Raccomandata
Incarto n. 32.2002.110-111 ZA/RG/cd
Lugano 27 giugno 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 2 settembre 2002 di
__________
rappr. da: __________
contro
le decisioni del 26 luglio 2002 e 14 agosto 2002 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1954, manovale, dal 1992 pizzaiolo, cameriere e gestore di bar, è affetto da sindrome lombospondilogena, sindrome cervicovertebrale recidivante, gonalgie su possibile condropatia e una reazione mista ansiosadepressiva nell'ambito di una sindrome da disadattamento.
Dal 1980 al 1992 __________ ha svolto la professione di manovale e operaio. Dal 1992 al 1999 ha svolto l'attività di pizzaiolo e cameriere nel ristorante-pizzeria gestito insieme alla moglie. Dal 2000 ha ridotto la propria attività sino a chiudere il ristorante nel maggio 2001.
Il 16 agosto 1999 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
1.2. Dopo aver esperito degli accertamenti medici, con progetto di decisione 7 marzo 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto ad __________ un quarto di rendita, con la possibilità di una mezza rendita qualora venisse riconosciuto un caso di rigore, dal 1° dicembre 1999.
" (…)
Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dai rapporti peritali stilati dal Dr. __________ e dal Dr. __________ risulta che lei presenta un'incapacità lavorativa e di guadagno globale del 40% a partire dal 7.12.1998.
Dal 1.12.1999 (dopo un anno di attesa) sorge pertanto il diritto ad un quarto di rendita AI.
Un assicurato che presenta un grado d'invalidità situato tra 40 e 50% e che si trova in una situazione economicamente precaria, ha diritto a una mezza rendita invece di un quarto di rendita.
Voglia farci pervenire, nei 14 giorni, il foglio complementare 3 allegato, al fine di permetterci di esaminare se lei assolve le condizioni economiche del caso di rigore. Senza questo documento, il suo caso non potrà essere esaminato e lei beneficerà unicamente del quarto di rendita." (cfr. doc. AI _)
L'assicurato ha compilato il "foglio complementare 3" ma non ha formulato osservazioni al progetto di decisione.
Il legale dell'assicurato ha chiesto che gli venisse restituito il termine, in quanto l'assicurato non avrebbe compreso che aveva la possibilità di formulare osservazioni scritte entro il termine di 15 giorni (cfr. doc. AI _). In data 19 giugno 2002 l'UAI ha rifiutato la richiesta in quanto i motivi addotti non erano sufficienti (cfr. doc. AI _). Con decisioni 26 luglio 2002 e 14 agosto 2002, l'UAI ha riconosciuto a __________ il diritto ad una mezza rendita d'invalidità per caso di rigore (cfr. doc. _, e doc. _).
1.3. In data 2 settembre 2002 __________, per il tramite del suo legale, ha interposto tempestivo ricorso contro le decisioni del 26 luglio 2002 e 14 agosto 2002, postulando il riconoscimento di una rendita intera.
A motivazione del gravame, egli ha in particolare sostenuto:
" (…)
3. Le affezioni di cui soffre il ricorrente sono molteplici.
Da una parte egli soffre di una grave sindrome panvertebrale cronica, specialmente sindrome cervicocefalico e sindrome cervico-brachiale irradiante, alle quali vanno aggiunte una sindrome lombo-sacrale da protrusione del disco L3-L4, un'ernia del disco L4-L5 e un prolasso del disco L5-S1 irradianti lateralmente con turbe neurologiche e deambulatorie.
Nel suo rapporto del 01.06.2001 il dr. med. ____________, specialista in chirurgia, ha riscontrato anche una grave periartrite omero-scapolare bilaterale cronica recidivante da probabile degenerazione bilaterale della cuffia rotatoria con marcata perdita della funzionalità delle spalle e forte riduzione della forza bruta degli arti superiori; nonché una grave gonalgia cronica bilaterale da condromalacia e ulcere cartilaginee dei condili femorali causanti una zoppia permanente.
Il ricorrente soffre inoltre di piedi piatti con tatalgia cronica e difficoltà a stare in piedi e di epicondilite radiale cronica destra.
Dall'altra il dr. med. __________, capo clinica del servizio di psichiatria e psicologia medica dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, ha diagnosticato in data 12 dicembre 2001 una reazione mista ansioso-depressiva nell'ambito di una sindrome da disadattamento (ICD10-F43.22).
Per la problematica reumatologica il dr. med. __________ accertò un grado di incapacità lavorativa del 100%, mentre il dr. med. __________, specialista in reumatologia e riabilitazione, nel suo rapporto 17.12.2001 ribadì sostanzialmente quanto asserito nella perizia 24.03.2000, vale a dire un'incapacità lavorativa del 40%.
Per quanto concerne invece la problematica psichiatrica, il medico curante del ricorrente, dr. med. __________, indicò nel suo rapporto 23.09.2001 un'incapacità lavorativa del 100% per il periodo compreso tra il mese di luglio e il 15 settembre 2001, poi diminuita al 50% a far tempo da metà settembre dello stesso anno.
Il dr. med. __________ valutò il grado di inabilità del paziente, per motivi psichiatrici, del 40% a partire da metà settembre del 2001. Egli indicò inoltre di non ritenere che delle misure di reinserimento professionale potessero entrare in linea di conto.
4. In data 5.03.2002 il dr. med. __________ formulò una proposta nella quale si legge che "La rivalutazione reumatologica dr. __________ 12.2001 conferma come pizzaiolo IL 40% mentre in attività più leggere (gerente, barista, cameriere) IL 20%.
La patologia psichiatrica con valutazione peritale dr. __________ presenta una IL 40% non migliorabile con atti reintegrativi.
Tendenza al peggioramento con il tempo per queste due patologie."
A questo proposito va rilevato che lo stato di salute attuale del ricorrente, confrontato con affezioni fisiche estremamente dolorose e con una problematica psichiatrica che gli causa notevoli sofferenze, non gli permette di svolgere nessuna attività lavorativa.
5. Non si può negare che il ricorrente abbia tentato con ogni mezzo a disposizione una reintegrazione professionale.
Dal 1980, data del suo arrivo in Svizzera, al 1992 __________ svolse l'attività di manovale ed operaio.
Dal 1992 aiutò la moglie nella gestione del ristorante-pizzeria "__________" a __________ svolgendo le mansioni di pizzaiolo e, all'occorrenza, di cameriere e barista. A causa di una sindrome da allergia alle farine il ricorrente fu costretto a diminuire l'attività lavorativa, assumendo un pizzaiolo, e nel 1999 decise, insieme alla moglie, di vendere il ristorante.
A partire dal mese di gennaio del 2000 i coniugi presero il bar "__________" a __________. In seguito ai forti dolori alla schiena il ricorrente fu costretto a ridurre sempre più la sua attività, fino a dover assumere una cameriera che lo sostituisse. Anche a causa di questi maggiori costi l'esercizio pubblico fu costretto a chiudere nel mese di maggio del 2001 poiché furono avviate le pratiche per il fallimento.
6. Giusta l'art. 4 LAI l'invalidità è l'incapacità al guadagno, presunta o permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
L'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute. Ai fini dell'AI fa quindi stato l'incapacità di guadagno, che deve trovarsi in relazione con il danno alla salute.
Nel caso del ricorrente sono presenti tutti gli elementi costitutivi dell'invalidità ai sensi della LAI, segnatamente:
· il danno alla salute, così come certificato dai medici curanti del ricorrente, nonché da quelli delegati dell'autorità;
· una constatata incapacità di guadagno;
· il nesso causale tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno;
come del resto si evince dalla decisione stessa, poiché l'UAI, prima di riconoscere il diritto alla rendita, ha proceduto alla verifica dell'esistenza dei menzionati presupposti. Compete infatti all'autorità, e non al medico, l'accertamento dell'esistenza e il grado di un'asserita invalidità, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie (DTF 114 V 314).
Nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere l'invalidità è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249, I 147/01 Ws del 09.05.2001).
Determinati sono pertanto i dati economici, che per il ricorrente comportano una soppressione del salario a far tempo dal mese di maggio del 2000.
In una recente sentenza, il TF ha ribadito che, di principio, il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale (I 147/01 Ws del 09.05.2001, DTF 126 V 76).
Come esposto sopra (cfr. punto 5), il ricorrente si è impegnato a fondo, nel corso degli ultimi anni, per cercare di sfruttare in maniera completa e ragionevole la sua capacità lavorativa.
7. Con la decisione impugnata l'Ufficio AI riconosce al ricorrente un grado in invalidità unicamente del 40%, assegnandogli però la mezza rendita in virtù del caso di rigore.
Il ricorrente è dell'opinione che l'autorità non ha considerato la gravità del caso dovuta al concorrere di una patologia fisica e di una psichiatrica.
Giusta l'art. 28 LAI un grado di invalidità del 40% da diritto ad un quarto di rendita, se questo supera il 50% a mezza rendita, mentre per gradi di invalidità superiori al 66 2/3% l'assicurato ha diritto ad una rendita intera.
L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto tra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro, e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel caso in esame il grado di invalidità del ricorrente si ottiene sommando il grado di invalidità derivante dalle differenti affezioni dello stesso:
40 % per i problemi alla schiena
40 % per la patologia psichiatrica
totale: 80 %
La cumulabilità delle patologie è data per definizione e discende dalla constatazione che, anche qualora fosse superato uno dei due problemi, non verrebbe automaticamente risolto l'altro."
(cfr. doc. _)
Con istanza 18 settembre 2002, pervenuta al TCA il 30 settembre 2002, l'assicurato ha chiesto di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. _).
1.4. In data 27 settembre 2002 l'assicurato ha trasmesso al TCA un certificato medico del Dr. Med. __________ del 19 settembre 2002 che attesta un'inabilità lavorativa al 100% di lunga durata (cfr. doc. _).
1.5. Mediante risposta 18 settembre 2002 l’UAI ha proposto di respingere il gravame argomentando:
" (…)
per diversi anni l'assicurato ha coadiuvato la moglie nella gestione di un ristorante, svolgendosi diverse mansioni (fra le quali quelle di pizzaiolo, barista e cameriere).
Nel mese di dicembre del 1999 la coppia ha ceduto il ristorante, assumendo il mese successivo la gerenza di un bar. L'attività è fallita nel mese di maggio del 2001.
Annunciatosi all'assicurazione invalidità nel mese di agosto del 1999, l'assicurato è stato sottoposto in corso di istruttoria a due perizie, l'una reumatologica, l'altra psichiatrica.
La prima è stata effettuata dal dottor __________ nel mese di marzo del 2000 (doc. n. _ inc. AI). Il perito ha ritenuto che nell'attività di gerente e cameriere allora esercitata l'interessato presentasse
un'abilità lavorativa pari all'80% almeno.
La perizia psichiatrica, eseguita nel mese di dicembre del 2001 dal dottor __________ (doc. n. _ inc. AI), ha evidenziato la presenza di una sindrome da disadattamento, che non comprometteva comunque lo svolgimento di un'attività lavorativa in misura superiore al 40%.
L'assicurato è pertanto stato posto a beneficio di un quarto di rendita.
Tempestivamente insorto, l'interessato postula l'assegnazione di una rendita intera, sostenendo che i gradi di inabilità lavorativa stabiliti dai periti, entrambi pari a 40%, andrebbero sommati.
Innanzitutto, come già evidenziato al paragrafo precedente, il dottor __________ ha stabilito sussistere un'inabilità lavorativa pari al 20%, e non al 40%, considerata naturalmente l'attività di gerente/barista, che l'assicurato avrebbe con ogni verosimiglianza continuato ad esercitare tutt'ora se il locale non fosse fallito.
Quanto poi al grado di inabilità lavorativa globale, giova osservare che quello posto per motivi psichici e quello stabilito per danni alla salute di origine fisica, non vengono praticamente mai sommati.
Spetta comunque solo ed esclusivamente ad un medico valutare se gli stessi vadano sommati, e se del caso in quale misura.
In concreto si è appunto stabilito non sussistere alcuna cumulabilità fra i due (cf. doc. n. _ inc. AI).
Ne discende che la decisione impugnata risulta corretta.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (cfr. doc. _)
1.6. In data 8 ottobre 2002 l'assicurato ha trasmesso al TCA un certificato medico del Dr. ssa __________ del 4 ottobre 2002 con il quale attesta che il ricorrente è ancora in cura presso di lei per depressione (cfr. doc. _)
1.7. In data 11 ottobre 2002 l'UAI ha osservato:
" (…)
in merito al certificato redatto dalla dottoressa __________ non abbiamo particolari osservazioni da formulare.
Che l'assicurato presenti una patologia di natura psichica è fatto noto. L'incidenza della stessa sulla capacità lavorativa dell'interessato è già stata debitamente valutata nell'ambito della perizia psichiatrica a suo tempo effettuata." (cfr. doc. _)
1.8. In data 11 ottobre 2002 l'assicurato ha prodotto il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. doc. _).
In data 17 ottobre 2002 il TCA ha accolto l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. _)
1.9. A seguito di un accertamento del TCA (cfr. doc. _), in data 20 maggio 2003, il Dr. Med. __________ ha precisato:
" preso atto della Sua lettera del 14.5.2003 e dopo attenta valutazione
delle perizie specialistiche effettuate dal collega Dr. __________ e dal sottoscritto:
1) confermo la valutazione da me fatta circa il grado di incapacità lavorativa psichiatrica;
2) sottolineo il fatto che nella valutazione del grado di incapacità lavorativa psichiatrica ho preso in considerazione l'influsso che i fattori stressanti, tra i quali anche la presenza della affezione reumatologica, hanno avuto sullo sviluppo del disturbo psicopatologico;
3) per quanto riguarda infine la valutazione globale dell'incapacità lavorativa del summenzionato concordo con il giudizio espresso dal medico AI secondo il quale non vi sono elementi giustificanti per una cumulabilità dei rispettivi gradi di incapacità lavorativa reumatologica e psichiatrica mentre sussiste un grado di incapacità lavorativa complessiva pari al 40%." (cfr. doc. _)
In data 30 maggio 2003, il Dr. __________ ha precisato:
" in merito alla sua lettera del 14.05.2003, le rispondo che a mio modo
di vedere in questo paziente l'incapacità lavorativa dal punto di vista reumatologico e quella dal punto di vista psichiatrico non possono essere accumulate.
A mio modo di vedere, un'incapacità lavorativa complessiva pari al 40% è giustificata e corrisponde al massimo alle valutazioni da me effettuate." (cfr. doc. _)
1.10. In data 12 giugno 2003, __________ prendendo posizione su quanto stabilito dal Dr. __________ e dal Dr. __________, ha osservato:
" Per quanto attiene alle risposte inoltrate dai medici dott. __________ e dott. __________, il TF ha sancito nella DTF 114 V 314 (consid. 3) che compete all'autorità, non al medico, accertare l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità:
"(...) Die Vorinstanz hat wohl den Sachverhalt durch eine Anfrage beim SUVA-Kreisarzt Dr. C. zu erhellen versucht. Doch konnte diese Vorkehr notwendigerweise nicht zum Ziele führen, weil Dr. C. eine Frage („prozentuale Einbusse der Erwerbsfähigkeit" unterbreitet wurde, deren gültige Beantwortung nicht in den Zuständigkeitsbereich eines Arztes fällt. Aufgabe des Arztes im Rahmen der Invaliditätsbemessung ist es, den Gesundheitszustand des Versicherten zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich welcher Tätigkeiten Arbeitsunfähigkeit besteht oder eine Arbeitsleistung noch zumutbar ist (BGE 105 V 158 Erw. 1). Dagegen kann die Invaliditätsbemessung nicht Sache des Arztes sein.
Es war demzufolge verfehlt, Dr. C. die auf eine Invaliditätsschätzung hinauslaufende Frage nach der „prozentualen Einbusse der Erwerbsfähigkeit" zu stellen. "
(sottolineature nostre)
Ne consegue che non é competenza dei medici dott. __________ e dott. __________ stabilire il grado di invalidità da riconoscere a __________, così come neppure é dì loro competenza pronunciarsi circa la cumulabilità dei fattori reumatologico e psichiatrico.
Il concetto di invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere é infatti un concetto di carattere economico-giuridico, non medico (Sentenza I 147/01 Ws del 9 maggio 2001). I dati economici risultano pertanto determinanti. Il compito dei medico si limita ad un giudizio sullo stato di salute del paziente, e all'indicazione della misura in cui l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente oppure un altro mestiere ragionevolmente esigibile.
Il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, che nel caso concreto si é certamente adoperato per tentare di sfruttare in maniera completa e ragionevole la sua scarsa capacità lavorativa.
Malgrado ciò, a far tempo dal 20 maggio 2000 __________ non percepisce alcun salario poiché inabile al lavoro.
Le patologie reumatologica e psichiatrica sono di natura talmente diversa da non poter essere sostenuto che, superato uno dei problemi, l'altro verrebbe automaticamente risolto." (cfr. doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ di una rendita intera.
2.3. Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché, secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ne consegue che, essendo stato i provvedimenti qui impugnati resi il 26 luglio 2002 e il 14 agosto 2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Tuttavia prescrive l’art. 28 cpv. 1bis LAI che, nei casi di rigore, il diritto alla mezza rendita nasce con un grado d’invalidità del 40 per cento almeno. Il Consiglio federale definisce tali casi di rigore.
L’art. 28 OAI stabilisce che è dato caso di rigore ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1bis LAI se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC (art. 28 bis cpv. 1 OAI).
L’ufficio AI determina il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa che si può ragionevolmente esigere da lui. Questo guadagno può essere inferiore a quello che può conseguire un invalido giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI se l’assicurato non può o può soltanto in parte utilizzare la sua capacità residua di guadagno a causa dell’età avanzata, del suo stato di salute, della situazione del mercato o per qualsiasi altro motivo di cui non è responsabile (cpv. 2).
Le casse di compensazione calcolano le spese riconosciute e i redditi determinanti secondo le disposizioni della LPC, applicando le aliquote massime federali. L’articolo 14a dell’OPC-AVS/AI non è applicabile nella determinazione dei casi di rigore (cpv. 3).
Nel caso di specie l'UAI ha riconosciuto al ricorrente il caso di rigore, per cui non verrà qui di seguito analizzato nel dettaglio tale aspetto. Il ricorrente ritiene infatti di dover essere posto a beneficio di una rendita intera di invalidità.
2.5. Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Nella fattispecie concreta, per quanto riguarda l’incapacità lavorativa dell’assicurato, dalla documentazione medica agli atti risulta quanto segue.
In data 20 ottobre 1999, il Dr. med __________, medico generico, ha certificato un'incapacità lavorativa al 50% nella professione di gerente pizzaiolo dal 7 dicembre 1998 (cfr. doc. AI _).
In data 20 ottobre 1999, il Dr. Med. __________, specialista FMH in Neurochirurgia, ha fornito la seguente valutazione:
" II paziente lamenta da oltre 2 anni dolori lombari. In aprile 1998,
apparizione anche di dolori alla gamba destra lungo la fascia laterale fino al ginocchio. Inoltre, lamenta dolori al tallone sinistro. Aumento della lombalgia soprattutto in posizioni statiche e rimettendosi in movimento. Il paziente lavora come pizzaiolo, cosa che gli crea non pochi fastidi lombari, poiché il banco di lavoro è troppo basso, per cui, il paziente è costretto in una posizione di inclinazione che gli causa dolori lombari. Dal 04.04.98 il paziente è abile ai lavoro nella misura del 50%.
All'esame clinico noto una mobilità lombare ridotta e leggermente dolente. Palpazione dolente a livello L4/5 e L5/S1. Dolenzia dei glutei bilateralmente. Pseudo-Lasègue bilaterale, nessun deficit sensomotorio, riflessi deboli e simmetrici. La RM del 1997 conferma incipienti processi degenerativi L4/5 e L5/S1 (black disc), ma con spazi intersomatici ancor conservati.
Ho rivisto il paziente ripetutamente e l'ultima volta in dicembre 1998. La situazione era invariata, con forti dolori lombari e alla gamba sinistra. Avevo provveduto inizialmente ad una discografia che risultava positiva, con un memory pain a livello L4/5 e negativo in L5/S1. Il paziente aveva interrotto il lavoro in misura completa dal 25.11. fino all'01.12.98 e ripreso poi a tempo pieno a partire dal 02.12.98.
Dopo questa data non ho più rivisto il paziente, non sono quindi orientato sullo stato attuale dello stesso.
Valutando, comunque, gli esami clinici e neuroradiologici, non ritengo la situazione eccessivamente grave, per cui, penso che in un'attività lavorativa confacente, eventualmente anche come pizzaiolo, ma con un banco di lavoro più ergonomico, il paziente possa senz'altro lavorare a tempo pieno. In caso d'incertezza, sarebbe comunque d'utilità procedere ad un esame medico complementare." (cfr. doc. AI _)
L'esame del 24 marzo 2000 ordinato dall'UAI presso lo specialista FMH in Fisiatria spec. Reumatologia, Dr. Med. __________, ha evidenziato quanto segue:
" (…)
5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Il paziente presenta una sindrome lombospondilogena a livello della gamba di sinistra, su alterazioni degenerative ai due ultimi segmenti della colonna lombare, con restringimento del canale a livello L4/L5 con bulging diffuso, nonché fissurazione del nucleo polposo, mentre a livello del segmento L5/S1, vi sono fenomi involutivi del nucleo polposo con leggera protrusione paramediana sinistra. Nel decorso è possibile che vi sia stata una leggera irritazione della radice di S1, com'è eruibile dalla RM del 25.05.1998 e dalle indagini cliniche eseguite dal Dr. __________ l'11.05.1999. Attualmente vi è un reperto residuale a carattere sensitivo, con diminuzione della sensibilità a livello del calcagno di sinistra, che potrebbe ancora essere relazionato con una problematica radicolare S1. Non vi sono comunque segni attualmente di tipo compressivo in atto. I reperti radiologici evidenziati, sia alla mia radiografia della colonna lombare, nonché alla RM ed alla discografia, sono comunque da considerarsi di modesta entità. II paziente soffre inoltre di una sindrome cervicovertebrale, su alterazioni degenerative soprattutto al segmento C3/C4, con osteocondrosi e spondilosi anteriore e posteriore, nonché iniziale uncartrosi generalizzata. Egli soffre inoltre di gonalgie recidivanti soprattutto sotto sforzo, secondo me relazionate ad un iniziale condropatia, che interessa attualmente, soprattutto il compartimento mediale. Tenendo presente le alterazioni cliniche e radiologiche evidenziabili attualmente, ritengo che il paziente debba essere considerato abile al lavoro nella forma almeno dell'80% nella sua attività professionale instaurata dal mese di novembre 1999, che è quella di gerente di bar e cameriere. Vedo qui come limitazione, unicamente il fatto di dover alzare ripetutamente dei pesi, come potrebbero essere delle casse con bevande. Per quanto riguarda l'attività lavorativa svolta antecedentemente e cioè quella di pizzaiolo, le limitazioni sono superiori, vista la posizione piuttosto statica e non ergonomica che egli doveva assumere al banco di lavoro. L'incapacità lavorativa potrebbe raggiungere il 40%. D'altra parte, come per altro affermato dal Dr. __________ nella sua valutazione, con un approccio ergonomico più adatto e con un banco di lavoro rialzato, la limitazione della capacità lavorativa sarebbe stata inferiore al 40%. Mi sembra comunque, che attualmente sia stato risolto il problema in modo soddisfacente, con l'aquisizione di un'attività lavorativa meno pesante e con l'aiuto da parte di una cameriera, che risulta essere sempre presente nei momenti in cui il paziente è sul posto di lavoro.
Ritengo inoltre che vi siano ancora delle possibilità di miglioramento dei disturbi del paziente, da una parte grazie ad una riduzione ponderale e dall'altra con un allenamento a carattere isometrico ed isotonico da svolgere in modo autonomo, regolarmente, presso un centro fitness, con rinforzo della muscolatura paravertebrale ed addominale." (cfr. doc. AI _)
Lo stesso medico in data 17 dicembre 2001 ha precisato:
" II paziente presenta un chiaro aumento soggettivo della
sintomatologia dolorosa sia a livello della colonna cervicale che a livello della colonna lombare ed alla gamba di sinistra. I reperti clinici sono comunque praticamente invariati rispetto alla mia valutazione antecedente del mese di marzo dell'anno 2000. Anche dal punto di vista radiologico, la radiografia della TAC spirale lombare eseguita dal Dr. __________ presso la clinica __________ in data 22.11.2001, non mostra sostanziali modifiche rispetto alla RM eseguita presso la clinica __________ in data 20.05.1998 dal Dr. __________. Si tratta tutto sommato di alterazioni radiologiche piuttosto di tipo modesto.
Possiamo quindi affermare che vi è una situazione oggettivamente parlando, sia dal punto di vista clinico che radiologico invariata in questo periodo. Vi è stato sicuramente un peggioramento invece della situazione sociale del paziente con chiusura del bar di cui la moglie era gerente. Fatto questo associato al perdurare della sua inattività lavorativa.
Tenendo in considerazione questi fatti, non vi sono secondo me delle modifiche sostanziali tali che possano giustificare una nuova valutazione dal punto di vista dell'incapacità lavorativa rispetto quanto da me asserito nella mia perizia del 24.03.2000." (cfr. doc. AI _)
L'esame 12 dicembre 2001 ordinato dall'UAI presso il Dr. Med __________ del il Servizio di Psichiatria e Psicologia Medica, ha evidenziato quanto segue:
" 5. Grado di capacità di lavoro
L'A. é stato considerato dal medico curante inabile al lavoro nella misura del 100% a partire dal mese di maggio dell'anno scorso a tuttora e per una durata indeterminata per motivi reumatologici mentre é stato considerato inabile al 50% dal giorno 15.9.2001 a tuttora per motivi psichiatrici.
Per quel che riguarda la nostra valutazione riteniamo che il grado di inabilità per motivi psichiatrici sia attualmente al 40%." (cfr. doc. _)
Sulla base di queste ultime due perizie, l’amministrazione ha quindi attribuito una mezza rendita d'invalidità a favore di __________.
2.7. Pendente causa l'assicurato ha prodotto, a sostegno delle proprie pretese, un certificato medico del Dr. Med. __________ del 19 settembre 2002 che attesta un'inabilità lavorativa al 100% del ricorrente di lunga durata (cfr. doc. _) e in data 8 ottobre 2002 un certificato medico del Dr. ssa __________ del 4 ottobre 2002 con il quale attesta che il ricorrente è ancora in cura presso di lei per depressione (cfr. doc. _).
Occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata - in casu il 26 luglio 2002 e 14 agosto 2002 - ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
I laconici e generici certificati medici prodotti pendente lite non apportano nessun elemento idoneo a mettere in discussione le conclusioni peritali fondate su accertamenti approfonditi, né sono tali da poter sovvertire l'esito della vertenza o rinviare gli atti per ulteriori accertamenti.
2.8. Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a) cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
2.9. Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti, specialisti nelle materie che qui interessano, i quali hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla incapacità al lavoro del 40% dell'assicurato nella precedente professione di cameriere e gestore di bar.
Essi hanno infatti valutato tutte le affezioni di cui soffre l'assicurato (segnatamente reazione mista ansioso-depressiva nell'ambito di una Sindrome da disadattamento, nonché sindrome lombospondilogena, sindrome cervicovertebrale recidivante, gonalgie su possibile condropatia) sottoponendolo al consulto psichiatrico del Dr. Dr. Med. __________ ed al consulto reumatologico del Dr. Med. __________.
L'assicurato non contesta le singole percentuali alle quali sono giunti gli specialisti per le due differenti affezioni (reumatologica e psichiatrica); egli sostiene per contro che queste due debbano essere cumulate dandogli così diritto alla rendita intera (secondo l'assicurato 40% per problemi alla schiena + 40% per problemi psichiatrici).
Innanzitutto il Dr. med. __________ ha certificato un'inabilità lavorativa per l'ultima professione svolta di gerente di bar e cameriere del 20% e non del 40% come sostenuto dal ricorrente. Per la professione svolta prima del 1999, e cioè quella di pizzaiolo, l'inabilità lavorativa potrebbe raggiungere il 40%. Comunque anche volendo ritenere la percentuale del 40 %, le due percentuali non possono essere cumulate.
In una sentenza del 4 settembre 2001 il TFA ha stabilito che per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01).
Al riguardo la nostra Massima Istanza si è così espressa:
" (…)
2. a) Pure per quel che attiene all'applicazione del suindicato ordinamento alla fattispecie concreta, questa Corte non vede fondati motivi per scostarsi dalle convincenti conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure. Per determinare l'incapacità lavorativa dell'interessata, l'UAI e il Tribunale delle assicurazioni hanno segnatamente preso a fondamento la circostanziata perizia specialistica allestita dal Servizio S. in data 23 febbraio 2000. In tale referto il dott. F., specialista in psichiatria e psicoterapia, ha accertato un disturbo distimico (nevrosi depressiva) ed un disturbo algico. Ipotizzabile era pure un aspetto d'importante somatizzazione. Ha valutato l'incapacità al lavoro dell'assicurata nella misura del 25% a causa di un rallentamento ideoverbale, perdita di iniziativa e facile affaticamento. Dal canto suo, il dott. M., specialista in reumatologia, ha considerato che dal profilo reumatologico l'incapacità al lavoro era da stabilire nella misura massima del 25% come venditrice, commessa, cameriera, cameriera ai piani ed operaia non qualificata. I sanitari del Servizio S., dopo aver fatto riferimento anche agli apprezzamenti e alle conclusioni cui erano giunti i dott.ri N. e B. e aver inoltre discusso il caso con i colleghi del Servizio e con i consulenti dello stesso, hanno valutato un'incapacità lavorativa globale del 30%, tenendo conto sia della patologia psichiatrica sia di quella reumatologica. Partendo da questi dati, risultanti da esami pluridisciplinari approfonditi e oggettivi, l'istanza cantonale ha concluso essere stato dimostrato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, che nelle attività medioleggere, come pure nella professione precedentemente esercitata, l'assicurata presentava un'incapacità al guadagno del 30%.
b) Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente contesta le suesposte conclusioni e adduce, ribadendo in sostanza le censure sviluppate in sede di prima istanza, che la perizia specialistica redatta dal Servizio S. non sarebbe affidabile. Censura la circostanza che amministrazione e autorità giudiziaria cantonale abbiano ammesso un'incapacità al guadagno del 30% senza aver motivato il rifiuto di addizionare i due valori d'incapacità al lavoro del 25% stabiliti per i disturbi di natura neurologica e quelli di carattere psichiatrico. A sostegno del gravame produce un laconico certificato medico stilato il 25 maggio 2001, nel quale lo psichiatra dott. V. attesta un'incapacità lavorativa globale (reumatologica e psichiatrica) del 50%. Ora, a prescindere dal fatto che detto documento non si riferisce alla fattispecie determinante in concreto (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate), ossia a quella esistente al momento dell'emanazione della decisione litigiosa (30 marzo 2000), il medico autore dello stesso non giustifica tuttavia minimamente il grado d'inabilità lavorativa globale da lui ritenuto. Pertinente è invece quanto ha esposto l'UAI nella risposta al gravame in questa sede. Esso ha ricordato che, in caso di perizia allestita dai medici del Servizio S., le diverse patologie della persona assicurata e le interazioni fra le stesse vengono valutate da esperti del ramo; il giudizio globale circa il grado d'inabilità lavorativa scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati, al fine di stabilire se le affezioni riscontrate siano o meno sovrapponibili ed eventualmente in quale misura. Pure correttamente l'amministrazione ha sottolineato che la questione a sapere se i singoli gradi d'inabilità si possano sommare, e se del caso in quale misura, è una questione squisitamente medica che, di principio, il giudice non rimette in discussione.
Ne deriva che gli argomenti invocati dall'insorgente nel ricorso di diritto amministrativo non sono attendibili, né si giustifica in tali circostanze di dar seguito alla sua richiesta, proposta in via subordinata, volta ad ottenere l'assunzione di ulteriori prove dopo il rinvio della causa all'autorità inferiore." (STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01)
Nel caso di specie l'UAI ha fondato la propria decisione sul consulto psichiatrico del Dr. __________ e sul consulto reumatologico del Dr. Med. __________.
Dopo attenta e approfondita indagine delle patologie di cui soffre il ricorrente - in particolare una patologia psichiatrica, che a mente dell'esperto permette di esigere dall'assicurato una capacità lavorativa del 60% (cfr. doc. AI _) e una patologia reumatologica, che a mente del perito rende l'assicurato inabile al massimo del 40% se il ricorrente dovesse ancora svolgere la professione di pizzaiolo, mentre inabile al 20% nell'attività di cameriere e gestore di bar (cfr. doc. AI _), il medico AI Dr. med. __________ (cfr. doc. AI _) e con esso l'UAI, sono giunti alla conclusione che le due patologie non possono essere cumulate. Il Dr. med. __________ si è infatti espresso nel seguente modo:
" La rivalutazione reumatologica dr. __________ 12.2001 conferma come
pizzaiolo IL 40% mentre in attività più leggere (gerente o barista o cameriere) IL 20%.
La patologia psichiatrica con valutazione peritale dr. __________ presenta un IL 40% non migliorabile con atti reintegrativi.
Le due patologie non presentano cumulazione di IL.
Tendenza al peggioramento con il tempo per queste due patologie.
A calcolo rendita con rivalutazione a tre anni." (cfr. doc. AI _)
L'UAI ha così stabilito che l'incapacità lavorativa complessiva dell'assicurato è pari al 40%. Visto il caso di rigore gli è comunque stata assegnata una mezza rendita d'invalidità.
Per quanto riguarda la valutazione globale dell'incapacità lavorativa, pendente lite il giudice delegato ha chiesto ad entrambi gli specialisti di volersi pronunciare sull'eventuale cumulabilità dei rispettivi gradi d'incapacità reumatologica e psichiatrica evidenziati nelle rispettive perizie. Entrambi gli specialisti, confermando il succitato giudizio espresso dal medico AI, si sono espressi contro la loro cumulabilità, valutando l'incapacità lavorativa complessiva in una percentuale del 40% (cfr. doc. _).
Non vi sono pertanto validi motivi per scostarsi dalle valutazioni degli esperti, che hanno reso i propri referti peritali tenendo conto di tutte le affezioni di cui soffre il ricorrente.
Visto quanto precede l'UAI ha correttamente attribuito all'assicurato, tenuto conto del caso di rigore, una mezza rendita d'invalidità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono respinti.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti