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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.06.2003 32.2002.140

18 giugno 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,457 parole·~22 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.140   RG/sc

Lugano 18 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2002 di

__________

contro  

la decisione dell'11 ottobre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Per decisione 11 ottobre 2002 l'UAI ha assegnato a __________ una rendita per un grado d'invalidità del 75% con effetto dal 1. marzo 2001. Contestualmente l'amministrazione ha operato la compensazione delle rendite AI arretrate con prestazioni fornite dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (_______) per fr. 13'010 rispettivamente dalla __________ per fr. 8'743.

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 18 ottobre 2002 l'assicurata ha impugnato la decisione amministrativa contestando la compensazione operata a favore dell'__________ e della __________.

                                         Queste le motivazioni del gravame:

"  Dalla documentazione in possesso dell'ufficio sociale di Lugano, risulta che alla sottoscritta, doveva essere versato la somma di

fr. 24'586.--. Ciò non è avvenuto. Il versamento sul mio conto bancaria corrisponde a fr. 4'127.--. Sempre per il tramite dell'Ufficio succitato ho potuto appurare che il rimanente (cioè 20'459 fr.) è stato trattenuto in parte dell'ufficio sociale e in parte dalla __________.

La sottoscritta non ha mai ricevuto nessuna comunicazione riguardanti le prestazioni di invalidità, tantomeno richieste da parte degli enti, a mezzo lettera.

Questo vizio di forma ha impedito alla sottoscritta di interporre ricorso e richiedere il condono in merito all'ammontare del dovuto agli enti.

È assolutamente inaccettabile quanto è stato deciso e agito.

Con il presente ricorso, chiedo la restituzione della somma di fr. 20'586.-- trattenuti deliberatamente senza nessuna giustificazione scritta." (Doc. _)

                               1.3.   Con risposta di causa 8 gennaio 2003 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame osservando:

"  (…)

Gli anticipi concessi da un datore di lavoro, un istituto di previdenza del datore di lavoro, un organo di assistenza pubblico o privato oppure un'assicurazione di responsabilità civile con sede in Svizzera possono essere restituiti direttamente fino all'importo delle rendite che devono essere versate retroattivamente per lo stesso periodo:

Sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi

    Ø  le prestazioni concesse facoltativamente nell'attesa del versamento di una rendita che l'assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse.

Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto all'ufficio AI competente in ogni caso prima dell'emanazione della decisione d'attribuzione di una rendita. A questo scopo deve utilizzare esclusivamente il modulo 318.183 (VSI 1993 p. 89).

Nel caso specifico, per quanto riguarda la __________, contrariamente a quanto asserito dall'assicurata, la stessa __________ ha notificato una lettera in data 28 settembre 2002 quale bonifico di una rendita AI e decisione di restituzione che l'assicurata non ha contestato.

Per quanto riguarda l'ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, la signora __________ ha dato la sua approvazione per un'eventuale compensazione con arretrati AI (vedi formulario di compensazione)." (Doc. _)

                               1.4.   Su richiesta del TCA in data 5 maggio 2003 l'__________ ha trasmesso l'incarto relativo a __________ (IX), rispettivamente con scritto 14 maggio 2003 ha risposto ad alcuni quesiti del TCA (X, XI). Alle parti è quindi stato assegnato un termine per presentare osservazioni nel merito.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la liceità della compensazione operata dall'amministrazione a favore dell'__________ per fr. 13'010 rispettivamente a favore della __________ per fr. 8'743.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Questa legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso l'11 ottobre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Secondo l’art. 20 cpv. 2  LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:

                                         - i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura

                                            (lett. a ):

                                         - i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);

                                         - i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,

                                           LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).

                                         Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e la Cassa ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, 1986 pag. 304 consid. 3b, 1971 pag. 478, 1961 pag. 117 consid. 1).

                                         La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima perso­na, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuri­dico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla presta­zione e il credito invocato (RCC 1983 pag. 69, 1956 pag. 194; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, Tome II, Losanna 1988, pagg. 235 e 237).

                                         La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).

                                         Anche se la legge non lo precisa, la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103 consid. 3b; Valterio, op. cit., pag. 238; RCC 1983 pag. 70-71; cfr. anche marg. 10518 Direttive sulle rendite).

                                         Giusta l’art. 47 cpv. 1 LAVS, le rendite e gli assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi devono essere restituiti. Il rimborso non può essere chiesto se l’interessato era di buona fede e se la restituzione costituisce un onere troppo grave.

                                         Il cpv. 2 recita che il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita. Se il diritto di esigere la restituzione della rendita nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo é determinante.

                                         Contrariamente al tenore letterale della disposizione, si tratta qui di termini di perenzione (DTF 111 V 135ss.).

                                         Secondo una consolidata giurisprudenza, la succitata disposizione é applicabile, per analogia, nell’assicurazione malattia (DTF 103 V 152 consid. 4; RAMI 1993 K 924 pag. 177 consid. 3b, 1995 K 955, pag. 7 consid. 3).

                               2.5.   Per l'art. 50 cpv. 1 LAI:

"  Gli articoli 20 e 45 della legge sull'AVS sono applicabili, per analogia, all'impiego delle prestazioni e alla loro compensazione."

                                                     L'art. 50 cpv. 2 LAI precisa che, in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LAVS - secondo cui il diritto ad una rendita non può essere ceduto, costituito in pegno né soggetto a esecuzione forzata - le prestazioni arretrate possono essere versate a persone o a istituzioni terze che hanno accordato anticipi della concessione di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Il Consiglio federale disciplina la procedura e stabilisce le condizioni del versamento a terzi.

                                         Il versamento di prestazioni a terzi, invece che all'assicurato, configura quindi un'eccezione al divieto generale della cessione di prestazioni previsto all'art. 20 cpv. 1 LAVS (Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 289 ; DTF 118 V 88 consid. b, per il periodo in cui la disposizione summenzionata non era ancora entrata in vigore).

                                         L'art. 85bis dell'Ordinanza del Consiglio federale (OAI) precisa in proposito che:

"  1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

a.                                                                            liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

b.                                                                            versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

                                         La disposizione succitata, dal titolo "versamento dell'arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi", entrata in vigore nel 1994, è stata dichiarata conforme a legge e Costituzione dalla nostra massima istanza giudiziaria (DTF 123 V 26). Essa codifica in particolare la prassi amministrativa precedentemente in vigore, confermata dalla giurisprudenza, secondo cui pagamenti retroattivi di rendite potevano essere effettuati, su richiesta, a uffici assistenziali pubblici o privati. Questi versamenti a terzi presupponevano, prima dell'entrata in vigore della norma summenzionata, che gli anticipi fossero stati effettivamente versati e che l'avente diritto alle prestazioni rispettivamente il suo rappresentante legale avesse acconsentito per iscritto al versamento (DTF 118 V 88 consid. 1b; Meyer- Blaser, op. cit., pag. 289; STFA del 10 maggio 2000 nella causa K., del 3 dicembre 1993 nella causa W. pag. 4).

                                         Da un punto di vista temporale la nuova disposizione si applica - secondo la giurisprudenza - anche a pagamenti retroattivi che riguardano periodi precedenti l'1 gennaio 1994 (DTF 123 V 30 consid. 3c; Meyer-Blaser, op. cit., pag. 289).

                               2.6.   Per quanto riguarda la contestata compensazione a favore della________, dagli atti risulta che, in attesa della decisione sulla rendita AI, l'assicurata dal 20 aprile 2000 all'8 agosto 2001 ha beneficiato di prestazioni dell'assicurazione disoccupazione versate dalla __________ sotto forma di indennità perdita di guadagno a seguito di malattia.

A seguito del riconoscimento, tramite l'impugnata decisione 11 ottobre 2002, di una rendita AI con effetto dal 1. marzo 2001, per decisione 27 settembre 2002 (cresciuta in giudicato) la __________ ha chiesto all'assicurata la restituzione, tramite l'Ufficio AI, delle indennità versate nel periodo 1. marzo 2001 - 8 agosto 2001 per complessivi fr. 8'743.90 (cfr. incarto Cassa). Come spiegato nella menzionata decisione, la restituzione è dovuta al fatto che, a seguito del riconoscimento retroattivo dell'invalidità, l'assicurato è stato considerato non collocabile. In tal senso, secondo la menzionata cassa malati, egli non ha diritto alle indennità da parte della __________ (cfr. art. 8 delle Condizione generali di assicurazione (GCA) riportate nella decisione della __________) ritenuto che con il nascere del diritto alla rendita AI è cessato il rapporto di assicurazione (art. 5 cpv. 2 CGA).

                                         Orbene, la domanda di compensazione è stata presentata all'UAI dalla __________ mediante formulario ufficiale (modulo 318.183i) in data 27 settembre 2002, ciò che risulta conforme alle regole disciplinanti la procedura di comunicazione e di compensazione di pagamenti retroattivi dell'AI agli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali, in specie degli assicuratori malattia (cfr. cifra marg. 10049, 10052 delle Direttive sulle rendite; cfr. Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute). Come risulta dalla decisione di restituzione, ai sensi degli art. 5  e 8 delle CGA, con il riconoscimento di una rendita d'invalidità il ricorrente non ha più diritto alle indennità.

                                         Dagli atti emerge che la __________ ha avuto conoscenza della rendita AI a seguito della comunicazione 9 settembre 2002 con cui l'UAI ha reso noto il diritto dell'assicurata al pagamento retroattivo di prestazioni assicurative per il periodo marzo 2001 - settembre 2002 (cfr. incarto Cassa). Parimenti, con scritto di medesima data l'UAI ha reso noto all'assicurata di aver trasmesso alla __________ il formulario relativo alla richiesta di eventuali compensazioni (cfr. inc. Cassa).

Giusta i combinati articoli 50 cpv. 1 LAI e 20 cpv. 2 lett. c LAVS i crediti per la restituzione di indennità dell'assicurazione contro le malattie possono essere compensati con prestazioni scadute dell'AI (cfr. consid. 2.4; cfr. Circolare, cit., cifra marg. 1003).

                                         La facoltà di compensare rendite AI arretrate con prestazioni già versate dalla __________ si fonda quindi sull'art. 20 cpv. 2 LAVS, scopo di tale disposizione essendo quello di evitare un sovraindennizzo a seguto dell'erogazione di prestazioni AI e garantire inoltre la restituzione di prestazioni a torto versate (RAMI 1989 K. 805 pag. 189; STFA del 27 dicembre 2001 nella causa P., I 603/01).

Il diritto alla compensazione della __________ essendo un diritto legale (art. 20 cpv. 2 LAVS), non è richiesto il consenso scritto da parte dell'assicurato alla compensazione.

                                         La compensazione effettuata dall'UAI delle rendite arretrate con il credito in restituzione di prestazioni erogate dalla __________ appare pertanto corretta, eventuali contestazioni circa la fondatezza o l'ammontare della pretesa di restituzione potendo essere fatte valere tramite ricorso contro la decisione di restituzione dell'assicuratore sociale e ciò anche nel caso in cui detta decisione venisse emanata successivamente alla decisione di compensazione, ritenuto che in caso di accertamento dell'inesistenza del credito di restituzione l'assicuratore potrà essere tenuto a versare all'assicurato quanto a suo tempo compensato (in argomento cfr. Kieser, Alters-und Hinterlassenenversicherung, in: Koller/Müller/Zimmerli (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 87; RCC 1989 332ss; STCA 5 giugno 2001 nella causa D.; Circolare, cit., cifra marg. 2008; STFA del 23 agosto 2000 nella causa D., I 136/00, del 9 maggio 2003 nella causa M., consid. 6.2.2, I 728/01).

2.7.                                              

                            2.7.1.   Per quanto riguarda la compensazione a favore dell'__________, dagli atti all'inserto risulta che il versamento di prestazioni arretrate AI assegnate all'assicurato ai sensi dell'art. 85bis OAI è stato chiesto dall'__________ in data 18 settembre 2002 tramite relativo formulario per un importo complessivo di fr. 13'010 concernente prestazioni assistenziali erogate nel periodo 1 marzo 2001 - 31 ottobre 2002 (cfr. inc. Cassa; cfr. anche inc. USSI sub. doc. _).

                                         Alla luce delle disposizioni di legge e della giurisprudenza citata al considerando precedente va quindi anzitutto esaminato se, in concreto, sono dati i presupposti per procedere al versamento delle rendite AI direttamente all'__________ a compensazione degli anticipi versati ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI, la lettera a dell'art. 85bis cpv. 2 OAI non entrando per contro in linea di conto, ritenuto che nel caso di specie gli anticipi forniti dall'________ si fondano sulla legge cantonale sull'assistenza e non si tratta quindi di prestazioni versate liberamente ai sensi della lettera a (cfr. DTF 123 V 31 consid. 5; STFA del 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, consid. 4b).

                                         Nell'ipotesi in esame, per procedere al versamento a terzi, non è pertanto necessario il consenso dell'assicurato: questo presupposto, infatti, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza in vigore prima della promulgazione dell'art. 85bis OAI (cfr. consid. 2.5), non è previsto alla lett. b dell'articolo d'Ordinanza succitato.

                                         Del resto anche l'UFAS ha avuto modo di precisare che il versamento retroattivo può essere effettuato senza il consenso dell'avente diritto alla rendita. L'amministrazione consiglia, tuttavia, visto che può essere difficile determinare il titolo giuridico su cui si fonda la domanda - ciò che non è il caso nella fattispecie in esame - di chiedere in ogni caso l'autorizzazione dell'assicurato (Pratique VSI 1994 pag. 61).

                                         E' quindi irrilevante, per l'applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI, sapere se, con la sottoscrizione del formulario sottopostole dall'______, l'assicurata abbia dato o meno il proprio consenso al versamento di prestazioni all'________.

                            2.7.2.   In casu, la domanda di compensazione è stata presentata dall'________ in data 18 settembre 2002  tramite il formulario ufficiale no. 318.183i, e ciò conformemente a quanto stabilito dall'art. 85bis cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.5; cfr. DTF 123 V 31 consid. 5).

                                         Va ora verificato se, in virtù della legge cantonale sull'assistenza l'________ dispone di un diritto inequivocabile al rimborso degli anticipi nei confronti dell'UAI conformemente all'art. 85bis cpv. 2 lett. b.

                                         Sul concetto di "diritto inequivocabile al rimborso" il TFA si è recentemente pronunciato nella sentenza emanata il 10 maggio 2000 nella causa K., I 282/99, riguardante il diritto al rimborso di un istituto di diritto privato. La sentenza è stata riassunta e pubblicata solo parzialmente in SZS 2000, p. 379-380 (cfr. Fessler, Zur Auszahlung rückwirkend zugesprochener Rentenleistungen der Invalidenversicherung an Dritte zwecks Verrechnung mit von diesen erbrachten Taggeldleistungen aus einem privatrechtlichen Vertrag; per il vecchio diritto cfr. STFA non pubbl. del 3 dicembre 1993 nella causa W consid. 2c).

                                         La questione relativa al concetto del "diritto inequivocabile al rimborso" era inoltre già stata esaminata, ma solo dal punto di vista dell'arbitrio, in DTF 123 V 31, in quanto in quel caso si trattava di una questione di diritto cantonale, in particolare dell'applicazione della legge sull'assistenza del Canton Zurigo. In quel contesto il TFA aveva precisato che:

"  Die im Rahmen vorfrageweiser Prüfung vertretene Auffassung der kantonale Istanz wonach das zürcherische Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe vom 14. Juni 1981 (Sozialhilfegesetz) kein eindeutiges Rückforderungsrecht im Sinne von Art. 85bis Abs. 2 lit. b IVV enthalte, ist nicht willkürlich und verletzt daher Bundesrecht nicht. (…)"

                                         In quel caso il diritto era infatti previsto direttamente nei confronti dell'assicurato.

                                         Nella sentenza del 10 maggio 2000 non pubblicato il TFA ha inoltre precisato che (consid. 5b.bb p. 7):

"  Ziff. 26 AVB enthält somit eine Bestimmung über die Rückforderung. Dieses Rückforderungsrecht richtet sich indessen ausdrücklich gegen den Versicherten selbst und nicht gegen den ebenfalls Leistungen erbringenden Sozialversicherungsträger. Diesen Rechtsumstand hatte die kantonale Rekurskommission in dem in DTF 123 V 25 beurteilten Fall als für die Verneinung eines eindeutigen Rückforderungsrechtes im Sinne von Art. 85bis cpv. 2 lett. b IVV entscheidend betrachtet, wad das Eidgenössische Versicherungsgericht, wie erwähnt (consid. 5a), in Rahmen der Willkürprüfung nicht benstandete. An dieser Betrachtungsweise ist auch bei freier Prüfung des Bundesrechts (art. 104 lett. a OG) festzuhalten. Der Anspruch auf die in Art. 85bis IVV vorgesehene Drittauszahlung geht weit über den blossen Rückerstattungsanspruch hinaus, welcher einem Versicherungsträger wegen unrechtmässigen Leistungsbezuges ‑ etwa aus Gründen der Oberversicherung ‑ gegenüber dem Versicherten zusteht. Die Drittauszahlung setzt nicht nur die materiellrechtliche Begründetheit der Rückforderung und die Rückkommensvoraussetzungen (BGE 110 V 176) voraus, sondern geht mit einem Schuldner‑ und Gläubigerwechsel einher, welcher die Verrechnung von Nachzahlung und Rückforderung erst möglich macht. Dem BSV ist daher beizupflichten, wenn es unter Hinweis auf das nicht veröffentlichte Urteil P. vom 20. Mai 1999 (I 397/398) verlangt, dass ein gegenüber der Invalidenversicherung bestehender direkter Rückerstattungsanspruch normativ festgehalten sein muss, damit von einem 'eindeutigen Rückforderungsrecht' gesprochen werden kann. (…)" (la sottolineatura è nostra).

Il TFA ha inoltre aggiunto (consid. 5c):

"  Was für öffentlichrechtliche Leistungen mit Vorschusscharakter gilt, hat auch für privatrechtliche Vorlesitungen massegebend zu sein. Ein direktes Rückforderungsrecht gegenüber der nachträglich leistenden Invalidenversicherung muss in den vertraglichen Grundlagen, etwa in den AVB, festgehalten werden."

                                         Alla luce della giurisprudenza federale succitata il diritto al rimborso degli enti indicati all'art. 85bis OAI, sia di diritto pubblico che di diritto privato, dev'essere previsto inequivocabilmente nelle loro basi "legali" (legge o condizioni generali) e cumulativamente nei confronti dell'Ufficio assicurazione invalidità (non solo dell'assicurato interessato) (STCA del 10 febbraio 2003 nella causa 0., 32.2002.103, del 10 giugno 2002 nella causa G., 32.2002.08).

                            2.7.3.   Nel Canton Ticino l'art. 33 della Legge sull'assistenza sociale, nel suo tenore in vigore sino al 31 gennaio 2003, prevede che chi, dopo i diciott’anni compiuti, ha ottenuto prestazioni assistenziali, è tenuto a rimborsarle quando, in conformità di legge, si sia impegnato a farlo e le condizioni per il rimborso siano adempiute, oppure quando la sua situazione finanziaria risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate. Sono riservati gli articoli 14 e 15.

                                         La legge prevede inoltre la possibilità di procedere al regresso nei confronti del coniuge, altri parenti secondo l'art. 328 CCS e  gli eredi (cfr. art. 36-40 Legge sull'assistenza), non è tuttavia previsto un diritto al rimborso nei confronti dell'UAI.

                                         In simili condizioni il diritto al versamento a favore dell'Ufficio del sostegno sociale delle prestazioni dell'AI dovute all'assicurato non può essere dedotto dalla Legge sull'assistenza sociale cantonale, nella sua versione in vigore sino al 31 gennaio 2003, in quanto il presupposto del diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'UAI non risulta adempiuto (STCA del 19 gennaio 2001 nella causa I., 32.1999.00106, del 10 giugno 2002 nella causa G, 32.2002.08, del 10 febbraio 2003 nella causa O., 32. 2002.103).

                            2.7.4.   Nella citata sentenza del 10 maggio 2000 nella causa K., consid. 5c) il TFA ha però pure precisato che, a certe condizioni, il pagamento a terzi può avvenire malgrado l'assenza di una base legale espressa, nel caso in cui

"  (…)

Besondere Verhältnisse wie im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 3. Dezember 1993 (1405/92), in welchem das Eidgenössische Versicherungsgericht die Drittauszahlung trotz fehIender ausdrücklicher gesetzlicher Grundlage bestätigen konnte, weil der Leistungsbezug nur unter ausdrücklichem Vorbehalt der Verrechnung mit einer später für die gleiche Zeit zugesprochenen Invalidenrente erfolgt war, sind nicht ersichtlichlich. (…)"

                                         Nella sentenza citata del 3 dicembre 1993, non pubblicata, nella causa W. consid. 2c, p. 5, si legge in particolare:

"  Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die EVK im Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 den festen Zuschlag von Fr. 1560.‑ nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Verrechnung mit einer allfällig später für die gleiche Zeit von der Invalidenversicherung gewährten Rente erbrachte. Dar­in liegt, entgegen der Auffassung der kantonalen Rekurskom­mission, nicht eine einseitige verbindliche Anordnung, sind die Vorsorgeeinrichtungen doch ‑ auch im Bereich der weiter­ gehenden Vorsorge, zu welcher der feste Zuschlag nach Art. 29 der EVK‑Statuten zählt ‑ nicht befugt, über ihre Rechtsverhältnisse autoritativ durch Verfügung zu entscheiden (BGE 118 V 162 Erw. 1, 247 Erw. 5, je mit Hinweisen). Der Rentenbe­scheid vom 1. Mai 1990 stellt vielmehr einen blossen Erledi­gungsvorschlag dar, gegen welchen der Versicherte keine Ein­wände erhob. Wäre er damals mit der vorgeschlagenen Erledi­gungsweise bezüglich des festen Zuschlages, welche in Übereinstimmung mit Art. 29 der EVK‑Statuten steht, nicht einver­standen gewesen, so hätte er dagegen innert vernünftiger Frist opponieren müssen. Da er dies unbestrittenermassen nicht getan hat, ist Art. 29 der EVK-Statuten zusammen mit dem konkret ergangenen, dem konkret ergangenen, dem Versicherten unter ausdrücklichem Verrechnungsvorbehalt mitgeteilten Rentenbescheid vom 1. Mai 1990 als genügende Rechtgrundlage zu betrachten, um der EVK im Sinne der Rz 1301 1/91 Abs. 2 RWL ein eindeutiges Rückforderungsrecht gegenüber der EAK infolge Nachzahlung der Rente einzuräumen."

                            2.7.5.   Secondo l'art. 2 della legge sull’assistenza sociale

"  Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali."

                                         Come il TCA ha già avuto modo di rilevare nelle sentenze citate al consid. 2.7.3, questa disposizione potrebbe essere intesa nel senso indicato dalla giurisprudenza citata al considerando precedente, nel senso che le prestazioni assistenziali e quelle delle assicurazioni sociali non si cumulano, così come nel caso del giudizio citato non si cumulava il supplemento della Cassa pensioni alle prestazioni AI.

                                         In concreto dagli atti dell'__________ risulta che l'Ente ha assegnato all'interessata prestazioni assistenziali, riservandosi espressamente il diritto di procedere alla compensazione delle rendite AI che gli sarebbero state versate in seguito, per i mesi da  settembre 2001 a settembre 2002 (pendente lite l'__________ ha precisato che la prestazione relativa al mese di ottobre 2002, contrariamente a quanto indicato in sede di richiesta di compensazione, non è stata versata, cfr. doc. _), per un importo complessivo di fr. 12'153.95.

                                         Ne consegue che, gli arretrati di rendita AI riferendosi al periodo 1. marzo 2001 - 30 settembre 2002, la compensazione di fr. 12'153.95 operata a favore dell'__________ per prestazioni assistenziali erogate nel medesimo periodo deve essere riconosciuta, ritenuto che una limitazione della compensazione sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale (cfr. consid. 2.4.) non entra in linea di conto nel caso di specie, nel periodo cui si riferisce il versamento delle rendite arretrate l'assicurata avendo beneficiato di prestazioni assistenziali tramite le quali è così stata garantita la copertura del proprio minimo esistenziale (DTF 121 V 126; STFA del 18 maggio 1992 nella causa N. consid. 2b, I 255/91).

                                         Occorre infine ancora rilevare che controversie sull'esistenza e sull'ammontare della pretesa di restituzione, e quindi anche sull'ipotizzata richiesta (dell'assicurata nei confronti dell'ente interessato) di "condono" dell'obbligo di rimborso (cfr. ricorso), deve essere risolta tra queste parti, l'Ufficio AI non essendo autorizzato a statuire su tale problematica, ma unicamente ad eseguire la compensazione alla luce della normativa federale applicabile. Anche la questione circa l'asserita mancata comunicazione all'assicurata della richiesta di restituzione da parte dell'ente, prima che l'Ufficio competente si fosse pronunciato sul diritto a prestazioni ed avesse operato la trattenuta, non può quindi essere risolta in questa sede, all'________ non potendo del resto essere riconosciuta veste di parte nella presente procedura.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    E' riconosciuta una compesazione a favore dell'__________ limitatamente all'importo di fr. 12'153.95.

                                         §§ Per il resto la decisione impugnata é confermata.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.140 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.06.2003 32.2002.140 — Swissrulings