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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.05.2003 32.2002.130

23 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,860 parole·~24 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.130   BS/cd

Lugano 23 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 settembre 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 5 settembre 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1      in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1951, manovale-carpentiere, presenta fra l’altro disturbi alla colonna lombo vertebrale con importante discopatia (cfr. rapporto 26 settembre 2000 del medico curante, dr.___________, doc. AI _).

L’ 8 novembre 2000 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                               1.2.   Dopo aver esperito degli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con progetto di decisione 24 maggio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni in quanto:

"  (…)

La pratica AI del Signor __________ ha necessitato di una perizia medica specialistica, come pure l'acquisizione degli atti economici e professionali. Sulla scorta della documentazione in nostro possesso risulta che come carpentiere l'assicurato è ancora abile al 50 %. Possiamo infine giudicare che il danno alla salute di cui è portatore l'assicurato non è di entità tale da precludere lo svolgimento di attività in cui non debba alzare pesi dal suolo superiori ai 15 kg e dove non debba portare pesi a corpo superiori a 20 kg.

Il settore Secondario, non qualificato, medio-leggero, privato, che produce o lavora prodotti di dimensioni medio-piccole è quello più aderente al profilo attitudinale dell'assicurato.

Il ciclo di produzione industriale o artigianale, rappresenta lo spazio lavorativo più idoneo alle condizioni del Signor __________. Nel settore ci si occupa della lavorazione degli alimenti, del tabacco, delle bibite, del cuoio, del vetro, della plastica, del metallo, di parti elettrici, ecc.

Le attitudini e i limiti invalidanti acconsentono all'assicurato di svolgere i seguenti ruoli: l'addetto alla produzione, l'addetto alla rifinitura/trasformazione/lucidatura, l'addetto al controllo della produzione, l'addetto al montaggio, l'addetto allo stoccaggio/confezione/immagazzinamento, l'addetto al rifornimento interno.

In forma minore anche il Terziario potrebbe presentare opportunità lavorative, come per esempio il tutto fare in un albergo.

In attività non qualificate il reddito annuo presumibile è di circa

Fr. 54'564.-- (statistiche federali ESS 2001).

Considerato che l'assicurato non ha una formazione scolastica di base soda e che le sue competenze intellettive/linguistiche sono insufficienti per affrontare una formazione, una riformazione professionale non può entrare in linea di conto.

Pertanto, per concludere, considerato il salario che avrebbe ricavato senza il danno alla salute (circa Fr. 80'000.-- annui) e quello ancora attualmente conseguibile in professioni non qualificate (fr. 54'564.--) il pregiudizio economico equivale ad un grado AI di circa il 31 % che non da diritto al versamento di una rendita d'invalidità."

(cfr. doc. AI _)

                                         In sede di osservazioni, __________, per il tramite del __________, ha trasmesso un certificato del dr. __________ (doc. AI _) e del dr. __________, psichiatra (doc. AI _) e postulato il riesame della pratica.

                                         Ritenuta la nuova documentazione medica influente per modificare il progetto di decisione, con provvedimento formale  5 settembre 2002 l’UAI ha confermato il rifiuto di erogare delle prestazioni assicurative (doc. AI _).

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa __________ è tempestivamente insorto al TCA, sempre rappresentato dal __________, chiedendo l’erogazione di una rendita intera, rilevando:

"  (…)

Leggendo la documentazione non possiamo non tenere conto di una grave discrasia tra quanto viene accertato sia a livello medico e sia a livello sociologico e ciò che viene posto in essere con la decisione.

Da una parte non si ritiene più idoneo il ricorrente al proseguimento della usuale attività lavorativa e, nel contempo, no lo si ritiene all'altezza per una riqualifica. Tutto ciò dimentica il nesso diretto che c'è - e non potrebbe essere diversamente - tra problematica psico-fisica e situazione economica; questo per far presente che è, purtroppo, lo stesso mercato del lavoro a stabilire il grado invalidante." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Mediante risposta di causa 7 ottobre 2002 l’UAI ha proposto la reiezione del gravame, osservando in particolare:

"  (…)

Dal punto di vista medico si dispone infatti di una dettagliata e coerente perizia, che descrive chiaramente i limiti funzionali dell'assicurato.

I certificati medici prodotti in epoca successiva, pure sottoposti ad esame da parte del nostro Servizio medico, sono stati giudicati ininfluenti (cf. doc. n. _ inc. AI).

Non essendo stati presentati ulteriori mezzi di prova in sede di ricorso, e risultando l'istruttoria nel suo globale completa, lo scrivente Ufficio si limita a proporre l'integrale conferma della decisione impugnata, con conseguente reiezione dell'atto ricorsuale."

(cfr. doc. _)

                               1.5.   Il 21 ottobre 2002 il ricorrente ha replicato facendo presente:

"  tenendo conto del concetto medico economico è inimmaginabile che l’A. possa reinserirsi autonomamente nel processo produttivo. In quanto da una parte lo si ritiene inidoneo al cinquanta per cento per la precedente professione e, nel contempo, non più riqualificabile. Per giunta si sottace in merito alla sopraggiunta patologia psichiatrica, presentata in sede probante” (V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita d'invalidità.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 5 settembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità 

                                            congenita, malattia o infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.5.   Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).   

                               2.6.   Nel caso in esame, l’amministrazione ha ordinato una perizia reumatologica, affidata al dr. __________, al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa. Nel rapporto 14 settembre 2001 lo specialista in reumatologia, dopo aver compiutamente proceduto ad una dettagliata anamnesi ed alla visita del ricorrente, ha posto la seguente diagnosi, con ripercussioni sulla capacità di lavoro: sindrome algica cronica dell’apparato locomotorio (colonna vertebrale, cinto scapolare e pelvico) in/con turbe statiche del rachide contenute (cifosi toracale appiattita e allungata; scoliosi non decompensata in sede toracolombare); alterazioni degenerative lombari (specialmente L1-L3 con osteocondrosi e spondilosi in parte iperostotica); gonartrite urica avvenuta nell’ottobre 1999.

Dopo aver proceduto ad una dettagliata discussione medica, in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato il dr. __________ è giunto alle seguenti conclusioni (sottolineature del redattore):

"  (…)

Su base delle constatazioni cliniche e considerando anche le alterazioni morfologiche documentate l'unica patologia limitante per la capacità fisica rispettivamente quella lavorativa riguarda la colonna lombare (scoliosi ed alterazioni degenerative specialmente nei segmenti tra L1 ed L3). Il paziente non può alzare pesi dal suolo superiori a 15 kg circa. Non può portare pesi a corpo superiori a 20 kg circa. Secondo il formulario dell'AI la funzionalità fisica appare lievemente ridotta per la posizione di lavoro a braccia elevate, con rotazione, seduta e piegata in avanti ed eretta e piegata in avanti.

Il paziente può invece assumere la posizione inginocchiata, anche il flessione. Può mantenere la posizione seduta ed eretta in maniera normale. Può camminare pure in maniera normale per tratti lunghi (su terreni piani) mentre appare lievemente ridotta la capacità funzionale per gli spostamenti su terreni accidentati. Nessun limite per salire e scendere le scale inclusi ponteggi e scale a pioli.

(…)

Su base di queste constatazioni considero il paziente abile al lavoro nella misura del 50 % per la professione svolta di carpentiere. Dato il parere contrastante dei medici che hanno esaminato il paziente nel periodo 99/00 riguardante la capacità lavorativa residuale (vedi in particolare punto 1.3.) il giudizio retroattivo appare difficile.

In assenza di elementi oggettivi di un'evidente peggioramento del quadro dopo l'01.02.2000 (quando l'allora medico curante Dr. __________ lo dichiarò abile al lavoro in maniera normale) credo comunque di poter affermare che l'inabilità lavorativa parziale per il lavoro svolto sia valida sin da allora (01.02.2000). Data l'irreversibilità delle alterazioni strutturali presenti essa è per intanto definitiva."

(cfr. doc. AI _)

                                         Il perito ha infine escluso misure terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa, ritenendo tuttavia che:

"  (…)

Per qualsiasi attività lucrativa adeguata alle capacità intellettuali del paziente, che possa rispettare i limiti esposti sotto il punto 5, il signor __________ è da considerare abile al lavoro in maniera normale. Egli dispone di capacità linguistiche di base per l'italiano.

Tenuto conto dell'età e dell'apparente scarsa motivazione del paziente, una riformazione professionale non entra a mio modo di vedere in considerazione.

Il paziente non necessita di mezzi ausiliari." (cfr. doc. AI _)

L’UAI ha poi disposto una valutazione economica affidata al consulente in integrazione professionale. Con rapporto 29 aprile 2002 il consulente, ritenuto che l’assicurato è da considerare abile al 50% nella sua attività di carpentiere, ma pienamente abile in attività leggere rispettose delle limitazioni funzionali descritte dal perito, ha rimarcato quanto segue (la sottolineatura è del redattore):

"  (…)

Dal punto di vista formativo, l'A è sprovvisto di formazione di base, le competenze intellettive/linguistiche sono insufficienti per affrontare una formazione. In breve l'A non sa né scrive né leggere!

Conosce parzialmente la lingua italiana e tedesca (forma parlata), poiché ha lavorato a __________ e a __________; non conosce la lingua francese.

Oltre a ciò l'A non è per nulla motivato a pianificare o modificare il suo futuro professionale. L'A desidera ricevere la rendita, i provvedimenti professionali dell'AI non gli interessano.

Il parere oggettivo (medico) e quello soggettivo (Assicurato) è in netto contrasto. L'A è convinto di non essere più in grado di lavorare. Purtroppo il passato ha esaurito il presente dell'A. Malgrado ciò mi sono permesso di rammentare all'A talune norme lavorative/formative previste nel nostro Paese: si lavora fino a 65 anni e gli apprendisti iniziano all'età di 15 anni.

Il settore Secondario, non qualificato, medio-leggero, privato, che produce o lavora prodotti di dimensioni medio-piccole (escludo quelli micro per esempio dell'orologeria o dell'elettronica), è quello più aderente al profilo attitudinale dell'A.

II ciclo di produzione industriale o artigianale, rappresenta lo spazio lavorativo più idoneo alle condizioni dell'A. Nel Settore ci si occupa della lavorazione degli alimenti, del tabacco, delle bibite, del cuoio, del vetro, della plastica, del metallo, di parti elettriche, ecc.. Le attitudini e i limiti invalidanti acconsento all'A di svolgere i seguenti ruoli:

l'addetto alla produzione, l'addetto alla rifinitura / trasformazione / lucidatura, l'addetto al controllo delle produzione, l'addetto al montaggio, l'addetto allo stoccaggio / confezione / immagazzinamento, l'addetto al rifornimento interno.

In forma minore anche il terziario potrebbe presentare opportunità lavorative, come per esempio il tuttofare in un albergo."

(cfr. doc. AI _)

                               2.7.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).      

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).

                               2.8.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore. Infatti, egli ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta (50%) capacità di lavoro nella precedente professione di carpentiere, rispettivamente alla normale abilità lavorativa in attività leggere rispettose delle limitazioni funzionali descritte in sede peritale (evitare il sollevare ed il portare pesi superiori ai 15-20 chili). Nondimeno il perito ha rilevato come “ le lamentele, rispettivamente i limiti funzionali dimostrati durante l’esame, contrastano con la scioltezza con la quale si muove per svestirsi e vestirsi, rispettivamente per recarsi nel locale di radiologia” (perizia pag. 7). Lo scarno certificato 18 marzo 2002 del medico curante prodotto dal ricorrente non permette tuttavia di giungere ad un diverso risultato (doc. AI _). Infatti il dr. __________ si limita a ribadire che il paziente, a causa dell’età e dei grossi problemi alla colonna lombare, non è in grado di svolgere alcuna attività lucrativa. Da ultimo va sottolineato come i reumatologici dr. __________ e __________ abbiano concordemente ammesso una piena abilità del paziente in un’attività lavorativa leggera (cfr. rapporto 31 agosto 2000 dr. ___________, allegato alla perizia doc. AI _).

In sede amministrativa il ricorrente ha prodotto la lettera 22 agosto 2002 del medico psichiatra curante dr. __________ indirizzata al __________ del seguente tenore:

"  Su vostra richiesta ho esaminato il paziente in epigrafe che è stato

visto presso il mio studio regolarmente dal 17.07. di quest'anno.

Ho pure preso visione della problematica assicurativa e dei reperti medici fin qui prodotti.

Dall'esame clinico psichiatrico del paziente e dalla lettura della documentazione che mi è stata prodotta posso affermare che il caso del signor __________ sembra rientrare nel capitolo delle sindromi somatoformi particolarmente la sindrome somatoforme da dolore persistente così come codificata nel ICD 10 al capitolo F 45.4.

Ovviamente questa prima impressione diagnostica andrà confermata nel proseguimento del trattamento terapeutico che è stato da me iniziato, ma appare assai verosimile." (cfr. doc. AI _)

L’assicurato sostiene quindi che l’amministrazione non ha debitamente tenuto conto della problematica psichiatrica. L’UAI rileva per contro come la sindrome da dolore somatoforme sia evocata come probabile diagnosi e che lo specialista non ha indicato alcuna inabilità lavorativa (cfr. nota 2 settembre 2002 del dr. __________, medico dell’AI, doc. AI _). Orbene, vero che sia il perito che i due succitati reumatologi (__________e __________) hanno concordemente rilevato una discrepanza tra reperto obbiettivo e sintomi dichiarati e che lo psichiatra curante ha ritenuto verosimile una diagnosi di sindrome somatoforme, ma è altrettanto vero che né in sede di ricorso (I), tantomeno in occasione della notifica dei nuovi mezzi di prova (IV), il ricorrente non ha prodotto alcun documento atto a comprovare (o perlomeno rendere verosimile) il carattere invalidante di un’eventuale affezione psichiatrica. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Ora, come detto, nel caso in esame l’assicurato non ha prodotto della documentazione atta a rendere perlomeno verosimile il carattere invalidante dell’eventuale sindrome da dolore somatoforme, tenuto inoltre conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, solo a determinate condizioni tale sindrome è da ritenere determinante ai fini dell’AI (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 159, DTF 120 V 119 consid. 2c/cc con riferimenti).

                                         Questo, tuttavia, non esclude che l’assicurato possa in futuro avviare una procedura di revisione della rendita, facendo valere un rilevante peggioramento del suo stato di salute per motivi psichiatrici.

                               2.9.   Ritenuta dunque una piena capacità lavorativa in attività leggere, il consulente in integrazione professionale ha dunque proceduto ad una valutazione economica, elencando tutte le attività lavorative ancora esigibili (cfr. consid. 2.4). L’assicurato rileva una contraddizione tra il parere del perito che ha escluso una qualsiasi riformazione professionale e quello del consulente in integrazione che ha invece ipotizzato l’esigibilità in diverse attività adeguate.

Va qui ricordato che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201). Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, p. 80). Dall’altra parte, l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

                                         Nel caso in esame tale accertamento, a cui va data piena adesione, è stato eseguito il 29 aprile 2002. Se da un lato l’orientatore ha escluso l’adozione di provvedimenti professionali (l’assicurato è infatti sprovvisto di una formazione di base), dall’altro le attività proposte, oltre a rispecchiare la valutazione peritale, non necessitano di una particolare formazione. Inoltre, secondo questo TCA, l’esperienza specifica del consulente è una garanzia che le attività professionali da lui indicate sono presenti sul mercato equilibrato del lavoro e che le stesse rispecchiano le limitazioni funzionali dell’assicurato. Per questi motivi non vi è alcuna contraddizione dell’operato dell’UAI.

                             2.10.   Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 28 LAI (cfr. consid. 2.5), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito, senza il danno alla salute, quale manovale (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere (reddito da invalido).

                                         Per quel che concerne il salario da valido (non contestato), dalla decisione contestata risulta che l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 80'000.---, corrispondente al guadagno assicurato su cui è stata determinata l’indennità di disoccupazione (doc. AI _).

Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).

                                         In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.--  nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne. Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 p. 348). Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a) questo importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 1/2003, Tabella B10.3, p.95), ammonta a fr. 51'750.-- ( 50498 x 1902 : 1856). Non essendo stata apportata alcuna riduzione di rendimento (considerato tra l’altro la giovane età del ricorrente ed i modesti limiti funzionali), il salario da invalido è quindi da determinare in fr. 51'750.--, anziché in fr. 54'564.— come stabilito dal consulente in integrazione professionale (cfr. rapporto 29 aprile 2002, doc. AI _, in cui il consulente ha preso i vecchi dati statistici del 1998, aggiornati al 2001). Da un raffronto di tale dato con un reddito da invalido di fr. 80’000.--, risulta un’incapacità al guadagno del 35,31% (80’000 – 51’750 x 100 : 80’000).

                                         Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. DTF 121 V 366) – in casu 24 aprile 2002: determinanti sono quindi i redditi aggiornati al 2002. Tuttavia, visto il risultato al quale si è appena giunti, è da ritenere come anche nel 2002, con grande verosimiglianza (l’adeguamento al 2002 del reddito da invalido non è ancora disponibile), il grado d’invalidità risulti inferiore al 40%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad una rendita d’invalidità.

Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.130 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.05.2003 32.2002.130 — Swissrulings