sosteneva regolarmente. Il tentativo non è riuscito tanto che il 13.01.2003 il signor RI 1 non solo non ha potuto recarsi al lavoro, ma è stato ricoverato in indicazione medica e con grande forza di volontà, il ricorrente ha cercato di reinserirsi nel mondo del lavoro: purtroppo ciò, come detto, non è stato possibile.

Quale mezzo di prova si indica la testimonianza del:

- dott. med. __________

che si svincola da segreto professionale, e che può essere in ogni momento contattato per confermare quanto sopra." (doc. VIII)

                               1.7.   In data 25 gennaio 2005 l’UAI ha osservato:

"  L’opponente, per il tramite del suo rappresentante, chiede a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di sentire quale teste il dr.__________ di __________.

In concreto, alla luce degli atti di causa, lo scrivente Ufficio AI ritiene che la documentazione agli atti sia ampiamente sufficiente per poter statuire nel merito della vertenza ed ulteriori provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato della fattispecie che ci occupa; di conseguenza, l'audizione del teste summenzionato non è assolutamente necessaria.

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere sia la reiezione del gravame sia la reiezione dei nuovi mezzi di prova indicati da controparte." (doc. X)

1.8.   In data 31 gennaio 2005 l’assicurato ha osservato:

"  mi riferisco alle osservazioni 25 gennaio 2005 dell'Ufficio assicurazione invalidità e dalla facoltà datami da codesto Tribunale di presentare osservazioni scritte. A nome del signor RI 1 mantengo la richiesta di audizione del teste dr. __________.

Il dr. __________ può senz'altro testimoniare quanto segue:

a.     di aver sempre seguito il signor RI 1 quale sostegno psicologico, anche quando lo stesso era apparentemente abile al lavoro al 100%;

b.     di aver esortato il signor RI 1 a riprendere il lavoro, anche se lo stesso, di fatto, non era abile al 100%;

c.     che il signor RI 1 è stato ricoverato in ospedale al momento dell'interruzione del lavoro: di conseguenza la sua inabilità risultava essere precedente al ricovero.

In sostanza il dr. __________ deve dimostrare che la ripresa temporanea del lavoro da parte del signor RI 1 rappresentava un tentativo affinché lo stesso si potesse reinserire nel mondo del lavoro, ciò che purtroppo non avvenne. Il signor RI 1 non può di conseguenza essere penalizzato per aver cercato di lavorare e quindi di non essere a carico della collettività. Paradossalmente se il ricorrente non avesse voluto reagire, l'invalidità gli sarebbe già stata concessa molto tempo fa senza obiezione alcuna." (doc. XII)

                               1.9.   Alle domande postigli dal TCA, il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, in data 7 giugno 2005 ha risposto come segue:

"  in risposta alla sua richiesta scritta del 01 giugno 2005 le comunico quanto segue:

-    a:   il paziente citato in epigrafe è in mio trattamento ambulatoriale,

ininterrottamente, dal 28.06.2001 a tutt'oggi; l'ultima visita di controllo è avvenuta il 20.05.2005.

-    b:   è vero di aver "stimolato", nel contesto medico-terapeuticoriabilitativo, il paziente nel tentativo della ripresa del lavoro pur

           non avendo egli avuto condizioni psichiche buone-stabili.

-    c:   è altresì vero che il paziente ha subito, il secondo ricovero nella

Clinica __________, nel 2003 (risulta totalmente inabile dal 20.01.03) e che le sue condizioni psichiche, nel corso dell'anno 2002, erano soggette all'oscillazioni-instabilità con periodi di peggioramento (per alcuni mesi nel tentativo di arginare la sofferenza è stato sottoposto alle sedute di psicoterapia, settimanali, dalla dott.sa dott.sa __________).

