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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.05.2003 32.2002.70

20 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,079 parole·~15 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.70   BS/sc

Lugano 20 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 14 maggio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1956, di professione cameriera ed aiuto cuoca, presenta una patologia reumatica e disturbi di origine psichica.

Il 14 dicembre 1999 essa ha inoltrato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica commissionata al dr. __________ (direttore dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale a __________), con progetto di decisione 15 aprile 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta di prestazioni assicurative per i seguenti motivi:

"  (…)

Dalla documentazione medica e in modo particolare dalla perizia del dr. __________, risulta che il danno alla salute globale di cui lei è portatrice le comporta un'incapacità di guadagno e di lavoro del 30% nell'attività di aiuto-cuoca.

Le condizioni per l'ottenimento della richiesta rendita d'invalidità non sono assolte." (Doc. AI _)

                                         Con scritto 24 aprile 2002 l’assicurata ha contestato il progetto di decisione, sostenendo che le sue condizioni di salute non le permettono d’intraprendere in modo completo l’attività d’aiuto-cuoco ed i lavori domestici ed ha postulato di essere visitata da un reumatologo (doc. AI _).

Ritenendo tali osservazioni non rilevanti, con decisione formale 14 maggio 2002 l’amministrazione ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni (doc. AI _).

                               1.3.   __________, rappresentata dall’avv. __________, ha tempestivamente contestato la decisione amministrativa, postulando l'annullamento della stessa ed ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria. Allegando il certificato 6 giugno 2002 del suo medico curante, dr. __________, in cui è attestata un’incapacità lavorativa del 50%, la ricorrente ha fra l’altro rilevato come la fibromialgia cronica con affezioni psichiatriche le permetta di essere capace al lavoro nella misura del 50%.

                               1.4.   Con risposta di causa 18 giugno 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame, rimarcando fra l’altro:

"  (…)

Riesaminato l'incarto il SMR ha ritenuto opportuno porre alcune domande supplementari al reumatologo curante, dottor __________.

Vi è però che a tutt'oggi lo scrivente Ufficio non è riuscito ad ottenere le auspicate informazioni. In mancanza delle stesse non è possibile al momento emanare una presa di posizione definitiva.

Ad ogni modo si specifica che lo scrivente Ufficio, a dipendenza delle precisazioni che il dottor __________ vorrà fornire, è disposto a riesaminare la problematica, ordinando in caso di dubbio ulteriori accertamenti medici." (Doc. _)

                               1.5.   In sede d’istruttoria, questo TCA ha posto al dr. __________, reumatologo curante, le domande dell’AI rimaste inevase (doc. _).

Dopo due solleciti ( X, XI), il 7 aprile 2003 lo specialista ha fatto pervenire il suo rapporto datato 1 ° febbraio 2003 in cui risponde ai quesiti posti (XII).

Mediante scritto 17 aprile 2003 l’amministrazione ha preso posizione in merito al succitato accertamento (XIV), mentre l’assicurata è rimasta silente.

                                         in diritto

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento o meno a __________ di una rendita d'invalidità.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 14 maggio 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità 

                                            congenita, malattia o infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.5.   Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.6.   Al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurata dal punto di vista psichiatrico, nonché le eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa, l'UAI ha incaricato il dr. __________ di esperire una perizia specialistica. Dopo aver esposto una dettagliata anamnesi e proceduto ad una completa valutazione psichiatrica, oltre a colloqui con lo psichiatra ed il medico curante, con rapporto 28 marzo 2002 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha posto la seguente diagnosi:

"  Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD: F 45.4) con tratti di personalità dipendente (ICD: F 60.7) in persona con capacità intellettive limitate e analfabetismo, in difficili condizioni famigliari e sociali. A livello psichiatrico queste diagnosi non comportano tuttavia una limitazione della capacità lavorativa nella professione abitualmente svolta d’aiuto-cuoca nella misura superiore al 305."

(Doc. AI _ pag. 8).

                                         In merito alla valutazione sulle conseguenze della capacità di lavoro, il dr. __________ ha precisato quanto segue (sottolineatura del redattore):

"  (…)

Le menomazioni qualitative e quantitative constatate a livello psicologico e mentale riguardano essenzialmente il disturbo algico che ha valenze marcatamente regressive e che comporta un evidente beneficio secondario. Contemporaneamente sono presenti dei tratti di personalità dipendente-istrionica.

Da un punto di vista psichiatrico, questi disturbi non limitano tuttavia la capacità di lavoro in una misura superiore al 30%.

La paz. è pertanto in grado di riprendere l'attività abitualmente svolta di aiuto-cuoca nella misura del 70%.

Riteniamo infine che la ripresa di un'attività lavorativa regolare potrebbe costituire un fattore terapeutico importante, anche se siamo consapevoli che la paz. opporrà non poche resistenze. (…)"

(Doc. AI _, pag. 9)

                                         ed ha escluso, da un punto di vista medico-psichiatrico, l’adozione di provvedimenti d’integrazione.

                               2.7.   Va qui ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).      

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).

                               2.8.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute psichiatrico lamentato dall'assicurata. Egli ha del resto proceduto ad una motivata conclusione circa la residua capacità al lavoro determinata nella misura del 70%, ritenendo tra l’altro che la ripresa di un’attività lavorativa regolare “potrebbe costituire un fattore terapeutico importante”. Va qui rilevato che il 12 giugno 2001 lo psichiatra curante, dr. __________, ha ritenuto che l’assicurata “gode di una certa stabilità psichica e dal punto di vista psichiatrico è abile al lavoro” e che a seguito di un recente ricovero presso la Clinica di __________ (per disturbi alla colonna vertebrale e per una depressione ansiosa) ha avuto “una buona ripresa” (doc. AI _), questo a comprova di una patologia psichica tutto sommato non particolarmente grave. Nondimeno va riscontrato che l’assicurata non ha prodotto alcuna documentazione medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del perito, né a dimostrare, come sostenuto, un’inabilità del 50% per motivi psichiatrici. Rispecchiando dunque tutti i presupposti circa l’affidabilità di una perizia elencati al considerando precedente, alla valutazione 28 marzo 2002 del dr. __________ va dato valore probatorio pieno.

                               2.9.   Per quel che concerne le affezioni somatiche, nel rapporto 21 gennaio 2000 l’allora medico curante della ricorrente, dr. __________, dopo aver diagnosticato una fibromialgia, una cervicalgia su turbe degenerative ed una lombalgia su turbe statiche e generative, accompagnate da una sindrome ansiosa depressiva reattiva, ha attestato una piena inabilità lavorativa dal 12 agosto 1999 (doc. AI _).

                                         Nell’allegato rapporto 15 novembre 1999 i medici della Clinica __________ hanno tuttavia accertato che “ sul piano osteo-articolare la paziente è abile al lavoro al 100% nella sua attività professionale di cuoca o come casalinga”, suggerendo di incoraggiarla a lavorare almeno a tempo parziale “ onde evitare un isolamento sociale”. Secondo gli stessi medici la situazione clinica è fortemente condizionata da una depressione (doc. AI _).

Tale valutazione è stata sostanzialmente confermata dalla stessa clinica nel successivo rapporto 18 luglio 2000, allestito a seguito di un altro ricovero della paziente (doc. AI _). In quell’atto non è tuttavia contenuta alcuna valutazione circa la capacità lavorativa (cfr. anche rapporto 1° dicembre 2000 della dr.ssa __________ in cui si sostiene che i dolori impediscono all’assicurata di svolgere lavori fisici pesanti, per proporre attività lucrative leggere, doc. AI _).

                                         Infine, allegato al ricorso, il ricorrente ha prodotto una relazione medica allestita il 6 giugno 2002 dal dr. __________, medico curante subentrato nel marzo 2001 al dr. __________. In merito alla capacità lavorativa, il menzionato sanitario ha concluso quanto segue:

"  (…)

In considerazione della malattia fibromialgica cronica con riacutizzazioni acute (ultimamente in marzo u.s.), della affezione psichiatrica con vari disturbi somatoformi soprattutto a carico dell'apparato gastroenterico, con riacutizzazioni periodiche, insonnia e stato ansioso e delle altre affezioni prima riassunte nelle diagnosi, nonché le difficoltà nell'attività domestica riferite sopra, con ricorso 1 x / settimana all'aiuto domiciliare, alle continue cure farmacologiche, al ricorso a fisioterapia di mobilizzazione attiva, in considerazione dei disturbi e limitazioni finora presentati, l'attuale capacità lavorativa della signora __________ nell'attività di aiuto-cuoca è - a mio parere - da considerare nella misura del 50%." (Doc. _, pag. 5)

                                         Orbene, rettamente nella nota 20 giugno 2002 la d.ssa __________ (operante al Servizio medico regionale (SMR) dell’AI) ha rimarcato l’assenza di una valutazione specialistica reumatologica per determinare il grado di capacità lavorativa sotto il profilo strettamente somatico, dovuto principalmente alle alterazioni degenerative del rachide a livello lombare e cervicale (V1). Per questo motivo il 20 giugno 2002 l’amministrazione si è rivolta al reumatologo curante, dr. __________, il quale aveva visitato l’assicurata il 4 maggio 2002, sottoponendogli alcune domande, alle quali non è stato dato seguito.

                                         Solo in sede d’istruttoria, dopo esser stato sollecitato due volte,  con scritto datato 1° febbraio 2003, ma pervenuto al TCA il 7 aprile 2003, lo specialista ha risposto come segue:

"  (…)

1. Quali sono le diagnosi reumatologiche esatte? Fibromialgia ­

diffusa probabilmente secondaria a sindrome ansioso­-depressiva. Cervicalgia su turbe statiche del rachide e dysbalance muscolare. Lombalgia su turbe statiche del rachide (lieve scoliosi toraco-lombare) e su discopatia L5/S1.

2.                                                            Quali sono le effettive limitazioni funzionali oggettive legate alla patologia reumatologica ortopedica? Le limi­tazioni funzionali oggettive a carico dell'apparato loco­motore sono da considerare di entità da leggera a media.

3. Quali sono le conseguenze sulla capacità lavorativa, sem­pre strettamente dal profilo reumatologico, indipendente­mente dalla patologia psichiatrica nella attuale attivi­tà lavorativa di aiuto cuoco (in termini di tempo e di rendimento)? Da un punto di vista reumatologico è da ritenere un'incapacità lavorativa del 30%-35%.

4. Qual è la capacità lavorativa in eventuali attività adat­te (in termini di tempo e di rendimento) con esatta descri­zione dei limiti funzionali da osservare? Dal profilo reumatologico la capacità lavorativa in attività adat­te (attività lavorativa leggera con possibilità di sta­re seduta e in piedi senza alzare e portare pesi oltre 10-15 Kg in modo continuato) è da ritenere nella misu­ra del 70%." (Doc. _)

Quindi, definendo le limitazioni funzionali all’apparato locomotorio di entità medio-leggera, il dr. __________ ha pertinentemente valutato un’incapacità lavorativa del 30 - 35% nell’attività precedentemente svolta dall’assicurata. Pertanto, a mente del TCA, il citato rapporto 6 giugno 2002 del dr. __________ non permette di scostarsi dalle conclusioni dello  specialista in reumatologia.   In queste circostanze, tenuto conto anche della valutazione psichiatrica del dr. __________, secondo il TCA, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che l’affezioni di cui l’assicurata è portatrice provoca nella precedente attività lucrativa un’incapacità al lavoro, rispettivamente al guadagno, del 30 – 35%.

                                         Non raggiungendo dunque il grado d’invalidità pensionabile, rettamente l’amministrazione ha negato delle prestazioni assicurative.

                                         La decisione contestata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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