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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.10.2020 31.2020.14

29 ottobre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,444 parole·~52 min·3

Riassunto

Responsabilità amministratore unico ex art. 52 LAVS. Violato gravemente l'obbligo di diligenza. Non comunicare l'aumento importante della massa salariale impedisce di fissare e richiedere gli acconti dovuti. Non dati motivi di giustificazione e/o discolpa. Valutazione anticipata

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 31.2020.14   fs

Lugano 29 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 27 aprile 2020 emanata da

CO 1    

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   FA 1, con sede (dopo __________) a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 19 settembre 1990 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                                         RI 1 – dopo essere stato presidente con diritto di firma individuale dall’8 dicembre 2014 (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti) – ha rivestito la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale dal 14 dicembre 2015 (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                               1.2.   La società è stata affiliata, in qualità di datrice di lavoro, alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) dal 1. febbraio 1990 (doc. 1).

                                         Con decreto del 16 maggio 2017 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato il fallimento della società (FUSC 22 maggio 2017) e successivamente ha autorizzato la liquidazione in via sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (FUSC 1. settembre 2017; doc. 1).

                                         La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti (UF) di __________ il proprio credito di fr. 52'721.10 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati per gli anni 2016 e 2017, di cui fr. 52'028.30 per contributi sulle rivendicazioni di credito, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 1).

                                         L’UF di __________, con scritto del 4 novembre 2019, ha comunicato alla Cassa che la realizzazione dello stabile societario non permette di prevedere un dividendo per i creditori privilegiati non garantiti da pegno (doc. 1).

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione del 14 febbraio 2020 (doc. 1), confermata con decisione su opposizione del 27 aprile 2020 (doc. 4), la Cassa ha chiesto a RI 1(quale amministratore unico) il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 52'721.10 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 negli anni 2016 e 2017, di cui fr. 52'028.30 per contributi sulle rivendicazioni di credito, dopo controllo del datore di lavoro.

                               1.4.   Con il presente ricorso RI 1, tramite l’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                               1.5.   Con la risposta di causa – oltre a comunicare al TCA di aver proceduto solo contro l’insorgente e facendo riferimento alla decisione contestata in cui ha preso posizione in merito alle censure sollevate dal ricorrente e riproposte in sede ricorsuale – la Cassa, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito, si è confermata nelle proprie allegazioni e postula la reiezione del ricorso.

                               1.6.   Il ricorrente, dopo la chiesta proroga del termine (V e VI), con “replica spontanea” del 14 luglio 2020, tramite il suo legale, si è confermato nelle proprie allegazioni producendo ulteriore documentazione (VII e allegati doc. V-AA trasmessi per osservazioni alla Cassa VIII).

                                         Con scritto del 6 agosto 2020 (IX trasmesso per conoscenza al ricorrente; X) la Cassa ha comunicato al TCA di riconfermarsi nelle proprie allegazioni e di non avere ulteriori osservazioni da formulare.

considerato                    in diritto

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                         Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34 segg. OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il cpv. 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                         Nel caso in esame, a seguito della dichiarazione di fallimento della FA 1 (cfr. consid. 1.2), la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1 (da ultimo quale amministratore unico; cfr. consid. 1.1) il risarcimento ex art. 52 LAVS.

                               2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                                         Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), il danno è costituito dal mancato versamento dei contributi paritetici non soluti dalla società per gli anni 2016 e 2017 per fr. 52'721.10 (di cui fr. 52'028.30 per contributi sulle rivendicazioni di credito, dopo controllo del datore di lavoro), così come risulta dal conteggio per il 2017 allestito “secondo relativa dichiarazione dei salari” (doc. 1/A per un importo di fr. 692.80) e dalla tabella “Salari non percepiti ma insinuati all’Ufficio fallimenti di __________” per gli anni 2016 e 2017 (doc. 1/B per un importo di fr. 52'028.30) con le relative “distinta salari rivendicati” dei rispettivi anni (doc. 1/C e 1/D).

                                         L’importo complessivo di fr. 52'721.10 (692.80 + 52'028.30), peraltro non contestato, fatto valere nei confronti di RI 1 è quindi da ritenere adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti.

                                         Giova qui ribadire che, avendo l’amministrazione debitamente documentato le proprie pretese, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                               2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

                               2.5.   L’art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

                                         Secondo la cifra 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC valide dal 1° gennaio 2008 stato 1° gennaio 2019,) “è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.

                                         Secondo la giurisprudenza federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti.

                                         Nella STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt. Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli 2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil 9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November 2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).

                               2.6.   Ai sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

                                         La diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

                               2.7.   Il ricorrente nega di aver violato intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni dell’assicurazione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS adducendo, tra l’altro, che “(…) conscio delle priorità da concedere ai pagamenti riguardanti i dipendenti e meglio, salari, contributi AVS/Al/IPG ed imposta alla fonte, e conscio altresì dei ritardi accumulati ad inizio 2017, il signor RI 1, dopo avere dovuto impiegare la prima tranche del prezzo di vendita della macchina sopra citata di CHF 300'000.--, ricevuta in data 4 aprile 2017, per saldare le rate dei leasing delle macchine nei confronti del __________ ed evitare così la chiusura della linea di credito esistente presso tale Istituto bancario (cfr. doc. G, pag. 1), ha utilizzato l'intero importo della seconda tranche di CHF 300'000.--, ricevuta in data 24 aprile 2017, per saldare tutti gli scoperti a quel momento ancora esistenti nei confronti della Cassa CO 1 (cfr. doc. G, pag. 2-3), dandogli peraltro la priorità, come si può desumere dallo scambio di e-mail tra il direttore signor __________ e lo stesso signor RI 1 (doc. H): "Can you please indicate which categorgy (or mixture of categories) we should pay first?" ottenendo quale chiara risposta da RI 1 "Please settle all AVS payments first". […] In base a questo ordine inequivocabile, FA 1 ha effettuato il pagamento di tutte le 8 fatture a quel momento scoperte nei confronti della Cassa CO 1 e meglio: […]. Il tutto per complessivi fr. 470'699.50 versati per contributi AVS/Al/IPG nell’arco di 10 giorni (!). Non può essere definito negligente colui che si premura di saldare e di fatto salda tutti i sospesi nei confronti della Cassa CO 1, accumulati a favore di priorità volte al mantenimento dell'azienda, inclusa la conservazione dei posti di lavoro ai dipendenti. […] Al momento del decreto di fallimento della FA 1, il signor RI 1 aveva come detto saldato tutte le fatture della Cassa CO 1. Solo al momento dell'emissione della graduatoria del fallimento il qui opponente ha potuto constatare che la Cassa aveva notificato un credito residuo, conteggiato in base ai salari rivendicati nella procedura di fallimento, per lo più riferiti all'ultima mensilità ed al periodo di disdetta. Il signor RI 1 è venuto a conoscenza del credito vantato dalla Cassa, solo all'emissione della graduatoria del fallimento, prova ne è il suo ordine di data 13 aprile 2017 (doc. H) di procedere con "all AVS payments", di fatto eseguito, e il fatto che la Cassa, nella decisione qui impugnata, ha esposto un conteggio a posteriori, allestito unicamente sulla base dei salari notificati nella procedura di fallimento. (…)” (I, punti 2, 2.1, 2.1.1 e 2.1.2, pagg. 3-5).

                                         Tali affermazioni non giovano all’insorgente.

                                         Infatti con il mandato di amministratore unico di una società anonima l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 del 11 novembre 2003, H 33/03 del 8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".

                                         Al ricorrente – che per altro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui esso non avrebbe potuto adempiere ai suoi compiti di amministratore unico – incombeva l’obbligo di controllare che i mutamenti importanti della massa salariale, conformemente all’art. 35 cpv. 2 OAVS, venissero comunicati alla Cassa durante l’anno corrente.

                                         In concreto RI 1 non poteva, nella sua veste di amministratore unico, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo limitandosi ad indicare che la priorità andava data al pagamento dei contributi paritetici – “(…) "Please settle all AVS payments first". (…)” (I, punto 2.1, pag. 4) – senza tuttavia informarsi e verificare puntualmente che la società procedesse ad una corretta comunicazione dell’effettiva massa salariale così da permettere alla Cassa di adeguare conseguentemente l’importo degli acconti dovuti e da richiedere. Questo vale a maggiore ragione visto che lo stesso insorgente, nel “Verbale d’interrogatorio” del 22 maggio 2017 (doc. 4/A), tra le cause materiali del fallimento della società ha indicato la “(…) mancanza di liquidità dovuta alla scarsità di lavoro generata dalla crisi economica che ha impedito alla società di far fronte ai propri impegni (…)”, che “(…) un grosso cliente non è rimasto dopo l’acquisizione della società [ndr.: nel 2014] (…)” e che “(…) un rapporto di due diligence presentato al momento dell'acquisizione non menzionava la disorganizzazione (…)” (doc. 4/A, pag. 2).

                                         La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi – se la massa salariale dichiarata era inferiore a quella effettiva anche gli acconti richiesti non erano congrui – deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

                                         Inoltre, vista la funzione assunta (presidente del CdA e amministratore unico; cfr. consid. 1.1), la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.3).

                                         Questo Tribunale, richiamato quanto considerato in merito all’art. 35 cpv. 2 OAVS (cfr. consid. 2.5), ritiene che l’insorgente ha commesso una grave negligenza non comunicando alla Cassa il mutamento importante riguardante la massa salariale dell’anno 2016 e che per il 2017 – limitandosi a sostenere che “(…) si segnala pure come la Cassa presenti addebiti del tutto gratuiti ed inconferenti a carico dell'amministratore, in particolare riguardo al mancato inoltro della dichiarazione dei salari, richiamando richieste in tal senso inoltrate nel mese di settembre 2017 (doc. H/l) e quindi mesi dopo il fallimento. (…)” (I, punto 5, pag. 10) – non ha addotto e tantomeno dimostrato di aver proceduto correttamente alla comunicazione della massa salariale e/o ad una sua eventuale modifica per quell’anno. Al contrario, dagli atti risulta che egli nemmeno ha risposto al Servizio ispettorato che lo aveva interpellato circa il versamento da parte della società di salari per il periodo dal 01.01.2017 al 30.09.2017 (cfr. doc. 4/H e 4/I).

                                         L’insorgente, non comunicando il mutamento importante della massa salariale dell’anno 2016 – ciò di cui egli almeno dall’inizio del 2017 avrebbe potuto/dovuto accorgersi – ha di fatto impedito alla Cassa di fissare e di richiedere gli acconti effettivamente dovuti.

                                         Nella STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018 – chiamato a pronunciarsi nel caso di un amministratore unico che, almeno per negligenza, non aveva informato la cassa di compensazione della variazione importante della massa salariale –, il TF ha concluso che così facendo l’amministratore ha sottratto, provvisoriamente e perlomeno in parte, la società dal proprio obbligo di versare i contributi paritetici e in pratica ha trasferito il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali ciò che configura, secondo la giurisprudenza federale, una grave negligenza.

                                         L’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) En sa qualité d'administrateur unique de la société B.________ SA jusqu'au 16 avril 2015, le recourant reconnaît qu'il a omis, au moins par négligence, d'informer la caisse de compensation de la variation sensible de la masse de salaire au cours de l'année 2014 (augmentation de 610'743 fr. 45 par rapport à l'année précédente). Il a dès lors soustrait la société provisoirement et en partie à son obligation de cotiser. Ayant pu constater début 2015 que le montant des acomptes versés par la société en 2014 était manifestement insuffisant, le recourant n'a de plus pas veillé, comme il en était tenu, à ce que la société règle sans délai la totalité du solde dû (cf. arrêt H 97/90 du 30 janvier 1992 consid. 4, in RCC 1992 p. 259). En se limitant à affirmer que la situation financière de la société n'était pas "tragique" au printemps 2015, car des rentrées financières étaient encore attendues, le recourant ne fait par ailleurs que confirmer que la société a versé des salaires sur lesquels ses ressources financières ne permettaient pas de prélever les cotisations paritaires. Il a dès lors fait supporter le risque inhérent au financement d'une entreprise par l'assurance sociale et commis de la sorte une négligence grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS (cf. ATF 108 V 189 consid. 4 p. 196). Son argumentation quant aux versements effectués par la société au printemps 2015 n'y change rien; le solde du découvert s'élevait encore à 38'749 fr. 05 au moment de son départ. Il est ainsi tenu à réparation du dommage qu'il a causé à l'assurance. (…)” (STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018, consid. 6.2).

                                         Stante quanto precede a ragione (e questo Tribunale può fare propria) la Cassa ha concluso che “(…) nel caso in esame la Cassa ha potuto rilevare una violazione grave dell'obbligo di comunicare, previsto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS, ciò che ha avuto come conseguenza per la società di pagare acconti trimestrali manifestamente inferiori al dovuto. Infatti la Cassa ha fatturato gli acconti per il 2016 sulla base di una somma mensile dei salari di CHF 300'000.00 per i primi 7 mesi e successivamente in base a CHF 298'298.00, comportando una base di calcolo annua di CHF 3'591'490.00. Per contro l'ammontare effettivo dei salari per l'anno 2016 è risultato essere di CHF 5'076'168.00. Ciò significa che l'ammontare dei salari effettivi per il 2016 è risultato essere del 41.34% più alto rispetto alla somma utilizzata per il calcolo degli acconti. Ne consegue che la società non ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 35 cpv. 2 OAVS, non avendo comunicato alla Cassa - malgrado l'importante aumento del numero dei dipendenti e del volume dei salari - una corretta base di calcolo per una congrua fatturazione degli acconti dovuti in qualità di datrice di lavoro. Pertanto, ritenuta la violazione dell'art. 35 cpv. 2 OAVS durante il suo periodo di carica, il comportamento del signor RI 1 è da porre in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA 21 maggio 2003, H 13/03; STFA 13 maggio 2002, H 65/02 e STFA 17 gennaio 2002, H 38/01). […] A titolo abbondanziale si osserva anche che l'opponente non ha nemmeno provveduto, malgrado esplicita richiesta del Servizio ispettorato, a compilare la dichiarazione dei salari dell'anno 2017 (doc. H, I). II fatto di aver continuato a gestire una società sulla base di equilibri delicati, in particolare giovando di un finanziamento indiretto, dovuto a: - mancato pagamento di congrui acconti secondo quanto stabilito dalle direttive federali in materia; - cronico differimento dei pagamenti; ha nella pratica fatto in modo di trasferire il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali – ciò che la giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente (STF 27 novembre 2018, 9C 701/2018) –, contribuendo di conseguenza a generare il danno patito successivamente dalla Cassa e impegnando, nell'ottica di un nesso di causalità diretta, la responsabilità del signor RI 1 in qualità di ex amministratore unico della fallita FA 1. (…)” (doc. 4, punto 7.2, pagg. 15 e 16).

                               2.8.   Con il ricorso l’insorgente sostiene che “(…) verso la fine del 2016, inizio 2017 la ditta FA 1, attiva nel ramo della produzione e rifinitura di preziosi per orologi e gioielli, ha conosciuto una drastica riduzione del lavoro a causa della crisi nel settore dell'industria orologiera. […] Ciò nonostante, il signor RI 1, amministratore unico e persona di riferimento dell'azienda, aveva concrete aspettative per il risanamento dell'azienda, supportate da una strategia di risanamento concreta messa a punto da specialisti del settore (cfr. punto 2.2 del presente ricorso). Come meglio si specificherà nei punti seguenti, il signor RI 1 si è infatti mosso su più fronti per cercare di risolvere le sorti dell’impresa, intraprendendo contatti con nuovi partner commerciali, soci e investitori e dando mandato a degli specialisti per stabilire un piano di risanamento. Per risolvere i problemi di liquidità, il signor RI 1 è giunto anche a prendere decisioni drastiche, come la vendita di una macchina setting alla ditta __________ per fr. 1'080'000.-- con fattura 31 marzo 2017 (cfr. doc. C e D). Vani sono però stati i suoi sforzi, visto che La Pretura di __________ ha dichiarato il fallimento della FA 1 in data 17 maggio 2017. (…)” (I, punti 1 e 1.1, pagg. 2 e 3).

                                         Le asserite concrete e serie misure, intraprese per far fronte al momento di difficoltà della società, sono così state elencate:

" (…)

•   nel corso del 2016 l’amministrazione della FA 1 aveva       intrapreso molti contatti commerciali al fine di creare nuove opportunità di lavoro (cfr. Lista sub doc. U, che potrà essere confermata dal teste __________, responsabile delle finanze FA 1);

•   già da febbraio 2016 sono stati ricercati nuovi partner commerciali, investitori e soci (docc. M, N, O) e questo fino a maggio 2017, momento in cui è stato decretato il fallimento della società;

•   in ottobre 2016 è stata aperta una trattativa per la vendita e la       retro-locazione del fabbricato aziendale (doc. P);

•   in data 25 gennaio 2017 la __________ è stata assunta per elaborare una strategia di risanamento della FA 1 (doc. K);

•   questa ha elaborato un programma datato 22 marzo 2017 di misure concrete e necessarie per il risanamento della società (doc. L) presentato alla banca finanziatrice;

•   il 28 marzo 2017 è stata presentata un'istanza di moratoria concordataria che dimostra ulteriormente l'attenzione dell'amministrazione riguardo la delicata situazione finanziaria della società, nonché le concrete prospettive di risanamento (cfr. doc. R);

•   per finanziare la suddetta moratoria, nel mese di aprile 2017 sono iniziate le relative trattative, che però purtroppo non sono andate in porto (doc. S);

•   a fine marzo 2017 è stata venduta, come detto in precedenza, […] una macchina setting per un valore di fr. 1'080'000.-- che, se come sostenuto dall'CO 1 nella decisione impugnata non c'era nessun piano di risanamento, nessuno avrebbe mai pensato di fare;

•   il 4 aprile 2017 il signor RI 1 si è attivato per ottenere il pagamento anticipato di un credito personale, destinato anch'esso al risanamento della FA 1, senza però avere successo (docc. T, Tbis);

•   ad aprile tutte le fatture della Cassa conosciute prima del decreto di fallimento sono state pagate. (…)" (I, punto 2.2, pagg. 6 e 7)

                                         Il ricorrente precisa ancora “(…) che il fallimento della FA 1 e il conseguente mancato pagamento dei contributi denunciato dalla Cassa è stato di fatto provocato dal __________, che ha unilateralmente disdetto con effetto immediato tutti i crediti concessi alla FA 1 in data 26 aprile 2017 e ciò semplicemente a seguito di una comunicazione data dai media la sera prima in merito alle difficoltà economiche della ditta. (…)” (I, punto 2.3, pag. 7).

                                         Infine, richiamata la giurisprudenza in base alla quale il mancato pagamento dei contributi in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa, l’insorgente sostiene che “(…) nel caso di specie la FA 1 ha onorato per diversi anni i propri obblighi nei confronti delle assicurazioni sociali, solo nell'ultimo periodo, a partire da ottobre 2016, ha registrato degli arretrati, che sono tuttavia […] stati interamente ripagati prima del fallimento della società (cfr. punto 2.1 e ss del presente ricorso); le pretese della Cassa si riferiscono al mese di aprile e maggio 2017, cioè agli ultimi due mesi di esistenza della FA 1, oltre alle tredicesime del 2016, cioè un totale massimo di arretrati di tre mesi. Il signor RI 1 può dunque all’evidenza prevalersi di questo ulteriore motivo di discolpa che lo libera dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS. (…)” (I, punto 3.2, pag. 9).

                                         Occorre pertanto esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 243 consid. 4b pag. 244; 108 V 183 consid. 1b pag. 186 e 108 V 189 consid. 2b pag. 193) e/o se, secondo la giurisprudenza, sono dati dei validi motivi di discolpa.

                               2.9.   Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                             2.10.  

                          2.10.1.   Nel caso di specie va rilevato che, come addotto dallo stesso insorgente nel “Verbale d’interrogatorio” del 22 maggio 22 maggio 2017 (doc. 4/A), le causa materiali del fallimento sono da ricondurre a: “(…) Mancanza di liquidità dovuta alla mancanza di lavoro a seguito della crisi economica, che ha impedito alla società di poter far fronte ai propri impegni. Anche il fatto che subito dopo l’acquisto della società nel 2014 è stato accertato una mancanza d’oro di ca. 120 Kg. inoltre un grosso cliente non è rimasto dopo l’acquisizione della società e un rapporto di due diligence presentato al momento dell’acquisizione non menzionava la disorganizzazione. (...)” (doc. 4/A, pag. 2).

                                         Dalle tabelle per gli anni 2015, 2016 e 2017 risulta che per incassare le fatture di acconto la Cassa, dopo averla diffidata a più riprese già nel 2015, dal mese di marzo 2016 ha dovuto costantemente e sistematicamente procedere a diffide e che il 13 febbraio e il 13 marzo 2017 la società è stata oggetto di tre esecuzioni (cfr. doc. 4/B, 4/C e 4/D).

                                         Dalle succitate misure intraprese per far fronte al momento di difficoltà della società (cfr. consid.2.8) emerge, tra l’altro, che “(…) già dal febbraio 2016 sono stati ricercati nuovi partner commerciali (…)” (I, punto 2.2, pag. 6).

                                         Come rettamente e incontestatamente addotto dalla Cassa, dagli atti risulta inoltre che:

" (…)

-   ad aprile 2017, nel momento in cui la società avrebbe saldato gÍi importi a quel momento scoperti con la Cassa per un importo di CHF 470'699.50, risultavano scoperti gli acconti mensili da ottobre 2016 (doc. B, C, D), vale a dire da ormai 6 mesi;

-   Il bilancio al 31 marzo 2017 (doc. E), indicava un capitale dei terzi a breve termine di circa CHF 6.3 milioni e quello a lungo termine di circa CHF 11.6 milioni (valori di esercizio);

-   sempre da tale bilancio emerge che il capitale azionario, comprensivo delle riserve (CHF 1'250'231.64), a quel momento risultava interamente assorbito da una perdita complessiva di circa CHF 2.2 milioni, obbligando gli organi societari a depositare i bilanci ex art. 725 cpv. 2 CO, come attestato dalla relazione del 2 maggio 2017 del revisore (doc. F);

-   a titolo di esempio, ad aprile 2017 quando è entrata la liquidità inerente la vendita del macchinario, la società non aveva ancora pagato gli scoperti LPP da maggio 2016 in avanti (debito cumulato: CHF 142'915.00) e quelli dell'imposta alla fonte dal 1º trimestre 2016 in poi (debito cumulato: CHF 172'588.00; cfr. doc. F, I, H allegati in sede di opposizione);

-   il saldo del conto presso il __________ al 17 maggio 2017 (cfr. doc. E all'opposizione) indica un passivo di circa CHF 6 milioni;

-   la graduatoria fallimentare del 16 gennaio 2019 (doc. G) espone: crediti garantiti da pegno immobiliare per CHF 8.4 milioni, crediti in 1.a classe per CHF 2.1 mio, crediti in 2.a classe per CHF 170'365.30, crediti in 3.a classe per CHF 17.3 milioni, per un totale di passività per circa CHF 28,1 milioni. (…)" (4, punto 7, pagg. 10 e 11)

                                         Stanti le suddette evenienze questo Tribunale deve fare propria la conclusione a cui è giunta la Cassa secondo la quale “(…) in considerazione di tali dati risulta evidente non solo che la situazione della società era già irrimediabilmente compromessa nel momento in cui la stessa ha sospeso il pagamento dei premi AVS (ottobre 2016), ma che tale circostanza non poteva essere - come previsto dalla giurisprudenza - oggettivamente essenziale per salvare la società data la sproporzione tra gli scoperti con la Cassa e il milionario fabbisogno della società per garantirne la sopravvivenza a lungo termine. Atteso peraltro che non è stata prodotta alcuna prova che confermasse la presenza di un concreto e oggettivo piano di risanamento che permettesse - anche agli occhi di terzi - di ritenere che la società potesse essere effettivamente salvata e che giustificasse la sospensione temporanea dal pagamento dei premi AVS. (…)” (4, punto 7, pag. 11).

                                         In concreto, viste le suesposte risultanze, dalle quali vi è da ritenere che non si trattava di una situazione di momentanea difficoltà, questo Tribunale deve concludere che, non trovandosi confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), la società non aveva validi motivi per giustificare la sospensione del pagamento dei contributi a far tempo dal mese di ottobre 2016.

                                         In simili circostanze non è in effetti dato di ritenere che vi fossero delle ragioni serie ed oggettive per credere che il ritardo nel pagamento dei contributi, iniziato nel 2015 – al riguardo la Cassa ha rilevato che: “(…) - anno 2015: solo 4 fatture sono state pagate entro i termini prescritti, 5 fatture sono state oggetto di diffida e 9 fatture sono comunque state pagate in ritardo; - anno 2016: tutte le fatture sono state pagate in ritardo rispetto ai termini prescritti, di cui 12 oggetto di diffida e 3 di procedura esecutiva; anno 2017: solo una fattura è stata pagata entro i termini prescritti, 2 sono state oggetto di diffida e 1 di procedura esecutiva. (…)” (doc. 4, punto 7.1, pag. 12) –, fosse da attribuire ad una crisi passeggera o ad una situazione momentanea di illiquidità.

                                         Va rilevato che, in assenza di motivi di giustificazione, il fatto che la società abbia procrastinato e differito il pagamento dei contributi pressoché in modo sistematico da lungo tempo è già di per sé segno di grave negligenza del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006). Questo vale a maggiore ragione visto che l’obbligo di vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di un amministratore unico (STF 9C_360/2012 del 17 settembre 2012).

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo “__________”, elaborato dalla __________ di __________ e datato 22 marzo 2017 (cfr. doc. L), indicato dall’insorgente tra le succitate misure concrete e necessarie per il risanamento della società e presentato alla banca finanziatrice.

                                         Infatti, ribadito che già dal 2015 le fatture per gli acconti non erano pagate regolarmente dalla società e che dal 2016 in avanti sono sempre state pagate in ritardo e osservato come nella relazione del 2 maggio 2017 il revisore indipendente si è così espresso: “(…) a nostro giudizio, conformemente al bilancio intermedio al 31 marzo 2017, l’eccedenza di debiti a valori di esercizio e a valori di alienazione della FA 1 - __________ è manifesta. Il Consiglio d’amministrazione deve pertanto avvisare il Giudice, salvo che, per questa insufficienza d’attivo, creditori della società accettino di essere relegati ad un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società. (…)” (doc. 4/F), vi è da chiedersi se l’insorgente non sia intervenuto tardivamente interpellando la __________ di __________ il 25 gennaio 2017 (cfr. doc. K).

                                         In ogni caso, al riguardo, questo Tribunale può fare proprio quanto rettamente e incontestatamente rilevato dalla Cassa nella risposta e meglio che “(…) l'analisi finanziaria del 22 marzo 2017 della __________ esponeva chiaramente la grave situazione di sovraindebitamento della ditta. Basti pensare che dai dati esposti in tale documento emerge che, per il periodo gennaio-aprile 2017, il fatturato, gli ordini in portafoglio e le previsioni di vendita non arrivavano a complessivamente CHF 2,5 mio (grafico a pagina 2) a fronte di passivi a corto termine per circa CHF 4,7 mio (tabella a pagina 4), rispettivamente che per poter sopravvivere la società avrebbe dovuto ridurre i propri passivi per un valore tra i CHF 7.4 mio e CHF 12.4 mio (pagina 5) e che di conseguenza le opzioni strategiche a quel momento a disposizione della ditta erano solamente la moratoria o il fallimento (tabella a pagina 6). Per quanto attiene al solo passivo del conto presso il __________, a dire del ricorrente causa principale del fallimento della FA 1, lo stesso era di "soli" CHF 6 mio a fronte di debiti societari emersi in sede di graduatoria fallimentare di ca. CHF 28 mio. (…)” (III, punto 2, pagg. 3 e 4).

                                         L’insorgente, stante le suesposte gravi difficoltà finanziarie, non aveva dunque – e nemmeno le adduce – serie possibilità per ritenere di poterle superare a breve.

                          2.10.2.   Quanto alla censura secondo la quale “(…) il fallimento della FA 1 e il conseguente mancato pagamento dei contributi denunciato dalla Cassa è stato di fatto provocato dal __________, che ha unilateralmente disdetto con effetto immediato tutti i crediti concessi alla FA 1 in data 26 aprile 2017 e ciò semplicemente a seguito di una comunicazione data dai media la sera prima in merito alle difficoltà economiche della ditta. (…)” (I, punto 2.3, pag. 7) e all’assunto stante il quale “(…) al momento del decreto di fallimento della FA 1, il signor RI 1 aveva come detto saldato tutte le fatture della Cassa CO 1. Solo al momento dell'emissione della graduatoria del fallimento il qui opponente ha potuto constatare che la Cassa aveva notificato un credito residuo, conteggiato in base ai salari rivendicati nella procedura di fallimento, per lo più riferiti all'ultima mensilità ed al periodo di disdetta. Il signor RI 1 è venuto a conoscenza del credito vantato dalla Cassa, solo all'emissione della graduatoria del fallimento, prova ne è il suo ordine di data 13 aprile 2017 (doc. H) di procedere con “all AVS payments”, di fatto eseguito, e il fatto che la Cassa, nella decisione qui impugnata, ha esposto un conteggio a posteriori, allestito unicamente sulla base dei salari notificati nella procedura di fallimento. In data 24 aprile 2017, come detto, la società ha saldato tutti i debiti per contributi sociali di cui era a conoscenza, mentre solo due giorni dopo, in data 26 aprile 2017, la banca ha improvvisamente ed inaspettatamente disdetto con effetto immediato l'intera linea di credito concessale (come meglio specificato al successivo punto 2.3), circostanza che ha compromesso ulteriormente e in modo definitivo la situazione economica della FA 1, con conseguente inevitabile fallimento e mancato pagamento dei contributi a far tempo dal mese di maggio 2017 (mese in cui si è verificato il fallimento), posto che i contributi di aprile sono stati saldati con il citato ultimo pagamento (cfr. doc. J e G). (…)” (I, punto 2.1.2, pag. 5), questo Tribunale rileva quanto segue.

                                         Secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019, consid. 2.9 con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento.

                                         In questo contesto l’argomentazione che il fallimento della FA 1 e il conseguente mancato pagamento dei contributi sarebbe dovuto alla disdetta unilaterale con effetto immediato della linea di credito da parte della banca __________, non costituisce di per sé motivo di giustificazione o di discolpa per il mancato versamento degli oneri sociali.

                                         In effetti – ribadito che, per le ragioni suesposte (cfr. consid. 2.10.1), già prima della disdetta della linea di credito il 27 aprile 2017 da parte della banca finanziatrice si poteva/doveva concludere che non si trattava di una situazione di momentanea difficoltà e che la grave situazione di sovraindebitamento (confermata anche dallo “Strategic Options for FA 1” 22 marzo 2017 della __________ di __________ sub doc. L) non permetteva di concludere per l’esistenza di serie possibilità per superare a breve le difficoltà finanziarie della società – questo Tribunale non può seguire l’insorgente laddove, in modo generico e senza debitamente provare, sostiene che “(…) se non fosse stato per la decisione del __________, la FA 1 avrebbe potuto continuare ad applicare le misure di risanamento previste, con buone prospettive di risollevarsi e superare la momentanea difficoltà, evitando il fallimento e il conseguente mancato pagamento dei contributi sociali. (…)”

                                         (I, punto 2.3, pag. 8).

                                         Del resto – ribadito che l’insorgente, non comunicando il mutamento importante della massa salariale nell’anno 2016 e la corretta massa salariale del 2017, ha di fatto impedito alla Cassa di richiedere e di procedere tempestivamente per i contributi sociali effettivamente dovuti (cfr. consid. 2.7) – a ragione la Cassa ha addotto che “(…) il fatto che tali contributi siano stati determinati - come peraltro è logico che sia - solo successivamente alla dichiarazione di fallimento del 17 maggio 2017 è irrilevante. Infatti, in considerazione delle pregresse gravi negligenze dell'opponente di cui si è detto e di cui si indicherà ancora al punto seguente, il momento della determinazione dello scoperto o il periodo a cui esso si riferisce è ininfluente ai fini della determinazione della responsabilità ex art. 52 LAVS. Quale imprenditore il signor RI 1 doveva sapere che in caso di fallimento la società sarebbe stata debitrice, non sono [ndr. recte: solo] dei premi degli ultimi 1-2 mesi di attività, bensì anche di quelli relativi - oltre che alla tredicesima e alle vacanze non godute - al periodo di disdetta a cui i dipendenti avrebbero avuto comunque legalmente diritto. Per non impegnare la sua responsabilità l'opponente avrebbe dovuto chiudere per tempo l'attività al fine di poter saldare, con l'ultima liquidità della società, tutti i crediti derivanti dal diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali. (…)” (doc. 4, punto 7.1, pag. 14).

                                         Pure a ragione la Cassa, con la risposta, ha precisato che “(…) il fatto che la società abbia dapprima pagato gli acconti da gennaio a settembre 2016 nel corso di tale anno e successivamente, in aprile 2017, anche quelli dei mesi da ottobre a dicembre 2016, non soccorre al ricorrente. Infatti, a parte il fatto che tutte le fatture mensili di acconto del 2016 hanno dovuto essere diffidate e che comunque il periodo trascorso tra la data di fatturazione e quella di pagamento è andato vi è più dilatandosi (quindi la società non ha, precedentemente alla dichiarazione di fallimento, pagato ineccepibilmente i premi), occorre ribadire che la società ha sottaciuto alla Cassa il reale volume dei salari dell'anno 2016 incorrendo in una violazione evidente e incontrovertibile dell'art. 35 OAVS essendo risultato il fabbisogno contributivo di tale anno addirittura del 41.34% più alto rispetto agli acconti versati. In tale situazione di grave illiquidità è stato per la società sicuramente più facile onorare gli acconti mensili, seppur con ritardo, ma ciò non può ora valere quale motivo di discolpa. Infatti se la società avesse rispettato le prescrizioni AVS la Cassa avrebbe potuto fatturare per tempo congrui acconti e attivare, ancora durante il periodo di vita della società e quindi di carica del ricorrente, le necessarie procedure d'incasso forzato. (…)” (III, punto 2, pag. 4; la sottolineatura è del redattore).

                                         Ritenuto che, per le ragioni suesposte, il risarcimento del danno fatto valere dalla Cassa non può essere validamente ricondotto alla disdetta della linea di credito da parte della banca __________, non vanno qui oltre approfondite le precisazioni della Cassa nella risposta (cfr. III, punto 2, pag. 3) e le argomentazioni dell’insorgente nella “Replica spontanea” (cfr. VII, punti B.1. e B.2., pagg. 3 e 4) circa la natura inaspettata e repentina della disdetta della linea di credito da parte della banca e l’effettiva possibilità di versare su un conto bloccato il ricavo della vendita straordinaria del macchinario.

                          2.10.3.   Quanto, infine, alla pretesa secondo la quale “(…) nel caso di specie la FA 1 ha onorato per diversi anni i propri obblighi nei confronti delle assicurazioni sociali, solo nell'ultimo periodo, a partire da ottobre 2016, ha registrato degli arretrati, che sono tuttavia […] stati interamente ripagati prima del fallimento della società (cfr. punto 2.1 e ss del presente ricorso); le pretese della Cassa si riferiscono al mese di aprile e maggio 2017, cioè agli ultimi due mesi di esistenza della FA 1, oltre alle tredicesime del 2016, cioè un totale massimo di arretrati di tre mesi. Il signor RI 1 può dunque all’evidenza prevalersi di questo ulteriore motivo di discolpa che lo libera dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS. (…)” (I, punto 3.2, pag. 9), questo Tribunale può fare proprio quanto addotto a ragione e in modo pertinente dalla Cassa e meglio che “(…) per quanto attiene al rispetto dei termini di pagamento, la Cassa rileva che: anno 2015: solo 4 fatture sono state pagate entro i termini prescritti, 5 fatture sono state oggetto di diffida e 9 fatture sono comunque state pagate in ritardo; - anno 2016: tutte le fatture sono state pagate in ritardo rispetto ai termini prescritti, di cui 12 oggetto di diffida e 3 di procedura esecutiva; anno 2017: solo una fattura è stata pagata entro i termini prescritti, 2 sono state oggetto di diffida e 1 di procedura esecutiva. Si rileva in aggiunta che per i periodi in questione si è inoltre riscontrato che il tempo trascorso tra la data di emissione della fattura e quella di pagamento della stessa è andato vi è più dilatandosi nel tempo (doc. B, C, D). In considerazione di quanto precede, l'affermazione dell'opponente, secondo la quale la società ha sempre pagato ineccepibilmente i contributi, non può essere sposata dalla Cassa. Per quanto attiene invece al periodo di contribuzione, a cui si riferiscono gli scoperti oggetto della decisione di risarcimento danni, si rileva che gli stessi sono costituiti principalmente dai contributi relativi alle rivendicazioni di credito insinuati in sede fallimentare dai dipendenti. […] Nel caso in esame, come risulta dalla graduatoria fallimentare (doc. G), le rivendicazioni di credito si riferiscono nella maggior parte dei casi a: tredicesima 2016 e quota parte tredicesima 2017; - vacanze non godute; mensilità di aprile 2017 e parte di quella di maggio 2017; periodo di disdetta da 1 a 3 mesi. Ne consegue che nemmeno la seconda condizione, cumulativa alla prima, che permette la liberazione dell'organo in caso di breve periodo di scoperto è data. Infatti, gli scoperti riguardano un periodo superiore ai tre mesi previsti dalla giurisprudenza. (…)” (doc. 4, punto 7.1, pagg. 12 e 13).

                                         Rilevato che il succitato e incontestato mancato rispetto dei termini di pagamento sin dal 2015 già da solo basterebbe per negare l’invocato motivo di discolpa, non vanno approfondite le ulteriori argomentazioni (a cui qui si rinvia) sviluppate dalla Cassa a dimostrazione che il periodo rimasto scoperto supera il margine di tolleranza previsto dalla giurisprudenza (cfr. doc. 4, punto 7.2, pagg. 15-16 e III, punto 2, pag. 4 con rinvio al doc. 5).

                             2.11.   Riguardo alla domanda di sentire quale teste il sig. __________ che “(…) potrà confermare i contatti e le opportunità di lavoro previste dalla FA 1 e tutta la gestione della crisi e le misure intraprese dall’amministrazione (…)” (I, pag. 11), per quanto detto sopra (cfr. consid. 2.7 e 2.10), questo Tribunale, già sulla base degli atti, ha potuto concludere che il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico e che non sono dati motivi di giustificazione e/o di discolpa.

                                         Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

                                         Infatti, se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Va ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

                             2.12.   Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata.

                             2.13.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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