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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2005 32.2004.111

2 giugno 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,379 parole·~27 min·2

Riassunto

assicurato affetto da depressione reattiva dovuto a problemi sul posto di lavoro non è invalido nella misura in cui può esercitare la sua originario funzione presso un'altro datore di lavoro; requisiti di una perizia psichiatrica

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.111   BS/td

Lugano 2 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 ottobre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1949 e professionalmente attivo quale funzionario __________ (__________; cfr. attestato 28 agosto 2003 del datore di lavoro, doc. AI 7), a seguito di uno scompenso ansiosodepressivo reattivo, principalmente dovuto alle innovazioni introdotte sul posto di lavoro (cfr. rapporto 31 marzo 2003 dello psichiatra curante, dr. __________: doc. AI 2), in data 25 ottobre 2002 ha smesso di lavorare.

                                         A partire dal 7 febbraio 2003 egli ha ripreso la sua attività lucrativa al 50% per poi cessarla definitivamente il 13 febbraio 2003 (cfr. certificato 13 giugno 2003 del medico cantonale aggiunto e rapporto 3 ottobre 2003 dr. __________, entrambi in doc. AI 10).

Nel mese di agosto 2003 l’assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti facendo presente di soffrire di depressione (doc. AI 1).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica eseguita dal dr. __________, attivo presso __________ di __________, con decisione 27 luglio 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, rilevando quanto segue:

"  Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare dalla perizia allestita oggettivamene dal Dr. __________, non si evincono affezioni invalidanti ai sensi di legge, infatti il perito non ha posto alcuna diagnosi invalidante e l'inabilità lavorativa concernente esclusivamente il posto di lavoro precedentemente occupato.

Considerate le premesse di cui sopra non è possibile ammettere l'esistenza di una diminuita capacità di guadagno, e quindi d'invalidità, rilevato che lei è inseribile in qualsiasi attività, eccezion fatta presso il precedente impiego." (Doc. AI 20)

                               1.2.   Con decisione 21 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la tempestiva opposizione dell’assicurato e confermato il diniego di prestazioni, argomentando:

"  Per quanto concerne la perizia specialistica richiesta dall'Ufficio AI e condotta dal Dr. __________ dell'Institut für __________, __________ (di seguito __________) di __________, occorre sottolineare che la medesima valuta in maniera completa i punti litigiosi, si fonda su atti già presenti nell'incarto e approfonditi da ulteriori esami, considera tutti i mali lamentati dall'assicurato, è stata stabilita in piena coscienza dei suoi antecedenti (anamnesi) ed espone con chiarezza le risultanze. Le conclusioni dell'esperto sono ben motivate e non sono ravvisabili contraddizioni o indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Pertanto alla perizia medica va attribuita piena forza probatoria in base ai principi giurisprudenziali sviluppati dal TFA (DTF 125 V 351 ss., 104 V 31).

Per quanto concerne le modalità di svolgimento della perizia si osserva che l'assicurato ha ricevuto la comunicazione 2 dicembre 2003 dallo scrivente Ufficio che segnalava la necessità di procedere ad un accertamento medico da effettuarsi presso il Dr. __________ a __________ con formale indicazione dei mezzi di diritto per ricusare il perito n caso di motivi pertinenti. L'assicurato non ha sollevato alcuna obiezione in merito ed ha collaborato pienamente con il perito (cfr. pag. 10 del rapporto peritale del Dr. __________) durante la perizia medico legale con durata prevista di ca. 1 ½ ora (cfr. convocazione 11.12.2003 inoltrata all'assicurato __________), accompagnato dalla consorte espressasi anch'essa durante l'espletamento della perizia (pag. 7 perizia). L'obiezione dell'assicurato risulta quindi essere infondata in quanto non pone dubbi sullo svolgimento regolare della perizia.

Stante quanto precede, sulla base di affidabili e concludenti risultanze specialistiche, emerge che l'assicurato non è affetto da danni alla salute invalidanti e risulta essere completamente abile al lavoro nella sua attività.

L'incapacità lavorativa dovuta a depressione reattiva potrebbe insorgere se l'assicurato ritorna al precedente posto di lavoro dove sono insorti problemi di tipo relazionale-lavorativo dovuto a cambiamenti organizzativi ai quali l'assicurato non si è adattato.

L'impossibilità per __________ di trovare un lavoro all'assicurato non equivale ad una comprova della sua inabilità lavorativa, bensì del momento di crisi che vige sul mercato del lavoro. Ritenuto che non vi è invalidità se l'incapacità al guadagno non è dovuta a danno alla salute ma imputabile ad altri fattori (motivi estranei all'invalidità cfr. RCC 1989 p. 322), quali, ad esempio, le ragioni economiche (RCC 1984 p. 361) come disoccupazione, crisi, mancanza o calo delle possibilità di lavoro in una determinata regione o in un determinato settore, l'argomentazione sollevata dall'assicurato è infondata e per nulla pertinente." (Doc. AI 29)

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria, rispettivamente il riconoscimento di prestazioni assicurative. Con riferimento al rapporto dello psichiatra curante (dr. __________) ed alla risposta 10 agosto 2004 della __________ in merito alla non reperibilità nell’__________ di un posto di lavoro rispecchiante le indicazioni esposte dal perito, il ricorrente sostiene di non poter svolgere, oltre alla propria professione, nessun’altra attività lucrativa. Egli ha poi ribadito le censure sollevate in sede di opposizione riguardo all’attendibilità del perito:

"  Non da ultimo occorre sottolineare che purtroppo l'AI per i propri esami specialistici invia i propri assicurati sempre e comunque da esperti, oltre che chiaramente di parte, con poca e comunque non sufficiente comprensione della lingua italiana. Se nel caso di inabilità dovuta prettamente a motivi fisici ciò può funzionare, diventa pressoché improponibile quando si pone la valutazione di problematiche legate alla sfera psichica dell'assicurato.

Ciò d'altra parte vale ancor di più nel caso concreto per il qui ricorrente, che è stato ascoltato e quindi peritato per una durata di venti, dicasi venti minuti, e questo contrariamente a quanto detto dall'AI nella sua decisione qui gravata, dove indica che la durata è stata di un'ora e mezza! In effetti sulla carta era indicata una simile durata, in concreto il tutto si è svolto e lo si ribadisce in venti minuti.

A fronte di conclusioni chiaramente contrapposte e meglio fatte da chi cura da ormai due anni un paziente, affermazioni confermate pure dal medico cantonale, e da un perito di parte che ha parlato con lo stesso per venti minuti, francamente sorgono dei dubbi. Questi dubbi sono ancor più fondati se si scontrano con il palese parere espresso pure dal medico cantonale che ritiene il ricorrente incapace al lavoro in modo totale, affermazione questa supportata da chi oggi ancora, dopo due anni, segue e cura il ricorrente.

Fatte queste premesse si ritiene necessario, e in questo senso se ne fa esplicita richiesta, venga allestita una perizia neutra, ordinata da codesto lodevole Tribunale." (Doc. I)

                               1.4.   Con risposta di causa 17 dicembre 2004 l’amministrazione ha invece postulato la reiezione del ricorso, sottolineando la validità della perizia psichiatrica eseguita dal dr. __________, il cui referto è stato redatto in tedesco ma dopo un colloquio approfondito e dettagliato in italiano con il peritanto, motivo per cui essa ha sostenuto come il rapporto 13 aprile 2004 del perito adempia ai parametri giurisprudenziali in materia di valore probatorio degli atti medici.

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.4.   Nell’evenienza concreta, RI 1 è stato peritato dal

                                         dr. __________, specialista in psichiatria presso __________.

                                         Nel rapporto 13 aprile 2004 lo specialista, esaminata la documentazione medica contenuta agli atti, esposta dettagliatamente l’anamnesi e dopo aver predisposto un esame psichiatrico, non ha riscontrato l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante. Egli ha in particolare accertato una sindrome di assestamento che, secondo la classificazione psichiatrica internazionalmente riconosciuta, dura da uno a sei mesi: "Aufgrund dieser vielfältigen Aktivitäten, der aktuell auch auf Befragen fehlenden depressiven Symptomen sowie der Angaben seiner Ehefrau kann aktuell nicht auf eine psychische Störung von Krankheitswert, namentlich nicht auf eine Depression, erkannt werden. Der Versicherte selbst gibt lediglich an, längere Autofahrten und den Kontakt zu Mitmenschen zu meiden, und seine Ehefrau schildert ihn als eher schweigsamer und nervöser als früher. Dies entspricht auch dem üblichen Verlauf von Anpassungsstörungen, welche definitionsgemäss, das heisst gemäss dem internaional gültigen und auch in der Schweiz seit über 10 Jahren verbindlichen Diagnosesystem der Weltgesundheitsorganisation WHO, ICD-10, zwischen einem Monat und maximal einem halben Jahr andauern".

