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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.07.2003 32.2002.124

11 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,730 parole·~24 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.124   BS/sc

Lugano 11 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

le decisioni del 12 settembre 2002 emanati da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1943, muratore, presenta una sindrome lombovertebrale con discopatie lombari multiple e alterazioni spondilosiche lombari. Egli è altresì affetto da artrosi interaposifiaria, con sospetta anterolistesi (cfr. rapporto 14 maggio 1999 del dr. __________, doc. AI _).

Il 9 novembre 1999 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                               1.2.   Dopo aver esperito degli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________, con progetto di decisione 26 febbraio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha erogato all’assicurato una mezza rendita dal 1° gennaio 2000 in quanto:

"  (…)

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto si evince la completa inabilità nella sua professione di muratore, così come in qualsiasi attività medio-pesante; attività lucrative leggere e con la possibilità di adattare l'ergonomia e le pause, vi sarebbe un'abilità medico teorica residua del 75%; attività leggere non possano tenere conto di particolari prescrizioni di ergonomia l'abilità medico teorica si riduce al 50%.

Si effettua ora il calcolo della capacità di guadagno confrontando il reddito effettivamente conseguito nell'attività volta prima dell'insorgenza del danno alla salute, con quello che potrebbe ancora percepire attività generiche che non richiedono qualifiche professionali e rispecchiano le indicazioni mediche:

Reddito annuo ragionevolmente esigibile

proveniente da un'attività lucrativa                        franchi

senza invalidità                                                      57500

con invalidità                                                          22979

perdita di guadagno/grado d'invalidità                   34521   =   60 %

                                                                                                ====

A partire dal 01.01.2000 lei ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità." (Doc. AI _)

                                         Con lettera 16 novembre 2001 __________, per il tramite del __________, ha trasmesso un certificato del medico curante (dr. __________) il quale ha dichiarato un’inabilità lavorativa dell’85% (doc. AI _).

Ritenuto tale atto medico influente, con due provvedimenti formali 12 settembre 2002 l’UAI ha confermato la mezza rendita dal 1° ottobre 2000 ed erogato una rendita per figlio sino al 30 giugno 2002 (doc. AI _).

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa __________ è tempestivamente insorto al TCA, sempre rappresentato dal __________, chiedendo l’erogazione di una rendita intera, precisando:

"  Con delibera del progetto di assegnazione di rendita l'ufficio invalidità riconosce al signor __________ il 60% d'inabilità.

Per converso nell'unita copia del certificato medico, rilasciato dal

Dr. __________, è rilevabile un'incapacità lavorativa dell'85%.

Preso atto anche dell'ulteriore aggravamento dello stato generale di salute dell'assicurato riteniamo che al sig. __________ possa essere designata una rendita intera d'invalidità.

La discordante interpretazione del grado d'invalidità delle parti - a nostro avviso - giustificherebbe una visita neutra a carico della cassa di compensazione che possa stabilire l'effettiva inabilità lavorativa dell'interessato." (Doc. _)

                               1.4.   Mediante risposta di causa 3 ottobre 2002 l’UAI ha proposto la reiezione del gravame, osservando in particolare:

"  (…)

Esaminato il nuovo certificato proposto, lo scrivente Ufficio conferma la propria decisione.

Lo stesso non è infatti atto a sovvertire il giudizio espresso dal perito.

In effetti, fermo restando che una perizia riveste comunque un valore probatorio superiore alle certificazioni stilate dai curanti, nel presente caso si osserva i via abbondanziale che il certificato in oggetto si limita ad elencare le patologie a carico dell'assicurato, e a formulare in modo del tutto generico il relativo grado di inabilità.

Come tale non può quindi essere considerato un valido mezzo di prova." (Doc. _)

                               1.5.   Il 14 ottobre 2002 il ricorrente ha inviato al Tribunale un rapporto datato 10 ottobre 2002 del dr. __________, specialista in neurochirurgia e medico curante, attestante un peggioramento dello stato di salute ed un’inabilità lavorativa dall’11 gennaio 1999 (V/1).

                               1.6.   Con osservazioni 18 ottobre 2002 l’amministrazione ha allegato una nota del dr. __________, medico dell’AI, il quale ritiene che il peggioramento indicato dal dr. __________ non trova un correlato clinico e radiologico (VII/1).

                               1.7.   In corso d’istruttoria il TCA ha chiesto all’ex datore di lavoro di comunicare l’ammontare del salario annuo lordo che l’assicurato avrebbe percepito, senza il danno alla salute, nel 2001 e 2002 (IX), ricevendo risposta il 4 giugno 2003 (X).

Le risultanze sono state poi trasmesse alle parti per una presa di posizione (XI). Il 10 giugno 2003 l’UAI ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare (XII), mentre il ricorrente è rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita intera d'invalidità.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 12 settembre 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità 

                                            congenita, malattia o infortunio, e

- la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.5.   Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).   

                               2.6.   Nel caso in esame, l’amministrazione ha ordinato una perizia reumatologica, affidata al dr. __________, al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa. Nel rapporto 2 ottobre 2000 lo specialista in reumatologia ha posto la seguente diagnosi, con ripercussioni sulla capacità di lavoro: sindrome lombovertebrale plurisegmentaria (più accentuata a destra che a sinistra) su importanti alterazioni degenerative della colonna lombare a carattere diffuso con stenosi plurisegmentaria del canale spinale senza sintomatologia di claudicatio; coxartrosi di media entità bilateralmente, periatropatica omeroscapolare tendinopatica con sintomatologia d’impingement alla spalla sinistra.

Dopo aver proceduto ad una dettagliata valutazione medica, in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato il dr. __________ è giunto alle seguenti conclusioni riguardo alla capacità lavorativa:

"  Tenendo in considerazione quindi la molteplicità di queste problematiche a livello dell'apparato locomotorio, ritengo che il paziente debba essere considerato inabile al lavoro nella forma completa per quanto riguarda la sua attività di muratore antecedentemente eseguita. Egli è inabile in questa forma anche per qualsiasi altro tipo di attività lavorativa cosiddetta medio-pesante. Per quanto riguarda un'attività lavorativa leggera, vi sarebbe una capacità lavorativa residuale almeno del 75%. Si dovrebbe comunque qui tener conto del fatto che il paziente non dovrebbe rimanere fermo in piedi più di 15 minuti, non dovrebbe piegarsi ripetutamente in avanti con la parte superiore del corpo e non dovrebbe utilizzare le braccia sopra l'orizzontale. Penso qui a delle attività nell'ambito della funzione di guardiano, eventualmente di portiere o di operaio non qualificato. Per un'attività cosiddetta medio-leggera che non tiene in considerazione le limitazioni, soprattutto a livello delle estremità superiori e quindi richieda l'utilizzo delle braccia sopra l'orizzontale nonché dei movimenti ripetuti con le stesse ed il fare forza con le braccia a più riprese, il paziente deve essere ritenuto inabile al lavoro nella forma del 50%. Penso qui a delle attività anch'esse nell'ambito della professione di meccanico non qualificato o operaio non qualificato oppure quale magazziniere." (Doc. _)

                                         Ritenuto quindi che l’assicurato è da considerare abile al 50% in attività leggere senza adattamento ergonomico e senza la possibilità di pausa, l’amministrazione ha proceduto al raffronto dei redditi giungendo ad un grado d’invalidità del 60% conferente il diritto ad una mezza rendita d’invalidità(doc. AI _).

                               2.7.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).    

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).

                               2.8.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore.

                                         Egli ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro in attività leggere adeguate del 75% rispettose dei limiti funzionali descritti, rispettivamente del 50% in attività medio-leggere non rispecchianti le indicazioni del perito. L’assicurato infatti non è stato ritenuto abile nella sua precedente professione pesante di muratore.

                                         __________ contesta la valutazione peritale facendo innanzitutto riferimento al certificato 7 novembre 2001 del suo medico curante, già prodotto in sede amministrativa (doc. AI _). Rettamente con la risposta di causa l’amministrazione ha sottolineato come in tale scarno certificato il dr. __________ si limita ad elencare le patologie lamentate dal suo paziente, indicando in modo generico il grado d’inabilità dell’85%. Nella nota 22 novembre 2001 il servizio medico regionale dell’AI (SMR) aveva del resto già rilevato che la coxartrosi bilaterale indicata nel citato certificato era stata valutata dal perito d’entità media, che la TAC lombare non aveva permesso, a dispetto di quanto scritto dal dr. __________, di evidenziare ernie discali e che la stato dopo dieci anni dall’intervento di resezione di un aneurisma dell’aorta addominale e l’ipereosinofilia idiopatica non influiva sulla capacità lavorativa (doc. AI _).

Infine, va rilevato come già il 20 maggio 1999 il dr. __________, medico fiduciario della cassa malati __________, aveva ritenuto che “sul piano medico-teorico, resta una capacità lavorativa residua del 50% ma eventualmente anche superiore in una professione medioleggera, che non preveda sforzi da compiere con la schiena e permetta frequenti cambiamenti di posizione” (doc. AI _), ciò che è stato confermato dal perito.

                               2.9.   Pendente causa l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto 10 ottobre 2002 del dr. __________, specialista in neurochirurgia, in cui quest’ultimo ha concluso:

"  (…)

Concludendo, questo paziente di 59 anni, fruente di una rendita AI al 50%, presenta una situazione lombare complessa, caratterizzata da importanti alterazioni degenerative (pseudospondilolistesi L5/S1, canale spinale lombare secondariamente stenotico in particolare a livello L4/L5, spondilartrosi importante e diffusa, protrusioni discali mediane a livello L3/L4 e L4/L5) e da disturbi ingravescenti, che interpreto dovuti anche a una claudicatio intermittens spinalis.

Soggettivamente o oggettivamente vi è stato un peggioramento dal 1999 al 2002, per cui ritengo, che al paziente, già incapace al lavoro al 100% dall'11.01.1999, debba essere assegnata una rendita AI piena (al 100%) come del resto già espresso nella mia valutazione del 14.05.1999.

Sottolineo, che il signor __________ è stato operato nel 1991 con protesi vascolare a livello dell'aorta addominale distale per una stenosi serrata della stessa.

Comunque, affinché la valutazione sia completa, consiglio, che il signor __________ venga sottoposto ad un indagine radiologica della colonna lombare, più precisamente a radiogrammi lombari convenzionali eretti nelle due proiezioni standard, funzionali laterali in massima inclinazione e reclinazione e a una MRI lombare.

Restando a disposizione per ulteriori complementi di informazione, porgo i miei più distinti saluti." (Doc. _)

                                         Chiamato a pronunciarsi in merito, nella nota 23 ottobre 2002 il dr. __________ ha ritenuto che il peggioramento attestato non è correlato da un riscontro clinico e radiologico e che questo dovrà essere oggetto di una nuova valutazione (VII/1).

                                         Occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata – in casu il 12 settembre 2002 - , ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

Come rettamente rilevato dal medico dell’amministrazione, il succitato rapporto medico non fornisce elementi certi per determinare un eventuale peggioramento (VII/1). Del resto, il dr. __________ ha evidenziato l’insorgenza di nuovi sintomi avvenuti dal 1999 al 2000 ( “ Dal 1999 al 2000, insorgenza di nuovi sintomi, ossia dolore gluteale sinistro con irradiazione nell’inguine sinistro ….”), concludendo che “soggettivamente e oggettivamente vi è stato un peggioramento dal 1999 – 2002…..” (V/D), senza tuttavia specificare, ad esempio, quando è avvenuto il deterioramento dello stato di salute. Nondimeno lo stesso specialista ha ritenuto che per una valutazione completa è necessario che l’assicurato venga sottoposto ad ulteriori indagini radiologiche. Incontestato è il fatto che il ricorrente non può più esercitare la sua precedente attività di muratore. Il dr. __________ non si pronuncia sul grado d’inabilità lavorativa in attività adeguate, come del resto non l’ha fatto nel rapporto 14 maggio 1999 (doc. AI _). Su tale aspetto, invece, il dr. __________ ha fornito una dettagliata ed esaustiva valutazione, cui va data piena adesione. Determinante è che nessun elemento agli atti permette di ipotizzare che, nel lasso di tempo tra la perizia del dr. __________ (2 ottobre 2000) e la resa della decisione contestata (12 settembre 2002), l'assicurato presenta un'incapacità al lavoro in attività adeguate rispecchianti le indicazioni mediche superiore al 50%.

Si giustifica tuttavia la trasmissione degli atti all’UAI affinché valuti, mediante nuovi accertamenti medici, se vi è un rilevante peggioramento ai fini di una revisione ex art. 41 LAI.

                             2.10.   Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 28 LAI (cfr. consid. 2.5), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito, senza il danno alla salute, quale muratore (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere (reddito da invalido).

                                         Secondo una recente sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha altresì precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (cfr. STFA inedite 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Dal rapporto 13 ottobre 2001 del consulente in integrazione professione risulta che il calcolo dell’invalidità è stato eseguito con riferimento ai redditi del 1998: reddito da valido (__________) di fr. 57'000.-- e fr. 22'979.-- quale reddito da invalido. A tale calcolo non può essere fatta adesione. Come visto poc’anzi, determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto anche conto delle modifiche rilevanti sino all’emanazione della provvedimento contestato. Secondo costante giurisprudenza, infatti, il giudice delle assicurazioni sociali si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell’emanazione della decisione amministrativa (DTF 121 V 366 consid. 1b). In concreto, il momento determinante per il calcolo dell’invalidità è il 1° ottobre 2000, giorno in cui è sorto il diritto alla rendita.

Interpellato dal TCA, il 4 giugno 2003 l’ex datore di lavoro ha comunicato che, secondo il conteggio per l’indennità giornaliera dell’assicurazione malattia, il guadagno assicurato nel 2000 ammontava a fr. 51'700.--. Nel 2002 __________ avrebbe percepito, senza il danno alla salute e conformemente al Contratto collettivo di categoria, fr. 61'000.-- annui (X).

                                         Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Applicabile è comunque il valore mediano (valore centrale; cfr. DTF 126 V 77 consid. 3b/bb).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).

                                         In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.--  nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne. Va al proposito rilevato come recentemente il TFA abbia confermato la prassi di questo Tribunale nell’applicazione delle suddette tabelle statistiche salariali suddivise per ragioni geografiche (TA 14), ritenendo che non esiste un principio in cui ci si debba fondare sempre sui dati statistici nazionali (Tabella TA1) poiché la prima tabella rispecchia meglio la realtà economica regionale (cfr.TFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01).

Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.-riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 pag. 348). Partendo da un salario statistico di fr. 25'249.-- (50% di 50’498), tenuto conto della riduzione di rendimento del 10% ammessa dalla consulente in integrazione professionale ed indicata nelle tabelle di calcolo allegate al rapporto 13 ottobre 2001 (cfr. doc. AI _) - la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B pag. 5; DTF 126 V 75) - si giunge ad un reddito da invalido di fr. 22'724.

Da un raffronto di tale dato con un reddito da invalido di fr. 51'700.-- risulta un’incapacità al guadagno del 56% (51700– 22724 x 100 : 51700), conferente il diritto ad una mezza rendita. Allo stesso risultato si giungerebbe anche volendo procedere ad un aggiornamento dei dati salariali al 2002, momento della decisione contestata. Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a) i fr. 50'498.-- evinti dalle citate tabelle salariali del 2000, adeguati al 2002 (momento della decisione impugnata)  in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 6/2003”, Tabella B10.3, pag.99) ammontano a fr. 52'593.-- (50498 x 1933 : 1856). Partendo dunque da un reddito da invalido di 23'666 (50% di 52'593 meno il 10% di riduzione di rendimento) e da un salario ipotetico di fr. 61’000.--, il grado d’invalidità risulta essere del 61,2% (61000 – 23666 x 100 : 61000). Ne consegue che l’UAI ha rettamente erogato una mezza rendita non presentando l’assicurato un’incapacità al guadagno almeno del 66 2/3%.

                             2.11.   L'assicurato ha chiesto al TCA di ordinare una perizia neutra a carico dell’AI (cfr. doc. I).

                                         Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad una perizia giudiziaria.

                                         Sulla scorta dei precedenti considerandi, essendo confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Gli atti sono trasmessi all’amministrazione conformemente al consid. 2.9.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.124 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.07.2003 32.2002.124 — Swissrulings