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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2002 32.2002.18

30 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,958 parole·~20 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00018   BS/cd

Lugano 30 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 16 gennaio 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1967, di professione giardiniere, nel mese di settembre 1999 ha subìto un grave attacco di pancreatite severa edematosa di probabile origine etilica (doc. AI _).

                               1.2.   A seguito dei postumi della pancreatite, il 27 settembre 2000 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

Esperiti gli accertamenti medici del caso, con progetto di decisione 20 settembre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha deliberato quanto segue:

"  (…)

Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI, si rileva che il danno alla salute di cui il richiedente è portatore, giustifica il riconoscimento di una rendita intera di invalidità (grado

75 % ) limitatamente al periodo 01.08.2000 (dopo un anno di carenza-art. 29 LAI ) - 30.11.2001.

Dal 01.12.2001, tenuto conto dei disposti di cui all'art. 88 OAI, ed in base alle conclusioni peritali 08.08.2001 del Dr. Med. __________ dell'__________, nonché sulla base della documentazione medica specialistica agli atti, l'assicurato viene ritenuto abile al lavoro in misura completa.

L'assicurato risulta dal punto di vista medico-teorico integrabile per qualsiasi attività lucrativa in assenza di particolari limitazioni funzionali dal profilo fisico o psichico." (Doc. AI _)

                                         Mediante osservazioni 25 settembre 2001 l’assicurato, per il tramite del __________, ha contestato quanto proposto dall’amministrazione, allegando un recente certificato del medico curante, dr. __________ (doc. AI _).

Con decisione 16 gennaio 2002 l’UAI ha comunque riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° agosto 2000 al 30 novembre 2001, osservando che:

"  (…) a partire dal 02.08.2001 (data della visita peritale) l'assicurato non presenta più estremi per un'incapacità lavorativa e dal punto di vista, medico-teorico è integrabile per qualsiasi attività lucrativa. La proposta del perito di riconversione professionale verso un'attività fisicamente meno impegnativa trova motivazione unicamente dalla sensazione soggettiva di menomazione psicofisica, senza riscontro oggettivo a livello somatico. Osserviamo poi che anche lo psichiatra curante non pone limitazioni per lo svolgimento di qualsivoglia attività lucrativa.

Così il certificato medico 09.10.2001 del Dr. __________ non permette di giungere ad una diversa conclusione." (Doc. AI _)

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato, sempre rappresentato dal __________, postulando di poter beneficiare di una riqualifica professionale.

Sostanzialmente egli ha contestato un miglioramento delle sue condizioni di salute, rilevando in particolare:

"  In data 19/9/2001 l'istante affida allo scrivente Istituto di patronato procura di patrocinio allo scopo di essere convenientemente tutelato nei confronti dell'Ufficio assicurazione invalidità per la richiesta di prestazioni Al per adulti, a suo tempo presentata. (DOC _). La Convenuta, in data 20/9/2001 emette un progetto di decisione (DOC _), con il quale veniva riconosciuto il diritto ad una rendita sino al 30/11/2001. Immediatamente dopo detto progetto lo scrivente Istituto di patronato provvedeva ad inviare plico raccomandato con allegato certificato medico, con il quale si chiedeva di voler rivedere il sopraccitato progetto. (DOC _). Nonostante il nostro intervento seguiva la decisione in allegato (DOC _). Mentre, per contro, una perizia medico-specialistica, redatta dall'Ospedale __________ riconosce all'istante una riqualifica professionale

provando, in scienza e coscienza, l'impossibilità di proseguire l'attività produttiva. (DOC _)." (Doc. _)

                               1.4.   Con risposta 7 febbraio 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame, osservando:

"  (…) Nella fattispecie il perito, come rileva il ricorrente, ha effettivamente consigliato una riqualifica professionale.

Questi giustifica però la proposta non con l'esistenza di limitazioni psico-fisiche tali da rendere inattuabile una ripresa nell'ambito della precedente attività di giardiniere, ma con considerazioni d'ordine soggettivo e sociale. Osserva infatti che "l'assicurato si sente però così menomato a livello psico-fisico che una ripresa del lavoro nel suo ambito professionale mi sembra oggettivamente improponibile" (perizia, p. 6).

La valutazione medico-teorica è per contro stata espressa nei seguenti termini: "dal profilo strettamente internistico non sussistono a mio giudizio gli estremi per un'incapacità lavorativa", e ancora "ritengo che anche la discreta ginecomastia unilaterale dolente non determini un grado di invalidità (idem)".

II perito ha quindi espressamente concluso che dal profilo medico -l'unico sul quale è abilitato a pronunciarsi- non sussiste incapacità lavorativa.

Tale conclusione è del resto stata avallata anche dal Servizio medico regionale (SMR), incaricato di vagliare l'intera documentazione medica all'incarto (cf. doc. n _ inc. AI)." (Doc. _)

                               1.5.   Con lettera 13 febbraio 2002 l’assicurato ha chiesto al TCA di “concedere una lasso di tempo superiore in quanto attendiamo la decisione dell’URC relativa all’accoglimento della richiesta, fatta dall’istante, per essere collocato al beneficio di prestazioni AD con l’esclusione di collocabilità quale giardiniere” (doc. _).

Il 14 aprile 2002, il __________ ha trasmesso un accredito di pagamento dell’AD rimarcando che “purtroppo non ci è stato possibile entrare in possesso della richiesta decisione in quanto la stessa viene emessa in caso di non accoglimento del relativo pagamento “(doc. _).

                               1.6.   In data 24 maggio 2002 il TCA ha chiesto delle informazioni al dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta (doc. _). La risposta 27 maggio 2002 dello specialista (doc. _) è stata trasmessa alla parti per osservazioni (doc. _). La presa di posizione dell’UAI è dell’11 giugno 2002 (doc. _), mentre l’assicurato è rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se __________ può beneficiare di una riformazione professionale.

Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capa­cità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss.; SVR 1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a).              

                                         I provvedimenti reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire un posto di lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute, trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente arrischiano di esserne escluse per il futuro.

                                         Si può ritenere che la reintegrazione è neces­saria se l'assicurato, a causa della sua invalidi­tà, non è in grado di esercitare un'attività professionale o non si può ragionevolmente esigere da lui che, senza l'appli­cazione di un provvedimento reintegrativo, eserciti a lungo termine una simile attività (RCC 1970, p. 521).

                                         Va inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC 1984, pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).

                                         L'art. 8 cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provve­dimenti d'integrazione sia agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati d'invalidità".

                                         In altre parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo futuro, un’incapacità al guadagno.

                                         Il grado d'invalidità, quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono alla rendita AI), può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che già all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti d'integrazione.

                                         Nondimeno, l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei provvedimenti d'integra­zione, e meglio:

a)   il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";

b)   il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito "considerando tutta la durata di lavoro preve­dibile" (cfr. art. 8 cpv. 1 LAI)

                                         Fra i provvedimenti d'integrazione sono previsti tra l'altro i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che consistono nell'orientamento professionale (art. 15 LAI), nella prima formazione professionale (art. 16 LAI), nella riformazione professionale (art. 17 LAI) ed nel collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).

                               2.3.   L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.”

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.”

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV p. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, op. cit., p. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, op. cit., p. 127/128). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer/Blaser, op. cit. p. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., p. 130/131).

                               2.4.   Va comunque precisato che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità 

                                            congenita, malattia o infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.5.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.6.   Nel caso in esame, l’amministrazione ha limitato l’erogazione della rendita intera al 31 novembre 2001, questo a seguito della perizia 8 agosto 2001 del dr. __________, vice-primario di medicina interna dell’Ospedale regionale __________. Dal relativo referto risulta che l’assicurato presenta “dei dolori epigastrici e dispepsia persistenti, di origine non chiara dopo una pancreatite acuta nel 1999” ed una ginecomastia unilaterale dolente (doc. AI _). Quanto alla prima affezione, il dr. __________ ha evidenziato:

"  (…)

La presenza continua della sintomatologia durante tutto l'arco della giornata, l'assenza di un chiaro sollievo dalle terapie sintomatiche provate, l'accentuazione dei dolori con lo sforzo fisico, l'assenza di una sintomatologia notturna, la discrepanza tra i sintomi soggettivi e i reperti clinici e paraclinici oggettivi sono elementi importanti per evocare una componente di somatizzazione dei disturbi.

