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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.11.2000 32.2000.2

7 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,138 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00002   BS

Lugano 7 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2000 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 28 febbraio 2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

e ora sull’istanza 27 ottobre 2000 tendente alla tassazione della nota d’onorario

richiamati                    -   l’ordinanza 5 giugno 2000 del Giudice delegato con cui l’assicurata è stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria tramite l'avv. __________;

                                     -   la sentenza 5 ottobre 2000 dello scrivente Giudice delegato che ha respinto il ricorso; 

vista                             -   la lettera 27 ottobre 2000 con cui l'avv. __________ ha chiesto la tassazione della nota professionale. Complessivamente egli ha indicato un onorario di fr. 1'250.-- e spese per fr. 161,90, IVA esclusa;

considerato che:        

                                  a)   Secondo l’art. 69 LAI gli articoli da 84 a 85bis LAVS si applicano per analogia.

                                         L’articolo 85 cpv. 2 lett. f LAVS prevede in particolare che la procedura inerente il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve soddisfare tra l’altro il seguente requisito:

"  è garantito il diritto a farsi patrocinare. Ove sia giustificato al ricorrente è concessa un’anticipazione sulle spese o l’assistenza giudiziaria.”

                                  b)   In ossequio alla giurisprudenza del TFA la questione di sapere se e a quali condizioni esiste nella procedura cantonale di ricorso il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita deve essere stabilito in base al diritto federale, mentre la regolamentazione concernente la commisurazione dell’indennità per gratuito patrocinio spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362ss; RCC 1985 pag. 175 consid. 1b, RCC 1984 pag. 279 consid. 3c; Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht" in SZS 1991 pag. 185; Rumo-Jungo, op.cit., p. 114; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995 p. 197).

                                         Nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia, infatti, e, quindi, anche nell’ambito dell’assicurazione invalidità, il diritto federale non stabilisce i criteri per la fissazione dell'ammontare dell'indennità in caso di gratuito patrocinio, così come non prevede i criteri per la fissazione dell’ammontare delle spese ripetibili  (DTF 110 V 362 consid. 1b; cfr. anche per analogia STFA non pubbl. del 13 dicembre 1995 in re W. A).

                                         Diversa è invece la situazione per quel che concerne il calcolo delle spese ripetibili in materia di assicurazione contro gli infortuni, contro le malattie e assicurazione militare, nei cui ambiti l’importo delle citate spese è determinato in relazione alla fattispecie e alle difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, art. 87 lett. g LAMal e art. 106 cpv. 2 lett. g LAM; RAMI 1997 p. 319ss).

                                   c)   In caso di gratuito patrocinio l'indennità si calcola secondo i medesimi criteri applicati per la fissazione delle ripetibili,  se non esistono disposizioni cantonali di diverso tenore (SZS 1991 p. 186; cfr. DTF 110 V 362-365 consid. 3b).

                                         Nel Cantone Ticino, l’art. 22 cpv. 2 della Legge di procedura davanti al TCA dispone che l’importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie  ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso. Dal tenore della citata disposizione procedurale emerge che la restrizione contenuta in alcune leggi federali materiali (LAINF, LAM e LAMal) è stata dunque generalizzata (cfr. STCA del 14 marzo 1994 nella causa G.L., inc. LAINF 23/89).

                                         Questa impostazione è peraltro contenuta nel progetto di legge federale sulla parte generale del diritto della assicurazioni sociali (LFPG; cfr. RAMI 1997 p. 320).

                                         Infine, al proposito, va rilevato con sentenza 8 giugno 1998 in re E. B (inc. __________), il Consiglio di moderazione ha dichiarato non applicabile l'art. 30 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino (TOA). Tale norma, che stabilisce l'onorario normale per le cause nell'ambito delle assicurazioni sociali, rinvia infatti, tra l'altro, all'art. 9 della tariffa stessa che prevede il valore litigioso quale base di calcolo dell'onorario.

                                  e)   Per quanto riguarda in concreto l’ammontare dell’indennità, in una sentenza pubblicata in RAMI 1996 p. 261 e 262, il TFA ha stabilito che l’importo di fr. 2’000 (spese incluse), attribuito a titolo di ripetibili per una procedura davanti al TFA all’assicurato assistito legalmente, è applicabile anche nell’ambito dell’assistenza giudiziaria gratuita. Sono riservati i casi complessi per i quali si sono resi necessari sforzi importanti (cfr. RAMI 1997 p. 322, in cui la nostra massima istanza ha ritenuto insufficiente un’indennità per ripetibili di fr. 2’500).

                                    f)   Per quanto concerne la valutazione del lavoro svolto dal legale, essa avviene prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni sociali (Leuzinger-Näf, op. cit., SZS 1991 pag. 183).

                                         Gli elementi da considerare nel calcolo dell’indennità non si limitano tuttavia all’attività svolta nei confronti del Tribunale, bensì anche agli atti preparatori, quali le visite e le conferenze con il cliente, la stesura del ricorso e i preparativi necessari relativi alla redazione dello stesso (DTF 117 Ia 25/26 consid. 4c.; DTF 120 Ia 17 consid. 3f; Favre, L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse 1989, p. 137).

                                  g)   Nel caso concreto, dalla nota professionale risulta che l'avv. __________ ha fatturato un onorario di fr. 1'250.-- per la sua attività di patrocinatore iniziata il 10 gennaio 2000. Dagli atti in possesso del Tribunale risulta tuttavia che è stata l'assicurata a firmare di proprio pugno il ricorso di otto righe.

                                         L'avv. __________ ha per contro redatto la domanda di assistenza giudiziaria e risposto allo scritto 24 maggio 2000 del TCA concernente l'assistenza giudiziaria. Nel dettaglio della parcella il patrocinatore ha tra l'altro indicato quattro "sessioni con il cliente", quantificando in 4 il "totale delle ore" e in 5 il "totale lettere e sessioni telefoniche". Orbene, pur volendo considerare che il legale è stato interpellato più volte dalla sua cliente, magari stendendo anche il ricorso, un simile onorario per 4 ore di attività risulta essere eccessivo. Del resto gli atti istruttori eseguiti dall'avv. __________ si limitano a due lettere in una causa di non particolare difficoltà per un avvocato versato nelle assicurazioni sociali. Inoltre egli non ha dedotto il 30 % come prescritto dell'art. 36 LTG. Per questi motivi e visto che nelle assicurazioni sociali vige il principio indagatorio (cfr. DTF 114 V 97 consid. 4b), appare giustificato riconoscere un onorario di fr. 600.--.

                                         Pertanto, complessivamente la nota da tassare ammonta a fr. 761,90 (fr. 600.-- + fr. 161,90 di spese) ai quali è da aggiungere l'IVA al 7,5%

Per questi motivi

decreta

                                   1.   La nota 27 ottobre 2000 dell’avv. __________ è tassata in

                                         fr. 761,90, IVA al 7,5% esclusa.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Contro l’ammontare dell’onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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