Ora, da quanto precede, si possono comprendere le condizioni psicopatologiche del paziente negli anni 2002-2003 in modo seguente: da una parte estrema instabilità delle sue condizioni di salute psichica con periodi di grave peggioramento e, dall'altra parte, la "stimolazione" con ricerca di integrarlo nel mondo sociolavorativo (in questo contesto richiamo l'attenzione su quanto da me riportato nel mio Rapporto medico AI del 16 aprile 2003 / capoverso D punto 3… Il paziente ha presentato, per la prima volta nel 2001, un episodio grave di depressione con sintomi psicotici in relazione alla conflittualità sul posto di lavoro. Da allora non c'è più stata una remissione dei sintomi e, quest'anno, ha sviluppato un secondo episodio altrettanto grave…)." (doc. XV)

                             1.10.   Con scritto 14 giugno 2005 l’assicurato, presa visione delle risposte del dr. __________, si è riconfermato nelle proprie allegazioni senza nulla aggiungere (doc. XVII).

                             1.11.   Per contro, l’UAI, in data 14 giugno 2005 ha osservato:

"  Con riferimento particolare al Vostro scritto 1° giugno 2005 (cfr. doc. XIV) nonché alla missiva 7 giugno 2005 inviataVi dal Dr. __________ (cfr. doc. XV), si osserva quanto segue.

Mediante la lettera sub. doc. XV (risposta alle domande postegli dal TCA), lo psichiatra Dr. __________ non ha affatto modificato i periodi d'incapacità lavorativa da lui stesso attestati e certificati con il rapporto medico 16 aprile 2003 agli atti.

Il medico di cui sopra ha tuttavia confermato che l'assicurato in questione risulta totalmente inabile al lavoro soltanto a partire dal 20 gennaio 2003 in avanti; nei periodi precedenti, le condizioni psichiche del Signor RI 1 sono state oggetto di continue variazioni (oscillazione-instabilità), così come si rileva d'altronde in maniera inequivocabile dal rapporto medico 16.4.2003 summenzionato.

Alla luce di quanto suesposto, si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. XVIII)

                             1.12.   Con scritto 27 giugno 2005 l’assicurato ha osservato:

"  mi riferisco alle osservazioni 14 giugno 2005 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino.

Il fatto che l'UAI inoltri ulteriori osservazioni nella presente procedura sta a dimostrare proprio quanto affermato dal ricorrente, ossia che egli non aveva condizioni psichiche buone-stabili già molto prima del suo ricovero, e quindi di fatto era già invalido prima dell'interruzione del lavoro.

Il signor RI 1 avrebbe potuto assentarsi dal lavoro molto prima, ma non lo fece nel tentativo di reagire e lottare contro la propria malattia.

Ne consegue che non si può ora, per differenze matematiche minime sul calcolo di giorni, negargli parte dell'invalidità che oggettivamente gli spetta: sarebbe non corretto penalizzare chi non vuole approfittare e chi ha tentato di reagire nella speranza di non gravare le casse sociali." (doc. XXI)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato, beneficiario di una rendita intera d’invalidità (ed una rendita completiva per la figlia) dal 1° gennaio 2004, ha diritto anche ad una rendita completiva per la moglie e se tale diritto, unitamente alla rendita intera, decorra, come pretende l’assicurato, dal 1° gennaio 2003.

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere  dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3). In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito AI, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.6.   L'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI predispone che il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro (ai sensi dell’art. 6 LPGA) per almeno il 40 per cento in media. Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag. 126).

                                         Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.

                                         L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).                                                                       

                                         Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

                                         Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

                               2.7.   In concreto, è necessario stabilire con precisione i periodi d’inabilità lavorativa dell’assicurato.

                                         Nella domanda di prestazioni del 26 marzo 2003, l’assicurato ha indicato che il danno sussisterebbe dall’11 giugno 2001 (doc. AI 1).

                                         Nel suo rapporto medico 16 aprile 2003 il dr. __________, psichiatra  e psicologo nonché medico curante dell’assicurato, ha diagnosticato e stabilito quanto segue:

"  A.     - sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave con

           sintomi psicotici (ICD-10:F33.3)

        Dal 2001

B.    Segretario comunale.

        100% dal 11.06.01 al ------------ (dr. __________)

        50%  dal ----------- al ----------- (dr. __________)

        100% dal 05.09.01 al 04.11.01

        50%   dal 05.11.01 al 11.11.01

        0%     dal 12.11.01 al 21.04.02

        100% dal 22.04.02 al 31.10.02

        0%     dal 01.11.02 al 19.01.03

        100% dal 20.01.03 al indeterminato

                                                                  (…)

D.    1.   Trattamento  dal 28.06.01 al continuo

        2.   03.04.03

        3.   Il paziente ha presentato, per la prima volta nel 2001, un episodio grave di depressione con sintomi psicotici in relazione alla conflittualità sul posto di lavoro. Da allora non c'è più stata una remissione buona dei sintomi e, quest'anno, ha sviluppato un secondo episodio altrettanto grave. Sia nel 2001 quanto quest'anno ha dovuto essere ospedalizzato, per le cure del caso, nella Clinica __________ di __________.

