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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.04.2004 32.2003.71

6 aprile 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,861 parole·~34 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.71   ZA/tf

Lugano 6 aprile 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria AkbasAkbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 settembre 2003 di

____________ rappr. da: ____________  

contro  

la decisione del 4 luglio 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità 6501 Bellinzona 1 caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 23 luglio 1997 __________, classe 1965, di professione muratore, ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, postulando di essere posto al beneficio di una rendita AI (doc. _).

                                         Con decisione 20 maggio 1999 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta non raggiungendo l'invalidità dell'assicurato il grado minimo previsto dalla LAI (doc. _).

                                         Insorto contro tale decisione, in data 19 giugno 2000 il TCA ha respinto il ricorso dell'assicurato. Il TCA ha inoltre trasmesso gli atti all'amministrazione affinché stabilisse se ed in che misura, dopo il mese di maggio 1999 lo stato di salute dell'assicurato e la sua incapacità lavorativa in attività adeguate fossero peggiorati (cfr. STCA del 19 giugno 2000, consid. 2.9., Inc. 32.99.67).

                                         A tale scopo, nel corso del mese di settembre 2001, l'assicurato è stato sottoposto a perizia medica presso il Servizio medico regionale (SMR) (cfr. doc. _).

                                         Con decisione del 12 febbraio 2003 l’UAI ha respinto la richiesta argomentando:

"  (…)

Dall'esame della documentazione medico-ecomonica acquisita agli atti AI e, preso atto del rapporto del consulente in integrazione professionale, risulta che l'assicurato è inabile in misura completa nella sua professione di manovale, a causa del danno alla salute.

In attività confacenti allo stato di salute la capacità lavorativa è ritenuta essere totale. Dal confronto del reddito ipotetico ancora agibile in attività confacenti allo stato di salute, pari a fr. 35'187.- e, il reddito ipotetico conseguibile quale manovale pari a fr. 53'844.-, ne risulta una perdita di guadagno del 34.6% che esclude ogni diritto a prestazioni.

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                                           CHF     53'844.00

con invalidità                                               CHF     35'187.00

perdita di guadagno                                  CHF     18'657.00  = grado d'invalidità 34.6%

Essendo in grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste."  (doc. _)

                               1.2.   Con opposizione 17 marzo 2003/28 aprile 2003, l'assicurato, rappresentato dall'avv. __________, ha postulato l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità, precisando:

"  (…)

con la presente è mio intendimento completare la mia opposizione avverso la vostra decisione del 12.2.2003.

Ravviso avantutto che, contrariamente a quanto riferite, la situazione medico-valetudinaria del signor __________, dall'emissione della vostra decisione (poi avversata presso il TCA) è mutata.

Il fatto è accertato dal referto medico regionale dell'AI del 26.9.2001 a firma del dott. __________, il quale accerta che la patologia lombare riscontrata comporta la necessità, in un contesto lavorativo, di cambiare la posizione di lavoro da quella eretta a quella seduta; di non utilizzare attrezzi pesanti; che non impone la necessità di inginocchiarsi (frequentemente), ed in particolare di non mantenere una posizione piegata in avanti; di non trasportare pesi oltre i 10 kg.

Oggettivamente dunque la situazione si è senz'altro modificata, peggiorandosi in rapporto a quella precedente, ben descritta al terzo paragrafo della valutazione dell'orientatore dell'AI dell'8.2.1999.

Si tratta come detto di verifica oggettiva, che mal si correla alle affermazioni dell'UAI nella decisione avversata, tratte dalla semplice lettura dei rapporti medici.

Sulla scorta di tali dati non può essere ritenuta in alcun modo una riduzione della perdita di guadagno conseguibile in ordine del solo 20% come vorrebbe la decisione avversata in rapporto al reddito conseguibile in un'attività leggera, senza particolare formazione.

Le limitazioni di cui è portatore il signor __________ sono tante e tali da aver rilevanza pressoché in qualsiasi potenziale ambito lavorativo di una professione che egli potrebbe esercitare.

Oltre a quanto accertato in occasione della visita peritale dell'8.2.1999 egli neppure può restare piegato seduto (per non citare che la modifica più importante).

Pare d'acchito quantomeno ragionevole ritenere che la perdita di salario in una professione leggera e senza formazione si situi tra il 40 ed il 50%. Per il che il riconoscimento di una mezza rendita è quantomeno motivato.

Stante il peggioramento della situazione medica, restano di tutta evidenza motivato il riconoscimento quantomeno di una mezza rendita." (doc. _)

                               1.3.   Con decisione su opposizione 4 luglio 2003 l’amministrazione ha confermato la propria decisione 12 febbraio 2003, motivando come segue il provvedimento preso:

"  (…)

3.   In concreto, per quanto attiene l'aspetto medico, l'opponente

contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo sarebbe comunque in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento pressoché normale attività leggere.

Orbene, secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).

Idem per quanto attiene a perizie dell'amministrazione fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31).

Per quel che concerne in particolare rapporti stilati da medici alle dirette dipendenze dell'assicurazione, il Tribunale federale ha sottolineato che agli stessi deve parimenti essere riconosciuto pieno valore probatorio, a condizione che dette valutazioni siano concludenti, compiutamente motivate, scevre di contraddizioni e, infine, non sussistano indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. II solo fatto che il medico si trovi in rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità (DTF 125 V 351).

II concreto, il SMR ha espresso il proprio giudizio previa completa e dettagliata visita medica, le cui risultanze sono state coerentemente esposte nel rapporto del 25 settembre 2001. Dallo stesso non appare del resto alcun elemento atto a inficiarne la bontà. Ne discende che al rapporto in questione può essere riconosciuto pieno valore probatorio.

In base a quanto sovresposto non si giustifica quindi un diverso giudizio del caso.

4.   Per quanto riguarda la riduzione del 20% precisiamo che in base

alla più recente giurisprudenza imposta dall'Alta corte federale, allorché non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito sulla base dei salari teorici, editi dall'ufficio federale di statistica (statistiche RSS).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono essere ancora diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado d'occupazione (cf. DTF 126 V 75).

Per quanto attiene alla riduzione, il consulente ha applicato un tasso del 20%. In particolare è stata ritenuta una riduzione del 10% in considerazione del fatto che l'assicurato deve svolgere un'attività leggera, ed una ulteriore riduzione del 10% a motivo del fatto che il medesimo presenta delle limitazione nei movimenti (cambiamento di posizione ed ergonomia).

L'amministrazione non ravvede alcun motivo che dovrebbe indurla a criticare l'operato del consulente in integrazione. AI proposito si rammenta infatti che quest'ultimo dispone più di ogni altro funzionario degli elementi necessari ad una corretta valutazione economica. In tali casi l'amministrazione interviene solo allorquando il giudizio appaia insostenibile o errato. Non è il caso in concreto.

Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma." (Doc. _)

                               1.4.   Contro la summenzionata pronunzia amministrativa, __________, sempre rappresentato dall'avv. __________, ha interposto al TCA un tempestivo atto di ricorso. Nel postulare l'assegnazione di una mezza rendita egli ha in particolare addotto:

"  (…)

Ravvisiamo avantutto come l'autorità di prime cure abbia semplicemente negato il sussistere di tale necessità, senza null'altro specificare e neppure entrare nel merito della circostanza.

Va detto che la riduzione del 10% a motivo della necessità di svolgere delle attività leggere è oggettiva – discutibile, come vedremo di seguito, ma oggettiva -. Altrettanto quella relativa alla posizione inergomonica.

In altri termini si tratta di riduzioni per una minor resa oggettivabili, dovuti ad una minor resa sul lavoro direttamente verificabili e calcolabili.

Quelle qui in esame ed oggetto di questa prima contestazione si riferiscono invece alla collocabilità, segnatamente il presupposto minor valore a cagione della propria situazione personale.

Nel caso di specie è fuor dubbio che il fatto di essere ulteriormente limitato nello svolgere un'attività già di per sé leggera comporta una potenziale minor rimunerazione sul mercato del lavoro che non può non essere ritenuta e che pertanto viene qui valutata almeno in ordine del 10% in ossequio alla nota giurisprudenza.

Si noti poi come il rapporto del consulente all'integrazione concluda affermando che l'integrazione sociale (scarsa) e la preparazione scolastica (pure scarsa) non permettono di dar seguito ad un ciclo di riformazione professionale. Non vi è menzione di seguito al riguardo delle sostanziali difficoltà di comprensione orale e nel parlare la lingua italiana (balbuzie fonetica importante e carenze strutturali importanti della lingua italiana). Solo si accenna alle difficoltà linguistiche e di scrittura.

Inoltre neppure si tiene in conto che l'assicurato ha sempre e soltanto svolto un'attività  quale manovale in Svizzera, quindi estremamente induttiva. Quantunque leggera nell'ipotetica nuova professione verranno riscontrate ulteriori difficoltà che non possono non essere prese in conto.

Complessivamente un'ulteriore riduzione in ordine del 15 – 20% dev'essere senz'altro ritenuta.

Prove: decisione impugnata; incarto dall'UAI in re __________ – nr. AVS _.

In siffatta circostanza si manifesta un guadagno da invalido che presenta una perdita percentuale oscillante tra il 47,61% ed il 51,64%, che darebbe diritto alla mezza rendita.

Si chiede pertanto che la decisione impugnata venga annullata e riformata nel senso dei considerandi (…)" (doc. _)

                               1.5.   Con risposta 24 settembre 2003 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata:

"  l'assicurato contesta il salario da invalido, così come stabilito dall'amministrazione.

Per quanto attiene all'aspetto strettamente economico, partendo da un salario statistico (Tabelle ISS) pari a fr. 43'984.-, ed operando una riduzione del 20% in considerazione del fatto che l'assicurato non può più svolgere mansioni pesanti ed è talvolta costretto a variare posizione, l'amministrazione ha fissato un salario teorico da invalido pari a fr. 35'187.- (cf. rapp. CIP 24.1.2003, doc. n. _ inc. AI).

L'assicurato ritiene che in ragione delle importanti limitazioni fisiche occorrerebbe aggiungere un'ulteriore percentuale di riduzione oltre a quella del 25% già ammessa dalla giurisprudenza.

Tale punto di vista non può tuttavia essere condiviso.

La giurisprudenza ammette la possibilità di ridurre il salario statistico ricavato dalle Tabelle ISS in ragione del 25% al massimo, per poter considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito da invalido. Il sapere se ed in quale misura ridurre tale salario, e se del caso per quali motivi, è questione che deve essere esaminata dal consulente in integrazione professionale.

Si sottolinea ad ogni modo che nel presente caso la consulente incaricata, oltre ad applicare un elevato grado di riduzione, non ha considerato quale base di calcolo il valore mediano, bensì quello riportato nei quartili inferiori della tabella di riferimento, che risulta fra l'altro sensibilmente più basso.

Altri motivi di riduzione non sussistono, rilevato come secondo il nostro Servizio medico l'assicurato presenti una capacità lavorativa normale nell'ambito di un'attività leggera che gli consenta di variare di tanto in tanto posizione (cf. rapp. SMR 26.9.2001, doc. n. _ inc. AI)." (doc. _)

                               1.6.   Con scritto 1° ottobre 2003 il ricorrente ha precisato:

"  mi riferisco alla risposta del 10.9.2003 dell'UAI.

Nel mio ricorso non ho richiesto che venga aumentata la deduzione ammessa in ragione di un massimo del 25% dal TF.

Ho affermato che nella valutazione della deduzione ammessa dal TF per aspetti soggettivi non immediatamente correlati con l'incapacità funzionale (ammessa in ragione di un massimale del 25% di riduzione) non possono essere conteggiati dei fattori che hanno a che fare con delle limitazioni funzionali, come a mio modo di vedere ha fatto l'UAI." (doc. _)

                                         in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                               2.3.   Oggetto del contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita AI.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, p. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pp. 316ss, nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita. L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a prestazioni, ad esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01], 3 febbraio 2003 nella causa R. [I 670/01] pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1 [I 761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2 [I 475/01]).

                               2.5.   Nel caso in esame, in data 25 settembre 2001 l’UAI ha sottoposto il ricorrente ad una visita medica presso il Servizio medico regionale (SMR).

                                         Il medico incaricato, dr. __________, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, ha accertato che l’assicurato è affetto da una sindrome lombo-vertebrale cronica e cervico-toracale, riassumendo come segue la sua valutazione:

"  Diagnosi con influsso sulla CL

Sindrome lombo-vertebrale cronica su:

•     anomalia di transizione lombo-sacrale.

•     Spina bifida occulta in S1.

•     Stato dopo frattura antero-superiore corpo vertebrale L3/L4.

•     Discopatia L4/L5 e L5/S1.

Sindrome cervico-toracale su:

•     Emivertebra sinistra al passaggio cervico-toracale.

•     Scoliosi sinistro convessa.

•     Disfunzione C7/D3.

Diagnosi senza influsso sulla CL

Stato dopo contusione ginocchio destro. Condropatia destra e sinistra. Stato dopo operazione idromele testicolo sinistro.

Discussione

Trattasi di un assicurato che presenta dal 1997 una patologia cervico lombo­vertebrale su disturbi statici degenerativi e anomalia strutturale. Tale patologia motiva un'inabilità lavorativa. Questi disturbi sono rimasti invariati nonostante le diverse terapie effettuale. Questi si presentano con una sintomatologia cronica algica a livello della colonna lombare con episodi di esacerbazione acuta frequente. Questa sintomatologia viene esacerbata con lo sforzo o cambiamento climatico.

I diversi accertamenti medici, per definire il grado d'inabilità, permettono di evidenziare una limitazione dovuta al danno alla salute, giustificando una limitazione del 50% nell'attività di manovale/magazziniere. L'assicurato presenta ancora una capacità residuale del 100% per attività leggere che rispettano le diverse limitazioni. Con questa valutazione il danno economico viene calcolato del 36%. Questa valutazione non dà diritto a prestazioni UAI. L'assicurato presenta ricorso contro questa decisione al TCA. II ricorso è respinto. Durante questa procedura l'assicurato annuncia un peggioramento della situazione clinica. II TCA incarica l'AI di accertare questa nuova situazione.

Gli accertamenti effettuati nel 2000 mostrano sostanzialmente una situazione clinica invariata. Possiamo notare che il disturbo sia attualmente centrato al livello lombare. L'accertamento effettuato tramite indagine radiografiche hanno evidenziato patologie discale lombare senza correlato clinico. Infatti un'ernia discale riscontrata radiologicamente al livello L4/L5 e L5/S1 non hanno mai presentato segni clinici di compressione radicolare specifica. Nell'ultima indagine radiologica il referto è anche migliorato con scomparsa di una ernia. All'esame odierno evidenziamo una sindrome lombovertebrale sinistra sovrapponibile alla valutazione effettuata nel 1997. Notiamo una diminuzione del disturbo legato al problema cervicale. Questo sicuramente dovuto al fatto che l'assicurato non svolge più un'attività lavorativa.

Con queste constatazioni possiamo mettere in evidenza una diminuzione funzionale al livello cervicale e lombare. L'assicurato presenta sicuramente un deficit che lo rendono inidoneo a svolgere un'attività pesante come quella di magazziniere-manovale. Dalle constatazioni effettuate possiamo affermare che l'assicurato presenta una capacità residuale ad esercitare un lavoro leggero che consente il cambiamento della posizione seduta/eretta, che non necessita l'onere di sollevare e trasportare dei pesi di oltre 10 kg, che non impone l'uso di attrezzi pesanti, che evita lunghe camminate (più di un'ora), che non impone la posizione piegata in avanti o l'inginocchiarsi frequentemente. In tale attività l'assicurato risulta totalmente abile. L'impiego degli arti superiori e mani non risulta impedito all'infuori della limitazione nel sollevare e trasportare pesi prevalentemente con l'arto superiore sinistro di oltre 10kg.

La patologia all'inizio del 2001, motivo dell'annuncio del peggioramento, è probabilmente da collegare con un ulteriore evento di esacerbazione intermittente, con un irritazione radicolare non più presente anche anamnesticamente.

Conclusioni

La documentazione medica messa a disposizione sul peggioramento non mostra elementi di una certa entità clinica a cambiare la valutazione già effettuata. Possiamo affermare che l'assicurato presenta un'inabilità lavorativa totale nella professione di magazziniere-manovale nel campo edile, svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute. L'assicurato presenta una capacità lavorativa completa in un'attività adeguata che rispetti le limitazioni sopra elencate.

L'esame odierno permette di certificare che la situazione clinica è sovrapponibile alla situazione presentata nei rapporti del 1997, per questo possiamo confermare la decisione proposta nel 1999." (doc. _).

                                         Precedentemente, in data 26 marzo 2001, __________ era stato visitato dal dr. __________, reumatologo, che ha certificato un'incapacità lavorativa del 50% sin dal 1997 (doc. _).

                                         Inoltre in data 5 aprile 2001, il dr. __________, internista, aveva certificato quanto segue:

"  Prognosi in toto sfavorevole sul lungo periodo, ho inviato il paziente da un osteopata Dr. __________ nel tentativo di sciogliere delle contratture muscolari paravertebrali dovute alle turbe statiche già note. La muscolatura si presenta ben conservata, ritengo quindi che il paziente compia abbastanza movimento da mantenere la muscolatura. Non vi é stato un degrado della stessa in questi anni.

Ritengo quindi che considerata la prognosi negativa si debba riconoscere almeno temporaneamente un'inabilità al minimo del 50% al paziente con l'assegnazione di una mezza rendita per dargli il tempo di reinserirsi professionalmente in un altro campo a lui più congeniale dal lato fisico." (doc. _)

                               2.6.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M. [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA inedite del 14 aprile 1998 nella causa O.B., del 28 novembre 1996 in re G.F., del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10 pp. 33ss), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 111).

                               2.7.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________ del SMR (le sue valutazioni non si discostano per altro da quelle certificate dal dr. __________ e dal dr. __________).

                                         Infatti, il medico incaricato della visita ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale incapacità lavorativa nella professione di magazziniere-manovale, rispettivamente alla normale abilità lavorativa in attività leggere rispettose delle limitazioni funzionali descritte nel referto (evitare di sollevare e portare pesi superiori ai 10 chili, mantenere la possibilità di alzarsi e sedersi regolarmente, evitare l'uso di attrezzi pesanti e lunghe camminate, ecc.).

                                         Il Dr. ____________ ha quindi ipotizzato una incapacità lavorativa dell'assicurato quale magazziniere-manovale nel campo edile nell'ordine del 100% attestando per contro un'abilità nella misura del 100% in attività con carichi variabili (non superiori comunque ai 10 kg) con le limitazioni funzionali citate poc'anzi.

                                         È pertanto da ritenere che in concreto le affezioni di cui l'assicurato è portatore non comportano una limitazione della funzionalità lavorativa globale in attività leggere.

                                         Agli atti non sono per il resto ravvisabili elementi o concreti indizi che permettano di giungere a diversa conclusione.

                               2.8.   Ritenuta dunque una piena capacità lavorativa in attività leggere dal profilo medico, la consulente in integrazione professionale ha proceduto ad una valutazione economica.

                                         Nel suo rapporto 24 gennaio 2003 la consulente ha evidenziato:

"  Dati economici

Nel 1997, l'A. guadagnava fr. 51'427 annui (vedi nota __________, ricorso del 14 giugno 1999); siccome la ditta __________ è da tempo inattiva (vedi lettera del 18 novembre 2002), non mi è possibile chiedere all'ex datore di lavoro l'evoluzione presunta dello stipendio; aggiorno quindi il salario al 2001 secondo l'indice dei salari nominali (rivista economica "la vie économique"); il reddito annuo risulta quindi essere di fr. 53'844, nel 2001.

Calcolo della Capacità di Guadagno Residua

In febbraio 1999 il collega __________, ha calcolato un grado d'invalidità del 35.7% con un reddito da invalido di fr.33'250 dopo una riduzione del 5%. Facendo ricorso (poi respinto dal TCA) l'A. ha contestato proprio il reddito da invalido.

II mio calcolo dei redditi si basa sulle statistiche RSS, attualmente, infatti, come indicazione del TFA, prendiamo in considerazione le statistiche salariali svizzere e non più quelle su cui si era basato il signor __________ in febbraio 1999.

I nuovi dati, con un reddito ipotetico di fr.53'844, con una riduzione del 20% (10% per attività leggere e 10% per cambiamento di posizione ed ergonomia), permettono di calcolare un grado d'invalidità del 34.65% e un reddito da invalido di fr. 35'187:

Consulenza e discussione

Da quando ha smesso di lavorare presso la __________, l'A. ha beneficiato delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione, senza però esercitare nessuna attività lavorativa. Non ha mai lavorato neppure in seguito, anche se ha cercato di rendersi attivo, inviando lettere di ricerca di lavoro (come esempio però mi ha portato solo professioni come cameriere e magazziniere, che non potrebbe comunque esercitare a causa del danno alla salute; l'A. non ha saputo darmi altri esempi concreti, non so quindi fino a che punto si sono estese le sue ricerche (?)).

L'A. ha moglie (che già beneficia di una rendita AI) e due figli (di 6 e 15 anni) in __________. In riferimento al rapporto di febbraio 1999 del collega __________, la bassa scolarità dell'A. (elementari in __________) e l'esperienza lavorativa passata inducono a rinunciare all'applicazione di provvedimenti reintegrativi volti al ripristino della capacità di guadagno; questi infatti non sarebbero attualizzabili in tempi ragionevoli e non porterebbero (viste le scarse conoscenze scolastiche di base) all'incremento della capacità di guadagno rispetto a quanto realizzabile in attività generiche non qualificate.

Basandosi sulla documentazione disponibile (gli ultimi dati medici del SMR risalgono a settembre 2001), a meno che non si ritenga necessario un ulteriore aggiornamento medico, si può concludere che lo stato di salute non è peggiorato rispetto a ciò che veniva presentato nei rapporti del 1997 (vedi perizia SMR, settembre 2001). Per questo motivo si può confermare la decisione del 1999 e pensare che l'A. possa inserirsi direttamente in un'attività non qualificata che rispetti le indicazioni mediche e che non necessiti di particolari capacità intellettive.

Conclusione

In risposta al vostro mandato (rivalutazione dei redditi stabiliti nel rapporto dell'8 febbraio 1999), il calcolo teorico della capacità di guadagno residua, secondo le statistiche RSS, e le precedenti considerazioni permettono di concludere con un grado d'invalidità del 34.65%; la situazione scolastica e socio-professionale dell'A., non permette di pensare a provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica professionale di base, ma si può ragionevolmente credere che l 'A. possa inserirsi direttamente nel mercato libero del lavoro." (doc. _)

                                         Va qui ricordato che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 80). Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

                                         Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 24 gennaio 2003 (doc. _) la consulente, tenendo conto delle risultanze peritali - in particolare le limitazioni reumatologiche - ha rettamente evidenziato come l’assicurato possa essere normalmente integrato in attività leggere, non qualificate e che non necessitino di particolari capacità intellettive.

                                         Inoltre, seconda la consulente, la bassa scolarità dell'assicurato e la passata esperienza lavorativa inducono a rinunciare all'applicazione di provvedimenti reintegrativi volti al ripristino della capacità di guadagno. A tale valutazione deve essere a data adesione in quanto tali provvedimenti non porterebbero, viste le scarse conoscenze scolastiche di base, ad un incremento della capacità di guadagno in tempi brevi.

                                         D'altra parte, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑  all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., pag. 221).

                                         In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, partendo da un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività ritenute proponibili.

                               2.9.   Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.4), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale riparatore di elettrodomestici (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

                            2.9.1.   Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 24 gennaio 2003 la consulente ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 53'844.--, utilizzando come riferimento il salario indicato nel ricorso del SEI del 14 giugno 1999 (doc. _; fr. 51'427.-- nel 1997), aggiornandolo al 2001 (doc. _).

Con sentenza del 19 giugno 2000 il TCA aveva stabilito il reddito da valido per il 1998 in fr. 51'720.-- (del resto le parti concordavano su tale cifra).

                                         Considerando un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 3/2004, tabella B10.2, p. 95), per il 1999 il salario da valido deve essere cifrato in fr. 51'875.-- (51'720 : 100 x 0.3 + 51'720), per il 2000 in fr. 52'549.-- (51'875 : 100 x 1.3 + 51'875) e per il 2001 in fr. 53'863.-- (52'549 : 100 x 2.5 + 52'549).

                                         Del resto agli atti non sono ravvisabili concreti indizi che permettono in concreto di considerare una maggiorazione salariale a seguito di una probabile ascesa professionale.

                            2.9.2.   Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 p. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne.

                                         Va al proposito rilevato come recentemente il TFA abbia confermato la prassi di questo Tribunale nell’applicazione delle suddette tabelle statistiche salariali suddivise per ragioni geografiche (TA14), ritenendo che non esiste un principio per cui ci si debba fondare sempre sui dati statistici nazionali (TA1) poiché la prima tabella rispecchia meglio la realtà economica regionale (STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 126 V 81 consid. 7a) questo importo, adeguato al 1999 in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 3/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta per gli uomini a fr. 45'464.-- (45'390 x 1835 : 1832).

                                         Nella fattispecie concreta, con sentenza 19 giugno 2000 il TCA, pur respingendo il gravame, sulla scorta del certificato medico 5 luglio 1999 del dr. __________ (doc. _), aveva ordinato all'UAI di verificare se dopo il maggio del 1999 lo stato di salute dell'assicurato e la sua incapacità lavorativa in attività adeguate fossero peggiorati.

                                         Ora, ritenuto che il dr. __________ ha nuovamente attestato un'incapacità lavorativa del 50% dal 27 ottobre 1997 (cfr. rapporto 26 marzo 2001, doc. _), nel 1999 non è comunque rilevabile un'incapacità al guadagno tale da conferire il diritto ad una rendita d'invalidità.

                                         Infatti, pur considerando una riduzione di rendimento del 25% (il consulente propone il 20%), ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 34'098.--, dal raffronto di tale reddito con quello da valido di fr. 51'875.--, risulta un’incapacità al guadagno del 34.26% (51'875 – 34'098 x 100 : 51'875).

                                         Il risultato non cambia neanche per il 2000.

                                         Secondo i dati statistici salariali elaborati dall’Ufficio federale di statistica per l'anno 2000, il salario mediamente percepito in tale anno in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (La vie économique 2/2002, tabella B9.2, p. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (TA13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (TA13 privato e pubblico). Per calcolare il reddito da invalido si deve quindi partire da un salario di fr. 50’498.-- riferito al settore privato (”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato”, cfr. RAMI 2001 p. 348), che adattato alla media settimanale di 41,7 ore (per quest'ultimo aspetto cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa D. [I 203/03], consid. 4.4 e La vie économique 2/2004, tabella B 9.2, essendo la media oraria del 2001, dato più attuale, di 41,7 ore), raggiunge fr. 50'377.-- (50'498 : 41.8 X 41.7).

                                         Ora, pur considerando una riduzione di rendimento del 25%, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 37'783.--, dal raffronto di tale reddito con quello da valido, nel 2000, di fr. 52'549.--, risulta un’incapacità al guadagno del 28,09% (52'549 – 37'783 x 100 : 52'549).

                                         Anche per il 2001 la situazione non cambia.

                                         Il reddito da invalido stabilito per il 2000, come visto, in fr. 50'377.--, adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 2/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta a fr. 51'626.-- (50'377 x 1902 : 1856).

                                         Considerando quindi di nuovo una riduzione di rendimento del 25%, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 38'719.--, dal raffronto di tale reddito con quello da valido, nel 2001, di fr. 53'863.--, risulta un’incapacità al guadagno del 28.11% (53'863 – 38'719 x 100 : 53'863).

                                         Visto il risultato al quale si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.4), è da ritenere che anche nel 2002 e 2003 (anno in cui è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità risulti inferiore al 40%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad un quarto di rendita.

                                         In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2003.71 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.04.2004 32.2003.71 — Swissrulings