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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.06.2002 32.2002.2

19 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,614 parole·~18 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00002   RG/cd

Lugano 19 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 11 dicembre 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1963, stalliere, dal 1. luglio 1993 benefica di un quarto di rendita per un grado d'invalidità del 40% (doc. AI _).

                               1.2.   In esito alla procedura di revisione avviata nell'ottobre 2000, per decisione 7 gennaio 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha soppresso la rendita motivando:

"  (…)

Le condizioni del diritto alla rendita sono state riesaminate.

Giusta l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata corne segue, secondo il grado d'invalidità.

Grado d'invalidità

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera

40 per cento almeno

un quarto

50 per cento almeno

Una mezza

66 2/3 per cento almeno

rendita intera

Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.

Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.

Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.

La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.

Se la capacità di lavoro o di guadagno di un assicurato migliora, le prestazioni saranno adattate, diminuite o soppresse in funzione di questo miglioramento. Giusta l'art. 88a dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI), la modifica interverrà dal momento in cui ci si può aspettare che il miglioramento osservato si mantenga durante un periodo abbastanza lungo. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, presumendo che continuerà a durare. La diminuzione o la soppressione della rendita avrà effetto il primo giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione.

Dalla documentazione economica acquisita all'incarto risulta che oggi, senza danno alla salute, se avesse continuato l'attività esercitata presso il Signor __________ potrebbe conseguire un reddito mensile variante fra i Fr. 3'500.- e Fr. 4'000.-. Considerato che lavorando presso la __________ raggiunge un reddito mensile pari a Fr. 4'275.- non vi è più una perdita di guadagno che giustifica l'attribuzione della rendita.

Conseguentemente, la rendita è soppressa.

In merito alla lettera dell'Avv. __________, datata 07.12.2001, precisiamo che l'indicazione del reddito ipotetico da sano presso il precedente datore di lavoro l'abbiamo ottenuta rivolgendoci direttamente a quest'ultimo.

La soppressione della rendita sarà effettiva al più presto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della presente decisione (art.88 bis, cpv. 2 a, OAI).

Un ricorso contro questa decisione non avrà effetto sospensivo, conformemente agli art. 97, 2. cpv. LAVS e 81 LAI." (Doc. _)

                               1.5.   Contro la decisione amministrativa l'assicurato, tramite l'avv. __________, è tempestivamente insorto dinanzi al TCA postulandone l'annullamento e la conseguente conferma del diritto alla rendita AI. Con il gravame viene fatto valere:

"  (…)

      Con la decisione impugnata, la rendita è stata soppressa con l'argomentazione che non vi sarebbe più danno economico.

      In sostanza, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità ha ritenuto che l'attuale reddito mensile di fr. 4'275.-- sia superiore al reddito che l'assicurato avrebbe percepito continuando a lavorare presso il precedente datore di lavoro.

      La decisione è motivata nel senso che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità si sarebbe rivolto direttamente al precedente datore di lavoro per ottenere chiarimenti circa il reddito ipotetico.

3.   La decisone è arbitraria.

      L'Ufficio dell'assicurazione invalidità avrebbe dovuto accertare in modo computo e corretto il reddito ipotetico, non potendosi certamente limitare a richiedere (telefonicamente?) al precedente datore di lavoro, quale stipendio avrebbe corrisposto.

      Un esame corretto della fattispecie, avrebbe richiesto la valuta­zione degli stipendi usuali nel settore agricolo per poter operare un confronto corretto.

      Non esitiamo ad affermare che da siffatto confronto risulterebbe evidente la perdita economica da parte del signor __________.

      Non essendo intervenuto alcun cambiamento dal profilo medico ed essendoci un'effettiva perdita economica, la precedente rendita dovrà pertanto essere confermata." (Doc. _)

                               1.6.   Con risposta 7 febbraio 2002 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame e prodotto i dati salariali stabiliti dall'Ufficio cantonale di conciliazione per il personale dell'agricoltura. A sostegno della propria domanda di giudizio l'amministrazione ha osservato:

"  (…)

con decisione 1. gennaio 1998 l'assicurato è stato posto a beneficio di un quarto di rendita AI, presentando un grado di inabilità pari al 40% nella propria attività di stalliere.

In sede di revisione si è appurato che l'assicurato lavora sempre presso il medesimo datore di lavoro (__________), ma a tempo pieno.

II salario mensile ammontava nel 2001 a 4275.- franchi.

Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro, ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

Quest'ultimo reddito, nel caso in cui l'assicurato lavori quale dipendente, viene stabilito presumendo che se il danno alla salute non fosse subentrato, l'interessato avrebbe continuato ad esercitare la medesima attività, considerando i probabili adeguamenti salariali: "sont également pris en compte les augmentations de salaire ainsi que les chances réelles d'avancement que l'invalidité a compromises" (RCC 1962, p. 481). Dal 1989 al 1993 l'assicurato ha svolto l'attività di vaccaro, alle dipendenze del signor __________, __________.

Avesse l'assicurato continuato a svolgere tale attività, percepirebbe oggi un reddito oscillante fra i 3500.- ed i 4000.- franchi mensili, cosi come dichiarato dallo stesso signor __________ (cf. doc. n. _ inc. AI).

Trattasi d'altro lato d'un reddito perfettamente compatibile con quello fissato a suo tempo dall'Ufficio cantonale di conciliazione (cf. ultimi dati disp.: 1998, in annesso).

Per quanto attiene invece al reddito da invalido, la giurisprudenza ha precisato che in primis occorre riferirsi alla situazione salariale concreta nella quale versa l'assicurato (DTFA 9.5.2000 in re A.).

In casu, l'assicurato è tuttora impiegato come stalliere. In tale ambito è però stato esonerato da mansioni incompatibili con il proprio stato valetudinario. In particolare, non è confrontato con attività pesanti.

II fatto che l'interessato lavori da anni presso il medesimo datore di lavoro, che lo stipendio abbia subito un graduale aumento, e infine che le assenze fatte registrare per malattia/infortunio siano limitate, porta a concludere che l'assicurato è ben integrato nell'attuale ambito lavorativo, fatto che del resto l'interessato stesso non ha posto in discussione.

Dal momento che il reddito ipotetico senza invalidità è addirittura inferiore a quello da invalido, si deve concludere che non sussiste alcun grado di invalidità.

Considerando poi che le rendite Al sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 120 V 131), ben si giustificava una modifica del diritto a rendita."

(Doc. _)

                               1.7.   In data 26 febbraio 2002, l'UAI ha prodotto degli estratti del Foglio ufficiale relativi ai salari minimi stabiliti dall'Ufficio cantonale di conciliazione in base al CNL per il personale agricolo negli anni 1999 a 2001.

                                1.8   Con scritti 25 febbraio e 1 marzo 2002 l'assicurato ha presentato le proprie osservazioni in merito alla documentazione prodotta dall'UAI.

                                         Con osservazioni 5 marzo 2002 l'UAI, prendendo posizione sui rilievi formulati dall'assicurato, si è riconfermato nella propria domanda di giudizio.

                               1.9.   In data 14 marzo 2002 il TCA ha posto alcuni quesiti al datore di lavoro dell'assicurato. Le risposte del datore di lavoro datate 23 marzo 2002 e corredate dalla relativa documentazione sono quindi state intimate alle parti presa di posizione.

                                         In data 30 maggio 2002 l'UAI ha presentato le proprie osservazioni, mentre l'insorgente è rimasto silente.

                             1.10.   In data 31 maggio 2002 il TCA ha inoltre posto alcuni quesiti al dott. __________ in relazione all'esigibilità, dal profilo medico, dell'attule attività lavorativa svolta dall'assicurato.

                                         Le relative risposte del medico datate 6 giugno 2002 sono quindi state trasmesse alle parti per osservazioni.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

                                         -     un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

                                         -     la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (art. 41 LAI). La revisione avviene d'ufficio o su domanda (art. 87 cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto nel caso di revisione della rendita, ma anche nel caso di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St. non pubblicata; RCC 1984 p. 137).

                               2.4.   Anche ai fini della revisione del grado d'invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute.

                                         Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323; DTF 113 V 275; DTF 109 V 116).

                                         Le conseguenze economiche del danno alla salute subiscono ad esempio una modifica rilevante allorquando l'assicurato ottiene un posto di lavoro meglio retribuito. In questo caso il reddito d'invalido è raffrontato con il reddito ottenibile senza l'invalidità per stabilire il nuovo grado d'invalidità in sede di revisione (SVR 1996, IV n. 70, pag. 204, consid. 3c).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         Comunque una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in re G.C., Bellinzona, non pubblicata).

                               2.5.   Come visto (cfr. consid. 2.3) anche nell'ambito di una revisione del grado d'invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, inoltre, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212).

                                         A questo proposito occorre rilevare che il TFA ha inoltre stabilito che per determinare il grado d'invalidità di un assicurato bisogna prendere in considerazione solo il guadagno che corrisponde oggettivamente alla residua capacità di guadagno (RCC 1979, 336).

                               2.6.   Nella decisione impugnata l'UAI, ha soppresso il quarto di rendita di cui beneficiava __________ a far tempo dal 1 gennaio 1998, rilevando come nel 2001, a fronte di un reddito ipotetico da valido di fr. 3'500-4'000 mensili, l'assicurato percepisce un salario mensile (effettivo) da invalido pari a fr. 4'275, e come di conseguenza egli non presenti più una perdita di guadagno giustificante l'erogazione di una rendita.

                                         Con il gravame l'insorgente non contesta l'ammontare del reddito da invalido né tantomeno assevera la non esigibilità dell'attuale attività lavorativa svolta alle dipendenze della __________. Egli censura per contro unicamente l'ammontare del reddito ipotetico da valido posto alla base della querelata pronunzia, sostenendo che ai fini della determinazione di tale reddito l'amministrazione avrebbe dovuto procedere ad una valutazione dei salari usuali nel settore agricolo.

                                         Occorre anzitutto ricordare che per quanto riguarda la determinazione del reddito da invalido sulla base del reddito effettivamente conseguito dopo l'insorgenza dell'invalidità, il TFA ha stabilito che tale reddito può essere validamente considerato ai fini del calcolo dell'invalidità solo se - cumulativamente rapporti di lavoro particolarmente stabili rendono praticamente superfluo il riferimento alla situazione generale del mercato del lavoro, se l'assicurato esercita un'attività in cui v'è da ritenere che egli sfrutti pienamente la sua capacità lavorativa residua e, infine, se ed in che misura il reddito che egli percepisce è adeguato e non sia da considerare quale reddito sociale (DTF 117 V 18 e riferimenti ivi citati; EVGE 1960, 249, ZAK 1961 84 e 367; RAMI 1991 pag. 270 e segg.; cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 209). A tale riguardo la giurisprudenza federale ha inoltre precisato che è giustificato fondarsi sul reddito effettivo nella misura in cui si può ammettere che l'assicurato potrebbe conseguire un guadagno analogo in altri posti sul mercato del lavoro (RCC 1973 201, RCC 1961 80; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Lausanne 1985, pag. 202-203; ATFA 1968 188, EVGE 1961, 41).

                               2.7.   Dal fascicolo risulta che prima dell'insorgenza del danno alla salute (1992) l'assicurato svolgeva l'attività di vaccaro alle dipendenze dell'azienda __________ di __________, __________. Secondo quanto dichiarato dal titolare della citata azienda, se l'assicurato avesse continuato a svolgere tale attività, nel 2001 il salario mensile - tenuto conto degli aumenti salariali e della "buona volontà" e della "carriera" che avrebbe intrapreso l'assicurato - sarebbe stato di fr. 3'500-4'000. Al riguardo giova rilevare che il salario base previsto dal Contratto normale di lavoro per il personale impiegato nell'agricoltura (CNL) - salario di riferimento considerato dall'azienda __________ per la fissazione dei salari dei propri impiegati ammontava nel 2001 a fr. 2'715 e nel 2002 a fr. 2'760 (cfr. doc. AI _). Quale stalliere, senza il danno alla salute, secondo i dati forniti dall'attuale datore di lavoro (la __________) con riferimento al salario normalmente percepito da altri impiegati di __________, l'assicurato avrebbe oggi ipoteticamente percepito un salario mensile di fr. 2'850 (se occupato nella pulizia dei box e delle _________), rispettivamente di fr. 3000 (se occupato nelle lezioni, nei corsi, nella monta dei cavalli e in attività agricole) (cfr. doc. _).

                                         Tenuto conto dei problemi di salute e quindi delle limitazioni che hanno precedentemente portato al riconoscimento di una incapacità al guadagno pari al 40%, all'assicurato è stata in seguito data la possibilità di svolgere, in seno alla __________ l'attività di stalliere con mansioni non richiedenti sforzi e non comportanti l'esecuzione di lavori pesanti (cfr. questionario datore di lavoro 8 febbraio 2001, sub doc. AI _: "Egli svolge la sua attività specificatamente solo con i cavalli (metterli in giostra, bendarli, dare il mangime, sellarli, ingrasso selle e briglie ecc.) avendo acquisito la dovuta esperienza in merito e tenendo conto dei problemi di salute avuti"; cfr. anche dichiarazione del datore di lavoro del 23 marzo 2002, doc. _: "il suo lavoro consiste nel dar da mangiare ai cavalli, pulirli, metterli in giostra, muoverli alla corda, pulizia di selle e finimenti, lavori di pulizia e piccola manutenzione ecc. gli vengono evitati lavori pesanti (ad es. fienagione ecc.)"; cfr. inoltre doc. AI _: "lo stipendio è del 100%, egli svolge però lavori particolari che non richiedono sforzi e non effettua lavori pesanti").

                                         L'attività alle dipendenze della __________ viene tuttora svolta dall'assicurato a tempo pieno e rimunerata con un salario lordo annuo, nel 2001, pari a fr. 49'320 (nel 2000 fr. 48'304, nel 1999 fr. 43'200 e nel 1998 fr. 38'400) (cfr. doc. _).

                                         Riguardo all'esigibilità, dal profilo medico, di tale attività lavorativa, con rapporto 6 giugno 2002, interpellato dal TCA il dott. __________ - che con precedente certificato 20 settembre 2000 aveva già evidenziato l'impossibilità per l'assicurato di sottoporsi a sforzi fisici eccessivi (cfr. certificato 28 novembre 2000, sub doc. AI _, cfr. anche rapporto 3 dicembre 2000 del dott. __________, doc. AI _) - ha osservato che "grazie alla comprensione del datore di lavoro attuale (__________) egli può mantenere un'attività costante di più di 8 ore al giorno per 6 giorni la settimana, sempre che resti lontano dagli sforzi fisici eccessivi" precisando che "nel posto di lavoro attuale c'è fortunatamente la comprensione necessaria perché egli possa continuare a lavorare tutto il giorno a bassa intensità" (doc. _).

                                         Orbene, considerato un reddito effettivo da invalido (incontestato) di fr. 49'320 conseguito dall'assicurato a far tempo dal 1. gennaio 2001 quale retribuzione - che nessun elemento agli atti consente tra l'altro di ritenere quale salario sociale (cfr. consid. 2.6) - per un'attività lavorativa adeguata sotto il profilo dell'esigibilità ed esercitata a tempo pieno da diversi anni (cfr. doc. _) e nella quale è pertanto da ritenere che l'interessato si sia adeguatamente reintegrato (ciò che non è per altro contestato), è solo ipotizzando un reddito da valido annuo (quale vaccaro o quale __________) nel 2001, rispettivamente nel 2002, pari ad almeno fr. 83'000 che dal raffronto di tale reddito con quello da invalido sopra indicato emergerebbe un grado d'incapacità al guadagno almeno del 40% giustificante l'erogazione di una quarto di rendita.

                                         Ora l'ipotesi di un reddito da valido di tale importo appare nella specie del tutto inverosimile ed irrealistica se si considera il salario che l'interessato, come visto, avrebbe potuto conseguire senza invalidità sia quale __________ alle dipendenze dell'azienda agricola __________ (fr. 3'500-4'000, nel 2001, cfr. doc. AI _), che come stalliere impiegato presso la __________ (fr. 2'850, rispettivamente fr. 3'000 nel 2001 e 2002, cfr. doc. _). Per il resto nessun elemento agli atti permette di ipotizzare che l'assicurato, in considerazione dell'asserita esperienza acquisita in tale settore d'attività, avrebbe comunque potuto percepire un salario annuo di almeno fr. 83'000.

                                         In simili circostanze rettamente l'amministrazione ha proceduto alla soppressione del quarto di rendita, in quanto, pur essendo lo stato di salute rimasto invariato, le sue conseguenze sulla capacità di guadagno, come visto, hanno in concreto subito un cambiamento rilevante (cfr. consid.2.4).

                                         Ne consegue la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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