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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.09.2002 32.2002.82

2 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·725 parole·~4 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00082   RG/sc

Lugano 2 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 14 maggio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                                     -   che con decisione datata 14 maggio 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), ha negato a __________, già beneficiario di una rendita AI dal 1992 , il diritto a provvedimenti professionali chiesti con istanza 17 gennaio 2001;

                                     -   che con ricorso datato 20 giugno 2002, consegnato alla posta il 21 giugno 2002 e pervenuto al TCA il 24 giugno 2002 (cfr. busta d'impostazione prodotta con il gravame, doc. _), per il tramite dei genitori l'assicurato - precisando di aver ricevuto la decisione amministrativa in data 21 maggio 2002 - ha postulato l'annullamento della stessa;

                                     -   che con risposta di causa 7 agosto 2002 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma del querelato provvedimento; dando seguito alla richiesta del TCA, l'UAI ha inoltre confermato che, dopo relativa ricerca, è risultato che il ritiro della decisione da parte dell'assicurato presso l'ufficio postale di __________ è avvenuto in data 21 maggio 2002 (cfr. doc. _);

considerando                 in diritto

                                     -   che secondo l'art. 84 cpv. 1 LAVS, qui applicabile per analogia in virtù del rimando di cui l'art. 69 LAI, contro le decisioni pronunciate dalle casse di compensazione gli interessati possono interporre ricorso entro 30 giorni dalla notificazione;

-   che il termine di ricorso è perentorio;

                                     -   che secondo la prassi il termine di ricorso decorre il giorno seguente della notifica della decisione (art. 20 LPA in relazione con l'art. 96 LAVS; cfr. DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid. 3a). Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cfr. art. 20 cpv. 3 LPA);

                                     -   che gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (cfr. art. 21 cpv. 1 LPA).

                                         Inoltre, secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato in Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994 ° 98 pag. 355, Nr. 12);

-   che dagli atti risulta che la decisione datata 14 maggio 2002 è stata spedita all'interessato per invio raccomandato il 17 maggio 2002 il quale è stato ritirato in data 21 maggio 2002 (cfr. ricorso, cfr. doc. IV/1);

-   che di conseguenza il termine per interporre ricorso ha iniziato a decorrere il giorno successivo, vale a dire il 22 maggio 2002, con scadenza il giorno di giovedì 20 giugno 2002. Entro questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare il gravame a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero;

                                     -   che il ricorso, per contro, è stato inviato per posta raccomandata soltanto il 21 giugno 2002 (cfr. busta di intimazione, doc. _) ed è pervenuto al TCA il 24 giugno 2002;

                                     -   che in simili condizioni questa Corte deve concludere che il gravame dell'assicurato contro la decisione 14 maggio 2002 dell'UAI è tardivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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