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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2000 32.2000.3

10 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,038 parole·~5 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA  

Incarto n. 32.2000.00003   RG/sc

Lugano 10 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2000 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 29 novembre 1999 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che con decisione 31 agosto 1998, cresciuta in giudicato, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha preteso da __________ la restituzione di fr. 17'175.corrispondenti alle prestazioni indebitamente percepite dal 1°febbraio 1996 al 31 luglio 1998 a titolo di rendita completiva per la moglie, avendo l'amministrazione accertato la mancata notifica da parte dell'assicurato del divorzio pronunciato dal Pretore di __________ con sentenza 15 dicembre 1995, cresciuta in giudicato il 23 gennaio dell'anno successivo;

                                     -   che con decisione  6 ottobre 1998 l'UAI ha respinto la domanda di condono presentata dall'assicurato in data 28 settembre 1998;

                                     -   che, adito con ricorso 27 ottobre 1998 avverso anzidetto rifiuto di condono, con sentenza 7 luglio 1999 il TCA ha annullato l'atto impugnato limitatamente al periodo 1° luglio 1996-31 luglio 1998, rinviando la causa all'amministrazione per nuova decisione relativamente a tale periodo;

                                     -   che con scritto 9 agosto 1999 il TCA, annullando la precedente rettifica di dispositivo comunicata alle parti con suo scritto 16 luglio 1999, ha confermato che oggetto del summenzionato rinvio di cui al dispositivo della sentenza 7 luglio 1999 è l'accertamento del presupposto dell'onere troppo grave in merito alla restituzione delle rendite indebitamente percepite nel periodo 1° luglio 1996 - 31 luglio 1998, precisando che il rifiuto del condono riguarda le rendite indebitamente riscosse nel periodo 1° febbraio - 30 giugno 1996;

                                     -   che esperiti gli accertamenti conformemente a quanto disposto dal TCA in sentenza 7 luglio 1999, con decisione 29 novembre 1999 l'amministrazione ha nuovamente statuito sulla domanda di condono relativamente al periodo 1° luglio 1996-31 luglio 1998, respingendola per mancato adempimento del presupposto dell'onere troppo grave;

                                     -   che avverso la decisione 29 novembre 1999 l'assicurato, rappresentato dal lic. jur. __________, ha interposto tempestivo ricorso chiedendo l'annullamento della decisione 31 agosto 1998 con cui l'amministrazione ha richiesto la restituzione delle rendite indebitamente percepite nel periodo 1° febbraio 1996 - 31 luglio 1998; egli espone, in sostanza, che la decisione 31 agosto 1998 non è da considerarsi valida in quanto dalla sentenza 7 luglio 1999 del TCA è emerso, per la prima volta, che l'amministrazione non avrebbe più potuto richiedere la restituzione delle rendite percepite dopo il 1° luglio 1996;

                                     -   che con risposta 14 marzo 2000 l'UAI propone la reiezione dell'impugnativa precisando di aver proceduto alla verifica del presupposto dell'onere troppo grave conformemente a quanto stabilito nella sentenza 7 luglio 1999 del TCA;

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                                     -  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                                     -   che con il gravame l'assicurato postula l'annullamento della decisione amministrativa 31 agosto 1998, cresciuta in giudicato ed avente per oggetto la restituzione delle rendite indebitamente percepite, mentre con successiva separata decisione 29 novembre 1999 l'UAI ha respinto la domanda di condono relativamente al periodo 1 luglio 1996 - 31 luglio 1998, il rifiuto di condono relativo al precedente periodo 1° febbraio - 30 giugno 1996 essendo stato confermato con sentenza 7 luglio 1999 del TCA, cresciuta in giudicato;

                                     -   che la decisione 31 agosto 1998 con cui l'amministrazione ha stabilito l'obbligo di restituzione e di cui é qui chiesto l'annullamento è cresciuta in giudicato, il termine di 30 giorni per interporre ricorso contro la medesima davanti al TFA essendo scaduto inutilizzato;

                                     -   che di conseguenza il ricorso 29 novembre 1999 è da dichiarare irricevibile, la decisione 31 agosto 1998 non essendo più suscettibile di essere impugnata tramite rimedio ordinario di diritto, la stessa avendo acquisito forza di cosa giudicata;

                                     -   che per una eventuale correzione della decisione di restituzione 31 agosto 1998 cresciuta formalmente in giudicato e ritenuta dall'insorgente siccome "non valida" rimane unicamente la possibilità di una sua modifica, da parte dell'autorità che l'ha pronunciata, in via di riesame o tramite revisione processuale (cfr. DTF 119 V 183, 422, 477; DTF 117 V 12; DTF 115 V 186, RAMI 1992, 118);

                                     -   che per il resto col gravame - nella misura in cui inteso a conseguire indirettamente la modifica della decisione 29 novembre 1999 relativa al condono per il periodo 1° luglio 1996 al 31 luglio 1998 - l'insorgente, limitatosi in realtà a motivare e a chiedere l'annullamento della decisione di restituzione 31 agosto 1998, non ha sollevato censure né ha apportato nuovi elementi idonei a modificare il giudizio circa il mancato adempimento dell'onere troppo grave posto a fondamento del citato provvedimento formale, con cui l'amministrazione ha in ogni caso rettamente stabilito che il reddito determinante (incontestato) di fr. 45'047.-- supera le spese riconosciute ai sensi degli artt. 2 e segg. LPC, che l'UAI ha altrettanto rettamente cifrato (ed anche ciò è rimasto incontestato) in fr. 25'586.--.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   In quanto diretto all'annullamento della decisione 31 agosto 1998 il ricorso é irricevibile.

                                         Nella misura in cui ricevibile, il ricorso contro la decisione 29 novembre 1999 è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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