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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2002 32.2002.68

4 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,084 parole·~30 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.68   ZA/RG/cd

Lugano 4 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2002 di

__________

rappresentata da: __________  

contro  

la decisione del 13 maggio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   L'assicurata, nata nel 1977, in data 6 febbraio 2001 ha presentato una richiesta intesa all'assegnazione di una rendita AI in quanto affetta da depressione e debilità mentale (cfr. doc. AI _).

                                         Dal 1994 al 1998 l'assicurata ha svolto una formazione empirica come addetta alla cura della casa.

                                         Dal mese di aprile 1999 __________ è in malattia per depressione (cfr. doc. AI _), mentre dal 30 aprile 1999 si è iscritta alla disoccupazione in cerca di un impiego quale collaboratrice nell'economia domestica (cfr. doc. AI _).

                               1.2.   In seguito alla proposta del medico AI e dell'ispettore AI (cfr. doc. AI _), l'UAI ha ordinato l'esecuzione di una perizia specialistica a cura del dottor __________ presso il Servizio di Psichiatria e psicologia medica di __________. Il Perito ha concluso come segue:

"  (…)

Conclusioni:

Struttura con chiari segni di limite intellettivo (funzioni egoiche deficitarie) in cui si assiste alla prevalenza dell'accomodamento come modalità di funzionamento principale e difensivo.

Evidenti segni di una depressione larvata (più che una depressione nevrotica conclamata) che si intercala a punte paranevrotiche ma che comunque eviden­ziano l'iposimbolismo e la limitata capacità di elaborazione in seno allo psichismo (cognitiva e affettiva).

Infantilismo, immaturità psico-affettiva, debolezza dell'lo e deficit strumentale: una discreta povertà del pensiero e interessi limitati.

Non evidenza di marcata disarmonia. Non attualmente segni di nuclei psicotici o di dissoluzione della struttura psichica basale. Non nevrosi assicurativa.

D. potrebbe beneficiare di una terapia di sostegno associata a controlli evolutivi che seguano lo sviluppo di eventuali altri innesti.

4. Diagnosi

Ritardo mentale medio (ICD 10: F 70) con disturbi della memoria operativa. Disturbo di personalità dipendente (ICD 10: F 60.7)

Entrambe queste diagnosi non hanno ripercussioni sulla capacità di lavoro come ausiliaria.

5. Valutazione e prognosi

Si tratta di una giovane donna che presenta una struttura di personalità infantile e dipendente con immaturità psico-affettiva ed un limite intellettivo con conseguen­te limitazione della capacità generale di organizzare il proprio pensiero e deficit nel rapporto funzionale con la realtà. Presenta pure una limitata capacità di ge­stione e modulazione degli affetti come conseguenza di una scarsa organizzazio­ne del profilo individuativo. Come conseguenza di questa fragilità psicologica, ri­sulta una forte dipendenza dai genitori che tendono a trattarla come se fosse an­cora una bambina piccola. A livello clinico e testologico non si sono tuttavia evi­denziati dei nuclei psicotici e anche la sintomatologia depressiva "larvata" sembra al momento contenuta e non comporta delle ripercussioni rilevanti sullo stato di salute o una compromissione a livello sociale o lavorativo. Essa è piuttosto la conseguenza di situazioni di frustrazione allorquando le vengono richieste delle prestazioni più complesse, che la paziente non riesce ad affrontare.

Pur tenendo presente i limiti intellettivi e personologici, riteniamo tuttavia che essa sia in grado di svolgere un'attività di ausiliaria, come aveva fatto antecedente­mente, senza limitazioni. II livello intellettivo è infatti sufficiente per svolgere dei compiti semplici e la paziente ci è sembrata motivata a riprendere un percorso la­vorativo. Anche i genitori la ritengono in grado di riprendere l'attività lavorativa svolta precedentemente. Una psicoterapia di sostegno e d'accompagnamento, con funzioni essenzialmente rassicurative, è indispensabile almeno nella prima fase del reinserimento. Questo provvedimento è già stato messo in atto e il rap­porto terapeutico con la Dr.ssa __________ ha indubbiamente contribuito a migliorare le concrete possibilità di ripresa lavorativa.

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

Le menomazioni qualitative e quantitative dovute ai disturbi constatati sono le­gate essenzialmente al disturbo di personalità dipendente e al ritardo mentale medio. Esse non hanno tuttavia delle conseguenze, al momento attuale, sulla capacità di lavoro. La paziente può svolgere un'attività di ausiliaria o come aiu­to-cuoca in una casa per anziani, in una mensa, ecc. Potrebbe senz'altro esse­re favorevole e motivante un'attività in una struttura che si occupa di bambini, come da lei desiderato.

C. Conseguenze sulla capacità di integrazione

Non riteniamo utile né ragionevole proporre dei provvedimenti di integrazione professionale. La paziente può esercitare infatti l'attività di ausiliaria preceden­temente svolta." (cfr. doc. AI _)

                               1.3.   Esperita quindi l'istruttoria, con decisione 13 maggio 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), confermando la propria proposta di decisione 8 febbraio 2001, ha respinto la domanda di prestazioni AI di __________ con le seguenti motivazioni:

"  (…)

Dall'esame del rapporto peritale del Dr. __________ si rileva che il danno alla salute presentato dall'assicurata al momento non incide sulla sua capacità di lavoro. Infatti l'assicurata é in grado di svolgere senza alcuna riserva l'attività di ausiliaria precedentemente esercitata. Pertanto non sussiste alcun diritto a rendita o provvedimenti professionali.

L'Ufficio AI ha inoltre preso atto delle osservazioni presentate in data 19.04.2002, che non forniscono tuttavia dal profilo medico-clinico, elementi che possono portare ad un diverso apprezzamento del caso.

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Tempestivamente insorta contro la decisione amministrativa l'assicurata, rappresentata dai genitori, ha postulato dinanzi a questo TCA l'annullamento del provvedimento impugnato e l'assegnazione di prestazioni AI:

"  (…)

L'assicurazione invalidità prevede il suo intervento per la perdita di guadagno dell'assicurato, in questo caso nostra figlia può lavorare con prestazioni ridotte, dovute ai suoi limiti intellettuali e alla patologia associata, quindi riteniamo che l'assicurazione invalidità deve intervenire a copertura della differenza del guadagno possibile di __________.

Il perito nominato dall'assicurazione invalidità, Dr. __________, indica un limite intellettuale importante in nostra figlia QI 50 "ritardo mentale", addirittura superiore a quanto indicato dalla Dr.ssa curante __________:

"ritardo mentale lieve", inoltre riferisce del test della figura complessa "risultato statisticamente tipico dei bambini di cinque anni", afferma però che può lavorare dando seguito alla formazione acquisita.

Non cita la conseguente incapacità di guadagno pieno, né il tipo di formazione fatta: formazione empirica.

La formazione empirica è una formazione adattata alle capacità del soggetto, quindi nostra figlia per il fatto di aver concluso la formazione empirica come "addetta alle cure della casa", non vuol dire ancora che riesca a realizzare i compiti richiesti in lavori come quelli indicati dal Dr. __________ presso una mensa, una casa per anziani, ecc. In questi lavori si può presupporre una maggiore disponibilità dell'altro personale a comprendere gli atteggiamenti di __________, ma non vuol ancora affermare che questa sia capace di effettuare un lavoro per il quale possa avere una remunerazione economica piena.

Il perito nell'anamnesi non ha citato le difficoltà che nostra figlia ha avuto per poter fare la formazione empirica e che brevemente ci permettiamo di citare:

-     1991 arriviamo dall'__________, cercando soluzioni al problema di nostra figlia __________.

-     1992, dopo un inserimento difficile presso la Scuola Media di __________, ove non avevamo segnalato le difficoltà, non conosceva la lingua, ci consigliano di segnalarla al __________, istituzione che si occupa di giovani psicotici o comunque ragazzi con gravi difficoltà, vista la nostra opposizione chiediamo l'intervento del Servizio Medico Psicologico.

-     Dal 1992 al 1997 è seguita da loro, Dr.ssa __________, sig.ra __________, assistente sociale.

-     1993/94, provato inserimento presso la Casa __________, si occupano di bambini. Ciò nel tentativo che frequentasse un ambiente normalizzante e senza patologia si pensava che ciò avrebbe aiutato nostra figlia. Esperienza non del tutto positiva.

-     1994, stage presso una casa per anziani, esperienza che si rivelò disastrosa, __________ riusciva a perdersi fra un piano e l'altro.

                                1996/1997 dopo un altro periodo presso la Casa __________, inizia e finisce l'apprendistato empirico.

                                Forte di quest'esperienza ha chiuso con il servizio Medico Psicologico e ha provato a fare un terzo anno di formazione presso un albergo di __________, loro l'avrebbero anche tenuta però con uno stipendio ridotto alle sue capacità.

Gli altri anni trascorsi da questo momento sono stati un susseguirsi di difficoltà d'ordine medico e sociale. E' intervenuta nuovamente la Dr.ssa. __________ su segnalazione dell'Ufficio del Lavoro di __________ perché __________, dopo due anni di disoccupazione era

"incollocabile".

Attualmente con indicazione della Dr.ssa. __________ e con la collaborazione della sig.ra __________, nostra figlia ha iniziato, per tre ore il giorno, una collaborazione presso la Casa __________, non è retribuita, il tentativo era di consentirle nuovamente dei contatti con il mondo fuori. Purtroppo non si riesce tutti i giorni a farla andare al lavoro, sovente lamenta paura o ritiene che tutti abbiano verso di lei un atteggiamento ostile.

Per tutto quanto esposto, riteniamo che a nostra figlia __________ debba esserle accordata una prestazione da parte dell'assicurazione invalidità, che copra la sua perdita di guadagno e la sostenga nella ricerca di un'attività occupazionale." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Con risposta 25 giugno 2002, l'UAI si è riconfermato nella propria decisione ed ha chiesto la reiezione del gravame.

                                         Esso ha sostanzialmente evidenziato come le considerazioni sulla capacità lavorativa e di rendimento dell'assicurata poste alla base dell'atto impugnato corrispondano alle valutazioni e conclusioni emerse dalla perizia psichiatrica effettuata dal dottor __________:

"  (…)

nel mese di febbraio dello scorso anno l'assicurata ha inoltrato richiesta di orientamento professionale.

Terminato infatti un apprendistato empirico in qualità di "addetta alla cura della casa", l'interessata non è al momento riuscita a reperire una professione.

Nella richiesta di prestazioni veniva indicata la presenza di depressione, nonché di un lieve ritardo mentale.

La psichiatra curante, dottoressa __________, ha dal canto suo pronosticato un inserimento in ambiente protetto (cf. doc. n._

inc. AI).

AI fine di meglio definire le risorse lavorative dell'assicurata, è stata predisposta una perizia psichiatrica, effettuata dal dottor __________

(cf. doc. n._ inc. AI).

Questi, diagnosticando un ritardo mentale di grado medio, nonché un disturbo da personalità dipendente, ha comunque concluso che la capacità di svolgere attività lavorative semplici (fra le quali rientra la professione appresa) non viene limitata.

II perito non ha inoltre ravvisato la necessità di inserire l'interessata in un ambiente lavorativo protetto.

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, ed il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

L'art. 26 cpv. 1 OAI specifica poi che se l'assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari.

Ora, in applicazione dell'art. 26 cpv. 1 OAI, ed in base alla fascia d'età dell'assicurata, quale reddito teorico senza invalidità risulta la somma di fr. 53'200.- (valori al 2001). Considerato come l'assicurata sia stata ritenuta pienamente abile in attività semplici e ripetitive, ovvero in attività che non presuppongano una particolare preparazione di base, ci si è riferiti alle statistiche salariali di cui alle Tabelle ESS.

Dal paragone dei due redditi otteniamo un grado di invalidità pari al 30%, che non apre il diritto a rendita.

Eventuali provvedimenti professionali, considerate le particolarità del caso, non entrano inoltre in linea di conto.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (cfr. doc. _)

                               1.6.   In data 9 luglio 2002 l'assicurata ha ancora osservato:

"  (…)

Ribadiamo i concetti della lettera del ricorso e ci sembra che sia il perito sia gli incaricati dell'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità si contraddicano, da una parte danno per accettate le osservazioni del perito: ritardo mentale di grado medio, disturbo da personalità dipendente, dall'altro la ritengono in grado di un guadagno pari a

Fr. 37'000.00.

Dicono anche che "eventuali provvedimenti professionali, considerate le particolarità del caso, non entrano in linea di conto". Ora non si capisce bene a che particolarità si riferiscano, visto che il perito dice: non capisce, è disturbata ma può lavorare... Sembrerebbe quindi una situazione semplicissima.

Stà di fatto che nostra figlia non è in grado, per i suoi limiti di comprensione, per la complessità della sua problematica psicologica: é interpretativa, non accetta osservazioni, non riesce ad uscire da casa regolarmente per andare al lavoro (attuale attività di tre ore di tipo occupazionale), quindi ci sembra giustificata la richiesta

di una prestazione invalidità in modo da consentirle un avvicinamento, non al mondo del lavoro come persona abile, bensì avvicinamento al mondo del lavoro assistito, tramite un laboratorio protetto su altre misure che possano essere disponibili da parte dell'assicurazione Invalidità." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'attribuzione a __________ di una rendita d'invalidità. Con l'atto querelato l'UAI ha infatti negato l'assegnazione di una rendita d'invalidità, ritenendo l'assicurata in grado di svolgere in misura completa la precedente attività di ausiliaria (addetta alla cura della casa). In sede di risposta di causa l'amministrazione ha d'altra parte osservato come in applicazione dell'art. 26 OAI - norma applicabile al calcolo dell'invalidità degli assicurati senza formazione professionale - il tasso d'incapacità al guadagno dell'assicurata debba essere cifrato al 30% con conseguente non riconoscimento del diritto ad una rendita.

                                         Dal canto suo l'insorgente, richiamando in particolare le valutazioni del medico curante, esclude la possibilità di un impiego nella misura sopra indicata. L'assicurata chiede inoltre di poter beneficiare di un lavoro assistito tramite un laboratorio protetto associato ad altre misure che dovessero risultare necessarie.

                               2.3.   Perchè sia possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute abbia una ripercussione economica.

                                         L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce infatti l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

                                         ·    un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

                                         ·    la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre, quindi, che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.4.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta.

                               2.5.   Secondo l'art. 28 cpv. 3 LAI

"  3 Il Consiglio federale definisce il reddito determinante ed emana prescrizioni completive sulla determinazione dell’invalidità, in particolare per gli assicurati che prima di essere invalidi non esercitavano alcuna attività lucrativa o erano ancora a tirocinio o agli studi."

                                         Per l'art. 26 OAI, intitolato assicurati senza formazione professionale:

"  Se l'assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari (cpv. 1).

_______________________________________________________

Dopo … anni compiti           Prima … anni compiti           Tasso in per cento

_____________________________________________________________

                                          21                                          70

21                                      25                                          80

25                                      30                                          90

30                                                                                 100

_____________________________________________________________

Se l'assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava (cpv. 2)."

                                         Secondo la giurisprudenza il capoverso 1 si riferisce a invalidi alla nascita oppure invalidi precoci  che non hanno potuto, a causa del danno alla salute, acquisire delle conoscenze professionali sufficienti (STFA dell'11 febbraio 1993 in re B. p. 9; STFA del 6 maggio 1986 in re D consid. 1c, (I 358/85); Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 207; direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità N 3035-3039). Con questo concetto si intende il conseguimento di una formazione professionale conclusa (STFA del 6 maggio 1986 in re D consid. 1c). Il capoverso 1 sancisce in pratica il principio dell'accertamento generale e astratto del reddito da valido sulla base delle tabelle salariali (STFA dell'11 febbraio 1993 in re B. p. 9).

                                         Per l'Alta Corte federale l'art. 26 cpv. 2 OAI è invece l'unica eccezione al citato principio. La disposizione presuppone in particolare che l'invalido abbia cominciato una determinata formazione ed esistano indizi concreti secondo cui l'interessato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe concluso quella formazione. La sola dichiarazione d'intenti in tal senso oppure "Mutmassungen" non bastano (STFA del 11 febbraio 1993 in re B consid. 5b).

                                         Nelle direttive UFAS no. 340 al citato articolo si legge inoltre che

"  L'expression "formation envisagée" se réfère à la situation d'une personne jeune ayant des projets concrets en ce qui concerne sa formation mais qui devient invalide peu avant de commencer cette formation."

                               2.6.   Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

                                         La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (cfr. DTF 125 V 261 consid. 4; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).

                                         Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo giudizio spetta all'ammini­strazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).

                                         I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).

                                         Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente benefi­ciare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.

                                         L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).

                                         La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.

                                         Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).

                                         Il grado d'invalidità di un assicurato non può quindi essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).

                               2.7.   Nella presente fattispecie, l'amministrazione ha sottoposto l'assicurata ad perizia medica da parte del dott. __________ presso il Servizio di psichiatria e psicologia medica di __________.

                                         Con rapporto 4 dicembre 2001 il sanitario, posta la diagnosi qui riportata al considerando 1.2, ha in particolare evidenziato come i limiti intellettivi e personologici non le impediscono di svolgere l'attività di ausiliaria come ha fatto in passato e senza limitazioni. Il sanitario non ha inoltre ritenuto necessari provvedimenti di integrazione in quanto __________ può esercitare l'attività di ausiliaria precedentemente svolta.

                                         Questo TCA non intravvede motivi per scostarsi da tale valutazione specialistica.

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag 108 consid. 3a; Pratique VSI 3/1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M, I 162/01, consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

                               2.9.   In relazione all'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, occorre precisare che il TFA ha avuto modo di stabilire che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (cfr. DTF 102 V 165; ZAK 1984 pag. 607; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate; STFA del 29 settembre 1998, nella causa S. F. (I 148/98), pag. 10 consid. 3b. ).

Inoltre, in una sentenza del 19 gennaio 2000 pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 26, il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

                                         psico-sociale intatto.

                             2.10.   Nel caso in esame, dopo attenta disamina degli atti, questa Corte non può che conferire alla perizia specialistica a cura del dottor __________ del Servizio di Psichiatria e psicologia medica di __________ forza probatoria piena.

                                         Conformemente ai criteri giurisprudenziali sopra ricordati, il referto indicato sopra é infatti completo, approfondito, chiaro nell'esposizione, logico e motivato nelle conclusioni. Come abbiamo visto quindi la perizia in parola ha chiaramente ritenuto l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100% nel lavoro precedentemente svolto di ausiliaria, come pure in altre attività lavorative semplici, quali per esempio aiuto cuoca in una casa per anziani o in una mensa o in attività in una struttura che si occupa di bambini (cfr. perizia, doc. _).

                                         Sulla scorta del referto peritale é pertanto da ritenere siccome provato con l'alto grado di verosimiglianza valido nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 1996 KV N° 85 pag. 269, SVR 1996 CPC N° 22 pag. 263 ss.; DTF 121 V 108 consid. 6a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00, consid. 2b, pag. 5) che l'assicurata all'epoca della decisione impugnata - in casu l'8 febbraio 2001 era totalmente abile al lavoro per attività di ausiliaria o in altre attività semplici.

                               3.1.   Come è già stato rilevato in precedenza la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

                                         Nella fattispecie l'attività ancora praticabile dall'assicurata è stata qualificata dal dottor __________ come semplice, ovvero attività che non presuppone una particolare preparazione. Il perito, come visto, ha quindi precisato che, tenendo conto dei limiti intellettivi e personologici, l'assicurata è "in grado di svolgere l'attività di ausiliaria come aveva fatto antecedentemente senza limitazioni" (cfr. perizia, doc. AI _).

                                         Considerata la piena capacità lavorativa senza restrizione alcuna nella precedente attività intrapresa, nella specie non può essere ravvisata una perdita di guadagno giustificante l'erogazione di una rendita.

                                         Al medesimo risultato si giungerebbe d'altronde anche volendo considerare - per pura ipotesi di lavoro - l'assicurata quale persona priva di formazione professionale a causa dell'invalidità giusta l'art. 26 OAI (cfr. consid. 2.5) e procedere quindi al calcolo dell'invalidità secondo il raffronto dei redditi. In tale ipotesi infatti raffrontando il reddito senza invalidità calcolato secondo il citato disposto d'ordinanza (fr. 55'200, valore applicabile a partire dal 1° gennaio 2002) con il reddito conseguibile nel 2001 (senza quindi considerare eventuali aumenti per l'anno 2002) in attività semplici, cifrabile in fr. 37'240, l'incapacità al guadagno che ne risulterebbe (32.5%) non raggiungerebbe il minimo pensionabile (40%).

                                         Per quanto riguarda il summenzionato reddito da invalido, con sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. (32.1999.113) questa Corte, tenuto conto di quanto stabilito dal TFA in materia di calcolo del reddito da invalido (cfr. DTF 126 V 75 e segg.), ha stabilito che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari (quali la limitazione addebitabile al danno alla salute, l'età, gli anni di servizio, la nazionalità, il tipo di permesso di dimora e grado di occupazione), che possono arrivare al massimo al 25% (DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.

                                         Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, p. 88), per un’attività semplice e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Adeguato, conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a) al 2001 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 8/2002, Tabella B10.3, p. 93), il reddito riferito al settore privato (”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 p. 348) ammonta quindi a fr. 37'240.- ( 36'328 x 2245 : 2190). Tale importo, riferito ad un genere d'attività rientrante di certo in linea di conto nel caso in esame e non suscettibile in concreto di ulteriori riduzioni, deve quindi essere ritenuto determinante ai fini del presente giudizio.

                                         In simili circostanze, la decisione impugnata, laddove nega il diritto ed una rendita d'invalidità, merita di essere tutelata.

                               3.2.   L'assicurata chiede inoltre di poter beneficiare di un lavoro assistito tramite un laboratorio protetto associato ad altre misure che dovessero risultare necessarie.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

                                         Tuttavia, non sempre è possibile stabilire a priori se l’integrazione preconizzata sia possibile, tenuto conto delle capacità pratiche ed intellettive dell'assicurato.

                                         Pertanto la prassi amministrativa e giudiziaria prevedono la possibilità di concedere dei provvedimenti di accertamento (RCC 1988, pag. 191).

                                         Questi sono provvedimenti intesi a stabilire le attitudini e le predisposizioni professionali. In particolar modo se dall'orientamento professionale ambulatorio non è possibile valutare concretamente tali attitudini, l'assicurato sarà indirizzato ad un Centro specializzato per un soggiorno di osservazione.

                                         Tale soggiorno di accertamento, secondo la costante prassi amministrativa, non dovrebbe - di regola - durare più di tre mesi.

                                         In particolare l'art. 16 LAI prevede:

"  Prima formazione professionale

1 Gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.

2 Sono parificati alla prima formazione professionale:

a. la preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto;

b. la formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali, dopo l’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata, che non può essere ragionevolmente continuata;

c. il perfezionamento professionale, in quanto possa migliorare sostanzialmente la capacità al guadagno."

                                         L'art. 16 cpv. 2 lett. a LAI parifica quindi alla prima formazione professionale la preparazione ad un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto.

                                         Orbene, ritenuto che, come visto, l'assicurata presenta dal profilo medico una completa capacità nello svolgimento dell'attività di ausiliaria (o in altre attività semplici) in cui si è formata portando a termine un apprendistato empirico in qualità di "addetta alla cura della casa", nella specie l'adozione di eventuali misure di natura professionale non si giustifica.

                                         Per questi motivi anche la seconda richiesta ricorsuale deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.68 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2002 32.2002.68 — Swissrulings