Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.06.2003 32.2002.121

6 giugno 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,867 parole·~19 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2002.121   BS/cd

Lugano 6 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 8 agosto 2002 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1      in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1947, di formazione meccanico d’auto, è titolare di un’officina di riparazione di autoveicoli.

Nel 1997 egli ha subito due incidenti stradali ed un infortunio sul lavoro. Il primo incidente della circolazione, avvenuto il 25 agosto 1997, gli ha procurato un trauma distorsivo alla colonna cervicale, mentre il secondo (del 23 settembre 1997) gli ha aumentato le cefalee. Il caso è stato assunto dalla __________, quale assicuratore contro gli infortuni. Nel periodo 2 marzo – 22 novembre 1998 l’assicurato ha tentato di riprendere a tempo pieno la sua attività di meccanico d’auto. Dal 23 novembre 1998 egli è stato ritenuto dal suo medico curante abile al 50% (doc. AI _).

Nell’ambito della procedura LAINF l’assicurato è stato peritato dal dr. __________, specialista in medicina infortunistica. Nel rapporto 31 maggio 2002 questi ha concluso per un’invalidità del 15% in relazione al primo infortunio, negando nel contempo una causalità naturale per il restante 35% derivante dalla sindrome lombovertebrale. Visto il perdurare dell’incapacità lavorativa, il succitato sanitario ha consigliato l’assicurato d’inoltrare una domanda di AI (rapporto allegato al doc. AI _ oppure doc. _).

Di conseguenza, il 12 maggio 2000 __________ ha presentato una domanda volta ad ottenere delle prestazioni AI per adulti (doc. AI _).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti di natura medica ed economica, tra cui un’inchiesta economica per gli indipendenti ed una perizia reumatologica, con progetto di decisione 2 dicembre 2001, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda dell’assicurato in quanto:

"  (…)

Dall'inchiesta esperita dal nostro ispettore risulta che nell'ambito della sua attività il signor ___________ era attivo in misura del 25% nella direzione dell'azienda, contatti con i clienti, compera dei pezzi di ricambi e materiali, bozze di fatture. L'attività vera e propria di meccanico era quindi svolta per il rimanente 75%.

Dal rapporto peritale stilato dal Dr. __________ risulta che i lavori amministrativi sono ancora totalmente esigibili mentre il lavoro di meccanico é limitato del 50%.

Ne risulta pertanto il seguente specchietto:

                                       percentuale delle attività     attività ancora possibile

                                       precedentemente svolte

direzione azienda, ecc.        25%                                  25 %

lavori quale meccanico        75%                                   37,5%

                                                                                       62,5%

Risulta quindi un grado d'invalidità del 37,5% per cui le condizioni

per l'assegnazione di una rendita AI non sono assolte."

(cfr. doc. AI _)

                                         Non avendo ricevuto dall’assicurato osservazioni in merito

                                         al progetto di decisione, con provvedimento formale 8 agosto 2002 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di

                                         rendita (doc. AI _).

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, rappresentato dall’avv. __________, postulandone l’annullamento ed il conseguente riconoscimento di una rendita intera, nonché, in via eventuale, l’esecuzione di una perizia psichiatrica. Sostanzialmente egli ha contestato la valutazione economica, ritenendo l’incaricato dell’AI prevenuto nei suoi confronti e rimarcato come la componente psichiatrica non sia stata oggetto di una valutazione peritale. Delle singole argomentazioni si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.4.   Mediante risposta di causa 24 settembre 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame. Allegando la presa di posizione dell’ispettore che ha eseguito l’inchiesta economica ed il rapporto del Servizio medico regionale dell’AI, l’amministrazione ha sostenuto la bontà della decisione contestata. In particolare l’UAI ritiene di non dover predisporre ulteriori accertamenti medici poiché non sono stati evidenziati sufficienti elementi atti a rendere verosimile l’esistenza di una patologia psichiatrica a carattere invalidante.

                               1.5.   Il 12 novembre 2002 il ricorrente ha replicato.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ di una rendita AI.

                               2.3.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso l’8 agosto 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   A norma dell'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, è l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

·    un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

·    la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Le rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         La misura dell'incapacità di guadagno è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.

                                         Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:

"  l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro

che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."

(metodo ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e giurisprudenza citata).

                                         Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tenere conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta.

                               2.5.   La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s,  Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a). Nella prassi il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente.

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

                               2.6.   Nel caso in esame, al fine di stabilire il grado d’invalidità di ___________, meccanico e titolare di un garage di riparazione d’autoveicoli, l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.5).

A tale scopo l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita il 2 ottobre 2001. Nel relativo rapporto 4 ottobre 2001 l’incaricato, basandosi sulle dichiarazioni dell’assicurato, ha descritto l’attività svolta dallo stesso prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute (cfr. punto no. 2 doc. AI _). Egli ha poi proceduto alla valutazione della capacità al guadagno, comparando l’esigibilità delle diverse mansioni costitutive la professione di meccanico, prima ( lettera A) e dopo il danno alla salute (lettera B), così come riassunto nel seguente specchietto:

"   (…)

5.   Confronto fra le varie attività

(Per facilitare l'applicazione dei N. 2142 e segg. delle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità)

5.1 Attività da eseguire

       A                   

        B

      C

1.  Direzione dell’azienda, contatti con clienti e fornitori, compera pezzi di ricambio + materiali, bozze di fatture

        25%

    15%

2.  Ogni lavoro meccanico

        75

  * 50% (2/3)

        100%

      75 %

* personalmente non ritengo di poter avvallare quanto afferma l’assicurato = 50% d’incapacità sul lavoro fisico.

A  =       Percentuale di ogni singola attività rispetto all'insieme dei lavori consueti dell'assicurato/a (senza danno alla salute)

H  =      Attività ancora possibile dopo l'insorgenza del danno della salute, valutato dalla persona incaricata

           dell' inchiesta (p.es. ancora completa = alla percentuale di A, ancora metà = percentuale di A)

C  =      Valutazione dell'invalidità tramite l'Ufficio Al"

Inoltre, l’ispettore AI ha apportato le seguenti valutazioni suppletive:

"  5.2 valutazioni suppletive: E’ sempre in cura c/o dr. __________ Medicamenti: non ne prende, si cura con l’omeopatia (dr. __________). L'IG è cessata da un pezzo e veniva versata dall’assicurazione __________ (pol. No. __________ (richiedere l’incarto).

Da parte dell’assicurazione __________ ha ricevuto una liquidazione per i soli danni materiali, è in corso una causa giudica.

Per quanto riguarda l’aspetto economico dai bilanci si può rilevare che i ricavi e gli utili lordi negli ultimi 5 anni sono stati vicini, mentre gli utili d’esercizio (1997 superiore e 1999 inferiore) per gli anni hanno dato un risultato che non diverge molto a quanto l’assicurato aveva conseguito nel 1996, cioè precedentemente all’infortunio.” (Doc. AI _).

                                         Dunque, l’incaricato ha valutato globalmente in 25% gli impedimenti riscontrati dall’assicurato nell’espletamento della propria attività indipendente.

                               2.7.   L’UAI ha poi disposto un accertamento medico affidato al dr.__________. Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 18 maggio 2002 lo specialista in reumatologia, dopo aver proceduto all’anamnesi, alla descrizione dello status dell’interessato ed esaminato la documentazione medica, ha fra l’altro posto la seguente diagnosi, con ripercussione sulla capacità lavorativa.

"  (…)

A.4 DIAGNOSI

A.4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

1. Sindrome cervico-vertebrale e cervico-spondilogena.

2. Sindrome lombo-vertebrale cronica con:

         - sciatalgie anamnestiche bilaterali;

         - discopatia L4/5;

- discopatia L5/Sl con ernia discale lussata caudalmente a dx in

  contatto con la radice S1 a dx.

3. Gonartrosi tricompartimentale dx con:

         - stato dopo artrotomia mediale bilaterale;

         - stato dopo artroscopia nell'agosto 1980.

4. Obesità.

5. Involuzione depressiva." (cfr. doc. AI _)

  Per quel che concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa egli ha riscontrato quanto segue (sottolineatura del redattore):

"  (…)

B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi

       constatati:

Il signor ____________ riferisce chiaramente di uno stato depressivo che si è instaurato in questi ultimi anni sia a causa delle difficoltà finanziarie sia a causa dei suoi problemi di salute. E' possibile, rispettivamente probabile, che questa sindrome depressiva contribuisca alla persistenza di almeno una parte dei suoi disturbi, in particolare di quelli cervico-cefalici.

B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

In effetti i disturbi sopraelencati si riflettono sulla sua attività lavorativa di meccanico in diversi settori. Da una parte il paz. è un'effettiva limitato nella possibilità di carico del ginocchio, di marcia su terreni irregolari, di inginocchiarsi e di rimanere inginocchiato. D'altra parte occorre riconoscere al paz. una effettiva limitazione per quanto riguarda attività pesanti in cui deve sollevare o spostare pesi superiori a 10-15 kg, in cui siano necessarie posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessione o rotazione lombare) o in cui debba mantenere a lungo posizioni monotone. Il paz. altrimenti è limitato per quanto riguarda la colonna cervicale (cefalee, vertigini a dipendenza delle posizioni e ai cambiamenti di posizione, bloccaggi cervicali recidivanti) anche se questi disturbi non sono ben collegabili ad alterazioni oggettive, almeno per quanto riguarda le Rx standard.

Per quanto riguarda la sua attività lavorativa di meccanico in proprio nell'ambito di una piccola autorimessa in cui sono eseguite solo riparazioni, ritengo che il paz. sia effettivamente limitato nella misura del 50% per quanto riguarda l'attività manuale. Piccoli lavori di riparazione e manutenzione sono dunque possibili nella misura del 50%. Nell'ambito della sua autorimessa il paz. non è per contro limitato per quanto riguarda l'attività amministrativa, che richiede comunque un investimento di tempo limitato." (cfr. doc. AI _)

In merito alla possibilità di esercitare un’altra occupazione adeguata, il perito ha ritenuto che ( la sottolineatura è del redattore):

"  (…)

C.3 L'assicurato é in grado di svolgere altre attività?

L'assicurato ha sempre esercitato nella sua vita la professione di meccanico d'auto. Un'attività adatta non dovrebbe comportare di dover portare-sollevare pesi superiori ai 10 kg, delle posture ergonomiche sfavorevoli o prolungate, dei ripetuti movimenti di flessione o rotazione della colonna lombare, la necessità di frequenti genuflessioni o deambulazione su terreno irregolare, così come di frequenti rotazioni cervicali. Si tratta dunque di un'attività leggera con possibilità di cambiare posizione. In una tale attività potrebbe conseguire una capacità lavorativa teorica dell'ordine del 60-70%. Lascio stabilire ai competenti organi dell'AI se una riconversione professionale si giustifichi dal punto di vista del miglioramento della capacità di guadagno." (cfr. doc. AI _)

                                         Egli ha inoltre escluso la possibilità di migliorare la capacità lavorativa mediante l’adozione di provvedimenti sanitari.

                                         Tenendo conto delle risultanze peritali, l’amministrazione ha quindi concluso che l’assicurato può esercitare al 50% le attività manuali di meccanico, senza alcuna limitazione per i lavori amministrativi. Ritenuto che dall’inchiesta economica è risultato come l’assicurato dedichi il 75% del sua attività alle mansioni manuali, contro un restante 25% in attività d’ufficio, l’UAI ha determinato l’incapacità al guadagno nella misura del 37,5%, respingendo quindi la domanda di prestazioni assicurative poiché il grado d’invalidità valutato non raggiunge il minimo pensionabile del 40%.

                               2.8.   ___________ ha sollevato diversi interrogativi sulla validità dell’inchiesta economica, ritenendo l’incaricato prevenuto nei suoi confronti. In particolare egli ha rilevato come l’ispettore AI abbia fatto anche una valutazione medica che non gli spettava, dichiarando che lui poteva muoversi senza difficoltà e che nonostante il primo infortunio continuava ad andare in motocicletta sebbene questo “secondo i medici fosse nocivo” alla salute (cfr. ricorso pag. 9). Ora, senza voler entrare nel merito delle singole succitate valutazioni, contenute a pag. 2 del rapporto 4 ottobre 2001 (doc. AI _), rilevante per il giudizio medico è comunque la valutazione peritale fornita dal dr. __________, il quale ha ritenuto che il paziente “sia effettivamente limitato nella misura del 50% per quanto riguarda l’attività manuale” e che “ i piccoli lavori di riparazione e manutenzione sono dunque possibili nella misura del 50%”, senza trovare alcuna limitazione per quanto riguarda l’attività amministrativa (doc. AI _ pag. 10). Non può essere condivisa la valutazione fornita dal ricorrente di prendere in considerazione un’incapacità del 75% per tutti i lavori manuali dell’officina, compresi quelli pesanti (cfr. ricorso pag. 11). Infatti, nell’inchiesta economica l’ispettore AI ha indicato come l’assicurato, a seguito del primo infortunio, abbia abbandonato i lavori pesanti per “ fare solo piccole riparazioni o preparazioni di veicoli per collaudi “ (doc. AI _ pag. 2), attività che il perito ha ritenuto esigibili al 50%. L’assicurato ha anche contestato la ripartizione tra il lavoro meccanico (75%) e amministrativo (25%) effettuata dall’incaricato, sostenendo che dedica ben poco tempo alle attività amministrative poiché i lavori d’ufficio sono affidati a sua moglie ed ad uno studio fiduciario (cfr. ricorso pag. 10) e quindi la parte dedicata ai lavori manuali è da valutare almeno al 90% (cfr. ricorso pag.11). A tal riguardo, nella nota 2 ottobre 2002 il funzionario AI ha rilevato che le percentuali tra mansioni amministrative e manuali riportate nell’inchiesta “mi sono state comunicate ( e non una mia opinione) (dal ricorrente n.d.r) dal momento che non è il sottoscritto a svolgere l’attività dell’assicurato per cui semplicemente impossibilitato a suddividere le stesse secondo l’effettiva consistenza” (III/2). Orbene, anche volendo discostarsi da quanto dichiarato dall’assicurato durante l’inchiesta economica, la questione di accertare la ripartizione tra le due diverse mansioni, così come chiesto nel ricorso, può essere lasciata aperta per i motivi che seguono. Occorre rilevare infatti come nella perizia il dr. __________ abbia descritto il tipo di attività adeguata che l’assicurato potrebbe svolgere con un rendimento del 60-70% ( “Un'attività adatta non dovrebbe comportare di dover portare-sollevare pesi superiori ai 10 kg, delle posture ergonomiche sfavorevoli o prolungate, dei ripetuti movimenti di flessione o rotazione della colonna lombare, la necessità di frequenti genuflessioni o deambulazione su terreno irregolare, così come di frequenti rotazioni cervicali. Si tratta dunque di un'attività leggera (sottolineatura del redattore) con possibilità di cambiare posizione. In una tale attività potrebbe conseguire una capacità lavorativa teorica dell'ordine del 60-70%, cfr. consid. 2.7). Ora, procedendo alla determinazione dell’invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.4), raffrontando cioè – sulla scorta dei dati riportati dall’Ufficio AI in sede di valutazione economica relativa al 2000 (cfr. doc. AI _) – la media dei redditi aziendali prima del danno alla salute  (fr. 36'000.--) con l’ipotetico reddito in attività leggere adeguate esercitate nella misura del 65% (fr. 25'214.--), evinto dai dati statistici salariali (cfr. in merito DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; cfr. anche STCA 14 aprile 2003 in re A.M.F, inc. 32.2002.79; STCA 4 febbraio 2003 in re A.V., inc. 32.2002.62) e compresa una riduzione di rendimento del 25% (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), si giunge ad un’incapacità al guadagno del 29,4%, inferiore al 40%, percentuale minima che apre il diritto ad una rendita d’invalidità. Pur volendo prendere in considerazione il reddito da valido quantificato dall’assicurato in fr. 40'066.— (cfr. ricorso punto 26 pag. 13), incluso quindi anche il 30% dell’attività accessoria di portiere non dichiarata durante l’inchiesta economica (cfr. punto 4.2. del rapporto 4 ottobre 2001, doc. AI _), il discapito economico (36%) non raggiungerebbe comunque il grado d’invalidità pensionabile. Allo stesso risultato si giunge anche operando un adeguamento dei redditi al 2002 (momento della decisione contestata), con un reddito da valido di fr. 41'114.- (40'066 + 1,5% tasso di rivalutazione 2001 + 1,1% tasso 2002 evinti dalla tabella B10.2 riportati nella rivista “ La vie économique 6/2003”, pubblicata dal Seco) e da invalido di fr. 26’260.— ( 25’214 x 1933 : 1856, cfr. tabella B10.3.).

                               2.9.   Tuttavia occorre rilevare come nel rapporto peritale il dr. __________ abbia fatto riferimento ad uno stato depressivo dell’assicurato “che si è instaurato in questi ultimi anni sia a causa delle difficoltà finanziarie sia a causa dei suoi problemi di salute” per concludere che “è possibile, rispettivamente probabile, che questa sindrome depressiva contribuisca alla persistenza di almeno una parte dei suoi disturbi, in particolare di quelli cervico-cefalici” (doc. AI _ pag. 10 punto B.1). Il perito ha del resto ritenuto che il secondo infortunio “ ha peggiorato quantitativamente i dolori (cervicali e lombari) e lo stato depressivo del paziente” (doc. AI _ pag. 14).

                                         Orbene, vero che il dr. __________ non è uno specialista in psichiatria, che dalla documentazione medica allegata agli atti non traspare una sintomatologia depressiva e che non risulta come lo stesso ricorrente sia in cura per un’affezione psichiatrica. Tuttavia va rilevato che la documentazione medica più recente, perizia a parte, risale al 2000 indi per cui non vi è da escludere un peggioramento. Fatto sta, come rettamente rilevato dalla dr. ssa ____________ nella sua nota 27 settembre 2002 (III/1), che la diagnosi di depressione involutiva con influsso sulla capacità lavorativa è stata posta dal perito. Vista la massima d’ufficio vigente anche nella procedura  amministrativa (fra le tante cfr. DTF 117 V 283 consid. 4a), occorreva che l’UAI verificasse, mediante un parere specialistico, l’esistenza o meno di una patologia psichiatrica invalidante e, se del caso, ne quantificasse il relativo grado d’inabilità. In queste circostanze, dunque, visto quanto sopra, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché ordini l’espletamento di una perizia psichiatrica e si pronunci in seguito nuovamente, tenuto conto dell’insieme delle patologie invalidanti, sul diritto alla rendita di _____________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é  accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione 8 agosto 2002 è annullata.

                                 2.-   Gli atti sono rinviati all’amministrazione per le proprie incombenze ai sensi del consid. 2.9.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'000.— di ripetibili (IVA inclusa).

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2002.121 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.06.2003 32.2002.121 — Swissrulings