In merito alla capacità lavorativa il perito ha evidenziato:

"  Aufgrund des neuen Vorgestezten, resp. des Systemwechsels, scheint eine Rückkehr zum alten Arbeitsplatz illusorisch, würden sich doch beim Versicherten sehr schnell wieder eine depressive Symtpmatik und allenfalls eine Angstsymptomatik entwickeln. Von Oktober 2002 bis etwa Mitte 2003 bestand aufgrund der Akten eine vollständige Arbeitsunfähigkeit. Dem üblichen Verlauf solcher Anpassungsstörungen folgend, erholte sich der Versicherte zusehends, und auch das psychische Zustandsbild verbesserte sich, sodass heute keine krankheitswertige psychische Störung mehr diagnostiziert werden kann. Die vom Versicherte und seiner Ehefrau geschilderten Befindlichkeitsstörungen qualifizieren nicht für eine Krankheit im engeren Sinn. Mithin hat sich auch die Arbeitsfähigkeit verbessert." (Doc. AI 16)

                                         Sostenendo quindi come l’assicurato, causa l’ambiente lavorativo, non possa essere nuovamente occupato nella sua originaria professione, il dr. __________ ha comunque ribadito l’assenza di una patologia psichiatrica invalidante, individuando nel peritando l’esigibilità a svolgere un’attività presso altri datori di lavoro (“Ausser am angestammten Arbeitsplatz ist der Versicherte jedem Arbeitgeber zumutbar aufgrund der noch leichten Befindlichkeitsstörungen”; doc. AI 16 pag. 15).

                                         Egli ha altresì specificato che in un posto di lavoro tranquillo, possibilmente senza stress, dove l’assicurato ed il suo operato vengano valorizzati, la capacità lavorativa risulterebbe essere piena (“An einem ruhigen, möglichst stressfreien, den Versicherten und seine Arbeit achteten und respektierenden Arbeitsplatz dürfte eine vollschichtige Arbeitsfähigkeit erreicht werden” ; doc. AI 16 pag. 16).

Di conseguenza, non riscontrando l’esistenza di un’affezione invalidante, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.

                               2.5.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                                         Infine, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.6.   Il ricorrente contesta le conclusioni del perito, facendo in particolare riferimento alla certificazione del suo psichiatra curante.

Nel rapporto 31 marzo 2003 il dr. __________ aveva evidenziato che il suo paziente “ha presentato uno scompenso ansiosodepressivo reattivo” e che attualmente accusa problemi di concentrazione, d’attenzione ed incubi notturni. Evidenziando dei miglioramenti a seguito del periodo di riposo dal lavoro, accompagnato da misure psicofarmacologiche e psicoterapeutiche, il succitato sanitario aveva tuttavia escluso una ripresa lavorativa a medio termine e considerato l’assicurato inabile al 100%, sostenendo che “a lungo termine è ancora difficile prevedere le sue potenzialità reinseritive professionali” (doc. AI 2).

                                         Con rapporto 3 ottobre 2003 sempre il dr. __________, posta la diagnosi di disturbo ansioso depressivo con somatizzazione, ha concluso che:

"  a mio modo di vedere, questo assicurato è da considerare inabile al lavoro nella misura superiore all’80% nella sue abituali funzioni. Considerata la sua psicopatologia non vedo nemmeno opportuno dei provvedimenti di reintegrazione o di reinserimento professionale. Egli non è più in grado di adattarsi a nuovi mansioni professionali e secondo il mio parere è da considerare inabile al lavoro nella misura sopraccitata." (doc. AI 11)

Quanto alle possibilità di poter trovare una professione confacente al suo stato di salute, nel mese di agosto 2004 l’assicurato ha chiesto alla __________ se lo __________ fosse in grado di offrigli un posto di lavoro che tenesse conto delle indicazioni espresse dal dr. __________ (sub doc. AI 24). Con lettera 10 agosto 2004 il succitato ufficio ha fra l’altro evidenziato che “…  prima di procedere alla prospettazioni della disdetta rapporto d’impiego avevamo svolto questa ricerca purtroppo con esito negativo “ (sub doc. AI 24). Sulla scorta di questa circostanza, con scritto 17 agosto 2004 il dr. __________ ha concluso:

"  In conclusione, non vedo come una persona dopo più di trent'anni di attività amministrativa in seno allo __________ possa essere reinserita in un "altro contesto professionale".

Questa sua situazione d'incertezza ha portato il signor __________ a sviluppare nuovamente una sintomatologia ansioso depressiva con momenti d'intolleranza, difficoltà di sonno, problemi di concentrazione, ideazioni auto ed eteroclastiche, insofferenza ed irascibilità.

A mio modo di vedere il signor __________ non è più inseribile per ora in qualsiasi contesto lavorativo e questo al 100%.

Non posso escludere che se il signor RI 1 dovesse vivere una maggiore tranquillità personale, a dipendenza della sua situazione socio lavorativa, egli potrebbe riacquisire le competenze perse per i problemi ansioso depressivi." (Doc. AI 24)

                               2.7.   In merito al referto del dr. __________ il ricorrente ha sostenuto come la visita peritale sia durata solo venti minuti e come il colloquio sia stato tenuto in lingua tedesca. Riguardo a queste censure l’amministrazione, nella decisione su opposizione, ha sottolineato che l’assicurato al momento della designazione del perito mediante delibera del 2 dicembre 2003 non ha sollevato obiezione alcuna (doc. AI 14), che ha presenziato e collaborato pienamente al colloquio (cfr. perizia pag. 10) insieme alla di lui moglie, la quale ha pure potuto esprimersi liberamente (cfr. perizia pag. 7), e che, facendo riferimento convocazione peritale (non contenuta agli atti), la durata della perizia era prevista per un'ora e mezza. Infine, in sede di risposta l’Ufficio AI ha aggiunto che il rapporto steso in tedesco si basa su un colloquio tenutosi in italiano.

Occorre qui rilevare che il TFA ha in principio riconosciuto il diritto dell’assicurato a che le misure di accertamento medico ordinate dall’Ufficio AI vengano svolte nella propria lingua madre, motivo per cui è compito del peritando inoltrare all’amministrazione od eventualmente al giudice una simile richiesta ( STFA inedite del 23 novembre 1999 nella causa S [I 541/99], del 5 dicembre 1994 nella causa K [ I 66/94], entrambe citate in SVR 2004 IV Nr.29 consid. 4.1.1). In un’altra sentenza del 10 agosto 2001 pubblicata in DTF 127 V 219 l’Alta Corte, facendo riferimento ad una perizia di un servizio di accertamento medico, ha precisato che in linea di massima deve essere dato seguito alla domanda di un assicurato volta a chiedere lo svolgimento dell’accertamento in una lingua ufficiale della Confederazione che conosce. Altrimenti, l'interessato può pretendere non solo di essere assistito da un interprete in occasione degli esami medici, ma anche di ottenere gratuitamente una traduzione del referto peritale. Va piuttosto rilevato che in una sentenza non pubblicata del 2003, il TFA ha evidenziato l’importanza, nell’ambito di una perizia psichiatra, di una comprensione ottimale tra perito ed assicurato. Un buon accertamento peritale presuppone che entrambi dispongano di un conoscenza linguistica approfondita. Se invece il perito, continua l’Alta Corte, non padroneggia la lingua dell’assicurato, per motivi obbiettivi e medici egli deve avvalersi dell’aiuto di un interprete. In tal caso l’esperto può invitare l’assicurato a procurarsi un interprete professionale o una sua persona di fiducia. Trattandosi di una misura istruttoria, i costi dell’intervento di traduzione sono presi a carico dell’amministrazione ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI (STFA inedita del 25 luglio 2003 nella causa L., I 642/01, consid. 3.1 e consid. 3.2, riportata nella sentenza 30 dicembre 2003 pubblicata in SVR 2004 IV Nr. 29 consid. 4.1.2). In una successiva pronunzia del 30 dicembre 2003, il TFA ha poi precisato che, nonostante la difficoltà di comprensione, la perizia non eseguita nella lingua madre dell’assicurato oppure senza l’ausilio di un interprete non costituisce una violazione del diritto di essere sentito. L’Alta Corte ha tuttavia rimarcato come sia decisivo valutare se, dal punto di visto dell’amministrazione delle prove, in simili circostanze si possa fare pieno affidamento alle risultanze dell’accertamento peritale, risultanze che servono per esprimersi in merito alle chieste prestazioni assicurative ( SVR 2004 IV Nr. 29 consid. 4.2.2).  

Orbene, a prescindere dall’esaminare la portata dell’accertamento peritale in discussione (con la lettera dell’agosto 2004 alla __________ il ricorrente, riportando stralci del referto peritale, ha comunque dimostrato di avere una buona conoscenza della lingua tedesca, sub doc. AI 24), resta innanzitutto incontestato il fatto che l’assicurato, a seguito delle difficoltà consecutive alla ristrutturazione del suo posto di lavoro, ha sviluppato una depressione reattiva con conseguente inabilità lavorativa. In tal senso le attestazioni dello psichiatra curante riportate nel considerando precedente sono inequivocabili. Va qui ricordato che generalmente le depressioni reattive non sono considerate affezioni invalidanti, poiché di regola sono facilmente influenzabili e scompaiono dopo poco tempo, ad esempio se viene meno la causa di tale affezione (DTF 127 V 294 consid. 4a con riferimento alla sentenza del TFA non pubblicata del 28 dicembre 1981, 585/79; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 17). Conformemente alla giurisprudenza del TFA, inoltre, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."

                                         Ora, senza voler banalizzare la situazione psichica in cui l’assicurato si trova e tantomeno sminuire la portata dei rapporti stesi dello psichiatra curante, a mente di questa Corte in casu non sono date le succitate restrittive condizioni giurisprudenziali per ammettere, ai sensi dell’AI, l’esistenza di una danno alla salute psichico. Dalla descrizione dello status (Befunderhebung: pag. 8 s) eseguita del dr. __________, non risulta che l’assicurato presenti le caratteristiche per riconoscere un’invalidità psichica.  D’altra parte nel rapporto 17 agosto 2004 lo stesso dr. __________, seppur valutando un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi contesto lavorativo, ha comunque sottolineato gli effetti benefici susseguiti all’interruzione del precedente rapporto lavorativo ( “… Questo arresto della sua attività lavorativa ha migliorato lo stato clinico da un punto di vista dell’umore. Ora dorme meglio ed i suoi stati d’ansia sono diminuiti. Ha ripreso ad essere attivo in seno alla famiglia. La sua stabilità dell’umore ed il suo stato di tensione sono diminuiti grazie all’interruzione delle relazioni nei suoi confronti da parte dei suoi superiori…”), tant`è che ha intravisto uno sbocco professionale alternativo (“ Non posso escludere che se il signor RI 1 dovesse vivere una maggiore tranquillità personale, a dipendenza della sua situazione socio lavorativa, egli potrebbe riacquistare le competenze perse per i problemi ansioso depressivi”; doc. AI 24). Al riguardo va fatto presente che, conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221). Pertanto, secondo questa Corte la problematica psichiatrica è limitata „unicamente“ al contesto lavorativo in cui l’assicurato si era trovato, ciò che non esclude che egli presenti, almeno sino al momento della decisione su opposizione, le necessarie risorse per svolgere altrove un’attività lucrativa nello stesso campo professionale di quello precedentemente esercitato.

                                         Infine, come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, l’impossibilità dello __________ di trovare all’assicurato un’occupazione lavorativa s’inserisce piuttosto in un’ottica economica e non medica.

                                         Con certificato 17 agosto 2004 il dr. __________ ha evidenziato che, a seguito della risposta negativa 10 agosto 2004 dello __________, si è creata una “situazione d’incertezza (che) ha portato il signor RI 1 a sviluppare nuovamente una sintomatologia ansioso depressiva con momenti d’intolleranza, difficoltà di sonno, problemi di concentrazione, ideazioni auto ed eteroclastiche, insofferenza ed irascibilità”, motivo per cui l’assicurato “non è più inseribile per ora in qualsiasi contesto lavorativo e questo al 100%.” (doc. AI 24). Alla luce di questo ultimo atto medico, richiamato l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, che prevede l’inizio del diritto alla rendita dopo un anno d’incapacità al lavoro almeno del 40% in media senza notevoli interruzioni, spetterà se del caso all’assicurato presentare una nuova domanda di prestazioni alla quale allegherà la pertinente documentazione medica attestante l’esistenza di un danno alla salute psichica di rilevante durata a decorrere dall’agosto 2004.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni assicurative. Ne consegue la conferma della decisione amministrativa e la reiezione del ricorso.

                               2.8.   L'assicurato ha chiesto al TCA di ordinare una perizia psichiatrica.

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, motivo per cui non sono necessari ulteriori accertamenti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2004.111 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2005 32.2004.111 — Swissrulings