RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00107 BS/RG
Lugano 26 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Raffaello Balerna (in sostituzione del gd Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2002 di
__________
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 luglio 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato - che con domanda 1° maggio 2002 __________, classe 2002, rappresentata dal padre, ha inoltrato una richiesta volta ad ottenere la copertura dei costi legati alla cura dell’infermità congenita di cui alla cifra 313 dell’OIC (doc. AI _);
- che con comunicazione 15 luglio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha accordato tale richiesta, limitando la garanzia dall’8 aprile 2002 al 30 aprile 2007 (doc. AI _);
- che con "ricorso" 1° agosto 2002 all'UAI il padre dell’assicurata si è opposto a tale limitazione temporale, chiedendo che la copertura sia estesa sino al compimento del ventesimo anno di età sua figlia, così come previsto dalla legge (doc. AI _);
- che con lettera 20 agosto 2002 l’amministrazione ha in particolare comunicato a ______________ che:
" il marg. 14 della Circolare sui provvedimenti sanitari cita “ Gli assicurativa hanno diritto a provvedimenti sanitari secondo l’art. 13 LAI dal momento in cui l’infermità congenita richiede una cura e questa ha buone possibilità di successo. (…) A intervalli ragionevoli occorre esaminare se tali esigenze sono rispettate (…). Per questo motivo la garanzia per i provvedimenti sanitari è valida sino al 30.04.2007. Alla scadenza della nostra garanzia potrà essere richiesto un prolungo, sia da parte sua o dal medico curante di sua figlia. “
(Doc. AI _);
- che con scritto 3 settembre 2002 il padre di __________ ha trasmesso al TCA copia del “ricorso “1° agosto 2002, precisando di non condividere il tenore della presa di posizione 20 agosto 2002 dell’UAI;
- che con risposta 9 settembre 2002 l’amministrazione, evidenziando preliminarmente come lo comunicazione 15 luglio 2002 costituisce una "semplice atto amministrativo" e che non espleta alcun effetto giuridico, ha chiesto che il gravame venga dichiarato irricevibile. Contestualmente l’amministrazione ha postulato la retrocessione dell’incarto, per un riesame della fattispecie e per l’emanazione della decisione formale suscettibile d’impugnazione;
- che ai sensi dell'art. 69 LAI sono suscettibili di ricorso solo le decisioni degli uffici AI basate sulla LAI; gli art. 84 a 85 bis LAVS sono applicabili per analogia. La decisione costituisce dunque il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 125 V 414 consid. 1a). Un ricorso basato su un atto amministrativo privo del carattere di decisione formale deve pertanto essere dichiarato irricevibile dal giudice (RCC 1968 pag. 589);
- che secondo l’art. 58 LAI il Consiglio federale può decidere che talune prestazioni siano assegnate senza decisione e ne disciplina la procedura. Una decisione s’impone nella dovuta forma, ogniqualvolta la richiesta di un assicurato sia respinta o accolta parzialmente;
- che l'art. 75 cpv. 1 OAI prevede che devono essere pronunciate per il tramite di una decisione formale gli atti amministrativi che stabiliscono i diritti e i doveri degli assicurati (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a PA, art. 128 cpv. 1 OAVS), eccezion fatta per l'assegnazione di prestazioni assicurative elencate all'art. 74ter OAI che ha il seguente tenore:
" Se le condizioni per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e corrispondono alla richiesta dell’assicurato, le seguenti prestazioni possono essere accordate o protratte senza la notificazione di una decisione (art. 58 LAI):
a. provvedimenti sanitari; b. provvedimenti d’ordine professionale; c. provvedimenti per l’istruzione scolastica speciale (art. 19 LAI) e per l’assistenza ai minorenni grandi invalidi (art. 20 LAI); d. mezzi ausiliari; e. rimborso delle spese di viaggio; f. rendite e assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d’ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modificazione della situazione atta a influenzare il diritto alle prestazioni."