Non ho nessun elemento per sospettare un'accentuazione volontaria della sintomatologia a fin assicurativi, mentre ritengo che il signor __________ abbia effettivamente subito un importante trauma legato alla malattia con forte paura di una recidiva; siamo verosimilmente confrontati con una dispepsia ed una sindrome del dolore cronico difficilmente interpretabili solo su base organica. Mi sembra utile a questo proposito instaurare una terapia con anti-depressivi a scopo antalgico, come indicato in ogni situazione di dolore cronico. Modificando la soglia del dolore si potrà probabilmente ottenere un ulteriore miglioramento, comunque già in atto secondo il medico curante ed il paziente stesso." (Doc. AI _, pg. 5)

                                         Per quel che concerne invece la ginecomastia, il perito l’ha ritenuta “assai modesta” (doc. AI _ pag. 6).

In merito alla valutazione sulla capacità lavorativa, il dr. __________ ha concluso (sottolineature del redattore):

"  (…)

Anche se dal profilo strettamente internistico non sussistono a mio giudizio gli estremi per un'incapacità lavorativa, mi sembra ormai poco realistico cercare un reinserimento presso la ditta ________, dove è inoltre avvenuto il licenziamento il 31 maggio scorso, o presso un altro giardiniere.

Cercherei invece in modo pragmatico di prevedere una riconversione professionale verso un'attività fisicamente meno impegnativa.

Ribadisco ancora come un'importante dispepsia e gli esiti di una pancreatite, nella peggiore delle ipotesi anche con tendenza a decorso cronico-recidivante, non siano una controindicazione assoluta per attività manuali, ma comportino piuttosto la necessità di praticare una dieta scrupolosa e di astenersi dall'alcol. L'assicurato si sente però così menomato a livello psicofisico che una ripresa del lavoro nel suo ambito professionale mi sembra oggettivamente improponibile.

Ritengo che anche la discreta ginecomastia unilaterale dolente non determini un grado di invalidità.” (doc. AI _ pag. 6).

                                         Egli ha poi proposto “ di mettere in atto immediatamente dei provvedimenti di integrazione che attualmente non sono in corso né sono previsti. II signor __________ dovrebbe essere riconvertito verso un'attività professionale più sedentaria, per la quale non sussiste alcuna controindicazione. Fattori limitativi per un nuovo lavoro sono sicuramente la bassa scolarità e l'assenza di una formazione professionale. Entrano quindi in considerazione delle attività come aiuto-­magazziniere con mansioni leggere, fattorino, addetto alla sorveglianza, eccetera." (Doc. AI _, pg. 6/7).                                        

                                         Accertato quindi che l’assicurato non presenta particolari limitazioni funzionali, né impedimenti di natura psichica, tenuto inoltre conto della proposta del Servizio Medico Regionale (SMR; cfr. doc. AI _), l’amministrazione ha quindi cessato l’erogazione della rendita d’invalidità a partire dal 1° dicembre 2001 (tre mesi dal miglioramento della capacità al guadagno cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 vCost. (ora art. 29 cpv.2 Cost. ) rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, dall’approfondita e completa perizia del dr. __________ – a cui va data piena forza probatoria (cfr. consid. 2.7 ) - risulta che l’assicurato non denota particolari limitazioni funzionali nell’espletamento della sua attività lavorativa di giardiniere. Lo specialista ha infatti ritenuto che “dal profilo strettamente internistico non vi sono gli estremi per un’incapacità lavorativa” per ribadire “ come un’importante dispepsia e gli esiti di una pancreatidte, nella peggiore delle ipotesi anche con tendenza a decorso cronico-recidivante, non siano una controindicazione assoluta per attività manuali “( cfr. doc. AI _  pag. 6). Questo anche se per motivi pragmatici egli sostiene una riconversione in un’attività fisicamente meno impegnativa, sedentaria e leggera (“Cercherei invece in modo pragmatico di prevedere una riconversione professionale verso un'attività fisicamente meno impegnativa”, cfr. doc. AI _ pag. 6. “II signor __________ dovrebbe essere riconvertito verso un'attività professionale più sedentaria, per la quale non sussiste alcuna controindicazione, cfr. doc. AI _ pag. 7). Determinante è invece che l’assicurato non presenta delle limitazioni fisiche nell’espletamento della propria attività lucrativa.

Per quel che concerne la componente psichica, nell’allegato al “rapporto medico per la valutazione della capacità d’integrazione e del diritto alla rendita” il 10 maggio 2001 lo psichiatra curante, dr. __________, ha scritto che “ dal lato psichiatrico non vi sono limitazioni” (doc. AI _). Nella perizia 8 agosto 2001 il dr. __________ ha del resto indicato (sottolineatura del redattore):

"  Per una sintomatologia ansiosa-depressiva reattiva con sindrome da disadattamento è (l’assicurato, ndr) in terapia anche dallo psichiatra Dr. __________ che ha instaurato una terapia con Benzodiazepine; lo psichiatra si è pronunciato in aprile di quest’anno per un’inabilità lavorativa del 100%, dichiarando il mese successivo l’assenza di limitazioni dal lato psichiatrico all’integrazione professionale” (perizia pag. 2).

                                         Al fine di chiarire eventuali limitazioni di natura psichica, il 24 maggio 2002 lo scrivente Tribunale ha formulato al dr. __________ le seguenti domande:

1.      Di cosa soffre il suo paziente ?

2.      A partire da quando l'eventuale incapacità lavorativa nell’attività di giardiniere esercitata dall’assicurato ha raggiunto un grado pari al 20% almeno?

3.      Qual è stata in seguito l'evoluzione della capacità lavorativa ?

4.      L’assicurato è in grado di svolgere altre attività ? Se si, di che genere ed in che misura ?” (doc. _).

                                         Queste sono le risposte ricevute dallo specialista:

"  (…)

1 a 1:    II paziente citato in epigrafe e stato in mio trattamento ambulatoriale dal 10.04.01 al 09.07.01 per una sofferenza psichica, non grave, da inquadrare diagnosticamene in una Sindrome da disadattamento (Con disturbo prevalentemente di altri aspetti emozionali / ICD-10:F43.23).

2 a 2:    Dal mese di agosto 1999 come conseguenza della grave malattia somatica che ha reso il paziente totalmente incapace al lavoro per un periodo prolungato (la componente psichiatrica non e mai stata determinante di per sè).

3 a 3:    La capacità lavorativa del paziente, solo dal lato psichiatrico, non e mai stata compromessa in maniera significativa.

4 a 4:    A mio giudizio, da un punto di vista psichiatrico, non vi sono limitazioni; sono però favorevole per una riqualifica professionale in quanto credo che l'attività di giardiniere potrebbe rivelarsi "troppo pesante" per la salute fisica del paziente." (Doc. _)

                                         Da quanto asserito dal dr. __________ si può dedurre che la componente psichiatrica non ha mai compromesso significativamente la capacità lavorativa dell’assicurato nell’espletamento della precedente attività lucrativa. Inoltre, la perplessità dello specialista in merito all’esigibilità fisica dell’attività di giardiniere non può essere ritenuta determinante. Come già esplicitato, il dr. __________ ha infatti accertato che dal punto di vista internistico non sussistono più dei motivi per ritenere il ricorrente incapace al lavoro. Considerato quindi che dal 1° dicembre 2001 l’assicurato non presenta alcuna incapacità al guadagno (dopo il perdurare di almeno tre mesi dal miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI riscontrabile nella perizia 8 agosto 2001 del dr. __________), al momento della decisione contestata (cfr., ad esempio, DTF 121 V 366, in cui il TFA ha ricordato che decisiva è la situazione fattuale esistente al momento in cui è stata emanata l'impugnata decisione) egli non ha diritto ad una riqualifica professionale poiché non raggiunge il grado d’invalidità minimo richiesto del 20%. Resta comunque confermato il diritto – rimasto incontestato- alla rendita intera dal 1° agosto 2000 al 31 novembre 2001, rettamente accertato dall’amministrazione sulla base della documentazione medica agli atti (cfr. incarto Cassa malati, doc. AI _). In queste circostanze, dunque, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso è da respingere.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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