CO 1Raccomandata
Incarto n. 31.2019.19 BS
Lugano 27 aprile 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 settembre 2019 emanata da
CO 1 in materia di art. 52 LAVS
in relazione alla fallita: FA 1
radiata da RC il 13 febbraio 2018
ritenuto in fatto
1.1. La FA 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 13 dicembre 2013 (data di pubblicazione nel FUSC; cfr. estratto RC informatizzato agli atti).
Lo scopo sociale consisteva nell’esercizio di ristoranti, mescite e similari, nonché di ogni altra attività nel campo alberghiero e turistico ecc..
RI 1 ha ricoperto la carica di socio gerente dal 18 dicembre 2013 al 14 ottobre 2015 e dal 14 ottobre 2015 al 19 maggio 2016 quella di socio presidente della gerenza, dimettendosi il 13 maggio 2016.
1.2. Dal 1. gennaio 2015 la società è stata affiliata alla CO 1 (di seguito: Cassa) in qualità di datore di lavoro dal 1° gennaio 2014 al 28 febbraio 2018.
Con decreti dell’8 giugno 2017 e del 3 luglio 2017 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento della società rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (FUSC 30 giugno 2017 e 2 ottobre 2017).
La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimento del Distretto di __________ il proprio credito di fr. 54'715, a titolo di contributi paritetici AVS/AI/SD e AF non soluti dalla società per gli anni 2015 e 2016, dopo controllo del datore di lavoro.
La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa e la ragione sociale radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. FUSC 16 febbraio 2018).
1.3. Costatato di avere subìto un danno, con decisione del 12 aprile 2019, confermata con decisione su opposizione del 9 settembre 2019, la Cassa ha chiesto ad RI 1 il risarcimento ex art. 52 LAVS di fr. 29'824,55, per contributi paritetici non soluti dalla società nel 2015. In sostanza si tratta del conguaglio per il 2015, emesso il 26 agosto 2016, successivamente alle dimissioni del 13 maggio 2016 inoltrate dall’ex socio gerente. Secondo la Cassa, RI 1 avrebbe in particolare violato l’art. 35 cpv. 2 OAVS non avendo annunciato la notevole modifica della massa salariale ai fini della determinazione degli acconti (doc. 1).
1.4. Con il presente ricorso RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione su opposizione chiedendone l’annullamento.
Contesta una violazione dell’art. art. 35 cpv. 2 OAVS facendo presente che a seguito del contratto di compravendita delle quote sociali, datato 13 maggio 2016, la società aveva sufficiente liquidità per far fronte ai contributi paritetici dovuti, oltre al fatto che a fine 2016 era stato registrato un utile aziendale. Rileva pure che l’acquirente, __________, ha assunto anche i passivi della società, tra cui gli oneri sociali, motivo per cui quest’ultimo è l’unico responsabile del mancato pagamento dei contributi. Rileva pure l’assenza di qualsivoglia potere decisionale nella società e di essersi comunque adoperato durante il suo mandato al fine di accantonare sufficienti riserve per far fronte all’onere contributivo.
1.5. Con la risposta di causa, facendo riferimento alle motivazioni contenute nella decisione contestata, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso. Ribadisce la violazione dell’art. 35 OAVS da parte del ricorrente.
1.6. Il 7 novembre 2019 il ricorrente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di causa (V), seguite da una presa di posizione della Cassa datata 12 novembre 2019 (VIII).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
La giurisprudenza (cfr. in particolare DTF 132 III 523 consid. 4.6 pag. 530 con riferimenti) e la dottrina ammettono in maniera generale (tacitamente: "stillschweigend", cfr. Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungssgerichts zur Arbeitgeberhaftung, in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Basilea 2006, pag. 33 con riferimento) un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento colpevole e il danno subìto in seguito per mancato pagamento dei contributi (STF 9C_ 238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 e 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 5).
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno”.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.).
Nella fattispecie concreta, a seguito dell’apertura e sospensione del fallimento della __________ la Cassa ha chiesto in via sussidiaria al ricorrente, quale ex – socio gerente/presidente della gerenza della stessa, non versati dalla società per il 2015 (conguaglio).
2.2. Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT II 2002 pag. 533; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006 pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).
Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).
Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), oggetto del danno è il mancato versamento del conguaglio dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF relativo al 2015, così come risulta dal conteggio allegato alla decisone di risarcimento 12 aprile 2018, nonché dallo specchietto relativo all’evoluzione del pagamento dei contributi (doc. 7).
Va poi rilevato che i contributi paritetici in parola sono stati determinati sulla base della dichiarazione dei salari (doc. 4).
In queste circostanze la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare del danno. Né del resto lo stesso è stato contestato.
2.3. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34 segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).
Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).
2.5. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).
2.6. Nella fattispecie concreta, accettando la carica di socio gerente/ presidente della gerenza con diritto di firma individuale della FA 1 l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.
Va qui ricordato che, secondo giurisprudenza, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il gerente (e il socio gerente) di una Sagl deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima. Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società.
A tal riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di conseguenza anche al socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità.". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).
Per questi motivi, l’assunto del ricorrente che sostiene di non aver avuto alcun potere decisionale e che l’unico responsabile della gestione societaria era Walter Dolci non è rilevante per liberarlo da qualsiasi responsabilità ex art. 52 LAVS.
2.7. Al ricorrente, come detto, la Cassa ha imputato il mancato pagamento del conguaglio dei contributi 2015 emesso il 26 agosto 2016, quindi successivamente alle sue dimissioni del 13 maggio 2016 (cfr. specchietto in doc. 7).
Va qui ricordato che secondo la giurisprudenza, l'organo dimissionario non risponde del conguaglio relativo a un periodo contributivo durante il quale era in carica, ma emesso successivamente alla sua uscita dalla società (STCA del 7 febbraio 2001 in re A.P.), tranne nel caso in cui è data una negligenza pregressa riferita alla violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 35 cpv.2 OAVS (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010).
L’art. 35 cpv. 2 OAVS stabilisce che i datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.
Secondo la cifra 2048 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS/AI e nelle IPG “è ritenuto mutamento importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10 per cento rispetto all’originaria somma dei salari presumibile. Le differenze inferiori a 20 000 franchi non devono essere comunicate dai datori di lavoro.”
Secondo la giurisprudenza federale l’obbligo di comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente ex art. 35 cpv. 2 OAVS vale indipendentemente dalla conoscenza o meno della cassa di compensazione di una notevole discrepanza tra gli acconti versati e quelli effettivamente dovuti, rispettivamente tra l’annunciata presumibile massa salariale e quella effettiva. In questo senso agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi per tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale siano presenti (cfr. STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016, consid. 5.1.1 e giurisprudenza citata).
Ritornando al caso in esame, nella decisione contestata (consid. 6.2) la Cassa ha correttamente fatto presente che:
" (…) per l’anno 2015 la Cassa ha fatturato gli acconti sulla base di una somma salariale annua di CHF 100'000 (25'000 a trimestre – doc. A-A3), mentre l’ammontare effettivo dei salari è risultato essere di CHF 216'387,27 (doc. B), ciò che ha comportato una differenza addirittura del 194,25%, tra la somma utilizzata per il calcolo degli acconti e reale massa salariale”.
Non solo, avendo superato la somma di fr. 200’00.-- la società avrebbe dovuto pagare acconti mensili e non trimestrali (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS).
Contestando una violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS, l’insorgente fa riferimento al “contratto di compravendita” del 13 maggio 2016” (doc. C) con il quale, insieme a Walter Dolci, ha ceduto a Raffaele Balzano le quote sociali per complessivi fr. 100’000.--, importo ampiamente sufficiente per far fronte agli oneri sociali rimasti scoperti. Rimarca inoltre che nel 2016 la società disponeva di un utile di fr. 51'175,23 (doc. D).
In sede di risposta la Cassa ha correttamente evidenziato che tale cessione non è parificabile a lasciare mezzi liquidi sufficienti o istituire veri e propri accantonamenti, così come richiesto dalla succitata giurisprudenza.
Occorre infatti rilevare come dal succitato contratto non risulti che il ricavato della cessione sia confluito nelle casse della società. Non risulta nemmeno che l’acquirente si sia impegnato ad immettere nuovi fondi nella società per garantire il pagamento degli oneri sociali; piuttosto si è assunto la responsabilità degli attivi e dei passivi (su questo punto cfr. consid. 2.8).
Nondimeno in sede di risposta la Cassa ha altresì correttamente rilevato che a fine 2016 la società disponeva di meno di fr. 7'000.-- di liquidità, importo ampiamente insufficiente per garantire il pagamento del conguaglio.
Oltretutto nella decisione contestata (cfr. consid. 7) è stato rimarcato che nel 2015 la società non ha integralmente riversato alla Cassa l’intera quota trattenuta mensilmente ai dipendenti (doc. 5), ciò che costituisce una violazione delle prescrizioni.
2.8. Il ricorrente, sempre con riferimento al succitato contratto di compravendita delle quote societarie, rileva come con lo stesso il signor __________ si sia assunto tutti i passivi della società, oneri sociali inclusi e pertanto egli è da considerare l’unico responsabile del danno cagionato alla Cassa.
Tale assunzione di responsabilità non ha valenza liberatoria ex art. 52 LAVS. Infatti, secondo giurisprudenza federale un siffatto accordo è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna (STF del 29 ottobre 2008 nella causa B, 9C_788/2007, consid. 3.3.2; del 7 marzo 2008 nella causa B, H 10/07, consid. 6.2; STFA 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H. 209/00, consid. 7.2.2).
2.9. Visto quanto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, il gravame va respinto.
2.10. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti