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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2000 32.2000.21

21 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,860 parole·~14 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00021   RG/sc

Lugano 21 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2000 di

__________

contro  

la decisione del 14 gennaio 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   L'assicurato, nato nel 1944, di professione carrozziere a titolo indipendente, il 3 luglio 1998 ha presentato una richiesta di prestazioni AI volta ad ottenere una rendita d'invalidità.

                                         In relazione a tale richiesta, con rapporto 17 luglio 1998, il dott. __________ ha posto la seguente diagnosi:

" -              cardiopatia ischemica su malattia di due vasi

-   edema polmonare acuto il 29.8.1997

-   arteriopatiageneralizzata con:  aneurisma dell'aorta addominale

                                                     arteriopatia periferica stadio IIA bilat.

-   diabete mellito tipo II

-   ipercolesterolemia trattata

-   steatosi ipatica verosimilmente di origine etilica." (Doc. AI _)

                               1.2.   Esperita l'istruttoria, segnatamente accertamenti di natura medica nonché un'inchiesta economica per indipendenti di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi di diritto, per decisione 14 gennaio 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) - confermando la precedente proposta di decisione 16 dicembre 1999 cui l'assicurato si era opposto con osservazioni 29 dicembre 1999 - ha assegnato a __________ un quarto di rendita rilevando in particolare che:

"  (…)

Il grado d'invalidità, determinato in base all'art. 4 LAI, viene fissato al 45% con diritto a un quarto di rendita AI a decorrere dal 1° agosto 1998.

Dalla documentazione agli atti ed in particolare dall'inchiesta economica per gli indipendenti esperita dal nostro ispettore risulta infatti che l'assicurato presenta un'incapacità al guadagno del 45% a far tempo dal 29.8.1997. (…)" (Doc. _)

                               1.3.   Avverso la decisione dell'UAI è tempestivamente insorto l'assicurato chiedendo il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità. Nel gravame viene esposto:

"  (…)

Appresa la professione di carrozziere ho lavorato alle dipendenze di mio padre nella sua carrozzeria.

Nel 1980 unitamente a mio fratello __________ siamo titolari della medesima.

Non abbiamo mai avuto dipendenti.

Oltre all'attività nella carrozzeria siamo autorizzati dall'autorità cantonale a svolgere il servizio cantonale incidenti stradali (ricupero auto accidentate).

Questo servizio di picchetto settimanale (dal lunedì al lunedì successivo per 24 ore giornaliere) è fatto a turni con un'altra carrozzeria della regione per tutte le strade del __________ (escluso la strada nazionale __________).

Con il sopraggiungere della mia malattia nell'agosto del 1997 la mia attività è completamente cessata fino alla fine del I. semestre 1998. Praticamente durante questo periodo mio fratello __________ si è assunto tutto l'onere dei lavori di picchetto e abbiamo dovuto rinunciare quasi totalmente ai lavori di riparazione carrozzeria auto salvo, qualche piccolo lavoro.

Questa nuova situazione creatasi dopo la mia invalidità, che procura una notevole perdita di reddito, è stata temporaneamente superata grazie all'indennità giornaliera versata per giorni 720 dalla __________ e a un maggior apporto di attività da parte del fratello __________.

L'assicurazione nel determinare il grado di invalidità non ha valutato esattamente le funzioni eseguite dai due titolari, funzioni determinate in base alle singole capacità e non per altri motivi.

Mio fratello __________ si occupa completamente della direzione della carrozzeria: clientela, preventivi, fatturazioni, ordinazioni e il sottoscritto della manutenzione e riparazioni del parco veicoli della carrozzeria e dello stabile dove è pure istallato un elettromeccanico nonché tre appartamenti abitativi.

Il conseguente grado di invalidità definito con le esatte funzioni all'interno della carrozzeria e ragionevolmente esigibili sarebbe:

attività                                       quota parte             limitazione               grado di invalidità

lavori carrozziere e

verniciatore                             45                             50                              22.5

servizio picchetto                   45                             50                              22.5

manutenzione e riparazioni 10                             50                              5

                                                  100                                                             50

Non ho mai svolto infatti nessuna attività di direzione dell'azienda come l'Ufficio Al determina nel 10%.

Questo non per mancanza di volontà bensì per le mie carenti capacità." (Doc. _)

                               1.4.   Con risposta 14 marzo 2000, l'UAI ha chiesto la reiezione del ricorso osservando:

"  con riferimento al ricorso in oggetto, osserviamo come la contestazione di fondo si basi , essenzialmente, su una diversa distribuzione delle mansioni nell'ambito della piccola impresa familiare (mansioni direttive che non sarebbero in effetti state svolte in passato, e su un diverso calcolo delle limitazioni relativamente alle altre mansioni).

Orbene, dal verbale dell'inchiesta economica per gli indipendenti di cui all'all. _, tale suddivisione risulta giustificata, tenendo presente che l'accertamento si svolge sempre in presenza dell'assicurato, per mezzo di un adeguato scambio di informazioni diretto e personale.

Dal medesimo verbale risulta in effetti che entrambi i fratelli si suddividevano parte delle mansioni di natura direttiva, secondo la distribuzione che a loro appariva più conveniente e più confacente.

Per quanto invece riguarda la distribuzione in parte diversa delle altre mansioni, nonché l'incidenza specifica del danno alla salute su di esse, è da osservare che anche tutte queste informazioni vengono raccolte sul posto, con la fondamentale collaborazione dell'interessato.

Naturalmente, tutte le affermazioni vengono sottoposte a verifica; non è sorto alcun dubbio sull'effettività e sull'affidabilità delle constatazioni svolte." (Doc. _)

                               1.5.   Con ulteriori osservazioni datate 24 marzo 2000 e trasmesse in copia all'amministrazione, l'assicurato ha rilevato:

"  A mio giudizio la vertenza sorge sulle mansioni che l'assicurazione invalidità mi attribuisce.

Rìchiamano un'inchiesta economica per gli indipendenti, inchiesta che ha determinato il grado di invalidità.

A questo proposito preciso:

nella nostra carrozzeria lavoriamo in due fratelli;

l'attività amministrativa nell'ambito del nostro lavoro si riduce a ben poca cosa: contatto con la clientela, qualche telefonata e allestimento di preventivi e di fatture. Come già precisato nel mio atto ricorsuale questa attività è svolta da mio fratello __________ perché più cognito in questo ambito. Le dichiarazioni fiscali sono eseguite da un fiduciario che purtroppo paghiamo profumatamente. Altri lavori di carattere amministrativo non ne esistono.

Mi sembra pertanto che voler accollarmi una percentuale del 10% di lavoro amministrativo è fuori da ogni e qualsiasi realtà.

Per questo motivo chiedo il riconoscimento di un grado di invalidità del 50% nella mia attività di carrozziere come d'altronde già certificato dai medici." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità a __________.

                                         Sulla base degli atti medici e dell'inchiesta economica per indipendenti l'UAI ha infatti assegnato all'assicurato un quarto di rendita, ritenendo un'incapacità di guadagno pari al 45%.

                                         L'assicurato rimprovera unicamente all'amministrazione di aver operato, nell'ambito dell'inchiesta economica una distribuzione delle mansioni nella quale è stato erroneamente tenuto conto, sia prima che dopo l'insorgenza del danno alla salute, di una percentuale (10%) riferita ad attività di direzione, che l'assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere in siffatta misura nell'ambito dell'azienda di cui è contitolare insieme al fratello.

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

·    un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità  congenita, malattia o infortunio, e

·    la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                               2.3.   La misura dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.

                                         Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:

"  l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."

                                         (metodo ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e giurisprudenza citata).

                                         Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta.

                               2.4.   La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, che un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).                                       

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (AHI praxis 1998 p. 120; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; AHI praxis 1998 p. 121 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (AHI praxis 1998 p. 120 consid. 1.a).

                                         Se ci si fondasse, infine, esclusivamente sul raffronto delle attività, il principio secondo cui l’invalidità delle persone che esercitano attività lucrativa deve essere determinato in base alla capacità di guadagno, sarebbe svuotato del suo significato (AHI Praxis 1998 p. 120; DTF 104 V 136 consid. 2c; Valterio, Droits et pratique de l’assurance invalidité, les prestations, p. 217). 

                                         L’invalidità degli indipendenti è quindi valutata determinando in che misura l’assicurato può ancora assumere certe funzioni e l’importanza di queste in relazione al prodotto globale della ditta. Inoltre è necessario esaminare in che modo si potrebbe ridurre l’incapacità di guadagno, sostituendo dei compiti con altri, più adatti all’invalidità (DTF 104 V 35).

                                         Se l’attività manuale può essere assunta dai suoi impiegati, si può ad esempio chiedere ad un capo d’azienda di concentrare i suoi sforzi su compiti amministrativi.

                                         In seguito si esamina se l’incapacità di guadagno nei diversi settori influenza il prodotto dell’azienda.

                                         In fine il reddito ipotetico di un indipendente è calcolato determinando quale sarebbe stato lo sviluppo probabile dell’azienda se egli non fosse stato invalido (RCC 1981 p. 40; RCC 1972 p. 289).

                                         Non si deve invece stabilire l’esistenza di un grado di invalidità sulla base delle sole conclusioni mediche (RAMI 1996 p. 34 e 36 consid. 3b), a meno che, congiunte con altri atti, non giustifichino questa conclusione (RCC 1962 p. 441).

                               2.5.   Nel caso di un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

                                         Se tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più possibile (RAMI 1995 p. 106ss).

                               2.6.   In casu, dall'inchiesta per indipendenti esperita dall'Ispettorato AI  è emerso che prima dell'insorgenza del danno alla salute l'assicurato si dedicava in prevalenza all'esecuzione di lavori di carrozzeria, mentre il fratello si occupava della verniciatura e dei lavori amministrativi. Entrambi si occupavano invece del servizio picchetto e dei lavori di pulizia dell'officina. In collaborazione con il fratello, il rapporto d'inchiesta riferisce inoltre che l'assicurato si occupava del contatto con la clientela per preventivi, perizie e altro. Dal rapporto d'inchiesta emerge quindi che la distribuzione usuale delle attività svolte dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute era composta per il 10% da lavori di direzione, per l'80% da mansioni di carrozziere, per il 5% dall'attività relativa al servizio picchetto e per il restante 5% da mansioni di pulizia e manutenzione degli stabili (cfr. rapporto d'inchiesta, doc. AI _).

                                         Al fine di valutare il grado d'invalidità dell'assicurato, l'incaricato dell'inchiesta ha quindi proceduto al raffronto delle diverse attività, indicando, per ogni singola mansione di cui si compone l'attività di carrozziere, in termini percentuali in che misura tali mansioni risultino ancora accessibili dopo l'insorgenza del danno alla salute:

A

B

C

1. Direzione dell'azienda, amministrazione

10%

10%

2. Lavori da carrozziere e verniciatore

80%

45%

3. Servizio picchetto

5%

2.5%

4. Lavori di pulizia, manutenzione stabili

5%

2.5%

100%

55%

(Doc. AI _)

                               2.7.   In casu l'UAI, tenuto conto delle risultanze dell'inchiesta, ha quantificato l'incapacità di guadagno del ricorrente al 45%, ritenendo in sostanza l'assicurato in grado di dedicarsi, come si evince dalla tabella sopra riportata, nell'azienda di cui è titolare unitamente al fratello, in misura completa a compiti di direzione e amministrativi. E' stata per contro evidenziata una riduzione del 50% nelle mansioni di carrozziere, nel servizio picchetto e nei lavori di pulizia - ciò che corrisponde del resto alla limitazione di rendimento posta in rilievo dal profilo medico ed in relazione alla quale è stata indicata l'esigibilità di attività comportanti impegno e sforzi fisici leggeri o moderati (cfr. doc. AI _).

                                         Per quanto riguarda le contestate mansioni amministrative e direttive svolte nell'ambito dell'attività aziendale, dal rapporto d'inchiesta redatto sulla base delle indicazioni e informazioni fornite dall'assicurato, come visto risulta che quest'ultimo le svolgeva nella misura del 10% rispetto all'insieme dei lavori consueti.

                                         Ora, quand'anche fosse ipotizzabile che, contrariamente agli accertamenti effettuati dall'incaricato dell'inchiesta - della cui attendibilità nessun elemento o indizio agli atti permette comunque di dubitare - prima dell'insorgenza del danno alla salute l'interessato non svolgeva alcuna attività di tipo amministrativo o direttivo, appare nella specie giustificato e ragionevole pretendere da parte dell'assicurato, conformemente ai dettami giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.4), che, al fine di ridurre la propria incapacità di guadagno, sostituisca nella misura del 10 % compiti richiedenti sforzo fisico con mansioni di tipo amministrativo non richiedenti particolari conoscenze commerciali o aziendali.

                                         Tali mansioni, quali in particolare il contatto con i clienti, con i fornitori, l'allestimento di offerte ecc. - da gestire in collaborazione con il fratello e da considerarsi senz'altro compatibili con l'affezione di cui è portatore possono ragionevolmente essere assunte da __________ quale contitolare dell'azienda. Egli è infatti  provvisto di un diploma di carrozziere (cfr. doc. AI _) ed è con ogni verosimiglianza munito delle capacità richieste per l'adempimento di dette mansioni, mentre che, nella misura sopra indicata, l'attività di tipo manuale svolta dall'assicurato - in particolare le mansioni di pulizia, servizio picchetto e manutenzione - può essere ragionevolmente assunta dal fratello senza che questi venga distolto dalla sua principale mansione di verniciatore.

                                         In simili condizioni appare pertanto dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 1996 KV Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 pag. 210/211), che il danno alla salute di cui l'assicurato è portatore provoca, nella situazione concreta, una perdita di guadagno pari al 45%.

                                         Il querelato provvedimento con cui l'amministrazione ha assegnato all'assicurato un quarto di rendita merita pertanto integrale conferma.

                                         Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'atto impugnato confermato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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