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Incarto n. 32.2000.00018 RG/sc
Lugano 24 ottobre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 14 gennaio 2000 emanata da
Ufficio AI assicurati all'estero, 1211 Ginevra 28, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
- che, in esito alla procedura di revisione avviata nel febbraio 1999, con decisione formale intimata il 19 gennaio 2000 - sulla base delle risultanze dell'istruttoria esperita a cura dell'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona (UAI) - l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (Ufficio federale AI) ha confermato il diritto dell'assicurato ad una mezza rendita per un grado d'invalidità del 55%;
- che con tempestivo gravame 15 febbraio 2000 l'assicurato - rappresentato dal __________ - ha postulato l'annullamento della decisione querelata e chiesto l'assegnazione di una rendita AI intera, quantomeno da febbraio sino a fine agosto 1998, nonché l'erezione di una perizia medica;
- che con risposta di causa 14 marzo 2000 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame;
considerando in diritto
- che contro le decisioni in materia di assicurazione federale per l'invalidità gli interessati possono interporre ricorso nel termine di 30 giorni (art. 69 LAI e art. 84 cpv. 1 LAVS);
- che i gravami sono giudicati dalle autorità cantonali di ricorso, ovvero, se trattasi di ricorsi interposti da persone residenti all'estero, dall'autorità federale di ricorso e più precisamente dalla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, route de Chavannes 35, Losanna (art. 69 LAI e art. 84 cpv. 2 LAVS);
- che se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità competente a giudicare il ricorso è quella del Cantone ove ha sede il datore di lavoro dell'assicurato (art. 200 cpv. 3 OAVS);
- che questo TCA è dunque competente a statuire su vertenze promosse da assicurati residenti all'estero solamente fintanto che essi rimangono alle dipendenze di un datore di lavoro con sede nel Cantone Ticino, rispettivamente nei casi in cui il ricorrente era domiciliato, aveva la sua sede o soggiornava all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (art. 200 bis OAVS, art. 200 cpv. 1 LAVS);
- che nel caso in esame dagli atti emerge che l'insorgente, residente in Italia (anche) all'epoca dell'emanazione del contestato provvedimento, ha esercitato la sua attività lavorativa in Svizzera quale frontaliero sino a settembre 1993;
- che, conseguentemente - come d'altronde correttamente menzionato sul retro dell'atto impugnato - competente a giudicare il ricorso avverso la querelata decisione amministrativa dell'Ufficio federale AI è la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per persone residenti all'estero;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito del ricorso 15 febbraio 2000 di __________.
2.- Gli atti sono trasmessi per competenza alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per persone residenti all'estero.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti