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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2003 32.2002.143

22 settembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,307 parole·~1h 2min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.143   cr/sc

Lugano 22 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2002 di

____________ rappr. da: ___________  

contro  

la decisione del 30 settembre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1954, di professione impiegata fino al 1974, in seguito casalinga, dal 1992 è affetta da dorso-lombosciatalgia, da depressione nervosa e soffre di disturbi causati da una disfunzione tiroidea (come risulta dal rapporto medico del 1° ottobre 2000 del Dr. __________ all'AI, cfr. doc. AI _).

                                         Nel mese di settembre 2000 ella ha presentato una domanda tendente all'ottenimento di prestazioni assicurative AI per adulti.

                                         In relazione a tale domanda, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha espletato un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica (cfr. doc. AI _) e ha dato incarico al SAM di stendere una perizia al fine di valutare lo stato di salute dell'assicurata e un’eventuale incapacità lavorativa (cfr. doc. AI _).

                               1.2.   Con proposta di decisione 7 agosto 2002 l'UAI ha deliberato che:

"  (…)

Dalla documentazione acquisita all'incarto, ed in particolare dall'inchiesta esperita oggettivamente a domicilio dalla nostra collaboratrice risulta che per le limitazioni incontrate nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione dell'economia domestica è giustificata un'inabilità del  16 %.

Tale percentuale è insufficiente per il diritto ad una rendita d'invalidità.

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta.

Le abbiamo presentato un progetto di decisione. Prima di notificare una decisione munita dei mezzi di diritto, le diamo la possibilità di presentare, entro due settimane, per iscritto o verbalmente, le sue eventuali osservazioni o di richiedere ulteriori spiegazioni. È anche possibile fissare un incontro, previo appuntamento." (Doc. AI _)

                                         Mediante osservazioni 13 agosto 2002 __________ ha contestato il progetto di decisione dell'amministrazione.

                                         Con scritto 16 agosto 2002 l'UAI ha comunicato all'assicurata quanto segue:

"  Abbiamo ricevuto le sue osservazioni del 13.08.2002 in merito al nostro progetto di decisione tuttavia, le stesse non ci permettono di giungere ad una differente valutazione.

Infatti, se medicalmente è oggettivata l'inabilità del 50% per un'attività lucrativa esercitata fuori casa, quest'inabilità non sussiste per l'attività di casalinga.

Le assegniamo un ultimo termine di 10 giorni dalla presente per l'eventuale inoltro di ulteriori osservazioni, dopodiché sarà intimata la relativa decisione formale con i mezzi di diritto." (Doc. AI _)

                                         Con provvedimento formale datato 30 settembre 2002 l'UAI ha confermato la proposta di decisione, osservando:

"  (…)

Dalla documentazione acquisita all'incarto, ed in particolare dall'inchiesta esperita oggettivamente a domicilio dalla nostra collaboratrice risulta che per le limitazioni incontrate nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione dell'economica domestica è giustificata un'inabilità del 16%.

Tale percentuale è insufficiente per il diritto ad una rendita d'invalidità.

Le osservazioni presentate in data 13.08.2002 non apportano elementi oggettivi atti a modificare la nostra valutazione.

Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta." (Doc. _)

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta l'assicurata, rappresentata dall'Avv. __________, rilevando quanto segue:

"  (…)

1.

La signora __________ ha presentato in data 21 settembre 2000 domanda per l'ottenimento di una rendita d'invalidità a causa della sua situazione psico-fisica che non le permette di svolgere la sua attuale attività di casalinga.

La ricorrente, di nazionalità svizzera, è nata il __________; dopo le scuole dell'obbligo ha seguito il tirocinio d'impiegata d'ufficio che ha interrotto, a causa di difficoltà scolastiche, senza pertanto riuscire ad ottenere alcun diploma. In passato, la stessa è stata impiegata dapprima presso la ditta __________, in seguito alle dipendenze della tipografia __________ e infine alle __________. Ella ha cessato ogni attività lucrativa nell'anno 1974, all'età di venti anni, quando ha sposato il signor __________, dal quale ha divorziato nel 1988.

Dall'unione coniugale è nata una figlia, ora di ventisei anni, che vive con la madre e la sostiene economicamente e psicologicamente.

La ricorrente ha vissuto un'infanzia tranquilla e ricorda un ambiente famigliare paterno buono e senza problemi, al contrario descrive il suo ex marito come una persona violenta che la picchiava e abusava di bevande alcoliche.

I maltrattamenti del marito hanno influito negativamente sull'equilibrio psichico della signora __________, soggetto già di per sé molto fragile e facilmente influenzabile, infatti la stessa è caduta nella depressione dalla quale non è più riuscita a guarire, anzi negli ultimi anni la situazione è peggiorata con attacchi di panico, stati d'ansia, tachicardie, bulus histericus, tosse secca nervosa, disturbi del sonno, scarso appetito e vari tipi di fobia, in particolare agorafobia.

A partire dagli anni '80 la signora __________ ha iniziato ad essere sostenuta da vari medici per cure psichiatriche, purtroppo non sono stati raggiunti risultati positivi e la medesima presenta tuttora importanti disturbi della personalità accompagnati da affezioni fisiche quali mal di schiena, fibriomialgia diffusa, iperventilazione e altri fenomeni psicosomatici.

2.

Negli anni '80 la signora __________ è seguita dal dr. __________ per cure psichiatriche e dal dr. __________; nel 1991 è sotto controllo dell'endocrinologo dr. __________ e l'anno successivo le viene riscontrata una discopatia alla colonna lombare.

Nel 1993 il suo medico curante __________ descrive la paziente affetta da lombosciatalgia cronica, depressione nervosa ed ipotensione arteriosa, mentre il dr. __________ conferma il suo stato ansioso depressivo cronico in personalità limitata, dipendente ed infantile e secondo il suo parere le possibilità di trattamento psicoterapeutiche appaiono molto scarse.

Nell'aprile del 1994 viene esperita una prima perizia SAM a seguito della domanda di prestazioni Al della signora __________. L'assicurata, infatti, in quell'anno ha avuto un forte peggioramento del suo stato depressivo con sintomi di anoressia che hanno determinato il ricovero alla Clinica __________. A quell'epoca la perizia SAM concluse per un'incapacità lavorativa del 25%-30% come casalinga, mentre come salariata, il medico di fiducia non si pronunciò.

Nel 1995 la signora __________ perde la madre che rappresenta per lei un grande appoggio e quindi cade nuovamente in una forte depressione. In questo periodo viene sostenuta dal dr. __________ e dal dr. __________, finché nel 2001 si rivolge al dr. __________, il quale accerta un disturbo d'ansia con importante componente fobica determinata da paure e incubi.

La signora __________ ha lamentato spesso sensazioni di peso precordiale con fitte, pertanto è stata sottoposta ad esami da parte del dr.__________, dai quali non sono risultate patologie. La funzione della tiroide risulta pure equilibrata.

La paziente è seguita regolarmente, una volta al mese, dal dott. __________.

3.

A seguito del peggioramento avvenuto negli anni a seguire la morte della madre, la signora __________ ha riscontrato grandi difficoltà ad eseguire i lavori casalinghi e ad organizzare l'economia domestica in generale, quindi il 21 settembre 2000 ha sottoposto nuovamente il suo caso all'ufficio dell'invalidità postulando una rendita AI. E' stata quindi effettuata una nuova perizia presso il SAM di Bellinzona nei giorni di 3 e 4 aprile 2002.

E' stato chiesto un consulto del dr. __________, il quale conclude:

"            Per quel che riguarda la sua diagnosi psichiatrica, si tratta di una sindrome depressiva ricorrente non specifica, con un'inabilità lavorativa attuale del 50% e una prognosi a breve­-medio termine poco favorevole".

Il consulto reumatologico presso il dr. __________ ha evidenziato che:

"            ..., sotto l'aspetto puramente reumatologico, si può tuttalpiù attestare una parziale incapacità lavorativa di circa il 20% per i lavori pesanti che richiedono un carico importante per la colonna vertebrale."

Per quanto attiene alle conseguenze sulla capacità lavorativa, la perizia SAM ha concluso che:

"            L'A. presenta una capacità lavorativa globale limitata al 50% sia come casalinga, sia come salariata. Questo è dovuto soprattutto alla patologia psichiatrica, mentre quella reomatologica appare veramente modesta (punto 7).