        4.   Depressione, isolamento-chiusura in se, pensieri suicidali, totale sfiducia in se con delirio d'incapacità, anedonia e la tensione interna.

        5.   Depressione del tono dell'umore (senza mai arrivare ad una remissione buona-stabile dal 2001) e disturbi del pensiero (delirio di negazione-autosvalutazione-incapacità). Malgrado avesse trovato, l'anno scorso, un nuovo posto di lavoro quello di segretario comunale quest'anno vi è stata una nuova ricaduta. Si tratta quindi di una malattia psichica grave e di lunga durata che impedisce al paziente di lavorare (valutazione del grado AI: 75%).

        6.   -----------------------------

        7.   Psicoterapia e psicofarmacoterapia di sostegno / la prognosi è da ritenersi sfavorevole.

E.    Allegata fotocopia del rapporto d'uscita dalla Clinica __________ del 02.11.01." (doc. AI 5)

                                         La dr.ssa __________ della Clinica __________ in data 14 maggio 2003 ha certificato:

"  B.

L’assicurato, impiegato di professione, non ha più sostenuto l'attività lavorativa dal giugno 2001 a causa della sua patologia.

D.

3.     Anamnesi

Secondogenito di due fratelli, nato da parto eutocico espletato a termine. Il padre  è deceduto all'età di 60 anni in seguito ad un incidente stradale. La madre è deceduta all'età di 60 anni a causa di un infarto miocardico, oltre ad occuparsi della casa andava a lavorare per sostenere l'economia familiare. Il fratello di tre anni maggiore è impiegato in campo assicurativo. Buone sarebbero state le relazioni familiari.

Gentilizio negativo per patologie psichiatriche. Durante l'apprendistato l'assicurato vive la scomparsa violenta del padre non mostrando più interesse per lo studio, riesce comunque a non compromettere il suo rendimento scolastico. Dopo il diploma trova impiego in ambito assicurativo.

Servizio di leva espletato.

Si è sposato all'età di 25 anni, dall'unione è nata __________ con cui intrattiene un rapporto molto stretto.

L'attività lavorativa è stata buona fino al gennaio 2001 quando è stato promosso responsabile di un settore assicurativo. Durante l'estate 2001 ha presentato il primo episodio depressivo maggiore con sintomi psicotici per cui è stato ricoverato presso la Clinica __________ dal 06.09.01 al 16.10.01. Rientrato a domicilio ha ripreso l'attività lavorativa nella misura del 50%. Nella ripresa lavorativa egli avrebbe avuto problemi di reinserimento e sarebbe stato tolto dalle sue mansioni in modalità a suo parere poco chiare. Ritrovandosi così ad un ruolo di "aiuto ufficio" con una nuova direzione vissuta come ostile egli ha nuovamente sviluppato una sintomatologia depressiva. L'assicurato ha così interrotto l'attività lavorativa per impiegarsi in qualità di segretario comunale presso il comune di __________. Malgrado le cure ambulatoriali ed il cambiamento di impiego il quadro clinico è progressivamente peggiorato tanto da rendere necessario il ricovero presso la Clinica __________.

4.

L'assicurato lamenta un sentimento di incapacità e inadeguatezza nei confronti di qualsiasi attività lavorativa. Soffre di deficit di concentrazione e attenzione e di perdita di iniziativa.

5.

Il paziente si presenta curato nella persona e nell'abbigliamento. È lucido e orientato nei tre domini. La mimica è nella norma. Entra in relazione in modo adeguato al contesto. L'eloquio è spontaneo. L'attenzione è sufficientemente pronta, la memoria è conservata. Non si evidenziano alterazioni del corso del pensiero, il discorso è coerente incentrato sulla incapacità lavorativa, scarsa la capacità di introspezione e elaborazione. Il tono dell'umore è orientato verso il polo negativo. L'istinto vitale è attualmente conservato. L'esame di realtà è mantenuto.

6.

Nulla di rilevante agli esami di laboratorio.

Test eseguiti:

MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Presonality Inventory-2): si evidenzia un profilo tendenzialmente psicotico.

Test di Rorschach: Io piuttosto debole. Marcata tendenza depressiva.

7.

Attualmente l'assicurato assume una terapia a base di sali di litio per mantenere una stabilità timica, venlafaxina come antidepressivo e risperidone per contenere l'angoscia.

La cronicità della patologia e la gravità del quadro clinico compromettono il paziente sul piano funzionale. Le cure psichiatriche vanno mantenute al fine di mantenere una situazione di compenso. La prognosi lavorativa è sfavorevole. Un tentativo di reinserimento professionale risulterebbe fallimentare e potrebbe comportare un ulteriore aggravamento della malattia.

Considerato il quadro clinico e l'età non sono indicati provvedimenti di reintegrazione professionale.

ALLEGATO AL RAPPORTO MEDICO

1.1

Attualmente egli non ha una attività lavorativa.

Nel corso dell'ultimo ricovero (dal 31.02.03 al 27.03.03) è stato licenziato dal suo impiego come segretario comunale. Durante l'attività lavorativa è stato evidenziato che il paziente presentava difficoltà nel mantenere la concentrazione, difficoltà a sostenere i ritmi e la mole di lavoro, incapacità organizzativa e mancanza di iniziativa. Il funzionamento cognitivo del paziente è apparso compromesso anche a causa di una ideazione rimuginativa.

Tenuto conto di queste osservazioni una attività lavorativa non è più esigibile.

1.3

Dal punto di vista psichiatrico il paziente è inabile al lavoro al 100%." (allegato doc. AI 8)

                                         La __________, ex datore di lavoro dell’assicurato, in data 4 giugno 2003 ha indicato quali periodi di malattia dal 9 settembre 2001 all’11 novembre 2001 (50%) e dal 22 aprile 2002 al 31 ottobre 2002 (100%) (doc. AI 11).

                                         Il Municipio di __________ in data 1° luglio 2003 ha indicato un periodo di malattia dal 17 gennaio 2003 al 31 marzo 2003 (doc. AI 13).

                                         Il Municipio di __________ (presso il quale l’assicurato era impiegato 2 giorni alla settimana per tre ore al giorno) in data 17 novembre 2003 ha indicato periodi di malattia dal 11 giugno 2001 al 5 novembre 2001(100%), dal 22 aprile 2002 al 31 ottobre 2002 (100%) e dal 13 gennaio 2003 al 24 novembre 2003 (100%) (doc. AI 21).

                                         Nel suo rapporto medico del 25 marzo 2004 la dr. __________ del SMR ha stabilito un’incapacità lavorativa totale duratura dal 20 gennaio 2003:

"  Il caso è stato valutato da due psichiatri (Dr.ssa __________ Clinica __________, Dr. __________) quale patologia piuttosto grave, determinando completa IL per qualsiasi attività, con prognosi sfavorevole per quanto concerne la prognosi lavorativa.

Insorgenza della patologia in estate 2001 con primo episodio depressivo maggiore con sintomi psicotici, determinando periodo di IL completo prolungato. Ripresa attività lavorativa dapprima al 50%, in seguito dal novembre 2002 100% in altro contesto lavorativo (segretario comunale). Questa nuova attività ha comunque dovuto essere sospesa dopo breve periodo in gennaio 2003 dovuto a nuovo progressivo peggioramento del quadro clinico con seguente ricovero in Clinica psichiatrica. Da allora IL 100% continua.

Il caso è sufficientemente documentato e per il momento non necessita di ulteriore accertamento. I deficit funzionali psichici descritti persistenti giustificano IL 100%. L'A è sotto regolare trattamento psicoterapico e farmacologico con sali di Litio.

Ritengo comunque giustificata una revisione a breve-medio termine tra un anno per valutare l'ulteriore decorso sotto trattamento specialistico regolare." (Doc. AI 23)

                               2.8.   Come accennato, per quel che concerne in generale l’invalidità cagionata da un danno alla salute di natura psichiatrica, il TFA ha avuto modo di stabilire che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (cfr. consid. 2.4).

                                         Inoltre è determinante accertare, tramite una valutazione specialistica, in che misura la persona interessata, nella sua situazione psichica e nonostante i dolori, sia in condizioni di svolgere, almeno parzialmente, il suo lavoro (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 127; STFA 3 dicembre 2003 nella causa Z consid. 6.1. con riferimenti, I 506/03).

                                         Va inoltre ricordato che determinante ai fini dell’AI è il momento in cui l’affezione psichica in questione è divenuta invalidante e non solo quando è apparsa. Infatti, come rimarcato al consid. 2.5, affinché una patologia psichica possa essere riconosciuta invalidante occorre che la perizia specialistica accerti il momento in cui il paziente non è più in grado di riprendere il proprio lavoro, tantomeno di inserirsi in un ambito lavorativo.

                                         Orbene, da un attento esame della documentazione medica, rispettivamente di quella lavorativa, emerge quanto segue.

                                         In data 16 aprile 2003 il dr. __________, psichiatra e medico curante dell’assicurato, dopo aver diagnosticato una “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave con sintomi psicotici (ICD 10: F 33.3)”, ha certificato, per quanto attiene al passato, diversi periodi d’incapacità lavorativa:

al 100% dal 5 settembre 2001 al 4 novembre 2001,

al 50% dal 5 novembre 2001 all’11 novembre 2001,

al 100% dal 22 aprile 2002 al 31 ottobre 2002,

al 100% dal 20 gennaio 2003 a tempo indeterminato (doc. AI 5).

All’interno di questi periodi d’incapacità lavorativa, il sanitario ha certificato due periodi di totale capacità lavorativa:

dal 12 novembre 2001 al 21 aprile 2002 (un po’ più di 5 mesi),

dal 1° novembre 2002 al 19 gennaio 2003 (2 mesi e 19 giorni).

Già di per sé tali attestazioni non permettono di ritenere l’assicurato inabile al lavoro per un periodo di un anno ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI.

                                         Pur ammettendo l’inizio dell’incapacità lavorativa dal 11 giugno 2001 (certificazione dr. __________ riportata dal dr. __________, doc. AI 5), l’assicurato è tornato a lavorare al 100% dal 12 novembre 2001 per un periodo di più di cinque mesi.

                                         Va al riguardo rammentato che se l'assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

                                         L’assicurato dopo un periodo di poco più di 6 mesi di totale incapacità lavorativa (ossia dal 22 aprile 2002 al 31 ottobre 2002), ha ripreso a lavorare al 100% per circa 2 mesi e mezzo, dopo di che tutti convengono che dal 20 gennaio 2003 egli ha presentato e presenta una totale e duratura incapacità lavorativa.

                                         Ai sensi della giurisprudenza, il periodo di 360 giorni non è

                                         interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

                                         Si tratta ora in sostanza di verificare se in casu il periodo di 2 mesi e mezzo di abilità lavorativa totale rientra nell’eccezione appena citata, ciò che permetterebbe di far partire l’anno di carenza dal mese di aprile 2002.

                                         Tale evenienza non è ravvisabile nella fattispecie in quanto lo stesso medico curante dr. __________ ha certificato una totale capacità al lavoro dal 1° novembre 2002 al 19 gennaio 2003 (cfr. doc. AI 5). Lo stesso Municipio __________, presso il quale l’assicurato ha iniziato a lavorare appunto dal 1° novembre 2002 quale segretario comunale, nella lettera di licenziamento non accenna a nessun problema fisico o psichico. Il Municipio si limita ad affermare che l’assicurato non sarebbe “mai riuscito a soddisfare le nostre esigenze e a svolgere adeguatamente i compiti a lei assegnati e fissati dagli articoli 11 ROD e 137 LOC: questo nonostante che, in occasione del colloquio di assunzione, ci aveva assicurato le sue capacità al riguardo” (allegato doc. AI 13).

                                         Ora, si presume che per una carica così importante, al momento dell’assunzione dell’assicurato, il Municipio di __________ abbia analizzato con precisione il passato lavorativo dell’assicurato nonché abbia vagliato con dovizia i precedenti periodi d’inabilità lavorativa, concludendo che dal 1° novembre 2002 l’assicurato era completamente ristabilito (non è pensabile che nessuno non abbia chiesto e verificato cosa l’assicurato avesse fatto sino al 31 ottobre 2002).

                                         Nemmeno l’esito dell’accertamento esperito dal TCA può essere di soccorso alle tesi ricorsali, avendo il dr. __________ in sostanza confermato quanto già comunicato con il suo rapporto del 16 aprile 2003 (doc. XV). Il medico ha spiegato in sostanza che durante il periodo 2002-2003 lo stato di salute dell’assicurato è stato caratterizzato da una certa “instabilità delle sue condizioni di salute psichica con periodi di grave peggioramento”, ma che comunque si è cercato di introdurlo “nel mondo sociolavorativo”. Da quanto affermato dallo specialista ne discende che all’interno di questo periodo d’instabilità delle condizioni psichiche (vedi periodo di totale incapacità lavorativa dal 22 aprile 2002 al 31 ottobre 2002, cfr. doc. AI 5) l’assicurato ha avuto alcuni periodi di “stabilità” (vedi i periodi di totale abilità lavorativa dal 12 novembre 2001 al 21 aprile 2002 e dal 1° novembre 2002 al 19 gennaio 2003, cfr. doc. AI 5), interrompendo quindi il termine di 360 giorni ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (cfr. anche art. 29ter OAI).

                                         In conclusione, secondo questa Corte, è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che solo a partire dal mese di gennaio 2003 l’assicurato presenta, per motivi psichiatrici, un’incapacità al lavoro duratura in qualsiasi attività lucrativa del 100%. Ne consegue quindi che l’assicurato ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° gennaio 2004.

                               2.9.   Sino al 31 dicembre 2003 l’art. 34 cpv. 1 LAI (tale articolo è stato abrogato con la 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004) prevedeva per le persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità lavorativa esercitavano un’attività lucrativa, un diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché quest’ultimo non fosse legittimato a una rendita di vecchiaia o invalidità. La rendita completiva poteva essere assegnata solo se l’altro coniuge presentava almeno un anno intero di contributo (lett. a), oppure se aveva il domicilio e la residenza abituale in Svizzera (lett. b).

Per quel che concerne il diritto transitorio, la lett. e delle disposizioni finali relative alla 4a revisione della LAI dispone che “le rendite completive correnti continuano ad essere concesse alle condizioni del diritto anteriore anche dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge”.

                                         Secondo il commentario dell’UFAS in merito alla succitata revisione, dal 1° gennaio 2004 non sorgerà più il diritto ad una rendita complementare AI per coniugi. Ciò non è tuttavia il caso in cui la rendita viene accordata dopo il 1° gennaio 2004 ed i presupposti per la concessione di tale prestazione sono già adempiuti prima di tale data (Pratique VSI 2003 pag. 399).

                                         In casu, il diritto alla rendita completiva per il coniuge non può essere riconosciuto, le premesse per la concessione di tale prestazione, come visto, non essendo adempiute prima del 1° gennaio 2004.

                             2.10.   lI ricorrente ha chiesto che venga sentito quale teste il dr. __________ il quale dovrebbe riferire:

a.     di aver sempre seguito il signor RI 1 quale sostegno psicologico, anche quando lo stesso era apparentemente abile al lavoro al 100%;

b.     di aver esortato il signor RI 1 a riprendere il lavoro, anche se lo stesso, di fatto, non era abile al 100%;

c.     che il signor RI 1 è stato ricoverato in ospedale al momento dell'interruzione del lavoro: di conseguenza la sua inabilità risultava essere precedente al ricovero.

                                         In merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa. Del resto, il TCA ha posto al dr. __________ le domande che ha ritenuto necessarie ed ha ottenuto risposte chiare ed inequivocabili (doc. XV).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.112 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2005 32.2004.112 — Swissrulings