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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.12.2003 32.2003.34

12 dicembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,676 parole·~23 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.34   BS/tf

Lugano 12 dicembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2003 di

__________

contro  

la decisione del 31 marzo 2003 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nata nel 1943, ausiliaria di pulizie a tempo parziale, è affetta da poliartrosi delle piccole e medie articolazioni, tunnel carpale bilaterale, tendomiogelosi primaria dei muscoli del collo e del tronco e da depressione reattiva (cfr. rapporto 30 ottobre 2000 del medico curante, dr. __________, doc. AI _).

                                         In data 22/25 maggio 2000 essa ha presentato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 10 gennaio 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI) ha negato delle prestazioni assicurative. A motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha indicato quanto segue:

"  (…)

In considerazione dell’esauriente documentazione medica ed economica ed in particolare delle due perizie acquisite agli atti si constata che il danno alla salute di cui lei è portatrice comporta un’incapacità lavorativa del 34% nell’attività di casalinga e del 30% quale salariata.

Ne consegue un grado totale di inabilità del 33% e meglio come dal seguente specchietto:

Attività

per cento

Incapacità

grado d'invalidità    

Casalinga

76.00 %

34.00 %

          26.00 %  

attività salariale

24.00 %

30.00 %

            7.00 %  

grado d'invalidità

           33.00 %            ======

Il grado d’incapacità risulta essere insufficiente.

Le osservazioni al progetto di decisione inoltrate in data 10.12.2002 sono state sottoposte al nostro Servizio Medico Regionale. Le stesse però non portano nulla di nuovo che ci permettano di cambiare la nostra presa di posizione del 27.11.2002. Il progetto di decisione trova piena conferma.

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta. “(Doc. AI _).

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata (doc. AI _), l’UAI, in data 31 marzo 2003, ha emanato una decisione su opposizione e confermato la reiezione del versamento di prestazioni assicurative (doc. AI _).

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione è tempestivamente insorta __________. Postulando il riconoscimento di una rendita e contestando la determinazione del grado d’invalidità, l’insorgente ha in particolare rilevato:

"  In parole semplici non trovo giusto che si faccia matematica su una persona che ha una evoluzione naturale peggiorativa e che oltrepassa i 60 anni come nel mio caso.

Mi meraviglio inoltre che il calcolo è stato fatto esclusivamente tenendo conto della perizia psichiatrica del Dr. __________ e non di quella della Dr.ssa __________ almeno all'inizio della cura da parte della Dottoressa e che il Dr. __________ pur in presenza di una malattia del tunnel carpale bilat. ed una poliartrosi della dita delle mani mi ritenga perfettamente sana ed abile al lavoro al 100%.

Per esperienza naturale e per il buon senso si può intuire che una persona di 60 anni difficilmente può rendere al 100% senza le descritte menomazioni addotte sopra. Pensare quindi la mia situazione caratterizzata da perdita della forza muscolare, della prensione delle dita legata alla difficoltà di estendere e flettere le dita come pure i dolori legati al collo e ai vari altri gruppi muscolari delle spalle.

L'inchiesta economica a domicilio mi aveva assegnato un grado di invalidità globale del 34%. Mi chiedo per che motivo il Dr. __________ ha negato questo grado di incapacità al lavoro.

Contesto inoltre la perizia del Dr. __________ che mi appare molto riduttiva e molto avara in quanto non risponde a quanto io presento dal punto di vista psicologico. A proposito chiedo a questo lodevole Tribunale che venga rifatta la perizia psichiatrica e che mi si sottoponga ancora una volta ad una perizia ortopedico reumatologica." (Doc. _)

                               1.4.   Mediante risposta di causa 8 maggio 2003 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame, osservando in particolare:

"  (…)

Nel caso concreto, la perizia psichiatrica 23 settembre 2002 del Dr. med. __________ (doc. _ inc. AI), valutata l'anamnesi, i dati soggettivi dell'assicurata, le constatazioni obiettive, vale a dire lo status psichico, posta la diagnosi di distimia (depressione ansiosa persistente/ICD-10:F34.1) ad esordio tardivo ed operata la valutazione e la prognosi, ritenute le menomazioni qualitative e quantitative dovute ai disturbi constatati, ha definito le conseguenze dei disturbi sull'attività attuale, attestando che i disturbi psichici dell'assicurata compromettono nella misura del 25-30% la sua capacità lavorativa in qualità di salariata e casalinga, l'assicurata essendo in grado di svolgere altre attività. La perizia, completa e motivata, ossequia i parametri sviluppati dalla giurisprudenza e le può essere riconosciuta piena forza probatoria.

La perizia reumatologica 21 ottobre 2002 del Dr. __________ (doc. _ inc. AI), con complemento 10.12.2002 (doc. _ inc. AI), ritenuta l'anamnesi familiare, personale remota e sociale dell'assicurata, i dati soggettivi, lo status reumatologico, i rilievi radiografici e posta la diagnosi di sindrome del tunnel carpale bilaterale più accentuato a sinistra, sindrome cervicovertebrale su alterazioni degenerative della colonna cervicale con osteocondrosi e spondilosi anteriore in parte ipertrofica a livello C5/C6 e C6/C7, nonché uncartrosi e tendenza al reumatismo delle parti molli, ha attestato che l'assicurata non presenta dal punto di vista reumatologico delle incapacità lavorative per quanto riguarda l'attività di casalinga, né per altre attività, come quella di donna delle pulizie, svolta in precedenza. La perizia reumatologica, completa e motivata, ossequia i parametri sviluppati dalla giurisprudenza e le può essere riconosciuta piena forza probatoria.

La decisione impugnata ha quindi correttamente ritenuto le risultanze peritali e meglio un'incapacità lavorativa per motivi psichiatrici del 30% relativamente all'attività di salariata a tempo parziale, svolta nella misura del 25% dell'intera attività.

L'assicurata contesta che alla luce delle perizie non si è considerato il parere della Dr.ssa __________. A torto. In concreto il rapporto medico 23 luglio 2001 della curante attesta un'incapacità lavorativa del 100% limitatamente al periodo dal 22.10.1999 al 30.11.1999.

La perizia del Dr. __________ ha integrato il parere della Dr.ssa __________ (Perizia 23 settembre 2002 del Dr. med. __________, doc. _ inc. AI, p.to 1) ed ha valutato in modo più completo lo stato di salute dell'assicurata.

La ricorrente sostiene che il perito Dr. __________ non ha considerato il grado di invalidità del 34% stabilito dall'inchiesta economica a domicilio. La valutazione del grado di invalidità del 34% stabilito dall'inchiesta a domicilio si riferisce specificamente all'attività di casalinga a tempo parziale, svolta in assenza del danno alla salute nella misura del 75% del tempo lavorativo: per tale parte di attività dell'assicurata la decisione impugnata ha riconosciuto pienamente il grado di invalidità del 34%.

La ricorrente sostiene che la sua età, 60 anni, comporta un peggioramento del suo stato di salute. Lo stato di salute dell'assicurata e la sua evoluzione in considerazione della sua età sono elementi che sono stati considerati nella definizione della sua capacità di lavoro nell'ambito della valutazione medico-peritale tanto reumatologica che psichiatrica. Giurisprudenza e dottrina hanno per contro chiarito che l'età come tale è una causa di incapacità di guadagno estranea all'invalidità (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, IVG, Zürich, 1997, p. 225)." (Doc. _)

                               1.5.   Con scritto 19 maggio 2002 la ricorrente ha ribadito le contestazioni in merito alle due perizie specialistiche (V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:

"  L’invalidità degli assicurati senza attività lucrativa ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LPGA è calcolata in funzione del grado d’impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete. Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli e le attività caritative non rimunerate. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

                                         Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui

"  1 In caso di assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità relativa è computata secondo l’articolo 16 LPGA. Ove si consacrassero inoltre alle loro mansioni consuete ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LPGA, l’invalidità è fissata conformemente all’articolo 27 per quest’altra attività. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione nell’azienda del coniuge e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado di invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.

2 Quando si possa presumere che gli assicurati, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa.

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 146.

                               2.7.   Nella presente fattispecie, al fine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6).

Appurato che la ricorrente da sana esercitava l’attività di addetta alle pulizie nella misura di 2 ore su 8,50 ore di una giornata lavorativa (cfr. questionario 9 giugno 2000 del datore di lavoro, doc. AI _) e che senza i problemi di salute ella avrebbe continuato tale professione (cfr. inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economica domestica 13 novembre 2001, doc. AI _), l’amministrazione ha quindi determinato in 76% la parte del tempo dedicata alle mansioni domestiche e in 24% quella dedicata all’attività salariata.

Sulla base della perizia reumatologica 21 ottobre 2002 del dr. __________ (doc. AI _), il quale non ha ravvisato alcuna incapacità lavorativa, nonché quella psichiatrica 23 settembre 2003 del dr. ___________ - quest’ultimo ha invece valutato una capacità al lavoro tra il 70-75% quale casalinga e salariata (doc. AI _)- , l’amministrazione ha tenuto conto di un’inabilità del 30% nell’attività di ausiliaria di pulizia.

L'UAI ha incaricato l'assistente sociale di allestire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica esperita il 13 novembre 2002, in sostituzione di quella del 6 giugno 2001 eseguita senza le risultanze peritali (doc. AI_). Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, con rapporto 14 novembre 2002 l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 34% (doc. AI _).

                                         Tenuto conto della succitata ripartizione tra attività salariale e casalinga, l’invalidità globale riconosciuta all’insorgente è stata fissata al 33%.

                                         La ricorrente contesta le risultanze delle due perizie specialistiche.  Nessuna obbiezione è stata sollevata per contro in merito alla chiave di ripartizione tra attività lucrativa e non, né sul grado degli impedimenti nelle mansioni consuete.

                                2.8   Durante l’istruttoria l’UAI, come detto, ha incaricato il dr. __________ di eseguire una perizia psichiatrica. Nel dettagliato e completo referto 23 settembre 2002, lo specialista in psichiatria e psicoterapia, esposta una esaustiva anamnesi, nonché i dati soggettivi ed obiettivi dell’assicurata, ha diagnosticato una distimia (depressione ansiosa persistente/ICD-10:F34.1) ad esordio tardivo. In merito al danno alla salute riscontrato, il perito ha rilevato quanto segue:

"  La perizianda da anni, presenta una psicopatologia caratterizzata da astenia, depressione e ansia con intervalli di relativa normalità. La stessa è provocata da una lunga insoddisfazione personale con usura-consumo delle forze interpsichiche; è comunque di entità tale compromettere solo parzialmente, la funzionalità sociale e lavorativa della peritanda" (doc. AI _ pag. 5),

                                         per giungere alla seguente conclusione riguardo alla capacità lavorativa:

"  Da un punto di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa della perizianda in qualità di salariata e casalinga è valutabile, a mio giudizio, al 70 –75% (non comulabile con quella reumatologica).

La prognosi, per quanto concerne un’eventuale ulteriore perdita della capacità di lavoro, non si presenta sfavorevole" (doc. Ai _ pag. 5).

                                      La componente somatica è stata invece valutata dal dr. __________. Con rapporto 21 ottobre 2002 lo specialista in reumatologia, dopo aver esaminato la documentazione medica contenuta agli atti e proceduto ad una visita ambulatoriale, ha posto la seguente diagnosi: sindrome del tunnel carpale bilaterale, sindrome cervicovertebrale su alterazioni degenerative della colonna cervicale con osteocondrosi e spondilosi anteriore e tendenza al reumatismo delle parti molli.

Dopo aver proceduto ad una valutazione oggettiva dello status dell’assicurata e alla discussione dei referti agli atti, in merito alle eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha rimarcato quanto segue:

"  La paziente presenta dal punto di vista reumatologico quale reperto principale una sindrome cervicovertebrale, senza segni irritativi radicolari a livello delle estremità superiori. Vi è una limitazione comunque discreta della mobilità cervicale. Vi sono dei dolori alla palpazione dei punti Trigger e vi è una radiografia della colonna cervicale che mostra delle alterazioni degenerative a livello dei segmenti C5/C6 e C6/C7 assai avanzate, con in particolare al segmento C5/C6, un'osteocondrosi ed una spondilosi a tendenza ipertrofica. Vi è poi a questi segmenti anche una discreta uncartrosi. La paziente soffre comunque primariamente di disturbi alle mani. Questi disturbi sono riferibili ad una sindrome del tunnel carpale diagnosticata tramite elettro-neurografia dal Dr. ____________ nell'anno 2000. Il decorso sembra essere piuttosto stazionario, questo tenendo in considerazione i disturbi attuali della paziente ed il fatto che essa non si è per il momento decisa ad affrontare un intervento chirurgico di neurolisi del nervo mediano. Fatto questo che ridurrebbe in modo sostanziale la sintomatologia dolorosa e invalidizzante per la paziente.

Tenendo in considerazione questi aspetti clinici e radiologici, nonché il fatto che vi sono ancora delle possibilità terapeutiche di miglioramento dei disturbi con un intervento di neurolisi al nervo mediano, nonché con delle fisioterapie ambulatoriali per quanto riguarda la colonna cervicale, ritengo che la paziente non presenti dal punto di vista reumatologico delle incapacità lavorative per quanto riguarda la sua attività svolta attualmente di casalinga.

Anche per le attività svolte antecedentemente e cioè quelle di donna di pulizie a tempo parziale, non vedo qui delle limitazioni di sorta." (Doc. AI _)                                      

                                         Interpellato dall’amministrazione per una delucidazione in merito alla valutazione sulla capacità lavorativa (doc. AI _), il dr. __________, confermando il referto peritale, ha evidenziato quanto segue:

"  In merito alla sua lettera del 21.11.2002 la informo che nella mia perizia ho ritenuto la signora __________, abile al lavoro nella forma completa sia come casalinga che come donna delle pulizie già nello stato attuale delle sue condizioni di salute. Con i disturbi attuali sia per quanto riguarda la sindrome del tunnel carpale che per quanto riguarda la sindrome cervico-vertebrale, non vi sono delle indicazioni tali da impedire una ripresa lavorativa o la continuazione dell'attività di casalinga.

Segnalavo come con delle appropriate terapie, per il momento non intraprese dalla paziente, vi sarebbe stata la possibilità di un ulteriore miglioramento, soprattutto dal punto di vista soggettivo dei disturbi della paziente." (Doc. AI _)

                               2.9.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).     Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).

                             2.10.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti, specialisti nelle materie che qui interessano, i quali hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurata.

Relativamente all’affezione psichica, la ricorrente sostiene che il dr. __________ non ha considerato il parere della dr.ssa __________, la quale, nel rapporto 23 luglio 2001, ha attestato una totale incapacità lavorativa dal 22 ottobre 1999 al 30 novembre 1999, precisando tuttavia di non aver più visto la paziente dal 9 agosto 2000 (doc. AI _). Dal rapporto 23 settembre 2002 risulta invece come il perito psichiatra abbia considerato l’attestazione del succitato medico curante (cfr. perizia pag. 3), valutando ed aggiornando l’evoluzione della depressione, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito a un’incapacità al lavoro del 30 -25% nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizie e quale casalinga.

__________ ha rilevato come l’inchiesta economica le aveva assegnato un grado d’invalidità del 34%, mentre il dr. __________ non ha ravvisato alcuna incapacità lavorativa. Nello scritto 19 maggio 2003 essa ha inoltre sottolineato come il perito non abbia debitamente considerato che “l’uso delle mani è per me di estrema importanza sia per la professione di casalinga che quella di donna di pulizie. Lo specialista ha sorvolato sulla mancanza di forza, sulla mancanza di presa degli oggetti e su una sensibilità particolarmente ridotta nell’usare le mani e in genere gli arti superiori” (doc. _).

                                         Va qui rilevato che la perizia reumatologica, completa e motivata, rispecchia i parametri giurisprudenziali citati al considerando precedente, motivo per cui le può essere riconosciuta piena forza probatoria.

                                         A tal riguardo occorre evidenziare che nella delucidazione 10 dicembre 2002, il dr. __________ ha ribadito che “non vi sono indicazioni tali da impedire una ripresa lavorativa o la continuazione dell’attività di casalinga” (doc. AI _). Nel referto peritale 23 settembre 2002, con riferimento alla principale problematica legata alle mani, il succitato specialista in reumatologia ha infatti evidenziato che “lo status neurologico attualmente non permette di evidenziare una differenza di sensibilità a livello delle dita delle mani. Addirittura la sensazione tattile a livello del V dito della mano sinistra è inferiore al pollice. La forza è mantenuta ed i riflessi muscolo tendinei sono simmetrici” (cfr. perizia pag. 3). L’assicurata ha sostenuto un peggioramento del suo stato di salute dovuto ai suoi 60 anni. Nella risposta di causa l’UAI ha giustamente evidenziato che lo stato di salute dell’interessata, rispettivamente la sua evoluzione dovuta dall’età sono stati debitamente presi in considerazione dai due periti (cfr. anamnesi e valutazioni obbiettive) facendo correttamente rilevare che il fattore età di per sé non è causa d’incapacità al guadagno (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 225).

Infine, pur volendo considerare la ricorrente, analogamente a quanto accertato dall’assistente sociale, inabile al 34% anche per quel che concerne la sua precedente professione di ausiliaria di pulizie, vista la ripartizione tra attività lucrativa e non, essa non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità pensionabile (40%).

                             2.12.   Da ultimo, __________ ha chiesto al Tribunale di essere sottoposta ad ulteriori accertamenti medici.

                                         Al proposito si osserva che l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti. Non essendovi inoltre alcun motivo per ritenere inaffidabile sia la valutazione del dr. __________ che quella del dr. __________, non è parimenti necessario ordinare una perizia giudiziaria.

Sulla scorta del considerandi precedenti, la decisione su opposizione merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2003.34 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.12.2003 32.2003.34 — Swissrulings