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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2003 32.2002.87

24 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,718 parole·~19 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.87   BS/cd

Lugano 24 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 27 giugno 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1950, cameriera, è affetta da discopatia, spondilartrosi e da ernia discale (cfr. rapporto 4 settembre 2000 del medico curante, dr. __________, doc. AI _).

Il 24 agosto 2000 essa ha inoltrato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione 21 maggio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda dell’assicurata poiché:

"  (…)

Nel caso specifico, la richiesta di prestazioni assicurative ha necessitato l'allestimento di una perizia medica specialistica, come pure l'acquisizione degli atti economici e professionali.

L'insieme di questa documentazione ci ha permesso di stabilire che l'assicurata potrebbe svolgere attività non qualificate, semplici, ripetitive nel settore Secondario come per esempio l'operaia nel settore industriale o artigianale (addetta alla produzione, lavorazione, assemblaggio, controllo, imballaggio, spedizione di semilavorati o prodotti finiti).

Oppure riferirsi di nuovo al Terziario come per esempio venditrice in un negozio di dimensioni ridotte (casalinghi, cartoleria, indumenti per neonati o per la terza età, prodotti per la cura del corpo, prodotti per animali, gastronomici ...) oppure la cassiera/biglietteria con possibilità di variare la postura (cinema, funicolare, stazione di servizio, ...).

Per attività non qualificate categoria 4, settore privato, femminile, il reddito annuo è di Fr. 34'944.- (ESS 2001).

Tenuto conto del danno alla salute, della Signora __________ questo reddito deve essere ridotto del 15% per tener conto di un rendimento ridotto e della necessità di variare la posizione, ottenendo in questo modo un reddito presumibile annuale di Fr. 29'702.-.

Il confronto dei redditi (Fr. 39113.- contro Fr. 29'702.-) non permette per tanto l'assegnazione di una rendita e provvedimenti professionali non entrano in linea di conto." (cfr. doc. AI _)

                                         Con lettera 19 giugno 2002 l’assicurata, per il tramite del __________, ha prodotto all’UAI due certificati dei medici curanti (dr. __________, neurochirurgo; dr.ssa __________, psichiatra) e chiesto la rivalutazione del diritto alla rendita sulla base della nuova documentazione medica (doc. AI _).

                                         Con provvedimento formale 27 giugno 2002 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni, sostenendo che i nuovi rapporti medici non sono idonei a mutare l’esito della presa di posizione del 21 maggio 2002 poiché:

"  (…)

Il Dr. __________ riferisce di peggioramenti radiologici del maggio 2001, anteriori alla perizia reumatologica, già comunque considerati dal perito.

Per quanto riguarda la lettera della Dr.ssa __________ si fa notare che il periodo di accertamento professionale al Centro Formazione Professionale Sociale di Gerra Piano, svolto nel corso del mese di marzo 2002, ha dimostrato che l'assicurata è in grado di svolgere le attività che si reputano esigibili." (cfr. doc. AI _)

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta __________, sempre rappresentata dal __________, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di rendita AI.

                                         A motivazione del proprio gravame, la ricorrente ha osservato:

"  (…)

Giusta intimata, la ricorrente malgrado il danno alla salute riscontrato nel corso degli ac­certamenti sarebbe in grado di svolgere un lavoro adeguato nella misura completa con un rendimento ridotto del 15 %. Ne risulterebbe un grado d'invalidità del 25 % ca., tasso che non dà diritto a una rendita, mentre i provvedimenti professionali richiesti dall'assicurata non entrerebbero in linea di conto essendo una professione generica accessibile senza misure specifiche. La ricorrente contesta la valutazione della sua invalidità e fa valere di essere ina­bile nella misura di almeno il 50 % anche in un lavoro confacente. A sostegno di questa sua posizione rinvia alla recente documentazione medica D.ri __________ e __________ inoltrati

al­l'intimata in sede di audizione. E' pertanto da ammettere un diritto a mezza-rendita d'invali­dità, eventualmente a una rendita intera, da agosto 1999." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Mediante risposta 12 luglio 2002 l’UAI ha proposto la reiezione del gravame, precisando:

"  (…)

Riesaminata la problematica, lo scrivente Ufficio conferma la bontà della propria presa di posizione.

Lo stato reumatologico è stato coerentemente e dettagliatamente esaminato in sede peritale. Non vi sono elementi che giustifichino un diverso giudizio del caso.

Dal punto di vista psichico, è vero, anche la psicologa del CFPS ha evidenziato una certa insicurezza e fragilità dell'assicurata. Non sono però state poste diagnosi a carattere invalidante.

Del resto la problematica (ed in particolare il rapporto della dottoressa __________) è stata comunque vagliata dal nostro Servizio medico regionale (SMR) (cf. doc. n. _ inc. AI)." (cfr. doc. _)

                               1.5.   In data 16 settembre 2002 il rappresentante dell’assicurata ha trasmesso della documentazione già contenuta negli atti inviati dall’UAI al TCA con la risposta di causa (VII, IX).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a delle prestazioni dell’AI.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 27 giugno 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.5.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.

                                         Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, nell’ambito dell’istruttoria amministrativa, __________ è stata sottoposta ad un esame reumatologico a cura del dr. __________. Nel rapporto 8 maggio 2001 lo specialista in reumatologia, posta la diagnosi principale di sindrome lombo-vertebrale cronica recidivante con ernia, spondilartrosi e scoliosi lombare e dopo aver proceduto alla valutazione dello stato di salute dell’insorgente ed escluso alterazioni neurologiche periferiche, rispondendo alle domande poste dall’UAI ha rilevato:

"  La paziente non può esercitare la sua attività attuale in misura

completa.

La paziente non può portare carichi superiori ai 10 Kg, non può rimanere in piedi per periodi di seguito di oltre ¾ -1 ora, né seduta di seguito per gli stessi periodi.

L’attività attuale è ancora praticabile ma in misura ridotta, a sapere del 50%.

                                         In misura di 4 ore al giorno.” (doc. AI _).

                                         Facendo decorrere l’inizio della diminuzione della capacità lavorativa dal novembre 1999, il perito, ritenuto che non vi sono possibilità di miglioramento dello stato di salute, né provvedimenti da adottare per aumentare la capacità lavorativa, ha fra l’altro concluso che:

"  (…)

3.1.

In un'attività in cui la paziente possa cambiare frequentemente posto (per esempio non rimanere seduta per più di ¾ ora, nè in piedi per periodi più lunghi di ¾ ora), non debba portare carichi pesanti superiori ai 10 kg in maniera continua, ne effettuare lavori in cui debba piegare o estendere frequentemente il rachide lombare, la sua capacità lavorativa potrebbe essere considerata totale a sapere del 100%." (cfr. doc. AI _)

                                         Al fine di verificare l’effettiva capacità lavorativa residua dell’assicurata in attività adeguate ed individuare eventuali misure integrative, il consulente in integrazione professionale (in seguito: il consulente) ha proposto un periodo di osservazione presso il Centro per la formazione professionale e sociale (CFPS) di Gerra Piano (doc. AI _), poi approvato dall’UAI (doc. AI _). In esito a tale osservazione (cfr. verbale 16 aprile 2002 del CFPS, doc. AI _), il consulente ha reputato l’assicurata pienamente abile in attività non qualificate, semplici e ripetitive, come ad esempio:

"  (…)

l'operaia nel settore industriale o artigianale (addetta alla produzione lavorazione assemblaggio controllo imballaggio spedizione di semilavorati o prodotti finiti); oppure riferirsi di nuovo al Terziario come per esempio venditrice in un negozio di dimensioni ridotte (casalinghi, cartoleria, indumenti per neonati o per la terza età, prodotti per la cura del corpo, prodotti per animali, gastronomici, ...) oppure la cassiera/ biglietteria con possibilità di variare la postura (cinema, funicolare, stazioni di servizio, ...)." (cfr. doc. AI _)

                                         Quantificato inoltre in fr. 29'702.— il reddito ipotetico in simili professioni, il consulente ha poi proceduto al raffronto di tale reddito con quello da valido di fr. 39'113.--, giungendo ad una residua capacità lucrativa dell’81,62% (doc. AI _).

Di conseguenza, con la decisione contestata, l’UAI ha sostenuto che il confronto dei redditi non permette di assegnare una rendita, né di procedere a dei provvedimenti professionali.

L’assicurata contesta innanzitutto l’abilità lavorativa in attività adeguate.

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc, cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

                               2.8.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurata, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità al lavoro nell’ultima attività di cameriera, ritenendola comunque abile in attività rispettose delle limitazioni descritte nella perizia.

                                         __________ oppone alla valutazione del perito il rapporto 12 giugno 2002 del dr. __________, specialista in neurochirurgia, già prodotto in sede amministrativa. Seppur partendo dalla medesima diagnosi posta dal dr. __________, il neurochirurgo ha tuttavia ritenuto che “l’attività lavorativa, quale cameriera, non può, a mio avviso, essere più ripresa in futuro. Alla signora __________ sarà possibile un’attività leggera al 50% (mezza giornata) in movimento, quindi senza posizioni statiche e portare o sollevare pesi al di sopra di 10 kg”, evidenziando inoltre “ la probabile reazione depressiva, tuttora trattata dalla Dr.ssa __________, dovuta alla lunga assenza dal lavoro e ai conseguenti problemi finanziari” (doc. AI _). Ora, nel rapporto 12 giugno 2002 il dr. __________ ha fatto riferimento a referti radiologici del maggio 2001 per evidenziare, fra l’altro, un notevole peggioramento della discopatia L4/5 ed un importante sclerosi e osteofitosi marginale L4/L5 a destra. Come rettamente rilevato dall’amministrazione, tale referto è anteriore alla perizia del dr. __________ (8 maggio 2001) per cui è stato debitamente tenuto in considerazione dal perito (cfr. perizia pag. 6 punto no. 5). Dall’altro canto, il dr. __________ ha comunque riscontrato un “netto miglioramento dei dolori nell’arto inferiore destro” rispetto all’ultima visita del 31 luglio 2000.

                                         È anche vero che sostanzialmente la descrizione dell’attività adeguata fornita dal perito (attività con possibilità di cambiare frequentemente la posizione da eretta a seduta, sollevamento di pesi inferiori ai 10 chili, evitare il piegamento o l’estensione del rechide lombare) corrisponde a quella indicata dal dr. __________ (attività lavorativa in movimento, senza posizioni statiche e sollevamento di pesi al di sopra di 10 kg). Tuttavia, a mente del TCA, dal punto di vista dell’apprezzamento probatorio (cfr. consid. 2.8), la valutazione del dr. __________ merita maggior considerazione, essendo comunque frutto di un esame clinico circostanziato ed approfondito. Del resto, a conferma dell’affidabilità della perizia reumatologica, nel rapporto 16 aprile 2002 il direttore del CFPS ha rilevato come l’assicurata abbia dimostrato una discreta capacità di adattamento alle diverse attività proposte durante il periodo di osservazione e che, nonostante le lamentele riguardo al danno alla salute, non ha mai interrotto il lavoro, per poi concludere che l’insorgente “potrebbe quindi svolgere attività produttive semplici che permettono di rispettare le limitazioni indicate in sede medica (alternare le posizioni, limite di trasporto dei pesi, ecc. )” precisando che “ rispetto alle esigenze del ciclo produttivo è verosimile ritenere l’A., in considerazione del danno alla salute e anche all’età, abbia un rendimento ridotto rispetto alla norma “ (cfr. doc. AI _). Va del resto precisato che il ridotto rendimento lavorativo della ricorrente, dovuto al danno alla salute ed all’età, riscontrato dal direttore del CFPS nel succitato rapporto è stato tenuto in considerazione dal consulente allorquando ha valutato una diminuzione del reddito da invalido nella misura del 15%. Secondo la giurisprudenza federale, infatti, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).

                               2.9.   Per quel che concerne l’aspetto psichico, nel rapporto 19 giugno 2002, la psichiatra curante, dr. __________, precisato che dal 22 ottobre 2001 segue l’assicurata per un importante stato depressivo, ha rilevato fra l’altro (le sottolineature sono del redattore):

"  (…)

Da quando seguo la paziente posso constatare che la stessa soffre di un importante calo del tono dell'umore, una marcata ansia e soprattutto un'insonnia ribelle che la rendono inabile al lavoro da un profilo psichico nella misura del 50%.

La paziente assume regolarmente una farmacoterapia ansiolitica ed antidepressiva senza riscontrare un miglioramento di rilevanza clinica. I disturbi psichici si sono cronicizzati anche a causa della sintomatologia algica di cui la paziente soffre. A causa dei problemi psichici e fisici di cui la paziente è affetta da anni, ritengo che la stessa debba beneficiare di una mezza rendita di invalidità.

I disturbi psichici non sono stati finora presi in considerazione nella pratica in corso in quanto la richiesta di rendita era stata effettuata prima dell'inizio della cura psichiatrica." (cfr. doc. AI _)

Va comunque ricordato che durante il periodo di osservazione presso il CFPS l’assicurata ha fatto capo al Servizio psicologico. Con rapporto 17 aprile 2002 la psicologa del centro ha rilevato che (sottolineatura del redattore):

"  (…)

A mio giudizio l'assicurata sembra essersi convinta di non poter più lavorare a tempo pieno per curarsi, per prendersi a carico, cosa che in tutta la sua vita sembra non aver mai fatto. Ha sempre lavorato fin dall'età di 15 anni arrangiandosi sempre da sola...

In quest'ultimo periodo d'inattività lavorativa appare vulnerabile, in una fase della sua vita incerta (con difficoltà di lavoro, di salute e conseguentemente finanziarie) e senza molti sostegni familiari. Il contratto con la psichiatra lascia presupporre la tendenza a trasformare la situazione fisica in disagio psichico, da non sottovalutare.

La persona, nonostante si sia impegnata e sforzata per far fronte alla prova lavorativa, sembra essere in un momento di fragilità importante.

In tali situazioni psichiche diventa difficile proporsi sul mercato del lavoro, anche in un'attività leggera che tenga conto delle controindicazioni mediche." (cfr. doc. AI _)

Ora, in queste circostanze, secondo questa Corte, appare necessario che l’amministrazione proceda ad una approfondita e completa perizia psichiatrica, affinché venga accertato se ed in che misura l’affezione psichica di cui la ricorrente è portatrice influisce sulla capacità lavorativa nella sua precedente attività o in un’altra attività confacente al suo stato di salute.

Vero che dal periodo di osservazione presso CFPS è risultato come l’assicurata possa lavorare in attività produttive semplici rispecchianti le limitazioni mediche. Tuttavia va rilevato che, da una parte, l’esperienza lavorativa è durata un solo mese, dall’altra, la ricorrente dal 22 ottobre 2001 è in cura dalla dr. ssa __________ che ha comunque attestato dal profilo psichico un’inabilità del 50%. Non è pertanto da escludere che in caso di attività duratura l’affezione psichica possa avere delle conseguenze sulla capacità lavorativa. Non di meno va rilevato come la psicologa del CFPS abbia formulato una prognosi sfavorevole per quel che concerne l’integrazione lavorativa.

In conclusione, l’incarto deve essere retrocesso all’amministrazione affinché proceda conformemente a quanto sopra indicato. Sulla base delle risultanze peritali l’UAI determinerà poi (globalmente) il grado d’incapacità al guadagno dell’assicurata, tenendo conto anche dell’esito della perizia reumatologica del dr. __________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                 2.-   Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente al consid. 2.9 e renda una nuova decisione.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’UAI verserà a __________ fr. 1’000.— di ripetibili.        

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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