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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2002 32.2001.19

21 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,613 parole·~33 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2001.19   RG/sc

Lugano 21 novembre 20022002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2001 di

__________

contro  

la decisione del 21 febbraio 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ a partire dal 1982 ha lavorato in Svizzera inizialmente quale cameriera ed in seguito quale collaboratrice domestica. In data 2 novembre 1999 l'assicurata ha presentato istanza tendente all'ottenimento di una rendita AI.

                                         In relazione a tale richiesta con rapporto 14 dicembre 1999 il dr. __________, chirurgo, ha diagnosticato:

"  Diagnosi:

Stato dopo artrodesi dell'articolazione tibiotarsica a sinistra (16.09.1998).

Periartropatia dell'anca sinistra.

Lombosciatalgia a sinistra.

Scoliosi lombare sinistro-convessa.

Vertebra di transizione e sacralizzazione bilaterale a livello L5."

precisando che l'assicurata non è più in grado di esercitare la professione di collaboratrice domestica e indicando siccome proponibili attività "dove non sta a lungo in piedi, non deve portare pesi, non deve arrampicarsi su scale e sgabelli ecc.".

                               1.2.   Esperita l'istruttoria, segnatamente una perizia medica a cura del dott. __________, di cui si dirà nei considerandi successivi, per decisione 21 febbraio 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), confermando il progetto di decisione 4 dicembre 2000, ha respinto la richiesta di prestazioni:

"  Giusta l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto a una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.

Grado d'invalidità

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera

40 per cento almeno

un quarto

50 per cento almeno

una mezza

60 2/3 per cento almeno

rendita intera

Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.

Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.

Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.

La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.

Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado di invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente esercitata o meno.

Nel suo caso abbiamo istruito la richiesta di prestazioni richiedendo, fra l'altro, una perizia medica specialistica; il rapporto di tale perizia indica che l'attività di cameriera svolta anni or sono non è più

proponibile e che invece l'attività di collaboratrice domestica svolta sino al mese di ottobre 1999 potrebbe essere ancora svolta in misura del 50% (rendimento del 50% sull'arco di un'intera giornata di lavoro). Il perito precisa comunque che lei dispone ancora di una capacità di lavoro dell'80% in professioni adeguate, da svolgere prevalentemente sedute, con la possibilità di cambiare posizione ed in cui non si debbano effettuare lunghi spostamenti od alzare regolarmente dei pesi.

Questi elementi, tradotti in termini economici, significano una capacità di guadagno ancora stimata dal nostro consulente in integrazione professionale in fr. 22'444.annui. A questo riguardo si deve dire che il profilo attitudinale suo può rientrare unicamente in un mercato del lavoro non qualificato, in cui una persona sana avrebbe la capacità di poter conseguire dei redditi annui di fr. 32'064.-. A questa cifra noi abbiamo applicato una riduzione del 20% come indicato dal perito medico ed inoltre una successiva riduzione del 10% per il suo profilo attitudinale e sociale. Il risultato è dunque la possibilità per lei di ricavare ancora un reddito di fr. 22'444.come innanzi citato.

A titolo informativo citiamo alcuni mestieri, reperibili sul mercato del lavoro, a lei confacenti: attività connessa alla confezione, al controllo, all'imballaggio, alla pulitura, ...(pulitrice di medaglie e monete, lucidatrice-pulitrice-timbratrice di pettini, addetta al fissaggio di specchi, assemblatrice di schede elettroniche o componenti vari come ad esempio di orologi, addetta alla confezione-imballaggio-pulizia di orologi,...).

Tutto sommato dunque non si ravvisano gli estremi per concedere il diritto alla rendita, situandosi il grado di invalidità nella misura del 22% , misura inferiore ai minimi legali e che si ottiene stabilendo la differenza fra il reddito che avrebbe conseguito quale collaboratrice domestica a tempo pieno (ultima attività esercitata- fr. 28'800.- annui) e il reddito ancora attualmente esigibile (fr. 22'444.- annui).

Pur riesaminando il caso dopo la presentazione delle osservazioni a seguito della nostra proposta di decisione del 04.12.2000, non si ritiene che vi siano motivi sufficienti affinché il citato progetto di decisione debba essere rivisto. In effetti il rapporto peritale del Dr. __________ dà un giudizio complessivo dello stato di salute, compresa la situazione lombo-sacrale, e il consulente in integrazione professionale traduce in termini economici i dati espressi medicalmente."

                               1.3.   Con tempestivo ricorso datato 12 marzo  2001, l'assicurata ha fatto valere:

"  (…)

Indipendentemente dalle mie condizioni, dai dolori e da come mi sento fisicamente (cose che provo solo io personalmente) vorrei fare presente quanto segue:

-   sono stata visitata dal Dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica __________che in primo tempo doveva operarmi; a seguito di un improvviso lutto in famiglia ha affidato l'incarico di operare al Dr. __________, capoclinica di chirurgia all'ospedale __________, ora __________.

In data 28 01 '99 sono stata visitata dal Dr. __________ medico di fiducia dell'ass. __________, dopo tale visita l'ass. __________ mi ha consigliato di chiedere una rendita d'invalidità.

Nel frattempo sono stata anche in cura dal Dr. __________.

L'ufficio A.I mi ha inviata dal Dr. __________ per una visita. Il Dr. __________ dopo la visita mi ha parlato della situazione, concludendo che la richiesta del 40% d'invalidità del mio medico (Dr. __________) non era sufficiente, e che il mio grado d'invalidità sarebbe stato del 60%.

Non capisco come poi abbia cambiato opinione (secondo l'AI) situando il mio grado d'ìnvalidità al 22%. Infatti, il Dr. __________ con la lettera del 28.12.2000 ha contestato questa decisione.

Vorrei in ogni modo essere rivisitata dal Dr. __________, perché a mio avviso c'è qualche cosa che non quadra.

Con tutto il rispetto per il Dr. __________, non penso che gli altri medici tutti concordi sulle mie condizioni (Dr. __________, Dr. __________, Dr. __________, Dr. __________) siano incompetenti.

Vi prego pertanto di voler valutare tutta la situazione che vi ho esposto poiché non mi sembra che la decisione dell'Uff A.I: sia stata giusta e coerente." (Doc. _)

                               1.4.   Con risposta di causa 30 maggio 2001, l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando:

"  (…)

Con rapporto 14 dicembre 1999 il medico curante, dottor __________, ha giudicato che l'assicurata, affetta da diversi disturbi all'apparato locomotore, non fosse più in grado di svolgere la precedente attività di collaboratrice domestica, presentando per contro un grado di inabilità del 40% nello svolgimento di attività adeguate.

AI fine di meglio valutare le capacità funzionali dell'assicurata, l'UAI ha sottoposto quest'ultima ad una visita peritale, effettuata dal dottor __________, specialista in chirurgia ortopedica.

Con rapporto 10 luglio 2000 il perito ha ritenuto l'assicurata abile al 50% per quanto attiene alla precedente professione di collaboratrice domestica. In un'attività più confacente risulterebbe invece abile nella misura dell'80%.

Per quanto attiene alla validità della perizia, si ricorda che secondo costante giurisprudenza, le perizie eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).

L'amministrazione non aveva nel presente caso alcun valido motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dottor __________.

Si ricorda inoltre che il grado di invalidità a livello medico non corrisponde necessariamente a quello ritenuto dall'amministrazione.

In effetti, in ambito di assicurazione invalidità, tale nozione è definita come l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di lunga durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infermità congenita, malattia od infortunio (art. 4 LAI). L'invalidità non è quindi un concetto medico, ma economico, che viene normalmente quantificata procedendo ad un paragone fra il reddito che l'assicurato conseguiva prima dell'insorgere del danno alla salute, ed il reddito che lo stesso potrebbe conseguire dopo, nell'esercizio di un'attività consona alle proprie residue capacità.

In concreto, il grado di invalidità è stato stabilito paragonando il reddito che l'assicurata percepiva in qualità di collaboratrice domestica, con il reddito mediano (all'80%) che una lavoratrice non qualificata in Ticino è teoricamente in grado di conseguire in attività leggere ed adeguate.

Ad ogni modo giova sottolineare che anche qualora lo scrivente Ufficio si fosse basato sulle valutazioni espresse dal medico curante, dottor __________, il risultato non sarebbe mutato, in quanto dal citato paragone dei redditi sarebbe scaturito un grado di inabilità del 37% (reddito ipotetico da invalido: fr. 33'587.- al 60%, dedotto il 10% come da rapporto CIP 25.11.2000), ancora insufficiente per fondare il diritto ad una rendita." (Doc. _)

                               1.5.   Con scritto 10 agosto 2001 il TCA ha chiesto al dott. __________ una sua presa di posizione in merito alla documentazione medica prodotta dall'insorgente con il gravame. La relativa risposta è stata quindi trasmessa alle parti, le quali hanno presentato le loro osservazioni nel merito in data 28 rispettivamente 30 agosto 2001.

                               1.6.   Il 5 settembre 2001 l'UAI ha prodotto il rapporto finale 25 novem-bre 2000 redatto dal consulente in integrazione professionale, il quale è stato trasmesso all'insorgente per una presa di posizione.

                               1.7.   Pendente lite il TCA ha ordinato una perizia medica a cura dott. __________ della Clinica ortopedica del Cantone __________, al quale in data 5 novembre 2001 sono quindi stati sottoposti i quesiti peritali.

                               1.8.   Il 23 luglio 2002 il perito ha rassegnato il proprio referto datato 17 luglio 2002.

                                         Con scritto 2 agosto 2002 l'UAI ha presentato le proprie osservazioni relative alle risultanze peritali producendo al riguardo le annotazioni del medico AI dott. __________, mentre con scritto 16 settembre 2002 l'insorgente ha sollevato alcune critiche rilevando in sostanza di non essere stata in grado di comprendere il contenuto delle risultanze peritali, le stesse essendo state redatte in una lingua a lei sconosciuta.

                               1.9.   In data 24 settembre 2002 il TCA ha quindi ordinato la traduzione in lingua italiana del referto 16 luglio 2002. La traduzione ad opera dell'Ufficio traduzioni In Lingua è stata quindi trasmessa alle parti per una presa di posizione. Con scritto 3 ottobre 2002 l'UAI ha precisato di non avere osservazioni al riguardo mentre l'insorgente è rimasta silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'attribuzione a __________ di una rendita d'invalidità. Con il querelato provvedimento l'UAI, sulla base degli accertamenti medici ed economici esperiti durante l'istruttoria, ha negato tale diritto non attingendo l'incapacità al guadagno dell'assicurata il minimo pensionabile.

                                         Dal canto suo l'insorgente, richiamando la refertazione medica agli atti, contesta in sostanza le risultanze peritali poste a fondamento della decisione amministrativa rimproverando quindi all'autorità intimata di non aver effettuato una corretta valutazione del grado d'invalidità.

                               2.3.   Perchè sia possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute abbia una ripercussione economica.

                                         L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".

                                         Da quanto precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute.

                                         Ciò che fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:

·    che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;

·    che sia costatata un'incapacità di guadagno;

·    che l'incapacità di guadagno sia causata dal danno alla salute;

                                         allora non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).

                               2.4.   La misura dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.

                                         Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:

"  l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."

                                         (metodo ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e giurisprudenza citata).

                                         Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta.

                               2.5.   Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'inva­lidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

                                         La documentazione medica costituisce un impor­tante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).

                                         Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la prepa­razione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capa­cità di guadagno. Questo giudizio spetta all'ammini­strazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formu­lato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).

                                         I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).

                                         Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente benefi­ciare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.

                                         L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).

                                         La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.

                                         Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).

                                         Il grado d'invalidità di un assicurato non può essere pertanto fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che può ragionevolmente esercitare e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell’incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.6.   Nella presente fattispecie, onde accertare lo stato di salute e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa, l'amministrazione, a completazione della documentazione medica acquisita agli atti, ha sottoposto l'assicurata a perizia medica a cura del dott. __________, chirurgo ortopedico.

                                         Con referto 10 luglio 2000, il perito, posta la diagnosi di

"  DIAGNOSI:    -    Stato dopo artrodesi tibio-tarsica sinistra il 16.09.98.

                       -    Stato dopo artrosi tibio-tarsica sinistra post-traumatica.

                       -    Stato dopo probabile sindrome delle logge a sinistra

                            nel 1975.

                       -    Lombalgia cronica.

                       -    Discreta scoliosi lombare sinistro-convessa.

                       -    Sacralizzazione di L5.

                       -    Discopatia L4/L5."

                                         in merito alla capacità lavorativa dell'assicurata si è così espresso:

"  VALUTAZIONE

I disturbi lamentati dalla paziente sono credibili ed esiste una buona correlazione tra l'anamnesi, l'esame clinico ed i referti radiologici. II mio esame clinico non mostra segni di irritazione radicolare od una limitazione funzionale a livello della colonna lombare. I sintomi descritti dalla paziente sono soprattutto in relazione con le turbe della statica e le persistenti difficoltà alla deambulazione. Penso quindi che dei regolari trattamenti di fisioterapia dovrebbero migliorare la situazione.

Per quanto riguarda la problematica della caviglia sinistra, la paziente presenta segni di irritazione del nervo peroneo superficiale, per cui potrebbe essere indicata una cura di desensibilizzazione. Per quanto riguarda l'artrodesi, l'evoluzione risulta soddisfacente, la consolidazione è avvenuta in una buona posizione e non si verificano segni infiammatori locali. Una parte dei dolori residuali è probabilmente dovuta ad un sovraccarico dell'articolazione sottotalare e soprattutto della talo-navicolare, che presenta segni degenerativi, peraltro già presenti prima dell'artrodesi. Un trattamento locale di anti-­infiammatori potrebbe quindi migliorare la situazione.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa, ritengo che la paziente non sia più idonea per le attività di cameriera. Nelle attività di collaboratrice domestica valuto un'incapacità del 50% ed un'eventuale attività di questo tipo dovrebbe essere frazionata sull'arco della giornata intera. In un lavoro adatto, da svolgere prevalentemente seduta, con la possibilità di cambiare posizione ed in cui non deve effettuare lunghi spostamenti od alzare regolarmente dei pesi , la capacità lavorativa potrebbe raggiungere l'80%. Penso che sia comunque indicata una valutazione presso un Centro Professionale in previsione di una riqualifica."

                                         Con il gravame, come visto, l'insorgente contesta unicamente le risultanze mediche poste alla base dell'atto querelato richiamando al proposito le diverse valutazioni espresse da altri medici dai quali essa è stata visitata.

                               2.7.   Considerato l'evidente contrastante tenore della valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento (cfr. perizia del dott. __________ del 10 luglio 2000 in inc. AI) rispetto a quella espressa in particolare dal dott. __________ (cfr. rapporti 14 dicembre 1999 e 28 dicembre 2000, in inc. AI), questa Corte, al fine di accertare l'effettivo stato di salute nonché la sua incidenza sulla capacità al lavoro dell'assicurata, ha ordinato l’esecuzione di una perizia giudiziaria a cura del dott. __________ della Clinica ortopedica del Cantone __________.

                                         Dal referto peritale 16 luglio 2002 risulta che il perito, sulla base dei dati anamnestici completi e tenuto conto di tutti i disturbi lamentati dall'assicurata, ha proceduto ad un approfondito e dettagliato esame dello suo stato di salute. Sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici da esso eseguiti, il perito ha posto la seguente diagnosi (viene qui riprodotto il testo della traduzione italiana del referto):

"  Diagnosi

Stato in seguito a frattura malleolare a sinistra e artrosi post-traumati-ca dell'articolazione femorale sinistra

Stato in seguito ad artrodesi dell'articolazione femorale Intolleranza al carico dell'articolazione femorale Lombaggini

Stato depressivo" (Doc. _)

                                         Per quel che concerne la capacità lavorativa dell'assicurata e le eventuali possibilità di un miglioramento delle sue condizioni di salute, il perito, rispondendo ai quesiti postigli, ha osservato:

"  (…)

2.

II danno alla salute è tale da compromettere l'attività di cameriera o di donna di servizio? Da quando?

Dalla descrizione dei dolori fatta dalla paziente durante la visita, sussiste soprattutto un'intolleranza nel sollevamento di pesi e nella deambulazione prolungata. Questo comporta naturalmente un'impossibilità di effettuare l'attività di cameriera, dove la paziente deve stare per 8 ore ininterrottamente in piedi e trasportare contemporaneamente pesi.

Come donna di servizio, la situazione è eventualmente meno estrema, poiché sono presenti fasi di riposo, ma anche lì si ha un'attività prevalentemente caratterizzata dallo stare in piedi e camminare con pesi, come ad es. nei lavori di pulizia. L'inabilità al lavoro della paziente in questi rami professionali è presente già dal 1996/1997.

3.

Se sì, quali sono le compromissioni e in che misura hanno effetto sull'inabilità al lavoro come cameriera o donna di servizio?

II problema principale è l'artrodesi dell'articolazione femorale, che arreca ancora dolori alla paziente. II piede è intollerante ai carichi, di modo che una deambulazione prolungata ed una deambulazione con trasporto di pesi superiori provocano dolore, cosa che naturalmente riduce l'abilità al lavoro. Inoltre, sono da menzionare i dolori alla schiena, che la paziente accusa e che sono sicuramente di svantaggio per i tipi di lavoro indicati.

4.

Dal punto di vista medico, l'assicurata potrebbe essere inserita in altre attività? Se sì, ad esempio quali? In quale misura? Con quali limitazioni?

La paziente potrebbe sicuramente essere inserita in un'altra attività. Si dovrebbe trattare di un'attività, in cui dovrebbe poter lavorare parzialmente seduta, parzialmente in piedi e camminando, eventualmente in un'azienda in cui da un lato deve eseguire una parte di lavoro d'ufficio e dall'altro imballare merci di piccolo taglio o eventualmente consegnarle alla clientela. Per un'attività così avvicendata, la paziente sarebbe sicuramente abile al lavoro per circa 6 ore al giorno.

Come limitazione si dovrebbe stabilire sicuramente un limite di peso di circa 5 - 6 kg. In aggiunta, il lavoro d'ufficio prolungato non dovrebbe superare i 3/4 d'ora alla volta.

II perito condivide il parere medico del Dott. __________ del 1010712000 in merito all'abilità al lavoro della Signora __________ in attività adeguate?

È difficile rispondere a questa domanda, poiché questo parere risale a due anni orsono e non posso ricostruire lo stato di allora al momento attuale.

5.

Il danno alla salute è passibile di miglioramento o peggioramento?

È difficile rispondere a questa domanda. La paziente soffre inoltre di uno stato depressivo, che in futuro potrebbe naturalmente determinare anche il suo stato fisico. Considerando l'artrodesi dell'articolazione femorale, c'è da supporre che portando scarpe adeguate, la situazione dovrebbe stabilizzarsi. In merito allo sviluppo dei dolori alla schiena, questo dipende probabilmente in modo notevole anche dallo sviluppo dello stato psichico della paziente.

6.

Come valuta il perito, secondo la maggiore probabilità, l'abilità al lavoro dal 1998 ad oggi come cameriera, donna di servizio e in altre attività adeguate?

Dopo l'artrodesi dell'articolazione femorale, la paziente è stata per circa 7 mesi completamente inabile al lavoro. Di conseguenza, si può partire da un'inabilità al lavoro parziale di circa il 50% nella sua professione di cameriera o donna di servizio. Per lavori più leggeri in posizioni alterne, come precedentemente menzionato, sarebbe probabilmente abile al lavoro al 60-70% circa." (Doc. _)

                                         In sostanza quindi, nel valutare le conseguenze sull'incapacità al lavoro dovuta in particolare all'artrodesi dell'articolazione femorale, il perito ha concluso per un'incapacità lavorativa del 50% nella professione di cameriera o quale donna di servizio, attestando per contro una capacità del 60-70% in attività leggere che non comportino il sollevamento di pesi superiori ai 5-6 kg e da eseguire in posizioni alterne.

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 195, 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; cfr. anche U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

                               2.9.   In caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (DTF 122 V 161, 112 V 32 consid. 1a, 107 V 174 consid. 3; cfr. anche STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B, STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).

                                         Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

                                         Va tuttavia sottolineato che il perito giudi­ziario - contrariamente al perito di parte o allo speciali­sta che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).

                                         Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).

                               3.1.   Nella fattispecie in esame, sulla base di tali risultanze peritali - cui, conformemente ai succitati criteri giurisprudenziali, deve qui essere attribuita forza probante piena sia per quanto riguarda il giudizio sullo stato di salute che la valutazione della sua incidenza sulla capacità lavorativa - è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a, 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che l'assicurata è incapace al lavoro in misura del 50% nella precedente professione di cameriera o quale donna di servizio, mentre che in attività leggere adeguate che comportino il cambiamento di posizione e che non implichino il sollevamento di pesi oltre i 5-6 kg l'assicurata presenta una capacità del 60-70%.

                               3.2.   Riguardo alla fissazione del reddito da invalido in attività di tipo leggero, va ricordato che per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, con sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag. 223) questo Tribunale utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia aveva stabilito che in attività leggere non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per la manodopera maschile ammonta:

                                         per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         L'importo di fr. 35'000.-- era quindi stato confermato anche  per gli anni 1996 a 2000 (STCA 27 agosto 1996 in re J.M, STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.,  STCA 19.6.1998 in re E. M., STCA 28.1.2000 in re B.C).

                                         I parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA, ad esempio nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in SVR 1998 UV N° 6.

                                         In seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione invalidità..." (stfa 30.6.1998 in re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. anche STCA del 18 maggio 1999 in re B.K).

                                         Nel 1995 per le donne il reddito era invece di fr. 24’500.--.

                                         Tuttavia, la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.

                                         In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:

"  2.‑ Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b).

L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).

3.‑ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio 1996.

Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente.

Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.

b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.‑ In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ‑ percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione ‑, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.

5.‑ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."

                                         Con sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. __________questa Corte, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha quindi precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.

                                         Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, p. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).

                               3.3.   Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 36'328.- riferito al settore privato (”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 p. 348). Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a) questo importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 8/2002, Tabella B10.3, p. 93), ammonta a fr. 37'240.- ( 36'328 x 2245 : 2190).

                                         Tenuto conto di una capacità situata tra il 60% e il 70% in attività leggere adeguate, si ottiene quindi un reddito pari a fr. 24'206 (65% di fr. 37'240).

                                         Partendo da un salario rivalutato di fr. 24'206.- ulteriormente ridotto del 10%, corrispondente al tasso di riduzione ammesso dal consulente in integrazione professionale nel suo rapporto 25 novembre 2000 (cfr. _) con particolare riferimento al profilo attitudinale dell'interessata ed in specie al suo status sociale e alla nazionalità (valutazione questa non suscettibile in concreto di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione, cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B p. 5; DTF 126 V 75), si giunge ad un reddito da invalido di fr. 21'785.-.

                                         Dal raffronto di quest’ultimo importo con quello - incontestato - da valido di fr. 28'800 - quale reddito che l'assicurata avrebbe potuto conseguire svolgendo a tempo pieno l'attività di collaboratrice domestica intrapresa sin dal 1995 - emerge un'incapacità al guadagno pari al 24,3% (28'800 – 21'785 x 100 : 28'800).

                                         In simili circostanze, il tasso d'invalidità non attingendo il minimo pensionabile previsto dalla LAI (40%), la decisione contestata deve essere confermata.

                                         Abbondanzialmente giova essere osservato che pur volendo considerare quale reddito da valido il salario conseguibile nel 2001 da personale domestico impiegato a tempo pieno secondo il relativo CNL (fr. 35'308 annui, cfr. FUCT 102/2000 pag. 743-7434), non si giungerebbe a diverso risultato, ritenuto che anche in tal caso il tasso d'invalidità dell'assicurata (38,3%) non raggiungerebbe il minimo richiesto dalla legge per l'erogazione di una rendita d'invalidità.

                                         Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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