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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2002 32.2002.125

18 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·368 parole·~2 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2002.00125   rg/fz

Lugano 18 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

visto il ricorso del 23 settembre 2002 interposto da

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 12.8.02 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta di causa 2 ottobre 2002 con cui l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti economici, ha annullato la decisione impugnata e proposto il rinvio degli atti per un complemento istruttorio (V);

richiamato lo scritto 13 maggio 2002 con cui il rappresentante della ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (VII) e postula l'assegnazione di adeguate ripetibili ( (V);

atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

                                         §)  gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.

                                         §) l'Ufficio AI verserà alla parte ricorrente a titolo di ripetibili

                                         fr. 1'000.--, ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria;

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Raffaele Guffi

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