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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.12.2000 32.2000.28

20 dicembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,930 parole·~20 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00028   BS/RG/sc

Lugano 20 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 marzo 2000 di

__________  

contro  

la decisione del 2 marzo 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 25 febbraio 1997 __________ i, nata nel 1945 e di professione operaia nell'assemblaggio di componenti elettronici, ha inoltrato una domanda tendente ad ottenere una rendita d'invalidità. Tale richiesta è stata respinta  con decisione 18 giugno 1997 dall'Ufficio assicurazione invalidità (in seguito UAI) poiché il grado di invalidità del 22,5% riscontrato non consentiva di versare delle prestazioni assicurative (Doc. AI _).

                               1.2.   A seguito di un peggioramento dello stato di salute, __________ ha presentato il 23 novembre 1998 una nuova richiesta di prestazioni assicurative (doc. AI _). L'assicurata è stata pertanto sottoposta a diversi accertamenti medici, dei quali se ne parlerà nei considerandi di diritto.

Con proposta di decisione del 5 novembre 1999 l'UAI ha poi respinto la richiesta poiché:

"  Dalla documentazione medica specialistica acquisita all'incarto risulta che l'assicurata presenta una totale capacità di lavoro e di conseguenza al guadagno." (Doc. AI _)

                                         Mediante lettera 25 gennaio 2000 l'assicurata ha chiesto all'UAI di rivedere il grado d'invalidità del 22,5% valutato nel 1996, osservando che:

"  (…)

Ho 55 anni, grado di cultura V elementare, pertanto ho svolto solo lavori di fabbrica e pulizie, sia per la posizione che per gli sforzi, questi lavori mi provocano dolori lungo la spina dorsale, si irradia alle scapole, spalle e sul dorso e collo costringendomi a fermarmi, insistendo oltre mi sento svenire dai dolori e dallo sfinimento, il giorno dopo oltre al mal di testa, ho nausea e vertigini per circa due giorni.

Eseguendo dei lavori leggeri e muovendomi, la mia qualità di vita è passabile." (Doc. AI _)

Con decisione formale 2 marzo 2000 l'UAI ha tuttavia confermato la reiezione della richiesta di rendita.

                               1.3.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata. Essa chiede la revisione del grado d'invalidità del 22,5% riconosciutole nel 1996 ed implicitamente l'assegnazione di una rendita AI, adducendo le seguenti motivazioni:

"  A causa di una scarsa istruzione scolastica (V elementare) e del mio tenore di vita, ho sempre svolto pesanti attività lavorative già dall'infanzia (operaia di fabbrica, donna delle pulizie e commessa).

Sia per le posizioni scomode assunte obbligatoriamente, sia per gli sforzi, questi lavori mi provocano oggi, all'età di 55 anni, dolori lungo la spina dorsale, scapole, spalle, dorso e collo.

Insistendo oltre, il dolore diventa insopportabile fino allo svenimento. Il giorno seguente inoltre accuso forti dolori alla testa e le vertigini e la nausea perdurano per due giorni.

Eseguendo dei lavori leggeri e muovendomi, la mia qualità di vita sarebbe passabile, ma purtroppo data l'età e il grado di istruzione mi è impossibile trovare un impiego simile.

Dalle diagnosi mediche, noto che sono stati evidenziati chiaramente i punti sani, occultando o minimizzando però i punti malati della schiena e del collo. I medici mi hanno inoltre lasciato a intendere che i dolori alla testa, le vertigini e la cefalea proverrebbero unicamente dalla mia psiche. (…)" (Doc. _)

                               1.4.   Con risposta 4 maggio 2000 l’UAI ha proposto di respingere il gravame adducendo le seguenti motivazioni:

"  con riferimento al ricorso in oggetto, vorremmo porre in evidenza che l'analisi dello stato di salute è stata condotta in modo accurato, per mezzo dell'allestimento di una perizia specialistica (cfr. referto 09.09.1999 del dott. __________ e relativo complemento del 25.10.1999, per entrambi all. 35), atti a sua volta integrati dal parere del dott. __________ (cfr. referto 15.10.1999, allegato al rapporto medico 29.10.1999 del dott. __________, all. _).

In tutti gli atti medici sopra menzionati non viene formulata una valutazione finale di invalidità, in quanto i disturbi sofferti dall'assicurata non sono di natura ed entità tali da determinare una forma definibile di incapacità lavorativa.

Per altro verso, sotto il profilo psichiatrico il referto 21.02.2000 del Servizio psicosociale (cfr. all. _), pur evidenziando motivi di sofferenza, non formulava una diagnosi di invalidità.

Solo in sede di ricorso è stato prodotto il certificato 05.04.2000 del citato Servizio psicosociale, nel quale si afferma semplicemente che l'assicurata sarebbe inabile al lavoro nella misura del 100% dal 25.01.2000 in avanti, senza tuttavia che venga descritta, nella riga e mezza di certificazione, alcuna situazione idonea a determinare un fattore inabilitante.

Tenendo presente che, in ogni caso, tale stato invalidante, qualora sussistesse effettivamente, non avrebbe comunque raggiunto l'anno di attesa relativo alla malattia di lunga durata con riferimento alla data della decisione impugnata (02.03.2000), ad avviso dell'UAI l'attestazione in questione non è sufficiente per poter definire un quadro inabilitante ed eventualmente invalidante, essendo comunque necessaria un'idonea e analitica integrazione." (Doc. _)

                               1.5.   Con osservazioni 15 maggio 2000 alla risposta di causa l'assicurata ribadisce la propria richiesta ricorsuale, sottolineando in particolare il suo stato di salute e la precaria condizione economica familiare.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita d'invalidità. L'UAI ha accertato una piena capacità lavorativa, rispettivamente una totale capacità al guadagno.

La ricorrente sostiene invece che, rispetto alla prima domanda di rendita, il grado d'invalidità è aumentato in modo sufficiente per essere posta al beneficio di prestazioni assicurative.                                        

                                         L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

                                         -     un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

                                         -     la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                               2.3.   Poiché nel caso concreto si tratta di una nuova domanda dev’essere esaminato se sono dati i presupposti per la revisione della rendita (art. 87 cpv. 4 OAI; DTF 117 V 198 consid. 4b).

                                         Al proposito va rilevato che, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI). La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante soppri­me, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                               2.4.   Anche ai fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo cui per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute.

                                         Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 120 V 131 consid. 3b; SVR 1996 No. 70 IV p. 204 consid. 3a). Ciò avviene ad esempio in caso di miglior adattamento al danno alla salute (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b).

                                         Affinché sia possibile procedere alla revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modifica, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         Comunque una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         In particolare si devono paragonare i fatti esistenti al momento della decisione precedente a quelli relativi all’istante della nuova decisione. Un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è dunque sufficiente (DTF 105 V 29; Valterio, op. cit., p. 268).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).           

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Nel caso in esame, a seguito della seconda domanda e del peggioramento dello stato di salute di __________, l'UAI ha incaricato il dr.med. __________, reumatologo, di allestire una perizia. Il referto peritale è stato steso il 9 settembre 1999, seguito da un complemento del 25 ottobre 1999 (entrambi in doc. AI _).

                                         Nella perizia il sanitario ha diagnosticato quanto segue:

"  (…)

1. Cervico-scapulalgie bilaterali croniche con sindrome spondilogena cefalica

    - minime alterazioni degenerative, al limite del significativo.

2. Toracalgie e dolori alla gabbia toracica inferiore a sx:

    - spondilosi toracica inferiore sul lato dx.

3. Sindrome femoro-patellare a dx.

4. Sindrome infiammatoria al prelievo del novembre 1998. (…)"

                                         Inoltre egli ha riscontrato nella paziente dei "dolori generalizzati della regione cervico-scapolare e toracica, come pure dell'emicostato inferiore sinistro, estremamenti importanti soggettivamente ma che contrastano con dei reperti oggettivi molto scarsi", per conclude che "Anamensticamente non ci sono indizi particolari per giustificare uno scompenso così importante dei dolori di questi ultimi anni, se si eccettua forse la problematica sociale con il marito ed il figlio . (…)."

Per quel che concerne l'incapacità lavorativa, il dr. __________ ha precisato che:

"  (…)

Al momento è impossibile pronunciarsi in merito ad un'eventuale capacità lavorativa della paz., il caso essendo ancora da chiarire dal punto di vista diagnostico. Ritengo perciò che la paz. debba essere valutata in modo approfondito sia dal punto di vista internistico che reumatologico alla ricerca di una affezione reumatica flogistica, metabolica o al limite neoplastica, non solo dal punto di vista biologico ma anche da quello radiologico (scintigrafia ossea? RMN della colonna toracica?), lasciando naturalmente agli specialisti la decisione riguardo a questi esami. (…)".

                                         Il perito ha pertanto consigliato al medico curante della paziente, Dr. __________, a cui è stata spedita una copia del referto peritale, di convocare l'assicurata per un approfondimento diagnostico e di avvalersi della consulenza di un reumatologo.

                               2.6.   L'assicurata è stata quindi visitata dal Dr. __________, fisiatra e specialista in reumatologia, il quale ha eseguito una scintigrafia ossea e diversi esami di laboratorio. Nel suo rapporto 15 ottobre 1999 (doc. AI _) egli ha fornito la seguente conclusione:

"  (…)

Conclusione

Non vi sono quindi elementi oggettivabili in favore di una affezione reumatica infiammatoria. La mia impressione clinica è quella già espressa dal perito e cioè che si tratta sostanzialmente di una sintomatologia funzionale, solo parzialmente spiegabile con i riscontri clinici e paraclinici.

Quale terapia si ricorrerà ulteriormente a delle misure fisioterapiche con accento su una riabilitazione attiva tramite esercizi di ginnastica in combinazione a terapie manuali (segmentali) associandoli alle consuete misure distensive ed antalgiche (impacchi caldi, elettroterapie).

La signora farà ulteriormente uso di analgestici semplici ai quali potrà essere aggiunto eventualmente un antireumatico nonsteroideo  dell'ultima generazione.

Per la capacità lavorativa fa stato la valutazione peritale.

Ho fornito alla signora alcuni consigli dietetici (secondo scheda), invitandola a ripresentarsi da te al massimo fra 2 mesi per un nuovo controllo colesterinemia." (Doc. AI _)

                                         Sulla base di tale rapporto, nel suo complemento di perizia 25 ottobre 1999, il dr. med. __________ ha potuto confermare dal punto di vista diagnostico l'origine funzionale dei disturbi accusati dall'assicurata. In merito all'incapacità lavorativa egli ha pertanto osservato che:

"  (…)

4.5. Grado di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale (per es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:

La signora __________ non ha più ripreso l'attività lavorativa dal momento in cui è stata licenziata, causa assenza dal lavoro di circa 6 mesi per malattia.

Dal punto di vista somatico non si può ritenere in questa paz. un limite di esigibilità per quanto riguarda l'attività prevalentemente svolta in passato, cioè quella di operaia in fabbrica, né per quanto riguarda altre attività generiche.

Resta da stabilire se vi sono delle problematiche significative, per quanto riguarda un'eventuale invalidità, a livello psicologico. Un tale approccio sarebbe utile anche per stabilire se vi sono delle possibilità terapeutiche in questa direzione." (Doc. AI _)

                               2.7.   Nelle osservazioni 15 maggio 2000 la ricorrente sostiene in particolare che il perito non ha considerato i dolori derivanti dalla discopatia doppia generativa al collo. Inoltre essa rileva come i dottori __________ e __________ l'abbiano consigliata di evitare determinate mansioni (lavori di fabbrica, stirare, alzare i pesi) in quanto causa di un affaticamento della colonna vertebrale e hanno quindi attestato un'incapacità lavorativa nell'esecuzione di tali attività.

Orbene, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI pag. 230).

                               2.8.   Ritornando alla fattispecie in esame, per quel che concerne la problematica somatica, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, il perito ha compiutamente valutato il danno alla salute dell'assicurata . Egli si è anche avvalso della collaborazione di un altro specialista in reumatologia. Il perito ha anche considerato l'affezione da discopatia involutiva accusata dalla ricorrente, rilevando tuttavia quanto segue:

" La paz. presenta dunque dei dolori generalizzati della regione cervico-scapolare e toracica, così come dell'emicostato inferiore a sx, estremamente importanti soggettivamente ma che contrastano con dei reperti oggettivi molto scarsi. In questo senso concordo con la valutazione del Dr. __________, che nel novembre 1996 scriveva "la RMN cervicale è considerare praticamente nella norma anche se il referto parla di una discopatia involutiva C4/5 e C 5/6" . (perizia pag. 7).

                                         Inoltre, come visto al considerando 2.6, il dr. med. __________ ha ridimensionato i dolori accusati dalla ricorrente, osservando infatti "anamesticamente non vi sono indizi particolari per giustificare uno scompenso così importante dei dolori in questi ultimi anni, se si eccettua forse la problematica sociale con il marito e il figlio (..)" Di conseguenza egli non ha riscontrato un limite riguardo all'esigibilità del lavoro di operaia in fabbrica (addetta all'assemblaggio di materiale elettronico) svolto dall'assicurata prima dell'insorgere del danno alla salute, né per quel che concerne altre attività generiche. È vero che nel certificato medico 8 giugno 1999 (doc. AI _) il medico curante, Dr. __________, aveva scritto che " la professione esercitata sino al 1996 non è sicuramente riproponibile a causa dei dolori alla flessione del capo che le impediscono di lavorare nella posizione abituale". Tuttavia, nel certificato 29 ottobre 1999 (doc. AI _) al quesito relativo all'incapacità lavorativa egli ha comunque invitato l'UAI a rivolgersi al perito dr. __________, il quale aveva nel frattempo ricevuto copia del rapporto del dr. __________. Tantomeno può essere preso in considerazione il certificato 5 marzo 1997 dell'allora medico curante dr. med. __________ (doc. AI _) reso durante la prima domanda di rendita AI.

La ricorrente sostiene inoltre di non poter esercitare alcuna attività lucrativa ed ha descritto la propria critica situazione finanziaria. Queste circostanze, tuttavia, non sono pertinenti per una valutazione dell'attività lucrativa esigibile. Infatti, ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). In effetti, come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto più volte modo di ribadire,  l'assicurazione per l'invalidità risponde unicamente per la perdita di guadagno causata da incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio e non del venir meno del guadagno per altri motivi, segnatamente per la congiuntura o struttura del mercato del lavoro, che non offre sufficienti possibilità occupazionali (DTF 107 V 20; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c e 1989 pag. 324; STFA 23.3.1998 in re P. non pubblicata, STFA 19.8.1996 in re R. non pubblicata e STFA 29.9.1993 in re B. non pubblicata).

                                         In conclusione, dal profilo somatico, non vi è alcun motivo per discostarsi dalle risultanze peritali.

                               2.9.   Per quel che concerne l'aspetto psichico, allegato al ricorso l'assicurata ha prodotto un rapporto del 21 febbraio 2000 steso dal dr. __________, capo del servizio psico-sociale di __________, per conto del dr. med. __________ (doc. _ che corrisponde al doc. AI _). Rettamente la convenuta rileva come nel menzionato referto siano unicamente evidenziate le affezioni psichiche lamentate dalla ricorrente, senza comunque contenere alcuna menzione riguardo ad una diagnosi invalidante. Di conseguenza tale rapporto non è utile per la fattispecie in esame. L'assicurata ha anche prodotto un certificato medico datato 5 aprile 2000 sempre a cura del dr. med. __________, il quale ha attestato un'inabilità al lavoro nella misura del 100% a partire del 25 gennaio 2000. Questo certificato non è comunque determinante per la causa che ci occupa. Infatti, da una parte il medico non ha descritto alcuna situazione che possa ricondurre ad un fattore invalidante. Dall'altra parte, al momento della resa della decisione (DTF 121 V 366 consid. 1b) il periodo di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI determinante per avere diritto ad una rendita AI, non era ancora trascorso. Infatti il citato disposto di legge prescrive che il diritto alla rendita non può nascere se non dopo un anno ininterrotto d'incapacità media al lavoro in misura almeno del 40%. Questo non esclude che alla scadenza di tale anno l'assicurata possa presentare una nuova domanda all'AI.

                                         Tuttavia va ricordato che nel caso in cui la rendita è stata negata in quanto non sussisteva il sufficiente grado d'invalidità, una nuova richiesta è riesaminata allorquando la richiedente renda plausibile che il tasso d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2000.28 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.12.2000 32.2000.28 — Swissrulings