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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.09.2020 31.2019.9

1 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,044 parole·~1h 5min·2

Riassunto

Responsabilità di un amministratore unico di una SA. Il ricorrente contesta la quantificazione del danno e adduce di non essere stato responsabile per la conduzione della società che era in realtà affidata all'azionista. Decisione confermata in assenza di validi motivi di discolpa o giustificazione

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 31.2019.9   FC

Lugano 1° settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 18 marzo 2019 emanata da

CO 1       in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

chiamato in causa:       TERZ 1

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   La __________, con sede a __________è stata iscritta a Registro di commercio il __________ ottobre 2009 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). La società ha in seguito cambiato la regione sociale in FA 1 e trasferito la sede a __________. Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nella gerenza di un’officina meccanica, l’acquisto, la vendita, l’importazione, l’esportazione, il noleggio, la manutenzione e riparazione di veicoli a motore così come l’esercizio di un’impresa di pulizia, l’acquisto e la vendita di beni mobili e immobili così come la consulenza e l’intermediazione in materia assicurativa. In base alla pubblicazione sul FUSC, RI 1 è stato amministratore unico della società, con diritto di firma individuale, dal 25 ottobre 2011 al 4 dicembre 2015 (cfr. estratto RC), risultando egli comunque dimissionario in data 21 luglio 2015.

                               1.2.   La società è stata affiliata quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. ottobre 2009 al 31 luglio 2016 sotto la ragione sociale di __________ e successivamente quale FA 1. Sin dall’estate del 2010 la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal settembre 2010 e precettarla dal gennaio 2011. Al termine di svariate procedure esecutive, l’Ufficio esecuzioni del distretto di __________ ha rilasciato, il 21 febbraio, 5 maggio, 8 settembre 2017 e 1 febbraio 2018, attestati carenza beni relativi a crediti fatti valere dalla Cassa per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti dalla FA 1 negli anni dal 2013 al 2016.

Con decreto 11 settembre 2017 della Pretura del Distretto di __________ è stata dichiarata l’apertura del fallimento della società, ragione per cui la Cassa ha insinuato al competente Ufficio fallimenti un credito di fr. 68’026.20 per contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti negli anni dal 2013 al 2017, dopo controllo del datore di lavoro (doc. 6). La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo ai sensi dell’art. 230 LEF con decreto 25 settembre 2017 della Pretura di __________, non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione, ragione per cui l’importo insinuato dalla Cassa è rimasto scoperto. La ragione sociale è stata radiata d’ufficio il 14 febbraio 2018 (cfr. estratto RC).

                               1.3.   Costatato di avere subito un danno, con decisione 12 dicembre 2018, confermata con provvedimento su opposizione 18 marzo 2019 (doc. 1), la Cassa ha chiesto a RI 1, amministratore unico della società, in via solidale con TERZ 1, amministratore unico dal 27 luglio 2016, per analogo periodo e importo, il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 31'276.10 per i contributi paritetici non soluti dalla FA 1 negli anni dal 2013 al mese di giugno 2015, inclusi spese amministrative, spese d’esecuzione, tasse d’ingiunzione e interessi di mora.

La Cassa ha contemporaneamente proceduto nei confronti di TERZ 1, intimandogli il 12 dicembre 2018 una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per l’importo di fr. 67'905.45, pari ai contributi non pagati dalla società dal 2013 al 2017 (in via solidale con RI 1 limitatamente a fr. 31'276.10). TERZ 1 non avendo interposto opposizione, la procedura risarcitoria nei suoi confronti è sfociata nell’emissione di un attestato carenza beni il 13 dicembre 2019 per l’intero importo fatto valere dalla Cassa (doc. IX/2).

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione del 18 marzo 2019 è insorto con ricorso RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                               1.5.   Con risposta di causa 23 maggio 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione dell’impugnativa, ribadendo in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi paritetici (doc. III).

                                         Il 7 giugno 2019 il ricorrente, tramite il suo legale, ha formulato delle richieste di prova (doc. V).

                                         Con decreto del 12 giugno 2019 il Vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa, assegnandogli un termine di dieci giorni per determinarsi in merito, di TERZ 1, il quale tuttavia è rimasto silente (doc. VII).

Su richiesta dell’avv. RA 1, il 23 giugno 2020 si è tenuto un pubblico dibattimento in presenza delle parti, ciascuna assistita dai rispettivi rappresentanti, nel corso del quale le medesime hanno riesposto le rispettive posizioni (doc. IX). La Cassa ha versato agli atti l’incarto concernente la procedura di risarcimento nei confronti di TERZ 1.

considerato                    in diritto

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subito in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).

                                         Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).

                                         Nel caso concreto, come da giurisprudenza esposta, a seguito del rilascio di attestati carenza beni, prima, e dell’avvio della procedura di fallimento della FA 1 (procedura poi chiusa per mancanza di attivo), poi, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale organo formale (amministratore unico con diritto di firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società insolvente, di parte dei contributi sociali dovuti.

                                         In particolare, la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi agli anni dal 2013 al giugno 2015 per complessivi fr. 31'276.10, comprensivi dei costi e degli interessi (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 1/A-C; doc. 4, 5, 6).

                               2.2.   L’art. 52 cpv. 3 LAVS - nella versione in concreto applicabile in vigore sino al 31 dicembre 2019 - stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

Sia in questa sede precisato che dal 1. gennaio 2020 l’art. 52 cpv. 3 LAVS è stato modificato nel senso che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti”, ciò che comporta quindi che dall’entrata in vigore di tale modifica di legge il risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dall’insorgere del danno, ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 CO.

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v. OAVS, applicabile all’art. 52 cpv. 3 LAVS (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2019), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).

                                         Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).

                                         La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989 p. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.

                                         D’altro canto, il danno è da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V 443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156 consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

                                         Quando la cassa subisce un danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019), rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 5 agosto 1996 [inc. 31. 1995.260]; STFA 28 novembre 2005 [H 188/04], 19 agosto 2003 [H 142/03], 5 giugno 2003 [H 268/01 e H 269/01], 20 marzo 2003 [H 265/00], 19 febbraio 2003 [H 284/02]; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p. 664). Da tale momento, come accennato, non vi è inoltre motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili, anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quindi quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

                                         In caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per quanto riguarda il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).

                                         Precedentemente al fallimento, come detto, il momento della conoscenza del danno può avvenire in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di pignoramento (DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).

                                         Nella fattispecie in esame, decisivo al fine della decorrenza del termine di prescrizione deve essere considerato dapprima il rilascio degli attestati carenza beni in data 21 febbraio, 5 maggio e 8 settembre 2017 oltre a 1. febbraio 2018, e quindi il decreto della Pretura del distretto di __________ del 25 settembre 2017, con il quale è stata dichiarata la sospensione della procedura di fallimento ai sensi dell’art. 230 LEF nei confronti della FA 1 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; cfr. DTF 126 V 443, 128 V 11; cfr. STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003).

                                         È quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di risarcimento il 12 dicembre 2018 (doc. 3), la Cassa ha ampiamente rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS (nella versione applicabile in vigore sino al 31 dicembre 2019) e quindi il credito risarcitorio non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405).

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

                                         Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dal saldo contributivo AVS/AI/IPG/AD e AF rimasto non pagato dalla FA 1, relativamente agli anni 2013-2015 (quest’ultimo sino al mese di giugno, considerando la data delle dimissioni del ricorrente del 21 luglio 2015), oneri che sono stati calcolati sulla base delle distinte salariali fatte pervenire dalla società (cfr. specchietto riassuntivo del debito contributivo, doc. 1/A, 1/B e 1/C) per complessivi fr. 31'276.10 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, già dedotto il rimborso della tassa sul CO2), tenendo conto dei versamenti effettuati, così come risulta dalla documentazione prodotta dalla Cassa, segnatamente dai conteggi e dai solleciti inviati alla società, dalle procedure esecutive avviate nei suoi confronti in via di pignoramento (sfociati in attestati carenza beni emessi in data 21 febbraio, 5 maggio, 8 settembre 2017 e 1. febbraio 2018, in relazione a contributi paritetici rimasti scoperti negli anni dal 2013 al 2016) e dalla procedura fallimentare (cfr. doc. 4, 5, 6). I contributi sono nella misura di fr. 6'908.95 riferiti all’anno 2013 (salari notificati per fr. 91'409), di fr. 15'204.90 all’anno 2014 (salari notificati fr. 114’818) e di fr. 9'162.25 all’anno 2015 limitatamente ai primi sei mesi (salari notificati fr. 140'352 annui) (doc. 1A, B, C).

                                         Con la risposta di causa la Cassa ha ulteriormente prodotto lo specchietto dell’evoluzione del debito contributivo nei singoli anni dal quale si evince come la stessa abbia sistematicamente diffidato e precettato la società per il pagamento dei contributi (doc. 4-6). Sono pure state prodotte le fatture trimestrali d’acconto per l’anno 2015 (doc. 8/A-D).

                                         Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, alla decisione su opposizione sono state allegate le distinte salariali originali e non semplicemente delle estrapolazioni dalla banca dati della Cassa. Ad ulteriore comprova la Cassa ha nondimeno prodotto i dettagli dell’evoluzione degli incassi negli anni dal 2013 al 2015 (doc. 4, 5, 6).

                                         La Cassa ha quindi esaurientemente illustrato la composizione del danno fatto valere.

                                         Del resto, dalla documentazione agli atti risulta che la società, per quanto riguarda i contributi dovuti negli anni oggetto della presente procedura, non ha mai reagito né presentato opposizione o qualsivoglia contestazione riguardo alle varie richieste di acconto formulate con richiami e diffide, né del resto in occasione delle svariate procedure esecutive culminate con il rilascio di diversi attestati carenza beni definitivi e, quindi, con l’apertura del fallimento, ha contestato il credito fatto valere dalla Cassa. Sia peraltro osservato che TERZ 1, iscritto a RC come amministratore unico della società successivamente al ricorrente e già in precedenza attivo come amministratore di fatto, oltre che azionista della FA 1, non si è opposto alla procedura di recupero dei contributi non versati dalla FA 1 negli anni dal 2013 al 2017 per fr. 67'905.45 avviata nei suoi confronti con decisione della Cassa del 12 dicembre 2018 (doc. IX/1; cfr. al consid. 1.3).   

                                         Stante quanto precede, per quanto concerne le censure ricorsuali in merito ai salari posti alla base dei conteggi, le stesse risultano quindi innanzitutto di gran lunga tardive, considerato come contro le precedenti richieste di pagamento e gli atti esecutivi non sia stata sollevata alcuna opposizione.

                                         Inoltre, il ricorrente ritiene eccessivi i salari computati dalla Cassa, ma nulla di concreto adduce, e tantomeno comprova, circa i presunti effettivi salari versati dalla società.    

                                         Sia infine pure osservato che all’epoca dell’invio delle varie richieste di pagamento e delle relative diffide, a Registro di commercio la ditta risultava attiva, come pure lo era il recapito presso l’indirizzo societario rispettivamente era in carica l’amministratore unico qui ricorrente (cfr. estratto RC della società).

                                         Così stanti le cose, il ricorrente non può sottrarsi alla definizione dei contributi dovuti dalla società da lui amministrata avanzando presunte, ma non comprovate irregolarità nella procedura seguita dalla Cassa.

                                         Riassumendo, la definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2013, 2014 e 2015 (sino al mese di giugno per quanto riguarda il qui ricorrente), così come dettagliatamente esposta sugli estratti conto prodotti dalla Cassa, considerando pure le spese amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli interessi di mora, rimasti totalmente incontestati, considerati i pagamenti effettuati, che conclude per uno scoperto di fr. 31'276.10 appare ineccepibile (doc. 1A, 1B, 1C; cfr. anche i riepiloghi doc. 4, 5, 6; per quanto riguarda i costi cfr. anche l’art. art. 69 cpv. 1 LAVS).  

                                         Ai conteggi della Cassa, dettagliati e che non lasciano spazio a censura alcuna, si deve aderire, a maggior ragione considerando come il ricorrente abbia formulato delle contestazioni del tutto generiche e sprovviste di motivazione.  

                                         La Cassa ha in ogni modo  ben comprovato, anche mediante la produzione dei riepiloghi ai doc. 4, 5 e 6, comprendenti la lista di tutte le diffide e esecuzioni promosse contro la società, anche le spese, ove si ricordi come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6).

                                         Del resto val la pena di ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa, producendo anche la documentazione relativa alle esecuzioni forzate intraprese dalla creditrice e sfociate in attestati carenza beni (doc. 5) -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova in tal senso. Inoltre, sia pure nuovamente ricordato che dalla documentazione prodotta non sembra che le singole fatture rese dalla Cassa e rimaste parzialmente non pagate, malgrado i regolari solleciti, siano mai state oggetto di alcuna contestazione da parte dell’interessato o della società di cui era amministratore unico.  

                                         Apparendo quindi i conteggi della Cassa dettagliati e allestiti correttamente sulla base della esaustiva documentazione all’inserto, essi non sono in alcun modo censurabili. Del resto il credito posto in esecuzione dalla Cassa è stato pure formalmente riconosciuto negli attestati carenza beni resi il 21 febbraio, 5 maggio e 8 settembre 2017 e 1. febbraio 2018 ed è di fatto stato riconosciuto in sede di fallimento.

                                         In queste circostanze, tutto ben considerato, questo TCA ritiene che la Cassa ha comprovato a sufficienza il danno subito di fr. 31'276.10, pari ai contributi dovuti per gli anni 2013, 2014 e 2015 (sino a giugno), comprensivo di spese amministrative, di intimazione e tassazioni d’ufficio, dedotti i versamenti effettuati e inclusi gli interessi di mora - mentre che il ricorrente non ha fornito elementi che permettano di considerare non corretta la pretesa.

                                         Non meritano di essere condivise le censure sollevate dal ricorrente laddove in particolare contesta i conteggi della Cassa poiché egli non avrebbe personalmente allestito le distinte salari allegate alla decisione risarcitoria e poiché le stesse non risultano firmate.

                                         Al riguardo si osserva che, come rettamente ricordato dall’amministrazione, per la giurisprudenza il fatto di non aver personalmente redatto la dichiarazione dei salari non costituisce un motivo che permetta di non ritenere attendibile la stessa e il relativo conteggio dei contributi. La compilazione e la vidimazione della dichiarazione dei salari è in ogni modo chiaramente un compito di cui era responsabile il ricorrente nella sua veste di organo formale della società (cfr. fra le altre STCA 31.2012.13 del 28 marzo 2013).

                                         In casu, l’amministrazione ha evidenziato come le distinte allegate alla decisione risarcitorie siano state estrapolate dalla banca dati dell’amministrazione e pertanto non riportano alcun timbro o firma. Copia delle dichiarazioni originali per gli anni dal 2013 al 2015 sono state in ogni modo allegate in sede di risposta dalla Cassa (doc. B-B2) e dalle stesse si evince peraltro che la distinta salariale per l’anno 2014 era stata sottoscritta proprio dal ricorrente, e questo nonostante egli abbia affermato di non essersi occupato dell'amministrazione della ditta.

                                         Per quanto riguarda invece la contestazione riguardo alla quantificazione dei contributi, considerato come la stessa non terrebbe conto che TERZ 1 avrebbe rinunciato a stipendi per un importo complessivo di fr. 100'000.--, va detto innanzitutto che i calcoli effettuati dalla Cassa si basano, come esposto, sui salari regolarmente notificati dal datore di lavoro, comprensivi anche di quelli dell’azionista e amministratore di fatto TERZ 1 (cfr. le distinte salariali per gli anni 2013-2015 allegate alla decisione 12 dicembre 2018).

                                         In ogni modo, come con pertinenza ricordato dalla Cassa, secondo l’art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione di sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a; STFA 1966 p. 205; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1976 p. 88 consid. 2). l contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Ne consegue che, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell’art. 52 LAVS non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a, 110 V 227 consid. 3a) ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l’effettivo versamento del salario (STFA H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4; cfr. STCA 31.2019.20 del 7 maggio 2020). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 30.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2).

                                         In casu, a prescindere dal fatto che anche questa allegazione non è stata minimamente comprovata né sostanziata, va sottolineato che il ricorrente non ha sostenuto che il socio TERZ 1 non abbia svolto attività lucrativa per conto della FA 1. A tal riguardo va in effetti nuovamente rilevato che la distinta salari del 2013, 2014, 2015 comprende anche tra i salariati il medesimo socio della società.

                                         Se quindi poi la società non ha versato i salari, rispettivamente TERZ 1 vi ha rinunciato, secondo la giurisprudenza succitata, questo non è rilevante. Determinante è che dalle circostanze suddette non si è trattato di mere aspettative salariali. Come detto, per la giurisprudenza i contributi alle assicurazioni sociali restano in effetti dovuti anche nell’ipotesi in cui il dipendente rinunci a chiedere l’effettivo versamento del salario.

                                         Non vi è pertanto motivo per non confermare i conteggi allestiti dalla Cassa relativi ai contributi dovuti nel periodo in esame. E questo considerando anche che, come già anticipato, lo stesso TERZ 1 non ha sollevato alcuna contestazione nell’ambito della procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS avviata direttamente nei suoi confronti e comprendente anche i contributi calcolati sui suoi salari indicati nelle liste redatte dalla società (cfr. doc. IX/1; cfr. al consid. 1.3).

                                         In queste circostanze, bisogna concludere che l’ammontare del danno richiesto al ricorrente sia stato sufficientemente documentato dalla Cassa e va quindi confermato.

                                         Per quanto infine riguarda le contestazioni sollevate dal ricorrente in merito agli acconti richiesti, a suo avviso inadeguati rispetto alla massa salariale, cfr. al consid. 2.8.

                               2.4.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 p. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 p. 607 consid. 5a).

                                         L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, p. 650 consid. 2).

                                         Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

                               2.5.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

                               2.6.   L’art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

                                         Secondo la cifra 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG (DRC valide dal 1° gennaio 2008 stato 1° gennaio 2019,) “è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.”.

                                         Secondo la giurisprudenza federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente dovuti rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti.

                                         Nella STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016 il TF ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Im Rahmen der auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 1. März 2000 (AS 2000 1441 ff.) wurde neu das System der Akontobeiträge als das ordentliche Beitragsbezugsverfahren eingeführt. Zudem wurde im geänderten Art. 35 Abs. 2 AHVV die Meldepflicht des Arbeitgebers bei wesentlichen Änderungen der Lohnsumme während des laufenden Jahres positivrechtlich verankert. Gemäss Rz. 2048 der Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB) gilt eine Abweichung der jährlichen Lohnsumme um mindestens 10 Prozent von der ursprünglichen voraussichtlichen Lohnsumme als wesentlich im Sinne dieser Bestimmung. Die Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV gilt grundsätzlich ungeachtet einer allfälligen Kenntnis der Ausgleichskasse von einer wesentlichen Diskrepanz zwischen den geleisteten Akontobeiträgen und den tatsächlich geschuldeten Beiträgen bzw. zwischen der ursprünglich gemeldeten voraussichtlichen und der effektiven Lohnsumme (in diesem Sinne schon Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts H 204/01 vom 12. Juli 2002 E. 7a). Wie das Bundesgericht in dem von der Vorinstanz erwähnten Urteil 9C_355/2010 vom 17. August 2010 E. 5.2.1 erkannt hat, verhält sich mithin ein Arbeitgeber widerrechtlich und schuldhaft im Sinne von Art. 52 Abs. 1 AHVG, der in Verletzung der Meldepflicht nach Art. 35 Abs. 2 AHVV zu tiefe Akontobeiträge leistet ohne sicherzustellen, etwa durch Bildung von Rückstellungen, dass unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklung genügend Mittel für die Begleichung der entsprechend höheren Schlussabrechnung innert nützlicher Frist zur Verfügung stehen (vgl. auch Urteil 9C_369/2012 vom 2. November 2012 E. 7.3.3.2). (…)” (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1).

                               2.7.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V 193).

                                         D’altra parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b)

                               2.8.   Nella fattispecie concreta, il ricorrente ha assunto la carica di amministratore unico (con diritto di firma individuale) della FA 1 dal 25 ottobre 2011 sino alle sue dimissioni presentate il 21 luglio 2015 (la radiazione da RC è avvenuta nondimeno solo il 4 dicembre 2015; cfr. consid. 1.1).

                                         L’insorgente contesta la sua responsabilità rilevando di non essere responsabile per il danno insorto, considerato come egli non avrebbe in sostanza mai avuto la possibilità di far fronte alle incombenze amministrative della società, tra le quali il pagamento dei contributi, ritenuto come l’amministratore di fatto fosse in realtà TERZ 1, il quale non gli avrebbe messo a disposizione la documentazione necessaria, malgrado le sue richieste. Adduce in sostanza che chi comandava all’interno della società era TERZ 1, al quale quindi la Cassa avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere il pagamento dei contributi non versati e al quale di conseguenza dovrebbe essere imputato l'eventuale danno.  

                                         Ora, quanto asserito non è sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS.

                                         In effetti, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - che peraltro si fermano a mere allegazioni unilaterali e di parte e non risultano minimamente comprovate - sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di precisi obblighi (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003).

                                         Va innanzitutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico della società l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

                                         L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente sull’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid. 4b).

                                         Se poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, l’amministratore di una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

                                         Per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

                                         In concreto, nella sua veste di amministratore unico della FA 1 il ricorrente doveva adempiere agli obblighi inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO con la massima diligenza, in particolare con riferimento al regolare versamento dei contributi prelevati dai salari, pena la responsabilità per il danno subito dalla Cassa. Tale dovere risulta accresciuto trattandosi di un amministratore unico (STF 9C-360/2012 del 17 settembre 2012).

                                         Pur ammettendo che, come in sostanza argomenta il ricorrente, l’azionista e amministratore di fatto TERZ 1 fosse in qualche modo sordo alle sue richieste, ciò non è circostanza sufficiente per liberare l’amministratore unico dall’obbligo che la carica assunta comporta.

                                         Del resto, anche ammettendo che l’insorgente abbia intrapreso degli sforzi al fine della riduzione del danno, gli stessi, ancorché peraltro non minimamente comprovati, non potrebbero comunque di per sé stessi essere motivo di discolpa in relazione al mancato pagamento degli oneri sociali concretizzatosi sin dal settembre 2010 e quindi negli anni successivi.

                                         In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente asserisca in sostanza di aver sollecitato l’azionista, il quale, a suo dire, aveva assunto in modo esclusivo la conduzione della società.

                                         Vero è piuttosto che il ricorrente ha in sostanza tollerato la situazione sin dalla sua entrata in carica, considerato come la Cassa ha dovuto sin dal settembre 2010 sistematicamente diffidare la società e da gennaio 2011 procedere in via di esecuzione forzata (doc. A), e quindi anche nel periodo in cui il ricorrente era in carica e non poteva non essere pertanto consapevole della difficile situazione in cui versava la società di cui era amministratore.

                                         Stante quanto precede, non soccorre l’insorgente neppure la circostanza secondo la quale egli non sarebbe stato informato né ascoltato adeguatamente da TERZ 1. 

                                         In effetti, per la giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Per la giurisprudenza addirittura è da ritenere quale negligenza grave la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione, verificando puntualmente e di persona la contabilità aziendale e in particolare il pagamento effettivo dei contributi paritetici (STFA H 265/02 del 3 luglio 2003). In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004, consid. 2.10.2 e riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M. G.) non costituisce in sé motivo liberatorio o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.1994.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e citazioni; STFA H 238/98 del 13 novembre 2000; Pratique VSI 1996 p. 306).

                                         Se ne deve quindi concludere che, ritenuta la posizione di organo formale della società assunta dal ricorrente, la presunta gestione della società da parte di TERZ 1, ancorché non minimamente comprovata, non costituisce un motivo sufficiente per esonerare il ricorrente dalla sua responsabilità e per escludere l’esistenza di una negligenza grave. L’amministratore di una società non può limitarsi a fidarsi delle rassicurazioni di terzi senza una verifica diretta della situazione debitoria della società.

                                         Del resto dagli atti risulta, inoltre, che la società, sin dal settembre 2010, ha effettuato i versamenti per i contributi paritetici dovuti solo parzialmente, con ritardo e sempre dopo diffide e l’avvio di procedure esecutive (vedi gli estratti conto dei contributi paritetici, doc. 5-7). Ritenuta questa situazione - che denota una difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo contributivo nota da tempo - l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della stessa e, quindi, prendere in mano la situazione e, dunque, controllare se i contributi venivano regolarmente versati, se del caso rivolgendosi direttamente alla Cassa. E questo a maggior ragione considerato come la FA 1 fosse una piccola società, con pochi dipendenti (cfr. doc. 3/B) e che la giurisprudenza nel caso di aziende di modeste dimensioni prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008 e STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003).

                                         Il ricorrente nella sua posizione di amministratore unico non ha invece dimostrato di aver messo in atto alcun intervento incisivo e deciso, tanto che la società ha continuato ad accumulare debiti.

                                         E comunque, nel solco della giurisprudenza, dal momento della sua entrata in carica, considerate le sistematiche diffide (dal settembre 2010) e le svariate procedure esecutive promosse nei confronti della società dal gennaio 2011, ritenuto come egli non potesse di conseguenza non essere consapevole dei ritardi nei pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità, il ricorrente avrebbe dovuto prendere in considerazione di  rassegnare le proprie dimissioni da amministratore unico e non attendere invece sino al 21 luglio 2015, quando la situazione era ormai gravemente compromessa. In effetti, secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi, constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002,  H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

                                         In questo contesto va quindi ritenuta inammissibile, e al limite del temerario, l’allegazione del ricorrente per il quale egli non avrebbe potuto apprendere dell’insolvenza della società essendo gli attestati carenza beni relativi ai contributi per gli anni 2013 -2016 stati rilasciati dopo le sue dimissioni nel luglio 2015.

                                         Non si può peraltro misconoscere che il debito oggetto di tali procedure esecutive sia divenuto esigibile in un momento in cui il ricorrente, quale organo formale della società, poteva disporre del capitale esistente e quindi influenzare i pagamenti.

                                         Resta inoltre il fatto che le dimissioni del ricorrente (rassegnate con scritto del 21 luglio 2015) sono avvenute tardivamente e meglio ad oltre quattro anni dalle prime diffide di pagamento e le relative susseguenti procedure esecutive avviate dalla Cassa e, quindi, dopo un considerevole periodo dal momento in cui egli aveva potuto (o quantomeno avrebbe potuto) constatare l’effettiva impossibilità di far fronte al pagamento dei contributi. In effetti il riepilogo prodotto dalla Cassa sub doc. 4, 5, 6 attesta una situazione tutt’altro che incoraggiante, se si considera che dal 2012 e, quindi, nel periodo in cui il ricorrente era amministratore unico, sono state inviate numerose diffide di pagamento e promosse ben 9 procedure esecutive (doc. 4).

                                         Questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi. Egli non poteva, nella veste di amministratore unico di una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli avrebbe invece dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa, se del caso interpellando direttamente quest’ultima (cfr. STFA H 265/02 del 3 luglio 2003 e H 38/01 del 17 gennaio 2002). Egli ha quindi omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una SA (STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che il dovere di diligenza e vigilanza andando oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006).

                                         E questo a maggior ragione considerando che egli fosse pure membro del Consiglio di amministrazione della __________, società che si era occupata della contabilità della FA 1 (cfr. doc. A).

                                         L’insorgente non può dunque, facendo leva sulla sua asserita inconsapevolezza della situazione della società, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         Il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

                                         Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

                                         Sia peraltro ancora osservato che l’insorgente non ha nemmeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di amministratore unico della società, o di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

                                         Nemmeno, infine, il ricorrente può con successo pretendere l’esistenza di una concolpa della Cassa, rea a suo avviso di non aver richiesto acconti adeguati alla massa salariale. Semmai è vero il contrario, ossia che la società ha versato acconti troppo esigui senza assicurarsi sufficienti mezzi per tacitare il conguaglio.

                                         Come esposto al consid. 2.6 che precede e come con pertinenza ricordato dalla Cassa, l'art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di comunicare espressamente alla Cassa una modifica sostanziale della base di calcolo, in particolare se la variazione è di almeno il 10% e superiore a fr. 20'000 (cfr. STCA 31.2018.16 del 28.02.2019, consid. 2.9.2; cfr. anche il marginale 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi, DRC). Questo proprio per evitare conguagli troppo elevati.

                                         Non vi è per contro alcun obbligo legale per la Cassa di adeguare gli acconti per l'anno in corso sulla base dei dati esposti nella distinta dei salari dell'anno precedente, come ben illustrato nella risposta di causa. Infatti la Cassa, salvo che il datore di lavoro non glielo comunichi espressamente, non può conoscere nel corso dell'anno l'evoluzione del numero dei dipendenti di una società e la relativa somma annua dei salari e nemmeno presumere che la stessa possa essere simile a quella dell'anno precedente. Inoltre la distinta dei salari non necessariamente viene fornita dal datore di lavoro entro i termini prescritti e per questo la Cassa non solo indica in ogni fattura d'acconto la base di calcolo utilizzata, ma indica altresì esplicitamente al datore di lavoro di comunicare variazioni importanti della base di calcolo.

                                         Nel caso in esame, per quanto riguarda il caso specifico, come illustrato nel dettaglio dalla Cassa nella decisione impugnata, e come si desume dalla documentazione prodotta, la società ha pagato acconti trimestrali per l'anno 2014 e 2015 decisamente troppo bassi rispetto alla reale massa salariale.

Si desume in particolare dagli atti che il 7 febbraio 2014 la Cassa ha inviato una proposta di acconto per il 2014 su una base salariale trimestrale di fr. 3'750.00 (fr. 15'000.00 annui), con l'avvertenza esplicita di voler comunicare l'importo più confacente, nell'eventualità in cui l'acconto proposto dalla Cassa non corrispondesse alla reale situazione (doc. C). Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte della società, la Cassa ha quindi proceduto a fatturare gli acconti sulla base di tale importo. Tuttavia, l'ammontare effettivo dei salari per l'anno 2014 si è poi rivelato essere pari a fr. 114'818.-- (cfr. doc. B1), ben fr. 99'818.-in più, che corrisponde ad un aumento del 665.00% rispetto all'importo preso in considerazione per fatturare gli acconti mensili, che pertanto erano manifestamente bassi. Anche per il 2015, la differenza tra l'importo base per gli acconti (fr. 45'000.-- annui) e l'ammontare dei salari (fr. 140'352.--, cfr. doc. B2) era pari al 211.00%, quindi nettamente superiore al 10% di tolleranza.

                                         Nella risposta di causa la Cassa, a complemento di quanto esposto nella decisione impugnata, ha ulteriormente illustrato la situazione come segue:

" anno 2013: gli acconti sono stati fatturati trimestralmente in base ad una somma annua dei salari di CHF 15'000.00 (doc. 7) a fronte di un ammontare effettivo di CHF 91'409.00. Vale a dire che anche per tale anno non è stata notificata una modifica sostanziale della base di calcolo, la quale in sede di conguaglio è risultata essere del 509,39% più alta rispetto a quella utilizzata per gli acconti.

anno 2014: la Cassa si riconferma con quanto sin qui detto e precisa in aggiunta che anche se la base di calcolo fosse stata adeguata sulla base dei salari effettivi del 2013 (CHF 91'409.55), la differenza con la reale somma annua dei salari dell'anno 2014 (CHF 1 14'818.55) sarebbe comunque stata del 25,61 %, vale a dire ben oltre ai limiti legali prescritti.

anno 2015: malgrado la Cassa abbia comunicato con ogni fattura d'acconto l'obbligo del datore di lavoro di segnalare modifiche importanti nella base di calcolo (doc. 8A-D), la società non ha mai provveduto in tal senso, se non con la distinta salari 2015 (allegato B1 sub doc. 3), tramite la quale ha comunicato una base di calcolo di CHF 135'000.00 per il 2015. Tuttavia quest'ultima circostanza si è concretizzata solo tardivamente in quanto, come risulta dall'originale della distinta salari 2015, la stessa è pervenuta alla Cassa unicamente il 22 ottobre 2015, ciò che ha permesso alla Cassa di modificare gli acconti solamente a partire dalla 4.a rata di acconto di tale anno (doc. 8D). In ogni caso sino alle dimissioni del ricorrente, avvenute il 21 luglio 2015, nessuna comunicazione di adeguamento degli acconti 2015 è pervenuta alla Cassa.”

Alla luce di questi elementi si deve concludere che la FA 1, versando acconti troppo bassi senza assicurarsi sufficienti mezzi per tacitare il conteggio finale in tempi utili, ha agito in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS, in violazione di quanto disposto dall'art. 35 cpv. 2 OAVS. Come affermato dalla Cassa pertanto “la società, pagando per lungo tempo acconti manifestamente bassi, si è finanziata ponendo il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che costituisce negligenza grave secondo la giurisprudenza (STF 9C_701/2018 del 27 novembre 2018).”

Sia del resto pure ricordato che secondo la giurisprudenza, qualora la situazione finanziaria di una società dovesse permettere per diverso tempo di onorare solo gli stipendi, ma non anche gli oneri sociali, peraltro in parte trattenuti alla fonte dai dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a ridurre i salari ad un livello che permetta di pagare anche i contributi. Infatti il pagamento degli oneri sociali ha la stessa priorità del pagamento dei salari. In caso contrario la sopravvivenza dell'azienda viene concretizzata a scapito delle assicurazioni sociali, ciò che costituisce negligenza grave (STF 9C 436/2016 del 26 giugno 2017).

                                         In sostanza, il ricorrente, nonostante gli obblighi derivantigli dalla funzione assunta quale amministratore unico della FA 1 fino al 21 luglio 2015 (cfr. consid. 1.1) e pur dovendo essere a conoscenza dell’importante aumento della massa salariale ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, non ha tempestivamente informato la Cassa di questa evenienza. Ciò, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), configura una grave negligenza.

                                         Il TCA deve pertanto concludere che RI 1 ha violato quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS omettendo di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA.

                                         Ne consegue che l'insorgente, tenuto conto del periodo di carica dal 25 ottobre 2011 sino alle dimissioni del 21 luglio 2015 e della giurisprudenza citata, deve assumersi le conseguenze anche del mancato pagamento dei contributi definitivi per gli anni 2014 e 2015 (limitatamente ai 6/12).

                                         Va qui pure nuovamente ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Di conseguenza - atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo e mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in tal senso (cfr., tra le altre, le STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003 consid. 4.3; H 10 e 45/01 del 16 settembre 2002 consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002 consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre 2001 consid. 4c.) -, questo Tribunale può prescindere dall’assunzione di ulteriori prove e in particolare dalla chiesta audizione testimoniale di TERZ 1, il quale peraltro non ha nemmeno dato seguito alla chiamata in causa di cui al decreto del 12 giugno 2019 (consid. 1.5).

                                         Sono infatti ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

                                         Quanto infine ancora all’asserita esclusiva responsabilità di terzi, segnatamente di TERZ 1, azionista della società, va nuovamente ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

                                         In simili circostanze questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa. Le circostanze addotte non sono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere l’esistenza di una negligenza grave.

                               2.9.   Infine occorre rilevare che l’insorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                                         Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento  per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

                                         La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                                         In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

                                         In particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi tantomeno comprovato, che la FA 1 si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

                                         Non va in effetti dimenticato che la società, dopo numerose diffide dal settembre 2010 e l’avvio di procedure esecutive dal gennaio 2011, non ha liquidato completamente i contributi di svariati anni, segnatamente dal 2013 al 2017 (cfr. estratto conto, doc. 1A e 1B). I contributi residui sono rimasti scoperti, ragione per cui nel febbraio, maggio e settembre 2017 e ancora febbraio 2018 sono stati resi quattro attestati carenza beni definitivi e nel settembre 2017 è quindi stato dichiarato il fallimento della società. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo, per complessivi fr. 68'026.20 (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 5, 6). Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.

                                         In queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro l’insorgente nemmeno fa valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

                                         Come detto, il TFA ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, circostanza che non corrisponde al caso in esame.

                                         La verità è che la società versava già da tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto autorizzare il ricorrente a dare priorità al pagamento dei salari o di altre pendenze, la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro (o addirittura al termine di una procedura di esecuzione) non essendo un motivo di discolpa (cfr. in proposito la STCA del 28 maggio 2002 nella causa B., inc. 31.2001.36, consid. 2.8.1). Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M. J., M. M., B. N. e P. L.).

                                         A titolo di raffronto è utile precisare che nella già citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243), in cui è stato riconosciuto un motivo di giustificazione, la ditta, oltre a non versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al massimo i danni causati alla Cassa.

                                         In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.), motivi di discolpa in casu non realizzati.

                                         Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del 12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate è evidente il contrario.

                                         In effetti, l'avere procrastinato il pagamento dei contributi paritetici e lasciato scoperti gli oneri sociali sull’arco di diversi anni, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell’amministratore unico cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269).

                             2.10.   Per quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, alla luce di quanto precede, la Cassa ha sufficientemente documentato e quantificato la pretesa in fr. 31'276.10, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli anni 2013, 2014 e sino al giugno 2015. Come già esposto al consid. 2.3, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi esente da critiche e come tale va ammesso.

                                         Va pure osservato che i contributi di cui è chiesto il risarcimento si riferiscono a oneri scaduti durante il periodo in cui era in carica il ricorrente e venuti a scadenza entro la data delle dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore unico della SA, formalizzate con lettera del 21 luglio 2015.  

                                         In proposito si rilevi in effetti che secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società, a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non avendo infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, p. 293; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54). Determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b).

                                         Come già esposto al consid. 2.3, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi esente da critiche e come tale va ammesso, ricordato nuovamente il principio per il quale se da un lato spetta all'amministrazione sostenere la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, ecc. (RDAT ll 1995 pag. 396), dall'altro, in caso di contestazione, incombe alla controparte, in virtù dell'obbligo di collaborazione, di comprovare l'inesattezza dell'importo richiesto dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133).

                             2.11.   Visto quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di amministratore unico con firma individuale – non avendo quindi ottemperato agli obblighi di diligenza e vigilanza che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, e non avendo fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.9), deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/Al/IPG/AD e AF della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di fr. 31'276.10 per gli anni 2013-2015, quest'ultimo sino al mese di giugno.

                                          Se, come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l’intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO).

                                          Legittimamente quindi la Cassa ha optato per la richiesta di risarcimento nei confronti dell’amministratore unico della società, i rapporti interni tra gli azionisti della stessa non essendo in ogni modo di rilievo per la Cassa.  

                             2.12.   Visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.

                                         In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

31.2019.9 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.09.2020 31.2019.9 — Swissrulings