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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2002 32.2002.45

25 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,257 parole·~26 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00045   BS/cd

Lugano 25 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 aprile 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 22 marzo 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nata nel 1962, di professione venditrice a tempo parziale, è affetta da una malattia agli occhi (maculopatia familiare, cosiddetta malattia leventinese,

                                         cfr. doc. AI _).

                                         In data 25 aprile 2001 essa ha presentato una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con proposta di decisione 13 febbraio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha negato prestazioni assicurative. A motivazione del provvedimento preso l’amministrazione ha indicato quanto segue:

"  (…)

Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti risulta che il danno alla salute presentato dall'assicurata comporta un'invalidità globale del 27.5 %, tenuto conto sia dell'incapacità al lavoro dal profilo salariale che degli impedimenti riscontrati nell'ambito dell'esecuzione dei lavori casalinghi.

attività

per cento

incapacità

grado d'invalidità    

casalinga

83.00 %

23.00 %

          19.00 %  

attività salariale

17.00 %

50.00 %

            8.50 %  

grado d'invalidità

           27.50 %            ======

In siffatte condizioni non sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento di una rendita AI." (cfr. doc. AI _)

                                         Con osservazioni 7 marzo 2002 l'assicurata, per il tramite del __________, ha contestato la valutazione fatta dall’amministrazione, postulando l’erogazione di un quarto di rendita (doc. AI _).

Con scritto 15 marzo 2002 l’amministrazione ha spiegato la propria proposta di decisione (doc. AI _) e mediante provvedimento formale del 22 marzo 2002 ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni (doc. AI _).                                        

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta __________, sempre rappresentata dal __________. Postulando il riconoscimento di un quarto di rendita, rispettivamente una mezza rendita in caso di rigore, l’insorgente ha in particolare rilevato:

"  (…)

2.      La ricorrente contesta questa valutazione e fa valere di essere notevolmente inabile in sia come casalinga che come commessa di negozio. A sostegno di questa sua posizione rin­via alla documentazione medica e all'inchiesta sull'economia domestica già agli atti dell'in­timata.

Da questa emerge che il grado d'invalidità è stato giustamente determinato secondo il meto­do misto, avendo la signora __________ svolto attività lavorativa come commessa di negozio per alcune ore durante i mesi estivi e confermato che avrebbe continuato a svolgere l'attività lavorativa nella misura precedente all'insorgenza del danno invalidante (ca. 24 ore settima­nali per la durata di due mesi all'anno).

Per quanto è di questa attività, la ricorrente stima che non sia stata correttamente valutata l'incapacità come venditrice, dato che in considerazione del fatto che la signora __________ non riesce più a individuare dettagli, leggere i prezzi, riconoscere colori, ecc., non è immagina­bile come essa possa assolutamente svolgere non solo quest'attività, ma proficuamente anche qualsiasi altra attività lavorativa. Per questo motivo, il grado d'invalidità come venditrice è del 100 % e quello parziale d'invalidità del 17 %.

Per quanto è delle mansioni di casalinga, si notano poi delle lacune, essenzialmente alla voce "cucina"; non è in effetti comprensibile come con tutte le eccezioni indicate dall'assicurata circa le mansioni espletabili si possa ragionevolmente ritenere che essa si occupi della prepa­razione dei pasti quando non riesce a distinguere dettagli, versare, ecc. La limitazione in questa voce, pur tenendo conto della partecipazione dei membri della famiglia, dovrebbe es­sere aumentata al 50-60 % e conseguentemente il grado d'invalidità parziale al 29, rispetti­vamente 32 %.

Con un grado complessivo del 46, risp. 49 %, all'assicurata spetta un quarto di rendita, even­tualmente la mezza-rendita di rigore."

(cfr. doc. _)

                               1.3.   Mediante risposta 23 maggio 2002 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame, poiché:

"  (…)

Per quanto attiene alla valutazione medica, lo scrivente Ufficio si é basato sul parere espresso dall'oftalmologo curante, dottor __________. Questi ha ritenuto che la diminuzione dell'acuità visiva non pregiudica l'attività lavorativa in misura superiore al 50%.

Nessun indizio agli atti permette di porre in discussione il giudizio formulato.

Anche la valutazione effettuata dall'assistente sociale merita conferma.

Al proposito non va infatti dimenticato -fatto questo riconosciuto anche dal Tribunale federale- che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste (RCC 1984, p. 143).

In concreto, alla voce "alimentazione" l'assistente sociale ha compiutamente descritto le difficoltà che l'assicurata incontra soprattutto nell'espletamento di compiti che richiedono una particolare acuità visiva, come per esempio il controllo degli aloni sui bicchieri, o dei residui di terra sulle verdure. Viene però specificato che i pasti continuano ad essere preparati dalla diretta interessata, la quale per altro è ancora in grado di assicurare le mansioni di riordino. In considerazione del fatto che le limitazioni sono quindi contenute,

un grado di impedimento pari al 20% appare del tutto giustificato."

(cfr. doc. _)

                               1.4.   In data 21 giugno 2002 e 28 agosto 2002 il TCA si è rivolto all’oculista curante dell’assicurata, dr. __________, per ottenere delle informazioni in merito alla valutazione della capacità lavorativa (doc. _). Le parti in causa hanno presentato le loro prese di posizione in merito a tali accertamenti (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se __________ ha diritto ad una rendita d’invalidità.

L’assicurata contesta il grado d’incapacità lavorativa accertato dall’amministrazione, sostenendo che le limitazioni del campo visivo le precluderebbero in maniera completa lo svolgimento di qualsiasi attività. Essa contesta altresì la determinazione del grado d’invalidità quale casalinga accertato dall’inchiesta economica, in particolare la valutazione degli impedimenti di cui al punto no. 5.2 ( “Alimentazione”).

L’UAI sostiene invece la bontà della decisione, rilevando in particolare come il grado di capacità lucrativa sia stato desunto dai certificati del medico curante. Essa sottolinea inoltre l’affidabilità dell’inchiesta economica.

                               2.3.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a  infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.4.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, p. 182 consid. 3; RCC 1990, p. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).    

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, p. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".

                                         Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op.cit, p. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:

"  L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.

Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio, op. cit. p. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui

"  Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.

Quando si possa presumere che l’assicurato, senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata esclusivamente secondo  i principi validi  per le persone esercitanti attività lucrativa.”

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 146.

                               2.7.   Nella presente fattispecie, alfine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6), ripartendo in 83% la parte del tempo dedicata alle mansioni domestiche e in 17% quella dedicata all’attività salariata (venditrice). Sulla base dei certificati del dr. __________, oculista curante dell’insorgente, l'amministrazione ha tenuto conto di un'incapacità lavorativa del 50% (doc. AI _). Fondandosi sull'indagine economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, l’UAI ha attestato una incapacità al 23% quale casalinga (doc. AI _).

                                         La ricorrente contesta dunque il grado d’incapacità lavorativa quale venditrice e il grado d’impedimento nelle mansioni consuete casalinghe. Nessuna obbiezione è stata sollevata per conto in merito alla chiave di ripartizione tra attività lucrativa e casalinga.

                               2.8.   L’assicurata ritiene di essere inabile al 100% nella sua professione di venditrice poiché non riesce più ad individuare dettagli, leggere i prezzi, riconoscere colori ecc. L’UAI rileva invece che l’incapacità lavorativa del 50% è stata evinta dai certificati del medico curante.

Nel rapporto 3 maggio 2001 il dr. __________, posta la diagnosi di maculopatia familiare, ha indicato un’incapacità lavorativa al 50% da metà 1999 nell’attività di casalinga, ponendo una prognosi sfavorevole (doc. AI _).

                                         Con lettera 15 ottobre 2001, facendo riferimento al citato rapporto, il curante ha scritto che “ritengo giustificata un’inabilità lavorativa al 50% a partire dal mese di giugno 1999” (doc. AI _).

Alla domanda posta dal TCA in merito alle limitazioni che l’assicurata deve far fronte nell’espletamento di un’attività di venditrice in un piccolo negozio di alimentari, in data 29 agosto 2002 il dr. __________ ha dato la seguente risposta: 

"  Come già espresso nel rapporto del 12.08.2002, i danni retinici causati dalla maculopatia hanno compromesso in modo grave la visione centrale della paziente. Per questo motivo diverse mansioni che si svolgono in un negozio di alimentari, quali usare un’affettatrice elettrica o un coltello, possono rilevarsi molto pericolose per la signora __________. Inoltre la paziente necessita di tempi più lunghi per leggere i prezzi, usare il registratore di cassa o semplicemente muoversi all’interno del negozio.”

                                         ed ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% (cfr. doc. _).

                               2.9.   Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'inva­lidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

                                         La documentazione medica costituisce un impor­tante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 p. 35 consid. 1).

                                         Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, p. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la prepa­razione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capa­cità di guadagno. Questo giudizio spetta all'ammini­strazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formu­lato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, p. 432).

                                         I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).

                                         Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente benefi­ciare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte dell’Ufficio AI.

                                         L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, op.cit, p. 228).

                                         La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.

                                         Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).

                                         Quindi, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, p. 126).

                                         Nel caso in esame, ci si potrebbe chiedere se l’assicurata, viste le limitazioni elencate dal dr. __________, possa ragionevolmente esercitare la sua professione o altre attività adeguate nella misura del 50%. Tale compito spetta al consulente professionale, il quale, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, deve stabilire le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Tale quesito può tuttavia rimanere aperto. Infatti, come si vedrà nel consid. 2.12., anche volendo ammettere un’incapacità al lavoro del 100% quale salariata e quindi un grado parziale d’invalidità del 17%, la ricorrente non avrebbe comunque diritto ad una rendita AI.

                             2.10.   Per quel che concerne l'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia domestica), come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana. Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano  essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

         2

         5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

       10

       50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

         5

       20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

         5

       10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

         5

       20

6.   Accudire i figli o altri familiari

         0

       30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

         0

       50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique

VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. pubblicata in VSI 1997 p. 298 e seg. il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., 32.98.119, il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                             2.11.   Come detto, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Il relativo rapporto è stato allestito il 22 novembre 2001 (doc. AI _). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 23%. Dal momento che l’assicurata dedica l’83% del tempo complessivo all’attività di casalinga, il relativo grado d’invalidità è del 19 %.

                                         La ricorrente contesta tale valutazione, in particolare la determinazione dell’impedimento di cui al punto no. 5.2, alla voce “ Alimentazione”. A riguardo, nel rapporto dell’assistente sociale si legge:

"  (…)

5.2  Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

40

percentuale degli impedimenti

20

percentuale di invalidità

8

E' la figlia che scodella il cibo nei piatti poiché l'assicurata non si sente capace di farlo con altrettanta sicurezza. Allo stesso modo lascia che siano i familiari a pulire le verdure (l'insalata, ma anche i funghi) nel timore appunto di lasciare residui di terra. Non riesce a versare liquidi nei piccoli bicchieri: il rischio è di versarne troppo. Nel complesso, però, continua ad attendere alla preparazione dei pasti.

Per l'igiene si serve di un prodotto in spray capace di una pulizia a fondo; non è però in grado di vedere le ragnatele e gli aloni su vetri e bicchieri, né le macchie di piccole dimensioni, per terra o sulle superfici dei mobili; ha lo stesso problema con le macchie sugli indumenti.

Fra le cose "per abitudine"; ha ricevuto in regalo la bilancia digitale, che le permette di riconoscere il peso degli ingredienti a differenza di quella usata comunemente.

Non rileva problemi particolari nella pulizia a fondo della cucina.

L'assicurata incontra alcune difficoltà, e le descrive; ciò nonostante rimane attiva nella preparazione dei pasti e nel riordino, anche in quello "di fino". Questo significa una percentuale d'incapacità del

20 %."(cfr. doc. AI _)

                                         Occorre innanzitutto rilevare che in merito all’affidabilità dell’inchiesta economica per le persone occupate in economia domestica, il TFA ha stabilito che non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, consid. 5).

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit. p. 211; cfr. RCC 1989 p. 131 consid. 5b ec; cfr. RCC 1984 p. 144 consid. 5).

                                         Nelle sentenze non pubblicate 2 febbraio 1999 in re M.J.V. e 17 luglio 1990 in re W. il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici.

                             2.12.   Nel caso in esame, in data 21 giugno 2002 il TCA ha interpellato il medico curante, chiedendo in particolare di prendere posizione in merito alle discrepanze tra la sua valutazione e quella dell’assistente sociale per quel che concerne la capacità lavorativa dell’assicurata quale casalinga. A tale scopo lo scrivente Tribunale gli ha trasmesso copia dell’inchiesta economica (doc. _). Con scritto 12 agosto 2002 il dr. __________ ha spiegato la sua valutazione come segue:

"  (…)

Premetto anzitutto che la paziente soffre di maculopatia familiare (Malattia Leventinese).

La mia valutazione si basa sul fatto che sia la funzione visiva, sia il campo visivo, sia il senso luminoso del soggetto sono alterati.

Questi deficit, secondo le tavole di Dufour-Quendet, comportano una perdita del 20 % nel primo occhio e del 30 % abbondante nel secondo occhio.

Va comunque segnalato che la mia interpretazione dell'inabilità non è così dettagliata quanto quella eseguita dall'assistente sociale.

Si basa però sulla considerazione che i danni retinici che compromettono la vista della Signora __________ si ripercuotono sulla visione centrale e non su quella periferica.

Per questo motivo diverse manovre normalmente giudicate non pericolose, quali la preparazione dei cibi ad esempio, nel caso della Signora __________ vanno a mio parere considerate rischiose per l'incolumità della paziente." (cfr. doc. _)

Ritenuto come il sanitario non si sia espresso sull’esigibilità di ogni singola mansione casalinga, il TCA si è nuovamente rivolto al dr. __________ per delle precisazioni, ricevute il 29 agosto 2002 (sottolineatura del redattore):

"  mi riferisco alla lettera del 28.08.2002 riguardante la paziente

summenzionata e rispondo qui di seguito alle vostre domande.

         1.    Come valuta, dal punto di vista medico - teorico, l'esigibilità di ogni singola attività elencata nell'inchiesta domiciliare per casalinghe (cfr. punti no. 5.1 - 5.7), trasmessa con lo scritto del 22/24 giugno 2002?

Le valutazioni approfondite e dettagliate effettuate dall'assistente sociale presso il domicilio della paziente mi trovano relativamente consenziente. Per quanto attiene alla esigibilità del punto 5.2 ritengo che siano stati descritte molto bene le importanti difficoltà che la paziente incontra in attività che richiedono una visione stereoscopica ma che non vengono corrisposti con una percentuale di invalidità sufficiente (versare cibo nei piatti, tagliare e pulire le verdure, versare i liquidi nei bicchieri). Questo vale per il punto 5.4 e 5.5. Per questi punti assegnerei una percentuale d'invalidità di, rispettivamente 20, 5,10.

2.    Quale è il grado complessivo di incapacità che l'assicurata presenta quale casalinga?

In qualità di casalinga giustifico un'inabilità lavorativa del 36 %."

(cfr. doc. _)

Orbene, come rettamente rilevato dall’amministrazione, il dr. __________ non apporta validi elementi idonei ad inficiare i risultati dell’inchiesta economica in questione. In particolare, per quel che concerne la controversa valutazione degli impedimenti di cui al punto 5.2 dell’inchiesta, il medico curante, ritenendo come ben descritte le limitazioni dell’assicurata, non ha motivato perché non ritiene che l’assistente sociale non abbia “corrisposto una percentuale d’invalidità sufficiente”. Lo stesso vale anche per i punti 5.4 e 5.5. Il dr. __________ non ha nemmeno specificato il motivo per cui ritiene che “per questi punti assegnerei una percentuale d’invalidità di rispettivamente 20,5,10.”, come pure la percentuale d’invalidità complessiva del 36%. In questo contesto va fatto riferimento alle precise e puntuali osservazioni 11 settembre 2002 dell’incaricata dell’inchiesta, la quale ha evidenziato come il medico non sia entrato nel dettaglio delle attività casalinghe esigibili, precisando inoltre che:

"  Per quel che concerne infatti il punto 5.2 cita come non esigibili “versare cibo nei piatti, tagliare e pulire le verdure, versare liquidi nei bicchieri “; attività che fanno parte della preparazione di un pasto ma sicuramente non nella percentuale del 50%. Per quel che concerne poi gli altri punti (spesa e bucato) non motiva in alcun modo la propria valutazione. Nel complesso, quanto riferito dal dr. ___________ non apporta elementi di novità rispetto alla situazione descritta nell’inchiesta e nondimeno alla valutazione: di queste considerazioni si è già tenuto conto nella valutazione proposta stabilendo un’incapacità del 23%. (Cfr. doc. _)

Nondimeno va rilevato come il medico curante stesso abbia sostanzialmente ritenuto valide le valutazioni dell’assistente sociale (“Le valutazioni approfondite e dettagliate effettuate dell’assistente sociale presso il domicilio della paziente mi trovano relativamente consenziente”, doc. _).

In merito al metodo di esecuzione dell’inchiesta economica, con osservazioni 21 agosto 2002 l’incaricata ha inoltre evidenziato:

"  Come si osserva dalla lettura del rapporto d’inchiesta, è stata fatta una suddivisione tra quanto dichiarato dall’assicurata e le motivazioni (in corsivo) alla base della valutazione. Parimenti, le informazioni riferite dalla signora in occasione del nostro incontro non sono frutto di rielaborazione o di interpretazioni da parte mia; ed è in base a questi contenuti che si è proceduto ad una valutazione d’incapacità espressa percentualmente”. (Cfr. doc. _).

In conclusione, visto quanto sopra, alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga. Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economia in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto pure la presa in considerazione, negli assicurati coniugati, della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale sancito dal diritto matrimoniale in vigore (cfr. art. 159 cpv. 2e3e art. 163 CCS; Pratique VSI 1996, p. 208; 117 V 197, cfr. perizia p. 5, 6). Il grado globale d’impedimento del 23% accertato nell’inchiesta domiciliare va pertanto confermato. Ritenuta la ripartizione dell’ 83% in attività domestiche, il grado d’invalidità risulta dunque essere del 19%.

Infine, come già accennato al consid. 2.9., pur volendo considerare l’assicurata totalmente inabile nella sua attività salariale, essa non raggiungerebbe il grado minimo d’invalidità (40%) conferente il diritto ad una rendita. Infatti, tenuto conto dell’invalidità (17%) in attività salariale che va sommata all’invalidità del 19% quale casalinga, l’incapacità al guadagno complessiva ammonterebbe a 36%, percentuale che non può essere arrotondata al minimo pensionabile (cfr. DTF 127 V 129).

                                         In queste circostanze, dunque, la decisione contestata che respinge la domanda di prestazioni deve essere confermata.                                                                                        

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.45 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2002 32.2002.45 — Swissrulings