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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.10.2000 32.2000.94

12 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·748 parole·~4 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00094   rg/nh

Lugano 12 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2000 di

__________  

contro  

la decisione del 13 settembre 2000 emanata da

Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona    in materia di assicurazione federale AVS (rendita)

ritenuto                            in fatto

                                     -   che con decisione 14 gennaio 1988 la Cassa cantonale di compensazione ha posto l'assicurata al beneficio di una mezza rendita AI con effetto dal 1° luglio 1987;

                                     -   che con decisione 14 giugno 1994 la Cassa ha stabilito il nuovo importo della mezza rendita AI dovuto con effetto dal 1° gennaio 1994;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                     -   che il __________ 2000 l'assicurata avendo compiuto il 62mo anno di età, con decisione 13 settembre 2000 la Cassa ha stabilito l'ammontare della rendita AVS con effetto dal 1° giugno 2000, la precedente rendita AI essendo stata mutata in rendita AVS oggetto della querelata decisione;

                                     -   che con ricorso 3 ottobre 2000 l'assicurata ha contestato il calcolo della rendita AVS oggetto della decisione 13 settembre 2000, censurando il mancato riconoscimento degli accrediti per compiti educativi;

                                     -   che con ricorso 6 ottobre 2000 l'assicurata ha deferito la medesima decisione della Cassa al TCA, chiedendo - sostanzialmente con la medesima motivazione posta alla base della richiesta modifica giudiziale dell'ammontare della rendita AVS - il ricalcolo e il conseguente rimborso retroattivo delle rendite AI percepite a far tempo dal 1° luglio 1987;

considerando                 in diritto

                                     -   che oggetto dell'impugnata decisione 13 settembre 2000 è la fissazione della rendita AVS dovuta a __________ a far tempo dal 1° giugno 2000;

                                     -   che con l'atto impugnato l'amministrazione non ha di contro statuito sulla rendita AI erogata sino al 30 maggio 2000 e fatta oggetto delle precedenti decisioni 14 gennaio 1988 rispettivamente 14 giugno 1994, cresciute in giudicato;

                                     -   che una decisione formalmente cresciuta in giudicato, non potendo la stessa più essere impugnata tramite rimedio di diritto ordinario, può essere modificata dall'autorità che l'ha pronunziata in via di revisione, in via di riesame oppure nell'ambito della c.d. revisione processuale (DTF 119 V 183-184, 422, 477; DTF 117 V 12);

                                     -   che, inoltre, per principio possono essere sottoposti ad esame giudiziale solo i rapporti sui quali l'amministrazione competente si sia pronunciata mediante una decisione vincolante, la quale definisce l'oggetto impugnato, mentre qualora non sia stata resa una decisione non sussiste oggetto impugnato e nessun giudizio di merito può di conseguenza essere pronunziato dal giudice adito (DTF 110 V 51; STCA 24 ottobre 1991 in re N.G);

                                     -   che, come visto, le succitate decisioni relative alla fissazione degli importi di rendita AI sono cresciute in giudicato;

                                     -   che la querelata decisione 13 settembre 2000 non ha per oggetto la determinazione della rendita AI e nessuna pronunzia di merito può consequenzialmente essere emanata da parte dello scrivente Tribunale;

                                     -   che sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso 6 ottobre 2000 diretto alla modifica retroattiva delle rendite AI percepite a decorrere dal luglio 1987 deve essere dichiarato irricevibile;

                                     -   che con il "ricorso" de quo l'assicurata reputa in sostanza siccome errate, per i motivi sopra menzionati, le precedenti decisioni con cui la competente autorità ha fissato l'ammontare delle rispettive rendite AI;

                                     -   che, come ricordato, per un'eventuale correzione delle cennate decisioni, cresciute in giudicato, che con il "ricorso" l'insorgente reputa siccome errate per i motivi sopra ricordati, rimane unicamente la possibilità di una loro eventuale modifica, da parte dell'autorità che le ha pronunciate, in via di riesame o tramite revisione processuale (cfr. DTF 119 V 183, 422, 477; DTF 117 V 12; DTF 115 V 186, RAMI 1992, 118);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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