RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00030 BS/nh
Lugano 5 ottobre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2000 di
__________
contro
la decisione del 23 febbraio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 23 febbraio 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha assegnato a __________, classe 1975 e celibe, una mezza rendita d'invalidità (grado d'invalidità del 50%) di fr. 670.-- mensili con effetto dal 1° febbraio 1999. La prestazione assicurativa è stata determinata sulla base di una scala di rendita massima 44 (periodo di contribuzione 3 anni) e di un reddito annuo medio di fr. 20'502 --.
1.2. Contro la decisione amministrativa è insorto l’assicurato, postulando l’assegnazione di una prestazione maggiore, rilevando in particolare quanto segue:
" La decisione che contesto si fonda su di un accertamento errato, ovvero che io dal 01 gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 ho lavorato a tempo pieno ed ho potuto avere un periodo contributivo completo.
In realtà in tale periodo non ho potuto lavorare a tempo pieno e quindi non ho potuto contribuire in modo normale.
Inoltre faccio notare che se non avessi avuto i problemi di salute citati nella perizia avrei certamente potuto conseguire un reddito quale impiegato di commercio, con maturità professionale, di ca. fr. 4'000.- mensili e avere di conseguenza maggiori diritti.
Inoltre osservo che in base all'art. 37 cpv. 2 LAI avrei comunque diritto ad almeno il 133 ½ per cento dell'importo minimo, non avendo ancor compiuto i 25 anni."
1.3. Mediante risposta 20 aprile 2000 l'UAI propone di respingere il gravame, rilevando in particolare che il calcolo è stato eseguito secondo le disposizioni di legge in vigore ed è stata riconosciuta la rendita minima per invalidità precoce ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAI.
1.4. Nell'ambito dell'accertamento sulla tempestività del ricorso, il TCA ha interpellato l'UAI. Con scritto 26 aprile 2000 l'Ufficio ha comunicato che la decisione è stata inviata per posta "B", per cui risulta impossibile accertare il giorno della notifica (doc. _). Con lettera 5 maggio 2000 l'assicurato ha comunque dichiarato di aver ricevuto la decisione il 29 febbraio 2000 per posta "B" (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
2.2. Occorre ora verificare la tempestività del gravame, tenendo conto che, in applicazione analogica dell'art. 84 cpv. 1 LAVS, di cui al rinvio dell'art. 69 LAI, contro le decisioni pronunciate dall’UAI gli interessati possono interporre ricorso entro 30 giorni dalla notificazione e che il termine di ricorso è perentorio. Infatti, se tale termine è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato in Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 58 N. 12, pag. 373).
Secondo costante giurisprudenza l’onere della prova dell’avvenuta notifica e la relativa incombe all’autorità amministrativa (cfr. DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c).
Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS, cfr. sull’argomento: Locher, Grundriss des Sozialver- sicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 54 N 32 pag. 357, Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
Inoltre, secondo l’art. 20 cpv. 1 LPA, applicabile in virtù del principio di cui gli art. 81 LAI e 96 LAVS, un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, decorre il giorno seguente dopo la notifica (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2).
Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto del Cantone ove ha il domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 2 LPA in relazione con l’art. 96 LAVS).
Prescrive l’art. 21 cpv. 1 LPA, che gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Nel caso in esame, l'UAI non ha potuto provare quando la decisione è stata impugnata perché inviata per posta "B". Stando a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione in questione gli è stata notificata il 29 febbraio 2000. Di conseguenza il termine decorreva dal 1° marzo e quindi il ricorso, consegnato alla posta il 30 marzo 2000, risulta essere tempestivo.
Nel merito
2.3. A norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento; nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del 40 per cento.
Il diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzione, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
2.4. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita, che quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi AVS per almeno un anno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv. 2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate alcune norme specifiche della LAI. Tuttavia, se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 36 cpv. 3 LAI). Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità , la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano almeno il 113 1/3 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).
2.5. A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
2.6. Nella fattispecie in esame __________, nato nel 1960, contesta il calcolo della sua rendita, rilevando che se non avesse avuto problemi di salute, avrebbe conseguito un reddito di fr. 4'000.--. Tale reddito comunque non rientra nel contesto della determinazione dell'ammontare della rendita AI. Semmai lo stesso è stato preso in considerazione per determinare il grado d'invalidità. Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede: "l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido".
Invece, il reddito annuo medio della rendita AI, in analogia con l'AVS, è un concetto diverso: esso è determinato dalla somma dei redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali, divisi per il numero di anni di contribuzione (cfr. art. 30 cpv. 2 LAVS).
2.7. Il periodo di contribuzione di __________ (classe 1975) va dal 1° gennaio 1996 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) al 31 dicembre 1998 (31 dicembre precedente l’anno (1999) in cui è sorto il diritto ad una rendita AI), per complessivi 3 anni. Dall’esame dei conti individuali dell'assicurato, dove sono registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati pagati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140 ss. OAVS), si evince che egli ha contribuito ininterrottamente all’AVS.
Avendo dunque __________ contribuito ininterrottamente dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 (3 anni) l'UAI rettamente gli ha riconosciuto la scala di rendita 44, che è la massima prevista.
Per determinare il reddito annuo medio, occorre innanzitutto sommare i redditi risultanti da un’attività lucrativa iscritti nel conto individuale della ricorrente nel periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1998.
Essendo l’assicurato celibe e senza figli, l’amministrazione non ha dovuto procedere ad un riparto dei redditi coniugali e non gli è stato riconosciuto nessun accredito per compito educativo.
Dunque, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dall’assicurato relativi al succitato periodo giungendo così all’importo di fr. 30'537.- Va ricordato che la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Da sapere, comunque, che il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51 OAVS) e che varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel 1996, vale a dire l’anno in cui egli ha compiuto ventuno anni (cfr. consid. 2.5). Pertanto, dalle citate tavole, edizione 1999, il fattore di rivalutazione risulta essere il 1.000.
Ne discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr. 30'537-- (30'537.-- x 1,000). Visto che __________ è divenuto invalido prima del quarantacinquesimo anno di età (a 23 anni), l'amministrazione ha maggiorato la somma dei redditi con il supplemento di carriera ex art. 36 cpv. 3 LAI (cfr. consid. 2.4) di fr 27'483, corrispondente al 90% (percentuale prevista per persone che sono diventate invalide a 23 anni cfr. art. 33 OAI) di fr. 30'537, giungendo quindi a complessivi fr. 58'020.--.
Tale importo deve essere diviso per 3 anni di contribuzione (36 mesi) e quindi il reddito annuo medio (RAM) ammonta a fr. 19'430.-- che arrotondato al multiplo superiore secondo le citate tabelle di rendita, corrisponde fr. 20'502.--
Con un RAM di fr. 20'502.-- ed una scala di rendita 44, la mezza rendita da erogare sarebbe di fr. 594.-- mensili. Tuttavia, secondo l'art. 37 cpv. 2 LAI, gli invalidi sotto i venticinque anni con un periodo di contribuzione ininterrotto hanno almeno il diritto al 133 1/3 % della corrispondente rendita minima completa. La mezza rendita AI minima, secondo le citate tavole dell’UFAS, è di fr. 503.--, per cui il 133 1/3% corrisponde a fr. 670.--. Per questo motivo l'UAI ha riconosciuto all'assicurato tale importo e non i fr. 594.--.
Nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
Gli elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono di pervenire a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.
Pertanto la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata è esatta e merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti