CO 1Raccomandata
Incarto n. 31.2020.6-7 rg/sc
Lugano 31 agosto 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sui ricorsi dell’8 febbraio 2020 e del 14 febbraio 2020 di
1. RI 1 2. RI 2 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 9 gennaio 2020 emanate da
CO 1 in materia di art. 52 LAVS
in relaz. alla fallita: FA 1
chiamato in causa: TERZ 1
rappr. da: avv. RA 2,
considerato in fatto e in diritto
1.1 La FA 1 (già FA 1) con sede a __________ è stata iscritta a RC il __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
RI 1 è stata membro del CdA della società dal __________ sino alle sue dimissioni rassegnate il 21/23 giugno 2017. RI 2 è stato invece membro del Cda dal __________ sino allo scioglimento della società decretato il 20 giugno 2018 dalla Pretura di __________ in applicazione dell’art. 730b cpv. 1bis cifra 3 CO (cfr. estratto RC).
1.2 La FA 1 è stata affiliata alla CO 1dal 1. aprile 2015 al 30 aprile 2019.
Dagli atti emerge – incontestatamente – che la società è entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, motivo per cui la Cassa ha proceduto all’invio di diffide e all’avvio di procedure esecutive (doc. 5-7) e che in data 30 novembre 2017 l’UE di __________ ha rilasciato attestati di carenza beni a carico della società relativi a contributi paritetici insoluti per gli anni 2015 e 2016. Come accennato, per decreto __________ la Pretura ha decretato lo scioglimento della società con liquidazione in via di fallimento e in data 22 novembre 2018 ha sospeso la procedura per mancanza d’attivo ex art. 230 LEF. La Cassa ha quindi insinuato nel fallimento il proprio credito di fr. 5'498.35 per contributi paritetici non versati relativamente agli anni 2015 a 2017 dopo controllo del datore di lavoro. Nell’aprile 2019 la ragione sociale è stata radiata d’ufficio in ap-plicazione dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC.
1.3 Costatato di avere subito un danno, con decisione del 14 agosto 2019 – confermata con decisione su opposizione del 9 gennaio 2020 – la Cassa ha stabilito la responsabilità ex art. 52 LAVS di RI 1 per un importo di 2'642.40, corrispondente ai contributi non soluti per gli anni 2015 a 2017 (sino a marzo), in via solidale con RI 2 per analogo periodo e importo e con TERZ 1 limitatamente a fr. 1'716.90. Con decisione anch’essa datata 14 agosto 2019 – confermata con decisione su opposizione del 9 gennaio 2020 – la Cassa ha stabilito la responsabilità di RI 2 per un importo di 5'498.435 per contributi paritetici non pagati per anni dal 2015 al 2017, in via solidale con RI 1 limitatamente a fr. 2'642.40 e con TERZ 1 limitatamente a fr. 1'716.90.
1.4
1.4.1 Avverso la decisione su opposizione 9 gennaio 2020 insorge RI 1 con ricorso 8 febbraio 2020 (inc. 31.2020.6). Contesta una sua responsabilità asserendo di non aver mai svolto attività amministrativa in seno alla società, di non aver avuto la possibilità di accedere e consultare i conti e di effettuare gli op-portuni controlli. Precisa quindi di aver inoltrato le dimissioni da membro del Cda dopo essersi accorta che “qualcosa non funzionava”.
Con la risposta di causa la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, producendo, a completazione della documenta già agli atti, i dettagli dell’evoluzione degli incassi per gli anni 2015 a 2017.
