Raccomandata
Incarto n. 32.2000.00023 Rif. costo n. 161.318.05 rg/gm
Lugano 15 dicembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 22 febbraio 2000 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 gennaio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la sentenza 8 novembre 2000 con la quale è stato respinto il gravame;
richiamata l'ordinanza 2 maggio 2000 con la quale la parte ricorrente è stata posta la beneficio dell'assistenza giudiziaria;
rilevato che in data 13 dicembre 2000 l'avvocato __________ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;
visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;
ordina 1. La nota è tassata in fr. 1'856.30 (IVA inclusa);
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi