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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.07.2003 32.2002.57

22 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,746 parole·~19 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.57   BS/cd

Lugano 22 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 maggio 2002 di

__________, rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 10 aprile 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1      in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 10 aprile 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________, classe 1961, con effetto dal 1° dicembre 1999, al beneficio di una mezza rendita d'invalidità di fr. 360 al mese (fr. 405 dal 2001), di una rendita completiva per il coniuge di fr. 119 (fr. 122 dal 2001) e per il figlio di fr. 158 (fr. 162 dal 2001).

                                         La prestazione è stata calcolata in base ad un reddito annuo medio di fr. 46’968, una durata di contribuzione di 7 anni e 6 mesi e una scala di rendite 21.

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, per il tramite dell’avv. __________. Essa contesta la determinazione della rendita in quanto non è stato preso in considerazione il periodo di contribuzione assolto in __________. La ricorrente ha inoltre rilevato:

"  (…)

E' stato tralasciato l'anno 1999 dove vi è pure una contribuzione della signora __________ di fr. 2'100.--.

Oltre a ciò il periodo contributivo anteriore all'anno 1990 è stato completamente tralasciato.

Gli accrediti per compiti educativi sono limitati a 7 anni benchè il figlio __________ sia nato nel 1982. E' stato poi tralasciato il fatto che la signora __________ si è sposata con un cittadino svizzero il 26 luglio 1993.

Il marito con il suo contributo ha certamente coperto il minimo contributivo della moglie allorché era casalinga.

Il periodo contributivo della signora deve pertanto estendersi dal 1979 allorché in novembre è stata iscritta alla previdenza ___________ e termina per contributi propri nel 1999.

(…)

Le contribuzioni annue prese in considerazione per il calcolo delle rendite fanno completamente astrazione dei contributi versati dal 1979 sino all'entrata in Svizzera (1990).

Dopo di allora si sarebbe dovuto tener conto degli accrediti per compiti  educativi e dopo il matrimonio dell'assicurata dei contributi versati dal marito.

A seguito di una recente revisione bisognerà tener conto del contributo per il 1999 versato dalla signora __________." (cfr. doc. _)

                               1.3.   Con risposta di causa 18 giugno 2002 l’UAI ha trasmesso al TCA la presa di posizione della Cassa di compensazione __________ (Cassa), competente per la determinazione della prestazione contestata. Mediante tale atto la Cassa ha spiegato il calcolo effettuato, precisando comunque che:

"  (…)

Ciò che riguarda i periodi assicurativi realizzati in __________, dobbiamo prendere contatto con la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra che si occupa di trasmettere il formulario adeguato (compilato dall'assicurata) ed eventuali giustificativi alla Securità sociale _________ alfine di ricevere da parte loro un'attestazione ufficiale relativa alla carriera assicurativa della Signora __________ nel suo paese d'origine.

Il foglio allegato 4P ci è pervenuto il 10 aprile 2002 ed è stato trasmesso alla Cassa svizzera a Ginevra un giorno dopo.

Appena saremo in possesso dell'attestazione della Securità sociale ___________, potremo effettuare un nuovo calcolo della rendita d'invalidità con la presa in considerazione dei suoi periodi assicurativa realizzati in __________." (cfr. doc. _)

                                         Per questo motivo l’amministrazione ha chiesto la sospensione della causa, accordata dal TCA con ordinanza 21 giugno 2002 (VII).

                               1.4.   Il 22 agosto 2002 il legale della ricorrente ha trasmesso allo scrivente Tribunale una dichiarazione dell’Istituto della sicurezza sociale della __________ attestante i contributi versati in __________ (VIII).

Interpellato in merito, il 4 settembre 2002 l’UAI ha inviato uno scritto della Cassa in cui si chiede la proroga della sospensione della causa sino alla ricezione dell’attestazione ufficiale da parte delle sede principale dell’organismo della sicurezza sociale __________, così come prescritto dalla relativa convenzione tra Svizzera e __________ (X).

La causa è stata quindi sospesa dal TCA fino al 31 dicembre 2002 (XI) ed in seguito fino al 28 febbraio 2003 (XVIII).

                               1.5.   Una volta ricevuta la citata certificazione ufficiale, con decisione 26 marzo 2003 l’amministrazione ha rideterminato le prestazioni assicurative rispettivamente in fr. 731.— (mezza rendita AI), fr. 220 (rendita completiva per il coniuge) e fr. 293 (rendita per il figlio), con effetto dal 1° aprile 2003 (XXI). Con un’altra decisione, datata 9 aprile 2003, essa ha calcolato i nuovi importi delle rendite per il periodo 1° dicembre 1999 al 31 marzo 2003, compensando con le prestazioni anticipate da altri enti (XXVI/3).

                               1.6.   La ricorrente ha tuttavia sollevato diverse censure sulle modalità del nuovo calcolo ( XXII, XXVIII), a cui la Cassa ha fornito delle spiegazioni (XXV, XXX). Delle risultanze si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).              

                               2.2.   A norma dell'art. 3a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2).

                                         Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).

                                         Questa norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.

                                         Il TFA ha già avuto modo di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni espresse o seguendo per analogia una certa prassi (RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).

                                         Una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237, DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

                                         L'amministrazione non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

Nella fattispecie in esame, dopo la risposta di causa l’amministrazione ha emesso le decisioni 26 marzo e 9 aprile 2003. Pertanto le stesse sono da considerare come proposta di giudizio ai sensi della succitata giurisprudenza.

Nel merito

                               2.3.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale.

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS e 32 OAI).

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                           almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                           d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                               2.5.   Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                           (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

                                           all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29

                                           quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                               2.6.   Nel caso in esame la ricorrente contesta la determinazione della nuova rendita AI.

                                         Come visto in precedenza, le rendite sono calcolate in base al periodo di contribuzione (che determina in seguito la scala di rendita) e al reddito annuo medio.

                            2.6.1.   Periodo di contribuzione

                                         Come detto, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato.

Essendo l’assicurata nata nel 1961 il suo periodo di contribuzione sarebbe iniziato il 1° gennaio 1982 per terminare il 31 dicembre 1998 ( il diritto alla rendita AI è sorto il 1° dicembre 1999). Dagli atti (cfr. estratto conto individuali) risulta tuttavia che essa ha iniziato a contribuire all’AVS unicamente nel 2000, anno in cui ha cominciato ad esercitare un’attività lucrativa in Svizzera. Pertanto la ricorrente presenta delle lacune contributive.                                                                                  In concreto tuttavia è applicabile la Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera ed il __________ dell'11 settembre 1975, valida sino al 30 maggio 2002 (sostituita dagli accordi bilaterali Svizzera e UE in vigore dal 1° giugno 2002). Infatti la ricorrente, cittadina __________, ha versato dei contributi all'assicurazione ___________ e l’evento assicurativo è avvenuto prima del 1° giugno 2002. L'art. 12 cpv. 3 della citata Convenzione prevede che:

"  Per determinare la durata di contribuzione che serve come base di calcolo della rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, dovuta ad un cittadino svizzero o __________, i periodi d'assicurazione ed i periodi assimilati, compiuti giusta le disposizioni legali __________, sono considerati come periodi di contribuzione svizzeri, nella misura in cui non si sovrappongano a questi ultimi. Per stabilire il reddito annuo medio si tiene conto soltanto dei periodi di contribuzione svizzeri."

                                         In tal senso, la Cassa, dopo aver ricevuto, via Cassa svizzera di compensazione, il formulario ufficiale in cui la competente autorità ____________ ha attestato il periodo assicurativo in quel paese (doc. _), ha riconosciuto 73 mesi (dicembre 1979 – dicembre 1985) di contribuzione (non i 74 mesi erroneamente sommati dall’autorità estera). Come evinto dallo scritto 22 maggio 2003 della Cassa (XXX), per la determinazione della scala di rendite è stato preso in considerazione il periodo di contribuzione _____________ (6 anni e 1 mese) e quello svizzero (7 anni e 6 mesi), oltre al periodo in cui è sorto il diritto alla rendita (1999).

Infatti, secondo l’art. 52c OAVS, i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

                                         Lo stesso vale anche per l’AI (cfr. in merito Pratique VSI 2003 pag. 190 in cui si fa riferimento ad una sentenza del TFA che ha stabilito come i mesi di contribuzione nell’anno in cui è sorto il diritto alla rendita AI possano essere presi in considerazione per colmare le lacune di contribuzione). Inoltre va rilevato che la Cassa rettamente ha colmato le lacune contributive con i periodi assicurativi ___________ ufficialmente attestati realizzati prima del compimento dei 21 anni della ricorrente (dicembre 1979 - 1981). In conclusione, alla ricorrente è stato validamente riconosciuto un periodo di contribuzione di 14 anni e 7 mesi (nelle nuove decisioni è indicato unicamente il periodo di contribuzione svizzero), che corrisponde, sulla base delle tabelle dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), il cui uso è obbligatorio (30bis LAVS), alla scala di rendita 37.

                            2.6.2.   Reddito annuo medio (RAM)

                                         Come già detto (cfr. consid. 2.4. e 2.5.), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il periodo di contribuzione della persona assicurata.

                                         Nel caso di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa su cui l’assicurata ha versato i contributi all’AVS (i contributi ____________ servono unicamente per la determinazione del periodo di contribuzione e non per il RAM) giungendo così all'importo di fr. 160'370 (XXVII/4). Non sono tuttavia computabili i redditi dell’anno in cui è sorto il diritto alla rendita (1999), così come prescritto dal già citato art. 52c OAVS. Inoltre, l’amministrazione giustamente non ha proceduto ad alcuna ripartizione dei redditi coniugali in quanto il primo marito non era assicurato in Svizzera ed per il secondo non sussiste un motivo di cui all’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS (cfr. consid. 2,5).

                                         Orbene, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’UFAS secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.

                                         Nel caso che ci occupa, tuttavia, non vi è alcuna rivalutazione. Infatti, considerato che la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurata è avvenuta nel 1990, dalle citate tavole UFAS risulta un fattore di rivalutazione pari all’1,000.

Inoltre, dal foglio di calcolo (XXVI/4) si evince come la Cassa abbia rettamente aggiunto il cosiddetto supplemento di carriera previsto per gli assicurati che al momento dell’insorgenza dell’invalidità non avevano ancora compiuto 45 anni (art 36 cpv. 3 LAI). Nel caso concreto tale supplemento corrisponde al 10% poiché l’assicurata (nata il 20 10. 1961) allorquando è stata dichiarata l’invalidità (1.12.1999) aveva 38 anni (cfr. art. 33 OAI).

Il totale dei redditi di fr. 176'407 va poi diviso per i7e6 mesi anni di contribuzione svizzera per giungere ad un reddito annuo medio di fr. 23’213.--.

                                         L’assicurata ha contratto matrimonio in __________, sciolto nel 1993, ed ha avuto figlio nato nel 1982.

                                         Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.3).

                                         Gli accrediti educativi sono computati unicamente per il periodo di contribuzione e nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         Da rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS). In tal senso, il marginale 5327 delle Direttive sulle rendite, volume I, prevede che per i genitori sposati, l'accredito per compiti educativi relativo agli anni civili di matrimonio è diviso a metà anche quando solo un genitore o un coniuge ha diritto alla rendita. E' irrilevante se i figli per i quali si chiede l'accredito per compiti educativi relativo al periodo di unione coniugale sono figli propri o figliastri (cfr. DTF 126 V 429).                                                                                 

                                         In concreto, nel periodo 1990 - 1993 (anno d’entrata in Svizzera sino al secondo matrimonio, contratto in Ticino) la ricorrente è stata assicurata per 24 mesi (corrispondente a 2 accrediti interi). Dal 1994 (anno successivo al matrimonio) al 1998 (anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato) essa ha diritto a 5 mezzi accrediti. Complessivamente le sono stati computati 4,5 accrediti. Come rettamente riportato nella risposta di causa, nel 1999 un accredito per compiti educativi intero ammonta a fr. 36'180.--. Tenuto conto dei succitati accrediti, divisi per la durata di contribuzione, risulta un reddito medio di fr. 21'708.--

                                         Ne consegue che con un reddito annuo medio di fr. 45’828 (fr. 23'521 + fr. 21’708 +  = 45'828 arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le Tabelle UFAS) nel 1999 e a fr. 48’108 nel 2003 ed una scala di rendite 37 la mezza rendita AI ammonta rispettivamente a fr. 697 (dal 1.01.1999), fr. 714 (dal 1.01.2001) e fr. 731 (dal 1.01.2003), così come indicato nelle nuove decisioni. Le rendite per il coniuge e per il figlio ammontano invece al 30% e al 40% della rendita della ricorrente (cfr. art. 38 LAI). In tal senso la decisione impugnata va modificata ed il ricorso  accolto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione 10 aprile 2002 è annullata. § __________ ha diritto ad una mezza    rendita d’invalidità di fr. 697.— (stato 1999) dal 1° dicembre

                                           1999, più le relative rendite complementari per il coniuge ed il

                                           figlio.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà alla ricorrente fr. 1'000.— di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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