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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.10.2003 32.2003.20

28 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,442 parole·~22 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.20   BS/fe

Lugano 28 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2003 di

____________ rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 19 dicembre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 5/16 aprile 1995 __________, classe 1943, di professione architetto, ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

Con decisione 25 marzo 1998 – cresciuta in giudicato - l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda dell’assicurato in quanto dall’esame della documentazione economica acquisita agli atti non aveva permesso di riscontrare una perdita economica dovuta al danno alla salute giustificante il riconoscimento di una rendita (doc. AI _).

All’assicurato sono stati tuttavia assegnati, quale mezzo ausiliario, un personal computer e un tavolo da lavoro speciale (doc. AI _).

                               1.2.   Facendo valere un peggioramento dei dolori cervicali, accompagnati da rumori interni e da blocchi al movimento del collo, da mal di testa e da formicolii alle mani ed alle gambe, il 15/18 febbraio 2002 __________ ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

Esperiti gli accertamenti economici e medici del caso, tra cui una perizia reumatologica, con progetto di decisione 28 novembre 2002 l’amministrazione ha nuovamente respinto la richiesta dell’assicurato, evidenziando quanto segue:

"  (…)

In considerazione degli atti medici specialistici acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute di cui lei è portatore non influenza in modo determinato lo svolgimento della sua abituale attività lavorativa.

Il grado d'incapacità al lavoro - e di conseguenza al guadagno - è indicato in 35%, quoziente inferiore ai parametri per un riconoscimento di una rendita AI (…)." (AI _)

                                         Con osservazioni 16 dicembre 2002 __________ ha contestato il progetto di decisione, chiedendo il riconoscimento di un grado d’invalidità dell’80% e l’assegnazione di una rendita intera. Facendo innanzitutto rilevare di non aver ricevuto, nonostante esplicita richiesta, la documentazione medica acquisita durante l’istruttoria, egli ha poi sottolineato che dalla succitata presa di posizione non si può evincere il motivo per cui è stato riconosciuto un grado d’incapacità lavorativa rispettivamente al guadagno del 30%, tenuto conto in particolare delle singole mansioni componenti la sua attività lucrativa descritte nella lettera 25 marzo 2002, rimarcando infine che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare il grado d’invalidità secondo il metodo straordinario (doc. AI _).

Con decisione formale 19 dicembre 2002 l’UAI ha tuttavia confermato la reiezione della domanda di prestazioni, aggiungendo che:

"  (…)

Si è preso atto delle osservazioni ricevute il 18.12.2002 tuttavia le stesse non modificano la decisione in quanto, secondo la giurisprudenza, le perizie mediche svolte nell'ambito della procedura amministrativa hanno forza probatoria piena e accresciuta rispetto al parere del medico di fiducia (…)." (Doc AI _ pag. 2).

                               1.3.   Avverso la citata decisione amministrativa, __________, rappresentato dall’avv. __________, ha inoltrato a questo Tribunale un tempestivo atto di ricorso, postulando il riconoscimento di una mezza rendita almeno.

                                         Ribadendo quanto sostenuto nelle osservazioni 16 dicembre 2002, il ricorrente ha precisato quanto segue:

"  (…)

4.

Nel concreto caso, la domanda di prestazioni è stata respinta applicando il metodo ordinario, ritenuto un grado di incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno- del 35%.

Si è già detto che l'insorgente non ha potuto consultare la perizia medica che fonda tale decisione.

La stessa è in ogni caso errata. Negli ultimi anni l'arch. __________ ha visto progressivamente diminuire sia le entrate, sia il reddito aziendale. Lo studio di architettura aveva 2 dipendenti fino al settembre 1996 (rinuncia all'impiego del signor __________, che in seguito ha collaborato saltuariamente con lo studio). Dal giugno 2002 è cessata la collaborazione con la segretaria signora __________. Da allora l'arch. __________ non ha più collaboratori. Gli utili aziendali annui erano di Fr. 97'312.- nel biennio 1993-1994, di Fr. 58'000.nel biennio 1995-1996, di Fr. 68'000.- nel biennio 1997-1998, di Fr. 45'000.nel biennio 1999-2000 (l'utile aziendale del biennio 2001-2002 è ulteriormente diminuito, ma non è ancora stata presentata la dichiarazione fiscale).

Analoga impressionante flessione hanno avuto gli onorari (Fr. 138'196.- nel 1995, Fr. 105103.60 nel 1996, Fr. 129'546.- nel 1997, Fr. 147306.- nel 1998, Fr. 93'563.- nel 1999, Fr. 142'938.- nel 2000, Fr. 165'470.- nel 2001, Fr. 44'371.- nel 2002, con una probabile ulteriore flessione nel 2003).

Questa evoluzione (smantellamento dello studio di architettura, crollo del fatturato e degli utili aziendali) è una conseguenza diretta del danno alla salute (problemi alla cervicale) di cui soffre l'assicurato. Egli non è più in grado di svolgere adeguatamente la funzione di titolare dello studio e nemmeno di semplice architetto.

5.

II diritto a una rendita Al va riconosciuto anche in applicazione del metodo straordinario, che probabilmente nel concreto caso è da preferire. Si chiede quindi una valutazione della capacità lavorativa (e della perdita di guadagno) nelle singole mansioni svolte nell'arco della giornata e della settimana lavorativa (le relative percentuali sono state indicate dal ricorrente con scritto 25 marzo 2002).

Si ribadisce che l'arch. __________ non è più in grado di svolgere tali funzioni, nemmeno quelle direttive.

Si osserva che un chiaro indizio in tale senso è costituito dal fatto che il ricorrente ha rinunciato nel 2002 al mandato relativo alla progettazione/realizzazione di uno stabile abitativo di 18 appartamenti a Locarno (doc. _, teste signor __________) (…)." (Doc. _, 9-10)

                               1.4.   Con risposta di causa 18 febbraio 2003 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso. Facendo riferimento al valore probatorio della perizia reumatologica, in cui il dr. __________ ha concluso per una abilità lavorativa del 65% nella professione d’architetto esercitata dall’assicurato, l’amministrazione ha osservato:

"  (…)

In concreto la perizia specialistica del Dr. med. __________ ossequia per completezza e precisione i parametri sviluppati dalla giurisprudenza: la contestazione dell'assicurato verte sulla mancata valutazione del danno alla salute da lui conosciuto in relazione alla specifica attività di architetto da lui svolta. La perizia con una valutazione completa, motivata e corretta, ha per contro valutato le limitazioni dovute al danno alla salute in relazione alle distinte funzioni della sua attività lavorativa di architetto.

Si osserva inoltre che da un lato la valutazione dell'incapacità lavorativa indicata dall'assicurato in ragione dell'80% è stata integrata nella valutazione del perito il quale ha ricondotto la valutazione su un piano di oggettività medica e dall'altro lato, per il periodo successivo alla valutazione peritale, l'assicurato non ha addotto alcun ulteriore fattore medico di valutazione in contrasto con la perizia, risultando superflua l'ulteriore, costosa, perizia richiesta. Egli contesta in sostanza il valore della perizia, la quale come esposto risulta completa e con piena forza probatoria.

II ricorrente non contesta di aver continuato la medesima attività, seppure in forma ridotta. Non s'impone quindi l'applicazione del metodo straordinario per la determinazione del grado di invalidità, il quale torna applicabile nei casi in cui risulta escluso un calcolo sufficientemente sicuro dei redditi da confrontare (M. Valterio, Droit et pratique de I'assurance-invalidité, Les prestations, Losanna 1985, pag. 199). In concreto la valutazione dell'invalidità del ricorrente risulta aderente alla situazione concreta, l'assicurato non

avendo cambiato l'organizzazione della sua attività (…)."(Doc. _)

                               1.5.   Il 26 febbraio 2003 il ricorrente ha notificato i mezzi di prova da assumere, chiedendo di ricevere i referti peritali mai trasmessi dall’amministrazione, atti che sono stati inviati dal TCA con scritto 28 febbraio 2003 (VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto ad una rendita.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 19 dicembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità 

                                            congenita, malattia o infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.5.   Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).                                                           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.6.   La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. DTF 128 V 29s; Pratique VSI 1998 pag. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s,  Valterio, op. cit., pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario: DTF 128 V 28 consid. 1; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 pag. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a).

                                         Nella prassi il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente.

                               2.7.   Nel caso in esame, l’amministrazione ha ordinato l’esecuzione di una perizia reumatologica, affidata al dr. _______________, al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa. Nel rapporto 3 settembre 2002 lo specialista in reumatologia, dopo aver proceduto ad un’esauriente e dettagliata anamnesi, nonché alla valutazione dei dati soggettivi ed oggettivi, ha posto la seguente diagnosi:

"  4.1 DIAGNOSI CON INFLUENZA SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Sindrome cervino spondilogena cronica senza evidenzia clinica per

neurocompressione

- importanti osteocondrosi C3-C7

- importante diminuzione della mobilità cervicale

Modiche discinesie croniche della colonna vertebrale e del cinto

scapolare.” (cfr. rapporto pag. 5, doc. AI _).

4.2 DIAGNOSI SENZA RIPERCUSSIONI SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

Modica sindrome depressiva probabilmente reattiva.” (cfr. rapporto pag. 5 doc. AI _).

                                         Dopo aver proceduto ad una dettagliata valutazione medica, in merito alle ripercussioni dei disturbi sull’attività attualmente esercitata dall’assicurato il dr. __________ è giunto alle seguenti conclusioni (sottolineatura del redattore):

"  (…)

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

Soggettivamente le cervicaglie limitano in modo importante l'attività lavorativa che, secondo l'assicurato, si situerebbe attualmente a un livello di rendimento attorno al 20%. Soggettivamente il lavoro all'ordine in particolare non sarebbe possibile oltre alla mezz'ora.

Oggettivamente però al presenza di alterazioni degenerative cervicali, pur importanti, con associata importante diminuzione della mobilità cervicale, senza neurocompressione, non limita in modo cosi importante l'attività lavorativa in un lavoro leggero, che implichi in misura importante il disegno all'ordinatore, in una situazione ottimizzata dal profilo ergonomico. Tenendo conto delle menomazioni fisiche descritte, il lavoro all'ordinatore dovrebbe essere possibile durante almeno 5 h al giorno, idealmente non consecutive ma intercalate da pause per sgranchirsi e riposare.

Dovrebbero essere possibili spostamenti in automobile di alcune ore, con pausa idealmente ogni ora per riposare. Non dovrebbero esserci particolari problemi per quanto riguarda visite ai clienti, ispezioni di cantieri comprese scale e ponteggi, sopralluoghi su qualunque terreno(…)." (cfr. rapporto pag. 6, doc. AI _)

Escludendo infine qualsiasi provvedimento d’integrazione, il perito ha ritenuto che:

"  (…)

3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Sì, l'assicurato è in grado di svolgere qualunque attività leggera e adatta, prevalentemente sedentaria che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena e brevi pause al bisogno, che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con la colonna cervicale cosi come movimenti forzati in particolare in estensione e rotazione. in una attività adatta, come in quella attuale l'assicurato è inabile al lavoro al massimo nella misura del 35%(…). (cfr. rapporto pag. 7, doc. AI _)

Accertato che l’assicurato può continuare la sua precedente attività di architetto nella misura del 65%, l’amministrazione ha quindi negato l’erogazione di una rendita.

                               2.8.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).    

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).

                               2.9.   Nell'evenienza concreta, l’assicurato oppone alla perizia reumatologica il rapporto 5 marzo 2003 del medico curante, dr. _______________, il quale, dopo aver diagnosticato delle cervicalgie recidivanti con peggioramento delle brachialgie e cafalee associate, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal 16.09.1997 al 31.12.2001 e dell’80% dal 1.01.2002, precisando tuttavia una riduzione di rendimento del 20% - 30% per le cervicale (cfr. punto 1.3 del rapporto, doc. AI _). Il dr. ___________, nel rapporto 4 maggio 2002, ha invece lasciato la valutazione della capacità lavorativa al medico curante (doc. AI _).

Orbene, secondo questa Corte, la valutazione del medico curante non è idonea per sovvertire l’esito a cui è giunto il perito, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore.

                                         Il dr. __________ ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito all’abilità lavorativa del 35% nella sua attività di architetto, facendo del resto riferimento alle singole funzioni che contraddistinguono tale professione. Il perito ha sostanzialmente sottolineato come la riduzione di rendimento sia principalmente riconducibile alla problematica cervicale, la quale, oggettivamente, non limita in modo importante la professione esercitata dal ricorrente, qualificata rettamente come attività leggera (cfr. punto 2.1 della perizia riportato al consid. 2.7). Secondo il perito l’assicurato presenta anche una modica sindrome depressiva, di probabile origine reattiva, ritenuta senza ripercussione sulla capacità lavorativa (cfr. cfr. punto 4.2 della perizia riportato al consid. 2.7). 

                                         Come rettamente osservato il 25 novembre 2002 dal Servizio regionale medico dell’AI (doc. AI _), il medico curante non ha mai menzionato un disturbo invalidante di origine psichiatrica, né il ricorrente lo ha mai affermato. Tale aspetto, quindi, non necessita ulteriori approfondimenti.

                             2.10.   Il ricorrente rimprovera all’amministrazione di aver applicato il metodo ordinario per la determinazione dell’incapacità al guadagno (cfr. consid. 2.5) e non quello straordinario (cfr. consid. 2.6), per cui quest’ultima non ha stabilito l’esigibilità di ogni singola mansione componente la sua professione di architetto.

Nel ricorso l’assicurato ha altresì sottolineato l’importante e progressiva flessione degli utili aziendali e degli onorari a seguito della sopravvenienza del danno alla salute, rilevando di aver pertanto dovuto rinunciare, oltre alla collaborazione di due dipendenti, anche ad un mandato conferito dal signor __________ per “i gravi problemi alla cervicale” (cfr. consid. 1.3 e doc. _).

Innanzitutto occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, nel caso di un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza l’Alto Tribunale ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c). Se tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più possibile (RAMI 1995 p. 106ss).

                                         Per questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo straordinario.

                                         Inoltre, è opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

Nel caso in esame, tuttavia, dagli atti non risulta che l’UAI abbia proceduto ad una valutazione economica sull’esigibilità di ogni singola mansione facente parte dell’attività di architetto indipendente, professione che il ricorrente continua ad esercitare nonostante le affezioni invalidanti riscontrate in sede peritale. Inoltre, va rilevato che con scritto 25 marzo 2002 l’assicurato aveva indicato d’impiegare, prima del danno alla salute, il 40% di una giornata lavorativa per l’espletamento delle mansioni direttive, il 10% per il designo al computer, il 20% per la sorveglianza lavori ed il restante 30% è stato invece dedicato ai piccoli lavori d’ufficio (doc. AI _), mentre nel ricorso egli ha sostenuto di non essere in grado di svolgere tali funzioni, nemmeno quelle direttive. Quindi, a mente di questa Corte, s’impone un rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad una approfondita valutazione dell’invalidità conformemente al metodo straordinario (cfr. consid. 2.6), tenendo in considerazione i risultati della perizia reumatologica, alla quale va attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8), ma che da sola nel caso concreto non permette di giungere ad un definitivo e chiaro giudizio circa l’incapacità al guadagno dell’assicurato. In esito al succitato accertamento, l’amministrazione si pronunzierà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.                                        

                             2.11.   ____________ ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica, l’audizione testimoniale del signor __________, nella misura in cui non fosse ritenuto sufficiente lo scambio di corrispondenza prodotto con il ricorso, e del suo fiscalista.

A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per  statuire nel merito della vertenza. Non vi sono validi motivi per ritenere la perizia del dr. ___________ non affidabile, per cui non è necessario procedere ad una perizia giudiziaria. Parimenti non necessaria è l’audizione del signor __________ visto che con il ricorso è stata prodotta la corrispondenza intercorsa tra il medesimo ed il ricorrente in merito alla rinuncia del mandato (doc. _). Ininfluente è anche la deposizione del fiscalista, poiché il ricorrente ha versato agli atti la documentazione fiscale ed il conteggio degli onorari relativi alla sua attività lucrativa (doc. _).

In conclusione, sulla scorta del considerando precedente, la decisione impugnata va quindi annullata, mentre il ricorso accolto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata. §§ L’incarto è rinviato all’amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento dopo l’espletamento degli accertamenti conformemente al consid. 2.10.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà a __________ fr. 1'500.—di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2003.20 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.10.2003 32.2003.20 — Swissrulings