Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.11.2000 32.2000.25

22 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,588 parole·~13 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00025   BS/RG/gm

Lugano 22 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2000 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 1 febbraio 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, classe 1955, muratore, dal 1992 percepisce una rendita intera d'invalidità (grado 70%). A seguito della documentazione trasmessa dal  Procuratore Pubblico il 21 ottobre 1999, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) è venuto a conoscenza che l'assicurato ha svolto un'attività lucrativa regolare ed importante.

Con decisione 1° febbraio 2000 L'UAI ha pertanto soppresso la rendita d'invalidità ritenendo che

"  (…) l'assicurato abbia ottenuto già escludendo il noleggio di macchinari, un reddito lordo mensile di almeno fr. 2'000.--.

Secondo le notifiche di tassazione, risulta un reddito di fr. 48'000.-- per il biennio 1997-98 (pos. 243 = ogni altro reddito imponibile) e nella notifica 1999-2000 un reddito aziendale quale indipendente di fr. 36'000.--.

In base ai redditi citati, non risulta chiaramente più il diritto a una rendita AI. Infatti, il grado di invalidità è sicuramente inferiore al 40% confrontando i redditi citati, con quanto l'interessato avrebbe potuto guadagnare senza il danno alla salute (fr. 56-57'000.-- annui circa).

Il fatto di affermare di svolgere l'attività solo nella misura massima del 30% non giustifica la continuazione del versamento di una rendita poiché, come già indicato, la perdita economica non raggiunge sicuramente più il 40%, percentuale minima per beneficiare di una rendita AI. Da rilevare che l'attività è svolta almeno dall'inizio del 1998 e in modo abbastanza regolare, ciò che permette sicuramente di ritenere assolte le condizioni poste dall'articolo 88 a cpv. 1 OAI. (…)"

                                         Nella decisione l'UAI ha anche tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 LAVS (applicabile analogicamente nella LAI, cfr. l'art. 81 LAI).

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, per il tramite dell'avv. __________, postulandone l'annullamento. Egli non contesta i fatti, ma sostiene che l'attività svolta non aveva mai superato il 30% della propria capacità lavorativa. __________ contesta tuttavia l'inclusione nei redditi dei proventi derivanti dal noleggio di macchinari poiché non di sua proprietà, ma degli eredi __________.

                               1.3.   Con risposta 23 marzo 2000 l'UAI propone di respingere il gravame. Ribadendo quanto sostenuto nella decisione impugnata, in merito al noleggio macchinari l'amministrazione ha osservato quanto segue:

"  (…)

A questo riguardo, è da precisare che anche la retribuzione per l'utilizzo di macchinari è da imputare all'assicurato, in quanto egli aveva comunque la disponibilità dei mezzi, potendone quindi usufruire in base alle esigenze delle ditte presso le quali lavorava.

E' ancora da rilevare, fra l'altro, che in una delle ricevute (precisamente, quella datata 16.10.1998 per l'importo di Fr. 4'860.-), risulta la dicitura "noleggio mezzi propri".

In effetti, benché il documento _ citato al punto 1 abbia indicato un possibile regime di proprietà dei beni, nessun documento è stato prodotto per dimostrare eventuali pagamenti fatti dall'assicurato agli eredi __________, allo scopo di far legittimamente dedurre tale spesa dal computo del reddito conseguito.

Dai documenti contabili a disposizione, risulta viceversa che anche gli importi relativi all'utilizzazione dei mezzi in questione sono stati liquidati direttamente all'assicurato, senza alcun ristorno a favore degli altri eredi.

Resta tuttavia da sottolineare che l'assicurato __________, dal verbale d'interrogatorio del 23.07.1999, già citato, risulta avere la stessa paternità degli altri eredi (fu __________)."

                               1.4.   Il TCA ha richiamato d'ufficio gli incarti fiscali del ricorrente relativi ai bienni fiscali 1995/96, 1997/98, 1999/2000.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

                                         -  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

                                         -  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                               2.3.   Secondo l’art. 41 LAI, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI). La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

                               2.4.   Anche ai fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute.

                                         Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b).

                                         Affinché sia possibile procedere alla revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modifica, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         Comunque una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Inoltre, una decisione, che conferma la decisione iniziale di riconoscimento di un’invalidità, non può essere presa come paragone per esaminare un’eventuale mutazione. Questo è il caso in cui la decisione iniziale di rendita, a seguito delle revisioni, non è stata modificata, ma che ha unicamente confermato il grado d’invalidità (anche in occasione di una modifica della situazione di fatto che comunque non ha avuto alcuna ripercussione sugli effetti invalidanti). Diversamente è il caso, invece, se la decisione di revisione ha modificato la rendita allora in corso in seguito alla fissazione di un nuovo grado d’invalidità (DTF 105 V 30, 109 V 262 consid. 4a; marg. 4030 delle Direttive sull’invalidità e sulla grande invalidità (DIG)

                                         edite dall’UFAS).

                               2.5.   Oggetto del contendere è la soppressione, in sede di revisione eseguita dall'UAI dopo la ricezione della documentazione penale, della rendita intera d'invalidità (grado d'invalidità del 70%) che __________ percepiva dal 1992. Incontestato è che lo stato di salute del ricorrente, affetto da sindrome cervico-spondilogena con alterazioni della cervicale, non si è modificato. L'UAI ha infatti fondato la soppressione della rendita in base al miglioramento della situazione economica.

                                         Per quel che concerne la determinazione del reddito da invalido, l'UAI ha fatto capo agli interrogatori di polizia e concluso che l'assicurato aveva percepito almeno fr. 2'000.-- mensili, noleggio di macchinari escluso. L'amministrazione ha inoltre estrapolato il  reddito dalle notifiche di tassazione 1997/98 e 1999/2000 ammontanti a fr. 48'000.-- (tassato come reddito d'altra fonte) rispettivamente a fr. 36'000.-- (tassato come reddito aziendale). Presi in considerazione i redditi fiscalmente imposti, l'UAI ha poi proceduto al raffronto dei redditi giungendo così ad un'incapacità di guadagno inferiore al 40% con conseguente soppressione della rendita. L'assicurato contesta i succitati redditi, sostenendo l'inesistenza della posta noleggio delle attrezzature in quanto appartengono alla comunione ereditaria __________.

                                         A prescindere dal fatto che siano o meno in comproprietà, come già detto, il noleggio dell'attrezzatura/macchinari non è stato comunque considerato dall'UAI provento da attività lucrativa.

Spetta comunque al TCA accertare quanto il ricorrente abbia percepito per la sua attività lucrativa. In sede d'interrogatorio 23.7.1999 davanti alla Polizia giudiziaria, __________ ha dichiarato di aver lavorato, quale autista, presso l'impresa di costruzione __________ dagli inizi del 1997 e presso la ditta __________ dai primi mesi del 1998 fino a giugno 1999 (il mese prima del suo interrogatorio presso l'ispettore di polizia cfr. verbale pag. 1 e 2 in doc. AI _). Quanto dichiarato è stato sostanzialmente confermato da __________, titolare dell'omonima impresa (cfr. verbale 7.10.1998) e __________, responsabile della __________ (cfr. verbale 14 luglio 1999). Per quel che concerne la retribuzione, __________ ha dichiarato di aver stipendiato il ricorrente con fr. 3'000.-- mensili contenuti in una busta chiusa che gli consegnava personalmente (cfr. verbale pag. 1). Non è dato a sapere se in tale importo vi fosse incluso il noleggio dei macchinari. __________ ha invece dichiarato che lo stipendio orario è stato fissato a fr. 30.--, con l'aggiunta di un importo forfetario per il noleggio dell'attrezzatura che lo stesso __________ aveva messo a disposizione, per una retribuzione complessiva che variava dai fr. 2'500.- ai fr. 3'000.-mensili. In sede penale __________ ha anche prodotto delle ricevute di pagamento dalla quali risultano che la __________ ha versato all'assicurato da marzo 1998 a maggio 1999 complessivamente fr. 45'405,50, noleggio dell'attrezzatura incluso. Le uniche ricevute di pagamento in cui il noleggio dei macchinari è stato separato dalle prestazioni d'opera concernono i mesi marzo, aprile e maggio 1999. Per la sua attività in quei tre mesi il ricorrente ha mediamente percepito fr. 2'303.--. Inoltre, l'assicurato, a seguito del non inoltro della dichiarazione fiscale 1999/2000 (periodo di computo 1997 e 1998) è stato tassato d'ufficio con un reddito aziendale di fr. 36'000.-- che corrisponde a fr. 3'000.-- mensili (36'000 x 12). Anche se l'assicurato non si è opposto alla menzionata notifica di tassazione, il reddito accertato dal fisco non può essere preso in considerazione. __________ ha infatti dichiarato che i fr. 2'500/3'000 mensilmente versati erano comprensivi del noleggio dei macchinari. Parimenti non può essere considerata la tassazione 1997/98 in quanto il ricorrente è stato tassato con un reddito d'altra fonte e non è dato a sapere se effettivamente corrisponde ad un provento di un'attività lucrativa svolta durante gli anni di computo (1995/1996). Visto quanto sopra, a mente del TCA, verosimilmente l'assicurato ha percepito almeno fr. 2'300.-- al mese, vale a dire fr. 27'600.-- annui (2'300 x 12). Partendo quindi da un reddito (non contestato) di fr. 57'000.-- che l'assicurato avrebbe percepito senza il danno alla salute, con un reddito da invalido di fr. 27'600.-- risulta un'incapacità al guadagno del 51 % che conferisce il diritto ad una mezza rendita AI.

                               2.6.   A questo proposito occorre rilevare che il TFA ha stabilito che per determinare il grado d'invalidità di un assicurato bisogna prendere in considerazione solo il guadagno che corrisponde oggettivamente alla residua capacità di guadagno. Se l'assicurato riceve un salario più elevato (cosiddetto salario sociale), determinante è unicamente la parte che rappresenta la retribuzione per il suo rendimento. La nostra Alta Corte ha altresì precisato che le attestazioni del datore di lavoro prodotte al riguardo devono essere prese in considerazione come semplici affermazioni la cui esattezza resterebbe ancora da dimostrare; tuttavia sono sottoposte all'apprezzamento del giudice come qualsiasi altro mezzo di prova (RCC 1979 pag. 336). Secondo la giurisprudenza federale, di regola si deve presumere che il salario corrisponde alla prestazione effettuata, per cui il salario sociale va riconosciuto solo con riserva (DTF 117 V 18; RCC 1980 p. 321; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 213; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, p. 201). Vi è un salario sociale nella misura in cui il datore di lavoro versi benevolmente delle prestazioni superiori al rendimento dell'invalido (DTF 104 V 90). La prova deve comunque basarsi su dati precisi, in quanto il datore di lavoro potrebbe avere interesse a dichiarare l’esistenza di un salario sociale: nel caso di erogazione della rendita egli potrebbe infatti ridurre lo stipendio (Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, p. 204). In simili condizioni non ci si può pertanto fondare unicamente sulla dichiarazione del datore di lavoro. Indizi a favore del versamento di un salario sociale sono in particolare il rapporto di parentela, di amicizia o commerciale tra il datori di lavoro e l’assicurato rispettivamente la sua famiglia, così come la lunga durata del rapporto di lavoro e una collocazione in classi di salario fisse (Omlin, op. cit. p. 213).

                               2.7.   Nel caso in esame, considerate le circostanze concrete - in particolare il genere di affezioni di cui l'assicurato è portatore nonché l'ammontare della paga oraria - questo TCA non ritiene di dover dubitare che si tratti di salario sociale, dalla lettura dei verbali non emergono per il resto indizi che permettono di concludere per l'esistenza di un particolare rapporto tra il ricorrente ed i datori di lavoro e di ipotizzare quindi una retribuzione di favore.

In queste circostanze, accertato che il reddito conseguito dall'assicurato è da considerare come reddito da invalido, __________ ha diritto ad una mezza rendita in luogo di quella intera a far da tempo dal 1° aprile 2000 (cfr. art. 88 bis cpv. 2 lett.a OAI).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. . § __________ ha diritto da una mezza rendita AI dal 1° aprile     2000.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L'UAI verserà al ricorrente fr. 300.-- di ripetibili parziali.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2000.25 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.11.2000 32.2000.25 — Swissrulings