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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2002 32.2002.66

10 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,373 parole·~17 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00066   BS/cd

Lugano 10 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 29 aprile 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato il 1938, fabbricante di sedie, il 30 dicembre 2000 ha subito l’amputazione di due dita al piede destro a seguito di necrosi diabetica (cfr. rapporto operatorio 30 dicembre 2000 dell’__________, allegato al doc. AI _).

                                         In seguito, egli ha presentato una domanda tendente all'ottenimento di prestazioni assicurative AI per adulti

                                         (doc. AI _).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, con proposta di decisione 2 aprile 2002, l’Ufficio assicurazioni invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni assicurative, rilevando:

"  (…)

Dalla documentazione acquisita all'incarto ed in particolare da quella economica risulta che lei non consegue più un reddito da attività lucrativa, sia quale indipendente che dipendente, già da diversi anni. Di conseguenza il suo caso deve essere valutato quale persona senza attività lucrativa.

In tale ruolo lei non presenta alcuna incapacità lavorativa in quanto lei svolge, a tutt'oggi, le stesse mansioni che faceva prima dell'insorgenza del danno alla salute." (cfr. doc. AI _)

                                         Considerando le osservazioni 8 aprile 2002 dell’interessato ininfluenti per la succitata valutazione, con provvedimento formale 29 aprile 2002 l’amministrazione ha confermato il rifiuto di erogare prestazioni assicurative (doc. AI _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso, __________, per il tramite dell’avv. __________, ha contestato la decisione amministrativa, postulando il riconoscimento di una rendita d’invalidità. Egli ha evidenziato che, a seguito di un infortunio accaduto nell’estate del 2000, ha dovuto subire l’amputazione di alcune dita del piede. A motivazione del proprio gravame, l’assicurato ha rilevato in particolare:

"  (…)

Nella decisione impugnata si sostiene che __________ non presenta alcuna incapa­cità lavorativa in quanto svolge tutt'oggi le stesse mansioni che svolgeva prima dell'insorgenza del danno alla salute.

La conclusione è erratissima in quanto __________ non è più la persona di prima: anzitutto deve tenere sempre fasciato il piede per paura che questo possa essere nuovamente infettato; secondariamente egli è ora soggetto a soventi perdite di equi­librio improvvise, che non gli permettono più di svolgere la vita come prima.

Bisogna rendersi conto bene di questa situazione, ed immaginare di non avere più tre dita al piede destro sulle quali appoggiare il peso del proprio corpo, per rendersi conto che questa incertezza nell'equilibrio a livello fisico ingenera poi un'incertezza anche a livello psichico, nervosismo, minore tenacia e resistenza nell'affrontare le problematiche quotidiane, ecc.

In questa situazione, chiarissima, il ricorrente non può evidentemente accettare le conclusioni cui è giunto l'Ufficio dell'Assicurazione invalidità di Bellinzona.

Ma non è tutto: a __________ è stato ordinato dal medico di utilizzare delle scarpe ortopediche (tra l'altro mai indennizzate!); inoltre egli, quale diabetico è evidente­mente sottoposto ad un regime alimentare molto particolare e oneroso.

Considerato quanto sopra appare quindi evidente che al signor __________, il quale ha pagato per una vita intera i contributi AVS ed Al, deve essere assegnata una rendita Al che tenga conto di tutti questi disturbi ed inconvenienti cui egli è quotidia­namente sottoposto.

Prove: perizia medica volta ad accertare cause e conseguenze della situazione fisica di __________ nonché stabilirne il grado di invalidità." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Mediante risposta 20 giugno 2002 l’UAI propone di respingere il gravame, poiché:

"  (…)

In concreto, l'assicurato è tuttora titolare di una piccola azienda. Dalle indagini esperite, nonché dalle indicazioni fornite dal rappresentante legale dell'interessato, risulta però che quest'ultimo è in realtà inattivo da diversi anni (12 per la precisione, cf. doc. n. _ inc. AI). Nel corso degli ultimi anni la ditta non ha del resto registrato alcun utile.

Per tale ragione l'assicurato è quindi stato valutato in applicazione dell'art. 5 LAI. Considerato che lo stesso non svolge particolari attività, né collabora nell'ambito dell'economia domestica (cf. inchiesta econ. 15.11.2001, doc. n. _ inc. AI), si poteva senz'altro concludere che il danno alla salute non ha compromesso in maniera rilevante la capacità di svolgere le mansioni ordinarie.

Ad ogni modo, quand'anche si volesse valutare l'assicurato sulla base dell'art. 4 LAI, non si giungerebbe a diverso risultato. Dal paragone dei redditi non risulterebbe alcuna perdita di guadagno, in quanto lo stesso era nullo già prima dell'insorgere del danno alla salute." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Con scritto 29 agosto 2002 il legale dell’assicurato ha in particolare evidenziato:

"  come giustamente rilevato dall’Uff. Ai, il ricorrente è titolare di un piccolo laboratorio di seggiolaio ed ha sempre lavorato quando aveva del lavoro da svolgere.

Egli non può pertanto essere valutato giusta l’art. 5, bensì giusta l’art. 4 ipotizzando un reddito presunto prima dell’infortunio.

__________ è a disposizione per essere sentito e per chiarire quanto sopra.” (Doc. _).

                                         in diritto

                                2.1   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.2.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, p. 182 consid. 3; RCC 1990, p. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.

                                         Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".

                                         Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit. , p. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:

"  L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.

Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio, op. cit. p. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.4.   Nel caso in esame, ritenendo il ricorrente persona senza attività lucrativa, in quanto da diversi anni non percepisce un reddito sia quale indipendente che dipendente, l’UAI ha valutato il grado d’invalidità ai sensi dell’art. 5 LAI (cfr. consid. 2.4).

L’amministrazione ha quindi incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, eseguita il 15 novembre 2001. Dal relativo rapporto 14 febbraio 2002, risulta in particolare quanto segue:

"  (…)

DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ' LUCRATIVA

a.      formazione scolastica e professionale

         scuole dell'obbligo fabbricante di sedie

b.      se non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicurato eserciterebbe oggi un'attività lucrativa?

         Si, avrebbe continuato a lavorare nel suo atelier di fabbricazione di sedie. L'attività negli ultimi anni é stata molto ridotta e all'ufficio tassazioni é stata dichiarata una perdita d'esercizio negli anni 1997 (- fr. 1'901) e 1998 (- fr. 1'881) e nel 1996 un'entrata di fr. 1'000.-.

         II signor __________ sostiene che, senza il danno alla salute, avrebbe perlomeno potuto accettare l'eventuale lavoro che gli si presentava come ha sempre fatto. Con il divieto medico di lavorare egli non si può garantire neppure un minimo di entrata economica.

         Egli non sa svolgere un'altra professione e, per vivere, nel 1998 ha venduto una casa di sua proprietà.

■      Eventuale situazione economica

biennio

reddito imponibile

  95-96

   11'661

  97-98

   27'094

  99-00

   17'027

         Non sono disponibili dati più recenti.

■      Attività svolta e in che misura

         fabbricazione e riparazione di sedie. II signor __________ ricorda che negli anni addietro quando era in piena attività lavorava anche 9 ore al giorno. Negli ultimi anni l'attività era minima e non ha saputo quantificare né il tempo di lavoro né il guadagno.

         II signor __________ non svolge nessun'altra attività e non ha l'abitudine di collaborare nell'economia domestica.

CONCLUSIONI

Ho elencato tutte le informazioni raccolte durante il colloquio con il signor ________ il quale ha mostrato disponibilità e gentilezza.

Non dispongo di elementi per poter procedere al confronto delle attività prima e dopo il danno alla salute poiché la situazione é sostanzialmente rimasta invariata se non che prima del danno alla salute il signor __________, se si fosse presentata l'occasione, avrebbe svolto il suo lavoro mentre ora non lo può più fare.

Dal punto di vista economico non sono disponibili dati confrontabili e quindi non posso determinare un'eventuale perdita economica determinata dal danno alla salute." (Doc. AI _)

                                         Sulla base di questa inchiesta, l’UAI ha ritenuto che l’assicurato non svolge particolari attività, né collabora nell’ambito dell’economia domestica, per cui il danno alla salute non ha compromesso in maniera rilevante la capacità di svolgere le mansioni ordinarie ed ha quindi respinto la domanda di prestazioni. 

Nel gravame l’assicurato ha invece sostenuto che il suo stato di salute non gli permette più di svolgere le stesse mansioni che svolgeva prima dell’insorgenza del danno alla salute. Con osservazioni 28 agosto 2002 egli ha poi ribadito che il grado d’invalidità deve essere valutato secondo il metodo ordinario previsto per le persone con attività lucrativa.

                               2.5.   Va ricordato che, al fine di accertare il metodo applicabile per il calcolo del grado di invalidità, occorre innanzitutto stabilire se un assicurato deve essere considerato come persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, parziale o senza attività e questo in base a cosa egli avrebbe fatto se non fosse subentrato il danno alla salute (cfr. SVR 1996 AI Nr. 76 p. 221, DTF 117 V 194s). Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (DTF 98 V 262; Valterio, op. cit., p. 109).

Nel caso in esame, alle domande poste dall’UAI (doc. AI _), con lettera 17 maggio 2001 l’avv. __________ ha segnatamente risposto che l’assicurato, sebbene titolare di piccola impresa di fabbricazione di sedie, da 12 anni non svolge più l’attività e non consegue dei redditi, poiché non riceve più incarichi (doc. _). Nella domanda di prestazioni assicurative, __________ ha tuttavia dichiarato di esercitare la professione di seggiolaio (doc. AI _) e nell’inchiesta economica 15 novembre 2001 l’incaricato ha rilevato che, l’assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe continuato ad esercitare tale attività lucrativa (cfr. consid. 2.5). Dagli atti fiscali contenuti nell’inserto risulta comunque che, a seguito delle perdite aziendali, nel periodo fiscale 1997/1998 il ricorrente è stato tassato con un reddito da attività indipendente di fr. 500.--, ma non nei successivi periodi 1999/2000 (doc. AI _) e 2001/2002 (doc. AI _). Va del resto rilevato che tali periodi si riferiscono ad una situazione di fatto prima del danno alla salute, subentrato il 28 agosto 2000 (amputazione delle dita).

Ora, in materia di contributi AVS, un assicurato che da anni esercita un’attività lucrativa il cui carattere lucrativo è dubbioso e la cui importanza economica è di poco conto e da cui non trae alcun reddito va considerato come persona senza attività ex art. 10 LAVS (cfr. RCC 1987 consid. 4a p. 447/488). Al proposito, nella citata sentenza il TFA ha rilevato (sottolineatura del redattore):

"  (…)

Après une durée aussi longue, on ne peut plus prétendre sérieusement que le motif qui a décidé l'intéressé à exercer cette activité doit d'ordre lucratif; autrement dit, si l'intéressé persévère aussi longtemps dans une occupation qui n'a pas le moindre succès financier, il faut admettre que celle-ci vise d'autres buts que des buts lucratifs.

L'OFAS allègue d'ailleurs pertinemment que précisément dans les cas où un cotisant vit pratiquement de sa fortune ou du produit de celle-ci, on ne doit pas conclure à la légère à l'existence d'une activité lucrative lorsque l'intéressé exerce une activité dont le caractère lucratif n'est pas clairement établi et dont l'importance économique est faible. En effet, il est conforme à la loi (art. 10 LAVS) d'assujettir au paiement de cotisations de non-actifs les assurés dont les «conditions sociales» - autrement dit, l'existence économique - sont fondées, manifestement, avant tout sur des valeurs qu'ils tirent d'une autre source que d'une activité lucrative (ATFA 1950, p. 119; voir aussi RCC 1986, p. 541, consid. 3a). (…)" (RCC 1987 p. 447/448).

                                         Quindi, generalmente un assicurato va considerato senza attività lucrativa se si mantiene principalmente grazie alla sostanza di cui dispone o dai redditi della stessa in quanto i redditi da attività lucrativa sono di poco conto o inesistenti (in argomento, cfr. anche RCC 1986, p. 540 s).

                               2.6.   Nel caso in esame, da diversi anni __________ non consegue sufficienti redditi dall’attività di seggiolaio per potersi mantenere.

                                         Congiuntamente a sua moglie, egli possiede tuttavia della sostanza sia in Ticino che all’estero, vive dei redditi della stessa (come si legge nel rapporto 14 gennaio 2002 dell’inchiesta, “per poter vivere nel 1998 egli ha dovuto vendere una casa di sua proprietà”) e della rendita AVS del coniuge (cfr. atti fiscali doc. AI _). Conformemente al considerando precedente, il ricorrente deve essere considerato quale persona senza attività lucrativa. A tale conclusione è del resto giunta anche l’amministrazione (cfr. rapporto 16 ottobre 2001 in doc. AI _).

Di conseguenza l’invalidità di __________ va determinata secondo l’art. 5 LAI, ossia in funzione degli impedimenti ad adempiere le proprie mansioni consuete (art. 27 cpv. 1 OAI; cfr. consid. 2.3). Ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 OAI, per mansioni consuete s’intendendo il lavoro domestico, l’attività svolta nell’azienda del coniuge e l’educazione dei figli. Secondo la prassi amministrativa, sono incluse anche l’amministrazione di patrimoni e le attività benevole gratuite, ma non le attività di svago, del tempo libero (cfr. marg. 3091 delle Direttive concernente l’invalidità e la grande invalidità, edite dall’UFAS, cfr. anche Valterio,  op. cit., p. 67).

                                         Dall’inchiesta economica risulta che il ricorrente “non svolge nessun altra attività e non ha l’abitudine di collaborare nell’economia domestica” (sottolineature del redattore). Ora, contrariamente a quanto riportato nella decisione contestata, dagli atti non si può rilevare che l’assicurato svolge, a tutt’oggi, le stesse mansioni che faceva prima dell’insorgenza del danno alla salute (28 agosto 2000). Infatti, dalla stessa inchiesta non appare in modo chiaro e preciso quali sono le mansioni espletate dall’interessato. Del resto appare poco verosimile che, se da un lato l’assicurato da anni non esercita praticamente più un’attività lucrativa, dall’altro egli non svolga alcuna mansione abituale ai sensi dell’art. 27 OAI. Non è inoltre dato di sapere se dal punto di vista medico l’assicurato sia in grado o meno di svolgere le proprie mansioni abituali, ritenuto com’egli nel gravame abbia segnatamente sostenuto di essere soggetto a soventi perdite d’equilibrio. Infatti, l’unico rapporto medico agli atti è quello del 21 febbraio 2001 steso dal medico curante, allorquando il ricorrente era ancora ricoverato in ospedale, in cui il sanitario si esprime unicamente sulla capacità lavorativa (incapacità del 100%,

                                         cfr. doc. AI _).

In simili circostanze, dunque, questa Corte ritiene necessario che debba essere chiarito - tramite un'indagine approfondita – quali sono le, lo stato di salute del ricorrente sino al momento della decisione impugnata (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze mansioni ordinarie svolte dall’assicurato. L’amministrazione dovrà altresì approfondire, con l’ausilio di un accertamento medico ivi citate), per valutare in che misura, dopo l’insorgenza del danno alla salute, egli sia ancora in grado di svolgere le proprie mansioni consuete. Sulla base di queste risultanze, mediante l’emissione di una nuova decisione, l’UAI si pronuncerà in merito alle chieste prestazioni assicurative.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§                                                                            L'incarto è rinviato all'amministrazione perché renda un nuovo  provvedimento dopo l'esperimento degli accertamenti conformemente al considerando 2.6.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili parziali.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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