RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00019 RG/sc
Lugano 6 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2000 di
__________,
contro
la decisione del 1 febbraio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Dal 1° agosto 1998 __________, 1941, cameriera responsabile di servizio, beneficia di una mezza rendita AI per un grado d'invalidità del 53%.
1.2. In esito alla procedura di revisione avviata nell'agosto 1999, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), sulla base delle risultanze mediche emerse nell'ambito degli accertamenti predisposti dall'assicuratore LAINF, per decisione 1° febbraio 2000 ha soppresso il versamento della mezza rendita AI con effetto immediato, motivando:
" (…)
Se la capacità di guadagno migliora l'assicurazione ritiene che tale circostanza possa avere un influsso sul diritto alla rendita (riduzione o soppressione) a decorrere dal momento in cui si può supporre che il cambiamento constatato perduri (art. 88a dell'Ordinanza sull'assicurazione invalidità). Detto cambiamento dev'essere in ogni caso tenuto in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a sussistere. La rendita sarà ridotta o soppressa con il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
Preso atto della nuova documentazione medica specialistica acquisita agli atti AI (rapporto peritale 25.05.99 del Dr. Med. __________ , per conto dell'__________) nonché considerata la decisione 25.06.1999 rilasciata dal citato Ente assicurativo, cresciuta in giudicato, si sopprime con effetto immediato il versamento della rendita AI, ritenuto che l'assicurata nella professione esercitata all'epoca dell'insorgenza del danno alla salute, è da ritenersi incapace dal lavoro nella misura massima del 20 %.
Per attività del tipo Barmaid, ricezionista, gerente, ed in lavori similari, dove non viene richiesto un affaticamento prolungato dei polsi sussiste totale abilità al lavoro." (Doc. AI _)
1.3. Con tempestivo ricorso 14 febbraio 2000 l'assicurata ha impugnato la decisione amministrativa contestando in sostanza le risultanze mediche poste alla base del provvedimento amministrativo.
1.4. Con risposta 14 marzo 2000 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa adducendo:
" con riferimento al ricorso in oggetto, osserviamo come l'assicurata si riferisca, essenzialmente, alle fasi acute determinate dalla rottura dei polsi, dapprima quello sinistro e successivamente quello destro.
In tal senso, la perizia del Dott. __________ (cfr. referto 25.05.1999, contenuto nell'all. _) non trascura certamente la situazione acuta creata dagli eventi infortunistici, ma formula la valutazione sull'invalidità sulla base dell'evoluzione clinica, arrivando a stabilire un'incapacità lavorativa massima del 20%, determinata dal fatto che entrambi i polsi non possono essere eccessivamente affaticati, pur conservando, globalmente, la loro funzionalità.
E' ancora da precisare che tale valutazione è successiva rispetto all'esame dell'abilità lavorativa effettuato dall'UAI per mezzo del proprio consulente (cfr. rapporto 06.08.1998, all. 58), il quale in quel momento ravvisava una capacità di guadagno residua del 47%, ancora legata, appunto, alle controindicazioni immediatamente successive agli esiti della fase acuta dell'infortunio.
La soppressione della rendita è quindi giustificata dal sostanziale miglioramento dello stato di salute, che incide in misura sostanziale sulla capacità di guadagno, incrementandola fino al punto da ridurre la perdita di guadagno al 20% al massimo nella professione precedentemente esercitata di gerente di esercizi pubblici, mentre viene ravvisata una capacità lavorativa totale in mansioni quali barmaid, recezionista, gerente ed altre similari dove non viene richiesto l'affaticamento prolungato dei polsi.
E' ancora da precisare che sotto il profilo generale dell'attendibilità probatoria, la citata perizia del Dott. __________ non evidenzia alcun elemento incongruente e nemmeno appare lacunosa o basata su elementi incompleti; l'atto peritale in questione segue anzi i canoni usuali di completezza e affidabilità, sia nella parte analitica che in quella sintetica, che caratterizzano la generalità degli atti medici di questo tipo, non essendovi quindi alcun motivo per discostarsi dalle relative conclusioni." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse giustificanti la soppressione della mezza rendita assegnata a __________ a far tempo dal 1° agosto 1998.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
· un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute (consid. 2.1).
Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.5. Nel caso in esame, con decisione 11 marzo 1999 l'UAI, sulla scorta degli accertamenti medici, segnatamente del rapporto 1° luglio 1998 del Dipartimento di chirurgia dell'Ospedale __________, l'UAI ha attribuito all'assicurata una mezza rendita per un grado d'invalidità del 53%.
Dal citato referto si evince infatti:
" (…)
3 Diagnosi:
Frattura intra‑articolare del III distale del radio destro e frattura del processo stiloideo dell'ulna; 22.8.1997 riduzione chiusa e fissazione della frattura con aghi di Kirschner.
Immobilizzazione del polso con gesso circolare; algodistrofia (morbo di Sudeck) al polso e mano destri; stato dopo frattura del polso sinistro con limitazione funzionale importante.
4 Consultazione del 22.6.1998, trattamento dal 19.8.1997 a tuttora.
4.1 e La paziente ebbe alcuni anni or sono una frattura del III distale
4.3 del radio sinistro, trattata dal Sr. __________. Dopo la suddetta frattura permane una deformazione del polso con importante limitazione funzionale.
Il 19.8.1997 cade rovinosamente e subisce una frattura al III distale del radio destro e frattura del processo stiloideo dell'ulna destra. In un primo tempo si tenta la riduzione con immobilizzazione per mezzo di 2 stecche di gesso. Nel gesso però la frattura subisce un accorciamento e scivolamento e quindi il 22.6.1998 viene effettuata una riduzione, sotto controllo radioscopico e la fissazione della frattura per mezzo di aghi di Kirschner. Il polso viene immobilizzato in un gesso dapprima aperto e poi chiuso. Dopo l'asportazione degli aghi di Kirschner si nota l'apparire di un'importante algodistrofia, con importante gonfiore e mobilità estremamente ridotta e dolorosa del polso e delle dita della mano. Il Sudeck viene trattato con blocchi di Guanetidina e la paziente effettua regolari sedute di ergoterapia.
Attualmente sono regrediti i disturbi dovuti all'algodistrofia e la mobilità é migliorata.
Permane però una limitazione importante per quanto concerne la pro‑e‑supinazione con estremamente indebolita la forza bruta. Radiologicamente persiste un accorciamento del radio ed un'incongruenza dell'articolazione radio‑ulnare distale. Osteopenia.
Per ciò che concerne il polso sinistro vi é pure una limitazione della pro‑e‑supinazione, nonché della flessione ed estensione con deformazione del polso.
5 Sì
6 Sì
DOMANDE SULL'ULTIMA ATTIVITA'ESERCITATA
1 Molto grande in quanto durante l'attività che la paziente esercitava finora doveva usare molto le mani per alzare e portare oggetti pesanti e quindi necessitava di polsi ben fermi e privi di dolori
2.1 No
2.2 Sì del 50%
DOMANDE SULLE POSSIBILITA'DI REINTEGRAZIONE
1 No
1.2 La situazione attuale ha un notevole influsso sulla capacità lavorativa poiché la paziente sicuramente non può effettuare dei lavori che necessitano l'uso continuo delle mani e dei polsi, specie per effettuare movimenti di pro‑e‑supinazione, nonché portare pesi
2 Sì
2.1 Attività di tipo impiegata d'ufficio, lavoro al computer ed in generale lavori che non necessitano un affaticamento delle mani.
Evitare movimenti continui dei polsi o il portare e spostare pesi.
4 ore
2.2 No. La paziente potrebbe effettuare le 4 ore di lavori leggeri con pieno rendimento. " (Doc. AI _, pag 2-3)
Con decisione 25 giugno 1999, l'assicuratore LAINF, in base alla perizia specialistica allestita dal dott. __________ in data 25 maggio 1999, aveva stabilito un grado d'invalidità del 20%, rilevando:
" (…)
4. Diagnostic ?
a) Hand und Handgelenk rechts:
• Nach perkutaner Kirschnerdrahtosteosynthese verheiIte, intraartikuläre Radiusfraktur loco classico (Colles) mit:
‑ Radiusverkürzung von 4mm
‑ diskreter Knochendystrophie bei abgelaufenem M. Sudeck
‑ Pseudarthrose des Processus styloideus ulnae
• Arthrose nach intraartikulärer Impressionsfraktur des proximalen
Interphalangealgelenks des 111 Fingers
• Morbus Dupuytren des IV und V Strahls (Grad 1)
b) Handgelenk links:
• Beginnende radio‑carpale Arthrose nach Radiusfraktur loco classico mit Radiusverkürzung (4mm) und Pseudarthrose des processus styloideus ulnae
5. Causalité naturelle:
5.1 L'accident est‑il l'unique cause ou éventuellement une cause concurrente de l'atteinte physique constatée ?
Für die Beschwerden des rechten Handgelenks ist der Unfall vom 19.8.1997, für die Arthrose im proximalen Interphalangealgelenk vom rechten III Finger der Unfall vom ? .10.1998 einzige Ursache.
Für den M. Dupyutren des IV und V Strahls der rechten Hand und die Beschwerden im linken Handgelenk ist weder der Unfall vom 19.8.97 noch vom Okt. 98 verantwortlich.
5.2 Si la question 6.1. ne peut être clairement affirmée ou infirmée:
L'accident est‑il uniquement une cause possible ou est‑il la cause probable d'une manière prépondérant?
entfällt
6. Peut‑on attendre une nette amélioration de l'état de santé d'un traitement médical supplémentaire ?
Nein
Für eine operative Korrektur der Radiusverkürzung (bilateral; ev. schon vorbestehend) ist z.Zt. keine Indikation gegeben, da die Schmerzen minim und nur sporadisch auftreten, die Kraftlosigkeit damit wenig beeinflusst werden kann und die Patientin dafür nicht motiviert ist.
7. Question concernant l'incapacité de travail:
7.1 Dans quelle mesure l'assurée n'est‑elle plus capable d'une maníère durable, d'accomplir un travail exigible dans sa profession (femme de chambre)?
Meine direkten Erkundigungen bei der ehemaligen Arbeitsstelle von Frau __________, dem Hotel __________, haben folgendes ergeben: Sie war vorn 10. 3.1997 bis 31.10.1997 angestellt und zwar in einer Halbtagsstelle (22 V2 Std./Wo) als Kellnerin im Frühstückservice (und nicht als "femme de chambre").
Sie gibt an, sie könne diese Arbeit nicht mehr ausführen, da ihr die Kraft fehle, ein schweres Tablar zu tragen, was vor allem beim Abräumen der Tische nötig sei.
Diese Angabe, auch nach Rücksprache mit der Personalchefin des Hotels, trifft zu, wobei eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von 40% gegeben ist. Diese Beeinträchtigung wird aber hälftig durch die Beschwerden der linken Hand verursacht, sodass für die durch die UnfalIfolgen der rechten Hand verursachte Arbeitsunfähigkeit 20% veranschlagt werden (über Beschwerden im III. rechten Finger hat Frau __________ nicht geklagt).
7.2 Dans quelle mesure n'est‑elle plus capable d'accomplir un travail exigible dans une activité adaptée, sans mesure de réadaptation?
Als ehemalige Gerentin eines Restaurants kann der Patientin (ungeachtet des Arbeitsmarktes und des Alters) eine uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit für eine Arbeit zugemutet werden, bei der sie mit den Handgelenken keine Kraftanstrengung erbringen muss (z.Bsp. Gerentin, Receptionistin, Bannaid, etc.). (…)"
(Doc. AI _, pag. 4-5)
Sulla scorta degli accertamenti medici eseguiti nell'ambito della procedura LAINF, l'UAI ha quindi proceduto in via di revisione alla soppressione della rendita adducendo un miglioramento della capacità di guadagno dell'interessata la quale, a mente dell'amministrazione, esprime ora un'incapacità al lavoro nella precedente professione pari al 20% e, di riflesso, un'incapacità al guadagno della medesima entità.
Orbene, dal fascicolo emerge che alla base della precedente decisione l'amministrazione aveva posto le considerazioni e le conclusioni relative allo stato di salute e alle conseguenze sulla capacità lavorativa dell'assicurata contenute nel menzionato referto del Dipartimento di chirurgia.
L'UAI fonda invece ora il proprio giudizio circa l'asserito aumento della capacità di guadagno su accertamenti medici, nei quali la valutazione dell'incapacità lavorativa posta dal perito incaricato dall'assicuratore LAINF è stata effettuata considerando unicamente gli esiti e i postumi infortunistici dovuti alle affezioni e ai disturbi lamentati dall'assicurata al polso destro e al terzo dito destro (cfr. doc. AI _), ad esclusione delle patologie riscontrate al polso sinistro (considerato invece nella precedente valutazione ad opera dei medici incaricati dall'UAI, cfr. doc. AI _) ed al radio destro non riconducibili a fattori infortunistici. Patologie che l'UAI, nell'ambito della revisione in rassegna, non ha ritenuto di dover far oggetto di indagine medica ai fini di determinarne l'eventuale valenza invalidante.
Inoltre, per quanto riguarda la valutazione delle affezioni considerate rilevanti dal profilo infortunistico (affezione al polso destro e al terzo dito destro), le stesse - oltre a non contenere elementi che permettano di giudicare in che misura, per rapporto alla situazione presente all'epoca dell'emanazione del primo provvedimento, sia effettivamente intervenuto un cambiamento dello stato di salute e un miglioramento della capacità lavorativa - configurano, a giudizio di questa Corte, un diverso apprezzamento di uno stato di salute e di una capacità di rendimento rimasti sostanzialmente invariati (dal referto del dott. __________ risulta addirittura che nell'ottobre 1998, dopo l'emanazione della prima decisione quindi, si é verificato un ulteriore evento infortunistico) rispetto alle peraltro motivate e concludenti constatazioni degli specialisti del citato Dipartimento, i quali hanno escluso per il futuro un miglioramento dello stato di salute (cfr. scritto 19 novembre 1998 Dipartimento chirurgia ad assicuratore LAINF, doc. AI _).
In simili circostanze, a mente di questo TCA non appare nella specie dimostrato con la certezza richiesta nel settore delle assicurazioni sociali che successivamente all'emanazione della decisione 13 marzo 1999 lo stato di salute dell'assicurata sia migliorato in maniera tale da influire sul grado d'invalidità, né risulta altresì dimostrato che le conseguenze dello stesso sulla situazione economica siano mutate.
Le premesse per procedere alla revisione non appaiono pertanto realizzate.
Per il che, il ricorso merita di essere accolto mentre la decisione impugnata deve essere annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ __________ ha diritto ad una mezza rendita AI.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti