Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.10.2003 32.2002.149

2 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,634 parole·~53 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.149   RG/ZA/sc

Lugano 2 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2002 di

__________

Rappr. da: studio legale __________  

contro  

le decisioni dell'11 ottobre 2002 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     In materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1956, di professione gessatore, dal 30 novembre 1998 soffre di una sindrome dolorosa diffusa di origine non chiara. In data 11 novembre 1999 egli ha presentato all'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una richiesta di prestazioni AI per adulti.

                               1.2.   Dopo aver esperito gli accertamenti medici del caso, con decisioni 11 ottobre 2002 confermando il precedente progetto di decisione 25 luglio 2002  - l'UAI ha riconosciuto a __________ un quarto di rendita dal 1° aprile 2002 al 30 giugno 2002 (prima decisione) e una rendita intera dal 1° luglio 2002 (seconda decisione), motivando:

"  (…)

In considerazione degli atti medici specialistici acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, ha comportato un'incapacità lavorativa, e di riflesso al guadagno, reputata totale dal 30.11.1998 al 09.04.1999; il grado per il periodo dal 10.04.1999 al 05.02.2002 è attestato al 30%; dal 06.02.2002 l'incapacità al lavoro e al guadagno è di nuovo totale e continua.

Ciò apre il diritto a prestazioni AI concordate sul calcolo della media retrospettiva, pertanto dopo l'anno di attesa, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita dal 01.04.2002.

Considerato che dal 06.02.2002 l'incapacità lavorativa e di riflesso al guadagno è totale, l'assicurato ha diritto ad una rendita intera dal 01.07.2002.

Concludendo dal 01.04.2002 si apre il diritto al quarto di rendita (e se assume le condizioni economiche del caso di rigore, alla mezza rendita) e dal 01.07.2002 alla rendita intera.

Un assicurato che presenta un grado d'invalidità situato tra 40 e 50% e che si trova in una situazione economicamente precaria, ha diritto a una mezza rendita invece di un quarto di rendita.

                               1.3.   Con tempestivo ricorso __________, per il tramite del suo legale, postula il riconoscimento di una rendita intera a decorrere dal 30 novembre 1999. In sostanza - richiamando ed esaminando la copiosa refertazione medica versata agli atti come pure le valutazioni offerte dal consulente in integrazione professionale in corso d'istruttoria (al riguardo si rimanda alle ampie e dettagliate considerazioni esposte nall'atto ricorsuale) - egli assevera che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UAI, anche durante il periodo aprile 1999- febbraio 2002 dev'essergli riconosciuta una piena incapacità al lavoro.

                               1.4.   Mediante risposta di causa 22 novembre 2002 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame precisando:

"  nel mese di novembre del 1999 l'assicurato, precedentemente attivo in qualità di gessatore a titolo indipendente, ha inoltrato richiesta di prestazioni assicurative, lamentando una sindrome dolorosa generalizzata di non chiara origine.

In corso di istruttoria l'interessato è stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare, effettuata presso il Servizio di accertamento medico di Bellinzona (SAM), nel mese di marzo del 2001 (doc. n. _ inc. AI).

I periti confermando l'esistenza di una sindrome polialgica, ed evidenziando altresì una seppure modesta problematica a livello psichico, hanno concluso alla presenza di una capacità lavorativa residua pari al 70%, riconoscendo comunque per un limitato periodo (dicembre 1998 ad aprile 1999) una totale incapacità lavorativa.

Il successivo tentativo di sottoporre l'assicurato ad un accertamento pratico è fallito (cf. rapp. __________ 18.6.2002, doc. n. _ inc. AI).

Il caso è quindi stato concluso su base prettamente teorica.

In definitiva comunque, e conformemente al parere espresso dal SAM, si è ritenuto l'assicurato inabile al 100% per il periodo 30.11.1998 a 9.4.1999, ed al 30% dal 10.4.1999 in avanti.

In considerazione di un peggioramento intervenuto in corso di istruttoria, l'assicurato è stato ritenuto nuovamente inabile in misura totale a far tempo dal mese di febbraio del corrente anno.

L'applicazione della media retrospettiva ha condotto infine al riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita dal mese di aprile del 2002, e di una rendita intera dal mese di luglio.

Prontamente insorto, l'assicurato postula l'assegnazione di una rendita intera già a partire dal 30 novembre 1999.

Contestata risulta essere segnatamente la valutazione operata dai periti del SAM. Viene altresì citato il parere espresso dal consulente in integrazione professionale, in base al quale l'assicurato, già nel corso del mese di luglio del 2001 (mese in cui ha avuto luogo il colloquio con il funzionario), sarebbe risultato incollocabile (cf. doc. n. _ inc. AI).

Riesaminato il caso, lo scrivente Ufficio conferma la propria presa di posizione.

Per quanto attiene al parere espresso dai periti, non si ravvedono validi motivi che dovrebbero indurre a metterne in discussione il contenuto. Si rilevi fra l'altro che la perizia, come sempre avviene, è stata oggetto d'esame da parte del nostro Servizio medico (SMR), che ne ha approvato in toto i contenuti (doc. n. _ AI).

Se l'amministrazione ha in seguito riconosciuto nuovamente una incapacità lavorativa totale, ciò è dovuto al fatto che in corso di istruttoria lo stato dell'assicurato ha effettivamente subito un peggioramento, segnatamente dal punto di vista psichico (cf. rapp. dott. __________ e __________, doc. n. _ inc. AI).

Dal punto di vista fisico i medici del __________ hanno altresì rilevato una lesione ad una spalla, non presente al momento della visita peritale, e suscettibile di modificare il giudizio del SAM: "aus somatischer Sicht besteht aufgrund der jetzigen Beurteilung eine noch instabile medizinische Situation. Die Schülterlesion bedeutet wahrscheinlich eine andere Beurteilung der Arbeitsfähigkeit als Gipser, als sie von der SAM erstellt wurde" (doc. n. _ inc. AI).

Lo stesso medico curante nel mese di aprile del corrente anno aveva modo di sottolineare come lo stato del paziente avesse subito un peggioramento nel corso degli ultimi mesi (cf. inc. 26.4.2002, doc. n. _ inc. AI).

Per quel che concerne gli altri rapporti invocati dal ricorrente, si sottolinea che quello espresso dal __________ è inservibile, in quanto l'accertamento non ha in pratica potuto essere eseguito.

In merito al rapporto redatto dal consulente in integrazione, si rileva invece quanto segue.

Lo scopo del consulente è fra l'altro quello di fornire un parere in merito alle possibilità reintegrative dell'assicurato, e ciò sulla scorta dei dati medici di cui dispone.

In concreto l'orientatore ha sì ritenuto che l'assicurato non fosse più collocabile nel ciclo produttivo. A tale conclusione è però giunto stravolgendo il parere espresso dai periti del SAM: "la professione di gessatore (…) non è più esigibile, anche se qualche perito ipotizza una residua parziale abilità lavorativa in questa attività" (doc. n. _ inc. AI).

Il consulente in integrazione professionale non ha né la competenza, né la facoltà per esprimere un giudizio medico. Tanto meno può arrogarsi il diritto di criticare l'operato di un perito.

È per tale ragione che la sua valutazione è stata ridimensionata (cf. nota Caposervizio 23.10.2001, doc. n. _ e inc. AI)." (Doc. _)

                               1.5.   Con lettera 2 dicembre 2002 il legale dell'assicurato ha osservato:

"  Preso atto della risposta 22 novembre 2002 dell'UAI il ricorrente la contesta integralmente e si riconferma nel suo gravame.

In particolare il peggioramento della situazione riscontrato dal medico curante non ha avuto alcuna influenza poiché l'incapacità di guadagno era già del 100%.

Inoltre osserva che la scelta di spostare arbitrariamente l'inizio del diritto alla rendita priva il ricorrente della rendita completiva per la moglie poiché nell'anno precedente non ha pagato i contributi né avrebbe potuto farlo. Se la moglie non avesse avuto una sua attività lavorativa per quanto parziale addirittura anche il ricorrente si sarebbe visto privato della rendita a causa della lacuna contributiva.

Ciò premesso si riconferma la richiesta di essere sentiti personalmente e si chiede che siano sentiti il consulente in integrazione professionale, il medico curante dott. __________, e la dott. __________." (Doc. _)

                                         Con scritto 20 dicembre 2002 il legale di __________ ha comunicato al TCA di "rinunciare all'udienza preliminare".

                               1.6.   In data 23 dicembre 2002 il Giudice delegato ha accolto la domanda d'assistenza giudiziaria presentata con il gravame.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, il provvedimento qui impugnato essendo stato reso l'11 ottobre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

L'assicurato sostiene di aver diritto all'erogazione di una rendita intera già a decorrere dal mese di novembre del 1999. L'UAI ha per contro ribadito che a partire dal mese di aprile 2002 l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita, mentre solo dal mese di luglio 2002 ha diritto ad una rendita intera.

                               2.3.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità 

                                            congenita, malattia o infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.4.   Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 pag. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c, DTF 97 V 57, DTF 104 V 139, DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, pag. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 pag. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 pag. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 pag. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a).

                                         Nella prassi il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente.

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 pag. 34, pag. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

                               2.6.   Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:

"  il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a.    presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure

b.    è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."

                                         A sua volta, l'art. 29 cpv. 1 OAI prescrive che, perché siano compiuti i presupposti dell'invalidità in modo permanente, è necessario sia presumibile "che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non debba intervenire in futuro". La disposizione è stata dichiarata legale dal TFA (DTF 111 V 25 consid. 4).

                                         Secondo la giurisprudenza tale evenienza è data quando ci si trova confrontati con un danno alla salute ampiamente stabilizzato, sostanzialmente irreversibile, che danneggerà la capacità di guadagno presumibilmente in maniera durevole. (DTF 111 V 22 consid. 2b, confermata in DTF 119 V 102 consid. 4a). In altre parole l’incapacità è permanente se, a causa della stabilità dello stato dell’assicurato, c’è da aspettarsi che durerà per tutto il periodo in cui l’interessato, secondo la normale aspettativa di vita, sarà attivo (Peter, Die Koordination der Invalidenrenten, Zurigo 1997 p. 20; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 1994 p. 259). Di conseguenza lo stato di salute dev’essere irreversibile (DTF 111 V 24 consid. 3b e c). L’invalidità va considerata permanente se è riconducibile ad un difetto fisico o psichico, mentre un processo somatico non adempie questo presupposto (Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 96). Di conseguenza, fintanto che le affezioni presentano un carattere evolutivo, quand'anche il danno alla salute sia irreversibile, non è possibile parlare di "invalidità permanente" ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LAI.

                                         In simili casi si dovrà applicare, pertanto, la seconda variante della norma succitata, vale a dire che il diritto alla rendita non può nascere se non dopo un anno ininterrotto d'incapacità media al lavoro in misura pari almeno al 40%.

                               2.7.   Per incapacità al lavoro ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI bisogna intendere la perdita o la diminuzione della capacità di rendimento dell'assicurato nella sua professione o nel suo campo abituale d'attività (RCC 1980 p. 263). La valutazione medico teorica dell'incapacità lavorativa non vincola la commissione AI ma le indicazioni mediche atte a giudicare lo stato di salute di un assicurato sono decisive al pari di quelle pertinenti al genere ed all'estensione dell'attività ancora ragionevolmente esigibile (RCC 1970 p. 282).

                                         L'estensione dell'incapacità di lavoro corrisponde alla riduzione dell'orario di lavoro dell'assicurato invalido (RCC 1970 p. 33); la perdita di guadagno subita durante il periodo d'attesa è per contro senza importanza in quanto quest'ultima dev'essere considerata solo allo scadere del termine di 360 giorni (RCC 1980 p. 263; 1979 p. 281). L'incapacità di lavoro è in effetti un'incapacità di rendimento e non di guadagno. Pertanto l'assicurato che lavora malgrado le prescrizioni contrarie del suo medico deve essere considerato invalido anche se percepisce un salario normale (RCC 1963 p. 225): tutt'al più la sua rendita potrà essere eventualmente ridotta ex art. 7 LAI.

                                         Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag. 126).

                                         Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.

                                         L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).

                                         Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

                                         Vi è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 pag. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC 1964 pag. 168).

                             2.8.1   Nel caso in esame, per quanto riguarda l'aspetto medico, dal fascicolo emerge in particolare quanto segue.

                                         Con certificato 15 gennaio 1999 (allegato alla domanda di prestazioni) il medico curante dr. __________ ha attestato un'incapacità lavorativa del 100% dal 30 novembre 1998 (cfr. certificato sub doc. AI _); tale incapacità lavorativa sarebbe quindi continuata perlomeno sino al 26 agosto 2000 (cfr. rapporto dr. __________ sub doc. AI _; cfr. inoltre le ulteriori numerose certificazioni del medico curante menzionate al consid. 2.9.2).

                                         Nel rapporto 25 gennaio 1999 il chirurgo dr. __________ ha parlato "di condizioni attuali del paziente incompatibili con la professione di gessatore" (cfr. rapporto sub doc. AI _). La dr.ssa __________, fisiatra e reumatologa, in data 5 febbraio 1999 ha dal canto suo certificato un'incapacità lavorativa totale dal 24 novembre 1998 (cfr. rapporto sub doc. AI _).

                                         Dal 4 marzo 1999 al 3 aprile 1999 l'assicurato è stato degente presso la Clinica __________. In occasione dell'esame d'uscita, egli risulta aver riferito un miglioramento per quanto riguarda la mobilità delle spalle (al momento del ricovero egli accusava dolori e problemi di mobilità alle spalle, agli arti superiori e alla mano destra). Considerata la proposta dell'assicurato di voler tentare una ripresa lavorativa, i medici della clinica lo hanno quindi giudicato abile al 100% (cfr. rapporto Clinica di __________, sub doc. AI _). Con rapporto 23 aprile 1999 pure il neurologo dr. __________ ha riferito un miglioramento dello stato neurologico (cfr. rapporto sub doc. AI _).

                                         In data 4 maggio 1999 la dr.ssa __________ ha ancora rilevato:

"  (…)

Il Signor __________ è stato anche alla clinica di __________ dove la brachialgia bilaterale con gonfiore, soprattutto della mano dx, non aveva un'origine chiara, DD sindrome vaso-spastica incipiente, sindrome del tunnel carpale o schlerodemia.

Nel rapporto del Dr. __________ non si trova un problema neurologico.

In data 03.05.99 presentava un gonfiore della mano dx, soprattutto nel pollice, nel I° e II° dito della mano dx. La mano é dura, gonfia e non era possibile fare il "pugno".

I disturbi delle spalle, più la sx che la dx, sono rimasti e si trova anche una sindrome cervico-brachiale con disturbo funzionale C5-C6 e un'iposensibilità nella punta delle dita I, II e III a dx. i riflessi sono normali ma la forza è diminuita.

Le radiografie del torace, della colonna cervicale e delle mani non dimostrano gravi alterazioni, inizio di osteocondrosi con spondilosi reattiva C4-C5, forame intervertebrale invece libero.

Nelle mani si trova un'osteopenia periarticolare, nessuna usura visibile.

In conclusione il sopraccitato paziente presenta sicuramente un problema delle mani e l'eziologia del gonfiore con indurimento sottocutaneo è patologica.

Non si tratta di un problema psicogeno e per il momento non siamo riusciti a trovare la causa dei disturbi.

A causa di questi disturbi non è capace al lavoro." (Doc. _)

                                         In data 20 ottobre 1999 il dr. __________, specialista in medicina infortunistica, ha certificato:

"  (…)

CONCLUSIONE:

sintomatologia algica diffusa in notevole discrepanza fra i disturbi soggettivi e la obiettività clinica, radiologica e laboratoristica.

In tutta onestà il perito sottoscritto non può formulare una diagnosi plausibile: inizialmente vi furono i dolori alle mani per i quali non si riscontrò alcunché di patologico e che ora sembrano scomparire per lasciare il posto ad una sintomatologia lombosacrale e agli arti inferiori. Da menzionare i vasti approfondimenti diagnostici esperiti per risalire ad una causa obiettiva dei disturbi.

VALUTAZIONE:

Suggerisco un ultimo tentativo diagnostico che può essere esaminato ossia uno schiarimento sierologico e quand'anche tale risultato risultasse negativo non si vede una motivazione valida e plausibile affinché il paziente continui a non lavorare.

In assenza quindi di un ritrovato patologico nell'ultima analisi proposta, il signor __________ dovrà essere dichiarato abile al lavoro in misura completa e senza ulteriori indugi. Questo anche alla luce della valutazione psichiatrica del Dott. __________ presso la Clinica __________ i quale non accertò particolarità di sorta dal profilo psichico." (Doc. _)

                                         In data 10 novembre 1999 il dr. __________, internista, ha osservato:

"  (…)

Ci troviamo davanti ad un artigiano di 43 anni, cittadino svizzero che da un anno vede la sua attività ridotta ad un solo dolore senza che si trovi un trattamento efficace.

La sospetta infiammazione reumatologica di tipo dermatomiosite finora non è potuta essere obiettivamente confermata.

Da parte mia mi trovo unicamente una ipersensibilità dei piedi e della parte anteriore delle ginocchia e una ipoestesia e parastesia ipotermestesia della mano dx e un certo gonfiore alle due mani.

Non ci sono criteri per una fibromialgia. Un motivo per credere ad una somatizzazione dei conflitti psicologici mancano, non solo a mio parere ma anche a quello del curante e del perito psichiatrico collega __________ che ha visto il paziente alla Clinica di __________.

Penso che sia sbagliato fermare le indagini dato che il paziente risente di una netta progressione alla malattia anche si finora non abbiamo trovato niente di concreto.

Al limite si tratta di un problema vegetativo di intensità straordinaria che però dovremmo anche poter ammettere in questa condizione. Penso anche ad un disturbo immunologico finora serologicamente silente.

A titolo provocatorio ho eseguito una anestesia dello stellatum a dx e un blocco vegetativo sulle arterie femorali bilaterali. Rivedrò il paziente per valutare ulteriori interventi di tipo vegetativo a seconda  dell'esito.

L'inabilità lavorativa rimane senz'altro al 100%." (Doc. _)

                                         Il 28 gennaio 2000, il medesimo sanitario ha ancora aggiunto:

"  Da parte mia trovo unicamente una ipersensibilità dei piedi e della parte anteriore delle ginocchia e una ipoestesia e parestesia ipotermestesia della mano dx e un certo gonfiore alle due mani.

Non ci sono criteri per una fibromialgia.

Un motivo per credere ad una somatizzazione dei conflitti psicologici mancano, non solo a mio parere ma anche a quello del curante e del perito psichiatrico collega Dr. __________ che ha visto il paziente alla Clinica, __________.

Penso che sia sbagliato fermare le indagini dato che il paziente risente di una netta progressione alla malattia anche se finora non abbiamo trovato niente di concreto.

Al limite si tratta di un problema vegetativo di intensità straordinaria che però dovremmo anche poter ammettere in questa condizione.

Penso anche ad un disturbo immunologico finora serologicamente silente.

A titolo provocatorio ho eseguito una anestesia dello stellatum a dx e un blocco vegetativo sulle arterie femorali bilaterali.

Rivedrò il paziente per valutare ulteriori interventi di tipo vegetativo a seconda dell'esito. L'inabilità lavorativa rimane senz'altro al 100%.

Per quanto concerne le possibilità reintregative non si può ancora deliberarne in quanto si tratta di una malattia con decorso progressivo non ancora terminato.

Attualmente è solo chiaro che non si trovano delle cure efficaci e pertanto l'inabilità lavorativa della professione esercitata fino al 1998 rimane completa." (Doc. _)

                                         Sempre il dr. __________, con successivo certificato datato 26 gennaio 2001, ha osservato:

"  ho rivisto in data odierna il paziente a margine il quale mi riferisce che attualmente vive con una piccola rendita del terzo pilastro e con l'aiuto del comune dopo che il suo salario assicurato è cessato dopo due anni.

Mi stupisce che la sua domanda d'invalidità non sia stata ancora decisa dato che dal lato medico la situazione è attualmente chiarita.

Infatti si è manifestata una psoriasi con alterazioni tipiche sulle unghie e sui gomiti e la sindrome dolorosa si è localizzata chiaramente sulle articolazioni.

Dal lato diagnostico non c'è alcun dubbio sul tipo di malattia.

Si tratta di un'artrite e spondilartrite psoriatica con decorso infiammatorio.

Attualmente il paziente è in cura presso il Dr. __________ e riesce con difficoltà a controllare i suoi dolori facendo uso di Tilcotil e Salazopyrin. Probabilmente col decorso negativo saranno necessari dei medicamenti più potenti a breve termine.

Dal lato capacità lavorativa non c'è assolutamente più niente da sperare e a mio parere è senz'altro giustificata una rendita intera con revisione del caso entro due anni perchè non c'è da aspettarsi un cambiamento categorico entro questo termine.

D'altronde è inutile aspettare una perizia dato che porterà sicuramente alla diagnosi sopra menzionata." (Doc. _)

                                         In data 7 marzo 2001, il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha certificato:

"  (…)

Diagnosi:     distimia

                    disturbo somatoforme da dolore cronico

In conclusione il paziente presenta un'incapacità lavorativa del 100% per una durata indeterminata, per ragioni psichiatriche.

I molteplici tentativi di terapia medicamentosa con antidepressi e/+ sono tutti falliti miserevolmente." (Doc. _)

                                         Nella sua valutazione 2 aprile 2001, eseguita nell'ambito della perizia SAM, il dr. __________, reumatologo ha rilevato:

"  (…)

5. GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ  LUCRATIVA 0 DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Questo paziente presenta come patologia primaria un dolore cronico a livello articolare e periarticolare di tipo diffuso con un'evoluzione che inizialmente interessava il braccio destro ed in seguito si è estesa praticamente a tutto il corpo. Questo tipo di evoluzione nonché la presenza di tutti i tender points necessari lasciano senz'altro pensare innanzitutto alla presenza di una fibromialgia di tipo primario. Tutti i tentativi per poter identificare un'eventuale patologia a monte di questa sindrome fibromialgica e quindi di poter evidenziare eventualmente una malattia sistemica a carattere infiammatorio oppure una malattia paraneoplasica hanno dato risultati negativi. Non mi dilungo qui nel ripetere tutti i vari accertamenti ai quali il paziente è stato sottoposto sia in ambito ambulatoriale come pure in ambito stazionario.

Tutti gli accertamenti sono risultati negativi. E' piuttosto dubbia la valutazione posta in Italia presso l'Ospedale Universitario di __________ dove si sospettava la presenza di un'eventuale spondilartropatia psoriasica. La presenza nell'anamnesi familiare di un fratello del paziente con una postulosi palmopiantare non è sufficiente per poter diagnosticare una malattia di questo tipo. L'esame scintigrafico eseguito presso l'azienda ospedaliera della regione ___________ al Presidio Ospedaliero di __________ in data 9.11.2000 non dimostra secondo me nessuna alterazione di tipo infiammatorio. Questo fatto è per altro documentato anche da un'altra scintigrafia ossea che è stata eseguita presso il servizio cantonale di radio-oncologia al __________. Si tratta in effetti di captazioni a carattere piuttosto degenerativo che interessano la colonna vertebrale. Le captazioni a carattere simmetrico evidenziate a livello delle articolazioni delle dita delle mani non sono da considerare patologiche. Le RM della colonna cervicale e lombare non hanno messo in evidenza nessuna patologia di rilievo né di tipo degenerativo né infiammatorio.

Le radiografie sia della colonna lombare come pure della colonna cervicale, ma anche le radiografie eseguite a livello delle spalle, delle articolazioni delle mani non mostrano patologie né di tipo infiammatorio né di tipo degenerativo. Nessun'alterazione radiologica alle articolazioni sacroiliache.

Gli esami di laboratorio ripetuti più volte non hanno mai mostrato la presenza di valori umorali infiammatori aumentati. La serologia reumatica è risultata sempre negativa a parte un leggerissimo aumento del titolo degli anticorpi antinucleari a 1180 che da solo non è per nulla specifico.

Non vi sono all'esame clinico attuale segni per sinoviti articolari. Non vi sono segni per una malattia di tipo psoriasico cutaneo. Non vi sono segni per una sclerodermia. Non vi sono i criteri né radiologici né clinici per la diagnosi di una spondilartropatia sieronegativa.

Concludendo dobbiamo ritenere che la patologia invalidizzante del paziente sia riferibile unicamente ai dolori e non a delle alterazioni di tipo clinico o radiologico a livello articolare o a livello della colonna vertebrale. I dolori accusati dal paziente non hanno una caratteristica tipicamente infiammatoria. La diagnosi quindi di una fibromialgia a carattere primario è da considerare per il momento la più probabile.

Bisogna inoltre rilevare come l'evoluzione di questa patologia si estenda ormai per una durata di oltre tre anni (addirittura i primi disturbi risalgono al 1996).

Uno stadio prodromale di soli dolori così prolungato in una malattia infiammatoria che non mostri nel decorso nessuna manifestazione né di tipo clinico né di tipo radiologico è piuttosto improbabile. Anche per quanto riguarda una malattia paraneoplasica mi sembra che a questo punto il tumore primario si sarebbe già manifestato da lungo tempo.

In ogni caso anche se dovessimo ritenere che alla base di questa patologia vi fosse una malattia infiammatoria all'apparato locomotorio (un'eventuale improbabile spondilartropatia sieronegativa) quest'ultima non giustificherebbe un'incapacità lavorativa completa. In queste condizioni con questa sintomatologia e con questo quadro clinico il paziente è da considerare dal punto di vista reumatologico al massimo inabile al lavoro nella forma del 25% nella sua attività antecedentemente eseguita di gessatore." (Doc. _)

                                         Il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, consultato dal SAM, con referto 21 marzo 2001 ha concluso come segue:

"  L'esame clinico e psicodiagnostico permette di evidenziare la presenza di una psicopatologia minore (disturbo distimico).

Il grado d'incapacità invalidante di quest'affezione non supera il 20% e questo per una certa inibizione, un rallentamento delle sue capacità ideative e verbali e per una sintomatologia lievemente depressiva e ansiosa legata alla persistente presenza di un disturbo algico.

Sono dell'avviso che questo A. non tenti di manifestare un aggravamento della sua sintomatologia.

Egli è sofferente soprattutto a livello somatico." (Doc. _)

                                         In data 6 aprile 2001 il SAM, sulla scorta dei succitati consulti specialistici, ha concluso per un'incapacità lavorativa del 30%:

"  (…)

L'attuale esame peritale ci permette d'evidenziare le seguenti patologie limitanti il grado di capacità lavorativa dell'A. nella sua professione di gessatore in proprio:

Patologia reumatologica

Quest'ultima è ampiamente discussa dal nostro consulente reumatologo dr. __________ nell'allegato rapporto, riassunto al capitolo E.2. In sintesi possiamo affermare che quest'A. presenta, quale problema principale, un dolore cronico a livello articolare e periarticolare di tipo diffuso, con un'evoluzione che inizialmente ha interessato il braccio ds. ed in seguito si è estesa praticamente a tutto il corpo. Secondo il nostro consulente reumatologo, questo tipo di evoluzione, nonché la presenza di tutti i criteri clinici necessari, lasciano senz'altro pensare innanzitutto alla presenza di una fibromialgia di tipo primario. Ricordiamo che finora tutti i tenutivi diagnostici (alla ricerca di malattie sistemiche a carattere infiammatorio oppure paraneoplastiche) effettuati sia in ambito ambulatoriale, sia stazionario, sono risultati globalmente negativi. Il nostro consulente reumatologo ritiene che la diagnosi posta presso l'Ospedale universitario di __________ (atti del 20.5.2000 e dell'8.8.2000) non si basa su argomenti clinici o paraclinici sicuri.

Quali fattori invalidanti possiamo attualmente unicamente prendere in considerazione i dolori risentiti soggettivamente dall'A. Il loro decorso cronico da ormai oltre tre anni, senza l'evidenza di manifestazioni cliniche, radiologiche, rende piuttosto improbabile la presenza di una malattia infiammatoria e neppure di tipo parancoplastico (a questo punto il tumore primario si sarebbe già manifestato da lungo tempo).

Nell'ambito della fibromialgia primaria presentata, riteniamo pertanto l'A. abile al lavoro, nella sua professione di gessatore in proprio, almeno nella misura del 75%. Quest'affezione nell'ambito reumatologico, sul piano prettamente medico - teorico, dalla nostra esperienza e prassi presso il SAM, nonché dalla letteratura medica, non può essere ritenuta responsabile di una limitazione maggiore della capacità lavorativa.

Patologia psichiatrica

Quest'ultima è stata descritta dal nostro consulente psichiatra dr. __________ (vedasi allegato e riassunto al capitolo E1). Il dr. __________ constata come presso quest'A. siano stati emessi pareri medici contraddittori anche per quanto riguarda l'aspetto psicopatologico. Se da un lato il dr. __________ (atto del 9.4.1999), il consulente psichiatra presso la Clinica universitaria di __________ (atto del 22.7.1999) non evidenziano affezioni psicopatologiche maggiori, d'altra parte, il dr. __________ (atto del 7.3.2001), attuale psichiatra curante, descrive una distimia ed un disturbo somatoforme da dolore cronico con a suo avviso, una valenza invalidante totale.

Il nostro consulente dr. __________ conferma la presenza di un disturbo clinico, mentre esclude attualmente la presenza di un disturbo somatoforme da dolore cronico. Ritiene che l'A. sia sicuramente

sofferente sul piano somatico, ma che l'affezione psichiatrica rappresenti in ogni caso, una psicopatologia minore. In considerazione di una certa inibizione evidenziata, del rallentamento delle capacità ideative e verbali, nonché della presenza di uno stato ansioso in relazione con il disturbo algico, riteniamo che il grado di capacità lavorativa dell'A., sia limitato in forma modesta con un grado di capacità lavorativa psichiatrico teorico, nella misura dell'80%.

Gli accertamenti paraclinici effettuati, hanno evidenziato segni per un'epatopatia (rialzo del doppio della norma delle transaminasi ALAT con sierologia per epatite virale B e C negativa) rimasta di origine non chiarita. Sappiamo che il reumatologo curante dr. __________ ha pure constatato questa "transaminite" con decorso favorevole a confronto dei recenti valori (tre volte la norma nel dicembre 2000) con quelli attuali. Lasciamo pertanto al medico curante il compito di seguire l'ulteriore decorso dei parametri epatici ed eventualmente, a seconda della clinica, riprendere le indagini diagnostiche.

Allo stato clinico abbiamo pure constato ripetuti valori della pressione diastolica al di sopra della norma. Sarà quindi compito del medico curante ricontrollare questi parametri ed eventualmente introdurre un trattamento ipertensivo. Queste particolarità non hanno attualmente influsso sul grado di capacità lavorativa.

H           VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA

Il grado di capacità lavorativa medico - teorica globale dell'A. in qualità di gessatore in proprio, è valutabile nella misura del 70% circa e ciò in considerazione delle patologie con influsso sulla capacità lavorativa descritte sopra.

Alle domande posteci nell'incarico peritale così possiamo rispondere riguardo al Signor __________:

(…)

5.          Grado di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale (p. es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:

           -    Quando la capacità di lavoro ha subìto una riduzione pari almeno al 25 percento?

Dagli atti in nostro possesso sappiamo che l'A. ha potuto lavorare senza prolungate interruzioni sino al mese di luglio 1998. L'A. presso il SAM ha affermato di aver "tenuto duro" sino al 30.11.1998, data a partire dalla quale è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro dal proprio medico curante (vedasi atto del 15.1.1999).

             -    Quali sviluppi ha subito da allora la capacità di lavoro?

Dagli atti sappiamo che l'A. da allora non ha più ripreso alcun'attività lavorativa, né lucrativa. Il dr. __________ (atto del 25.1.1999) riteneva che le condizioni dell'A. fossero incompatibili con la professione di gessatore, mentre alla dimissione dalla Clinica __________ (atto del 9.4.1999) si riteneva possibile una ripresa lavorativa nella misura del 100%.

Alla luce di quanto espresso nel capitolo discussione, possiamo pertanto affermare che, il grado di totale incapacità lavorativa, non possa essere argomentato per un periodo prolungato, bensì unicamente sino al 9.4.1999. A partire da questa data l'A. è da considerare abile al lavoro nella misura del 70% nella sua professione di gessatore in proprio. Questa valutazione è pure confermata dai colleghi reumatologici della Clinica universitaria di __________ (atto del 22.7.1999) i quali consigliavano una ripresa progressiva dell'attività professionale.

Purtroppo l'evoluzione sul piano pratico non è stata favorevole, non avendo l'A. mai ripreso la propria attività professionale. Alla luce dell'attuale perizia ribadiamo come, dal punto di vista medico - teorico, un grado di capacità lavorativa globale nella misura del 70% risulti esigibile.

           -    Quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?

In considerazione dell'attuale situazione (decondizionamento, demotivazione, ecc..) il grado di capacità lavorativa che ci si può attendere corrisponde unicamente ad una valutazione medico - teorica e dovrebbe, a nostro avviso, venire confermato sul lato pratico per esempio durante un periodo di accertamento professionale.

6.          Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:

L'A. necessita di un accompagnamento medico in special modo nell'ambito psicagogico, vale a dire nel mobilizzare le sicure potenzialità presenti presso quest'A. Riteniamo quindi essenziale ed importante la coordinazione, comunicazione e collegamento tra i vari medici curanti alfine di motivare e convincere l'A. ad una ripresa professionale.

Misure professionali potranno essere un momento importante per esempio nell'ambito di un periodo di accertamento professionale con lo scopo di valutare sul piano pratico la descritta capacità lavorativa medico - teorica, riallenare e ricondizionare l'A. all'ambiente di lavoro, ecc..

I punti che dovranno particolarmente essere presi in considerazione dall'incaricato dì formazione sono i seguenti:

           -    evitare attività fisicamente molto pesanti (trasportare o sollevare pesi in modo frequente sopra i 30-40 kg

           -    evitare attività professionali da svolgersi in luoghi pericolosi, con rischio di cadute

           -    sconsigliabili sono pure attività necessitanti un ottimo funzionamento delle capacità ideative, di attenzione e concentrazione.

             La consegna di mezzi ausiliari non è indicata." (Doc. _)

                                         Nelle rispettive date 10, 20 e 29 novembre 2001 il dr. __________ e il dr. __________ hanno nuovamente certificato una completa incapacità lavorativa dal mese di novembre 1998 (cfr. sub doc. AI _).

                                         In data 18 febbraio 2002 il dr. __________, internista e reumatologo ha certificato che __________ è totalmente inabile nel suo precedente mestiere e per lavori pesanti, mentre sarebbe parzialmente abile al lavoro in attività leggere (cfr. sub doc. AI _).

                             2.8.2   Per quanto riguarda la valutazione degli aspetti professionali, incaricato dall'UAI di valutare le capacità d'integrazione dell'assicurato, con rapporto 27 luglio 2001 il consulente in integrazione __________ ha evidenziato:

"  L'assicurato è impedito da complessa sindrome dolorosa diffusa inquadrabile in una probabile fibromialgia e da disturbo distimico, depressivo.

Lamenta dolori al dorso, in particolare a livello cervicale e lombosacrale, alle spalle bilateralmente, più importanti a destra, alle mani, dal polso alla punta delle dita, ai piedi, con difficoltà a calzare le scarpe, alle ginocchia.

La situazione da dolore cronico costringe l'assicurato in casa o ad uscire solo se accompagnato (non guida più l'automobile, teme blocchi acuti, avrebbe un cattivo controllo dei comandi), a cambiare spesso posizione (in piedi per venti minuti, seduto per mezzora, in deambulazione per mezzora, sdraiato per mezzora sul giorno, per tre ore di notte quando riesce ad addormentarsi). Fa uso di Durasegic TTS 50 su prescrizione medica sotto forma di cerotti e con effetti secondari.

Noto che lo psichiatra dr. __________ ha evidenziato un umore verso la polarità depressiva, una diminuzione del tono vitale e un rallentamento delle capacità ideative e verbali. Inoltre ritiene che il soggetto non tenta di manifestare un aggravamento della sua sintomatologia e che egli sia sofferente soprattutto sul piano somatico.

Confrontato alla valutazione medica di abilità al 70% nella professione del gessatore l'assicurato non ci crede, sospetta che il medico deve aver confuso la sua professione con un'altra oppure il suo caso con un altro paziente. Lui si ritiene ormai grande invalido ( ha bisogno di aiuto nel tagliare gli alimenti, nell'indossare mutande, pantaloni, calzini e scarpe, nel togliere magliette), solo un miracolo gli consentirebbe di tornare sul cantiere.

Osservo che durante il colloquio, al quale la moglie ha partecipato, quest'ultima, in lacrime, ha confermato tutti gli impedimenti descritti e la dipendenza del marito dal suo aiuto.

Egli ha frequentato le scuole dell'obbligo in Italia fino alla seconda media che ha bocciato. Non possiede qualifica professionale. Durante il militare è stato introdotto a compiere lavori di elettricista installatore. Dal 1982 è attivo in Svizzera come gessatore,

professione imparata con la pratica. Dal 1.4.1996 lavora in proprio fino al 30.11.1998. Ha conseguito un reddito del lavoro netto su undici mesi di Fr. 103683.- nel 1998 che sarebbe anche potuto diventare Fr. 113108.su dodici mesi, qualora il danno alla salute non gli avesse imposto di cessare l'attività.

Sulla base delle informazioni raccolte e in risposta al vostro mandato, sono in grado di presentarvi le seguenti considerazioni e conclusioni.

La professione di gessatore esercitata dall'assicurato prima del danno alla salute non è più esigibile, anche se qualche perito ipotizza una residua parziale abilità lavorativa in questa attività.

Come bene afferma il SAM, in considerazione dell'attuale situazione dell'assicurato, il grado di capacità lavorativa espressa dal perito, corrisponde unicamente ad una valutazione teorica.

In pratica, dopo aver ascoltato l'assicurato e sua moglie, sulla base delle mie conoscenze e della mia esperienza del collocamento nel ciclo produttivo, con le esigenze di quest'ultimo, ritengo il signor ________ attualmente non solo non integrabile, ma nemmeno presentabile a un datore di lavoro in vista di un collocamento. Per la dinamica di personalità con la relativa inibizione da sindrome dolorosa è impensabile oggi una ripresa di ogni attività indipendente.

Se non si vuole dimenticare che l'azienda non è un'istituzione filantropica, riabilitativa o terapeutica e che essa ha come obiettivo la produzione di beni o servizi in una situazione di mercato che impone il rendimento ottimale del suo ciclo produttivo, il voler inserire soggetti così problematici è rendere un cattivo servizio, non solo al datore di lavoro (difficoltà) e all'assicurato (insuccessi), ma pure alla buona causa dell'integrazione professionale dei portatori di handicap (porte chiuse).

Se l'assicurato necessita di un accompagnamento medico, in special modo nell'ambito psicagogico e in sinergia tra i vari medici curanti, alfine di motivare e convincere l'assicurato ad una ripresa professionale, che si faccia in primo luogo tra specialisti e al momento opportuno, dopo aver raccolto risultati incoraggianti, si ricercherà la collaborazione sia del datore di lavoro sia eventualmente dell'istituto di formazione. Un accertamento per mobilizzare le potenzialità inibite dalla nota sintomatologia dolorosa credibile non troverebbe oggi, a mia conoscenza, struttura adeguata al bisogno.

Nell'attesa dei ventilati successi psicagoci, onde evitare che il disagio economico peggiori la situazione del soggetto (non è infatti provato che il digiuno o la negazione dell'impedimento abbiano sempre sicuro effetto terapeutico), vi propongo l'attribuzione di una rendita intera con revisione tra cinque anni." (Doc. _)

                                         Nel corso del mese di giugno 2002 l'assicurato è stato sottoposto ad osservazione presso il ___________. Nel relativo rapporto datato 18 giugno 2002 i responsabili dell'accertamento hanno osservato:

"  (…)

Zusammenfassende Beurteilung / med.-theoretische Möglichkeiten / Einschränkungen

Aus medizinischer Sicht besteht gegenüber der Beurteilung von SAM eine neue Situation: Es wurde eine SLAP-Läsion sowie eine Läsion des vorderen Labrumanteils an der rechten Schulter gefunden (Arthro-MRI der rechten Schulter, 31.05.2002). Die orthopädische Beurteilung findet in wenigen Tagen, anfangs Jul statt.

Zusätzlich steht die Möglichkeit einer psoriatischen Spondarthropathie im Raum. Diese wurde bereits vor zwei Jahren in Italien diagnostiziert und deren Bedeutung in der __________ Bellinzona als wenig einflussreich erkannt.

In der Zwischenzeit ist eine Salazopirin-Therapie wegen Ergebnislosigkeit abgebrochen worden und aktuell steht der Versicherte unter Plaquenil 200 mg, Calcort und einem transdermalen Opiat. Eine Verbesserung der Situation sei bis anhin nicht aufgetreten.

Aus somatischer Sicht besteht aufgrund der jetzigen Beurteilung eine noch instabile medizinische Situation. Die Schulterläsion bedeutet wahrscheinlich eine andere Beurteilung der Arbeitsfähigkeit als Gipser, als sie von der SAM in Bellinzona erstellt wurde.

Zur seelischen Befindlichkeit:

Dem Versicherten wurde von Frau Dr. __________ ein depressives Bild attestiert, das suizidale Tendenzen beinhalte. Aus diesem Grund habe sie eine Kapsel Fluctin pro Tag eingeführt, was gut ertragen werde.

Auch in diesem Zusammenhang besteht eine diagnostisch, therapeutisch und prognostisch unsichere Situation.

Wir sind dem Versicherten soweit wie möglich entgegen gekommen und haben eine Halbtagesabklärung offeriert. Herr __________ fühlte sich nicht in der Lage, diese zu akzeptieren und deren Bedingungen zu erfüllen. Er beschloss am 12.06.2002, die _________ -Abklärung zu beenden." (Doc. _)

                                         In un suo successivo rapporto datato 10 luglio 2002, il consulente in integrazione ha osservato:

"  Richiamo il mio rapporto del 27.7.2001, già ben descrittivo della situazione personale dell'assicurato, al quale non è stato dato il seguito proposto.

Dopo un anno di attesa per ulteriori accertamenti e raccolta di nuovi pareri, voluti dall'amministrazione, ho potuto leggere oggi le più recenti informazioni consegnate all'incarto.

Su tale base non posso che ribadire quanto ho già affermato nel rapporto del 27.7.2001.

Non posso neppure esimermi dalle seguenti considerazioni:

Non è la prima volta che l'amministrazione ignora il parere motivato del consulente che propone l'assegnazione di un provvedimento e ricerca motivi di rifiuto di quanto richiesto attraverso nuovi accertamenti medici o soggiorni in centri di osservazione professionale.

Non avendo la competenza per impedire questo modo di fare, causa di spese, notevoli disagi all'assicurato e confusione di ruoli, chiedo che almeno mi si risparmi la sorveglianza dei provvedimenti che non propongo e la mia associazione a procedure che non posso condividere." (Doc. _)

                            2.8.3.   Infine, con "proposta medico" del 15 luglio 2002, il medico AI dr. __________, sulla scorta delle risultanze mediche e delle valutazioni professionali acquisite agli atti, ha da parte sua osservato:

"  Assicurato di origine pugliese, attivo in proprio come gessatore dal 1.4.1996 fino al 30.11.1998, da allora non più in grado di riprendere attività professionale.

Diagnosi (perizia SAM del 6.4.2001, sogqiorno 12-13.3.2001):

    -    Complessa sindrome polialgica attualmente inquadrabile in una probabile fibromialgia

    -    Disturbo distimico

    -    Possibile epatopatia di origine non chiarita

    -    Ipertensione diastolica

Conclusione SAM: capacità lavorativa come gessatore in proprio 70% con proposta di accompagnamento medico psicagogico ed eventuali misure professionali (riallenare e ricondizionare l'A all'ambiente del lavoro ecc.)

Limitazioni:

    -    non portare pesi superiori ai 30 40 kg

    -    evitare professioni da svolgere in luoghi pericolosi con rischio di cadute

    -    sconsigliati attività necessitanti un ottimo funzionamento delle capacità ideative, di attenzione e concentrazione

CIP __________, 27.7.2001: dal lato pratico IL del 100%.

MC Dr. __________ il 10.11.2001: conferma una IL del 100%.

Proposta POV 26.11.2001: __________.

29.11.2001: Dr. __________ ritiene il paziente inabile al lavoro al 100%.

Rapporto __________ del 18.6.2002: rimasto li solo 2 ore, situazione dal punto di vista medico instabile.

Certificato Dr. __________ del 7.6.2002: poliartralgie di origine X, (eventualmente spondartropatia seronegavita di tipo psoriatico), paziente con IL al 100%.

Artro RM spalla destra: tendinite capite lungo bicipite, lesione dello SLAP di II° grado e lesione del labbro anteriore tra le ore 12 e 4. Leggera borsite sottodeltoidea.

29.4.2002: Dr. __________ conferma IL del 100% espressa dalla Dr.ssa __________.

29.4.2002: Dr. __________, MC: afferma che l'assicurato ha sviluppato una grave depressione da autunno 2001 e presenta inoltre dolori alla spalla destra da novembre 2001.

Valutazione: la perizia SAM di marzo 2001 risulta priva di lacune. In particolare la valutazione reumatologica risulta completa ed accurata. Pure adeguata la valutazione psichiatrica. Dall'ulteriore documentazione (certificato medico curante ecc.) risulta che nel corso del 2001 vi è stato un peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato. Il peggioramento viene anche costatato dal CIP nel suo rapporto del 27.7.2001. Attualmente l'assicurato è da ritenersi tuttora inabile al 100% per qualsiasi attività fino a data da stabilire.

Diagnosi attuali:    probabile fibromialgia DD Spondartropatia seronegativa

                              Dolori spalla destra su lesione SLAP II° grado

                              Sindrome depressiva.

Procedere:    IL 100% dal 30.11.1998 fino al 9.4.1999 (vedi SAM)

                       IL 30% dal 10.4.1999 fino al 26.7.2001 (vedi SAM)

                       IL 100% dal 27.7.2001 continua.

Attualmente non sono indicati provvedimenti professionali." (Doc. _)

                             2.8.4   Dell'ulteriore copiosa refertazione medica versata agli atti si dirà - per quanto necessario nei considerandi successivi.

                             2.9.1   Con le decisioni 11 ottobre 2002 l'amministrazione, sulla scorta della perizia del SAM, ha reputato l'assicurato incapace al lavoro al 100% dal 30 novembre 1998 al 9 aprile 1999, al 30% dal 10 aprile 1999 al 5 febbraio 2002 ed al 100% dal 6 febbraio 2002.

                                         A mente dell'UAI, dal 1° aprile 2002 si aprirebbe quindi il diritto ad quarto di rendita (rispettivamente - se l'assicurato assolve le condizioni economiche del caso di rigore - ad una mezza rendita) e dal 1° luglio 2002 ad una rendita intera.

                                         Orbene, dopo attento esame della refertazione medica agli atti, considerate in particolare le attestazioni specialistiche rese a partire dall'aprile 1999 come pure quelle rilasciate dal medico curante e tenuto altresì conto della valutazione espressa dal consulente in integrazione, questo TCA è dell'avviso che l'assicurato debba essere considerato inabile al lavoro in misura del 100% a partire dal 30 novembre 1998 e quindi anche dopo l'aprile 1999.

                             2.9.2   Come visto, salvo un breve periodo dove __________ ha tentato di lavorare (dal 10 aprile al 3 maggio 1999), egli non è mai riuscito a riprendere l'attività lavorativa. Dopo l'aprile 1999 l'incapacità dell'assicurato a svolgere la propria professione è stata costantemente certificata dalla dr.essa __________, reumatologa (cfr. rapporti 4 maggio 1999, 14 giugno 1999, 2 settembre 1999, sub doc. AI _), dal dr. __________, internista (cfr. rapporti 10 novembre 1999, 11 febbraio 2000, 26 gennaio 2001, sub doc. AI _) e dal medico curante dr. __________ (cfr. rapporti 14 aprile 1999, 7 maggio 1999, 1° giugno 1999, 15 settembre 1999, 13 novembre 1999, 26 novembre 1999, 27 dicembre 1999, 15 maggio 2000, 10 luglio 2000, 26 agosto 2000, sub doc. AI _); al proposito si vedano pure le certificazioni rese dal dr. __________, internista e reumatologo (cfr. rapporti 8 febbraio 2000, 17 luglio 2000, sub doc. AI _), dal dr. __________, psichiatra (cfr. rapporto 7 marzo 2001, sub doc. AI _) e dagli specialisti della Clinica reumatologica dell'__________ (cfr. rapporto 24 agosto 1999, sub doc. AI _).

                                         Ora, è convinzione del TCA che i pareri dei medici appena menzionati, non possono essere disattesi. La maggior parte di essi hanno del resto avuto modo di seguire il paziente in modo regolare o comunque di visitarlo a più riprese nel corso del tempo, controllando quindi l'evolversi della malattia e formulando un giudizio in merito alla capacità al lavoro sia dal profilo somatico che da quello psichico. Da quest'ultimo punto di vista, del resto, l'assicurato, a parere del dr. __________, sarebbe sicuramente inabile al lavoro sin dal mese di marzo 2001. Non è tuttavia dello stesso avviso il dr. __________ (cfr. rapporto 21 marzo 2001, sub doc. AI _). Dal punto di vista psichico l'assicurato è da considerare comunque completamente incapace al lavoro dall'11 aprile 2002 (cfr. rapporto dr. __________, psichiatra, sub doc. AI _), mentre che, come detto, considerato l'insieme delle affezioni di cui è portatore (tenuto conto quindi anche della componente somatica), egli è da ritenere incapace al lavoro, in maniera continua, sin dal novembre 1998.

                             2.9.3   Le brevi interruzioni e i (pochi) pareri medici contrari, non sono tali da far pensare che il paziente dopo il mese di aprile 1999 avrebbe potuto riprendere la propria attività nella misura del 70%.

                                         Le motivazioni addotte dai medici di __________ (cfr. rapporto 9 aprile 1999, sub doc. AI _) e riprese nella perizia del SAM (cfr. perizia pag. 14) per giustificare l'asserita capacità lavorativa del 100% si basano, a ben guardare, solo sul fatto che l'assicurato ha dichiarato di voler tentare di riprendere il lavoro al 100%; considerazioni mediche atte a motivare e sostanziare in maniera convincente tale valutazione non sono per contro state fornite. Prova ne è che dopo poco meno di un mese dal tentativo di riprendere il lavoro (interrotto già il 3 maggio 1999), __________ è stato nuovamente dichiarato inabile al lavoro dalla dr.essa __________ (cfr. rapporto 4 maggio 1999, sub doc. AI _).

                                         Come visto, le numerose certificazioni mediche relative al periodo posteriore all'aprile 1999 (cfr. consid. 2.8.1, 2.8.3, 2.9.2) permettono invero di ritenere altamente verosimile che (anche) dopo l'aprile 1999 l'assicurato non è più stato in grado di lavorare. Tali attestazioni consentono parimenti di ritenere siccome non decisivi, ai fini del giudizio sull'effettiva capacità lavorativa dell'assicurato durante il periodo in esame, i divergenti pareri medici espressi dal dr. __________, neurologo - che si è in realtà pronunciato solo su un miglioramento della situazione da un profilo neurologico (cfr. rapporto 23 aprile 1999, sub doc. AI _; sulla portata della valutazione del dr. __________ limitatamente all'aspetto neurologico cfr. le osservazioni della reumatologa dr.essa __________ nel suo rapporto 4 luglio 1999, sub. doc. AI _; cfr. pure le attestazioni 27 settembre 1999 e 17 gennaio 2000 del neurologo dr. _________ il quale ha addirittura chiaramente confermato l'inesistenza di una problematica di pertinenza neurologica, sub. doc. AI _) e dal dr. __________, medico infortunistico, che ha riferito di una capacità lavorativa al 100% in termini tuttavia non di certezza, evidenziando segnatamente la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti diagnostici atti, se del caso, a confermare la plausibilità di una ripresa al lavoro (cfr. rapporto 20 ottobre 1999, sub doc. AI _).

                             2.9.4   Nel suo referto peritale il SAM ha indicato un'incapacità globale - tenuto conto quindi sia della componente reumatologica che di quella psichiatrica -  del 30%, precisando tuttavia espressamente che si tratta di una valutazione unicamente medico-teorica.

                                         Ora, senza voler mettere in discussione sotto questo profilo (teorico) la valutazione operata dal SAM, occorre tuttavia rilevare come nel luglio 2001 il consulente in integrazione ha ritenuto - senza in realtà apportare nessuna modifica alle diagnosi e al grado d'incapacità teorica attestata dal SAM - in pratica siccome non esigibile la ripresa di un'attività lavorativa, adducendo al riguardo motivi che questo TCA ritiene plausibili e pertinenti (cfr. consid 2.8.2, 2.9.5). Il SAM stesso, del resto, parlando di incapacità medico-teorica, ha evidenziato la necessità di procedere ad una valutazione dell'effettiva incapacità al lavoro dell'interessato da un profilo pratico (cfr. perizia pag. 14). Che il giudizio espresso dal SAM fosse da considerare di carattere unicamente medico-teorico è stato per altro pure evidenziato dal giurista AI nella sua nota datata 26 novembre 2001, il quale ha per giunta fatto rimarcare la necessità, stanti le numerose certificazioni mediche agli atti attestanti una completa incapacità al lavoro, di una valutazione dal punto di vista pratico (cfr. sub doc. AI _).

                             2.9.5   Nel suo rapporto 27 luglio 2001 (cfr. consid. 2.8.2) il consulente in integrazione ha segnatamente ritenuto l’assicurato non collocabile, rilevando in particolare che

"(…)

La professione di gessatore esercitata dall'assicurato prima del danno alla salute non è più esigibile, anche se qualche perito ipotizza una residua parziale abilità lavorativa in questa attività.

Come bene afferma il SAM, in considerazione dell'attuale situazione dell'assicurato, il grado di capacità lavorativa espressa dal perito, corrisponde unicamente ad una valutazione teorica.

In pratica, dopo aver ascoltato l'assicurato e sua moglie, sulla base delle mie conoscenze e della mia esperienza del collocamento nel ciclo produttivo, con le esigenze di quest'ultimo, ritengo il signor __________ attualmente non solo non integrabile, ma nemmeno presentabile a un datore di lavoro in vista di un collocamento. Per la dinamica di personalità con la relativa inibizione da sindrome dolorosa è impensabile oggi una ripresa di ogni attività indipendente (…)" (cfr. doc. _)

                                         Ora, tutte le circostanze d’ordine sociale e personale dell’assicurato di per sé non sono determinanti per la valutazione dell'invalidità sulla base di un mercato del lavoro equilibrato (cfr. consid. 2.4), ma sono piuttosto rilevanti per la fissazione, se del caso, del reddito ipotetico da invalido. Infatti, secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In casu, tuttavia, il consulente, facendo riferimento alle patologie descritte dai medici, ha evidenziato impedimenti oggettivi di natura medica che rendono in concreto l’assicurato difficilmente collocabile nella sua precedente professione e in altre attività. Va al proposito qui ricordato come il compito dell’orientatore professionale sia quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido; nessuno meglio di lui è infatti in grado di valutare dal profilo pratico-professionale le reali possibilità di lavoro di un assicurato con danno alla salute (in argomento cfr. Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 201).

                                         A mente del TCA, in tale contesto non può quindi essere sostenuto, con ogni verosimiglianza, che l’assicurato sia da ritenere pienamente abile in altre attività adeguate. Anzi è convinzione del TCA, vista anche la ferrea presa di posizione del consulente, che l'assicurato non sarebbe stato in grado neanche di svolgere la sua precedente attività in ragione del 30%. Il parere del consulente appare quindi concludente ai fini della causa, ritenuto che all'inserto non sono reperibili ulteriori elementi atti a giustificare una diversa valutazione per quanto riguarda l'aspetto professionale, l'accertamento eseguito presso il __________ non avendo segnatamente potuto essere portato a termine (tale accertamento è in ogni caso riferito ad un periodo in cui è stata accertata e confermata anche dall'UAI una incapacità del 100%) e non essendo per il resto a tale riguardo ipotizzabile, nelle circostanze concrete, l'esperimento di ulteriori misure istruttorie.

                                         D'altra parte, anche il dr. __________, sulla scia di quanto osservato dal consulente, nel suo rapporto del novembre 2001 parla di incapacità lavorativa (senza alcuna quantificazione percentuale) riferita in particolare all'impossibilità di trovare un datore di lavoro disponibile ad assumere l'assicurato in quello stato di salute fisica (cfr. sub doc. AI _; cfr. anche rapporto 10 novembre 2001 del dr. __________, sub. doc. AI _).

                             2.9.6   A titolo abbondanziale, giova in ogni caso rilevare che, anche volendo considerare, per quanto riguarda la situazione presente a far tempo dal mese di aprile 2001 (momento cioè in cui è stato effettuato l'esame peritale), che il grado d'incapacità del 30% attestato dal SAM - per il periodo precedente l'aprile 2001 la folta e pressoché unanime refertazione medica agli atti non consente per contro di ritenere verosimilmente esigibile una ripresa lavorativa da parte dell'assicurato, cfr. in particolare i rapporti 10 novembre 1999, 28 gennaio 2000, 11 febbraio 2000 e 26 gennaio 2001 del dr. __________ [sub doc. AI _], come pure i rapporti 17 luglio 1999 e 8 febbraio 2000 del dr. __________ [sub doc. AI _] nonché le concordanti valutazione del dr. __________ del 15 maggio, 10 luglio e 26 agosto 2000 [sub doc. AI _])  -  corrisponda all'effettivo grado d'inabilità (e non configuri quindi solo un giudizio di carattere meramente medico-teorico), è verosimile ritenere che già nel luglio 2001, nel momento in cui cioè il consulente ha effettuato la sua valutazione, l'assicurato era da ritenere nuovamente di fatto incapace al 100%. La refertazione medica disponibile riferita al periodo posteriore all'aprile 2001 (e precedente il mese di febbraio 2002) attesta infatti pressoché unanimemente un'incapacità del 100% (cfr. rapporto 29 novembre 2001 del dr. __________ [sub doc. AI _], rapporti 31 ottobre, 10 e 20 novembre 2001 del dr. __________ [sub doc. AI _]; cfr. d'altronde pure la valutazione del medico AI dr. __________ nella sua "proposta" 15 luglio 2000 nella quale egli evidenzia un'incapacità totale a partire da fine luglio 2001, valutazione che l'UAI, ancora nella risposta di causa, sembra non aver voluto considerare [doc. AI _; cfr. consid. 2.8.3]).

                                         Stante ciò, non appare quindi verosimile ritenere - nell'ipotesi qui considerata - che l'asserita incapacità del 30% sia in ogni caso idonea, ai sensi dell'art. 88a cpv. 1 OAI, a giustificare una modifica del diritto a prestazioni, non potendosi segnatamente parlare in concreto di un cambiamento "presumibilmente" durevole della situazione invalidante, ancorché durato 3 mesi.

                             2.9.7   In conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che il danno alla salute di cui _____________ è portatore - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento - provoca una piena incapacità al lavoro in qualsiasi attività, e in maniera continua, a partire dal novembre 1998.

                                         Di conseguenza, dopo un anno di ininterrotta incapacità (iniziata il 30 novembre 1998) superiore al 662/3 %, all'assicurato deve essere riconosciuto il diritto all'erogazione di una rendita intera e ciò a decorrere dal 1° novembre 1999 (cfr. art. 29 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAI, cfr. consid. 2.6, 2.7).

                                         Il ricorso, in quanto fondato, merita quindi accoglimento.

                              2.10   Visto l'esito favorevole dell’impugnativa, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili. Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e  STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.). Di conseguenza, il decreto del 23 dicembre 2002 con il quale al ricorrente è stata concessa l'assistenza giudiziaria dev’essere revocato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                     § Di conseguenza a __________ è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° novembre 1999.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Il decreto 23 dicembre 2002 con il quale al ricorrente è stata concessa l'assistenza giudiziaria è revocato.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.149 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.10.2003 32.2002.149 — Swissrulings