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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.11.2000 32.2000.40

14 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,362 parole·~7 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00040   RG/sc

Lugano 14 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 13 marzo 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che __________, nato nel 1940, domiciliato a __________, beneficia di una rendita intera d'invalidità dal 01.08.1993 e che da tale data ha pure beneficiato di una rendita per figli;

                                     -   che con decisione 1 luglio 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha preteso dall'assicurato la restituzione di fr. 15'190.- pari a prestazioni indebitamente  percepite dal 01.05.1997 al 30.06.1998 a titolo di prestazioni completive per il figlio __________;

                                     -   che l'amministrazione ha infatti accertato che l'interessato non ha notificato l'interruzione della formazione professionale del figlio nel mese di aprile 1997, percependo a torto la rendita completiva;

                                     -   che con sentenza 1° dicembre 1999, cresciuta in giudicato, il TCA ha confermato la decisione di restituzione respingendo il ricorso presentato dall'assicurato in data 26 agosto 1998;

                                     -   che con decisione 13 marzo 2000 l'UAI ha respinto la domanda di condono negando l'esistenza degli estremi della buona fede quale condizione posta dalla legge, unitamente all'onere troppo grave, affinché il rimborso delle prestazioni percepite a torto non possa venire richiesto;

                                     -   che avverso la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato per il tramite del figlio, il quale ha contestato la fondatezza dell'atto querelato adducendo sostanzialmente, per quanto è dato arguire dal testo del gravame, il fatto che lo scioglimento del contratto che lo legava al datore di lavoro avrebbe potuto e dovuto essere notificato da parte di quest'ultimo all'amministrazione;

                                     -   che con risposta di causa 13 marzo 2000 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame, mentre con ulteriori osservazioni datate 1° maggio 2000 l'insorgente ha riconfermato quanto esposto in sede ricorsuale.

considerando,                in diritto

                                     -   che la vertenza in esame non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);

                                     -   che a norma dell'art. 47 LAVS (applicabile all'assicurazione invalidità in virtù dell'art. 49 LAI; cfr. anche art. 85 cpv. 3 OAI), perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adem­piuti cumulativamente i seguenti presupposti (cfr. SVR AVS 1995 Nr. 61 p. 181ss.):

•         l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

•         la restituzione gli imporrebbe un onere troppo grave.

                                         e quindi, anche se manca una sola delle due condizioni suelencate, il condono non può essere concesso;

                                     -   che la giurisprudenza, a proposito della buona fede, distingue, da un lato, tra il caso in cui vi è mancanza di coscienza relativamente all’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'as­sicurato. Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                     -   che per giurisprudenza appartiene al Giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (cfr. DTF 79 II 59);

                                     -   che la giurisprudenza federale ha inoltre precisato che - di regola - la stessa, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di resti­tuire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3);

                                     -   che a sua volta, il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire;

                                     -   che la violazione dell’obbligo di informare non è tuttavia data nel caso in cui il richiedente è incapace di discernimento (art. 13 e 16 CCS). In tale evenienza, infatti, non può essergli imputato un comportamento colpevole. La capacità di discernimento si valuta in relazione con l’azione concreta, esaminando le circostanze obbiettive e soggettive esistenti al momento del suo svolgimento (DTF 112 V 101; 108 V 126);

                                     -   che nella fattispecie in esame nessun elemento agli atti consente di ritenere che l'assicurato abbia agito in buona fede. La violazione dell'obbligo di informare l'amministrazione dell'avvenuta interruzione della formazione professionale del figlio __________ non può infatti che essere, nelle circostanze concrete, riconducibile ad una grave negligenza dell'assicurato;

                                     -   che al proposito va infatti anzitutto osservato che, con il gravame, il ricorrente si è in sostanza limitato a rilevare come a parere suo la comunicazione della suevocata interruzione del rapporto di lavoro é stata nota al datore di lavoro, e che quest'ultimo - ed eventualmente anche l'istituto scolastico frequentato dal figlio - avrebbe pertanto dovuto provvedere alla notifica di tale circostanza alla competente autorità amministrativa;

                                     -   che, come sopra ricordato, giusta l'art. 77 OAI l'obbligo di immediatamente comunicare all'amministrazione ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni - in casu la rendita  completiva per il figlio __________ cui sono stati riconosciuti provvedimenti di prima formazione professionale quale venditore al banco presso il garage __________ - incombe all'avente diritto oppure al suo rappresentante legale;

                                     -   che l'obbligo di notifica dell'interruzione di formazione incombeva nella specie a __________ a, quale avente diritto delle prestazioni completive per il figlio __________;

                                     -   che in tale ottica neppure le invocate particolari condizioni di salute del figlio __________ - il quale ha dichiarato essere stato all'epoca tossicodipendente e per tale motivo impossibilitato a provvedere egli stesso alla notifica dell'interruzione di formazione - possono quindi configurare circostanze atte a giustificare la mancata comunicazione imposta dalla legge;

                                     -   che nel caso concreto era senz'altro ammissibile pretendere da __________ che, facendo prova dell’attenzione esigibile da lui, provvedesse a notificare il cambiamento intervenuto e che si rendesse conto che la mancata sua notifica configura un comportamento errato;

                                     -   che in esito a quanto precede, poiché la mancata notifica dell'interruzione di formazione professionale del figlio __________ configura una grave negligenza da parte dell'assicurato, egli non può essere considerato di buona fede;

                                     -   che rettamente quindi l'amministrazione ha respinto la domanda di condono non riconoscendo siccome adempiuta la condizione della buona fede e lasciando di conseguenza indecisa la questione dell'onere troppo grave;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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