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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2020 31.2020.10

15 ottobre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,236 parole·~26 min·3

Riassunto

Responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 di un membro del Cda per violazione dell'obbligo di vigilanza e di controllo riguardo al pagamento dei contributi paritetici. Nessun valido motivo di discolpa e giustificazione

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 31.2020.10   BS/sc

Lugano 15 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 aprile 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 27 febbraio 2020 emanata da

CO 1       in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1 (radiata da RC il 17 dicembre 2018)

chiamato in causa:       TERZ 1

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   La FA 1, con sede a __________ (precedentemente a __________), è stata costituita il 16 settembre 2016 [in precedenza la ragione sociale era __________] (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).

                                         I soci gerenti della società, con diritto di firma individuale, sono stati (date di pubblicazione nel FUSC):

                                         -     TERZ 1, dal 16 settembre 2016 al 26 luglio 2017;

                                         -     RI 1, dal 26 luglio 2017 all’8 novembre 2017 (dimissionario il 27 ottobre 2017; cfr. il relativo verbale dell’Assemblea generale straordinaria in doc. 3/B);

                                         -     __________, dall’8 novembre 2017 fino al fallimento della società (13 luglio 2018).

                                         __________ è stato invece socio, con diritto di firma individuale, dal 16 settembre 2016 sino al fallimento della società. 

                               1.2.   Dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2018 la società è stata affiliata alla Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) quale datrice di lavoro.

                                        Il 12 marzo e il 7 giugno 2018 l’Ufficio esecuzioni del Distretto di __________ ha rilasciato degli attestati di carenza beni relativi ai contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati dalla società per gli anni 2016 e 2017 (sub doc. 4).

                                         Con decreti del 13 e 24 luglio 2018 la Pretura del Distretto di __________ ha dichiarato l’apertura del fallimento della società, rispettivamente la sospensione della procedura ex art. 230 LEF.

                                         In data 19 settembre 2018 Cassa ha insinuato all’Ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 60'085,15, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/SD e AF non soluti dalla società per gli anni 2016 - 2017 (sub doc. 4).

                                         La procedura di liquidazione del fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivi (cfr. lettera 25 settembre 2018 dell’UF sub doc. 4).

                                         La ragione sociale è stata radiata da RC il 7 maggio 2018.

                               1.3.   Costatato di avere subìto un danno, con decisione dell’11 ottobre 2019, confermata con decisione su opposizione del 27 febbraio 2020, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 39'351,90, per contributi paritetici non soluti dalla società da settembre 2016 a settembre 2017, in via solidale con TERZ 1 limitatamente a fr. 23'305,75 (doc. 1).

                               1.4.   Con il presente ricorso RI 1 ha impugnato la suddetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento.

                                         Contesta una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Precisa di aver assunto la carica di gerente per fare un piacere a __________, socio e di fatto gerente della società, e di non aver mai lavorato presso la stessa. Evidenzia di avergli subito chiesto di poter visionare la situazione contabile ed assicurativa della società, senza aver tuttavia avuto tale possibilità essendo stato __________ troppo impegnato a lavorare per la FA 1 al fine di garantire l’incasso dei lavori e per retribuire i fornitori.

                                         A sua discolpa l’insorgente rileva di essere rimasto in carica solo per tre mesi e una settimana (dal 26 luglio al 3 novembre 2017; date di pubblicazione nel FUSC). Nella denegata ipotesi in cui dovesse rispondere di un eventuale danno, egli ne contestata l’ammontare fissato nella decisione impugnata poiché nel 2016 e per alcuni mesi del 2017 non aveva il controllo della società. L’eventuale e contestato danno dovrebbe pertanto ammontare al massimo a fr. 7'499,25, corrispondente a tre mesi di contributi non versati.

                                         Infine l’insorgente sostiene che il suo comportamento non può essere ritenuto causale per il danno subito dalla Cassa essendo la società fallita dopo 8 mesi dalla sua uscita dalla stessa.

                               1.5.   Con la risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Ribadisce la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente per negligenza grave.

                               1.6.   Il 30 maggio 2020 il ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta della Cassa (V).

                               1.7.   Interpellata dal TCA in merito alle succitate osservazioni, con lettera 5 giugno 2020 la Cassa ha comunicato di non avere altro da aggiungere e di confermare la decisione impugnata (VI).

                               1.8.   Con ordinanza del 10 giugno 2020 il vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1 (IX), il quale è rimasto silente.

considerato                    in diritto

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                               2.2.   Secondo l'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.                             

                                         La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                         Nella fattispecie concreta, a seguito degli attestati di carenza beni del 12 marzo e del 7 giugno 2018 la Cassa ha rettamente chiesto in via sussidiaria al ricorrente, gerente della società, diritto di firma individuale, il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per i contributi paritetici non versati dalla stessa. Essa ha peraltro rispettato il termine biennale (dal 1° gennaio 2020: tre anni) di prescrizione (art. 52 cpv. 3 LAVS), avendo intimato la decisione di risarcimento (11 ottobre 2019) entro due anni dal rilascio, il 12 marzo 2018 del primo ACB, (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

                                         Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

                                         Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

                                         Nel caso in esame, il danno per complessivi fr. 39'351,90 fatto valere nei confronti del ricorrente è costituito dal mancato versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da settembre 2016 a settembre 2017, così come risulta dai conteggi allegati alla decisione di risarcimento, nonché dagli specchietti relativi all’evoluzione del pagamento dei contributi 2016/2017 (doc. 5 e 6).

                                         In queste circostanze la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno.

                               2.4.   Il ricorrente ritiene che, qualora la sua responsabilità ex art. 52 LAVS dovesse essere confermata, deve rispondere solo per tre mensilità di contributi avendo ricoperto la carica gerente solo da luglio ad ottobre 2017 e non anche per quelli precedenti.

                                         Va qui ricordato che il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l’aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2).

                                         Nel caso concreto, rettamente la Cassa ha imputato al ricorrente anche i contributi paritetici dovuti e non soluti dalla società precedenti la sua nomina di gerente (26 luglio 2017), così come chiaramente si evince dai citati specchietti dell’evoluzione del debito contributivo (doc 5 e 6).

                                         Non è stato del resto fatto valere che nel luglio 2017 la società si trovasse in uno stato d’illiquidità o di sovraddebitamento ai sensi della succitata giurisprudenza, motivo per cui l’insorgente deve rispondere non solo per l’acconto del III trimestre 2017 scaduto durante il suo incarico, ma anche, come detto sopra, di quelli precedenti.

                               2.5.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                               2.6.   La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

                               2.7.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

                               2.8.   Nella fattispecie concreta, l’insorgente sostiene di aver assunto la carica di gerente per fare un piacere a __________, socio e di fatto gerente della FA 1, e di non aver mai lavorato presso la società.

Ora, quanto asserito non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS. In effetti il ricorrente, accettando il mandato di gerente di una Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano. 

                                         Conformemente alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio 2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

                                         A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

                                         L’amministratore (e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

                                         Il ricorrente sostiene inoltre che malgrado le sue richieste a __________, da questi non ha avuto l’accesso alla documentazione contabile in quanto impegnato a lavorare per la società al fine garantire l’incasso dei lavori e retribuire i fornitori.

                                         A tal riguardo fa riferimento allo scritto 13 novembre 2019 in cui __________ ha dichiarato:

"  (…)

-    di essere proprietario di tutte le 20 quote della ditta FA 1 ora in liquidazione;

-    durante tutto il periodo della società avevo l’effettiva gestione della società;

-    ho chiesto un piacere al signor RI 1 per assumere la carica di gerente. Carica che lui ha assunto dal 26 luglio 2017 all’8 novembre 2017;

-    volendo essere corretto e trasparente, a seguito dell’assunzione della carica di gerente il signor RI 1 mi ha subito richiesto di fornirgli tutti i dettagli inerenti la società, ovvero le entrate, le uscite, i pagamenti ed anche i particolari di pagamento dei contributi sociali;

-    malgrado le sollecitazioni formali e scritte del signor RI 1, non ho mai dato seguito a questa sua richiesta in quanto ero impegnato a lavorare per la società alfine garantire l’incasso dei lavori effettuati;

-    io ero l’unico detentore di queste informazioni ed ero l’unico che gestiva i contratti di personale e i pagamenti;

-    a causa di questa mia inadempienza, il signor RI 1 ha preannunciato più volte di dare le dimissioni e dopo circa un mese aveva espresso la volontà di voler formalizzare la sua uscita della società, io a ciò non mi sono opposto e RI 1 dopo 4 mesi dall’entrata in carica, ha dato le dimissioni dal posto di gerente. Di fatto, RI 1 non è mai entrato in possesso di documenti societari, per cui non ha mai potuto rendersi conto del mancato pagamento degli oneri sociali dovuti;

-    confermo quindi di essere stato l’effettivo gerente e amministratore di fatto unico della società.” (doc. D)

                                         Certo, egli non ha avuto modo di poter visionare la documentazione, ma tale situazione non corrisponde a quella di un socio gerente a cui è stato impedito dall’asserito gerente di fatto nell’esercizio della sua carica, o di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale, motivo per cui non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

                                         Prima di accettare la carica di socio gerente, l’insorgente avrebbe dovuto informarsi sulla situazione contributiva della società, non solo per fare un piacere a __________.

                                         A tal riguardo, rettamente nella decisione contestata (cfr. consid. 7.1) la Cassa ha riassunto la seguente giurisprudenza: 

"  Per quanto attiene alla posizione delle persone che assumono una carica formale in una società preesistente, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che gli obblighi citati ai punti precedenti competono anche all'organo che subentra, il quale ha il dovere di vegliare affinché vengano versati alla Cassa non solo i contributi correnti, ma anche quelli scaduti, dovuti per un periodo antecedente alla sua entrata in carica, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra l’inagire dell'organo e il mancato pagamento dei contributi. Esso deve quindi accertarsi che, fino al momento della sua entrata in carica, i contributi sociali siano stati interamente pagati.

Incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene il pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato in carica alla fine dell'anno può ad esempio essere ritenuto responsabile del danno contributivo causato dal mancato pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l'anno. Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (STCA dell'8 novembre 2004 in re F.S. e A.D.; STCA del 17 giugno 2003 in re. R.V., A.P., F.C.: in casu organo era un fiduciario; RCC 1992, pag. 262, consid. 5 = ZAK 1992, pag. 249, consid. 5; STCA del 29 agosto 2006 in re c.c. C. Cassa professionale; STCA del 14 aprile 2004 in re E.S. c. Cassa professionale).”

                                         Va inoltre fatto presente all’insorgente che non potendo ricevere informazioni dall’asserito gerente di fatto, avrebbe potuto rivolgersi direttamente alla Cassa per conoscere il reale stato del debito contributivo, ciò che invece ha fatto il suo successore TERZ 1 (cfr. lettera 14 dicembre 2017 della Cassa con gli estratti conto dei contributi paritetici AVS per gli anni 2016 e 2017 sub doc. 4). Non solo, appurato di non poter ricevere le informazioni necessarie, il ricorrente avrebbe dovuto dimettersi subito.

                                         Il ricorrente sottolinea di essere stato in carica quale gerente per soli tre mesi ed una settimana, dal 26 luglio 2017 fino all’8 novembre 2017, così come risulta da RC.

                                         Secondo giurisprudenza per liberare l'amministratore (rispettivamente il socio gerente) che si dimette dopo pochi mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H 209/01 del 29 aprile 2002, consid. 4b).

                                         Non può in ogni modo essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27 giugno 1994 in re M.).

                                         Ritornando al caso in esame, la brevità del periodo di carica del ricorrente non costituisce motivo di giustificazione e quindi di esclusione di responsabilità ex art. 52 LAVS, già solo per il fatto che al momento dell'entrata in carica quale gerente, come visto al consid. 2.4., la società era in mora con il pagamento dei contributi. Inoltre, nonostante diffide e precetti esecutivi, per il 2017 la società non ha effettuato alcun versamento, così come si evince dal relativo specchietto riassuntivo dell’evoluzione del debito contributivo (doc. 6).

                                         Va poi rilevato che la Cassa ha dovuto diffidare la società – costituita il 16 settembre 2016 – da gennaio 2017 e da marzo 2017 ha avviato nei suoi confronti delle procedure esecutive.

                                         Inoltre, come pertinentemente rilevato nella decisione contestata, durante il periodo in carica del ricorrente sono state emesse:

"  (…)

-    Fattura di conguaglio del periodo settembre-dicembre 2016 di CHF 16'250.45, emessa il 4 luglio 2017, diffidata il 15agosto 2017 e precettata l’11 settembre 2017;

-    Fattura relativa all’acconto del 3° trimestre 2017 di CHF 5'083.90, emessa il 1° settembre 2017, scaduta durante il periodo di carica dell’opponente e successivamente diffidata il 6 novembre 2017 e precettata il 27 novembre 2017;

-    Diffida relativa alla fattura d’acconto del 2° trimestre 2017;

-    Domande di esecuzione relative agli acconti del 1° e 2° trimestre 2017. (…)”

(doc. 3 pag. 11)

                                         Il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi, come nella presente fattispecie, è già di per sé segno di negligenza grave che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STF 27 giugno 1994 nella causa M.; STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).

                                         In conclusione, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno sono stati validamente invocati motivi di giustificazione, il ricorrente deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

                               2.9.   Richiamato quanto esposto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita altrettanto conferma mentre il ricorso va respinto.

                             2.10.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.   

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

31.2020.10 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2020 31.2020.10 — Swissrulings