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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.04.2005 32.2004.103

26 aprile 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,656 parole·~43 min·1

Riassunto

valutazione della residua capacità lavorativa di un'assicurata, parzialmente occupata come salariata; reiezione della domanda di rendita

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2004.103   BS/sc

Lugano 26 aprile 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 14 ottobre 2004 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, assistente di cura a tempo parziale, nel gennaio 2000 ha presentato una prima domanda di prestazioni per adulti AI volta in particolare ad ottenere una rendita d’invalidità (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici, con decisione 27 luglio 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha negato il diritto alla rendita avendo fissato, mediante l’applicazione del cosiddetto metodo misto, un grado d’invalidità globale del 25% (invalidità in ambito casalingo 25%, in ambito lavorativo 0%,  doc. AI 17).

                               1.2.   Nel mese di settembre 2002 l’assicurata ha nuovamente presentato una domanda di rendita, facendo valere un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 18) ed allegando al riguardo della refertazione medica (doc. AI 20).

                                         L’amministrazione ha di conseguenza proceduto all’aggiornamento dei dati medici (doc. AI ), all’allestimento da parte del consulente in integrazione professionale di una valutazione economica (doc. AI 39), nonché ad un’inchiesta domiciliare esperita dall’assistente sociale (doc. AI 42).

                                         Conclusa l’istruttoria, con decisioni 14 agosto 2003 l’UAI ha riconosciuto all’assicurata un quarto di rendita dal 1° gennaio 2002 ed una mezza rendita dal 1° aprile 2002, oltre alle rendite completive per il marito ed i figli.

                                         A motivazione del provvedimento preso l’amministrazione ha rilevato quanto segue:

"  (...)

Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI e, preso atto del rapporto del consulente in integrazione professionale del 20.06.2003, si rileva che l'assicurata dal profilo medico teorico risulta essere totalmente inabile nella sua professione di assistente di cura (impiego al 71 %), a causa del danno alla salute.

In attività adeguate la capacità lavorativa è ritenuta essere del 50 %.

Dal confronto del reddito ipotetico ancora esigibile in attività confacenti allo stato di salute, pari a Fr. 11'865.-- e, il reddito ipotetico conseguibile senza il danno alla salute quale assistente di cura, pari a Fr. 41'278.--, ne risulta una perdita di guadagno del 71 %.

Per quanto concerne le limitazioni che incontra nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione dell'economica domestica, come da inchiesta effettuata a domicilio, ne risulta un'inabilità del 44 %.

Dalla tabella sottostante ne risulta un grado di invalidità globale del 63 %.

Attività                               Quota parte       Limitazione                       Grado d'invalidità parziale

Salariata                                       71 %                   71 %                                            50 %

Casalinga                                    29 %                   44 %                                            13 %

Grado d'invalidità                                                                                                          63 %

Decidiamo pertanto:

Presentando già in precedenza un grado d'invalidità pari al 25 % il caso viene valutato a norma della cifra marginale 2023 e seguenti della circolare sull'invalidità e la grande invalidità, effettuando la media retrospettiva.

In questo senso viene pertanto riconosciuto il diritto a un quarto di rendita (grado 43 %) dall'1.01.2002 e in seguito una mezza rendita (grado 63 %) dall'1.04.2002 (art. 88 OAI)." (Doc. AI 45)

                               1.3.   Avverso la decisione amministrativa RI 1 ha presentato tempestiva opposizione e chiesto il riesame della pratica, allegando due convocazioni inviatele dal Servizio di Neurochirugia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. AI 50).

Con scritto 5 luglio 2004, ribadendo un peggioramento della sintomatologia, essa ha integrato l’atto di opposizione mediante l’invio del rapporto 11 maggio 2004 del dr. __________, primario del succitato servizio neurologico. L’assicurata ha poi fatto presente un cambiamento della situazione familiare, producendo copia della convenzione riguardante la separazione di fatto, omologata dal competente Pretore, che prevede il versamento a suo favore di un assegno mensile per alimenti per lei e per i figli di complessivi fr. 3'750 (doc. AI 67).

                               1.4.   Esperiti ulteriori accertamenti medici ed economici, con decisione 14 ottobre 2004 l’amministrazione ha respinto l’opposizione e confermato il diniego di prestazioni, evidenziando quanto segue:

"  (...)

Ricevuto l'atto di opposizione corredato dall'annessa documentazione, il caso è stato ulteriormente approfondito particolarmente per quanto attinente alla situazione medica, chiamando in causa il curante Prof. Dr. __________ e sottoponendo in seguito l'incarto all'attenzione del Servizio medico regionale dell'AI (SMR).

In sostanza, il SMR ha rilevato che, oltre alle fondate ed oggettive indicazioni mediche relative all'esigibilità professionale e già documentate all'inserto AI, deve essere considerata anche la necessità di poter cambiare posizione, ciò che conduce a valutare la capacità di lavoro del 50% come riduzione a metà dell'orario di lavoro per professioni aventi le caratteristiche già descritte.

D'altro canto, dal rapporto 03 agosto 2004 del Prof. Dr. __________, allestito sulla base di un periodo di osservazione spaziante dal 20 agosto 2001 al 10 maggio 2004, risulta che lo studio radiologico realizzato recentemente sia del tutto sovrapponibile a quelli precedenti, non mostrando alterazioni suscettibili di spiegare il quadro clinico.

Da questo profilo, non sussistono dunque elementi per sostenere oggettivamente che lo stato valetudinario abbia subito delle variazioni; di conseguenza non risulta dimostrata l'insorgenza di un peggioramento, ragione per cui sia dal lato dell'esigibilità professionale, sia della capacità di guadagno residua, gli apprezzamenti avuti dall'UAI meritano conferma.

Infine, occorre tuttavia precisare che la ripartizione delle quote parti, prese in considerazione dall'amministrazione per il calcolo del grado d'invalidità, non ha riportato in verità le esatte percentuali. Difatti, la quota parte percentuale di salariata andava stabilita raffrontando il reddito che l'assicurata avrebbe conseguito esercitando la sua attività a tempo parziale sull'arco dei 12 mesi immediatamente precedenti il 13 agosto 2001, data d'inizio dell'incapacità lavorativa duratura, ossia fr. 33040.-- ipotetici, se si considera che il rapporto di lavoro ebbe inizio soltanto il 01 ottobre 2000.

Raffrontando tale reddito con quello pure ipotetico conseguibile dall'assicurata qualora la professione fosse stata svolta a tempo pieno (fr. 41'278), otteniamo una percentuale di attività salariale pari all'80% ed una diminuzione della capacità di guadagno nell'ordine del 65% (fr. 11'865.-- ancora conseguibili, per rapporto a fr. 33'040.--).

Conseguentemente la tabella determinante il corretto grado d'invalidità del 61% avrebbe dovuto assumere la seguente forma:

salariata  quota parte dell'80%    limitazione del 65%  grado d'invalidità del 52%

casalinga         "                  20%           "                 44%                "                          8,80%

Totale                                                                                                  "                        60,80%"

(Doc. AI 72)

                               1.5.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA.

                                         Postulando il riconoscimento di una rendita intera dal 1° aprile 2002 essa ha sostanzialmente contestando la valutazione dell’UAI relativa all’esigibilità nella misura del 50% di attività adeguate, evidenziando fra l’altro quanto segue:

"  (...)

Come correttamente rilevato dall'UAI, al fine della determinazione del grado di invalidità chi è chiamato a decidere si basa sui documenti medici e, all'occorrenza, su documenti provenienti da altri specialisti.

Per contro, non sono state considerate le univoche conclusioni del Prof. Dr. __________, laddove egli afferma "... non pensiamo che una capacità lavorativa apprezzabile possa essere conseguita in qualsiasi campo di attività ..." (allegato al rapporto medico 03.08.2004) (la sottolineatura è nostra).

In considerazione del fatto che la ricorrente non dispone di una capacità lavorativa residua, sussiste nel di lei caso un'incapacità di guadagno totale.

Ne consegue che il corrispondente tasso di invalidità del 71% non può essere ritenuto al fine della decisione impugnata. La ricorrente postula sin d'ora che, qualora codesta lodevole autorità ricorsuale abbia a nutrire dubbi sulle conclusioni espresse dal Prof. Dr. __________ circa la di lei capacità lavorativa in qualsiasi campo di attività, venga ordinata un'ulteriore perizia, alla quale ella dà sin d'ora il proprio consenso, così come per ogni ulteriore accertamento medico che si rendesse utile.

Parimenti l'indagine domiciliare eseguita dall'assistente sociale AI e assegnante alla ricorrente una limitazione dell'ordine del 44% nell'ambito della conduzione della propria economia domestica non può essere ritenuta quale dato di fatto del tutto esatto, atteso che a mente della ricorrente gli impedimenti nello svolgimento abituale delle mansioni domestiche causano un impedimento superiore alla percentuale considerata dall'UAI.

Prove:      richiamo/edizione documenti, documenti, accertamenti medici, perizia medica e ogni altra consentita.

5.  Alla luce di tutto quanto precede, le tabelle determinanti il grado di invalidità della ricorrente e che giungono ad un grado d'invalidità del 63%, indi del 61% non sono da ritenersi corrette. In ogni caso, un nuovo calcolo porterà a concludere che alla ricorrente va riconosciuta una rendita intera, essendo il grado do invalidità superiore al 70%. (...)" (Doc. I, pag. 5-6)

                               1.6.   Mediante risposta di causa 8 maggio 2003 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame e confermato quanto esposto nella decisione contestata.

                               1.7.   Pendente causa l’assicurata ha trasmesso il referto relativo all’esame radiologico eseguito il 4 maggio 2004 (doc. V), in merito al quale con scritto 30 dicembre 2004 l’amministrazione ha osservato quanto segue:

"  Con riferimento allo scritto della ricorrente del 20 dicembre c.a. e all'esame radiologico annesso, osserviamo come in fase di opposizione, nel suo rapporto del 03.08.2004 il Dr. __________ faceva riferimento ad uno studio radiologico realizzato recentemente è del tutto sovrapponibile a quelli passati che non mostrava alterazioni suscettibili di spiegare il quadro clinico.

Ora, solo in base di ricorso, viene presentato detto referto radiologico.

Valutato dal Servizio Medico Regionale si sottolinea come l'esame radiologico, precedente la valutazione del Dr. __________ e già integrato nel suo rapporto medico, nulla indica in merito a sintomatologie, diagnosi funzionali o necessità di terapie.

Ritenuto che l'allegato prodotto non apporta nuovi elementi per la valutazione del caso, si ritiene di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. VII)

                                         Da ultimo, la ricorrente ha prodotto il rapporto 2 marzo 2005 del dr. __________ (doc. B).

                                         Interpellato dal TCA, in data 5 aprile 2004 l’UAI ha evidenziato:

"  Il referto medico 2 marzo 2005 del Dr. __________ è stato sottoposto all'attento vaglio del Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR), il quale ha confermato lo stato di salute già vigente dell'assicurata e la valutazione dell'inabilità lavorativa posta. L'annotazione medica del SMR, qui allegata, è parte integrante della presente risposta.

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. XI)

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2002, così come chiesto con il ricorso, in luogo del quarto di rendita dal 1° gennaio 2002 e della mezza rendita dal 1° aprile 2002 assegnatele dall’UAI con la decisione contestata.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

"Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

                               2.7.   Nella presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6).

                                         Appurato che la ricorrente prima del danno alla salute svolgeva l’attività di assistente di cura presso la casa anziani __________ per 30 ore settimanali (cfr. questionario 29 ottobre 2002 del datore di lavoro, doc. AI 23) e che senza i problemi di salute essa avrebbe continuato tale professione (cfr. inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica 16 giugno 2003, doc. AI 42), l’amministrazione ha determinato in 71% la parte del tempo dedicata all’attività salariata ed in 29% quella riservata alle mansioni domestiche.

                                         L'UAI ha poi incaricato l'assistente sociale di allestire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, esperita il 16 giugno 2003. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, con rapporto 30 giugno 2003 l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 44% (doc. AI 42).

                                         Per quel che concerne invece la capacità lavorativa, sulla base dei rapporti 9 novembre 2002 del medico curante (doc. AI 24) e quello datato 31 dicembre 2002 steso dal dr. __________ (doc. AI 26), l’amministrazione ha concluso che l’assicurata, affetta da sindrome lombospondilogena cronica trattata chirurgicamente nel 2001, è da ritenere pienamente inabile nella sua originaria professione, ma abile al 50% in attività che non comportino il sollevamento di pesi, la permanenza prolungata in una determinata posizione o movimenti iterattivi di antero e retroflessione del tronco.

                                         Di conseguenza, con rapporto 20 giugno 2003 la consulente in integrazione professionale, preso atto delle succitate risultanze mediche e dopo aver proceduto al raffronto dei redditi (fr. 41'278 reddito da valido; fr. 11'865 reddito da invalido), ha determinato un grado d’invalidità del 29% (recte: 71 %, doc. AI 39).

                                         Tenuto conto della succitata ripartizione tra attività salariale e casalinga, l’invalidità globale riconosciuta all’insorgente è stata fissata con grado del 63% (cfr. decisione formale 14 agosto 2003, doc. AI 49).

                                         Con la decisione su opposizione, invece, l’amministrazione ha ridefinito la ripartizione delle quote, sostenendo che quella relativa alla parte salariata doveva essere stabilita mediante il raffronto tra il reddito che l’assicurata avrebbe conseguito esercitando la sua attività a tempo parziale sull’arco dei 12 mesi immediatamente precedenti il 13 agosto 2001, data dell’inizio dell’incapacità lavorativa duratura (fr. 33'040), con quello che essa avrebbe guadagno da sana con un tempo pieno (fr. 41'278) per giungere ad una percentuale di attività salariata dell’80%.

                                         Determinata in seguito una diminuzione della capacità al guadagno del 65% (fr. 33'040 reddito da valido; fr. 11'865 reddito da invalido), l’UAI ha infine calcolato, sulla base della chiave di riparto tra salariata (80%) e casalinga (20%), un’invalidità globale del 60,80%.

                                         La ricorrente contesta sostanzialmente la valutazione medica effettuata dall’amministrazione nel senso di ritenerla ancora abile in attività adeguate, anche se in misura parziale.

                               2.8.   Con la prima decisione di rendita (27 luglio 2001) l’UAI, adottando il metodo misto (consid. 2.6), ha determinato un’invalidità globale del 25% dovuta esclusivamente ad un impedimento del 50% in attività domestiche, tenendo conto di una percentuale del 50% del tempo dedicato dall’assicurata nelle mansioni casalinghe (cfr. doc. AI 10 e 11).

                                         A seguito della seconda domanda di prestazioni, l’amministrazione ha raccolto diversi referti medici:

·        il rapporto 31 dicembre 2002 del dr. __________, il quale ha precisato:

"  Questa paziente, sofferente di un'instabilità segmentaria sintomatica dalla metà degli anni ottanta, ha presentato un netto peggioramento a partire dalla primavera 2001 con dolori invalidanti e numerosi episodi di blocco funzionale iperalgico, associati a segni pseudoradicolari nell'art. inf. sin. Dopo un approfondimento in ambito interdisciplinare ella è stata sottoposta il 29.11.2001 ad una decompressione L4/L5 con fusione intersomatica e stabilizzazione postero-laterale. L'intervento si è svolto senza complicazioni ed ha determinato un netto miglioramento del quadro sintomatico. Gli ulteriori controlli hanno dimostrato un consolidamento progressivo del segmento. Una riacutizzazione dei disturbi, relativa ad un'irritazione del ramo articolare post. L4/L5 sin. è stata trattata con successo per il tramite di un'instillazione mirata sotto controllo radiologico (dicembre 2002). Se il risultato è tutto sommato soddisfacente e la signora può attualmente condurre una vita normale, ella non si rivela in grado di effettuare sforzi particolari e in tal senso deve essere ritenuta inabile in misura completa quale assistente di cura, per lo meno nella modalità di lavoro proposta presso il ricovero di __________. Per contro ella può essere reinserita in attività che non comportano il sollevamento di pesi, la permanenza prolungata in una determinata posizione o movimenti interattivi di antero e retroflessione del tronco. In questo genere di lavoro la capacità lavorativa può essere relativamente elevata, al minimo 50%." (Doc. AI 26)

·        il rapporto 3 ottobre 2003 in cui il primario del Servizio Cantonale di Neurochirurgia ha attestato:

"  Le riferiamo a proposito di questa che abbiamo sottoposto il 30.9.2003 ad un'istillazione test dei rami articolari mediali L3, L4 ed L5 a sin. in accordo con la nostra relazione precedente.

La procedura si è svolta senza complicazioni ed al termine lo stato neurologico non aveva subito mutamenti.

L'effetto immediato è stato senz'altro positivo per la componente vertebrale (scomparsa dei dolori in decubito ed in posizione eretta), mentre l'istillazione non ha avuto effetto sui disturbi pseudoradicolari nell'art. inf., scatenati dalla posizione seduta. La paziente ci terrà al corrente sull'evoluzione delle prossime ore e permetterà di tirare le conclusioni definitive del test." (Doc. AI 56)

·        il rapporto del 3 febbraio 2003 del dr. __________ alla __________ assicurazione in cui il sanitario ha ritenuto l’assicurata pienamente inabile nella sua precedente professione, ma abile in un’attività leggera, possibilmente d’ufficio, dove possa mantenere una posizione ergonomica del tronco e dove possa alzarsi frequentemente, il tutto con un rendimento del 50% (sub doc. AI 25).                                                                  

                                         Il caso è stato quindi sottoposto all’esame del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), il cui medico responsabile, dr. __________, in datata 25 febbraio 2004 ha annotato:

"  La paziente è stata curata per instabilità lombare (L4-L5) con spondilodesi.

Permangono disturbi dolori, oggetto ancora di cure (infiltrazioni).

La valutazione delle conseguenze sulla CL attestata dal curante dr. __________ e dal neurochirurgo, prof. __________, è concordante:

     -     attività leggere,

     -     senza sollevamento/trasporto pesi,

     -     senza necessità di mantenere posizioni non "ergonomiche"

     -     senza necessità di ripetute flessioni/estensioni o torsioni della colonna.

In tali situazioni la CL viene attestata per un 50%. Si attestava che un'attività come quella di telefonista sarebbe stata adeguata.

In sede di opposizione viene prodotto un rapporto del Prof. __________ per il curante, con il quale si descrive come l'istillazione abbia avuto solo parziale successo, con la scomparsa dei dolori in decubito e alla stazione eretta, mentre non ha avuto influsso sui dolori "pseudoradicolari" per la posizione seduta.

Con questo si attesta la necessità di proseguire con degli interventi terapeutici, con uno stato di salute invariato.

Allo stato attuale, per l'individuazione di attività adeguate allo stato di salute, si può specificare che la posizione seduta, come quelle eretta, ma statica, costituiscono un limite lavorativo. Per questo motivo oltre alle indicazioni già conosciute si può aggiungere la necessità di poter cambiare posizione. il 50% di IL/CL va dunque inteso come riduzione a metà dell'orario di lavoro per attività con le caratteristiche descritte." (Doc. AI 60)

                                         Infine, successivamente all’opposizione 9 settembre 2003, ma prima dell’emissione della decisione su opposizione contestata, l’assicurata ha prodotto un ulteriore rapporto datato 3 agosto 2004 del dr. __________:

"  Questa paziente è stata sottoposta nel dicembre 2001 ad una stabilizzazione segmentaria L4/L5 in presenza di un'instabilità importante associata ad irradiazioni algiche con carattere parzialmente neuropatico nell'arto inferiore sin..

Nel decorso è stato inizialmente favorevole. A partire dall'estate 2002, tuttavia, ella ha iniziato a presentare dolori paravertebrali lombari inferiori e lombosacrali più accentuati a sin. con coinvolgimento intermittente dell'arto inferiore sin., senza evidenza per una radicolopatia compressiva.

Nella fase successiva abbiamo effettuato vari test e, segnatamente, un'istillazione del rami articolari mediali sul lato sin. che hanno avuto allora un effetto positivo secondo i criteri dell'ISIS.

Al momento della nostra consultazione la signora descrive, come in passato, un peggioramento progressivo con dolori molto importanti nel gluteo sin. e nell'arto inferiore sin. e rivedendo retrospettivamente i risultati delle istillazioni test, il beneficio non sembra essere quello descritto a quel momento. Di conseguenza l'idea di effettuare una termocoagulazione con radiofrequenze non può essere immediatamente ritenuta.

Lo studio radiologico realizzato recentemente è del tutto sovrapponibile a quelli passati e non mostra alterazioni suscettibili di spiegare il quadro clinico.

Sulla base di questi elementi avevamo ritenuto, nel caso della persistenza dei disturbi importanti e naturalmente se la paziente lo desiderasse, di effettuare ancora una radicolosaccografia con esame TCA in presenza di contrasto intratecale per escludere definitivamente una causa locale (decisamente poco probabile sulla base degli elementi a disposizione). Questo in vista di un trattamento globale del dolore, ad esempio per il tramite di uno stimolatore o di una pompa per medicamenti.

La paziente non si è ancora presentata alla nostra consultazione, ma è possibile che sceglierà queste opzioni in seguito.

Ella si trova al momento in una situazione difficile (divorzio, ecc.).

Indipendentemente dai risultati delle cure non pensiamo che una capacità lavorativa apprezzabile possa essere conseguita in qualsiasi campo di attività e crediamo che in questo caso le prestazioni dell'AI debbano andare piuttosto nel senso di una rendita.

Consigliamo di convocare l'assicurata in Agenzia per discutere la situazione, rimanendo a Vostra disposizione nel caso in cui un complemento d'informazioni fosse richiesto." (Doc. AI 71)

                                         Sulla scorta di quest’ultimo atto medico (“ ...  non pensiamo che una capacità lavorativa apprezzabile possa essere conseguita in qualsiasi campo di attività …“) la ricorrente sostiene di non disporre di una capacità lavorativa residua, motivo per cui sussiste una totale inabilità al lavoro in qualsiasi attività.

                                         Ora, come rettamente evidenziato dall’UAI nella decisione impugnata, nel rapporto 3 agosto 2004, allestito sulla base di un periodo di osservazione spaziante dal 20 agosto 2001 al 10 maggio 2004, il dr. __________ ha fatto presente che “ lo studio radiologico realizzato recentemente è del tutto sovrapponibile a quelli passati e non mostra alterazioni suscettibili di spiegare il quadro clinico “, motivo per cui non vi sono elementi oggettivi che permettono di discostarsi dalla sua stessa valutazione espressa il 3 ottobre 2002 in cui aveva apprezzato un’inabilità residua del 50% in quelle attività leggere con le caratteristiche ivi specificate.

                                         Inoltre, la ragione per cui il succitato specialista nega una residua capacità lavorativa va piuttosto cercata nel contesto sociale e personale, quindi non medico, in cui l’assicurata si trova [“ Ella si trova al momento in una situazione difficile (divorzio, ecc.”)…”indipendentemente dai risultati delle cure non pensiamo che una capacità lavorativa apprezzabile possa essere conseguita in qualsiasi campo di attività….”; sottolineatura del redattore].

                                         In sostanza, non risultando un rilevante peggioramento dello stato di salute dell’assicurata intervenuto tra i due rapporti, quanto sostenuto dal medico responsabile del SMR va confermato.

                               2.9.   Pendente causa l’assicurata ha prodotto il referto radiologico 4 maggio 2004 dell’Ospedale __________ di __________.

                                         Al riguardo rettamente il medico responsabile del SMR nella nota 28 dicembre 2004 ha evidenziato:

"  Mi permetto un'osservazione generale, non tanto di medicina assicurativa, ma della classica medicina diagnostica e terapeutica: un esame di laboratorio (sangue, urine, altre componenti organiche, come pure esami radiologici e simili) non hanno alcun valore se disgiunti da un esame clinico.

Tali esami hanno lo scopo di confermare dei sospetti diagnostici ed ev. di seguire il decorso.

La funzionalità di una persona va valutata esaminando direttamente la persona stessa.

Premesso questo posso osservare che il documento allegato è unicamente un referto radiologico. E che questo è precedente la valutazione del Prof. __________. Segnala la presenta di lesioni degenerative, ma non dice nulla sulla sintomatologia, sulla diagnosi funzionale, sulla necessità o meno di terapia; d'altronde l'esame nel suo insieme deve essere valutato di chi si occupa delle proposte terapeutiche."

(Doc. VII)

                                         In effetti, riferendosi all’accertamento medico di cui sopra, nel già citato rapporto 3 agosto 2004 il dr. __________ aveva evidenziato che “lo studio radiologico realizzato recentemente è del tutto sovrapponibile a quelli passati “(doc. AI 71), motivo per cui il referto 4 maggio 2004 non apporta nuovi elementi per una diversa valutazione del caso.

                                         Con scritto 23 marzo 2005 la ricorrente ha trasmesso il rapporto 2 marzo 2005 del dr. __________. Dopo aver proceduto all’anamnesi ed all’esame clinico, lo specialista in neurochirurgia ha così concluso:

"  (...)

Conclusione: sindrome lombovertebrale non eccessiva, ma soprattutto dolori di tipo pseudoradicolare in corrispondenza alla radice S1 in stato pregresso intervento di PLIF L4/5 con un possibile sovraccarico delle faccette articolari L5/S1 e meno anche L3/4.

Rivedrò la paziente prossimamente con il dossier radiologico completo che al momento non erano presenti. Valuterò anche l'opportunità di un'eventuale nuova RM lombare." (Doc. B)

                                         A prescindere dal fatto che secondo costante giurisprudenza il giudice dell’assicurazioni sociali tiene conto dei fatti rilevanti fino all’emanazione della decisione su opposizione – in casu 14 ottobre 2004 (DTF 129 V 4 consid. 1.2) -, motivo per cui il citato rapporto non entra in considerazione ai fini del presente giudizio, quanto certificato dal dr. __________ non modifica comunque la situazione, anzi conferma lo stato di salute dell’assicurata  così come è stato accertato dai medici intervenuti precedentemente.

                                         In particolare la diagnosi di sindrome lombo-vertebrale corrisponde sostanzialmente a quanto a suo tempo rilevato dal dr. __________, così come giustamente evidenziato dal dr. __________ del SMR nella nota 31 marzo 2005 ( “ Il rapporto del dr. __________ conferma lo stato di salute della signora __________ e si riserva di riesaminare la paziente sulla base delle indagini strumentali già eseguite. Conclude attestando una sindrome lombo-vertebrale non eccessiva: questo non appare in contraddizione con le valutazioni di IL (inabilità lavorative, n.d.r.) precedenti”, doc. XI).

                                         Ciononostante, va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovate dalla pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata presenta una residua capacità lavorativa del 50% in attività leggere che non comportano quindi il sollevamento di pesi, che non necessitano la permanenza in una determinazione posizione e che non richiedono movimenti di antero e retroflessione del tronco.

                             2.10.   Riguardo alla valutazione economica, con rapporto 20 giungo 2003 la consulente in integrazione professionale, signora __________, basandosi sulla documentazione medica acquisita, ha rilevato quanto segue:

"  (...)

Ho incontrato la signora __________ recentemente.

Si tratta di una signora di 44 anni che ha svolto le scuole elementari in __________, senza formazione specifica. Le limitazioni di salute e il tempo di lavoro ridotto impediscono di immaginare una riqualifica professionale.

L'assicurata mi descrive una situazione di salute difficile e mostra una fragilità emotiva importante dovuta probabilmente alla compromessa situazione familiare.

Discutiamo della possibilità di essere reinserita in ambito lavorativo quale centralinista / telefonista. Questa possibilità era stata ventilata dal dottor __________ ma ritengo non sia attuabile per svariati motivi. Bisogna considerare che tale attività implica il mantenimento costante della posizione seduta e questo è controindicato per le condizioni di salute dell'assicurata. Questo tipo di attività, inoltre, non ha un marcato del lavoro che si può considerare equilibrato, trovare un lavoro in tal senso costituisce più che altro "occasione sporadica e fortuita".

Emerge inoltre che la signora __________ ritiene di poter lavorare non oltre 1-2 ore al giorno perchè non sta bene. Mi informa che dovrà essere operata all'osso sacro e questo complicherà ulteriormente la situazione di salute già compromessa.

Procedo al confronto dei redditi.

La media RSS, senza entrare nel merito dei criteri di validità, riguardante attività ripetitive e semplici è fissata in Fr. 31'640.-- annuì.

Otteniamo Fr. 11'865.-deducendo il 25% prima (max concesso) e il 50% poi, come da indicazioni mediche, Paragonando tale reddito al salario che l'assicurata percepiva prima del danno alla salute (Fr. 41'278.-- annui) otteniamo una perdita economica del 29%." (Doc. AI 40)

                                         Chiamato a procedere all’aggiornamento dei dati economici (doc. AI 61), nel rapporto 28 maggio 2004 il consulente, signor __________, ha invece evidenziato:

"  (...)

Dopo l'opposizione dell'assicurata alla decisione di rendita, l'SMR ha completato le limitazioni mediche, aggiungendo la condizione di cambiare posizione.

L'assicurata ha una formazione di sarta che però non ha mai esercitato. Di origine portoghese, parla correntemente italiano e francese, inoltre buone conoscenze di spagnolo e inglese.

Il rapporto OP della collega signor __________, non confermava l'ipotesi del perito medico che suggeriva un'alternativa lavorativa quale telefonista. Le conoscenze linguistiche e il fatto di non dover possedere una formazione particolare potevano farla sembrare come un'alternativa possibile. Tuttavia, questo non si conciliava con le esigenze mediche essendo una professionale essenzialmente svolta nella posizione seduta.

Con le limitazioni indicate, i dati DPL non forniscono profili lavorativi esigibili. L'unico profilo da prendere in considerazione è la venditrice di chiosco presso un garage del __________. La formazione scolastica e le conoscenze linguistiche lo rendono esigibile. Anche qui però, si pone l'esigenza di cambiare posizione. Questa possibilità è data unicamente dal ritmo di lavoro. Se ci sono pochi clienti o questi sono spaziati nel tempo, il lavoratore può alzarsi e muoversi. In caso di flusso continuo di clienti, il lavoratore è tenuto a restare seduto alla cassa. Questo per l'assicurata sarebbe un problema. Il reddito annuo di quest'attività è di fr. 44'768.--.

Le conoscenze linguistiche potrebbero favorire una reintegrazione, previa nuova formazione, come venditrice. Le attività di vendita sono però prevalentemente in piedi per lungo tempo. Non sempre è possibile poter gestire le pause, sedersi, muoversi, cambiare posizione. Il venditore è spesso tenuto al riordino della merce, al riempimento degli scaffali, eventualmente a spostare merce pesante. Questo non è compatibile con le esigenze mediche dell'assicurata.

Infatti, l'assicurata ha chiaramente dei limiti fisici che le impediscono molte attività.

Inoltre il rendimento rimane ridotto visto che deve modificare spesso la posizione.

La situazione famigliare dell'assicurata mal si concilia con le esigenze di una nuova formazione. Non credo che questa possibilità sia proponibile al momento, avendo tre figli a carico.

Concludendo, l'aggiunta di cambiare posizione posta dal dr. __________, non modifica in meglio le possibilità di renitegrazione dell'assicurata. Al contrario pongono un limite supplementare.

In sostanza, anche se non si possono escludere a priori delle nicchie lavorative dove l'assicurata riesca a fornire una prestazione lavorativa gestendo al meglio le sue limitazioni, il normale mercato del lavoro non offre delle alternative direttamente esigibili." (Doc. AI 64)

                                         Il 22 giugno 2004 egli ha confermato la sua precedente valutazione, non individuando concretamente delle possibilità lavorative adeguate alle esigenze fisiche dell’assicurata (doc. AI 66).

                                         Va qui ricordato che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Orbene, da un attento esame degli atti di causa questo TCA non può che concludere, diversamente da quanto sostenuto dal secondo consulente, che l’assicurata deve essere considerata integrabile in attività lucrative adeguate ai limiti funzionali risultanti dagli atti medici contenuti nell’inserto.

                                         Vero che la prima consulente che si è occupata del dossier non aveva ritenuto esigibile l’attività di telefonista, tra l’altro suggerita dal dr. __________ (non dal dr. __________), ma è altrettanto vero che essa aveva anche ravvisato una residua capacità lavorativa dell’assicurata in altri impieghi nel settore delle attività leggere, facendo al riguardo riferimento ai dati statistici salariali.

                                         Va poi fatto presente che possono essere prese in considerazioni quelle professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

                                         Inoltre, secondo costante giurisprudenza del TFA, anche in attività a tempo pieno con ridotto rendimento, dovuto ad interruzioni per modificare la posizione – come è il caso in esame - vi è una possibilità integrativa in un mercato equilibrato del lavoro (STFA inedita del 22 ottobre 1998 nella causa H, I 127/97; dell’8 agosto 2001 nella causa K, I 539/00 citate nella STFA 20 novembre 2001 in re C, I 716/00, consid. 2b).

                                         Del resto, nel succitato rapporto 28 maggio 2004 il consulente non ha escluso la presenza di nicchie lavorative dove l’assicurata riesce ad attuare la sua residua capacità lavorativa ( “… . anche se non si possono escludere a priori delle nicchie lavorative dove l'assicurata riesca a fornire una prestazione lavorativa gestendo al meglio le sue limitazioni, il normale mercato del lavoro non offre delle alternative direttamente esigibili”, doc. AI 64). In merito, il TFA ha comunque precisato che se la residua capacità lavorativa di un assicurato può essere messa a frutto in una nicchia di mercato, generalmente tale circostanza non permette di escludere la presenza di un’opportunità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro (STFA inedita del 29 gennaio 2003 in re P, U 425/00, consid. 4.4; del 21 dicembre 2001 in re S., I 680/00 e I 714/00, consid. 4 in fine), ciò che, come visto, corrisponde al caso in esame.

                                         Pertanto, dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 33'040 in attività lucrativa esercitata a tempo parziale esposto nella decisione contestata [il dato di fr. 41'278 di reddito annuo indicato nella decisione 14 agosto 2003, evinto dal rapporto 20 giugno 2003 della consultente (doc. AI 40) e facente riferimento ad una remunerazione del 2001 (doc. AI 23), non può essere considerato visto che si riferisce al salario che l’assicurata avrebbe percepito da sana con un tempo pieno] ed il reddito da invalido di fr. 11'865 il grado d'incapacità al guadagno risulta essere del 65% (33'040 – 11865 x 100 : 33'040). Allo stesso risultato si giungerebbe anche con l’adeguamento all’evoluzione dei salari in termini nominali ( La vie économique 4/2005, edita dal seco, tabella B10. 2 pag. 87) al 2002 (momento dell’inizio del diritto alla rendita; cfr. consid. 2.4) del reddito da valido che ammonterebbe a fr. 33'634 (33'040 : 100 x 1,8 + 33’040).

                             2.11.   Per quel che concerne l'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia domestica), come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana. Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano  essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

          10

          50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique

VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

                                         Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G.C., il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica -  è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

                             2.12.   Come detto, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.

                                         Il relativo rapporto è stato allestito il 16 giugno 2003 (doc. AI 42). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 44 %.

Alla valutazione dell’assistente sociale, genericamente contestata dalla ricorrente, va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

                                         Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Il grado globale d’impedimento del 44% accertato nell’inchiesta domiciliare va pertanto confermato.

Viste le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, rimaste incontestate dall’assicurata, il grado d’invalidità globale del 60,80% (65 x 80% + 44 x 20%), arrotondato a 61% (DTF 130 V 121), va altresì confermato.

                             2.13.   Da ultimo, l’assicurata ha chiesto al TCA l’esecuzione di una perizia medica.

                                         Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti.

                                         Sulla scorta del considerandi precedenti, la decisione su opposizione merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2004.103 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.04.2005 32.2004.103 — Swissrulings