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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.11.2003 32.2003.19

7 novembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,924 parole·~40 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2003.19   cr/fe

Lugano 7 novembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2003 di

_____________ Rappr. da: _____________  

Contro  

La decisione dell'11 dicembre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     In materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1955, ha lavorato presso la ditta __________ dal 2 novembre 1988 fino al 31 dicembre 1990, data nella quale il datore di lavoro ha deciso di porre fine al rapporto di lavoro a causa della mancanza di lavoro idoneo alle capacità dell'assicurato (cfr. doc. AI _), il quale, dopo aver subito in data 8 novembre 1989 un intervento di osteotomia correttiva al ginocchio destro per gonartrosi evolutiva, è stato ritenuto abile, se inserito in modo adeguato in un'attività non troppo pesante, al 75% (cfr. doc. AI _).

In data 21 dicembre 1990 l'assicurato ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (cfr. doc. AI _).

Con rapporto datato 26 giugno 1991 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale, incaricato di definire la capacità di reintegrazione professionale e di guadagno dell'assicurato (cfr. doc. AI _), ha evidenziato che __________ è in grado di svolgere attività normali, evitando di sollevare pesi importanti; nello stesso rapporto è stato pure osservato che, in collaborazione con l'UCL, è stato reperito un posto di lavoro per l'assicurato, in qualità di autista-fattorino, presso la ditta __________ (cfr. doc. AI _).

Con decisione del 25 luglio 1991 la Commissione AI ha quindi rilevato che, siccome l'assicurato è stato ritenuto convenientemente reintegrato dal profilo professionale, ulteriori provvedimenti di ordine professionale non sono necessari e di conseguenza la richiesta inoltrata in tal senso è stralciata dai ruoli (cfr. doc. AI _).

                                         In effetti, __________ è stato assunto, a partire dal 24 giugno 1991, alle dipendenze della ditta __________, in qualità di autista (cfr. doc. AI _). In seguito, a causa dei problemi di salute che continuavano ad affliggerlo, l'assicurato è stato sottoposto in data 18 ottobre 2000 ad un intervento di artroprotesi totale al ginocchio destro. Dopo un periodo di convalescenza, l'assicurato ha ripreso, a partire dal 1° aprile 2001, la propria attività presso la __________, al 50% (quattro ore al giorno), in qualità di fattorino e autista (cfr. doc. AI _).

                                         Il 15 ottobre 2001 l’assicurato ha presentato una nuova domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici del caso, con progetto di decisione 18 novembre 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda dell’assicurato poiché:

                                         "(…)

Dall'esauriente documentazione medica acquisita agli atti risulta che l'attività quale fattorino-autista il signor __________ la può ancora svolgere a tempo completo, 8 ore al giorno e con una diminuzione del rendimento quantificabile al 30%.

Devono essere infatti evitati spostamenti a piedi sopra i 200 m e il sollevamento/trasporto di peso superiore ai 10-12 Kg.

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta.

Le abbiamo presentato un progetto di decisione. Prima di notificare una decisione munita dei mezzi di diritto, le diamo la possibilità di presentare, entro due settimane, per iscritto o verbalmente, le sue eventuali osservazioni o di richiedere ulteriori spiegazioni. È anche possibile fissare un incontro, previo appuntamento (…)." (Doc. AI _)

                                         Con provvedimento formale dell'11 dicembre 2002 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni assicurative (cfr. doc. _).

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, per il tramite dell’avv. __________ della __________ protezione giuridica, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di un quarto di rendita AI.

                                         L’assicurato ha in particolare rilevato che:

"(…)

2.   In data 17 ottobre 2001 il ricorrente ha introdotto una seconda richiesta di prestazioni AI tendente all'ottenimento di una rendita, a seguito di incapacità lavorativa dovuta a malattia in misura totale dal 9.10.2000 al 28.3.2001 e parziale (al 50%) dal 29.3.2001 (cfr. doc. _: certificato medico Dr. __________ del 26.1.2001).

All'intervento chirurgico eseguito nel novembre 1989 nell'ambito del quale era stata impiantata una protesi parziale del ginocchio destro e si era proceduto alla correzione della tibia, e a causa del peggioramento della situazione nel corso del 2000 (peggioramento dei dolori e delle difficoltà di cammino), il 18 ottobre 2000 ne ha fatto seguito un secondo, con il quale è stata installata una protesi totale al ginocchio destro per grave gonartrosi (cfr. doc. _: certificato medico Dr. __________ del 31.10.2001 e doc. _: scritto del Dr. __________ del 27.8.2001 a __________).

3.    Alla fine del mese di ottobre 2001 il Dr. __________ ha attestato che l'attività attuale del signor __________ era ancora proponibile per circa 6 ore al giorno, comportando quindi una diminuzione del rendimento dell'attività lavorativa del 30% ca., senza però intravedere la possibilità di migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale e senza ritenere opportuno il cambiamento di attività. Egli ha escluso il lavoro fisicamente molto pesante o la corsa (cfr. doc. _: allegato al rapporto medico del 31.10.2001).

Nonostante le suddette affermazioni in data 6 novembre 2001 la spettabile __________., in qualità di datrice di lavoro, ha invece attestato che il ricorrente, dopo l'insorgenza del danno alla salute, era occupato quale autista-fattorino al 50% (mezza giornata), ritenendolo in qualità di autista valido al 50% solo per percorsi brevi in quanto non ancora pienamente guarito e questo dal 1 . aprile 2001 ("Oltre tutto ogni tanto il paziente ha delle fitte al ginocchio che non gli permettono di schiacciare l'acceleratore o il freno in modo idoneo, per cui siamo costretti ad affidargli percorsi non impegnativi e comunque di breve durata", cfr. doc. _ : questionario del datore di lavoro del 6.11.2001).