Da un punto di vista reumatologico, la patologia è modesta e raggiunge, in via teorica, un'incapacità lavorativa non superiore al 20% in qualsiasi attività.

Il problema maggiore è dato dalla patologia psichiatrica che presenta un 'incapacità lavorativa del 50% sia come casalinga, sia come salariata (punto 8)".

Nonostante le indicazioni dei medici, da parte sua l'ufficio dell'invalidità ha respinto la domanda di una rendita AI motivando:

"            Dalla documentazione acquisita all'incarto, ed in particolare dall'inchiesta esperita oggettivamente a domicilio dalla nostra collaboratrice risulta che le limitazioni incontrate nello svolgimento delle abituali mansioni richieste dalla conduzione dell'economia domestica è giustificabile un'inabilità del 16%. Tale percentuale è insufficiente per il diritto ad una rendita d'invalidità".

4.

La qui ricorrente non ritiene corretta la decisione dell'ufficio dell'assicurazione invalidità di Bellinzona e con il presente ricorso postula una rivalutazione del suo caso chiedendo che le venga riconosciuto un grado d'invalidità almeno del 50%, così come indicato nella perizia SAM e dai suoi medici di fiducia.

Ai fini della valutazione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato è di rilevanza determinante, salvo casi particolari, l'opinione del medico anche se, normalmente, non è specialista in medicina del lavoro. Spetta a lui descrivere le menomazioni fisiche o psichiche di cui soffre l'assicurato specificando quali deficit funzionali ne derivano (RDAT N. 123/1985).

Per poter pretendere una prestazione secondo la LAI è comunque necessario che sia constatabile un danno alla salute fisica o psichica. L'accertamento medico del danno alla salute fisica, di regola, non solleva dal profilo giuridico problemi particolari, al contrario la definizione del danno alla salute psichica può risultare ardua, se appena si considera la divergenza di vedute sulla "morbosità" di determinati stati o comportamenti psichici espressa dalle diverse scuole psicopatologiche. La costante giurisprudenza federale (DTF 110 V 275 consid. 4a) ha stabilito che la valutazione dell'invalidità appartiene al giudice e non al medico, sebbene il giudizio debba essere in consonanza con le informazioni mediche (RDAT N. 64/I-1992).

Il caso in esame è caratterizzato da due tipi di affezioni: quella psichiatrica, con depressione e quella fisica, con mal di schiena e altri fenomeni psicosomatici.

La patologia psichica ha iniziato a manifestarsi durante il matrimonio e con il tempo è andata peggiorando sempre più, mentre con ogni probabilità i problemi fisici sono la conseguenza del forte turbamento psicologico e la tensione a cui la ricorrente è soggetta oramai da molti anni. Lo squilibrio psichico ha raggiunto una tale intensità che si presentano evidenti segni di logoramento fisico che pur non configurando di per sé una situazione di invalidità, determinano una sofferenza costante ad affrontare anche le minime fatiche quotidiane.

Le affezioni sia fisiche che psicologiche che presenta la qui ricorrente vanno valutate globalmente e soprattutto con riferimento ad una personalità già di per sé molto immatura e fragile.

Infatti, nel 1994 il dr. __________ parla di "... struttura gravemente dipendente ed infantile, con un'intelligenza limitata, difese che le permettono di reagire in un modo essenzialmente passivo masochista in una realtà vissuta come schiacciante. Temo che l'incapacità lavorativa sia totale a lungo termine, senza reali misure terapeutiche che potrebbero chiarire questa prognosi", allo stesso modo il dr. __________ la definisce "... una personalità scarsamente differenziata, piuttosto infantile ed immatura, con un'intelligenza al limite della norma".

Alle stesse conclusioni giungono pure i medici che l'hanno visitata di recente, il dr. __________ conferma il disturbo d'ansia con importante componente fobica e il dr. __________ parla di sindrome depressiva ricorrente non specificata con un'incapacità lavorativa psichiatrica attuale del 50%.

5.

E' fuori dubbio che una depressione innescatasi su una personalità così labile ha determinato conseguenze gravi che impediscono alla signora __________ di gestire l'economia domestica.

Dall'inchiesta esperita oggettivamente a domicilio dalla collaboratrice dell'Ufficio dell'invalidità risulta che la qui ricorrente può svolgere quasi tutti i lavori casalinghi ad eccezione di quelli pesanti e delle commissioni fuori casa che le procurano ansia.

Contrariamente a quanto riferito nel rapporto, appare evidente che con questi problemi è praticamente impossibile occuparsi in modo conveniente dell'economia casalinga. Infatti, la gestione di una casa richiede un impegno fisico non indifferente come pure una buona capacità organizzativa e pianificatoria. Il fatto che la signora soffre di ansie e paure fobiche le impedisce di avere la necessaria tranquillità e serenità per occuparsi di tutte le incombenze casalinghe.

La signora __________ ha spesso bisogno di una persona che la sostenga, poiché da sola non riesce ad affrontare le piccole difficoltà e incombenze quotidiane. In passato ella riusciva a superare con più facilità i suoi problemi, poiché aveva l'appoggio giornaliero della madre, dal momento in cui la figura materna è venuta a mancare le problematiche dell'assicurata sono notevolmente peggiorate.

Bisogna poi ammettere che l'inchiesta a domicilio presenta alcuni limiti, in quanto non è sempre facile nel corso di una visita di qualche ora riuscire a capire le effettive difficoltà della persona interessata e stabilire la sua capacità di gestire i lavori casalinghi, soprattutto se si tiene conto che, nel caso concreto, le affezioni riguardano la sfera psicologica difficilmente sondabile e apprezzabile.

L'instabilità psichica unitamente alla fragilità intellettiva, nonché ai problemi fisici somatizzati determinano una situazione generale piuttosto critica che destabilizza fortemente la signora __________ e le impedisce di occuparsi come si conviene dell'economia domestica. E' pur vero che la stessa ha la collaborazione della figlia, d'altra parte però non bisogna dimenticare che la ragazza non può prendersi carico interamente della madre, dovendo a sua volta svolgere un'attività a tempo pieno e pensare al suo futuro sia professionale che privato.

La signora __________ non è in condizioni di gestire in modo autonomo se stessa e tanto meno l'economia domestica, pertanto appare giustificato riconoscerle perlomeno un grado d'invalidità del 50% con relativa rendita AI." (Doc. _)

                               1.4.   Con risposta 8 novembre 2002 l'UAI ha proposto di respingere il gravame e ha osservato quanto segue:

"  (…)

L'assicurata è attiva da parecchi lustri quale casalinga a tempo pieno.

Ad una prima richiesta di prestazioni assicurative, inoltrata nel maggio del 1992 e sfociata in un rifiuto, ne ha fatto seguito una seconda nel mese di settembre del 2000.

Considerato come l'assicurata presenti patologie tanto dal punto di vista fisico che psichico, l'amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporla ad una perizia pluridisciplinare, effettuata presso il SAM nel mese di aprile del corrente anno (doc. n. _ inc. AI).

Esperita altresì l'usuale inchiesta per persone che si occupano dell'economia domestica (doc. n. _ inc. AI), l'amministrazione ha emanato un rifiuto di prestazioni, essendo stato accertato un grado d'invalidità pari al 16%.

Prontamente insorta, l'assicurata postula per contro il riconoscimento di un grado d'invalidità del 50% almeno.

II proprio precario stato psichico le renderebbe infatti oltremodo difficoltoso lo svolgimento delle quotidiane mansioni casalinghe.

Riesaminato il caso lo scrivente Ufficio ribadisce la correttezza della propria presa di posizione.

Per quanto attiene all'aspetto medico occorre evidenziare come nell'ambito della perizia SAM si sia dapprima stabilita un'incapacità teorica del 50% - e meglio un'inabilità del 20% dal punto di vista reumatologico, ed un'incapacità del 50% da quello psichico - riferita sia ad un'eventuale attività lavorativa che a quella di casalinga.

In seconda battuta il perito psichiatrico, dottor __________, ha specificato che se in un'attività lavorativa la capacità é pari al 50%, nello svolgimento dell'attività di casalinga l'assicurata non presenta difficoltà alcuna (doc. n. _) (dal tenore della nota pare di capire che il medico ritenesse di dover giudicare l'assicurata quale salariata).

L'inchiesta esperita al domicilio dell'assicurata, nell'ambito della quale è stato determinato un grado di impedimento globale del 16%, non si presta inoltre a critica alcuna.

L'assistente sociale incaricata ha infatti debitamente passato in rassegna le diverse mansioni, sempre tenendo in considerazione sia le osservazioni formulate dalla diretta interessata che le limitazioni psico-fisiche determinate dai periti.

Ad ogni modo, se come sostiene la ricorrente è vero che l'assistente sociale si trova confrontata con un compito di non sempre facile svolgimento, tuttavia la stessa è pur sempre la persona meglio piazzata per procedere ad una siffatta valutazione, essendo stata istruita proprio a tal fine.

II Tribunale federale ha dal canto suo sottolineato che non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste (RCC 1984, p. 143)." (Doc. _)

                               1.5.   Durante l’istruttoria, il TCA ha chiesto al SAM dei chiarimenti (cfr. doc. _), ricevendo risposta il 16 maggio 2003 (cfr. doc. _).

                                         Le risultanze sono state intimate alla parti per osservazioni (cfr. doc. _).

                                         La presa di posizione della ricorrente è del 30 maggio 2003 (cfr. doc. _) mentre quella dell’UAI del 12 giugno 2003 (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Nel caso in esame __________ ha chiesto il riconoscimento di una mezza rendita AI.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 30 settembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

                                         -     un danno alla salute fisica o psichica conseguente a    infermità congenita, malattia o infortunio, e

                                         -     la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216 ss).

                                         L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).

                                         Tuttavia, perché la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.

                                         In altre parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella procedente dall'infermità.

                                         La diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto - prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.5.   Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.6.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".

                                         Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op.cit, p. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:

"  L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.

Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio, op. cit. p. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.7.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui

"  Agli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.

Quando si possa presumere che l’assicurato, senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata esclusivamente secondo  i principi validi  per le persone esercitanti attività lucrativa.”

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 146.

                               2.8.   Nel caso in esame, __________ aveva inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti in data 28 maggio 1992 (cfr. doc. AI _).

                                         Il suo medico curante, Dr. Med. __________, specialista FMH in chirurgia, nel rapporto medico del 20 luglio 1993 aveva indicato che l'assicurata era inabile al lavoro al 100% a partire dall'8 aprile 1992, ponendo la diagnosi di lombosciatalgia cronica, depressione nervosa e ipotensione arteriosa (cfr. doc. AI _).

                                         Ritenendo necessari ulteriori accertamenti medici, l'amministrazione ha incaricato il Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (di seguito SAM) di esperire una perizia (cfr. doc. AI _).

Nel rapporto 8 aprile 1994 il Dir. Med. __________ del SAM, poste quali diagnosi invalidanti una modica discopatia L4-5 e L5-S1, una leggera sindrome radicolare S1 ds e una sindrome neurotica a colorito disforico-ipocondriaco con messa in atto di meccanismi regressivi e convertivi, era giunto alle seguenti conclusioni:

"  (…)

Al termine della sua permanenza presso il SAM di Bellinzona così possiamo concludere a riguardo del caso della Signora __________.

1.   Ella presenta un'incapacità lavorativa nella professione di casalinga attorno al 25-30%.

2.   Per ciò che concerne l'eventuale incapacità lavorativa come salariata, richiamo quanto detto sopra, cioè l'A. ha svolto un'attività lucrativa sin verso il maggio 1974 per, in seguito, adempire al compito di moglie e madre, sino al divorzio. Ultimamente vive con la madre vedova." (Doc. AI _, pag. 15-16)

Con deliberazione 21 aprile 1994 l'AI, sulla base della perizia citata, che attesta un'incapacità lavorativa di __________ del 25%-30%, ha dunque respinto la richiesta di prestazioni assicurative dell'assicurata (cfr. doc. AI _).

                                         Nel settembre 2000 l'assicurata ha inoltrato una nuova "Richiesta di prestazioni AI per adulti", indicando, quale danno alla salute, di soffrire di dolori alla schiena e al sistema nervoso (cfr. doc. AI _).

                                         Il medico curante dell'assicurata, Dr. __________, nel rapporto 1° ottobre 2000 all'attenzione dell'AI ha attestato un'incapacità lavorativa del 100% di __________ a partire dal 1992, ponendo la diagnosi di dorso-lombosciatalgia, depressione nervosa e disturbi causati da una disfunzione tiroidea (cfr. doc. AI :_).

                                         Siccome nella domanda di prestazioni AI l'assicurata ha indicato di essere casalinga (cfr. doc. AI _), l'UAI ha quindi fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.

                                         Nel suo (primo) rapporto datato 6 giugno 2001 (dell'ulteriore rapporto 5 agosto 2002 si dirà in seguito, cfr. consid. 2.11) l’assistente sociale non si è pronunciata sul grado di impedimento nell'espletazione delle mansioni casalinghe di __________, osservando:

"  (…)

OSSERVAZIONI

Nonostante i certificati dei Dott. __________ e del Dott. __________, da me richiesti a conferma di quanto dichiarato dall'assicurata nel corso dell'inchiesta, non ho ancora gli elementi per procedere ad una valutazione d'incapacità in ambito casalingo.

Due le patologie evidenziate nel corso del colloquio, una di carattere reumatologioco ed una di tipo depressivo; su entrambe, e specificatamente punto per punto (vedi commenti in corsivo), è necessario che sia chiarito il quadro diagnostico e definite le attività verosimilmente esigibili.

Mi riservo di procedere alla valutazione al termine di questa fase e non senza gli approfondimenti del caso.

5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

L'assicurata dice "di vivere alla giornata", senza fare troppi programmi. Della contabilità se ne occupa la figlia, attività di cui si fa carico da diverso tempo - l'assicurata ha sempre delegato a terzi l'esecuzione pratica dei pagamenti, così come la preparazione dei conti.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

40

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

Il menu non è cambiato: continua ad attendere alla preparazione dei pasti mentre del riordino se ne occupa la figlia; una situazione che persiste da anni e viene descritta quale una normale suddivisione dei ruoli. Della pulizia a fondo della cucina si occupa la figlia, che si fa carico di tutte le attività più impegnative.

Non sono riferiti problemi particolari, né nella preparazione dei pasti né nel riordino della cucina. Unica difficoltà: la pulizia approfondita della cucina, ricondotta dall'assicurata alla patologia reumatologica.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

L'assicurata dice di poter spolverare e pulire un lavandino ma di non potersi occupare delle pulizie settimanali (delegate alla figlia). È la schiena, aggiunge, che le procura gli impedimenti maggiori in questo ambito (non riesce a flettere il busto). Fatica a rifare il letto, riferisce l'assicurata nel corso del colloquio, e soprattutto a cambiare le lenzuola. Si sente sempre stanca, aggiunge, e l'umore è spesso triste e malinconico.

L'assicurata riconduce gli impedimenti descritti quasi esclusivamente ai problemi alla schiena. È importante dunque che siano approfondite, dal punto di vista medico ed eventualmente in sede peritale, le possibilità dell'assicurata di sostenere lo sforzo nelle pulizie più impegnative.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

Non va mai a fare la spesa da sola, ma sempre accompagnata dalla figlia; questo avviene non solo in occasione delle spese alimentari ma anche per gli acquisti personali. In genere si servono dell'auto, mezzo che le permette di non trasportare merci pesanti; può trasportare invece carichi leggeri. Non riferisce grossi problemi a questo riguardo, grazie appunto all'uso dell'auto.

L'organizzazione degli acquisti è tale da anni, l'assicurata lamenta impedimenti nel trasporto dei carichi (di cui non definisce il peso) e l'incapacità nell'uscire da sola.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

La lavatrice è in cantina ed è la figlia che trasporta la cesta e provvede al lavaggio della biancheria l'assicurata riferisce di non poter trasportare la cesta con il bucato da e per la lavanderia ma soprattutto sino in giardino (dove c'è lo stenditoio). Si serve dell'asciugatrice raramente, quando può stende fuori (non ha lo stenditoio interno). Se non fosse per la cesta, "sarebbe capace di stendere", lascia tuttavia che se ne occupi la figlia - è già stata assalita dalla sensazione di svenimento in giardino e ne teme il ripetersi.

Da anni è la figlia che si occupa dello stiro della biancheria: l'assicurata ha dolore alla schiena se rimane troppo tempo in piedi né può farlo da seduta.

Attende al semplice cucito a mano (come sempre) mentre ha abbandonato da anni la maglia.

Alcune considerazioni: l'assicurata può senz'altro distribuire il carico della cesta (evitando così il sovraccarico) e occuparsi del bucato insieme alla figlia. La stessa cosa può essere fatta con lo stiro, che va distribuito nell'arco della settimana. Gli impedimenti descritti sono riconducibili all'affezione reumatologica, ed è solo in questo senso che si impongono valutazioni di carattere medico-teorico.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

  importanza assegnata

5

  percentuale degli impedimenti

  percentuale di invalidità

Quando la mamma era in vita si occupava lei stessa del giardino, poi l'attività è stata delegata alla figlia dell'assicurata. Si tratta di un impegno che a quest'ultima non è mai piaciuto." (Doc. AI _)

In seguito, la Dr.ssa Med. __________ del SMR, nella "Proposta medico" 11 giugno 2001, ritenendo necessari ulteriori accertamenti medici, ha osservato:

"  (…)

Si ripropone di fatto la stessa situazione che nel 1994 portò ad una perizia SAM e al rifiuto di prestazioni AI. Nel frattempo convincenti argomenti che la situazione sia realmente peggiorata e che l'assicurata non possa più svolgere la sua attività di casalinga non sono oggettivabili. L'assicurata non è in alcun modo da valutare come salariata.

Una perizia per rivalutare il caso è necessaria e va richiesta al SAM." (Doc. AI _)

                                         L’assicurata è stata quindi sottoposta ad una perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM di Bellinzona.

I periti hanno interpellato il medico curante dell'assicurata, Dr. __________, il quale in data 13 marzo 2002 ha risposto:

"  In risposta alla tua richiesta ti comunico che la paziente summenzionata è ancora in mia cura. Negli ultimi 12 mesi le è stata eseguita una mammografia bilaterale che ha dato l'esito seni involutivi lievementi displatici senza reperti sospetti.

Gli esami ematologici eseguiti il 18.04.2001 sono risultati nei limiti della norma tranne il valore del colesterolo di 6,5 mmo1/1.

La paziente lamenta sempre dolori alla schiena, presenta disturbi causati dalla disfunzione tiroidea e inoltre è depressa.

Viste le sue condizioni di salute non penso che possa riprendere un'attività lavorativa." (Doc. AI _)

I periti hanno poi consultato il Dr. Med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. AI _) e il Dr. Med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche (cfr. doc. AI _).

Nel rapporto 12 aprile 2002 il Dr. __________ si è così espresso riguardo all'eventuale inabilità lavorativa dell'assicurata:

"  (…)

Conclusione e prognosi

Si tratta di una 48enne che già in passato ha presentato vari episodi depressivi e negli ultimi anni una serie di attacchi di panico, stati d'ansia e vari tipi di fobia in particolar modo agorafobia.

E' stata in cura presso diversi terapeuti, medici e psichiatri ed attualmente è in cura presso lo studio medico del Dr. __________, psichiatra di __________.

Oltre che una personalità dipendente, immatura ed infantile vi è stata anche constatata una nevroastenia e vari disturbi fobici, ragion per la quale non riesce più a lavorare da diversi anni, presentando un'incapacità lavorativa totale.

Attualmente si sente tesa, astenica, durante il colloquio presenta diverse crisi di pianto ed è molto insicura, inoltre che uno stato depressivo presenta varie preoccupazioni eccessive ed un disturbo somatoforme sottoforma di vari dolori e disturbi neurovegetativi.

Per quel che riguarda la sua diagnosi psichiatrica, si tratta di una sindrome depressiva ricorrente non specificata (ICD-10 F33.9) con un'inabilità lavorativa attuale nella misura del 50% ed una prognosi a breve-medio termine poco favorevole.

E' importante che essa sia seguita dal punto di vista psichiatrico ed è anche importante che continui la sua psicofarmaco-terapia.

Vista la sua età relativamente giovane è auspicabile una rivalutazione del caso fra due anni." (Doc. AI _)

Dal canto suo il Dr. __________ ha osservato:

"  (…)

5. Valutazione

Si tratta di un'assicurata 48enne che lamenta da una dozzina di anni dolori soprattutto lombo­gluteali irradianti nella gamba dx, iniziati apparentemente dopo aver sollevato una cesta di bucato. Da allora continua a lamentare dolori, i quali non sono mai regrediti con le innumerevoli terapie medicamentose e fisioterapiche eseguite negli ultimi anni. Ricordo pure che l'assicurata è già stata valutata dal dr. __________, reumatologo a __________, di cui non abbiamo però alcun atto.

Nel corso degli anni i dolori, non solo non sono mai migliorati, ma hanno mostrato una progressiva tendenza al peggioramento ed alla generalizzazione, tanto che l'assicurata non è più in grado, da quanto da lei affermato, di svolgere alcuna attività domestica "pesante".

Ricordo che la signora __________ dal 1974 non svolge più alcuna attività lucrativa. Dice però di essere molto limitata anche quale casalinga, tanto che praticamente tutte le attività domestiche vengono eseguite dalla figlia che vive con lei, ad eccezione del cucinare, unica attività che svolge ancora.

Clinicamente ho trovato un'assicurata in buone condizioni generali, molto sensibile ed impaurita, con modiche turbe statiche a livello lombare e solo leggeri dolori a livello lombogluteale dx.

È possibile inoltre evocare leggeri dolori di carattere fibromialgico ai tipici tender points (sottolineo comunque come l'assicurata non presenti alcuna iperalgesia, le reazioni agli stimoli di digito­-pressione sono incostanti).

Clinicamente non ho alcun segno per una sicura radicolopatia: l'assicurata presenta una diffusa leggera iposensibilità lungo l'intera gamba dx, la quale non corrisponde ad alcun dermatoma; la forza bruta ed i riflessi osteotendinei sono ben conservati, il test di Lasègue e controlasègue è bilat. negativo. Gli esami neuroradiologici eseguiti nel 1991 e nel 1992 non avevano d'altronde mostrato alcuna sicura compressione radicolare, sebbene venissero descritte delle leggere pro­trusioni sia a livello L4-L5 che L5-S1. Le radiografie da voi ora fatte eseguire a livello cervicale e lombare non mostrano particolari alterazioni degenerative.

Gli esami di laboratorio eseguiti dal medico curante recentemente non hanno evidenziato alcuna evidente patologia, se non confermato una disfunzione tiroidea con un TSH leggermente aumen­tato ma con valori degli ormoni periferici nella norma.

Riassumendo, ci troviamo di fronte ad un'assicurata con una conosciuta importante patologia psichiatrica, la quale lamenta da diversi anni diffusi dolori al sistema locomotore, particolarmente intensi a livello lombogluteale e nella gamba dx, i quali non possono però venire spiegati con i dati oggettivi in nostro possesso. Bisogna perciò postulare una sindrome somatoforme del dolore cronico. A conferma di questa ipotesi vi è l'assoluta resistenza dei dolori alle molteplici terapie medicamentose e fisioterapiche già eseguite nel corso degli anni.

I dolori d'altronde non sono d'origine meccanica, poiché non vengono scatenati da alcuna particolare attività fisica (l'assicurata conferma di avere dolori già al mattino anche se non fa assolutamente nulla).

In considerazione di quanto sopra espresso ritengo che l'assicurata, sotto l'aspetto puramente reumatologico, debba essere considerata ancora 100% abile all'esecuzione di un lavoro medio­leggero. Quale aiuto-segretaria non vi è perciò alcuna incapacità lavorativa, mentre quale casalinga si può tuttalpiù attestare un'incapacità lavorativa pari a circa il 20%, giustificata con la necessità di evitare lavori di pulizia particolarmente pesanti. Non tocca evidentemente a me esprimere un giudizio sulla sua capacità lavorativa in relazione ai suoi problemi psichiatrici. È comunque evidente che non è praticamente possibile prendere in considerazione eventuali misure di riformazione o reinserimento professionale vista l'impossibilità di farla uscire di casa da sola.

Visto l'insuccesso delle terapie finora provate (ricordo che l'assicurata esegue quasi regolarmente durante l'intero anno dei trattamenti fisioterapici) ritengo improbabile che si possa migliorare i suoi "disturbi reumatologici" con misure mediche. Sembra purtroppo che anche la patologia psichiatrica si lasci poco influenzare dalle terapie già in atto.

La prognosi è perciò da considerare negativa per quanto concerne un suo possibile reinserimento professionale. Ripeto però che sotto l'aspetto puramente reumatologico si può tuttalpiù attestare una parziale incapacità lavorativa di circa il 20% per lavori pesanti che richiedano un carico importante per la colonna vertebrale." (Doc. AI _)

                                         Nel referto 10 maggio 2002 redatto dal Dr. Med. __________ e dal Dr. Med. __________ del SAM, posta la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente non specificata e di sindrome lombovertebrale/spondilogena cronica a ds (patologie queste, a mente dei periti, che hanno tutte un influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato), i periti hanno rilevato quanto segue:

"  (…)

6    DISCUSSIONE

La peritanda, ticinese 48enne, è stata peritata al SAM una prima volta nell'aprile 1994. La perizia concludeva per un'incapacità lavorativa del 20% come impiegata e del 25-30% come casalinga. In data 22.04.1994 la CCC respinge la richiesta di prestazioni dell'A..

Questa, il 21.09.2000 porge una seconda richiesta di prestazioni AI per adulti. Nell'ottobre 2000 il medico curante dr. __________, valuta l'A. incapace al 100%. Nel maggio 2001 il dr. __________ parla di importante sintomatologia agorafobica. Nel giugno 2001, un'inchiesta economica per casalinghe non si pronuncia sul grado attuale degli impedimenti e della rispettiva invalidità. Nel giugno 2001 la dr.ssa _________ ritiene necessaria una nuova perizia SAM e, il 13.06.2001, UAI incarica il SAM di questa seconda perizia.

L'A frequenta le scuole elementari ripetendo una classe, le maggiori e per un anno il tirocinio di impiegata di commercio. In seguito lascia, senza ottenere diplomi professionali.

Ha fatto l'impiegata per un breve periodo e dal 1974 in avanti, è casalinga.

Negli anni '80 l'A. è stata in cura psichiatrica. E' stata pure in cura dal dr. __________ per problemi tiroidei non gravi.

Nel 1992 una MRI della colonna lombare evidenziava discopatie L5-S1 senza segni di compressione radicolare. Dal punto di vista endocrinologico la situazione è dunque soddisfacente e attualmente, non vi sono elementi che parlino per un'incapacità lavorativa in ambito endocrinologico.

Patologia reumatologica

Il curante dr. __________, nel 1993, parlava di lombosciatalgia cronica. Nella prima perizia SAM del 1994, il consulto ortopedico del dr. __________ parlava di modica discopatia L4-L5 e L5-S1 e di leggera sindrome radicolare S1 ds. e di un'incapacità lavorativa come casalinga attorno al 20%. Non ci sono particolari indagini in campo reumatologico fino al consulto reumatologico del dr. __________. Egli parla di sindrome lombovertebrale / spondilogena cronica ds. su leggere turbe statiche, discrete discopatie a livello L4-5 e L5-S1 (protrusione dorsolaterale ds.) e di tendenza alla generalizzazione dei dolori nel senso di una leggera sindrome fibromialgica. II dr. __________ non evidenzia alcun segno di radiculopatia e inoltre parla di una sindrome somatoforme del dolore cronico. Questo sarebbe confermato dall'assoluta resistenza dei dolori alle molteplici terapie praticate. Il quadro reumatologico viene ridimensionato dal dr. __________ che dichiara l'A. abile al 100% in un lavoro medio leggero. Come segretaria è incapace al 20%. Il dr. __________ conclude per un'incapacità lavorativa parziale di circa il 20% per lavori pesanti che richiedano un carico importante per la colonna vertebrale.

Patologia psichiatrica

La prima perizia SAM assegnava all'A. un'incapacità lavorativa attorno al 5-10% ed il dr. __________ parlava di sindrome nevrotica a colorito disforico - ipocondriaco, con messa in atto di meccanismi regressivi e in parte anche convertivi. Sempre nel 1994 vi è un ricovero alla clinica __________, determinato da una certa anoressia dell'A. Nel 1995 l'A. perde la madre, suo grande appoggio e cade nuovamente in depressione.

Nel febbraio 2001 il dr. __________ parla di disturbo d'ansia con importante componente fobica. Il principale problema dell'A. é la paura, l'ansia, le tachicardie e l'agorafobia.

Fa il punto sulla situazione psichiatrica il dr. __________ che parla dì mimica povera e depressiva. Lieve riduzione della memoria recente e diminuzione della concentrazione. L'intelligenza globalmente é normale. Vi é una labilità emotiva ed un'affettività di tipo depressivo con una certa apatia, anedonia e importante stato ansioso. Il dr. __________ parla di sindrome depressiva ricorrente non specificata con un'incapacità lavorativa psichiatrica attuale del 50%. Secondo il dr. __________ é importante che la paziente sia seguita dal punto di vista psichiatrico e continui la sua psicofarmacoterapia.

7    VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'A. presenta una capacità lavorativa globale limitata al 50% sia come casalinga, sia come salariata. Questo è dovuto soprattutto alla patologia psichiatrica, mentre quella reumatologica appare veramente modesta.

La rispettiva incapacità lavorativa del 50%, globale, inizia dal 21.09.2000 (richiesta di prestazioni AI per adulti), fino ad ora e continua.

8    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

L'A. presenta una polipatologia. I problemi endocrinologici e cardiologici non rientrano in un discorso invalidante.

Da un punto di vista reumatologico, la patologia é modesta e raggiunge, in via teorica, un'incapacità lavorativa non superiore al 20% in qualsiasi attività.

Il problema maggiore é dato dalla patologia psichiatrica che presenta un'incapacità lavorativa del 50% sia come casalinga, sia come salariata.

9    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Ovviamente in quest'A. con patologia psichiatrica, un discorso di integrazione cade. La prognosi sia lavorativa, sia psichiatrica é riservata. Pensiamo che la presente incapacità lavorativa non possa in futuro diminuire.

Sia il reumatologo dr. __________, sia lo psichiatra dr. __________, consigliano le terapie che, se pure non miglioreranno la capacità valetudinaria, permetteranno di stabilizzare la presente situazione."

(Doc. AI _, pag. 9-10)

Nella "proposta segretario-ispettore" 10 giugno 2002 si legge:

"  Assicurata 48enne affetta da dorso-lombosciatalgia e depressione.

Nel mese di giugno 2001 è stata esperita un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica nella quale (a pagina 4) si ritiene necessario che venga chiarito il quadro diagnostico e che vengano definite le attività verosimilmente esigibili quale casalinga, per poterla completare.

Nella perizia SAM non si trova una risposta ai quesiti di cui sopra. Non è quindi possibile definire quali attività sono esigibili e in che percentuale. Chiedo pertanto al SMR se è in grado di darmi ulteriori indicazioni per concludere tale inchiesta e se necessario richiedere tali informazioni direttamente al Dr. __________ (considerato che era compito del SAM)." (Doc. AI _)

                                         La Dr.ssa __________ del SMR, nella "Proposta medico" redatta il 20 giugno 2002, ha rilevato:

"  Per poter concludere la valutazione con un'inchiesta a domicilio, si devono ottenere le seguenti informazioni (tramite il SAM) dal Dr. __________, in merito al 50 % d'inabilità lavorativa provocato dalla patologia psichiatrica: in quali attività e perché I 'A. è limitata (spesa e attività esterne al proprio domicilio, attività specificatamente casalinghe, ecc.), se l'inabilità si ripercuote su tutta la giornata o è manifesta soprattutto in dati orari (classicamente nei depressi l'inibizione è presente soprattutto la mattina)." (Doc. AI _)

                                         Con scritto 21 giugno 2002 il SAM ha chiesto al Dr. __________ i seguenti chiarimenti:

"  (…)

-   in quali attività e perché l'assicurata è limitata (spesa e attività esterne al proprio domicilio, attività specificatamente casalinghe, ecc.)

-   se l'inabilità si ripercuote su tutta la giornata o è manifesta soprattutto in dati orari (classicamente nei depressi l'inibizione è presente soprattutto la mattina." (Doc. AI _)

                                         In data 28 giugno 2002 il dr. __________ ha inviato all'amministrazione la seguente risposta:

"  In effetti la signora __________ risulta inabile al lavoro nella misura del 50% ed essendo impiegata d'ufficio di professione è auspicabile che essa lavori al massimo 4 ore al giorno, ma può benissimo svolgere un'attività casalinga in tutti gli effetti.

Per quel che riguarda invece la sua inabilità, in effetti, è ragionevole che la signora svolga la sua attività nelle ore pomeridiane."

(Doc. AI _)

                               2.9.   Con il presente ricorso l'assicurata, basandosi sui rapporti del suo medico curante e sulle risultanze della perizia esperita dal SAM, ha chiesto di essere posta al beneficio di una mezza rendita d’invalidità (cfr. doc. _).

                                         Innanzitutto occorre rilevare che l’UAI ha proceduto alla valutazione del grado d’invalidità ritenendo la ricorrente, prima del danno alla salute, persona senza attività lucrativa ed ha quindi applicato il metodo specifico di calcolo dell'invalidità (cfr. consid. 2.6.).

                                         Del resto, dall'indagine economica per le persone che si occupano dell'economia domestica effettuata il 2 aprile 2001 risulta che l’assicurata ha dichiarato di avere cessato la sua attività lavorativa nel 1974 (allorquando si è sposata) prima dell’inizio dei suoi problemi di salute fatti risalire al 1992:

"  (…)

L'assicurata non ha più lavorato dalla data del matrimonio né ha fatto ricerche di lavoro, è affiliata quale persona senza attività lucrativa da anni e ha una figlia che lavora come aiuto medico.

Dalla dichiarazione fiscale e dalla documentazione all'incarto - in cui appare che convive da diversi anni con il Signor __________ - non si evidenziano motivi tali da imporre all'assicurata un'attività lavorativa. Ritengo pertanto ci siano gli elementi per una valutazione secondo l'art. 5 LAI." (Doc. AI _)

                             2.10.   Accertato che l’assicurata, prima dell’insorgenza del danno alla salute, non esercitava un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi confronti il concetto dell'incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.

                                         Pertanto, in applicazione del cosiddetto metodo specifico (cfr. consid. 2.6.), l’invalidità dell’assicurata è da stabilire confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.

                                         In particolare la cifra 2124 prevede:

"  in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

                                         La cifra 2122 prevede che:

"  Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

  Lavori                                                        Economia senza figli e senza        membri di famiglia che                                              richiedono cure

                                                                                 %

  1.     Conduzione dell'economia

        domestica, (pianificazione,

        organizzazione del lavoro,

        controllo                                                             5

  2.     Spese e acquisti diversi                                   10

  3.     Alimentazione (preparazione

        dei pasti, lavori di pulizia

        della cucina)                                                    40

  4.     Pulizia dell'appartamento                                 10

  5.     Bucato, pulizia dei vestiti,

        confezione e trasformazione

        degli abiti, (cucito, maglia,

        uncinetto)                                                         10

  6.     Cura dei figli e di altri membri

        della famiglia                                                    ---

  7.     Diversi (cura di terzi, cura

        delle piante e degli

        animali, giardinaggio)                                        5

  8.     Altre attività (p. es. aiuto alla

        famiglia stessa, attività di utilità

        pubblica, perfezionamento,

        creazione artistica, attività

        superiore alla media nella

        confezione e nella trasformazione

        dei vestiti).                                                        20"

                                         In VSI 1997 pag. 299 e seg., l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cfr. cifre 2127 ss. delle DIG).

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. pubblicata in VSI 1997 pag. 298 e seg. il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

         2

         5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

       10

       50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

         5

       20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

         5

       10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

         5

       20

6.   Accudire i figli o altri familiari

         0

       30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

         0

       50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique

VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., 32.98.119, il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

In una sentenza del 16 aprile 2002 nella causa M., pubblicata in DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

"  (…)

    4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. - generell - BGE 125 V 404 Erw. 3; bei Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

                             2.11.   Come già accennato al consid. 2.8., l’UAI ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare per le persone che si occupano dell’economia domestica.

                                         Dalla lettura del relativo rapporto 5 agosto 2002 (nel precedente rapporto d'inchiesta datato 6 giugno 2001 l'assistente sociale non si era potuta ancora esprimere in merito all'incapacità in ambito casalingo, cfr. consid. 2.8.) si evince come in tale inchiesta è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

                                         Passando in rassegna le singole mansioni, l’assistente sociale ha accertato che:

"  (…)

5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5

percentuale degli impedimenti

20

percentuale di invalidità

1

L'assicurata non riferisce impedimenti nell'organizzazione e nella programmazione dell'attività domestica.

Considerata tuttavia la valutazione dello psichiatra, che parla tra l'altro di "personalità dipendente, immatura", reputo ci sia lo spazio per una valutazione, seppur minima, anche in questo ambito.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

40

percentuale degli impedimenti

10

percentuale di invalidità

4

L'assicurata non riferisce impedimenti particolari; la collaborazione della figlia nel riordino quotidiano è frutto di una normale suddivisione dei ruoli. È tuttavia possibile ammettere una minima incapacità lavorativa, riconducibile all'affezione reumatologica, per quel che concerne la pulizia a fondo della cucina.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

20

percentuale degli impedimenti

20

percentuale di invalidità

4

Se dal punto di vista psichiatrico non vi sono impedimenti, anche quello reumatologico lascia intravedere un'incapacità "del 20% per i lavori pesanti che richiedono un carico importante per la colonna". Valutazione che condivido, visto che tra le attività qui considerate solo quelle a carattere "stagionale" hanno simili caratteristiche ed incidono sull'impegno complessivo nella misura appunto del 20%.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10

percentuale degli impedimenti

40

percentuale di invalidità

4

L'assicurata lamenta difficoltà nel carico dei pesi, un problema che con l'uso del mezzo privato può essere facilmente superabile (accompagnando il carrello sino al bagagliaio dell'auto e distribuendo il peso in un maggior numero di borse).

Per quel che riguarda la difficoltà nell'uscire da sola è verosimile pensare, considerate paure e fobie, alla concreta necessità di avere qualcuno accanto a sé. Una situazione che può giustificare, a mio avviso, un impedimento di una certa importanza.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

20

percentuale degli impedimenti

0

percentuale di invalidità

0

Non ritengo che le attività qui ascrivibili siano tali da giustificare un'incapacità lavorativa; come spiegato nel precedente rapporto, più d'una possono essere le soluzioni ai problemi riferiti dall'assicurata, con conseguente aumento dell'autonomia (si veda commento riguardo al trasporto della cesta).

Per quel che concerne poi lo stiro, non vi sono osservazioni a questo riguardo da parte del dott. _________ , né si tratta di un lavoro particolarmente pesante e impegnativo. Rimanere a lungo in piedi può essere senz'altro faticoso; non va tuttavia dimenticato che il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana e che la figlia ha l'età per farsi carico della propria biancheria.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

  importanza assegnata

5

  percentuale degli impedimenti

60

  percentuale di invalidità

3

Il giardinaggio è senza dubbio un'attività che "richiede un carico importante per la colonna vertebrale"; è lecito dunque procedere ad una valutazione in tal senso.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale

di invalidità

16 %

▀                                                                            Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                                                         Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

La figlia.

6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

100 %

16 %

TOTALE

(Doc. AI _)

                                         L’assistente sociale ha dunque accertato un impedimento complessivo del 16%, ciò che costituisce un’invalidità di pari grado.

                                         Al fine di avere una valutazione medica dell’inabilità dell’assicurata in attività casalinghe, il TCA si è rivolto al SAM chiedendogli di prendere posizione in merito all’inchiesta domiciliare, precisando:

"  Acquisita agli atti la perizia multidisciplinare allestita dal vostro Servizio in data 10 maggio 2002 (concludente per una globale incapacità sia come casalinga che come salariata pari al 50%, cfr. allegato) nonché un complemento redatto dal vostro consulente in psichiatria dr. __________ (attestante una piena capacità dal profilo psichiatrico per quanto riguarda l'attività di casalinga, cfr. allegato), in sede d'istruttoria l'Ufficio AI ha quindi fatto esperire un'inchiesta domiciliare in cui è stato stabilito un complessivo grado d'invalidità pari al 16% (cfr. allegato).

Ai fini del giudizio sono cortesemente a chiedervi di voler esprimere un vostro motivato giudizio circa la compatibilità e l'ammissibilità dal profilo medico - alla luce di quanto accertato in sede d'esame peritale - delle singole percentuali d'impedimento ritenute nell'ambito della citata inchiesta in relazione ad ogni singola mansione componente l'attività di casalinga." (Doc. _).

Con lettera 16 maggio 2003 il Dr. __________ del SAM ha precisato che:

"  Alla vostra richiesta dell'8.05.2003 di un nostro giudizio circa la compatibilità e l'ammissibilità dal profilo medico delle singole percentuali d'impedimento ritenute nell'ambito di un'inchiesta economica per persone che si occupano dell'economia domestica, così posso rispondere.

Faccio dapprima notare che l'inchiesta economica contenuta negli atti peritali (doc. del 6.06.2001) non dava indicazioni sul grado d'invalidità dell'A.. Sulla base delle valutazioni espresse nella perizia SAM, l'esperta dell'ufficio AI ha rielaborato il suo precedente rapporto del 6.06.2001, senza tuttavia procedere ad una nuova inchiesta. Si tratta pertanto di un'interpretazione delle valutazioni mediche espresse dal nostro consulente reumatologo dr. __________ e dal nostro consulente psichiatra dr.__________ , dove però le considerazioni di quest'ultimo sono state evinte da un complemento d'informazione chiesto direttamente al consulente psichiatra (senza quindi coinvolgere il perito SAM) da parte dell'ufficio AI (lettera del 21.06.2002, di cui non conosco il contenuto).

Fatte queste premesse, risulta chiaro come per il perito SAM l'A., sulla base del rapporto del consulente psichiatra dr. __________, sia stata considerata inabile al lavoro nella misura del 50%, pure come casalinga (il nostro consulente psichiatra esprimeva una prognosi poco favorevole).

Ora prendo atto che la Signora __________, nella sua seconda versione riguardo all'inchiesta economica dell'A., al punto 5.1. ammette una limitazione della capacità di pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro e controllo, tenendo in considerazione che lo specialista in psichiatria segnalava "personalità dipendente, immaturità", e ciò nonostante la sintetica affermazione dello stesso nella lettera inviata all'ufficio AI il 28.06.2002 (... "può benissimo svolgere un'attività casalinga in tutti gli effetti").

Inoltre, al punto 5.4., la Signora __________ fa notare che, per quanto riguarda le difficoltà dell'A. ad uscire da sola dal proprio domicilio, siano da considerare le paure e le fobie e la concreta necessità di avere qualcuno accanto a sé, situazione che può giustificare un impedimento di una certa importanza.

Con queste mie considerazioni intendo segnalare, Egregio Signor Giudice, che a mio avviso le divergenze tra la valutazione medico - teorica effettuata dal perito SAM e quella della persona incaricata di esperire l'inchiesta a domicilio, trovino la loro spiegazione su una modificata interpretazione delle limitazioni psichiche e mentali per l'attività di casalinga.

Per il perito SAM, alla luce degli aspetti psicopatologici segnalati dal consulente psichiatra e dalla sua valutazione di un'incapacità lavorativa nella misura del 50%, nonché in considerazione delle limitazioni sul piano reumatologico, l'A. é stata giudicata - a mio avviso in modo coerente ed argomentato - incapace al lavoro nella misura del 50% pure in qualità di casalinga.

Non nascondo la mia perplessità sul modo di procedere da parte dell'amministrazione AI, nel richiedere ulteriori informazioni nell'ambito di una perizia pluridisciplinare unicamente ad un consulente, senza coinvolgere il perito che ha redatto il documento finale." (Doc. _)

La ricorrente, sulla base delle risultanze della perizia del SAM e ritenuto l'ulteriore parere espresso dal Dr. __________ - il quale ha sottolineato che il perito SAM in sede di perizia ha coerentemente argomentato un'incapacità lavorativa dell'assicurata nella misura del 50%, sia quale impiegata, sia quale casalinga - ha ribadito la sua richiesta ricorsuale, ovvero che le venga riconosciuto il diritto ad una mezza rendita AI (cfr. doc. _).

L'UAI, per contro, ha inviato al TCA le osservazioni redatte dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________ del Servizio medico dell'amministrazione.

                                         In data 4 giugno 2003 il Dr. __________ ha stilato le seguenti osservazioni:

"  La paziente ha richiesto prestazioni AI (rendita) che, con decisione del luglio 2002 sono state respinte.

Tale decisione è contestata e si chiedono lumi sulla valutazione medica dell'handicap di cui la paziente è portatrice.

Agli atti troviamo un certificato del Dr. __________ che pone le diagnosi di

-   dorso-lombosciatalgia

-   disturbi causati da una disfunzione tiroidea

-   depressione nervosa

Descrive la paziente in "buone condizioni generali .... Distanza dito-pavimento 40 cm. II Lasègue è negativo bilateralmente. Presenta una depressione ed è in cura con antidepressivi.

Conferma un'IL del 100% dal 1992 (senza alcun riferimento alla valutazione SAM del 1994).

Conferma che non può svolgere la sua attività e al punto osservazioni dell'allegato scrive "La paziente si sente molto depressa, inoltre lamenta dolori alla schiena perciò dichiara di non poter svolgere la sua attività lavorativa".

Con simile rapporto è impossibile valutare l'ampiezza delle patologie e le conseguenze sulla CL.

II Dr. __________, endocrinologo, da parte sua asserisce che all'ultimo controllo del 99 la paziente era ben equilibrata e che da allora non aveva più visto la stessa.

Questo rapporto permetteva di ammettere che la disfunzione tiroidea, come normalmente accade, non portava a conseguenze tali da compromettere una vita normale, compresa quella lavorativa, malgrado la necessità di controlli clinici e di laboratorio ed. eventuale adattamento della terapia medicamentosa.

A inizio anno 2001, quando non era ancora operativo il SMR, si era dato mandato all'assistente sociale di esperire l'inchiesta a domicilio, ciò che era stato eseguito il 2.04.01. Come ben segnalava l'assistente sociale non si poteva dare una valutazione definitiva (numerica) dei vari impedimenti non essendo a conoscenza dei limiti funzionali clinici.

Per questo motivo si era presentato il dossier al SMR (nel frattempo divenuto attivo) e la Collega __________ aveva proposto una perizia SAM, non potendosi apprezzare una variazione dello stato di salute rispetto al periodo corrispondente alla prima richiesta di prestazioni Al.

II SAM ha dato seguito al mandato consegnando il rapporto di perizia il 10.05.02. Riporta le diagnosi con influsso sulla CL di:

-   sindrome depressiva ricorrente non specificata

-   sindrome lombovertebrale/spondilogena con

    leggere turbe statiche

    discreta discopatia L4-5 e L5-S1

tendenza alla generalizzazione dei dolori nel senso di una leggera sindrome fibromialgia.

Viene attestata un'IL medico - teorica del 50% sia per le attività di salariata che di casalinga. Non abbonda nella descrizione dei limiti funzionali a giustificazione dell'IL attestata.

II dossier veniva poi sottoposto di nuovo all'attenzione dell'assistente sociale, la quale definiva i vari campi d'attività e i limiti legati alle stesse, con riferimento ai dati clinici della perizia SAM.

A mio giudizio le ulteriori precisazioni richieste dall'UAI al perito o, direttamente, al consulente del perito, non portano a valutazione migliore della situazione.

Come molto spesso accade la valutazione dell'IL medico - teorica per le persone attive nell'economia domestica è in contrasto con quella determinata con l'inchiesta a domicilio.

Infatti il medico tiene poco conto delle arie funzioni e del "quantum" di lavoro viene esatto per le varie funzioni.

La riduzione funzionale per lavori pesanti (esempio: lavaggio dei tendaggi) porta a un giudizio di IL medico - teorica complessiva del 50% non considerando, per esempio, che i tendaggi non vengono rimossi e lavati giornalmente. Non tiene conto, inoltre, del nucleo famigliare e della ripartizione delle varie funzioni dipendenti dallo stesso (tempo da dedicare ai figli e attività menzionate alla voce "diversi" differente a seconda del numero dei figli).

Per quanto riguarda i limiti funzionali derivati dai disturbi organici essi sono veramente modesti (vedi valutazione Dr. __________ per il SAM) giustificando un'IL medico-teorica del 20% solo per lavori pesanti e una piena funzionalità per tutte le altre attività.

Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, definita sindrome depressiva ricorrente, questa è caratterizzata da attacchi di panico, stati d'ansia, da fobie varie in personalità infantile e dipendente.

Dal lato funzionale si nota (stato psichico) soprattutto una diminuzione della concentrazione e della memoria recente. Questi sono effetti dei segni della depressione come descritta.

Gli altri disturbi che possono influire sulla funzionalità pratica del soggetto sono invece da reperire nell'anamnesi (vedi ad esempio gli attacchi di panico e le fobie).

Nelle funzioni quotidiane l'insieme dei disturbi influisce provocando un certo rallentamento nello svolgimento delle proprie attività, nell'insicurezza e nella necessità d'accompagnamento quando esce di casa (vedi ad esempio acquisti).

Dalla lettura della perizia SAM e del rapporto dell'assistente sociale oltre alla discrepanza "quantitativa - numerica" dell'IL, si trova come l'assistente sociale abbia tradotto con coerenza e nella realtà quotidiana l'influsso della patologie sulla possibilità pratica di svolgere le attività di casalinga.

Diversa è la situazione sul piano professionale, non del tutto confrontabile con l'attività domestica, perché esistono limiti nella possibilità di organizzazione del lavoro, di accettazione da parte di un eventuale datore di lavoro sulle "défaillances" lavorative momentanee e non programmabili.

In conclusione si può affermare che dalla perizia SAM l'assistente sociale ha correttamente valutato l'influsso della patologia psichiatrica sulla possibilità di svolgere le diverse funzioni da casalinga e i limiti sono ben spiegati nello stesso rapporto." (Doc. _)

                                         La Dr.ssa __________, con scritto 3 giugno 2003, dal canto suo ha rilevato:

"  La perizia eseguita al SAM ha permesso di definire i seguenti gradi di IL:

-   dal lato reumatologico un'IL del 20% (limitazioni legate alla necessità di evitare lavori di pulizia particolarmente pesanti) nell'attività di casalinga e una totale CL nella professione di aiuto-segretaria

-   dal lato psichiatrico un'IL del 50% come salariata e una totale CL come casalinga. Di fatto l'A. va considerata unicamente casalinga.

L'inchiesta a domicilio eseguita da __________ il 2.4.2002 valuta un impedimento del 16% come casalinga.

Questa valutazione è del tutto congrua con le constatazioni fatte all'occasione delle sopraccitate perizie. lnfatti la patologia reumatologica impedisce l'A. solo in attività pesanti, a carattere "stagionale". La patologia psichica (sindrome depressiva ricorrente non specificata) è marcata soprattutto dalla presenza di attacchi di panico, stati di ansia e vari tipi di fobia. La valutazione definitiva (anche se proposta in un secondo tempo) del Dr. __________, di considerare l'A. totalmente abile come casalinga, è validata dalla descrizione clinica e dall'anamnesi fornite dalla perizia SAM. Nell'ambito dell'inchiesta a domicilio non si poteva attribuire ai sintomi psichici, dominati soprattutto da una certa fobia sociale e dunque dalla difficoltà nei contatti con I'ambiente, una limitazione superiore a quella indicata.

In conclusione ritengo che la valutazione fornita dall'inchiesta a domicilio sia corretta e perfettamente correlata alle indicazioni mediche date dalla perizia eseguita al SAM. Non sussiste nessun elemento clinico o paraclinico che giustifichi un'IL superiore al 20% nell'attività di casalinga.

Credo che l'attuale "malinteso" sia dovuto al fatto che probabilmente il Dr. __________ ha valutato inizialmente l'A. unicamente o principalmente come salariata non tenendo conto del fatto (forse perché non dovutamente informato) che essa era da considerarsi unicamente casalinga." (Doc. _)

A mente del TCA, le spiegazioni fornite in data 4 giugno 2003 dal Dr. __________ per giustificare la discrepanza fra la valutazione dell'incapacità lavorativa medico-teorica fornita dai periti del SAM (ovvero un'incapacità lavorativa dell'assicurata del 50%, sia come casalinga, sia come impiegata, cfr. doc. AI _), la successiva valutazione espressa dal Dr. __________ in data 28 giugno 2002 (ossia una piena capacità lavorativa dell'assicurata nell'attività di casalinga, cfr. doc. AI _) e la valutazione derivante dall'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica operata dall'assistente sociale __________ in data 5 agosto 2002 (vale a dire un'incapacità lavorativa dell'assicurata, quale casalinga, del 16%, cfr. doc. AI _) sono sufficientemente chiare ed eloquenti per giungere alla conclusione che l'assistente sociale ha correttamente valutato l'influsso della patologia psichiatrica (ritenuta preminente anche dai periti del SAM, essendo la patologia reumatologica modesta, cfr. doc. AI _ pag. 10) sulla possibilità per __________ di svolgere le varie mansioni che l'attività di casalinga richiede.

Il Dr. __________ ha infatti spiegato che la valutazione dell'incapacità lavorativa medico-teorica per le persone attive nell'economia domestica può spesso essere in contrasto con quella determinata con l'inchiesta a domicilio, a causa del fatto che il medico tiene poco conto del "quantum" di lavoro necessario per le varie funzioni; inoltre, il medico non considera che lavori pesanti, quali ad esempio il lavaggio dei tendaggi, che comportano una riduzione funzionale, non vengono svolti tutti i giorni; infine, il medico non tiene conto del nucleo famigliare e della ripartizione delle varie funzioni dipendenti dallo stesso (cfr. doc. _).

L'inchiesta economica, per contro, tiene conto di tutti questi fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici: l'assistente sociale, ad esempio, per quanto riguarda la pulizia dell'appartamento, ha ritenuto condivisibile la valutazione medica dell'incapacità lavorativa, dal punto di vista reumatologico, dell'assicurata, stimata del 20% "per lavori pesanti che richiedono un carico importante per la colonna", dato che questi lavori pesanti hanno carattere "stagionale"; per quel che concerne il bucato e lo stiro, inoltre, l'assistente sociale ha giudicato che tali attività non diano luogo ad incapacità lavorativa, dato che l'assicurata può, tramite opportuni accorgimenti, come ad esempio un opportuno carico della cesta secondo le sue possibilità e la la ripartizione dello stiro sull'arco della settimana, farvi fronte (cfr. doc. AI _).

Anche la Dr.ssa __________ del SMR, nello scritto 3 giugno 2003, ha fornito una chiara interpretazione della valutazione dell'incapacità lavorativa stabilita nella summenzionata inchiesta economica, indicando che la patologia reumatologica limita l'assicurata solo in attività pesanti, a carattere "stagionale", mentre invece la patologia psichica, caratterizzata da attacchi di panico, stati d'ansia e vari tipi di fobia, limita solo parzialmente l'assicurata nella sua attività di casalinga, essendo maggiormente rilevante nei contatti con l'ambiente, vista la fobia sociale di cui soffre la ricorrente (cfr. doc. _).

La Dr.ssa __________ ha poi osservato che probabilmente il "malinteso" venutosi a creare tra la valutazione medico-teorica espressa dal SAM nella perizia del 10 maggio 2002 (cfr. doc. AI _), il successivo complemento fornito dal Dr. __________ in data 28 giugno 2002 (cfr. doc. AI _) e la valutazione fornita nell'ambito dell'inchiesta domiciliare dall'assistente sociale (cfr. doc. AI _) è stato causato dal fatto che inizialmente il Dr. __________ aveva fornito il proprio parere specialistico riguardo all'eventuale incapacità lavorativa, dal punto di vista psichico, di __________, in attività salariata e non, come invece avrebbe dovuto, nell'attività di casalinga, che l'assicurata svolge dal 1974 (cfr. doc. _).

In queste circostanze, dunque, considerato come all'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica debba essere attribuita forza probante piena - senza con ciò voler mettere in discussione la valutazione operata dal SAM sul piano puramente medico-teorico appare dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurata, in concreto, presenta, nella sua attività di casalinga, un'incapacità del 16%.

La decisione dell’UAI di reiezione della domanda di prestazioni va quindi confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.143 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2003 32.2002.143 — Swissrulings