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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2000 32.2000.36

4 dicembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,107 parole·~21 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00036   RG/sc

Lugano 4 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 11 aprile 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 15 marzo 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Dal 1° maggio 1994 __________, classe 1944, operaia di fabbrica a cottimo, beneficia di una rendita AI per un grado d'invalidità del 50%.

                               1.2.   In esito alla procedura di revisione avviata nel novembre 1999, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), sulla base di nuovi accertamenti medici ed economici di cui si dirà se necessario nel prosieguo, per decisione 15 marzo 2000 ha confermato il diritto ad una mezza rendita:

"  (…)

Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa.

Dopo gli accertamenti è stato confermato il diritto alla rendita che viene attualmente corrisposta con un grado d'invalidità del 50%.

- Una revisione della rendita è prevista per il 28.02.2003.

Gli accertamenti hanno rilevato che l'attività di barista, svolta a metà tempo fino al 31 dicembre 1998, non è più adeguata all'attuale stato di salute. L'assicurata è però ritenuta abile al lavoro in misura del 50% in un'attività leggera ed adeguata. Il reddito annuo conseguibile ammonta a Fr. 12'250.--. Senza il danno alla salute il guadagno attuale sarebbe di Fr. 32'357.--. Dal confronto di questi redditi si   ricava una perdita di guadagno del 62 %. L'assicurata ha pertanto diritto al versamento di una mezza rendita AI come finora.

La domanda di revisione deve essere pertanto respinta." (Doc. AI _)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 11 aprile 2000 l'assicurata – rappresentata dal __________ ha impugnato la decisione amministrativa chiedendone l'annullamento e conseguentemente il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità.

                                         Nel gravame viene in particolare esposto:

"  (…)

Motivo che ha portato all'Ufficio AI del Canton Ticino al rifiuto della revisione è da ricercare nella percentuale risultante dal confronto dei redditi.

Siamo in grado di produrre al Doc. _ una dichiarazione dell'ex-datore di lavoro __________con la quale si attesta che qualora la dipendente fosse ancora in forza percepirebbe al 1.1.1999 un reddito base di Fr. 2534.-- più una media di percentuale a cottimo del 127.96 il che porterebbe la prestazione lorda mensile a Fr. 3291.--.

Siccome la convenzione dell'industria metalmeccanica (Doc. _) applicata nella ditta __________ prevede all'articolo 16 una indennità di fine anno (tredicesima) ne risulta che il reddito ipotetico della Sig.ra __________ sarebbe di Fr. 42'783.--.

Teniamo a sottolineare che proprio l'inabilità lavorativa ha portato il datore di lavoro a sciogliere il rapporto d'impiego.

Facendo il paragone dei redditi

Reddito annuo conseguibile                            Fr. 12250.--

Reddito senza il danno alla salute                  Fr. 42783.--

Ne consegue una perdita di guadagno pari al 71%, e di conseguenza un diritto ad una rendita di invalidità intera." (Doc. _)

                               1.4.   Con risposta 4 maggio 2000 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa adducendo:

"  (…)

1.   L'assicurata motiva la propria richiesta sulla base del confronto fra un reddito senza danno alla salute calcolato in Fr. 42'783.-- e un reddito annuo conseguibile in attività esigibile pari a Fr. 12'250.--.

                                                                         Il primo valore viene giustificato dal fatto che, secondo l'ex datore di lavoro __________l'assicurata, qualora fosse stata ancora in forza alla ditta alla data del 01.01.1999, avrebbe percepito, con tutte le prestazioni accessorie, un reddito annuo mensile pari a Fr. 3291.--, il che, unito alla 13a mensilità, avrebbe portato a raggiungere il valore citato di Fr. 42'783.--.

                                                                         Il secondo valore corrisponde a quello calcolato dall'UAI, ed è relativo all'abilità lavorativa residua del 50% in attività leggera ed adeguata, partendo dal reddito di riferimento per tale attività, stabilito da codesto lodevole Tribunale, in Fr. 24'500.-- per il personale femminile.

2.   La comparazione dei redditi proposta dall'assicurata, tuttavia, non è conferente.

                                                                         In primo luogo, infatti, la comparazione deve avvenire sulla base di dati confrontabili in modo omogeneo, mentre, nel caso di specie, viene proposta la migliore progressione possibile del salario fino al 1999 e un reddito con invalidità di natura convenzionale, stabilito dal Tribunale, che, a quanto ci consta, risale, come ultimo aggiornamento, al 1994.

                                                                         La situazione dei redditi deve essere pertanto portata al 1994, epoca nella quale è cessato definitivamente il rapporto di lavoro con la ditta __________ a causa della situazione invalidante.

                                                                         Al 31.12.1994, tuttavia, il reddito senza invalidità dell'assicurata era quantificabile con certezza in Fr. 32'357.-- (cfr. questionario per il datore di lavoro del 23.11.1993, all. 6, attualizzato nei calcoli secondo la nota 18.11.1999 di cui all'all. 39)." (Doc. _)

                               1.5.   Con scritto 12 maggio al TCA il rappresentante dell'assicurata ha confermato la propria domanda di giudizio, ribadendo, quale unico oggetto di contestazione, la non corretta valutazione ai fini della graduazione dell'invalidità del reddito da valido da parte dell'amministrazione (V).

                                         Con ulteriore scritto 24 novembre 2000 l'assicurata personalmente ha sollecitato l'evasione del gravame (VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a __________.

                                         Con l'atto impugnato, l'UAI ha infatti confermato il precedente grado d'incapacità al guadagno del 50% e il conseguente diritto ad una mezza rendita AI. L'insorgente dal canto suo postula l'erogazione di una rendita AI intera, sostenendo di presentare un grado d'invalidità pari al 71%.

                                         Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).

                                         La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppri­me, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                               2.3.   Anche ai fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute (consid. 2.1).

                                         Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, inoltre, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).

                               2.4.   In casu, in esito agli accertamenti esperiti nell'ambito della revisione avviata su istanza dell'assicurata nel novembre 1999, l'amministrazione ha confermato il diritto ad una mezza rendita precedentemente erogata per un grado d'invalidità del 50%, rilevando come il nuovo grado d'incapacità al guadagno, desunto dal raffronto di un reddito da valido di fr. 32'357.- con il reddito da invalido di fr. 12'250.-, sia pari al 62%.

                                         Col gravame l'insorgente, nulla eccependo riguardo alle risultanze mediche, si limita, come visto, a contestare la fissazione del reddito da valido, rimproverando sostanzialmente all'amministrazione di aver erroneamente considerato a tale uopo il reddito conseguibile senza il danno alla salute nel 1994. Applicando il reddito ipotetico che essa avrebbe percepito al momento della richiesta di revisione, vale a dire nel 1999, l'assicurata sostiene che dal raffronto dei redditi emergerebbe invece un grado d'incapacità al guadagno pari al 71%, ciò che giustificherebbe la revisione della rendita e la consecutiva erogazione di una rendita intera d'invalidità.

                               2.5.   Ai fini del calcolo dell'invalidità, secondo legge e giurisprudenza, dev’essere tenuto conto del reddito ipotetico che l’assicurato potrebbe conseguire considerando il danno alla salute di cui soffre e quello che avrebbe potuto conseguire se il danno non fosse subentrato (cfr. consid. 2.3).

                                         Per la valutazione di entrambi i redditi da porre a confronto è determinante il momento della decisione impugnata (cfr. RCC 1991 pag. 332, RCC 1989 pag. 123, RCC 1980 pag.320). Per quanto riguarda in particolare la determinazione del reddito da valido, occorre pertanto prendere in considerazioni il reddito che l'assicurata avrebbe potuto verosimilmente conseguire senza il danno alla salute sino al momento determinante dell'emanazione del provvedimento litigioso.

                                         In casu, per il calcolo del reddito ipotetico da valido, occorre riferirsi al salario percepito in concreto dall'assicurata prima dell'insorgenza dell'invalidità (cfr. doc. AI _), tenendo conto delle eventuali modifiche che tale salario avrebbe potuto subire sino al 2000, senza dover quindi ricorrere all'applicazione di dati statistici, dagli atti risultando che il salario percepito prima dell'invalidità corrispondeva alla retribuzione per l'attività di operaia di fabbrica svolta a tempo pieno e con rendimento pieno (cfr. Scheidegger, Rechtliche Rahmenbedingungen für die Verwendung von Tabellenlöhnen bei der Invaliditätsgradermittlung, in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, pag. 89 e segg.; cfr. SVR 2000 IV Nr. 13).

                                         In concreto dall'attestazione del datore di lavoro del 31 marzo 2000 (doc. _), presso il quale, dal 1989 e sino all'insorgere dell'invalidità (1993) l'assicurata svolgeva l'attività di operaia di fabbrica (a cottimo) nel settore dell'industria metalmeccanica, risulta che nel 2000 il salario annuo, composto di una retribuzione mensile fissa e della percentuale variabile di cottimo (calcolata in base alla media delle percentuali), sarebbe stato - tenuto conto degli aumenti salariali annui e compresa la tredicesima conformemente a quanto previsto dalla convenzione dell'Industria metalmeccanica valida sino al giugno 2003 (cfr. doc. _) - di fr. 42'783.- (3'291 x 13).

                                         Tale è in concreto il reddito da valido computabile - alla luce della succitata giurisprudenza e contrariamente all'importo erroneamente ritenuto dall'UAI con riferimento al salario percepito dall'assicurata nel 1994 - ai fini del calcolo dell'invalidità.

                               2.6.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, l'UAI, sulla base della refertazione medica agli atti, ha concluso - e ciò è rimasto incontestato - che a dispetto del danno alla salute di cui è portatrice, l'assicurata è in grado di svolgere nella misura del 50%, un'attività leggera. L'amministrazione ha quindi fissato il salario conseguibile dall'assicurata tenendo conto del danno alla salute in fr. 12'250.-

                                         Orbene, per determinare il reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito annuo ammonta:

                                         per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         Il TCA ha inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J. M.).

                                         Questa Corte ha, inoltre, stabilito che, per il personale femminile, tenuto conto delle divergenze salariali tra uomo donna emerse in diversi studi (cfr. OCST, "Salari in Svizzera e in Ticino", I dati del 1996, Lugano 1999), tale importo deve essere ridotto del 30 % (cfr. STCA del 30 aprile 1999 nella causa M. S. e sentenze ivi citate; STFA del 23 marzo 1998 nella causa L. P. [I 306/97], non pubblicata, pag. 3).

                                         Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

                                         In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza; dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).

                                         La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata tuttavia recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.

                                         In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V. B. (I 411/98), - riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A., ora pubblicata in DTF 126 V 75 e segg. - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:

"   3.- (…)

b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."

                                         Nella recente sentenza 4 settembre 2000 nella causa  N. R. (inc. __________), in merito al calcolo del reddito da invalido questa Corte, sulla scorta delle precisazioni fornite dall'Ufficio federale di statistica (UFS) circa l'applicabilità dei dati statistici salariali contenuti nelle inchieste sulla struttura dei salari pubblicate dall'UFAS ogni due anni, ha rilevato quanto segue:

"  Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21 il TCA ha al riguardo precisato:

"  La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni  sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale.»"

Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):

"  Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre le salaires des femmes et des hommes."

Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton Ticino per il 1998 il salario mediano di una donna esercitante attività semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato (TA13), mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.-mensili (TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1).

Infine, va ancora ricordato che i salari risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40 heures par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9 heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p. 27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr. 4498.-- x 12") e, se del caso, adattati al rincaro (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a).

Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A. (I 482/99), in fr. 45'390.-- (rispettivamente fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.-- (rispettivamente: fr. 33'725.--) per le donne."

2.7.  Nella fattispecie in esame, questo TCA non può non rilevare come la fissazione del reddito da invalido operata dall'UAI non soddisfi le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza.

L'incarto deve pertanto essere rinviato all'amministrazione perché determini nuovamente tale reddito conformemente ai suevidenziati dettami giurisprudenziali.

Sulla base della recente giurisprudenza cantonale, l'UAI dovrà segnatamente accertare in che misura l'ammontare del reddito conseguibile dall'assicurata in attività leggere svolte al 50% è suscettibile di essere ulteriormente ridotto in considerazione di circostanze personali e professionali quali in particolare l'età, gli anni di servizio, le limitazioni dovute al danno alla salute e il grado d'occupazione, ritenuta una riduzione massima del 25%.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ L'incarto è retrocesso all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L'UAI verserà a __________ fr. 1000.-- per ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2000.36 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2000 32.2000.36 — Swissrulings