Ancora in data 10 gennaio 2002 la spett. __________ ha attestato che il ricorrente lavorava al 50% (mezza giornata) quale autista e fattorino e che come autista veniva ritenuto valido al 50% solo per percorsi brevi in quanto non ancora pienamente guarito (cfr. doc. _: lettera __________ del 10.1.2002 a Ufficio AI).

4.   In data 5 marzo 2002 il Dr. __________, interpellato dall'Ufficio AI in merito alla percentuale di capacità lavorativa (70 o 50) e ai limiti posti dall'attuale patologia (limiti di tempo, pesi da sollevare, spostamenti, su che terreno), ha confermato una riduzione del rendimento del 30%, ha ritenuto che non si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale ed ha proposto il cambiamento della posizione sul lavoro, rilevando comunque che tali attività possono essere svolte nella misura del 70% (cfr. doc. _: allegato al rapporto medico del 5.3.2002).

Con complemento del 28.6.2002 il Dr. __________ ha inoltre fornito alcune precisazioni in merito a come il ricorrente deve svolgere la sua attività lavorativa, in modo che la sua capacità lavorativa possa essere assicurata nella misura del 70% (cfr. doc. _).

5.   Con decisione dell'11.12.2002 l'Ufficio AI ha statuito che, sulla base della documentazione acquisita agli atti dalla quale risulta che il signor __________ può svolgere l'attività quale fattorino-autista a tempo completo, 8 ore al giorno e con una diminuzione del rendimento quantificabile al 30%, evitando spostamenti a piedi sopra i 200 m e il sollevamento/trasporto di peso superiore ai 10/12 KG, la richiesta di prestazioni andava respinta (cfr. doc. _).

Con tale decisione l'ufficio cantonale ha rifiutato la richiesta di concessione di una rendita AI inoltrata dal signor __________ e questo nonostante il suo stato di salute e l'evidenza dei fatti dimostrino che egli non riesce a garantire in concreto una capacità lavorativa del 70%.

Ritenuto che il ricorrente lamenta da tempo forti e persistenti dolori al ginocchio destro e alla schiena che continuano a pregiudicare la sua reale capacità lavorativa (nel febbraio 2002 è stata attestata un'incapacità lavorativa del 50%, cfr. doc. _: rapporto Dr.ssa __________ del 12.2.2002).

Da un test specialistico effettuato dal ricorrente in data 26 marzo 2002 presso la spettabile __________ risulta una netta differenza a livello di forza muscolare fra la gamba destra (malata) e quella sinistra (sana), la quale si aggira attorno al 60% (cfr. doc. _).

La precaria condizione del ginocchio ha cominciato a diffondere i suoi effetti probabilmente anche alla schiena, cagionandogli forti dolori che hanno comportato un'inabilità lavorativa del 100% dal 15.4.2002 al 5.5.2002 e la prescrizione di fisioterapia (cfr. doc. _: certificato medico della Dr.ssa __________ del 26.4.2002 e doc. _: prescrizione di fisioterapia del 16.4.2002).

Con referto radiologico del 7 dicembre 2001 la Dr.ssa __________ ha d'altra parte riscontrato una discopatia e protrusione discale diffusa a livello di alcune vertebre (cfr. doc. _).

Oltre a ciò, in data 20.3.2002 il Dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia, ha accertato che una capacità lavorativa definitiva del signor __________, nell'attuale professione, non può superare il 50% (cfr. doc. _).

6.   Da tutto quanto appena esposto risulta che l'Ufficio AI in concreto non ha sufficientemente esaminato a fondo la problematica.

Da quanto esposto emerge infatti che in concreto il ricorrente non riesce a lavorare al 70% e non è in grado di lavorare oltre al 50% assumendo comunque frequentemente medicanti antidolorifici, ciò implica un'incapacità lavorativa almeno del 40% rispetto al grado del 30% determinato con la decisione AI dell'1.12.2002.

7.   Per avere una valutazione definitiva redatta da uno specialista il signor __________ si è quindi rivolto al Dr. __________, specialista FMH, subentrato al Dr. __________.

II Dr. __________ ha già sottoposto il ricorrente a una serie di analisi ed esami e ha rilevato problemi alla protesi (con ipotesi di scollamento della stessa), così pure l'esistenza di persistenti dolori lombari e cervicali. Egli potrà pronunciarsi in merito alla presente fattispecie soltanto dopo avere analizzato i dati scaturenti dalla scintigrafia.

Come esposto nella premessa, il presente ricorso viene presentato a titolo cautelativo, nel caso in cui la perizia medico-specialistica che prossimamente verrà esperita dal Dr. __________ rilevasse un'incapacità lavorativa di almeno il 40% e quindi per lo meno il diritto a un quarto di rendita AI (…)." (Doc. _)

                               1.4.   In data 19 febbraio 2003 l'UAI ha chiesto una proroga del termine per presentare la risposta di causa, ritenuto che la perizia del Dr. __________ citata nell'atto ricorsuale, essenziale ai fini della valutazione della fattispecie, non era ancora stata prodotta (cfr. doc. _).

                                         Con scritto 21 febbraio 2003 il TCA ha comunicato all'UAI che la richiesta proroga non è giustificata, dato che, nel caso in cui la perizia citata venisse prodotta agli atti, il Tribunale la trasmetterebbe immediatamente all'amministrazione, con la facoltà di prendere posizione in merito (cfr. doc. _).

                               1.5.   Mediante risposta di causa 25 febbraio 2003 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, osservando:

"(…)

AI fine di accertare il diritto dell'assicurato alla prestazione richiesta, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità ha assunto il rapporto medico e relativo allegato 5 novembre 2001 del Dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica (doc. _ inc. AI). Egli ha attestato un'incapacità lavorativa del 100% dal 16.10.2000 al 31.3.2001, del 50% dal 1.4.2001 al 31.8.2001 e di seguito al 30%, precisando di valutare la capacità lavorativa al 70% ca. e invitando a risparmiare l'assicurato dal trasporto di pesi ragguardevoli. Il medico ha puntualizzato che risultava ancora proponibile l'attività svolta in ragione di 6 ore al giorno con una diminuzione del rendimento del 30%. L'UAI ha inoltre assunto il rapporto medico 27 febbraio 2002 e relativo allegato del Dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica (doc. _ inc. AI), il quale ha attestato un'incapacità lavorativa del 50% dal 1.9.2001 e del 30% dal 1.4.2002, indicando che risultava proponibile l'attività svolta come pure altre attività nella misura del 70% con una riduzione del rendimento nella misura del 30%.

3.

Per quanto concerne l'attività professionale dell'assicurato, il quale svolge la professione di autista e fattorino presso la __________ dal 24.6.1991 e dal 1.4.2002 al 50% in ragione del danno alla salute, nel 2000 egli ha avuto un reddito annuo di fr. 58'500.- (doc. _ inc. AI).

4.

Con decisione 11 dicembre 2002 l'Ufficio Al ha respinto la domanda di rendita d'invalidità in considerazione della capacità di svolgere la propria attività lavorativa a tempo completo con una diminuzione del rendimento del 30% risultante dagli accertamenti medici.

5.

Con il ricorso in oggetto l'assicurato chiede la riforma della decisione nel senso di riconoscere un grado di invalidità almeno del 40% e quindi un quarto di rendita d'invalidità. Egli sostiene in particolare che, a seguito dell'installazione di una protesi totale al ginocchio con intervento chirurgico 18 ottobre 2000, conosce gravi dolori e la sua capacità lavorativa è inferiore a quella ritenuta nella decisione: essa è stata attestata dalla Dr.ssa __________ al 50% il 12.2.2002 (doc. _ allegato al ricorso), poi al 60% in un test specialistico svolto presso il datore di lavoro il 26 marzo 2002 (doc. _ allegato al ricorso) ed al 50% con certificato medico del Dr. __________, specialista in ortopedia e chirurgia (doc. _ allegato al ricorso).

6.

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato invalido almeno al 40% ha diritto ad una rendita. Secondo il grado di invalidità, la rendita è graduata come segue: un grado di invalidità di almeno il 40% dà diritto ad un quarto di una rendita intera, un grado di invalidità di almeno il 50% dà diritto alla metà di una rendita intera mentre un grado di invalidità di almeno il 66 e 2/3 % di invalidità dà diritto ad una rendita intera.

In concreto è contestata la valutazione del grado di invalidità.

7.

La dottrina ha chiarito che, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio, è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica; inoltre le conclusioni dell'esperto devono essere motivate (Pratique VSI 3/1997, p. 123). Per parte sua il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, nell'ipotesi che siano state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno piena forza probatoria se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176), ciò che vale pure per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31). II Tribunale federale ha d'altra parte avuto modo di chiarire che il Servizio accertamento medico dell'assicurazione Invalidità (SAM) non è legato da un vincolo per cui l'Istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (cfr. DTF 123 V 178 c. 4b), laddove, relativamente al medico di fiducia, il giudice deve tenere conto del fatto che secondo la generale esperienza della vita nel dubbio esso attesta a favore del proprio paziente (DTF 125 V 353 c. 3 a, cc).

8.

Nel caso in esame con rapporto medico 5 novembre 2001 il Dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica (doc. _ inc. AI) e con rapporto medico 27 febbraio 2002 il Dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica (sub. doc. _ inc. AI), hanno operato una valutazione del danno alla salute dell'assicurato con una valutazione specifica delle limitazioni della capacità lavorativa per l'attività di fattorino svolta e della possibilità di svolgere altre attività, attestando entrambi che risultava proponibile l'attività svolta come pure altre attività nella misura del 70%. Le valutazioni mediche addotte dall'assicurato non sono idonee a contraddire tale valutazione in quanto solo una valutazione specialistica e meno approfondita viene opposta alla valutazione dei due specialisti citati.

La valutazione operata nella decisione impugnata di un grado di invalidità del 30% è quindi corretta e non vi è spazio per l'assegnazione di una rendita di invalidità, la quale richiede un grado minimo di invalidità del 40%. La riforma della decisione impugnata non trova giustificazione (…)."(Doc. _)

                               1.6.   In data 11 marzo 2003 il legale dell’assicurato ha ancora osservato:

"(…)

Con la presente la invito a volere assumere, quale ulteriore mezzo di prova nella presente vertenza, una perizia giudiziaria atta a determinare l'effettiva incapacità lavorativa del ricorrente.

Questo sulla base degli scritti del Dr. Med. __________ del 17 febbraio u.s. e del 25 febbraio u.s., qui allegati in copia, dai quali si desume che nei rapporti medici agli atti per determinare la percentuale di incapacità lavorativa non è stato assolutamente considerato il fatto che il signor __________, oltre all'incapacità lavorativa cagionatagli dal ginocchio sinistro, soffre anche di cervicalgie, di lombosciatalgie e di una pregressa ernia discale.

A seguito di dolori cervicali persistenti il signor __________ deve assumere dei medicamenti che gli creano, quale scompenso, uno stato di sonnolenza, fattore rilevante considerato il fatto che egli è alle dipendenze della spett. __________ in qualità di autista­fattorino (cfr. doc. _).

Di conseguenza, per potere valutare la presente fattispecie con piena cognizione di causa, ritengo che sia indispensabile, come suggerito dal Dr. __________, sottoporre il signor __________ ad un esame approfondito della colonna cervicale e lombare, affinché la sua incapacità lavorativa possa finalmente essere determinata e quantificata sulla base di tutte le patologie di cui soffre il signor __________.

Ritenuto infine che l'incarto medico presso lo studio medico del Dr. __________ sia da ritenersi, per lo meno attualmente, il più completo, chiedo che lo stesso venga richiamato agli atti.

Considerato inoltre che il suddetto specialista resta a completa disposizione per ulteriori approfondimenti o ragguagli, chiedo che lo stesso venga sentito, qualora lo si ritenesse necessario, quale testimone nella presente vertenza (…)." (Doc. _)

                               1.7.   Con scritto 24 marzo 2003 l'UAI ha osservato:

"(…)

Con riferimento allo scritto 11 marzo 2003 del ricorrente ed ai docc. VII 1, VII 2 e VII 3, osserviamo che negli stessi viene riconosciuta la correttezza della valutazione del grado di incapacità lavorativa stabilito nella decisione impugnata in relazione al danno alla salute inerente il ginocchio sinistro.

Per la prima volta in occasione del consulto medico 17 febbraio 2003 il ricorrente ha indicato di accusare inoltre cervicalgie e riferito una pregressa ernia discale, mentre in precedenza non ha fatto menzione dei citati problemi ai medici nell'ambito delle estese certificazioni del suo stato di salute, da ritenere oggettive, sufficienti e determinanti, correttamente valutate nell'ambito della decisione impugnata.

Si ribadisce quindi la richiesta di confermare la decisione impugnata e respingere il ricorso (…)." (Doc. _)

Il doc. _ è stato trasmesso al ricorrente, per conoscenza (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso l'11 dicembre 2002, gli articoli di seguito citati della LAI e dell’UAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.5.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.

                                         Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.6.   Dagli atti dell'incarto emerge che il Dr. Med. __________, FMH in chirurgia ortopedica - specialista che si è occupato degli interventi necessari ad __________, eseguendo nel 1989 un intervento di osteotomia sottocapitale alla tibia destra e il 18 ottobre 2000 l'impianto di un'artroprotesi totale al ginocchio destro - nel suo rapporto 26 gennaio 2001 alla __________, ha ritenuto l'assicurato inabile al lavoro al 100% dal 16 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001 e al 50% a partire dal mese di febbraio 2001, aggiungendo che "più tardi, ripresa in misura massima possibile" (cfr. doc. _).

Successivamente, con scritto 27 agosto 2001 indirizzato alla __________, il Dr. __________ ha ritenuto l'assicurato abile al 70% a partire dal 1° settembre 2001, osservando:

"(…)

Il paziente sopra indicato è stato da me curato per una grave gonartrosi destra.

È stato eseguito un intervento di artroprotesi totale del ginocchio destro il giorno 18.10.2000.

Il decorso è stato favorevole, il recupero funzionale è soddisfacente. La situazione appare ora stazionaria.

A partire dal 01.09.2001 la capacità lavorativa dovrebbe raggiungere il 70% ca.

Consiglio una convocazione da parte del loro medico fiduciario per una valutazione definitiva della situazione dal profilo assicurativo (…)." (Doc. _)

In un successivo rapporto medico 31 ottobre 2001 indirizzato all'UAI il Dr. __________ ha valutato la capacità lavorativa dell'assicurato al 70%, rilevando quanto segue:

"(…)

Provvedimenti terapeutici/prognosi. I provvedimenti terapeutici sono stati applicati. Dopo l'intervento di artroprotesi è stata eseguita una riabilitazione ambulatoriale. Il risultato è oggettivamente assai soddisfacente. La prognosi appare favorevole sicuramente a medio termine.

Una ripresa dell'attività lavorativa in qualità di autista di automezzi leggeri è proponibile. Si valuta la capacità lavorativa attuale, stazionaria, al 70% circa.

È opportuno venire incontro al paziente entro certi limiti. Si dovrebbe risparmiarlo dal trasporto di pesi ragguardevoli, soprattutto su terreno accidentato o sulle scale." (Doc. _)

Infine, nel "Rapporto medico per un nuovo esame dell'incapacità lavorativa" compilato in data 21 gennaio 2002, indirizzato alla __________, il Dr. __________ si è così espresso a proposito della capacità lavorativa di __________:

"(…)

3.   Vi preghiamo di pronunciarvi in modo particolare sulle constatazioni fatte in occasione dell'ultimo esame medico in merito all'incapacità lavorativa dovuta alla malattia o all'infortunio in questione.

      Paziente in buone condizioni di salute, guida automobili leggere.

Ginocchio destro operato è stabile e con allineamento d'asse corretto. Funzione del ginocchio destro: flessione/estensione 115-0-0. Cute in buono stato e assenza di edemi.

(capacità lavorativa, n.d.r.) 50%, eventualmente aumentabile al 70%.

4.   L'assicurato è attualmente ancora inabile al lavoro?

      Sì.

5.   Si può prevedere che il grado della incapacità lavorativa diminuirà in un prossimo avvenire?

      No.

(…)

7.   Il signor __________ potrebbe esercitare un'altra attività più confacente al suo attuale stato di salute?

Con un'attività fisicamente non pesante si dovrebbe ottenere una capacità del 70%.

      L'attività attuale sembra confacente." (Doc. AI _)

L'assicurato si è rivolto anche al Dr. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia; lo specialista, con scritto datato 20 marzo 2002 ha osservato:

"(…)

Su sua richiesta ho esaminato il paziente emarginato il 15.03.2002.

Si tratta di uno stato dopo artroplastica con protesi totale del ginocchio destro per gonartrosi post-traumatica.

Il paziente svolge la mansione di fattorino che lo obbliga a spostarsi continuamente e a portare anche pesi. Medicalmente, in questa situazione la capacità lavorativa definitiva non può superare il 50%. Le consiglio perciò di inoltrare una richiesta all'AI per la rendita o eventuale riconversione professionale (…)." (Doc. _)

L'assicurato ha pure preso contatto con la Dr.ssa __________, specialista FMH in medicina interna, richiedendo di essere ritenuto inabile al lavoro al 50%; la Dr.ssa __________, con scritto 1° febbraio 2002 indirizzato al Dr. Med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha osservato:

"(…)

Ho visto per la prima volta questo paziente di origine __________, di professione autista, nel giugno del 1997. Problema acuto era allora un dolore alla schiena, soprattutto in sede lombare e con intensità maggiore verso la fine della notte. Gli accertamenti avevano permesso di porre la diagnosi di morbo di Bechterew. L'HLA B27 era positivo. Avevo spiegato al paziente la natura della malattia e in particolare avevo insistito sulla necessità di eseguire una corretta fisioterapia prima e di doversi attenere ad un programma ginnico costante poi.

Da allora non ho più rivisto il signor __________ fino ad ottobre del 2001.

All'età di 20 anni il paziente avrebbe subito un incidente in moto con contusione del ginocchio destro. Era stato effettuato un intervento non meglio specificato in __________. Dal 1989 si è poi fatto seguire, per persistenza di dolori al ginocchio destro, dal Dr. __________. Era stata diagnosticata un'artrosi di verosimile origine secondaria. Come vede dagli atti allegati è stata fatta un'osteotomia valgizzante intralegamentare del capitello tibiale e del perone sottocapitale destro (08.11.1989). Per la ricomparsa di importanti dolori e difficoltà della marcia, si è poi deciso in data 28.10.2000 di impiantare un'artroprotesi totale condilare tipo SAL.

II 22.11.2000 si è resa necessaria una mobilizzazione in narcosi del ginocchio destro per delle aderenze capsulari, poichè dopo svariate settimane di fisioterapia seguite all'intervento, la mobilità del ginocchio non era migliorata. Secondo valutazione dell'operatore il decorso è stato favorevole. Si decideva di accordare al paziente dall'01.04.2001 un'inabilità lavorativa del 50%, da ridurre al 30% a partire dall'01.09.2001.

È a questo punto naturalmente che il paziente si è rifatto vivo, pretendendo di essere rimesso al 50% di IL. L'ho assecondato il tempo necessario per procurarmi gli atti, in modo da poter valutare l'intera situazione. Vista la complessità del caso ho avvisato il paziente di quanto fosse stato assurdo che io, medico internista-generalista, potessi intromettermi nelle decisioni di capacità lavorativa valutata da uno specialista e in più l'operatore. A questo punto è però (stranamente...) subentrato un infortunio! Il paziente si è presentato a metà novembre con dei fortissimi dolori alla schiena che sarebbero sopraggiunti dopo una presunta scivolata nella vasca da bagno. Le allego copia della risonanza magnetica che ho fatto per avere subito un chiaro referto in mano. Sono state messe in evidenza delle discopatie con protrusioni discali diffuse sia a livello L3-L4 che a livello L4-L5 ma anche L5-S1 con un possibile conflitto radicolare della radice L5 a destra.

II 14.12.2001 ho chiuso l'infortunio e il caso è così rientrato sotto cassa malati per il problema del ginocchio. Ho rivisto il paziente il 09.01.2002, passate le feste. Chiaramente il ginocchio "gli fa sempre male" e non gli permette di eseguire il suo lavoro...

Per me è impossibile esprimere un giudizio corretto sia per quanto riguarda un'effettiva possibile patologia residua dell'articolazione, sia per valutare il grado di incapacità lavorativa, come anche il giusto procedere. II paziente non vuole più rivolgersi al Dr. __________ ed ha quindi accettato la mia proposta di far eseguire una valutazione da parte di terzi, in questo caso lei! Nel frattempo sono stata contattata anche dal Dr. __________ del servizio Al, poichè chiaramente il paziente ha già avviato le pratiche in tal senso. Il medico proponeva anche da parte sua di far eseguire una perizia. Gli ho comunicato che avevamo già predisposto una visita con lei in data odierna, cosa che a lui va benissimo. Chiede quindi che non solo venga effettuato un controllo come da me deciso, ma si proceda appunto in tal senso. Riceverà perciò tutta la documentazione necessaria da compilare per conto dell'AI (…)." (Doc. AI _). 

Nella "proposta medico" datata 25 gennaio 2002 il Dr. __________, medico fiduciario dell'UAI, ha osservato:

"(…)

  Assicurato giudicato abile al 70% dal Dr. __________, chirurgo

  ortopedico che l'ha operato nell'ottobre 2000, a partire dal

  01.01.2001.

L'A. si è fatto prescrivere di nuovo IL al 50% dal suo medico curante, Dr.ssa __________, dal 04.09.2001.

La ditta presso cui lavora, con lettera del 10.01.2002, comunica che attualmente lavora al 50%, dal 01.04.2001 e che lavora solo su percorsi brevi.

Colloquio odierno con la Dr.ssa ______________, che mi comunica che l'A. si rivolgerà il 01.02.2002 al Dr. __________, ortopedico. Era mia intenzione commissionargli una perizia, a questo punto gli mandiamo un rapporto medico. Esprimersi sulla CL: 70% o 50%, quali sono i limiti posti dall'attuale patologia (limiti di tempo, pesi da sollevare, spostamenti, su che terreno?) (…)." (Doc. _)

Nel "questionario per il datore di lavoro" compilato in data 6 novembre 2001 il datore di lavoro dell'assicurato, ditta __________, ha attestato che __________ ha lavorato, a partire dal 1° aprile 2001, in qualità di "autista-fattorino al 50% (mezza giornata); tuttavia come autista lo riteniamo valido al 50% solo per percorsi brevi in quanto non ancora completamente guarito" (cfr. doc. AI _). Con scritto datato 10 gennaio 2002 il datore di lavoro ha ancora avuto modo di comunicare all'UAI che:

"(…)

      []            Il Sig. __________ è entrato alle nostre dipendenze quale autista il 24.06.1991 e ha svolto detta mansione fino al 13.10.2000.

      []            Dal 13.10.2000 al 31.03.2001 è stato assente per malattia al 100%.

      []            Dal 01.04.2001 ad oggi lavora al 50% (mezza giornata) quale autista e fattorino.

Tuttavia come autista lo riteniamo valido al 50% solo per percorsi brevi in quanto non ancora pienamente guarito (…)." (Doc. AI _)

Il Dr. Med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica medico che opera presso il reparto di chirurgia ortopedica e ortopedia dell'__________ - nello scritto 1° febbraio 2002 ha ritenuto __________ abile al lavoro al 70% in qualità di autista-fattorino, osservando:

"(…)

Visto il decorso post-OP il risultato è ottimo con buona mobilità e posizione della protesi. L'indicazione era anche corretta visto il referto radiologico pre-OP.

Reputo giustificato, come da lettera del 21.8.01 del Dr. __________, la capacità lavorativa del 70% in qualità di autista-fattorino.

Il paziente mi dice che al momento lavora in tale mansione e non fa riferimento per even­tuale licenziamento. Credo anche che egli debba darsi la pena di rinforzare il quadricipite dx che è deficitario ed atrofico, il versamento è molto prob. dato da questo deficit muscolare e quindi di origine reattiva (…)." (Doc. AI _)

In un successivo rapporto medico datato 5 marzo 2002 il Dr. __________ ha così risposto ai quesiti inerenti alla capacità lavorativa dell'assicurato:

"(…)

Allegato al rapporto medico

per la valutazione della capacità d'integrazione e del diritto alla rendita.

1.        Domande sull'attività attuale

1.1.     Che conseguenze ha il disturbo alla salute sull'attuale attività?  Diminuzione rendimento

1.2.     E ancora proponibile l'attività attuale?                                          [X]Si          [ ]No        

           Se si, per quanto tempo (ore al giorno)? 70%

1.3.     Esiste inoltre una diminuzione di rendimento?                             [X]Si          [ ]No

           Se si in che misura? 30%

2.        Domande su possibili provvedimenti

2.1.     Si può migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale o nel campo di attività attuale?               [ ]Si         [X]No

           Se si, con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, modifiche del posto di lavoro ecc.)?

           Come si ripercuotono questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

2.2.     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?                        [X]Si           [ ]No

2.2.1.  Se si, da quando? Da subito

           Di che tipo di attività si potrebbe trattare?

           Di che cosa bisognerebbe tener particolarmente conto? Cambiamento posizione sul lavoro

           In quale misura (ore al giorno) queste attività possono essere svolte? 70%              

2.2.2.   Per questi limiti di tempo vi è un rendimento ridotto?                   [X]Si           [ ]No

           Se si, in che misura? 30%                                                          

2.2.3.  Se altre attività non fossero possibili, quali sono i motivi?

                                          (…)." (Doc. AI _)

In data 13 maggio 2002 il Dr. __________, medico fiduciario dell'UAI, ha chiesto al Dr. __________ di fornire le seguenti precisazioni:

"(…)

In base alla sua visita del 1.2.2002, per quanto tempo è esigibile dall'assicurato lo svolgimento della sua attività di fattorino-autista di mezzi leggeri? (tempo completo 8 ore o meno?).

Con quale rendimento?, un'eventuale diminuzione del rendimento a cosa è dovuta?, (maggiore necessità di pause?)

Per quanti metri l'assicurato può camminare?

Quali pesi può portare? (…)." (Doc. AI _)

Con risposta datata 28 giugno 2002 il Dr. __________ ha osservato:

"(…)

Per quanto concerne l'attività di fattorino-autista di mezzi leggeri, penso che il paziente possa tranquillamente svolgere la sua attività a tempo completo, 8 ore al giorno.

È chiaro che il rendimento è diminuito e si può valutare questa diminuzione di rendimento di circa 30%.

Il paziente può necessitare più pause ed evitare di portare pesi con tragitti brevi e quantificabili nell'ordine più o meno di 200 m.

Per quello che concerne i pesi reputo indicato di non portare pesi se non superiori ad una mappa tipo 24ore (…)." (Doc. AI _)

Viste le risposte ricevute dal Dr. __________, il Dr. __________ ha redatto, in data 6 novembre 2002, la seguente proposta:

"(…)

Rimando, scusandomi per il ritardo, il complemento di informazioni del dr. __________.

Si conferma CL 70% nella sua attività, con 8 ore e diminuzione del rendimento quantificabile al 30% (più pause). Spostamenti a piedi: non sopra i 200 metri. Pesi: non sopra 10-12 Kg (mi sembra esagerata l'affermazione di __________ di poter portare solo una 24ore).

Abbiamo 2 valutazioni di chirurghi ortopedici concordanti (…)." (Doc. AI _)

                                         Basandosi sugli accertamenti medici effettuati dal Dr. __________ e dal Dr. __________, l’amministrazione ha dunque ritenuto che __________ può svolgere l'attività di autista-fattorino a tempo pieno, vale a dire otto ore al giorno, con una diminuzione del rendimento quantificabile nella percentuale del 30% e ha quindi respinto la domanda di prestazioni assicurative.

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc, cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

                               2.8.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti, dopo aver preso in considerazioni tutte le patologie di cui è affetto l'assicurato, i due specialisti in chirurgia ortopedica che hanno avuto modo di visitare __________, vale a dire il Dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore e che ha avuto in cura il paziente fin dal 1989 e il Dr. __________, chirurgo ortopedico al quale l'AI ha chiesto di esprimersi in merito all'incapacità lavorativa dell'assicurato. Entrambi gli specialisti hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro. Gli specialisti sono stati d'accordo nel valutare il ricorrente inabile al 30% nella sua professione di autista-fattorino, escludendo l’esecuzione di provvedimenti integrativi volti ad aumentare la capacità lavorativa.

Solo il Dr. __________, specialista FMH in ortopedia e chirurgia, ha attestato, in data 20 marzo 2002, tramite un succinto certificato, che l'assicurato è abile al lavoro nella misura del 50% al massimo nella sua professione di autista-fattorino, attività che lo obbliga a spostarsi continuamente e a portare pesi (cfr. doc. _).

A mente del TCA, questa concisa attestazione non è in grado di modificare il parere concordante espresso dagli altri due specialisti (in particolare dal Dr. __________, che ha avuto in cura per lungo tempo l'assicurato) e che sono giunti alla conclusione che __________ è abile al lavoro al 70% nella sua professione di autista-fattorino.

                                         __________ nel proprio ricorso (cfr. doc. _) ha indicato di essersi rivolto al Dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, al fine di ottenere una valutazione definitiva della sua incapacità lavorativa.

                                         Con scritto 11 marzo 2003 il ricorrente ha inviato al TCA copia di due scritti del citato specialista, datati l'uno 17 febbraio 2003 (cfr. doc. _) e l'altro 25 febbraio 2003 (cfr. doc. _), nei quali il Dr. __________ conferma che da un punto di vista strettamente medico l'incapacità lavorativa dell'assicurato, per quanto concerne il ginocchio destro (e non sinistro come erroneamente indicato dallo specialista in entrambi gli scritti, ritenuto che l'intervento di artroprotesi cui è stato sottoposto l'assicurato è stato effettuato al ginocchio destro), è del 30%; lo specialista ha poi proposto, visti i dolori lamentati dall'assicurato (cervicalgie, lombosciatalgie e pregressa ernia discale), di sottoporre __________ ad una valutazione della colonna cervicale e lombare, al fine di determinare la sua incapacità lavorativa totale (cfr. doc. _).

                                         Con scritto 17 febbraio 2003 il Dr. __________ si è così espresso:

"(…)

Riassumo molto brevemente la sua storia clinica, dopo l'intervento in __________ a livello del ginocchio destro il paziente si presenta per continuare le cure nello studio del Dr. __________ il quale per una gonartrosi progrediente in varo esegue nel 1989 un intervento di osteotomia sottocapitale della tibia destra. Dopo un periodo favorevole la gonartrosi progredisce e rende necessario l'impianto di un'artroprotesi totale del ginocchio destro il 18.10.00. Una mobilizzazione in narcosi per un'artrofibrosi iniziale si è resa necessaria il 22.11.00. Dopo questo intervento il decorso è stato favorevole e chiaramente migliora rispetto alla situazione precedente all'intervento. Una capacità lavorativa al 70% a partire dal 01.09.01 è stata ritenuta leale.

II 07.01.03 vedo per la prima volta il paziente che lamenta dolori soprattutto la sera dopo gli sforzi. Trovo un versamento di circa 30-40 cc e una flessione del ginocchio a 100° senza deficit di estensione. Vi è una marcata atrofia del quadricipite. Gli assi degli arti inferiori sono fisiologici, non c'è segno per un'instabilità del ginocchio né in estensione né inflessione. Un'artrocentesi con esame microbiologico negativo, una PCR a 2 e una scintigrafia ossea bifasica che non mostra segni scintigrafici per una flogosi settica oppure uno scollamento protetico del piatto tibiale.

Dal punto di vista strettamente medico un'incapacità lavorativa del 30% per quanto concerne il ginocchio sinistro è indicata. Propongo però un'ulteriore valutazione in un Centro Universitario della colonna cervicale e lombare. II paziente accusa cervicalgie e riferisce una pregressa ernia discale.

Ho inoltre consigliato al Signor __________ dei controlli annuali radiologici della protesi (…)." (Doc. _)

Nel successivo scritto 25 febbraio 2003 lo specialista ha aggiunto:

"(…)

Con questo scritto che si riferisce a quello del 17.02.02 ultimo scorso ritengo precisare qualche informazione sull'incapacità lavorativa del paziente a margine. La valutazione dell'incapacità lavorativa per quanto concerne il ginocchio sinistro rimane del 30%. Gli altri 3 elementi menzionati cioè delle cervicalgie, delle lombosciatalgie e esiti di una pregressa ernia discale potrebbero influenzare la capacità lavorativa totale. Gli elementi non sono mai stati menzionati in certificati medici pregressi, ritengo dunque l'approfondimento delle indagini sulla colonna vertebrale fondamentale per poter determinare l'incapacità lavorativa totale, che se dovessero concretizzarsi le patologie della colonna cervicale, può superare il 40% (…)."

(Doc. _)

I rapporti medici del Dr. __________ sono stati trasmessi all'amministrazione. Al riguardo, l'UAI ha osservato che lo specialista in chirurgia ortopedica interpellato dall'assicurato ha confermato la correttezza della valutazione del grado di incapacità lavorativa stabilito dall'amministrazione in relazione al danno alla salute al ginocchio destro (e non sinistro) di __________ (cfr. doc. _).

                                         Ora, a mente del TCA, le certificazioni del Dr. __________ non sono idonee a mettere in dubbio le valutazioni approfondite, complete e concordanti fornite dagli specialisti Dr. __________ e Dr. __________, che hanno visitato l'assicurato a più riprese (cfr. doc. _).

                                         Del resto, lo stesso Dr. __________, nel proprio scritto 17 febbraio 2003, ha rilevato che dal punto di vista strettamente medico l'assicurato presenta una incapacità lavorativa del 30% per quanto concerne il ginocchio destro (cfr. doc. _).

                                         Occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata - in casu l'11 dicembre 2002 ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         Ora, come rettamente rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. _), il certificato medico stilato dal Dr. __________ non permette di modificare la valutazione operata al momento dell'emanazione della decisione e che si basa sui pareri concordi del Dr. __________ e del Dr. __________.

                                         Quanto certificato si riferisce comunque ad un periodo successivo all’emanazione della decisione contestata, ritenuto che il Dr. __________ ha in cura l'assicurato solo a partire dal 7 gennaio 2003 (cfr. doc. _). Inoltre, tale succinto referto non consente di stabilire in maniera chiara e precisa se vi è stato un aggravamento dell'incapacità lavorativa dell'assicurato: lo specialista, infatti, si è limitato ad affermare che per quanto concerne il ginocchio destro l'incapacità lavorativa è del 30%; tuttavia, siccome l'assicurato ha riferito (per la prima volta in occasione della visita medica presso il Dr. __________) di soffrire di cervicalgie, lombosciatalgie e di una pregressa ernia discale, che potrebbero influenzare la capacità lavorativa dell'assicurato, il Dr. __________ ha proposto di sottoporre l'assicurato ad una valutazione della colonna cervicale e lombare da parte di un Centro Universitario (cfr. doc. _).

                                         Determinante è che nessun elemento agli atti permette di ipotizzare che tra il momento in cui sono stati allestiti i certificati medici del Dr. __________ e i successivi accertamenti medici operati dal Dr. __________ - che concludono, concordemente, per un'inabilità lavorativa dell'assicurato al 30% nella sua professione di autista-fattorino presso la ditta __________ (cfr. doc. _) - e il momento in cui è stata emanata la decisione contestata (11 dicembre 2002) l'assicurato abbia presentato un'incapacità al lavoro, rispettivamente al guadagno superiore al minimo pensionabile del 40%. Infine, il giudizio del Dr. __________ su un'eventuale incapacità lavorativa dovuta a presunte eventuali patologie della colonna cervicale, peraltro non dimostrate, non è suscettibile di modificare l’esito della valutazione operata dal Dr. __________ e dal Dr. __________, specialisti in chirurgia ortopedica, che hanno avuto in cura l'assicurato.

                                         Tuttavia, alla luce del recente attestato medico, si giustifica la trasmissione degli atti all'UAI affinché valuti, tramite approfonditi accertamenti, se ed in che misura successivamente all'emanazione del querelato provvedimento sia effettivamente intervenuto un peggioramento dello stato di salute giustificante l'eventuale riconoscimento di una rendita d’invalidità.

                                         Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

                               2.9.   L'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria e di procedere, eventualmente, all'audizione testimoniale del Dr. __________ (cfr. doc. _).

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria, né all'audizione testimoniale richiesta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Gli atti sono trasmessi all’amministrazione conformemente al consid. 2.8.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2003.19 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.11.2003 32.2003.19 — Swissrulings