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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 31.2019.17

27 aprile 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,174 parole·~51 min·3

Riassunto

Responsabilità ex art. 52 LAVS di amministratore unico di una SA. Non sono stati fatti valere validi motivi di discolpa o giustificazione. In particiolare il fatto di aver versato dei capitali per far fronte alle pendenze della società non è sufficiente. Confermata decisione della Cassa

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 31.2019.17   FC

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 4 settembre 2019 emanata da

CO 1       in materia di art. 52 LAVS

in relazione alla fallita: FA 1

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   La FA 1, con sede prima a __________, poi a __________ e dal 2016 a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il 17 gennaio 2005 (cfr. estratto RC informatizzato agli atti). Lo scopo sociale consisteva, tra l’altro, nella consulenza, progettazione, direzione lavori e l’esecuzione di impianti elettrici in generale, impianti ad alta e media tensione applicati a complessi industriali e linee aeree, l’importazione e l’esportazione di prodotti menzionati e la manutenzione di impianti elettrici.

                                         RI 1 è stato amministratore unico della società, con diritto di firma individuale, dal 23 dicembre 2015 (cfr. estratto RC).

                               1.2.   Affiliata quale datrice di lavoro alla Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) dal 1. febbraio 2005, la società è entrata in mora col pagamento dei contributi per cui dal 2013 ha dovuto venir diffidata e quindi anche precettata per i contributi relativi agli anni 2013 e 2014 e quindi dal mese di ottobre 2015 sistematicamente.

                                         Con decreto del 1. dicembre 2016 della Pretura del Distretto di __________è stato dichiarato il fallimento della società (nel quale la Cassa ha insinuato un credito di fr. 133'834.30 per contributi non versati negli anni 2013-2017, di cui fr. 24'247.60 per contributi sulle rivendicazioni di credito), procedura che è quindi stata proseguita in via sommaria ai sensi dell’art. 231 LEF (pubblicazione FUSC del 3 febbraio 2017). Con scritto del 14 marzo 2019 l’Ufficio Fallimenti del Distretto di __________ (UF) ha comunicato alla Cassa che con ogni probabilità il credito insinuato non sarebbe stato tacitato.

                               1.3.   Costatato di aver subito un danno, il 12 aprile 2019 la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1, ex amministratore unico della società, una decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS per l’importo di fr. 133'834.30, comprensivo di contributi non pagati per gli anni dal 2013 e 2017, spese amministrative ed esecutive, tasse d’ingiunzione e interessi di mora e dopo accredito della ridistribuzione della tassa sul CO2.

                                         Con decisione su opposizione del 4 settembre 2019 la Cassa, respingendo le contestazioni formulate nell’opposizione dall’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha confermato la responsabilità dell’ex amministratore unico in relazione al mancato pagamento di suddetto importo.

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione insorge RI 1, sempre tramite il suo legale, contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS e chiedendone l’annullamento. Chiede di essere liberato da ogni debito nei confronti della Cassa e, in via subordinata, che il conteggio allestito dalla Cassa sia limitato al 30 novembre 2016 con un danno massimo opponibile al ricorrente di fr. 100'461.20. Delle motivazioni ricorsuali verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                               1.5.   Con la risposta di causa del 25 ottobre 2019 la Cassa postula l'integrale reiezione del ricorso, ribadendo in particolare una violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo da parte dell’insorgente, quale organo formale, in relazione al pagamento dei contributi paritetici (doc. III).

considerato                    in diritto

                               2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni (dell’assicurazione). I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.

                                         Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS (e gli artt. 34ss OAVS) al datore di lavoro spetta l’obbligo (di diritto pubblico) di conteggiare e versare i contributi (Pratique VSI 1994 p. 108 consid. 7a con riferimenti; DTF 114 V 221). Il venire meno a questo obbligo costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 p. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a e 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a e 650 consid. 2).

                                         Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, p. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 p. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 163; RCC 1988 p. 137, 1991 p. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate).

                                         La Corte federale ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS va mantenuta anche dopo l’entrata in vigore, il 1. gennaio 2003, del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pp. 79 segg.).

                                         Nel caso concreto, a seguito dell’apertura, con decreto del 1. dicembre 2016 della Pretura del Distretto di __________, della procedura di  fallimento della FA 1 - procedura quindi proseguita in via sommaria (pubblicazione FUSC del __________ 2017) - la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, quale organo formale (amministratore unico della società con diritto di firma individuale), il risarcimento danni ex art. 52 LAVS per il danno derivato dal mancato versamento, da parte della società insolvente, di contributi sociali dovuti. In particolare, la Cassa gli ha imputato i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla FA 1 relativi agli anni dal 2013 al 2017 per complessivi fr. 133'834.30, spese e interessi inclusi (doc. 1).

                               2.2.   L’art. 52 cpv. 3 LAVS stabilisce che il risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall’insorgere del danno. Il termine di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS, diversamente da quello previsto dall’art. 82 cpv. 1 v.OAVS (in vigore sino al 31 dicembre 2002), è un termine di prescrizione e non di perenzione (SVR 2005 AHV n. 15; STFA H 136/05 del 23 novembre 2006).

                                         Secondo la giurisprudenza sviluppata in merito all’art. 82 cpv. 1 v.OAVS, applicabile al nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS (in vigore dal 1. gennaio 2003), il credito risarcitorio della cassa nasce il giorno in cui il danno è causato (insorgenza del danno). Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogniqualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 15, 98 V 26; STFA H/136/04 del 18 agosto 2005).

                                         Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione di due anni non è la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa ne viene effettivamente a conoscenza (Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG, in: Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV, 1998, p. 109).

                                         La conoscenza del danno è data nel momento in cui la cassa si rende conto – o dovrebbe rendersi conto facendo prova dell’attenzione ragionevolmente esigibile – che le circostanze effettive non permettono più di esigere il pagamento dei contributi, ma possono giustificare l’obbligo di risarcire il danno (DTF 129 V 195, 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a e 452 consid. 2a, 119 V 92 consid. 3, 116 V 72 consid. 3b = RCC 1990 p. 415 consid. 3b; STFA 23 luglio 2002 [H 170/ 01] consid. 2.1). Secondo la giurisprudenza federale, se è opportuno dimostrarsi severi nell'apprezzamento della responsabilità del datore di lavoro che cagiona un danno violando intenzionalmente o per negligenza grave le prescrizioni legali (DTF 114 V 219 consid. 4a = RCC 1989 p. 116 consid. 4a), lo si deve essere altrettanto nei confronti dell'amministrazione per quanto concerne il rispetto delle condizioni formali concernenti la procedura di risarcimento.

                                         D’altro canto, il danno è da considerare insorto quando deve essere ammesso che i contributi dovuti non possono essere più incassati, per motivi giuridici (segnatamente per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS) o di fatto (DTF 126 V 443). Il secondo caso si avvera allorquando i contributi non possono più essere incassati secondo la procedura di cui all’art. 14segg LAVS a motivo dell’insolvenza del datore di lavoro (DTF 123 V 12 consid. 5b; 112 V 156 consid. 2). Una simile irrecuperabilità e, quindi, l’insorgenza del danno è da ammettere quando la Cassa subisce una perdita totale alla fine di una procedura esecutiva in via di pignoramento. L’attestato carenza beni ai sensi dell’art. 115 in relazione con l’art. 149 LEF, che definisce il danno nel suo principio e nella sua estensione, rende in altre parole manifesto che il datore di lavoro non ha adempiuto al suo obbligo contributivo e pertanto verosimilmente non potrà adempiere al suo obbligo risarcitorio ex art. 52 cpv. 1 LAVS.

                                         Quando la cassa subisce un danno a causa dell’insolvibilità del datore di lavoro al di fuori del fallimento di quest’ultimo, la conoscenza del danno coincide pertanto con la notifica di un attestato di carenza beni o di un verbale di pignoramento a valere quale attestato di carenza beni definitivo. Questo appunto anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento; da questo momento decorre il termine di prescrizione di due anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS, rispettivamente decorreva il termine annuo di perenzione ex art. 82 v.OAVS (STCA 31.1995.260 del 5 agosto 1996; STFA H 188/04 del 28 novembre 2005, H 142/03 del 19 agosto 2003, H 268/01 del 5 giugno 2003, H 265/00 del 20 marzo 2003; DTF 123 V 12, 113 V 256, 112 V 157; RCC 1991 p. 132, 1990 p. 304; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in: RCC 1991 p. 405; Dieterle/Kieser, cit., p. 664). Da tale momento, come accennato, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili, anche se il datore di lavoro esiste giuridicamente. Con l'attestato di carenza beni (definitivo) a seguito di pignoramento si anticipa quindi quello che è normalmente il momento della conoscenza del danno, ossia prima del deposito della graduatoria nel fallimento o prima della sospensione del fallimento per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF.

                                         In caso di fallimento invece la cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. La cassa ha, di regola, conoscenza del danno subìto nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18; DTF 126 V 444). Tale conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe (DTF 118 V 196, 116 II 162; RCC 1992 p. 504; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori, Pratique VSI 1996 p. 167 = DTF 121 V 240; per il caso della sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi cfr. anche DTF 126 V 443, 128 V 11; STCA 31.2002.50 del 22 ottobre 2003, 31.2019.13 del 20 gennaio 2010).

                                         Nella fattispecie in esame, a determinare la conoscenza del danno è stata, al più presto, la comunicazione del 14 marzo 2019 dell’UF di __________ con la quale, nell’ambito del fallimento nei confronti della FA 1, dichiarato con decreto del 1. dicembre 2016, è stato comunicato alla Cassa che con ogni probabilità il credito insinuato non sarebbe stato tacitato.

                                         Appare quindi chiaro che, avendo intimato la decisione di risarcimento giusta l’art. 52 LAVS il 12 aprile 2019 (doc. 1), la Cassa ha rispettato il termine biennale ex art. 52 cpv. 3 LAVS e quindi il credito risarcitorio non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, op. cit., in RCC 1991 p. 405).

                               2.3.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

                                         Nel caso in esame, il danno subito dalla Cassa è costituito dai contributi AVS/AI/IPG/AD e AF rimasti insoluti dalla FA 1 relativi agli anni dal 2013 al 2017, oneri che sono stati calcolati sulla base delle relative distinte salariali (cfr. specchietti riassuntivi del debito contributivo, doc. 3/A-C) per complessivi fr. 133'834.30 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, già dedotto il rimborso della tassa sul CO2), di cui fr. 24'247.60 per contributi su rivendicazioni di credito, tenendo conto dei versamenti effettuati, così come risulta dai conteggi, dalle svariate procedure esecutive avviate nei confronti della società e dalla risposta di causa della Cassa.

                                         Va qui rilevato che l’ammontare degli oneri sociali dovuti dalla società è da ritenere adeguatamente comprovato dalla documentazione prodotta, ricordato anche come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti (art. 41bis OAVS; cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II 2002 pp. 519s.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Del resto val la pena di ribadire che se spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396) - come ha in concreto fatto la Cassa -, per la giurisprudenza, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b).

                                         Il ricorrente non ha prodotto alcuna prova in tal senso.

                                         La Cassa ha per contro versato agli atti sia le dichiarazioni dei salari sottoscritti dalla società (doc. E), sia i dettagli dell’evoluzione della procedura di incasso nei vari anni, sia i conteggi dettagliati dei contributi richiesti per i diversi singoli anni, gli estratti conto dai quali si evincono le diffide inviate alla società, le procedure esecutive promosse nei suoi confronti, i pagamenti ricevuti (doc. 1 e allegati, 3/A-C), così come gli scritti inviati alla società successivamente all’apertura del fallimento indicanti la lista dei salari rivendicati dai lavoratori e come tali insinuati all’UF (lettera 15 ottobre 2018, doc. 1 allegato), copia della graduatoria del fallimento del 16 gennaio 2019 e depositata il 22 febbraio 2019 (doc. D), la distinta dei salari (doc. 2), così come il verbale di interrogatorio del ricorrente di fronte al funzionario dell’ufficio fallimenti del 1. dicembre 2016, nel quale non vi è traccia di contestazione del credito fatto valere dalla Cassa (doc. F).

                                         Tutto ben considerato quindi, ritenuto come la documentazione prodotta dalla Cassa e i conteggi, ricostruiti nei dettagli e ripartiti precisamente per gli anni rimasti scoperti, risulti esaustiva, da un lato, e che il ricorrente non abbia formulato censure precise sugli importi chiesti in pagamento, limitandosi a contestazioni generiche, immotivate e non documentate, dall’altro, la cifra chiesta in pagamento dalla Cassa deve ritenersi corretta (cfr. ancora al consid. 2.8).

                                         Nemmeno, come detto, risulta dagli atti che mai, prima delle procedure di incasso forzato e della presente causa, il ricorrente quale amministratore unico della società debitrice dei contributi sociali, o altro organo della società, abbiano mai contestato i conteggi che regolarmente, sulla base dei salari notificati, venivano inviati e che peraltro sono stati parzialmente pagati. Del resto, già è stato detto che il credito insinuato dalla Cassa è stato riconosciuto dall’UF competente nella graduatoria del fallimento della società depositata il 22 febbraio 2019 (doc. D).

                                         Per quanto riguarda infine l'imponibilità delle retribuzioni, per la giurisprudenza i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario, non essendo quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore (STCA 31.2002.48/49 del 15 ottobre 2003; cfr. RCC 1976, pag. 87).

                               2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 p. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 p. 307; RCC 1992 p. 261 consid. 4b, 1985 p. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, cit., in RSA 1987 p. 7).

                               2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

                                         La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 p. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, cit., p. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, p. 658). Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenze molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).

                                         Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V 193).

                                         D’altra parte, la diligenza richiesta risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (sull’esame circa la sussistenza di speciali circostanze che legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi cfr. al consid. 2.7.; cfr. DTF 121 V 244 consid. 4b).

                               2.6.   Nella fattispecie concreta, il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore unico (con diritto di firma individuale) della FA 1 dal 23 dicembre 2015. In base all’estratto RC l’assicurato figura tuttora, pendente la procedura di fallimento della società, quale amministratore unico della fallita.

                                         Riguardo al ruolo di amministratore unico, egli afferma in sostanza che non gli si può imputare nessuna intenzionalità o negligenza grave in relazione al danno subito dalla Cassa per il mancato pagamento degli oneri sociali da parte della FA 1, in considerazione del fatto che egli ha assunto la carica per risanare la società, la quale versava in una situazione disperata; egli asserisce in particolare di aver apportato mezzi propri per fr. 327'000 e ottenuto una linea di credito di fr. 1,6 mio da parte della __________ per permettere la continuazione dell’attività.

                                         A suo dire, il mancato pagamento dei contributi sarebbe da ricondurre al comportamento in malafede di un debitore che non ha onorato una fattura di quasi un milione di franchi.

                                         Ora, tutto ben considerato, nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, tali circostanze - anche volendole considerare come comprovate - sono irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una società comporta, come verrà meglio esposto nel prosieguo, l'assunzione di precisi obblighi.

                                         Va avantutto rilevato che accettando il mandato di amministratore unico di una SA (in concreto dal 16 dicembre 2015) l’insorgente ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Le prescrizioni cui fa riferimento l’art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione e meglio le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati e l'obbligo di allestire i relativi conteggi (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 34 e segg. OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

                                         L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2,

                                         108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre, il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con

                                         tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

                                         Va inoltre rammentato che per ammettere l'esistenza di un comportamento intenzionale giusta l’art. 52 LAVS è sufficiente, di principio, che l'amministratore della società abbia dato la priorità al pagamento di altre spese societarie (salari, fornitori) che egli giudicava - a torto o a ragione - indispensabili per la sopravvivenza della società, lasciando volontariamente

                                         che il debito contributivo si accumulasse, potendo incorrere, a seguito del mancato riversamento, in una violazione penale ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 LAVS (cfr. Jean-Maurice Frésard, Les développements récents de la jurisprudènce du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabiìité e l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991 pag.164 e 165).

                                         In particolare, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Così, l'organo deve prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare e attivarsi di conseguenza affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1992 p. 268 consid. 4b).

                                         Se poi, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991; DTF 114 V 219 = RCC 1989 p. 116; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).

                                         Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 310/02 dell’11 novembre 2003, H 33/03 dell’8 ottobre 2003). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

                                         Del resto, secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, cfr. anche la STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 con riferimenti alla giurisprudenza federale, confermata dal TF con STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

                                         Per giurisprudenza un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998).

                                         In concreto, nella sua veste di amministratore unico della FA 1 il ricorrente doveva adempiere agli obblighi inalienabili stabiliti dall’art. 716a cpv. 1 CO con la massima diligenza, in particolare con riferimento al regolare versamento dei contributi prelevati dai salari, pena la responsabilità per il danno subito dalla Cassa. Tale dovere risulta accresciuto trattandosi di un amministratore unico (STF 9C-360/2012 del 17 settembre 2012).

Per quanto riguarda il fatto, addotto dal ricorrente, che egli avrebbe fatto confluire alla società mezzi propri per fr. 327’000 oltre ad aver ottenuto per la società un’ingente linea di credito, tali apporti, benché volti a risanare la situazione della società, non costituiscono motivo di giustificazione e di discolpa quando, come nel presente caso, venga appurata una responsabilità secondo l'art. 52 LAVS.

Del resto la giurisprudenza ha più volte ribadito che il tentativo dì sanare la situazione debitoria di una società, effettuando versamenti parziali dei contributi, non costituisce di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario, basterebbe che una società, con gravi arretrati contributivi, cominci a saldare una parte anche considerevole del debito, per escludere la responsabilità ex art. 52 LAVS dei propri amministratori (STFA inc. H 270/03 del 28 giugno 2004, STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Sia inoltre rilevato che essendo la società in difficoltà finanziarie da ormai troppo tempo e che il mancato pagamento dei contributi era cronico – con diffide e procedure esecutive dal 2013, come si esporrà meglio in seguito - gli sforzi che l'opponente avrebbe profuso per salvare le sorti della società dal fallimento non assurgono a motivo di discolpa (STFA H 143/02 del 30 gennaio 2003) e quindi il comportamento del ricorrente è da qualificare come gravemente negligente ai sensi dell'art. 52 LAVS.

Come inoltre ha pertinentemente osservato la Cassa nella decisione contestata, in ogni caso “l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi (STCA 12 febbraio 2009, inc. 31.2008.6). Infatti, come stabilito dalla giurisprudenza federale, nell'ambito dell’accertamento del mancato pagamento dei contributi non riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità, la sospensione del pagamento dei contributi è inammissibile e costituisce una negligenza grave dell'amministratore (STFA 12 dicembre 2002, H 279/C)1). In aggiunta si rileva che la responsabilità del datore di lavoro giusta l'art. 52 LAVS non è da porre in relazione né alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di fallimento (STCA 9 giugno 2008, in c. 31.2007.18+20; STCA 14 giugno 1995, inc. 31.1995.12)”.

In concreto, dalla documentazione agli atti si evince che al momento dell'assunzione della carica di amministratore unico, la società era già debitrice nei confronti della Cassa delle mensilità da luglio a novembre 2015. Si evince poi che tali mensilità sono state tacitate, unitamente a quella di dicembre, solamente grazie ai pagamenti fatti durante i mesi di settembre e ottobre 2016 (cfr. dettaglio evoluzione incasso 2015, doc. A) per una somma di fr. 128'815.10 (doc. B). Quanto al 2016 nessuno degli acconti emessi risulta essere stato onorato (doc. 3B-C).

Ne consegue che, malgrado il ricorrente abbia versato nella società un capitale ingente nel periodo da settembre a novembre 2016 (cfr. allegato a doc. 2) e fatto ottenere una linea di credito di oltre un milione e mezzo, come con pertinenza rilevato dalla Cassa, l’opponente ha atteso fino a fine 2016, e quindi dopo dieci mesi dall’entrata in carica, per saldare il dovuto dell'anno precedente, malgrado le diffide e i precetti, e ha omesso di effettuare versamenti per l'anno 2016.

Del resto, l’amministrazione ha con pertinenza rilevato che “(…) l'importo immesso di CHF 327'000.00 sarebbe stato più che sufficiente per coprire non solo gli arretrati 2015, bensì anche gli acconti scoperti del periodo gennaio-ottobre 2016 che ammontavano a quel momento a circa CHF 183'000.O0 (saldo poi ridotto grazie al conteggio di chiusura). Tuttavia quest'ultima circostanza non si è mai concretizzata. Si rileva inoltre che per il 2016 la società, non avendo fatto alcun pagamento, non ha nemmeno riversato alla Cassa la quota trattenuta mensilmente ai propri dipendenti. Ciò che prefigura una violazione delle prescrizioni ex artt. 14 cpv. 1 e 87 cpv. 3 LAVS. Ciò significa che la società ha trattenuto indebitamente, e quindi destinato ad altri, scopi tali oneri (…).”

Ha pure sottolineato che per la giurisprudenza federale “il versamento dei salari ai dipendenti non ha carattere prioritario rispetto al pagamento degli oneri sociali alla Cassa, imponendo al datore di lavoro in difficoltà economica, i cui continui pagamenti sono in grado di garantire unicamente la copertura dei salari netti e non dell'ammontare lordo degli stessi, di ridurre di conseguenza il volume dei salari ad un livello che permetta il pagamento anche dei relativi oneri sociali (STF 26 giugno 2017, 9C 436/2016; STF 13 marzo 2018, 9C 548/2017). Oltre a ciò si rileva che, come previsto dalla giurisprudenza, ritenuto l'ingente fabbisogno di capitali da parte della società (capitali immessi e linea di credito ottenuta = circa CHF 2 mio) in rapporto ai contributi allora scoperti, l'opponente non poteva certo ritenere che il mancato pagamento degli oneri sociali - peraltro nemmeno per un tempo ragionevole - potesse essere ritenuto essenziale alla sopravvivenza della società, rispettivamente che in breve tempo la società sarebbe stata in grado di onorare i propri obblighi nei confronti della Cassa (STF 12 marzo 2019, 9C- 861/2018)”.

                                         A queste pertinenti allegazioni questo TCA deve aderire, dovendosi nuovamente ribadire che per ammettere l'esistenza di un comportamento intenzionale giusta l’art. 52 LAVS è sufficiente, di principio, che l'amministratore della società abbia dato la priorità al pagamento di altre spese societarie (salari, fornitori), lasciando volontariamente che il debito contributivo si accumulasse, potendo incorrere, a seguito del mancato riversamento, in una violazione penale ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 LAVS (cfr. Jean-Maurice Frésard, Les développements récents de la jurisprudènce du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabiìité e l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991 pag.164 e 165).

                                         Gli sforzi intrapresi dal ricorrente al fine della riduzione del danno non potrebbero quindi comunque di per sé stessi essere motivo di discolpa in relazione al mancato pagamento degli oneri sociali concretizzatosi sin dal 2013.

                                         Vero è piuttosto che il ricorrente ha tollerato la situazione sin dalla sua entrata in carica nel dicembre 2015, ove si ricordi che successivamente, già dal mese di marzo 2015 la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società, divenute in seguito sistematiche, rispettivamente fare intimare nell’ottobre 2015 il primo di svariati precetti esecutivi (doc. 1/A). In queste condizioni, il ricorrente non poteva non essere consapevole della difficile situazione in cui versava la società.

                                         Quanto poi all’allegazione per la quale il mancato pagamento dei contributi sarebbe anche da ricondurre al comportamento in malafede di un debitore che non avrebbe onorato una fattura di quasi un milione di franchi, l’argomento, ancorché non comprovato, non ha pregio. Deve infatti essere osservato che una ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 336/95 del 7 maggio 1997). Il TFA ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 193/96 del 16 aprile 1998 consid. 3c e giurisprudenza ivi citata). Il fatto per esempio che un grosso committente non abbia onorato le proprie fatture, non può essere tutelato. Una società deve prevedere che prima o poi ci possono essere delle difficoltà nell'incasso di determinati crediti, difficoltà che, se la ditta è solida e ben gestita, non incideranno sull'esistenza della stessa qualora alcune fatture non vengano onorate. Non può inoltre non essere rilevato che, nella misura in cui le sorti della società vengono affidate all’apporto di un solo grosso cliente (in un settore per altro, come quello in cui era attiva la società di cui era amministratore il ricorrente, nel quale non è escluso possano insorgere effettivi problemi di incasso), tale circostanza risulta altamente rischiosa, la ditta avendo fondato la propria esistenza su equilibri delicati, omettendo di differenziare la propria dipendenza commerciale (in argomento STCA 31.2011.4 del      31.2008.2 del 18 agosto 2008 e riferimenti).

                                         Come detto, dagli atti risulta che la FA 1 è entrata in mora con il pagamento dei contributi per cui la Cassa ha dovuto sistematicamente diffidarla dal 2013 rispettivamente precettarla dal 2015 e che (nonostante le diffide e i precetti a essa indirizzati; cfr. doc. 3/A-C) nessuna delle dodici richieste di acconto emesse dalla Cassa per il 2016 è stata onorata (doc. 3/C). Ritenuta questa situazione – che denota una evidente difficoltà della società a far fronte al proprio obbligo di versare i contributi che si è protratta su un lungo periodo – l’insorgente non poteva accontentarsi delle asserite assicurazioni espresse da un debitore.

                                         E comunque, nel solco della giurisprudenza, fin dalla sua entrata nella società, considerato come già nel corso della prima metà del 2015 erano state inviate numerose diffide e nell’ottobre 2015 la prima domanda d’esecuzione (seguita dalle altre il 9 e 23 novembre 2015, 11 gennaio, 8 febbraio, 7 marzo, 18 aprile, 9 maggio, 6 giugno, 16 agosto e 19 settembre 2016; doc. 1/A/B/C), vale a dire quasi tutte nel periodo di carica del ricorrente, egli doveva essere ben consapevole dei ritardi nei pagamenti delle fatture accumulati dalla società e dell’effettiva impossibilità di intervenire affinché i contributi paritetici venissero pagati con regolarità. Del resto egli ammette che la sua entrata in carica era avvenuta a piena conoscenza della difficile situazione finanziaria della stessa, tanto è vero che egli stesso ha affermato di aver assunto la carica proprio per risanare la società.

                                         Già in questo periodo egli avrebbe di conseguenza dovuto prendere in considerazione di  rassegnare le proprie dimissioni da amministratore, considerato come secondo la giurisprudenza, quando un membro del consiglio d'amministrazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia quindi in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, e che ripetute richieste vengono sistematicamente disattese e, quindi, constatato che i contributi paritetici rimangono impagati, egli può (e deve) mettere immediatamente fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni ed evitando di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002,  H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.6, con riferimento alla STFA H 258/03 del 14 aprile 2005 consid. 4.4; H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003).

                                         Questo Tribunale deve pertanto ribadire che l’insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare rigore sull’evoluzione del pagamento dei contributi.

                                         Sia peraltro ancora osservato che l’insorgente non ha nemmeno provato di essere stato impedito nell’esercizio della sua carica di amministratore, o di essere stato ingannato mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non può essergli imputata una negligenza grave (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006).

                                         In simili circostanze questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico di una società anonima gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa.

                                         L’insorgente non può quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale.

                               2.7.   Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

                                         Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento  per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b).

                                         La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). Come accennato, la giurisprudenza federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

                                         Quindi l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

                                         D’altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696ss pp. 163ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

                                         In concreto, non possono essere ammessi validi motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza.

                                         In particolare, nemmeno è stato addotto, né comprovato, che la        società di cui il ricorrente era amministratore si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell’azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

                                         Deve nuovamente essere sottolineato che la società è stata oggetto di numerose diffide già nel corso del 2013 e quindi sistematicamente dalla seconda metà del 2014 e, quindi, di procedure esecutive a partire dalle fatture riguardanti i contributi degli anni 2013 e 2014, procedendovi quindi in modo sistematico dal mese di ottobre 2015 (doc. 1/A, 3/A/B/C). Tali ritardi nei pagamenti hanno infine portato all'irrecuperabilità dei contributi. Il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 27 giugno 2004 nella causa M.; STCA 31.2006.5-6 del 13 settembre 2006).  

                                         Nel dicembre 2016 è quindi stato dichiarato il fallimento. In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano ormai cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull’arco di un lungo periodo, per complessivi fr. 133'834.30, come da documentazione agli atti (spese amministrative e interessi di mora inclusi; doc. 1 e 2 allegati).

                                         Non si è dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto eccezionalmente dalla giurisprudenza federale (DTF 121 V 243, principi ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3). L’Alta Corte ha considerato cronico il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). Ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V 243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b), circostanza che non sussiste nel caso in esame.

                                         Nel caso in esame la verità è piuttosto che la società versava già da un considerevole tempo in serie difficoltà economiche che non avrebbero dovuto autorizzare a dare priorità al pagamento dei salari, la prospettiva di un adempimento in un lontano futuro non essendo un motivo di discolpa.

                                         In una situazione come quella in cui si trovava la società, a maggior ragione quindi l’avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici quantomeno dal 2015 e lasciato scoperti buona parte degli oneri sociali sull’arco di diversi anni, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell’amministratore cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione del dovere di diligenza (cfr. RCC 1992 p. 269). Il mancato pagamento dei premi è, dunque, da considerare cronico.

                                         Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare a breve la Cassa riguardo ai suoi crediti (cfr. STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e 108 V 188).

                                         Viste le circostanze rilevate è piuttosto evidente il contrario.

                                         Infine, come già accennato, ai fini della responsabilità ex art. 52 LAVS non è rilevante il fatto di aver ridotto l’onere contributivo mediante mezzi propri. Pagamenti parziali non costituiscono di per sé motivo di giustificazione. In caso contrario sarebbe sufficiente che una società che ha accumulato cospicui debiti contributivi per un lungo periodo cominci a rimborsare una parte anche importante di tale debito per fare sì che i suoi dirigenti non possano, per questo solo motivo, più essere ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 52 LAVS. Ciò sarebbe tuttavia contrario al senso stesso del disposto in esame (sul punto STFA 28 giugno 2004 nella causa P. [H 270/03], 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D. e E. [H 277/01]).

                                         L’insorgente non può quindi liberarsi dalle proprie responsabilità, visto che il suo comportamento costituisce una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale.

                                         Nel caso in esame, in considerazione di quanto precede il fatto che una parte dei contributi si riferisca a fatture scadute (quelle per i mesi di novembre e dicembre 2016) dopo la dichiarazione di fallimento (il 1. dicembre 2016) non può avere valenza liberatoria per l'opponente per il quale deve essere ammessa una grave negligenza che ha portato all'irrecuperabilità dei contributi relativi ad un lungo periodo di scoperto e, quindi, anche all’apertura del fallimento.

                                         Come è stato dianzi evidenziato, malgrado il ricorrente abbia iniettato nella società un importante capitale nella società e pure ottenuto una linea di credito, dette misure si sono rilevate insufficienti per evitare o limitare il danno patito dalla Cassa.

                                         La Cassa ha in proposito pure osservato come il ricorrente abbia addirittura protratto l'attività della società persino dopo che la

                                         Cassa, per limitare il più possibile il danno, aveva depositato il 30 giugno 2016 un'istanza alla Pretura di __________ chiedente il fallimento della FA 1 senza preventiva esecuzione ex art. 190 LEF.

                                         A detta della Cassa, “il fatto di aver continuato a gestire una società sulla base di equilibri delicati, in particolare giovando di un finanziamento indiretto, dovuto a mancato riversamento di almeno la quota parte di oneri sociali trattenuta ai

                                         dipendenti nel 2016; cronico differimento dei pagamenti; - mancato pagamento di diversi acconti e del conguaglio 2016;

                                         ha fatto sì che l'opponente trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che la giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente (STF 27 novembre 2018, 9C 701/2018), aggravando ulteriormente il danno subito dalla Cassa e impegnando, nell’ottica di un nesso di causalità diretta, la responsabilità del signor RI 1 in qualità di ex amministratore unico della società, anche per

                                         quanto attiene ai contributi relativi a fatture scadute dopo il decreto di fallimento.”

                                         A tali argomentazioni questa Corte deve aderire.

                                         Per quanto riguarda l'imponibilità delle retribuzioni, si evidenzia nuovamente che i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è

                                         pagato, su tutte le retribuzioni dovute per ii periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87).

                                         Anche sotto questo profilo è data la responsabilità del ricorrente.

                               2.8.   Per quanto riguarda l’ammontare del danno di cui deve rispondere l’insorgente, la Cassa ha sufficientemente documentato (doc. 1 e allegati, 3/A, B, C) e quantificato la pretesa in fr. 133'834.30, corrispondente ai contributi paritetici scoperti riferiti agli anni dal 2013 al 2017, di cui fr. 24'247.60 per contributi sulle rivendicazioni di credito dopo controllo della società datrice di lavoro. Come già esposto al consid. 2.3, il credito fatto valere dalla Cassa appare quindi esente da critiche e come tale va ammesso, ricordato nuovamente il principio per il quale se da un lato spetta all'amministrazione sostenere la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, ecc. (RDAT ll 1995 pag. 396), dall'altro, in caso di contestazione, incombe alla controparte, in virtù dell'obbligo di collaborazione delle parti, comprovare l'inesattezza dell'importo richiesto dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133).

                                         Va pure osservato che i contributi di cui è chiesto il risarcimento si riferiscono a oneri già scaduti e non tacitati al momento dell’entrata in funzione del ricorrente, e a oneri scaduti in seguito (cfr. Pratique VSI 1992 pag. 269 consid. 7; RCC 1898 pag. 114 consid. 4).

                                         Il ricorrente contesta (in realtà esplicitamente solo nella sua precedente opposizione alla decisione di risarcimento del 12 aprile 2019) l'ammontare del danno, sostenendo innanzitutto che alcuni salari insinuati nel fallimento sarebbero già stati percepiti e alcuni dipendenti avrebbero trovato un posto di lavoro dopo la loro insinuazione di credito, ma senza darne comunicazione all'Ufficio fallimenti (per quanto riguarda invece la censura relativa alla sua mancata responsabilità per i contributi relativi ai salari rivendicati per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento cfr. al consid. 2.7). 

                                         Ora, tale allegazione risulta sprovvista di alcun substrato probatorio e non allega indizi concreti che possano anche solo lasciar dubitare della correttezza delle rivendicazioni salariali annunciate nel fallimento e ammesse in graduatoria (doc. D), dalla quale emerge peraltro che il ricorrente ha accettato i crediti vantati dai creditori di I.a e Il.a classe (comprendenti quindi i salari rivendicati dai dipendenti qui contestati e i relativi contributi insinuati dalla Cassa), limitandosi unicamente a contestare alcuni crediti di Ill.a classe in questa sede irrilevanti.

                                         La Cassa ha del resto precisato, nella decisione oggetto di impugnativa, di aver comunque già dedotto dalle

                                         rivendicazioni dei salariati le indennità di insolvenza percepite dai lavoratori, come ben si evince dalle distinte di salari rivendicati e dal conteggio dettagliato allestito il 15 ottobre 2018 dalla Cassa all’attenzione della società fallita, rimasto peraltro incontestato (cfr. giustificativi allegati alla decisione risarcitoria, doc. 1).

                                         Il ricorrente ritiene inoltre che la Cassa abbia conteggiato in doppio alcuni stipendi relativi all'anno 2016, precedenti alla dichiarazione di fallimento. Ora, a prescindere dal fatto che anche questa allegazione non è stata minimamente comprovata né dettagliata, la Cassa ha in merito osservato con pertinenza che la distinta salari dell'anno 2016, sulla base della

                                         quale sono conteggiati i contributi, è stata compilata dalla società stessa (doc. E), la quale evidentemente non avrebbe avuto alcun motivo di inserire salari non versati. Va parimenti osservato che se i dipendenti hanno rivendicato in sede fallimentare determinate mensilità di salario, ciò significa, fino a prova del contrario, che tali mensilità non sono state effettivamente percepite. Non resta che nuovamente sottolineare che in sede di verbale presso l’Ufficio fallimenti di __________ il 1. dicembre 2016 il ricorrente, nella sua funzione di amministratore unico della società fallita, non ha negato che in quel momento non fossero ancora stati disdetti i contratti di 25-30 dipendenti (doc.1/F).

Del resto, dalla documentazione agli atti e dalle indicazioni fornite dalla Cassa, risulta che alla disdetta di tali contratti ha dovuto procedere l’Ufficio fallimenti. Tali disdette hanno inevitabilmente comportato per diversi dipendenti il mancato percepimento, in particolare per gli anni 2016 e 2017, di quanto da essi dovuto a titolo di salari per gli ultimi mesi e indennità varie.

                                         Sia peraltro nuovamente ricordato (cfr. al consid. 2.3) che

                                         per quanto riguarda infine l'imponibilità delle retribuzioni, per la giurisprudenza i contributi paritetici AVS devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 255). Pertanto, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore realizza il suo diritto al salario, non essendo quindi determinante sapere se effettivamente il salario sia stato versato al lavoratore (STCA 31.2002.48/49 del 15 ottobre 2003; cfr. RCC 1976, pag. 87).

                                         Da tutto quanto precede, ne discende che il ricorrente non ha apportato valide motivazioni atte a mettere in dubbio il credito fatto valere dalla Cassa.                                          

                               2.9.   Visto quanto sopra esposto questo Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente – accettando la carica di organo formale e non attivandosi nella sua veste di amministratore unico con firma individuale – ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una SA.

                                         Non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di organo formale gli imponeva e ritenuto che nemmeno, nel senso della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), sono stati invocati validamente motivi di giustificazione e/o di discolpa, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa e, quindi, assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi paritetici della FA 1, ora fallita, per l'ammontare di fr. 133’834.30 per gli anni 2013-2017.

                             2.10.   Quanto alla richiesta di edizione dell’incarto dall’Ufficio Fallimenti “del dossier fallimentare di FA 1” formulata nel gravame, va detto che la stessa va respinta in quanto ininfluente per quanto riguarda la determinazione della responsabilità dell’insorgente, il quale, come si è potuto appurare sulla base degli atti di causa, non ha adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale di una SA gli imponeva e va quindi ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa.

                                         Per costante giurisprudenza, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Ne consegue che la richiesta del ricorrente va respinta, essendo la documentazione agli atti sufficiente per poter concludere circa la responsabilità dell’insorgente ex art. 52 LAVS. Va del resto ancora ricordato all’insorgente che, soprattutto se rappresentato da un legale, non può essere richiesta in termini generici l’edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti utili a dimostrare i motivi di discolpa invocati a sostegno del loro corretto agire (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 confermata nelle STFA H 177/01 del 15 novembre 2002 e H 258/03 del 14 aprile 2005).

                             2.11.   Visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione contestata confermata.

                                         In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati.

                                         Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

                                         Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

31.2019.17 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 31.2019.17 — Swissrulings