L’art. 74 quater prevede che l’ufficio AI comunica per iscritto all’assicurato la deliberazione emanata secondo l’art. 74ter e gli segnala che, in caso di contestazione, può chiedere la notifica di una decisione. Le decisioni formali devono indicare entro quale termine, in che forma e a quale istanza può essere presentato ricorso o, all'occorrenza, domanda di condono (art. 128 OAVS applicabile per analogia in virtù dell'art. 89 OAI). In particolare le decisioni scritte devono essere designate come tali e indicare le vie di ricorso, anche se esse sono notificate sotto forma di lettera (RCC 1989, pag. 192 consid. 2a; Maurer, Bundes-sozialversicherungsrecht, pag. 127);
- che, prima di pronunciarsi sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la riduzione di prestazioni correnti, l'UAI deve dare all'assicurato la possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto di liquidazione del caso e di consultare l'incarto (art. 73bis OAI); terminata l'istruttoria, provvedimenti che stabiliscono diritti e doveri degli assicurati sono quindi da pronunciare per il tramite di una decisione formale (art. 75 OAI);
- che, nel caso in esame, tramite comunicazione scritta 15 luglio 2002 l'UAI ha accordato le prestazioni assicurative per la cura dell’infermità congenita 313 OIC, limitando la copertura delle spese sanitarie al 30 aprile 2007, informando nel contempo l’assicurata che “ se non è pienamente d’accordo con il contenuto della presente può chiedere delle informazioni complementari oppure una decisione soggetta a ricorso. Quest’ultima deve essere richiesta entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della presente, caso contrario la presente comunicazione rivestirà forza di cosa giudicata”;
- che dopo la ricezione dello scritto 1 ° agosto 2002, in cui il padre della bambina ha manifestamente dissentito del contenuto della citata comunicazione e chiesto di rivedere la fattispecie, l’amministrazione, trattando la fattispecie come accoglimento parziale di una richiesta di prestazione assicurative, avrebbe dovuto nuovamente iniziare la procedura di cui all’art. 73bis OAI ed emettere quindi un progetto di decisione (cfr. Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Friborgo 1999, pag. 223 in fondo), dovendo al riguardo essere in particolare rilevato che, come accennato, nell'ambito di tale fase procedurale, deve essere offerta la possibilità all'assicurato - oltre che di esprimersi oralmente o per iscritto in merito al progetto - di consultare l'incarto, ciò che costituisce l'imprescindibile premessa per l'esercizio del diritto di esprimersi (cfr. DTF 115 V 302 consid. 2e; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pag. 343, N. 17; Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, in Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 43-44);
- che la comunicazione 15 luglio 2002 - anche nel caso in cui la si volesse considerare (per ipotesi di lavoro) alla stregua di un progetto di decisione ex art. 73bis OAI - come pure la lettera 20 agosto 2002 dell’UAI - sprovvista del carattere di decisione ai sensi dell'art. 128 OAVS (cfr. supra) e peraltro sottoscritta unicamente dalla segretaria dell'Ufficio AI - non è suscettibile di impugnazione dinanzi a questo TCA costituendo un semplice atto amministrativo non espletante effetto giuridico alcuno (cfr. STCA inedita 26 ottobre 2001 nella causa R. M., inc. 32.2001.86 e STCA inedita 2 agosto 2001 nella causa R.D., inc. 32.2001.42; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 234, N. 492);
- che di conseguenza, accertata l'irricevibilità del presente gravame, gli atti vengono trasmessi all'amministrazione affinché provveda ad emettere, senza indugio e nel pieno rispetto delle norme di cui all'art. 73bis e 75 OAI, una decisione formale dopo esame delle argomentazioni addotte dall'assicurata e dopo eventuali nuovi accertamenti. Nel contesto della procedura di audizione dell'assicurata ex art. 73bis OAI dovrà inoltre esserle offerta la possibilità di consultare l'incarto, tale facoltà non risultando dagli atti esserle stata sinora espressamente concessa in sede amministrativa né in occasione della comunicazione 15 luglio 2002 né con il successivo scritto 20 agosto 2002.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Gli atti sono trasmessi all'UAI per l'emanazione di una decisione formale terminata la procedura istruttoria.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti