Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.07.2002 32.2002.43

31 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,301 parole·~17 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00043   BS/cd

Lugano 31 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 aprile 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 13 marzo 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1946, impiegata amministrativa, è portatrice di affezioni reumatiche e psichiche (cfr. rapporto 1° febbraio 2001 del dr. __________, medico curante, doc. AI _).

Il 19 gennaio 2001 essa ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                               1.2.   Dopo aver esperito accertamenti economici e medici, tra cui una perizia specialistica, con progetto di decisione 5 dicembre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurata delle prestazioni assicurative. In particolare l’amministrazione ha rilevato:

"  (…)

Dalla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto ed in particolare dalla perizia medica della Dr.ssa __________ risulta che vi è un'inabilità lavorativa totale dal febbraio 2000. Trascorso l'anno d'attesa (dettato dall'art. 29 cpv. 1 lett.b LAI) viene erogata una rendita intera grado 100 % - dal 01.02.2001. Costatato il miglioramento dello stato di salute a decorrere dal luglio 2001, viene versata una mezza rendita - grado 50 % - a decorrere dal 01. 10.2001

(art. 88a OAI)." (cfr. doc. AI _)

                                         Il 10 dicembre 2001 l’assicurata ha contestato la presa di posizione dell’amministrazione, negando un miglioramento del suo stato di salute.

Con due decisioni 12 aprile 2002 l’UAI ha confermato l’erogazione di una rendita intera dal 1° febbraio 2001 e una mezza rendita dal 1° ottobre 2001.

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, postulando il riconoscimento di una rendita intera anche dal 1° ottobre 2001. In particolare essa ha sostenuto:

"  (…)

Da ormai quasi due anni sono in malattia per disturbi nervosi e depressivi e in cura dal Dr. __________ ( psichiatra) di __________, purtroppo senza grandi risultati di miglioramento.

Dalla perizia medica effettuata il 18.07.a.c. dalla D.ssa __________, durata mezz'ora, non riesco a capire come abbia trovato un miglioramento del mio stato di salute, non conoscendomi affatto, considerando che la stessa mi propose di cambiare medico sapendo le mie difficoltà negli spostamenti con la macchina, dovute a frequenti vertigini , che mi obbligavano più delle volte a farmi accompagnare e, mi consigliò o la D.ssa __________ o la D.ssa __________.

Consiglio che ho approvato e parlandone con il Dr. __________, che nel frattempo costatò un peggioramento anziché miglioramento come diagnostica la D.ssa __________, accettò la mia decisione.

Sono tuttora in cura della D.ssa __________, considerando che ha lo studio ad __________ posso benissimo andare da sola.

Purtroppo nel frattempo, oltre che i disturbi psichici si sono verificati dei disturbi fisici dovuti a frequenti mal di testa. Disturbi che il mio medico di famiglia Dr. __________ non ha saputo diagnosticare e per questo motivo mi mandò dallo specialista Dr. __________ dove mi sottopose a radiografie ed in seguito ad una tac, il quale dopo aver esaminato gli esami effettuati non ha saputo darmi una cura, per questo motivo ha deciso di mandarmi alla clinica di neurologia __________ di __________, fissandomi un appuntamento per mercoledì 17.04. alle ore 16.00." (cfr. doc. _)      

                               1.4.   Mediante risposta 30 aprile 2002 l’UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando in particolare:

"  (…)

In casu la perizia effettuata dalla dottoressa __________ risulta completa, chiara e dettagliata. Lo scrivente Ufficio poteva quindi a buon diritto fondare il proprio giudizio sui risultati di tale indagine medica.

Si ricorda inoltre che, in presenza di due divergenti pareri medici, l'uno del curante, l'altro del perito, l'amministrazione salvo casi eccezionali si basa su quello fornito da quest'ultimo. II perito infatti, oltre ad essere normalmente uno specialista del ramo considerato, presenta un maggior grado di indipendenza rispetto al medico di fiducia. Anche il giudice chiamato ad esprimersi in merito, deve tener conto del fatto che secondo la generale esperienza della vita, il medico di fiducia attesta nel dubbio a favore del proprio paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).

Per quel che concerne infine gli asseriti problemi fisici, si rileva quanto segue.

In ambito di assicurazione invalidità, come noto, vige il principio inquisitorio, in base al quale all'amministrazione spetta il compito di delucidare d'ufficio i fatti rilevanti ai fini del giudizio.

Tale principio è però controbilanciato dall'obbligo dell'assicurato di fornire tutte quelle informazioni che possono rivelarsi utili, corredandole dei necessari giustificativi.

In casu, allorquando nella richiesta di prestazioni assicurative si trattava di specificare il genere di danno alla salute, l'assicurata ha segnalato unicamente la presenza di depressione.

I curanti hanno parimenti ricondotto a problematiche di natura psichica l'attuale inabilità lavorativa dell'assicurata.

Infine, nelle proprie osservazioni ai progetto di decisione (cfr. doc. n. _ inc. AI), l'interessata non ha minimamente accennato all'esistenza di disturbi fisici, né ha prodotto rapporti medici atti eventualmente a porre in discussione le conclusioni alle quali è giunta l'amministrazione." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Il 21 maggio 2002 la ricorrente ha trasmesso della documentazione medica relativa alla visita medica presso la __________ Klinik avvenuta il 17 aprile 2002 (doc. ).

Invitata dal TCA a prendere posizione in merito ai nuovi atti, con lettera 3 giugno 2002 l’amministrazione non li ritiene idonei a giustificare una diversa valutazione del caso, allegando il parere del proprio medico, dr.___________. (doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è accertare se __________ ha eventulamente diritto ad una rendita intera d'invalidità anche dopo il 1° ottobre 2001.

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità 

                                            congenita, malattia o infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.3.   Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.

                                         Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).                   

                               2.4.   Nel caso in esame, __________ soffre di un’importante sindrome depressiva, una sindrome lombo-vetebrale cronica e una spondiloartrosi (cfr. rapporto 1° febbraio 2001 del dr. __________, doc. _).

L’UAI ha disposto un accertamento psichiatrico dell’assicurata a cura della d.ssa __________. Nel suo rapporto 20 novembre 2001 la specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo aver proceduto a due visite e ad un test psichiatrico, ha diagnosticato una reazione depressiva prolungata in sindrome da disadattamento e un disturbo di personalità immaturo-istrionico (cfr. perizia pag. 5, doc. AI _), precisando che:

"  4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro

      - esistenti da quando?

Dal 14 di febbraio 2000, quando l'assicurata lascia in maniera impulsiva e repentina il posto di lavoro, esiste un'incapacità lavorativa al 100 % per una sindrome da disadattamento legata ad un insieme di eventi prodottosi negli ultimi anni sul posto di lavoro. Disturbo di personalità sottogiacente è il fattore predisponente che contribuisce all'esplosione della sindrome depressiva. Ambedue le diagnosi contribuiscono alla ripercussione sulla capacità di lavoro dal mese di febbraio 2000." (cfr. doc. AI _)

  Quale valutazione conclusiva e quale prognosi, il perito ha rimarcato quanto segue:

"  5. Valutazione e prognosi

Attualmente, dopo un anno e mezzo di assenza del lavoro e cure mediche, assistiamo ad un miglioramento progressivo della sintomatologia depressiva che ora si può definire di entità medio-lieve. Persiste una certa insicurezza, regressione, ritiro degli investimenti della realtà professionale, sentimento di fallimento interiore e di paura ad affrontare nuovamente la realtà professionale che le appare ostile e minacciosa. Tuttavia il miglioramento progressivo del quadro clinico esiste e, a mio avviso, compromette attualmente la capacità lavorativa di questa assicurata in misura non superiore del 50 % e questo dalla visita medica effettuata da me dal mese di luglio 2001. Il lavoro d'ufficio al 50 %, a mezza giornata, risulta ancora effettuabile. E' chiaro che l'anno scorso la paziente ha attraversato un'importante crollo psico-fisico, a causa della complicata situazione venutasi a creare sul posto di lavoro, tutto questo risulta come minaccioso e fonte di insicurezza e di devalorizzazione anche a causa dei diversi e cumulati fallimenti nella vita privata. Questi vengono a complicare l'evoluzione della situazione ed evocano una certa immaturità ed impulsività nelle decisioni ripetendo la situazione traumatica e fallimentare per ben tre volte con tre matrimoni e tre divorzi. Significano pure una certa immaturità psico-affettiva ed incapacità di vivere da sola, ancora oggi presenti in maniera importante. Antecedenti psichiatrici e ricorrere alle cure medico-psichiatriche nel corso della vita e contribuiscono pure alla prognosi sfavorevole del caso, nel senso evolutivo, ossia credo che l'assicurata non possa più recuperare la capacità lavorativa al 100 % vista l'età e il cumularsi dei traumi nel corso della vita.

In conclusione: prognosi per quanto alla ripresa della capacità lavorativa totale infausta. Ritengo l'assicurata abile al lavoro nella misura del 50 % a partire dalla visita del mese di Luglio di quest'anno. L'incapacità lavorativa al 100 % ha perdurato dal mese di Febbraio 2000 al Luglio 2001." (sottolineature del redattore, cfr. doc. AI _)

La d.ssa __________ ha quindi concluso per una capacità lavorativa del 50% dell’assicurata in attività d’impiegata, escludendo qualsiasi piano di riabilitazione.

La ricorrente contesta la valutazione peritale, rilevando come suo psichiatra curante, dr. __________ non abbia riscontrato alcun miglioramento.

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, secondo il TCA, alla perizia 20 novembre 2001 della d.ssa __________ non può che essere attribuita forza probatoria piena. La specialista ha infatti proceduto ad una completa ed approfondita valutazione dello stato di salute dell’assicurata considerando la totalità dei disturbi riscontrati. Inoltre essa ha espresso un motivato e logico giudizio sull’incidenza del danno alla salute sulla capacità lavorativa dell’assicurata, evidenziando al momento della visita un’abilità al 50% nella professione esercitata precedentemente, senza possibilità di miglioramento.

L’insorgente rileva come il suo psichiatra curante (dr. __________) l’abbia ritenuta inabile al 100% e pertanto contesta il miglioramento riscontrato dalla d.ssa __________ che l’avrebbe visitata solo per mezz’ora. A prescindere che il solo fattore temporale non costituisce di per sé un indizio sulla validità o meno di un referto, dalla lettura del summenzionato rapporto risulta comunque che l’assicurata è stata esaminata in due occasioni ( il 18 luglio e il 12 settembre 2001) ed è stata sottoposta ad un test psichiatrico. Orbene, la d.ssa __________ ha individuato nella particolare situazione venutasi a creare in ambito lavorativo una concausa importante che ha inciso sulla psiche dell’assicurata (… “è chiaro che l’anno scorso la paziente ha attraversato un’importante crollo psico-fisico, a causa della complicata situazione venutasi a creare sul posto di lavoro…..”, pag. 5). È quindi credibile che,  venuta meno tale causa, la ricorrente ne abbia beneficiato dal punto di vista psichico (“Attualmente, dopo un anno e mezzo di assenza del lavoro e cure mediche, assistiamo ad un miglioramento progressivo della sintomatologia depressiva che ora si può definire di entità medio-lieve”, perizia pag. 5, doc. AI _). Del resto il rapporto 21 febbraio 2001 del medico curante, in cui ha attestato una piena incapacità lavorativa dal 14 febbraio 2000, presenta un valore probatorio limitato (cfr. consid. 2.5).

                               2.7.   Per quel che concerne la componente somatica, pendente causa l’assicurata ha prodotto la documentazione medica relativa al visita presso la __________ Klink che ha avuto luogo il 17 aprile 2002. Dal referto riguardante l’accertamento elettrofisiologico risulta in particolare che l’assicurata presenta una sindrome da tunnel carpale bilaterale ( “ Der Befund ist vereinbar mit einer Kompressionsaneuropathie des Nervens am Handgelenk im Rahmen eines Karpaltunnelsyndroms beidseitigs, rechts ausgeprägter als links”, doc. _). Tale sindrome, come rileva il dr. __________ dell’AI ( cfr. nota 27 maggio 2002, doc. _), è stata riscontrata unicamente dal dr. __________ nel suo rapporto 26 febbraio 2001 (“ minimi segni per sindrome del tunnel carpale destro”, cfr. doc. AI _). Rettamente il dr. __________ ha rimarcato come rispetto alla certificazione del dr. __________ lo status della sindrome carpale sia peggiorato, poiché il prof. __________ della __________ Klinik ha in particolare suggerito un intervento di decompressione ( “ In Bezug auf der Karpaltunnelsyndrom (siehe beiligender Bericht von Frau Dr. __________, empfehlen wir eine Dekompression rechts und eine Schiene links” ; cfr. rapporto prof. __________ 17 aprile 2002 in doc. _).

Ora, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata resa – in casu il 13 marzo 2002 - , quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa ( DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Tuttavia, tra il certificato del dr. __________ e la decisione contestata è decorso oltre un anno, per cui non è da escludere che nel frattempo sia intervenuto il peggioramento accertato dalla Clinica __________, ritenuto inoltre che l’intervallo temporale tra la resa del provvedimento contestato e la visita a __________ è di poco più di un mese. Inoltre, come rilevato dal medico dell’AI, dr. __________ (cfr. presa di posizione 27 maggio 2002, doc. _), nel rapporto del dr. __________ non emergono particolari fattori invalidanti dal profilo reumatologico (cfr. doc. AI _), ma tuttavia tale rapporto reca la data 31 marzo 1999 e quindi non è idoneo per escludere un peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata. In queste circostanze è opportuno che gli atti vengano retrocessi all’amministrazione affinché accerti in che misura gli impedimenti di natura fisica siano determinanti ai fini della rendita, tenuto comunque conto anche dell’esito della perizia psichiatrica di cui al considerando precedente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione 13 marzo 2002 limitatamente al riconoscimento della mezza rendita dal 1° ottobre 2001 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’UAI affinché esperisca gli accertamenti indicati al considerando 2.7 e in base alle nuove risultanze renda una nuova decisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.43 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.07.2002 32.2002.43 — Swissrulings