1.4.2 Con ricorso 14 febbraio 2020, rappresentato dall’avv. RA 1 insorge RI 2 contro la decisione su opposizione 9 gennaio 2020 (inc. 31.2020.7) ritenendo la stessa “illegittima e ingiustificata” sia in quanto “affetta da illogicità manifesta dovuta al difetto di motivazione” (“l'Istituto delle Assicurazioni Sociali di __________ si è limitato a riportare una motivazione meramente formate, che, di fatto, non entra nel merito della questione. Il riferire che il Sig. RI 2 avrebbe violato, quale datore di lavoro, "intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione" rappresenta una mera affermazione apodittica, ed è espressione di una (apparente) motivazione che, invece, nella sostanza non sussiste. Non ci è dato comprendere, infatti, né quali sarebbero le "prescrizioni dell'assicurazione" che il Sig. RI 2 o, meglio, la FA 1 SA, non avrebbe rispettato, né in che cosa consisterebbe l'asserita intenzionalità o negligenza grave imputate al ricorrente. In maniera kafkiana, per non dire assurda, si chiede al Sig. RI 2 un risarcimento dei danni senza indicare né le violazioni alto stesso contestate, né se il fatto gli sia attribuibile a titolo di dota (intenzionalità) o di colpa (negligenza grave). Pertanto, it decreto d'accusa che qui si impugna è radicalmente nullo per difetto di motivazione. L'Istituto delle Assicurazioni Sociali di __________ ha soltanto fato riferimento ad alcune pronunce giurisprudenziali in materia di intenzionalità e negligenza grave, peraltro riferite alla materia penale, ben diverse dall'illecito che viene contestato al Sig. RI 2, anche in merito alla normativa e alla giurisprudenza applicabili. Ciò comporta, di conseguenza, la lesione del basilare diritto di difesa del Sig. RI 2, che non conosce il motivo per cui è stato condannato al risarcimento dei danni”), sia per “mancata comunicazione degli atti presupposti” (“non ha mai ricevuto gli atti presupposti alla decisione di risarcimento danni che qui si oppone: pertanto, laddove l'Istituto delle Assicurazioni Sociali di __________ invochi il riferimento nell'impugnata decisione agli atti presupposti al fine di salvare il provvedimento dalle censure in merito al difetto di motivazione di cui al punto precedente (in pratica, facendo riferimento alla cd. motivazione de relata, si evidenzia che nessuno di tali atti menzionati stato comunicato al Sig. RI 2), sia per “l’infondatezza della decisione” (“la decisione di risarcimento danni (art. 52 LAVS) del 14.08.2019, Prot. __________, non ha ragione di essere. Nessuna responsabilità in ordine all'eventuale violazione delle disposizioni in materia previdenziale pub essere attribuita al Sig. RI 2. Come emerge, infatti, dalla visura camerale della FA 1, il Sig. RI 2 è solo un membro della stessa, peraltro senza alcun potere di impegnare la società: la firma del Sig. RI 2, infatti potrebbe impegnare la società solo se esercitata collettivamente a due con il Presidente della stessa (Sig. TERZ 1) che, insieme ai soci __________, ed al membro __________, si è dimesso. Il Sig. RI 2, pertanto, non pub essere ritenuto responsabile per le violazioni - qualunque esse siano - degli obblighi societari, gravanti su altri soggetti (dimissionari)”).
Con la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione del gravame riconfermandosi integralmente nella decisione su opposizione del 9 gennaio 2020 e producendo i dettagli dell’e-voluzione degli incassi relativi agli anni 2015 a 2017.
1.5 Con decreto 30 aprile 2020 il Vicepresidente ha disposto la congiunzione delle cause di cui agli incarti 31.2020.6 e 31.2020.7.
Chiamato in causa con decreto vicepresidenziale del 30 aprile 2020 TERZ 1 – nei cui confronti la Cassa ha pure emesso una decisione di risarcimento (cresciuta in giudicato) in relazione al mancato pagamento di contributi paritetici da parte della FA 1 per il periodo 2015-2017 – tramite il suo legale ha comunicato, per quanto qui interessa, che “non ha intenzione di partecipare al procedimento” (cfr. VII).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2 In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS – sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003, modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) – il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un ACB definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (TERZ 1, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (art. 52 cpv. 2, 2a frase LAVS; DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79ss, DTF 119 V 87 consid. 5a, DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
Nel caso in disamina, con riferimento alla succitata giurisprudenza, a seguito del fallimento della società la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria ai ricorrenti – organi formali della società dal __________ sino alle dimissioni rassegnate il 21/23 giugno 2017 (RI 1) rispettivamente dal __________ sino allo scioglimento della società decretato il __________ (RI 2) – il risarcimento per i contributi paritetici non versati dalla citata società per gli anni dal 2015 al 2017.
2.3 Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computa-bili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc.. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, il danno è costituito – come accennato – dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti per complessivi fr. 5'498.35 (fr. 725.65 per il 2015, fr. 1'227.60 per il 2016 e fr. 3'545.10 per il 2017; cfr. doc. 3).
2.4 Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
2.5 La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (cfr. in particolare l'art. 14 LAVS relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente e gli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; cfr. infra consid. 2.7.2).
2.6 Ai sensi della giurisprudenza federale si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.7 Ricorso di RI 1 (inc. 31.2020.6)
2.7.1 Come accennato, la ricorrente assevera di non aver mai svolto attività amministrativa in seno alla società e di non aver avuto la possibilità di accedere e consultare i conti e di effettuare gli opportuni controlli. Evidenzia inoltre di aver inoltrato le sue dimissioni da membro del Cda dopo essersi accorta che “qualcosa non funzionava”.
Quanto asserito dall’insorgente non è sufficiente per liberarla da una responsabilità ex art. 52 LAVS.
Accettando il mandato di membro del consiglio d’amministrazione di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azien-da ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".
Alla ricorrente – che per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui essa non avrebbe avuto la possibilità di ac-cedere e consultare i conti e di effettuare i necessari controlli – incombeva l’obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario. RI 1 non poteva, nella veste membro del CdA, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p. 115).
Un amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella cau-sa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, p. 116, consid. 4a e STFA 25 luglio 1991 nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).
Nella misura in cui l’insorgente (che in ogni caso, come detto, nel gravame adduce una generica e non meglio precisata impossibilità ad accedere ai conti) fosse stata effettivamente impedita a visionare la documentazione relativa alla gestione della società e quindi anche della situazione contributiva, in quanto amministratrice essa avrebbe potuto e dovuto intervenire, per quel che concerne in particolare la posizione contributiva della società, chiedendo per esempio informazioni direttamente alla Cassa ed in seguito adoperarsi affinché gli oneri sociali fossero pagati. E’ bene ricordare che, nell’ipotesi in cui un organo non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).
Nel caso concreto, in carica da marzo 2015, nella misura in cui è da ritenere essere stata effettivamente impossibilitata ad accedere ai conti e ad esercitare un controllo sull’andamento della società, RI 1 ha atteso troppo tempo prima di inoltrare le proprie dimissioni (giugno 2017). Infatti, secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Alla ricorrente, che non risulta essersi debitamente attivata nel-la sua veste di organo e che ha aspettato sino al mese di giugno 2017 per rassegnare le dimissioni, non può che essere im-putata una negligenza grave, avendo segnatamente omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione ricoperta.
2.7.2 Per il resto la ricorrente non fa valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).
Nel caso in disamina, dagli atti di causa simili circostanze non risultano realizzate né, come detto, sono del resto state invocate dalla ricorrente.
D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. sul punto Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36).
Ciò non corrisponde al caso in esame già solo per il fatto che lo scoperto contributivo concerne un periodo di due anni, durante i quali la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidare ed infine anche precettare la società (cfr. doc. 5).
Stante quanto precede, il ricorso di RI 1 dev’essere respinto e la decisione su opposizione del 9 gennaio 2020 confermata.
2.8 Ricorso di RI 2 (inc. 31.2020.7)
2.8.1 RI 2 rimprovera anzitutto all’amministrazione di non aver motivato la propria decisione, omettendo segnatamente di indicare quali sono le prescrizioni che egli non avreb-be rispettato e in che cosa consisterebbe l’asserita intenzionalità o negligenza grave ad esso imputate.
L’argomento non ha pregio.
Per quanto riguarda le prescrizioni che devono essere rispettate si rimanda ai considerandi 2.4 e 2.5 dove è in particolare evidenziato come l’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico e il venire meno – come nel caso in esame – a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).
Pur trattandosi, dal profilo dogmatico, di una responsabilità fondata sulla colpa, per giurisprudenza invalsa la responsabilità giusta l’art. 52 LAVS viene riconosciuta come responsabilità causale (cd “faktische Kausalhaftung”, cfr. Nussbaumer in AJP 9/1996, p. 1080) con possibilità di giustificazione o di discolpa (DTF 108 V 183; STF 9C_369/2012 del 2 novembre 2012; Cometta, Il diritto societario in taluni suoi aspetti di diritto penale, assicurativo sociale e contabile, in: Temi scelti di diritto societario, CFPG n. 29, 2002, p. 30). Nel caso in cui viene stabilita una illiceità (violazione delle prescrizioni del diritto delle assicurazioni sociali) la colpa è pertanto presunta (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018; Frey/Mosimann/Bollinger, AHG/IVG Kommentar, 2018, ad art. 52 n. 12; Bärtschi/Stohwasser. Organhaftung im Sozialversicherungsrecht, in GesKR 2018, p. 7). Per il che la censura del ricorrente, nella misura in cui e per quanto è dato di capire, intende far valere che l’art. 52 LAVS non istituisce una responsabilità causale, s’appalesa priva di fondamento.
Il fatto di aver procrastinato e differito il pagamento dei contributi è di per sé un segno di negligenza grave che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come detto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (cfr. pro multis STFA 7 giugno 2004 nella causa M., STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).
Per il resto, la giurisprudenza (cfr. pro multis DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend"; Meyer, op. cit., p. 33 con riferimenti) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in segui-to per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 5).
2.8.2 L’insorgente sostiene inoltre di non poter essere considerato responsabile del mancato pagamento dei contributi in quanto “solo” membro del CdA senza “alcun potere di impegnare la società”, disponendo unicamente del diritto di firma collettiva a due con il presidente.
Anche tale censura si rivela priva di fondamento.
Per costante giurisprudenza, il fatto di non aver addirittura diritto di firma (sui conti bancari) della società non costituisce motivo liberatorio e di discolpa ed è quindi irrilevante per il giudizio circa l’esistenza o meno della colpa, poiché ciò nulla muta alla posizione di organo, agli obblighi ad esso collegati e alle conseguenze derivanti dalla violazione di tali obblighi (STF H/253 del 23 gennaio 2003 consid. 6.2; STF 76/06 del 24 agosto 2006 consid. 4.3; STF H 77/03 del 18 gennaio 2005 consid. 6.4; STF H 63/96 del 17 ottobre 1996; STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009) e non libera quindi l’organo formale dai suoi obblighi inalienabili giusta il già citato art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO, segnatamente quello di vigilare e controllare che i contributi vengano regolarmente pagati (cfr. supra consid. 2.7.1). Per il che, quale membro del CdA RI 2, anche se munito “solo” del diritto di firma collettiva a due con il presidente (cfr. estratto RC agli atti), avrebbe potuto e dovuto sollecitare il pagamento dei contributi scaduti, quando per altro si consideri che nel gravame egli non adduce - né tanto meno dimostra - che gli sia stata negata la seconda firma (sul punto STF H 92/01 del 25 settembre 2002 consid.5.3.2; STF H 331/01 del 5 settembre 2002 consid. 4.5.2; cfr. anche Reichmut, op. cit., pp. 167s, n. 714s), né del resto egli sostiene ed in alcuna maniera prova di essersi informato sulla situazione contributiva, di essersi adoperato e di aver vigilato affinché i contributi venissero pagati.
Come già accennato riguardo alla responsabilità della ricorrente RI 1 (cfr. supra consid. 2.7), accettando il mandato di membro del consiglio d’amministrazione anche RI 2 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione de-rivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Al proposito si rimanda nuovamente a quanto esposto al considerando 2.7.1., non senza inoltre ancora ricordare come i membri di un CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Il ricorrente non invoca per il resto motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della summenzionata giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.7.2), né dalle tavole processuali emergono elementi o indizi che permettano di ipotizzarne l’esistenza.
In simili circostanze, la responsabilità di RI 2 accertata con la decisione su opposizione del 9 gennaio 2020 non può che essere confermata. Il ricorso avverso tale provvedimento non merita pertanto accoglimento.
2.9 In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso di RI 1 (31.2020.6) è respinto.
2. Il ricorso di RI 2 (31.2020.7) è respinto.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni